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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 14/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Chiara Fiamingo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1780 R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto
“diritti della cittadinanza” vertente:
TRA nata a [...]/SP – Brasile il 02.05.1972, residente in [...]in Av Parte_1
Angelica, 2389, AP 82 B, Consolação, Sao Paulo/SP – CAP 01227-200, C.F. , C.F._1
identificata con documento n. rilasciato il 19.08.2022; Numero_1
nata a [...]/SP – Brasile il 02.05.1972, residente in [...]in Av Parte_1
Angelica, 2389, AP 82 B, Consolação, Sao Paulo/SP – CAP 01227-200, C.F. , C.F._1
identificata con documento n. rilasciato il 19.08.2022, per sé e unitamente a Numero_1 [...]
nato a [...]/SP – Brasile il 17.08.1972, residente in [...]Parte_2
Angelica, 2389, AP 82 B, Consolação, Sao Paulo/SP – CAP 01227-200, C.F. , C.F._2
identificato con documento n. rilasciato il 03.04.2009, in qualità di genitori esercenti NumeroDiC_2
la responsabilità genitoriale sul figlio minore nato a [...] Persona_1
Paulo/SP – Brasile il 31.03.2014, residente in [...], 2389, AP 82 B, Consolação, Sao
Paulo/SP – CAP 01227-200, C.F. , identificato con documento n. C.F._3 Numero_3
rilasciato il 19.08.2022 e sul figlio minore nato a [...] Persona_2
Paulo/SP – Brasile il 20.07.2017, residente Brasile in Av Angelica, 2389, AP 82 B, Consolação,
Sao Paulo/SP – CAP 01227-200, C.F. , identificato con documento n. C.F._4 Numero_4
rilasciato il 19.08.2022; nata a [...]/SP – Brasile Controparte_1
il 11.12.1980, residente in [...]in Rua Professor Horácio Berlinck, 514, Butanã – Sao Paulo/SP,
1 CAP 05505-000, C.F. , identificata con documento n. rilasciato il C.F._5 Numer_1
01.09.2022; nata a [...]/SP – Brasile il 11.12.1980, residente Controparte_1
in Brasile in Rua Professor Horácio Berlinck, 514, Butantã – Sao Paulo/SP, CAP 05505-000, C.F.
, identificata con documento n. rilasciato il 01.09.2022, per sé e C.F._5 Numer_5
unitamente a nato a [...]/SP – Brasile il 20.03.1970, Controparte_2
residente in [...]in Rua Professor Horácio Berlinck, 514, Butantã – Sao Paulo/SP, CAP 05505-
000, C.F. , identificato con documento n. rilasciato il 29.10.2016, in C.F._6 Numer_6
qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...]
nata a [...]ã/SP – Brasile il 02.09.2011, residente in [...]in Rua Persona_3
Professor Horácio Berlinck, 514, Butantã – Sao Paulo/SP, CAP 05505-000, C.F. , C.F._7
identificata con documento n. rilasciato il 29.08.2022 e sul figlio minore NumeroDiC_7 [...]
nata a [...]/SP – Brasile il 04.04.2014, residente in [...]in Rua Persona_4
Professor Horácio Berlinck, 514, Butantã – Sao Paulo/SP, CAP 05505-000, C.F. , C.F._8
identificata con documento n. rilasciato il 26.08.2022; NumeroDiC_8
nata a [...]/SP – Brasile il 12.12.1985, residente Controparte_3
in Brasile in Rua Sabauna, 127, Agua Branca – SP – CAP 05041-010, C.F. , C.F._9
identificata con documento n. rilasciato il 04.03.2021; NumeroDiC_9
nato a [...]/SP – Brasile il 25.01.1962, residente in Controparte_4
Brasile in Via Michelangelo, N/A – 17, A 21, – – CAP 17053-083, Controparte_5 CP_6
C.F. , identificato con documento n. rilasciato il 03.03.2015; C.F._10 NumeroDi_10
nato a [...]/SP – Brasile il 28.10.1991, residente in [...]Controparte_7
in Av. Josè Vicente Aiello, 07, 070 AX A 21, Vila Serrão – – CAP 17053-342, C.F. CP_6
, identificato con documento n. rilasciato il 16.05.2014; C.F._11 NumeroDi_11
nata a [...]/SP – Brasile il 18.03.1994, residente in Controparte_8
Brasile in Via Michelangelo, 1-7, A 21, – - CAP 17053-083, C.F. Controparte_5 CP_6
, identificata con documento n. il 05.09.2022; C.F._12 NumeroDiCartaIdenti_12
nato a – Brasile il 03.11.1992, residente in [...]Controparte_9 CP_6
in Av Ibirapuera, 2534, 1508, Moema – Sao Paulo/SP CAP 04028-002, C.F. , C.F._13
identificato con documento n. rilasciato il 04.02.2019; Numer_13
nato a [...] – Brasile il 07.06.1968, Controparte_10 Persona_5
residente in [...]in Rua Pe Joao, 17- 30, B1 A – AP 111, Vila Santa Tereza – – CAP CP_6
2 17012-020, C.F. 171.747.108-08, identificato con documento n. rilasciato il NumeroDi_14
24.01.2019; nato a [...] – Brasile il 07.06.1968, Controparte_10 Persona_5
residente in [...]in Rua Pe Joao, 17- 30, B1 A – AP 111, Vila Santa Tereza – – CAP CP_6
17012-020, C.F. , identificato con documento n. rilasciato il C.F._14 NumeroDi_14
24.01.2019, per sé e unitamente a nata a [...]/SP – Brasile il Controparte_11
24.06.1967, residente in [...]in Rua Pe Joao, 17- 30, B1 A – AP 111, Vila Santa Tereza –
– CAP 17012-020, C.F. , identificata con documento n. CP_6 C.F._15 Nume_15
rilasciato il 31.01.2019, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore nata a – Brasile il 09.10.2012, residente in [...]in Rua Pe Persona_6 CP_6
Joao, 17- 30, B1 A – AP 111, Vila Santa Tereza – – CAP 17012-020, C.F. CP_6 C.F._16
[...
, identificata con documento n. rilasciato il 26.12.2018 e in qualità di genitori NumeroDi_16
esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore nata a – Persona_7 CP_6
Brasile il 09.10.2012, residente in [...]in Rua Pe Joao, 17- 30, B1 A – AP 111, Vila Santa
Tereza – – CAP 17012-020, C.F. , identificata con documento n. CP_6 C.F._17
rilasciato il 26.12.2018; NumeroDi_17
tutti elettivamente domiciliati in Catanzaro alla via Pascali n. 6 presso lo studio dell'avv.
Carlofernando Parisi C.F. , del foro di Catanzaro, che li rappresenta e CodiceFiscale_18 difende in virtù di procure in calce al ricorso, unitamente all'avv. Vagner Teixeira Cardoso, C.F.
; CodiceFiscale_19
-RICORRENTI-
E
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_12 P.IVA_1
domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro con sede in Via G. Da
Fiore 34, CAP 88100 Catanzaro (CZ) PEC: Email_1
- RESISTENTE-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: Riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venisse dichiarato lo status di Controparte_12 cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dall'avo cittadino italiano;
esponevano, altresì,
3 che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
In particolare, i ricorrenti dichiarano di essere discendenti diretti di noto Persona_8
anche come , , cittadino italiano nato a [...] Persona_9 Persona_10 Persona_11
Marco Argentano, in provincia di Cosenza (CS), il 15 giugno 1865, figlio di Persona_12
e (doc. n. 2).
[...] Persona_13
Dall'unione di e nacque , nota anche come Persona_8 Persona_14 Persona_15
il 5 aprile 1901 in Brasile (doc. n. 3). Il 6 luglio 1916, si unì in Persona_16 Persona_15
matrimonio con assumendo il nome di (doc. n. 4). Persona_17 Parte_3
Dalla loro unione nacquero in Brasile due figli: nato il [...] (doc. Persona_18
n. 5), e nato il [...] (doc. n. 6). si unì in Controparte_4 Persona_18
matrimonio con il 30 aprile 1947, assumendo il nome di Parte_4 Parte_5
(doc. n. 7).
Dalla loro unione nacquero in Brasile due figli: nata il 16 settembre Persona_19
1951 (doc. n. 8), e , nato il [...] (doc. n. 9). Il 25 novembre Persona_20
1971, si unì in matrimonio con Persona_19 Persona_21
assumendo il nome di , per poi separarsi il 10 maggio 1976 e Parte_6
riprendere il nome da nubile (doc. n. 10). Dalla loro unione nacque , Persona_22 ricorrente, il 2 maggio 1972 in Brasile (doc. n. 11). Dall'unione di e Persona_19
nacque in Brasile l'11 dicembre 1980 Parte_7 Persona_23
(doc. n. 12).
Il 14 ottobre 2006, si unì in matrimonio con Persona_22 Parte_2
(doc. n. 13); dalla loro unione nacquero in Brasile due figli:
[...] Persona_1
nato il [...] (doc. n. 14), e nato il 20
[...] Persona_2
luglio 2017 (doc. n. 15). Il 20 dicembre 2008, si unì in matrimonio con Persona_23
assumendo il nome di Controparte_2 Persona_24
(doc. n. 16). Dalla loro unione nacquero in Brasile due figlie: Persona_25 CP_1
nata il [...] (doc. n. 17), e nata il [...] (doc. n. 18). Parte_8
Il 23 aprile 1984, si unì in matrimonio con Persona_20 Persona_26
assumendo il nome di per poi divorziare il 10 giugno
[...] Persona_27
1997 e riprendere il nome da nubile (doc. n. 19). Dalla loro unione nacque Controparte_3
il 12 dicembre 1985 in Brasile (doc. n. 20). Il 26 gennaio 2017, De
[...] Controparte_3
4 si unì in matrimonio con per poi divorziare il CP_1 Persona_28
28 agosto 2020 (doc. n. 21).
L'8 luglio 1959, si unì in matrimonio con Controparte_4 Persona_29
assumendo il nome di (doc. n. 22). Dalla loro unione nacquero in Persona_30
Brasile tre figli: nato il [...] (doc. n. 23), Controparte_4 Parte_9
nata il [...] (doc. n. 24), e nato il 7 giugno
[...] Controparte_10
1968 (doc. n. 25).
Il 6 maggio 1988, si unì in matrimonio con Controparte_4 Parte_10
, assumendo il nome di (doc. n. 26). Dalla loro
[...] Parte_11
unione nacquero in Brasile due figli: nato il [...] (doc. Persona_31
n. 27), e nata il [...] (doc. n. 28). Il 23 maggio 2020, Controparte_8
si unì in matrimonio con assumendo il Controparte_8 Persona_32
nome di (doc. n. 29). Controparte_8
Il 25 gennaio 1986, si unì in matrimonio con Parte_9 Persona_33
assumendo il nome di (doc. n. 30). Dalla loro unione Parte_9 Controparte_9
nacque il 3 novembre 1992 in Brasile (doc. n. 31). Il 26 giugno Controparte_9
2007, si unì in matrimonio con assumendo il Controparte_10 CP_11
nome di (doc. n. 32). Dalla loro unione nacquero in Brasile, il 9 ottobre Controparte_11
2012, le gemelle (doc. n. 33) e (doc. n. 34). Persona_6 Persona_7
Tanto premesso, i ricorrenti richiedono l'attribuzione della cittadinanza iure sanguinis, poiché l'avo noto anche come o , non ha mai perso la Persona_8 Persona_9 Persona_10
cittadinanza italiana, trasmettendola alla propria figlia e, attraverso di lei, a tutti i discendenti fino agli attuali ricorrenti, come risulta dalla documentazione allegata agli atti.
Il si costitutiva in giudizio chiedendo al Tribunale di valutare la compatibilità Controparte_12
dei principi espressi dalle S.S.U.U. 2009/467 con quanto osservato dalla successiva sentenza della
Corte Cost. n. 10/15. Chiedeva, in subordine, la compensazione delle relative spese in considerazione della sua veste di soggetto passivo in senso formale.
Il PM esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 6 novembre 2024, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale adito, in forza del disposto dell'art.1, comma 36, della Legge n. 206/21 entrato in vigore il 24.12.2021, che ha
5 modificato il comma 5 dell'art. 4 del D.Lg n.13/2017, disponendo che nel caso in cui l'attore risieda all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita dell'avo cittadino italiano.
Nel caso di specie l'avo è nato a [...], Comune in Provincia di Cosenza (CS) il
15.06.1865, per cui il foro competente è il Tribunale adito.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione allegata agli atti. Da essa emerge che il passaggio per linea femminile è avvenuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana, il 1° gennaio 1948, precisamente dall'avo Persona_8
noto anche come o , cittadino italiano nato a [...]
[...] Persona_9 Persona_10
Argentano, in provincia di Cosenza (CS), il 15 giugno 1865. Emigrato in Brasile, sposò Per_8
senza mai naturalizzarsi brasiliano. La linea di discendenza è stata trasmessa alla Persona_14
figlia , nota anche come , nata il [...] in [...]. 3), che Persona_15 Persona_16
si sposò con assumendo il nome di (doc. 4). Persona_17 Parte_3
Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Va, pertanto, richiamato l'insegnamento della Corte Costituzionale che con sentenza n. 30 del
28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912,
n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della
Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art.10 della Legge n. 555 del
1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana
6 anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948 e precisando che “sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana.
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati” (v. sent. SSUU cit.).
Occorre precisare, inoltre, che anche gli ulteriori discendenti in linea retta dell'avo italiano mai rinunciarono alla cittadinanza italiana. Spetta, invero, al eccepire che si sono Controparte_12 verificati fatti idonei all'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis e provare tali circostanze (v. Corte d'Appello di Roma, sentenza n. 4153/2022).
In tal senso, Cassazione civile sez. I, 03/11/2016, n. 22271 afferma che “ai sensi dell'art. 11 della l.
n. 91 del 1992, l'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, a meno che l'interessato non vi rinunci con un atto consapevole e volontario. Infatti, come si evince dall'art. 4 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo del 10 dicembre
7 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ogni persona ha un diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile allo stato di cittadino, che è azionabile in via giudiziaria in ogni tempo e può perdersi solo per rinuncia” (in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, dichiarando la cittadinanza italiana della ricorrente - e di suo figlio - in quanto, sebbene trasferitasi in Australia acquistando la cittadinanza di quel Paese, mai aveva esplicitamente rinunciato a quella italiana). È poi opportuno richiamare le recenti sentenze “gemelle” delle SS.UU.
n. 25317 e 25318, pubblicate il 24 agosto 2022, definite “epocali” per la vasta platea di soggetti interessati. Con tali sentenze è stato statuito che:
- la cittadinanza per nascita si acquisisce iure sanguinis e, una volta acquisita, è permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo. Chi richiede il riconoscimento deve provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre spetta alla controparte provare eventuali interruzioni;
- la perdita della cittadinanza italiana richiede un atto volontario e spontaneo per acquisire una cittadinanza straniera, come una domanda di iscrizione nelle liste elettorali. Stabilire la residenza all'estero non è sufficiente per la perdita della cittadinanza;
- la cittadinanza può essere persa solo per rinuncia volontaria ed esplicita, mai per rinuncia tacita;
- la perdita della cittadinanza per accettazione di un impiego da un governo estero senza permesso italiano si applica solo a impieghi governativi che comportano obblighi di fedeltà verso lo Stato straniero.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita.
La complessità delle questioni trattate costituisce giusto motivo per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea – definitivamente pronunciando così decide:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti;
2) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_12
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 6.11.2024.
8 La Giudice
Dott.ssa Chiara Fiamingo
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Chiara Fiamingo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1780 R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto
“diritti della cittadinanza” vertente:
TRA nata a [...]/SP – Brasile il 02.05.1972, residente in [...]in Av Parte_1
Angelica, 2389, AP 82 B, Consolação, Sao Paulo/SP – CAP 01227-200, C.F. , C.F._1
identificata con documento n. rilasciato il 19.08.2022; Numero_1
nata a [...]/SP – Brasile il 02.05.1972, residente in [...]in Av Parte_1
Angelica, 2389, AP 82 B, Consolação, Sao Paulo/SP – CAP 01227-200, C.F. , C.F._1
identificata con documento n. rilasciato il 19.08.2022, per sé e unitamente a Numero_1 [...]
nato a [...]/SP – Brasile il 17.08.1972, residente in [...]Parte_2
Angelica, 2389, AP 82 B, Consolação, Sao Paulo/SP – CAP 01227-200, C.F. , C.F._2
identificato con documento n. rilasciato il 03.04.2009, in qualità di genitori esercenti NumeroDiC_2
la responsabilità genitoriale sul figlio minore nato a [...] Persona_1
Paulo/SP – Brasile il 31.03.2014, residente in [...], 2389, AP 82 B, Consolação, Sao
Paulo/SP – CAP 01227-200, C.F. , identificato con documento n. C.F._3 Numero_3
rilasciato il 19.08.2022 e sul figlio minore nato a [...] Persona_2
Paulo/SP – Brasile il 20.07.2017, residente Brasile in Av Angelica, 2389, AP 82 B, Consolação,
Sao Paulo/SP – CAP 01227-200, C.F. , identificato con documento n. C.F._4 Numero_4
rilasciato il 19.08.2022; nata a [...]/SP – Brasile Controparte_1
il 11.12.1980, residente in [...]in Rua Professor Horácio Berlinck, 514, Butanã – Sao Paulo/SP,
1 CAP 05505-000, C.F. , identificata con documento n. rilasciato il C.F._5 Numer_1
01.09.2022; nata a [...]/SP – Brasile il 11.12.1980, residente Controparte_1
in Brasile in Rua Professor Horácio Berlinck, 514, Butantã – Sao Paulo/SP, CAP 05505-000, C.F.
, identificata con documento n. rilasciato il 01.09.2022, per sé e C.F._5 Numer_5
unitamente a nato a [...]/SP – Brasile il 20.03.1970, Controparte_2
residente in [...]in Rua Professor Horácio Berlinck, 514, Butantã – Sao Paulo/SP, CAP 05505-
000, C.F. , identificato con documento n. rilasciato il 29.10.2016, in C.F._6 Numer_6
qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...]
nata a [...]ã/SP – Brasile il 02.09.2011, residente in [...]in Rua Persona_3
Professor Horácio Berlinck, 514, Butantã – Sao Paulo/SP, CAP 05505-000, C.F. , C.F._7
identificata con documento n. rilasciato il 29.08.2022 e sul figlio minore NumeroDiC_7 [...]
nata a [...]/SP – Brasile il 04.04.2014, residente in [...]in Rua Persona_4
Professor Horácio Berlinck, 514, Butantã – Sao Paulo/SP, CAP 05505-000, C.F. , C.F._8
identificata con documento n. rilasciato il 26.08.2022; NumeroDiC_8
nata a [...]/SP – Brasile il 12.12.1985, residente Controparte_3
in Brasile in Rua Sabauna, 127, Agua Branca – SP – CAP 05041-010, C.F. , C.F._9
identificata con documento n. rilasciato il 04.03.2021; NumeroDiC_9
nato a [...]/SP – Brasile il 25.01.1962, residente in Controparte_4
Brasile in Via Michelangelo, N/A – 17, A 21, – – CAP 17053-083, Controparte_5 CP_6
C.F. , identificato con documento n. rilasciato il 03.03.2015; C.F._10 NumeroDi_10
nato a [...]/SP – Brasile il 28.10.1991, residente in [...]Controparte_7
in Av. Josè Vicente Aiello, 07, 070 AX A 21, Vila Serrão – – CAP 17053-342, C.F. CP_6
, identificato con documento n. rilasciato il 16.05.2014; C.F._11 NumeroDi_11
nata a [...]/SP – Brasile il 18.03.1994, residente in Controparte_8
Brasile in Via Michelangelo, 1-7, A 21, – - CAP 17053-083, C.F. Controparte_5 CP_6
, identificata con documento n. il 05.09.2022; C.F._12 NumeroDiCartaIdenti_12
nato a – Brasile il 03.11.1992, residente in [...]Controparte_9 CP_6
in Av Ibirapuera, 2534, 1508, Moema – Sao Paulo/SP CAP 04028-002, C.F. , C.F._13
identificato con documento n. rilasciato il 04.02.2019; Numer_13
nato a [...] – Brasile il 07.06.1968, Controparte_10 Persona_5
residente in [...]in Rua Pe Joao, 17- 30, B1 A – AP 111, Vila Santa Tereza – – CAP CP_6
2 17012-020, C.F. 171.747.108-08, identificato con documento n. rilasciato il NumeroDi_14
24.01.2019; nato a [...] – Brasile il 07.06.1968, Controparte_10 Persona_5
residente in [...]in Rua Pe Joao, 17- 30, B1 A – AP 111, Vila Santa Tereza – – CAP CP_6
17012-020, C.F. , identificato con documento n. rilasciato il C.F._14 NumeroDi_14
24.01.2019, per sé e unitamente a nata a [...]/SP – Brasile il Controparte_11
24.06.1967, residente in [...]in Rua Pe Joao, 17- 30, B1 A – AP 111, Vila Santa Tereza –
– CAP 17012-020, C.F. , identificata con documento n. CP_6 C.F._15 Nume_15
rilasciato il 31.01.2019, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore nata a – Brasile il 09.10.2012, residente in [...]in Rua Pe Persona_6 CP_6
Joao, 17- 30, B1 A – AP 111, Vila Santa Tereza – – CAP 17012-020, C.F. CP_6 C.F._16
[...
, identificata con documento n. rilasciato il 26.12.2018 e in qualità di genitori NumeroDi_16
esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore nata a – Persona_7 CP_6
Brasile il 09.10.2012, residente in [...]in Rua Pe Joao, 17- 30, B1 A – AP 111, Vila Santa
Tereza – – CAP 17012-020, C.F. , identificata con documento n. CP_6 C.F._17
rilasciato il 26.12.2018; NumeroDi_17
tutti elettivamente domiciliati in Catanzaro alla via Pascali n. 6 presso lo studio dell'avv.
Carlofernando Parisi C.F. , del foro di Catanzaro, che li rappresenta e CodiceFiscale_18 difende in virtù di procure in calce al ricorso, unitamente all'avv. Vagner Teixeira Cardoso, C.F.
; CodiceFiscale_19
-RICORRENTI-
E
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_12 P.IVA_1
domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro con sede in Via G. Da
Fiore 34, CAP 88100 Catanzaro (CZ) PEC: Email_1
- RESISTENTE-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: Riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venisse dichiarato lo status di Controparte_12 cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dall'avo cittadino italiano;
esponevano, altresì,
3 che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
In particolare, i ricorrenti dichiarano di essere discendenti diretti di noto Persona_8
anche come , , cittadino italiano nato a [...] Persona_9 Persona_10 Persona_11
Marco Argentano, in provincia di Cosenza (CS), il 15 giugno 1865, figlio di Persona_12
e (doc. n. 2).
[...] Persona_13
Dall'unione di e nacque , nota anche come Persona_8 Persona_14 Persona_15
il 5 aprile 1901 in Brasile (doc. n. 3). Il 6 luglio 1916, si unì in Persona_16 Persona_15
matrimonio con assumendo il nome di (doc. n. 4). Persona_17 Parte_3
Dalla loro unione nacquero in Brasile due figli: nato il [...] (doc. Persona_18
n. 5), e nato il [...] (doc. n. 6). si unì in Controparte_4 Persona_18
matrimonio con il 30 aprile 1947, assumendo il nome di Parte_4 Parte_5
(doc. n. 7).
Dalla loro unione nacquero in Brasile due figli: nata il 16 settembre Persona_19
1951 (doc. n. 8), e , nato il [...] (doc. n. 9). Il 25 novembre Persona_20
1971, si unì in matrimonio con Persona_19 Persona_21
assumendo il nome di , per poi separarsi il 10 maggio 1976 e Parte_6
riprendere il nome da nubile (doc. n. 10). Dalla loro unione nacque , Persona_22 ricorrente, il 2 maggio 1972 in Brasile (doc. n. 11). Dall'unione di e Persona_19
nacque in Brasile l'11 dicembre 1980 Parte_7 Persona_23
(doc. n. 12).
Il 14 ottobre 2006, si unì in matrimonio con Persona_22 Parte_2
(doc. n. 13); dalla loro unione nacquero in Brasile due figli:
[...] Persona_1
nato il [...] (doc. n. 14), e nato il 20
[...] Persona_2
luglio 2017 (doc. n. 15). Il 20 dicembre 2008, si unì in matrimonio con Persona_23
assumendo il nome di Controparte_2 Persona_24
(doc. n. 16). Dalla loro unione nacquero in Brasile due figlie: Persona_25 CP_1
nata il [...] (doc. n. 17), e nata il [...] (doc. n. 18). Parte_8
Il 23 aprile 1984, si unì in matrimonio con Persona_20 Persona_26
assumendo il nome di per poi divorziare il 10 giugno
[...] Persona_27
1997 e riprendere il nome da nubile (doc. n. 19). Dalla loro unione nacque Controparte_3
il 12 dicembre 1985 in Brasile (doc. n. 20). Il 26 gennaio 2017, De
[...] Controparte_3
4 si unì in matrimonio con per poi divorziare il CP_1 Persona_28
28 agosto 2020 (doc. n. 21).
L'8 luglio 1959, si unì in matrimonio con Controparte_4 Persona_29
assumendo il nome di (doc. n. 22). Dalla loro unione nacquero in Persona_30
Brasile tre figli: nato il [...] (doc. n. 23), Controparte_4 Parte_9
nata il [...] (doc. n. 24), e nato il 7 giugno
[...] Controparte_10
1968 (doc. n. 25).
Il 6 maggio 1988, si unì in matrimonio con Controparte_4 Parte_10
, assumendo il nome di (doc. n. 26). Dalla loro
[...] Parte_11
unione nacquero in Brasile due figli: nato il [...] (doc. Persona_31
n. 27), e nata il [...] (doc. n. 28). Il 23 maggio 2020, Controparte_8
si unì in matrimonio con assumendo il Controparte_8 Persona_32
nome di (doc. n. 29). Controparte_8
Il 25 gennaio 1986, si unì in matrimonio con Parte_9 Persona_33
assumendo il nome di (doc. n. 30). Dalla loro unione Parte_9 Controparte_9
nacque il 3 novembre 1992 in Brasile (doc. n. 31). Il 26 giugno Controparte_9
2007, si unì in matrimonio con assumendo il Controparte_10 CP_11
nome di (doc. n. 32). Dalla loro unione nacquero in Brasile, il 9 ottobre Controparte_11
2012, le gemelle (doc. n. 33) e (doc. n. 34). Persona_6 Persona_7
Tanto premesso, i ricorrenti richiedono l'attribuzione della cittadinanza iure sanguinis, poiché l'avo noto anche come o , non ha mai perso la Persona_8 Persona_9 Persona_10
cittadinanza italiana, trasmettendola alla propria figlia e, attraverso di lei, a tutti i discendenti fino agli attuali ricorrenti, come risulta dalla documentazione allegata agli atti.
Il si costitutiva in giudizio chiedendo al Tribunale di valutare la compatibilità Controparte_12
dei principi espressi dalle S.S.U.U. 2009/467 con quanto osservato dalla successiva sentenza della
Corte Cost. n. 10/15. Chiedeva, in subordine, la compensazione delle relative spese in considerazione della sua veste di soggetto passivo in senso formale.
Il PM esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 6 novembre 2024, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale adito, in forza del disposto dell'art.1, comma 36, della Legge n. 206/21 entrato in vigore il 24.12.2021, che ha
5 modificato il comma 5 dell'art. 4 del D.Lg n.13/2017, disponendo che nel caso in cui l'attore risieda all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita dell'avo cittadino italiano.
Nel caso di specie l'avo è nato a [...], Comune in Provincia di Cosenza (CS) il
15.06.1865, per cui il foro competente è il Tribunale adito.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione allegata agli atti. Da essa emerge che il passaggio per linea femminile è avvenuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana, il 1° gennaio 1948, precisamente dall'avo Persona_8
noto anche come o , cittadino italiano nato a [...]
[...] Persona_9 Persona_10
Argentano, in provincia di Cosenza (CS), il 15 giugno 1865. Emigrato in Brasile, sposò Per_8
senza mai naturalizzarsi brasiliano. La linea di discendenza è stata trasmessa alla Persona_14
figlia , nota anche come , nata il [...] in [...]. 3), che Persona_15 Persona_16
si sposò con assumendo il nome di (doc. 4). Persona_17 Parte_3
Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Va, pertanto, richiamato l'insegnamento della Corte Costituzionale che con sentenza n. 30 del
28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912,
n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della
Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art.10 della Legge n. 555 del
1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana
6 anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948 e precisando che “sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana.
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati” (v. sent. SSUU cit.).
Occorre precisare, inoltre, che anche gli ulteriori discendenti in linea retta dell'avo italiano mai rinunciarono alla cittadinanza italiana. Spetta, invero, al eccepire che si sono Controparte_12 verificati fatti idonei all'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis e provare tali circostanze (v. Corte d'Appello di Roma, sentenza n. 4153/2022).
In tal senso, Cassazione civile sez. I, 03/11/2016, n. 22271 afferma che “ai sensi dell'art. 11 della l.
n. 91 del 1992, l'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, a meno che l'interessato non vi rinunci con un atto consapevole e volontario. Infatti, come si evince dall'art. 4 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo del 10 dicembre
7 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ogni persona ha un diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile allo stato di cittadino, che è azionabile in via giudiziaria in ogni tempo e può perdersi solo per rinuncia” (in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, dichiarando la cittadinanza italiana della ricorrente - e di suo figlio - in quanto, sebbene trasferitasi in Australia acquistando la cittadinanza di quel Paese, mai aveva esplicitamente rinunciato a quella italiana). È poi opportuno richiamare le recenti sentenze “gemelle” delle SS.UU.
n. 25317 e 25318, pubblicate il 24 agosto 2022, definite “epocali” per la vasta platea di soggetti interessati. Con tali sentenze è stato statuito che:
- la cittadinanza per nascita si acquisisce iure sanguinis e, una volta acquisita, è permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo. Chi richiede il riconoscimento deve provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre spetta alla controparte provare eventuali interruzioni;
- la perdita della cittadinanza italiana richiede un atto volontario e spontaneo per acquisire una cittadinanza straniera, come una domanda di iscrizione nelle liste elettorali. Stabilire la residenza all'estero non è sufficiente per la perdita della cittadinanza;
- la cittadinanza può essere persa solo per rinuncia volontaria ed esplicita, mai per rinuncia tacita;
- la perdita della cittadinanza per accettazione di un impiego da un governo estero senza permesso italiano si applica solo a impieghi governativi che comportano obblighi di fedeltà verso lo Stato straniero.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita.
La complessità delle questioni trattate costituisce giusto motivo per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea – definitivamente pronunciando così decide:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti;
2) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_12
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 6.11.2024.
8 La Giudice
Dott.ssa Chiara Fiamingo
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