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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 13/07/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
296 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 296 /2025 R.G.V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato in DESESTI (ROMANIA) in data 23/02/2011 tra i coniugi:
1. nato/a a ROMANIA in data 06/09/1988, - CP_1
; C.F._1
2. , nata/o a ROMANIA in data 21/12/1992, - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. VERSARI MARIA ELENA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 07/02/2025, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 31/05/2022;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in DESESTI (ROMANIA) in data
23/02/2011 tra i coniugi:
1. nato a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
07/02/2025, che integralmente si riportano:
La SI.ra permarrà nella propria residenza nell'abitazione sita in Parte_1
Galeata alla via F. Zannetti n. 9, e in caso di futuro trasferimento in altro immobile si impegna a comunicare al di lui marito la nuova residenza, mentre il SI. CP_1
permarrà nella casa coniugale, sita in Santa Sofia alla via Unità d'Italia n. 1,
[...]
dove vivrà unitamente alla di lui figlia.
1) La figlia minore rimarrà affidata ad entrambi i genitori in regime di affidamento congiunto, con la modalità della residenza privilegiata presso il padre e la casa familiare in Santa Sofia alla via Unità d'Italia n. 1 ed il padre potrà gestire in via autonoma l'ordinaria amministrazione relativa alla figlia minore;
2 2) La madre, compatibilmente con le esigenze della minore, potrà tenere con sé la figlia a fine settimana alternati dalle ore 18,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica.
La madre, inoltre, potrà tenere con sé la figlia durante il periodo delle vacanze estive per almeno due settimane consecutive.
La minore trascorrerà durante le vacanze natalizie quattro giorni consecutivi con il padre. Il padre il primo anno terrà con sé la minore il giorno del Santo Natale e la madre la terrà con sé l'ultimo dell'anno mentre l'anno successivo si invertiranno e così di seguito di anno in anno. La minore trascorrerà durante le vacanze Pasquali tre giorni con il padre e tre con la madre. I genitori si alterneranno di anno in anno nel tenere con sé la minore nella giornata della Santa Pasqua.
3) Ogni genitore provvederà direttamente al mantenimento della minore, durante il periodo in cui ha con sé la figlia minore . Persona_1
4) Le spese straordinarie necessarie e relative alla salute, allo sviluppo ed all'istruzione della figlia minore, come meglio precisate nel Persona_1
protocollo di famiglia del Tribunale di Forlì che si intende richiamato e quindi facente parte del presente accordo, verranno sostenute dai coniugi nella misura del
50% dal padre e 50% dalla madre.
Dette spese straordinarie verranno rimborsate al coniuge che le ha anticipate dietro presentazione della documentazione fiscale attestante l'esborso.
5) Il SI. beneficerà nella misura del 100% dell'assegno unico universale CP_1
e sempre nella misura del 100% delle detrazioni fiscali relative alla figlia minore nonché ogni ulteriore agevolazione fiscale o contributo relativo alla minore e/o ai genitori.
6) I coniugi si riconoscono economicamente indipendenti e dichiarano di nulla avere a che pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento e che hanno già regolato i loro rapporti patrimoniali in sede di separazione.
3 7) Le spese legali della separazione saranno sostenute da entrambi i coniugi nella medesima misura.
8) Le parti, sin d'ora, si concedono reciprocamente l'autorizzazione necessaria per l'espatrio.
9) La SI.ra perderà il cognome del marito e riprenderà il suo Parte_1
cognome da nubile.
10) Entrambi i coniugi, congiuntamente, chiedono emettersi ogni altro provvedimento di legge, ritenuto utile e necessario e comunque connesso alla richiesta pronunzia.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Forlì, 13/07/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
4
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 296 /2025 R.G.V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato in DESESTI (ROMANIA) in data 23/02/2011 tra i coniugi:
1. nato/a a ROMANIA in data 06/09/1988, - CP_1
; C.F._1
2. , nata/o a ROMANIA in data 21/12/1992, - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. VERSARI MARIA ELENA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 07/02/2025, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 31/05/2022;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in DESESTI (ROMANIA) in data
23/02/2011 tra i coniugi:
1. nato a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
07/02/2025, che integralmente si riportano:
La SI.ra permarrà nella propria residenza nell'abitazione sita in Parte_1
Galeata alla via F. Zannetti n. 9, e in caso di futuro trasferimento in altro immobile si impegna a comunicare al di lui marito la nuova residenza, mentre il SI. CP_1
permarrà nella casa coniugale, sita in Santa Sofia alla via Unità d'Italia n. 1,
[...]
dove vivrà unitamente alla di lui figlia.
1) La figlia minore rimarrà affidata ad entrambi i genitori in regime di affidamento congiunto, con la modalità della residenza privilegiata presso il padre e la casa familiare in Santa Sofia alla via Unità d'Italia n. 1 ed il padre potrà gestire in via autonoma l'ordinaria amministrazione relativa alla figlia minore;
2 2) La madre, compatibilmente con le esigenze della minore, potrà tenere con sé la figlia a fine settimana alternati dalle ore 18,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica.
La madre, inoltre, potrà tenere con sé la figlia durante il periodo delle vacanze estive per almeno due settimane consecutive.
La minore trascorrerà durante le vacanze natalizie quattro giorni consecutivi con il padre. Il padre il primo anno terrà con sé la minore il giorno del Santo Natale e la madre la terrà con sé l'ultimo dell'anno mentre l'anno successivo si invertiranno e così di seguito di anno in anno. La minore trascorrerà durante le vacanze Pasquali tre giorni con il padre e tre con la madre. I genitori si alterneranno di anno in anno nel tenere con sé la minore nella giornata della Santa Pasqua.
3) Ogni genitore provvederà direttamente al mantenimento della minore, durante il periodo in cui ha con sé la figlia minore . Persona_1
4) Le spese straordinarie necessarie e relative alla salute, allo sviluppo ed all'istruzione della figlia minore, come meglio precisate nel Persona_1
protocollo di famiglia del Tribunale di Forlì che si intende richiamato e quindi facente parte del presente accordo, verranno sostenute dai coniugi nella misura del
50% dal padre e 50% dalla madre.
Dette spese straordinarie verranno rimborsate al coniuge che le ha anticipate dietro presentazione della documentazione fiscale attestante l'esborso.
5) Il SI. beneficerà nella misura del 100% dell'assegno unico universale CP_1
e sempre nella misura del 100% delle detrazioni fiscali relative alla figlia minore nonché ogni ulteriore agevolazione fiscale o contributo relativo alla minore e/o ai genitori.
6) I coniugi si riconoscono economicamente indipendenti e dichiarano di nulla avere a che pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento e che hanno già regolato i loro rapporti patrimoniali in sede di separazione.
3 7) Le spese legali della separazione saranno sostenute da entrambi i coniugi nella medesima misura.
8) Le parti, sin d'ora, si concedono reciprocamente l'autorizzazione necessaria per l'espatrio.
9) La SI.ra perderà il cognome del marito e riprenderà il suo Parte_1
cognome da nubile.
10) Entrambi i coniugi, congiuntamente, chiedono emettersi ogni altro provvedimento di legge, ritenuto utile e necessario e comunque connesso alla richiesta pronunzia.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Forlì, 13/07/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
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