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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 12192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12192 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa GE AR, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13420/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2020, avente ad OGGETTO: “lesione personale”, e vertente
TRA
(c.f. , elett.te dom.to in Giugliano in Campania, Parte_1 C.F._1
alla Via Giacinto Gigante n.1, presso lo studio dell'Avv. Antonio Panico (p.e.c.:
, dal quale è rapp.to e difeso in virtù di mandato in Email_1
calce all'atto di citazione
E
(c.f. ), in persona del l.r.p.t., elett.te dom.to in Napoli, alla Via F. Controparte_1 P.IVA_1
Caracciolo 9/bis, presso lo studio dell'Avv. Gianfranco Fazia (c.f. ; C.F._2
p.e.c.: ), dal quale è rapp.ta e difesa in virtù di procura in calce Email_2
alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
NONCHÉ
, (c.f. ), elett.te dom.to in Napoli, al Centro Controparte_2 C.F._3
Direzionale Isola F10, presso lo studio dell'Avv. Sergio De Simone (c.f.
) dal quale è rapp.to e difeso in virtù di procura in calce all'atto di C.F._4
comparsa e costituzione
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 1 CONVENUTO
E
, (c.f. ) Controparte_3 C.F._5
CONVENUTA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702bis c.p.c., depositato in data 24.06.2020, Parte_1
conveniva in giudizio ed , in qualità, rispettivamente, di CP_2 Controparte_3
proprietario e conducente del veicolo danneggiante, nonché la quale Controparte_4
compagnia assicurativa per la RCA auto, al fine di ottenerne la condanna, in solido tra di loro, al risarcimento dei danni per le lesioni da lui patite in occasione del sinistro oggetto di giudizio.
A sostegno della domanda, il così deduceva: che, in data 18.03.2016, alle ore Pt_1
22,30 circa, in Napoli, alla via Consalvo, mentre era alla guida del motociclo Piaggio
Liberty tg. AW 11073, a velocità moderata, nella propria corsia di pertinenza e con i fari accesi, giunto all'altezza dell'entrata di un garage posto sulla propria destra, ovvero nel civico 100, veniva violentemente investito dall'autovettura Citroen CS tg. CF 884 ZY che proveniente dall'opposto senso di marcia di via Consalvo operava un'improvvisa,
repentina e non segnalata manovra di svolta a sinistra per guadagnare l'entrata del predetto garage;
che, nell'effettuare la predetta manovra, l'autovettura Citroen C3 tg. CF
884 ZY invadeva l'opposta semicarreggiata di pertinenza del motociclo Controparte_5
in senso perpendicolare all'asse stradale;
che il , invano, frenava e sterzava Pt_1
ulteriormente a destra per evitare, tuttavia senza esito, l'impatto; che, per effetto dell'urto,
il veniva scalzato dal motociclo che conduceva e spinto contro Parte_1
un'autovettura ferma in sosta lungo il margine destro della carreggiata prima di cadere al suolo;
che, a seguito della sua rovinosa caduta al suolo, l'attore riportava lesioni personali
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 2 che ne resero necessario il trasportato a mezzo 118 presso il Pronto Soccorso San Paolo,
ove gli veniva diagnosticato “grave trauma toracico, frattura della scapola dx, fratture
delle apofisi trasverse di D1, D2, D3, D4, D5, D6, L1, L2, L3 a dx oltre alla frattura
delle ipofisi trasverse di L3, e verosimilmente D1 e D2 a sinistra”; che, l'istante proponeva ricorso ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al n.r.g.c. 1832/19 presso il Tribunale di
Napoli; che la predetta procedura di accertamento tecnico preventivo si concludeva con il deposito dell'elaborato medico-legale redatto dal ctu nominato, Dott. , il Persona_1
quale così concludeva: “si può asserire che sussiste compatibilità tra la dinamica
dell'evento lesivo quale si evince dalla deposizione anamnestica, la lesività obiettivata
all'epoca dei fatti ed i postumi che allo stesso sono conseguiti, la cui sussistenza, a
distanza di circa 3 anni dal sinistro medesimo, risulta suggestiva di una certa
permanenza di esiti invalidanti… L'inabilità temporanea, per quanto offerto dalla
comune esperienza clinica e dalla letteratura scientifica di merito, avuto riguardo al
periodo della convalescenza fino alla stabilizzazione del quadro esitale, secondo quanto
documentato in Atti, va indicata in un periodo complessivo di 190 (centonovanta) giorni,
così ripartiti: 50 (cinquanta) giorni di I.T.T. (Inabilità Temporanea Totale) riferibili al
periodo nel quale il sig. è stato degente in Ospedale ed a successivo periodo di Pt_1
allettamento, necessario alla completa consolidazione degli esiti fratturativi;
ulteriori
140 (centoquaranta) giorni di I.T.P. (Inabilità Temporanea Parziale), suddivisibili in 20
(venti) giorni ad un tasso del 75%; 40 (quaranta) giorni ad un tasso del 50% ed ulteriori
80 (ottanta) giorni ad un tasso del 25%, riferibili al periodo in cui i postumi riportati dal
sig. , nel sinistro per cui è causa, si sono clinicamente stabilizzati”. Pt_1
In definitiva, il concludeva così chiedendo: “Accertare e dichiarare la Pt_1
responsabilità esclusiva dell'autovettura modello Citroen C3 targata CF884ZY di
proprietà di e condotta da nella produzione Controparte_2 Controparte_3
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 3 dell'evento dannoso occorso in data 18.03.2016 alle ore 22,30 circa in Napoli via
Consalvo, all'altezza del civico 100 nel quale l'istante riportava gravi lesioni personali
così come risultanti dalla consulenza tecnica di ufficio redatta nell'ambito del
procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 1832/19; - Condannare,
per l'effetto, la soc. in solido con quale Controparte_4 Controparte_2
proprietario, e , quale conducente, al risarcimento di tutti i danni Controparte_3
patrimoniali e non patrimoniali connessi conseguenti e collegati all'evento danno nulla
escluso od eccettuato nella complessiva somma di € 147.712,00 cosi come innanzi
specificato ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia secondo l'equo
apprezzamento del giudice oltre rivalutazione ed interessi nella misura di cui all'art.
1284 c.c., come L. 162/14, a decorrere dal fatto delittuoso avvenuto il 18.03.2016 e fino
all'effettivo soddisfo;
- Condannare la soc. in solido con Controparte_1 CP_2
quale proprietario, e , quale conducente, al pagamento in
[...] Controparte_3
favore del ricorrente di una somma equitativamente determinata in applicazione dell'art.
96 c.p.c. ed in ogni caso ex art. 96, comma 3, c.p.c. per essersi ingiustificatamente
rifiutata di stipulare una convenzione di negoziazione assistita dovuta per legge. -
Condannare la soc. in solido con quale Controparte_1 Controparte_2
proprietario, e , quale conducente, al pagamento delle spese, diritti ed Controparte_3
onorari del giudizio, oltre il rimborso spese generali nella misura del 15% ex D.M.
55/14, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. per anticipo fattone. - Condannare la soc.
in solido con quale proprietario, e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, quale conducente, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio di
[...]
a.t.p. iscritto al n. 30212/17, oltre il rimborso spese generali nella misura del 15% ex
D.M. 55/14, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. per anticipo fattone”.
Si costituiva, così, in giudizio la compagnia la quale, in via preliminare, Controparte_1
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 4 eccepiva l'improcedibilità della domanda a norma dell'art. 148 Cod. Ass. e, nel merito,
poi, chiedeva il rigetto della domanda, poiché fondata, in fatto ed in diritto.
Depositava comparsa di costituzione e risposta altresì , il quale, in via Controparte_2
preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'acquisizione del fascicolo di ATP per non aver la stessa partecipato al procedimento ante causam. Nel merito, poi, chiedeva il rigetto della domanda poiché fondata, in fatto ed in diritto.
All'udienza del 26.01.2021 il giudice, rilevata la mancata costituzione di CP_3
, ancorché ritualmente citata, ne dichiarava la contumacia e, ritenuto che le difese
[...]
svolte richiedano un' istruzione non sommaria, ai sensi dell' art. 702 ter, 3° comma,
c.p.c., disponeva la prosecuzione del giudizio secondo il rito del procedimento ordinario.
2. Venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. e venivano escussi quattro testimoni.
3. In via preliminare, occorre disattendere l'eccezione di improponibilità della domanda per l'omessa allegazione, alla richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno ex art. 148 Cod.
Ass., di taluni documenti di cui al comma II del citato articolo.
Invero, dal combinato disposto degli artt. 145 e 148 comma II e VIII del C.d.A, emerge che,
ai fini della proponibilità della azione di risarcimento del danno da lesioni personali, è
necessario che il danneggiato presenti domanda di risarcimento alla compagnia assicurativa ponendo, a corredo della stessa, una documentazione specifica, ivi comprese la dichiarazione di attività svolta e del reddito percepito dal danneggiato, nonché l'entità delle lesioni patite attraverso l'esibizione di certificazione medica comprovante l' avvenuta guarigione con o senza postumi.
Di contro, il disposto del V comma dell'art. 148 cit. prevede che “in caso di richiesta
incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla
ricezione della stessa le necessarie integrazioni”, prescrive una partecipazione attiva
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 5 dell'assicuratore alla trattativa “ante causam”, funzionale alla conciliazione precontenziosa.
Orbene, non essendosi la convenuta compagnia avvalsa del potere-dovere di richiedere l'integrazione della documentazione necessaria alla formulazione di un'offerta risarcitoria in via stragiudiziale, ai sensi del quinto comma dell'art. 148 d.lgs. 209/2005,
l'azione deve ritenersi proponibile ancorché la richiesta sia stata presentata in difetto delle prescrizioni dettate dalla stessa norma (cfr. Cassazione 32919/2022).
4. Nel merito, trattandosi di scontro tra veicoli, viene in rilievo la previsione dell'art. 2054,
comma 2, c.c., secondo cui “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova
contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno
subito dai singoli veicoli”.
La norma fornisce una regola per il riparto della responsabilità civile (e quindi dei conseguenti obblighi risarcitori) in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro stradale e riguarda gli aspetti, strettamente connessi tra loro, della colpa dei conducenti e dell'apporto causale delle rispettive condotte con riferimento al fatto dannoso prodotto: si presume, fino a prova contraria, che ciascun conducente abbia provocato, con pari colpa e con pari efficienza causale, i danni causati dallo scontro (sia i propri, sia quelli riportati dagli altri conducenti).
Si è, inoltre, chiarito che la presunzione di pari responsabilità opera non solo quando non sia possibile determinare il grado di colpa dei due conducenti, ma anche quando non sia possibile stabilire le cause e le modalità del sinistro e che l'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno ovvero di entrambi i conducenti dei veicoli scontratisi non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado di cui all'art. 2054 c.c. quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro non consente di stabilire la misura dell'incidenza causale riferibile alla condotta, pur sicuramente colposa, di uno o di
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 6 entrambi i suoi protagonisti nella determinazione dell'evento (cfr. Cass. n. 18479/2015).
La presunzione di pari responsabilità svolge, dunque, una funzione sussidiaria, trovando applicazione nella sola ipotesi in cui le risultanze probatorie non consentano di determinare in modo concreto la misura delle rispettive responsabilità, non essendo sufficiente a determinarne il superamento l'accertamento della colpa di uno dei conducenti.
In tal caso, infatti, il giudice non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che nel caso di scontro tra veicoli,
l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 cod. civ.,
essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente” (cfr. Cass. n. 477/2003).
Neppure ove sia stata accertata la violazione di norme del codice della strada in capo ad uno dei conducenti coinvolti nel sinistro, il giudice può ritenersi dispensato dal verificare il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente.
Peraltro, posto che la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità non oggettiva, bensì presunta, il medesimo può liberarsi dall'affermazione di tale responsabilità dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 7 diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto(in tal senso Cass. n. 4130/2017).
5. Orbene, nel caso in oggetto, potendo ritenersi raggiunta la piena prova della negligente condotta di guida tenuta dal conducente danneggiato, deve ritenersi superata l'operatività
della presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 comma II c.c..
In primo luogo dall'istruttoria espletata è emerso che il sinistro per cui è causa ebbe effettivamente a verificarsi, così come può desumersi dal rapporto della Polizia
Municipale intervenuta suoi luoghi di causa nell'immediatezza dei fatti (cfr. RIS prot. N.
119406/2016-allegato alla produzione convenuta).
Ed invero, dell'avvenuto scontro tra il motociclo condotto dall'odierno attore e l'autovettura di proprietà convenuta vi è traccia nella Rapporto di Incidente Stradale, ove alla voce “natura dell'incidente” veniva indicato lo “scontro frontale/laterale sx tra
veicoli in marcia”, nonché minuziosamente ricostruita la dinamica del sinistro oggetto del presente giudizio.
Più segnatamente, gli agenti della Polizia Municipale di Napoli, dai rilevi effettuati, dalle posizioni statiche dei veicoli coinvolti, dai danni riscontrati sugli stessi, dal verosimile punto d'impatto, dalla totale assenza di tracce di frenata, nonché dalle dichiarazioni rese dall'unico testimone oculare, ricostruivano così la dinamica: “il conducente del
motoveicolo circolava sulla via Consalvo, proveniente dall'incrocio Loggetta e diretto in
via Caio Duilio, mentre la conducente della Citroen C3 proveniva dall'opposta direzione
di marcia. Quest'ultima, giunta nei pressi del civico 109, accostava il proprio veicolo
alla predetta linea di mezzeria, verosimilmente azionando l'indicatore di direzione
sinistro ed ancora, procedeva sempre sulla sua sinistra, a velocità credibilmente lenta in
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 8 relazione alla tipologia di ingresso del predetto garage, trovandosi, pertanto, al centro
della semicarreggiata percorsa dal motociclista, in procinto di svoltare… Nelle suddette
circostanze, sopraggiungeva quindi il motociclista, … Quest'ultimo, trovandosi
improvvisamente davanti alla Citroen … anziché rallentare, ovvero frenare in tempo
utile e in condizione di sicurezza per la propria e altrui incolumità, tentava
probabilmente di aggirare l'autoveicolo sulla sua destra, ma, data la velocità e l'estremo
azzardo di tale manovra, perdeva quindi il controllo del mezzo, urtando, seppur in modo
lieve e non diretto, la Citroen sulla parte sx del paraurti anteriore e ciò determina la
mancata rilevazione del primo punto d'impatto. Successivamente il motociclo, ormai in
forte sbandata e totalmente fuori controllo, impattava violentemente contro il cofano
portabagagli posteriore della FIAT Punto posteggiata sulla destra, sfondandole il lunotto
e spezzandosi in due tronconi…il conducente, per la forza d'inerzia acquisita, veniva
sbalzato violentemente in avanti contro la Mercedes, anch'essa ferma in sosta sul lato
destro poco dopo la Fiat Punto, sfondandogli il lunotto posteriore e cadendo, quindi,
nello spazio tra i due veicoli in sosta”.
Dalle predette circostanze, gli agenti di Polizia Municipale, ancorché abbiano ravvisato
“un'omessa precedenza in fase di svolta ed immissione in sbocco privato da parte della
conducente della Citroen C3” la quale, ha “ lievemente anticipato la manovra di svolta a
sinistra, trovandosi pertanto, sia pure per un breve tratto, contromano rispetto alla sua
direzione di marcia, invadendo parzialmente la corsia di marcia occupata dal
conducente del motociclo”, indicavano “la causa principale dell'evento nella condotta di
guida posta in essere dal conducente del motociclo, poiché lo stesso circolava, in ore
notturne e con scarsa visuale, a velocità molto pericolosa per le condizioni ambientali
descritte, non riuscendo pertanto a rallentare, ovvero arrestare, in condizioni di
sicurezza nel proprio campo di visuale, la corsa del suo veicolo a fronte di un ostacolo
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 9 prevedibile posto davanti la sua direttrice di marcia, condizione aggravata, tra l'altro,
dal mancato uso della fanaleria anteriore del motociclo che lo rendeva quindi non
visibile alla vista della conducente dell'autovettura”.
Sul valore probatorio del predetto documento, va ricordato che la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che, il giudice è legittimato ad avvalersi del rapporto della polizia municipale, che assume valore privilegiato con riferimento alle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza,
mentre, è liberamente valutabile ed apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie, per ciò che attiene alle ulteriori circostanze di fatto che gli agenti verbalizzanti dichiarano di avere accertato nel corso dell'indagine per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti (cfr. Cass. Civ. n. 9037/19).
Ebbene, dalla lettura del rapporto di incidente stradale è possibile affermare che il
, al momento del sinistro, stesse circolando su di una strada caratterizzata dalla Pt_1
“presenza di diversi varchi privati” e da una “carreggiata ridotta data la presenza di
numerose auto in sosta regolare sul lato destro, che occupavano parte della corsia…in
ore notturne …con scarsa visuale, a velocità molto pericolosa”, nonché sprovvisto della fanaleria anteriore.
La dinamica, così come ricostruita dagli agenti della Polizia Municipale non risulta essere stata smentita all'esito dell'escussione dei quattro testimoni citatati da parte attrice, posta l'inattendibilità e/o la contraddittorietà delle loro dichiarazioni, della cui presenza sui luoghi di causa si può giungere a dubitare stante la mancata menzione dei loro nominativi nel RIS.
Più segnatamente, la teste escussa all'udienza del 14.03.2023, dichiarava di Tes_1
aver visto la conducente della Citroen girare “verso sinistra …per accedere a un parco
privato e così facendo -la stessa- nel passare da una corsia all'altra tagliò la strada al
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 10 sopravveniente ” poiché, nell' effettuare la predetta manovra “non si fermò prima, CP_5
ma direttamente cambiò corsia senza stoppare la sua marcia e senza azionare
l'indicatore di direzione”, nonché che il motoveicolo condotto dal danneggiato “ aveva i
fari accesi” e viaggiava a “ velocità … non eclatante” e che “ cercò di sterzare per …
evitare l'impatto, ma non vi riuscì”.
Ebbene, siffatte dichiarazioni appaiono essere inattendibili posto che, nonostante la abbia dichiarato di conoscere il e di aver riconosciuto “l'attore dal viso Per_1 Pt_1
sebbene avesse il casco allacciato”, la stessa affermava di non aver atteso l'arrivo dei soccorsi, “visto che c'erano molte persone che accorsero”.
Appare, infatti, inverosimile tanto la circostanza che una conoscente fosse presente sui luoghi di causa, proprio nel momento dell'intervenuta collisione, quanto che la stessa,
nonostante la conoscenza del danneggiato, non si sia trattenuta sino all'arrivo del 118
poiché preferiva “correre dalla madre del per avvertirla dell'evento”, Pt_1
nonostante la , per sua stessa ammissione, fosse in possesso del recapito telefonico Per_1
di un genitore del danneggiato, soprattutto dal momento che le lesioni riportate dal inducevano il teste , escusso all'udienza del 07.11.2023, a Pt_1 Testimone_2
ritenere che “il ragazzo sembrava quasi morto”.
Ed invero, analoghe considerazioni possono essere mosse nei confronti delle dichiarazioni rese dal , anch'egli amico del , presente sui luoghi di causa Tes_2 Pt_1
poiché era, a suo dire, “dal tabaccaio sito alla via Consalvo per comprare le sigarette al
distributore automatico”, il quale affermava di aver visto “la Citroen C3 proveniente dal
senso opposto a quello di marcia dell'attore” invadere la corsia di marcia opposta percorsa dall'attore, “senza segnalare la manovra”, nonché che il motoveicolo attoreo
“aveva i fari accesi e andava piano trattandosi di strada trafficata”, per poi subito dopo precisare che “quella sera c'erano poche macchine per la strada”.
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 11 Quanto, invece, agli accadimenti verificatisi nell'immediatezza del sinistro, anche il
, nonostante abbia riconosciuto la persona del danneggiato, dichiarava di essersi Tes_2
recato dalla madre dell'attore “perché so dove abitava e non avevo il numero;
invero, la
madre abitava alla via Catone non distante”.
In definitiva, risulta altamente improbabile che tanto la , quanto il , amici Per_1 Tes_2
dell'odierno attore, fossero entrambi presenti al momento del sinistro e che entrambi preferirono lasciare il teatro degli eventi per avvertire la madre del , piuttosto Pt_1
che trattenersi sui luoghi di causa sino all'arrivo della forza pubblica, sottraendosi quindi,
involontariamente, alla raccolta di testimonianze effettuata dalla Polizia Municipale,
intervenuti nell'immediatezza dei fatti, ai fini della ricostruzione della dinamica.
Né possono ritenersi idonee a superare il dettagliato contenuto del Rapporto di Incidente
Stradale, le dichiarazioni rese da , anch'egli conoscente del , in Testimone_3 Pt_1
quanto lo stesso, escusso all'udienza del 18.03.2025, più volte precisava di “di non aver
assistito all'impatto” e di aver sentito solo “il rumore” dell'impatto.
Ed invero il non riusciva a fornire alcun elemento idoneo ad una diversa Tes_3
ricostruzione della dinamica e, anzi, in conformità con quanto verbalizzato dagli agenti di
PM, dichiarava che dopo essersi “girato in conseguenza del rumore” vedeva che il veicolo convenuto, nella sua posizione finale, “aveva la freccia azionata ed aveva
l'anteriore rivolto verso l'ingresso del garage”.
All'esito dell'istruttoria svolta, deve, dunque, ritenersi raggiunta la prova della negligenza del danneggiato il quale, se avesse tenuto, al momento del sinistro, una condotta conforme alle regole dettate dal Codice della Strada e della comune prudenza,
avrebbe potuto dominare il pericolo, costituito dalla presenza nella sua corsia di marcia del veicolo convenuto, azionando una manovra di frenata, del cui espletamento non è
stata rivenuta, così come relazionato dalla PM, “la benchè minima traccia” sul manto
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 12 stradale.
Pertanto, la condotta del può essere elevata a concausa delle lesioni da lui Pt_1
riportate a seguito della collisione e, dunque, risulta apprezzabile ai fini dell'applicazione dell'art. 1227 comma I c.c.
Va però precisato che, la circostanza che la conducente del veicolo convenuto abbia anticipato, seppur lievemente, la manovra di svolta a sinistra allo scopo di entrare in un varco privato presente sulla Via Consalvo e, dunque, che la stessa abbia occupato,
sebbene per un breve tratto, l'opposta corsia percorsa dal , integra una condotta Pt_1
causalmente connessa al sinistro in quanto contraria al codice della strada e alle regole della comune prudenza.
Pertanto, all'esito del giudizio di comparazione della colpa, sulla base delle risultanze di causa, deve concludersi che il con la sua condotta negligente, integrante Pt_1
plurime violazioni del Codice della Strada, abbia concorso principalmente alla produzione del sinistro nella misura dell'80%.
6. Accertato l'an della pretesa risarcitoria e venendo, ora, alla quantificazione del danno biologico patito dal , si ritengono pienamente condivisibili ed ammissibili le Pt_1
conclusioni cui è giunto il Dott. , ctu nominato nel corso del procedimento Persona_1
ex art. 696bis c.p.c. proposto dall'odierno attore nei confronti della posto Controparte_1
che, così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità “la relazione conclusiva di un
accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra
a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al
contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al
procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile,
quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con
le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo” (cfr.
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 13 Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 8496 del 24/03/2023 - Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto inutilizzabile, nei confronti della compagnia assicuratrice, la consulenza tecnica d'ufficio prodotta nel giudizio di merito, ma resa nel procedimento di a.t.p. al quale l'assicurazione non era stata chiamata a partecipare-).
Ebbene, la consulenza medico-legale espletata dal Dott. ha evidenziato Persona_1
che le lesioni riportate dall'attore hanno avuto una evoluzione tale da determinare una
I.T.T. di 50 gg. valutabili al 100%; una I.T.P di 20 giorni al 75%; una I.T.P. di giorni 40
al 50%, più altri 80 gg. al 25%, per poi raggiungere una stabilizzazione con esisti invalidanti permanenti nella misura di 23 punti percentuali.
Per la liquidazione del danno può farsi riferimento ai valori della tabella elaborata, ai fini della liquidazione del danno alla persona, dal Tribunale di Milano, in quanto assunti come valore “equo”, in grado di garantire la parità di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità.
Tali tabelle, come ritenuto dalla S.C., costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., là dove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere la relativa variazione in aumento o,
per le lesioni di lievi entità conseguenti alla circolazione, in diminuzione (in termini,
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14402 del 30/06/2011, Sez. 3, Sentenza n. 24473 del
18/11/2014).
Nel procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale, il Tribunale richiama i consolidati principi espressi dalla Suprema Corte, secondo cui la quantificazione tabellare rappresenta il ristoro delle conseguenze ordinarie proprie della lesione, mentre ogni incremento a titolo di personalizzazione può essere riconosciuto solo al ricorrere di circostanze specifiche, peculiari ed eccezionali, debitamente allegate e provate dalla parte
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 14 danneggiata. Tali circostanze devono consistere in pregiudizi ulteriori rispetto a quelli normalmente derivanti da lesioni analoghe, connotati da un'incidenza individuale sulla concreta esperienza di vita, sugli aspetti dinamico-relazionali o su profili funzionali non assorbiti nello standard tabellare.
Nel caso di specie, esaminati gli atti, la documentazione medica e la consulenza tecnica,
emerge che i postumi accertati generano conseguenze che rientrano nel novero degli effetti ordinariamente remunerati dalle tabelle. Non risultano invece dimostrate — né
attraverso allegazioni specifiche né mediante idonea prova — circostanze eccezionali ulteriori, tali da giustificare una variazione in aumento dello standard risarcitorio.
Pertanto, non ricorrono i presupposti per procedere alla personalizzazione del danno,
essendo quest'ultima ammissibile solo ove la menomazione incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, come previsto dagli artt. 138 e 139
cod. ass.
Quanto al danno morale, esso conserva natura e funzione autonome rispetto al danno biologico, traducendosi nella sofferenza interiore e nel turbamento dell'animo non necessariamente correlati alle vicende dinamico-relazionali. La giurisprudenza riconosce che tale pregiudizio, proprio perché non suscettibile di accertamento medico-legale, deve essere oggetto di autonoma valutazione, purché adeguatamente allegato e riscontrabile in base alle risultanze del caso concreto.
Nel caso di specie, la prova acquisita consente di ritenere sussistente un apprezzabile stato di sofferenza soggettiva, distinto dagli effetti tipici della menomazione e pertanto meritevole di autonoma considerazione in sede di liquidazione, nei limiti consentiti dal principio di integrale riparazione e senza dar luogo a duplicazioni risarcitorie
Alla luce di tali considerazioni, il danno non patrimoniale viene quindi liquidato: con autonoma valutazione della componente morale, liquidato in via equitativa in €
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 15 12.075,00.
Totale danno non patrimoniale permanente € 85.347,00
Invalidità temporanea totale € 5.750,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.300,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 2.300,00
danno morale € 12.075,00
TOTALE GENERALE € 130.708,00
Quindi, in forza di tali tabelle, alla luce dell'età del danneggiato al momento del sinistro
(23 anni); dell'entità e della natura delle lesioni subite;
della durata dell'inabilità
temporanea e tenuto conto delle risultanze della ctu, il danno può essere così determinato:
ITT per gg. 50 = € 5.750,00; ITP al 75% per gg.20 =€ 1.725,00; ITP al 50% per gg. 40 =
€ 2.300,00; ITP al 25% per gg.80 = € 2.300,00; postumi permanenti al 23% = €
85.347,00 e danno morale, dunque, per un totale di euro 130.708,00.
In applicazione dell'art. 1227 comma I c.c., però, la in solido con Controparte_4 [...]
, va condannata al pagamento di euro 26.141,60, in favore di Controparte_2 Parte_1
importo, questo, pari al 20% del totale risarcibile, oltre interessi legali.
[...]
Poiché il risarcimento da riconoscere all'attore, pari a complessivi euro 26.141,60, è
espresso all'attualità, appare necessario, ai fini della liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro, riportare le somme sopraindicate alla data dell'incidente, al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. S.U. 1712/95) debbono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
È, pertanto, necessaria una devalutazione nominale dei predetti importi, rapportandoli
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 16 all'equivalente della data di insorgenza del danno (18.03.2016) per poi procedere alla rivalutazione, applicando gli interessi alle somme che man mano che si incrementano per effetto della rivalutazione, con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT, mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.
Tali interessi, però, devono essere calcolati non sulla somma sopra liquidata di €
26.141,60, ma su quella devalutata alla data del sinistro di € 21.392,47 e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai fino alla pronuncia della presente sentenza.
Conseguentemente, il danno per ritardato pagamento è pari ad € 2.945,42
Sull'importo complessivo di € 29.360,02 (€ 26.141,60 + 2.945,42) decorreranno, dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo, gli interessi legali.
7. In ultimo, va esaminata la domanda di risarcimento delle spese legali e tecniche sostenute nel corso del giudizio ex art. 696bis c.p.c dall'attore.
Va all'uopo richiamato l'orientamento di legittimità secondo cui “le spese
dell'accertamento tecnico preventivo “ante causam” vanno poste, a conclusione della
procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel
successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese
giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico
del soccombente e da liquidare in un unico contesto” (C. Cass. n. 14268/2017; conf. C.
Cass. 9735/2020).
Orbene, posto che le spese sostenute nel giudizio di ATP dall'odierno attore, in quella sede ricorrente, rientrano fra le spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 17 (Cassazione n. 21975/2019), occorre altresì richiamare le Sezioni Unite 16990/2017,
stando alle quali “le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle
giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur
dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda,
allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali”.
Pertanto, qualificati tali esborsi quali componenti del danno emergente, gli stessi devono essere tempestivamente allegati e provati dalla parte attrice stante la loro natura di danno emergente, assoggettato agli ordinari criteri dell'onere della prova.
Ebbene, nel caso di specie, ancorché nell'atto introduttivo sia stata fatta espressa domanda di condanna di parte convenuta alla refusione di siffatte spese, le stesse non appaiono tempestivamente provate in punto di quantum e, pertanto, non risultano essere risarcibili.
8. Sulla scorta del principio della ragione più liquida, ogni altra questione resta assorbita.
9. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, rilevando che dal fascicolo telematico emerge che il CU non è stato corrisposto
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa GE
AR, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così
provvede:
1. Accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la in solido con , al pagamento, in favore di Controparte_4 Controparte_2 Parte_1
, della somma di euro 29.360,02 (ventinovemilatrecentosessanta/01), oltre
[...]
interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2. Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 18 spese che si liquidano in complessivi euro 3.365,60 Parte_1
(tremilatrecentosessantacinque/60), per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Antonio Panico, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli il 23.12.25
Il Giudice
Dott.ssa GE AR
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 19
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa GE AR, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13420/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2020, avente ad OGGETTO: “lesione personale”, e vertente
TRA
(c.f. , elett.te dom.to in Giugliano in Campania, Parte_1 C.F._1
alla Via Giacinto Gigante n.1, presso lo studio dell'Avv. Antonio Panico (p.e.c.:
, dal quale è rapp.to e difeso in virtù di mandato in Email_1
calce all'atto di citazione
E
(c.f. ), in persona del l.r.p.t., elett.te dom.to in Napoli, alla Via F. Controparte_1 P.IVA_1
Caracciolo 9/bis, presso lo studio dell'Avv. Gianfranco Fazia (c.f. ; C.F._2
p.e.c.: ), dal quale è rapp.ta e difesa in virtù di procura in calce Email_2
alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
NONCHÉ
, (c.f. ), elett.te dom.to in Napoli, al Centro Controparte_2 C.F._3
Direzionale Isola F10, presso lo studio dell'Avv. Sergio De Simone (c.f.
) dal quale è rapp.to e difeso in virtù di procura in calce all'atto di C.F._4
comparsa e costituzione
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 1 CONVENUTO
E
, (c.f. ) Controparte_3 C.F._5
CONVENUTA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702bis c.p.c., depositato in data 24.06.2020, Parte_1
conveniva in giudizio ed , in qualità, rispettivamente, di CP_2 Controparte_3
proprietario e conducente del veicolo danneggiante, nonché la quale Controparte_4
compagnia assicurativa per la RCA auto, al fine di ottenerne la condanna, in solido tra di loro, al risarcimento dei danni per le lesioni da lui patite in occasione del sinistro oggetto di giudizio.
A sostegno della domanda, il così deduceva: che, in data 18.03.2016, alle ore Pt_1
22,30 circa, in Napoli, alla via Consalvo, mentre era alla guida del motociclo Piaggio
Liberty tg. AW 11073, a velocità moderata, nella propria corsia di pertinenza e con i fari accesi, giunto all'altezza dell'entrata di un garage posto sulla propria destra, ovvero nel civico 100, veniva violentemente investito dall'autovettura Citroen CS tg. CF 884 ZY che proveniente dall'opposto senso di marcia di via Consalvo operava un'improvvisa,
repentina e non segnalata manovra di svolta a sinistra per guadagnare l'entrata del predetto garage;
che, nell'effettuare la predetta manovra, l'autovettura Citroen C3 tg. CF
884 ZY invadeva l'opposta semicarreggiata di pertinenza del motociclo Controparte_5
in senso perpendicolare all'asse stradale;
che il , invano, frenava e sterzava Pt_1
ulteriormente a destra per evitare, tuttavia senza esito, l'impatto; che, per effetto dell'urto,
il veniva scalzato dal motociclo che conduceva e spinto contro Parte_1
un'autovettura ferma in sosta lungo il margine destro della carreggiata prima di cadere al suolo;
che, a seguito della sua rovinosa caduta al suolo, l'attore riportava lesioni personali
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 2 che ne resero necessario il trasportato a mezzo 118 presso il Pronto Soccorso San Paolo,
ove gli veniva diagnosticato “grave trauma toracico, frattura della scapola dx, fratture
delle apofisi trasverse di D1, D2, D3, D4, D5, D6, L1, L2, L3 a dx oltre alla frattura
delle ipofisi trasverse di L3, e verosimilmente D1 e D2 a sinistra”; che, l'istante proponeva ricorso ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al n.r.g.c. 1832/19 presso il Tribunale di
Napoli; che la predetta procedura di accertamento tecnico preventivo si concludeva con il deposito dell'elaborato medico-legale redatto dal ctu nominato, Dott. , il Persona_1
quale così concludeva: “si può asserire che sussiste compatibilità tra la dinamica
dell'evento lesivo quale si evince dalla deposizione anamnestica, la lesività obiettivata
all'epoca dei fatti ed i postumi che allo stesso sono conseguiti, la cui sussistenza, a
distanza di circa 3 anni dal sinistro medesimo, risulta suggestiva di una certa
permanenza di esiti invalidanti… L'inabilità temporanea, per quanto offerto dalla
comune esperienza clinica e dalla letteratura scientifica di merito, avuto riguardo al
periodo della convalescenza fino alla stabilizzazione del quadro esitale, secondo quanto
documentato in Atti, va indicata in un periodo complessivo di 190 (centonovanta) giorni,
così ripartiti: 50 (cinquanta) giorni di I.T.T. (Inabilità Temporanea Totale) riferibili al
periodo nel quale il sig. è stato degente in Ospedale ed a successivo periodo di Pt_1
allettamento, necessario alla completa consolidazione degli esiti fratturativi;
ulteriori
140 (centoquaranta) giorni di I.T.P. (Inabilità Temporanea Parziale), suddivisibili in 20
(venti) giorni ad un tasso del 75%; 40 (quaranta) giorni ad un tasso del 50% ed ulteriori
80 (ottanta) giorni ad un tasso del 25%, riferibili al periodo in cui i postumi riportati dal
sig. , nel sinistro per cui è causa, si sono clinicamente stabilizzati”. Pt_1
In definitiva, il concludeva così chiedendo: “Accertare e dichiarare la Pt_1
responsabilità esclusiva dell'autovettura modello Citroen C3 targata CF884ZY di
proprietà di e condotta da nella produzione Controparte_2 Controparte_3
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 3 dell'evento dannoso occorso in data 18.03.2016 alle ore 22,30 circa in Napoli via
Consalvo, all'altezza del civico 100 nel quale l'istante riportava gravi lesioni personali
così come risultanti dalla consulenza tecnica di ufficio redatta nell'ambito del
procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 1832/19; - Condannare,
per l'effetto, la soc. in solido con quale Controparte_4 Controparte_2
proprietario, e , quale conducente, al risarcimento di tutti i danni Controparte_3
patrimoniali e non patrimoniali connessi conseguenti e collegati all'evento danno nulla
escluso od eccettuato nella complessiva somma di € 147.712,00 cosi come innanzi
specificato ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia secondo l'equo
apprezzamento del giudice oltre rivalutazione ed interessi nella misura di cui all'art.
1284 c.c., come L. 162/14, a decorrere dal fatto delittuoso avvenuto il 18.03.2016 e fino
all'effettivo soddisfo;
- Condannare la soc. in solido con Controparte_1 CP_2
quale proprietario, e , quale conducente, al pagamento in
[...] Controparte_3
favore del ricorrente di una somma equitativamente determinata in applicazione dell'art.
96 c.p.c. ed in ogni caso ex art. 96, comma 3, c.p.c. per essersi ingiustificatamente
rifiutata di stipulare una convenzione di negoziazione assistita dovuta per legge. -
Condannare la soc. in solido con quale Controparte_1 Controparte_2
proprietario, e , quale conducente, al pagamento delle spese, diritti ed Controparte_3
onorari del giudizio, oltre il rimborso spese generali nella misura del 15% ex D.M.
55/14, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. per anticipo fattone. - Condannare la soc.
in solido con quale proprietario, e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, quale conducente, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio di
[...]
a.t.p. iscritto al n. 30212/17, oltre il rimborso spese generali nella misura del 15% ex
D.M. 55/14, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. per anticipo fattone”.
Si costituiva, così, in giudizio la compagnia la quale, in via preliminare, Controparte_1
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 4 eccepiva l'improcedibilità della domanda a norma dell'art. 148 Cod. Ass. e, nel merito,
poi, chiedeva il rigetto della domanda, poiché fondata, in fatto ed in diritto.
Depositava comparsa di costituzione e risposta altresì , il quale, in via Controparte_2
preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'acquisizione del fascicolo di ATP per non aver la stessa partecipato al procedimento ante causam. Nel merito, poi, chiedeva il rigetto della domanda poiché fondata, in fatto ed in diritto.
All'udienza del 26.01.2021 il giudice, rilevata la mancata costituzione di CP_3
, ancorché ritualmente citata, ne dichiarava la contumacia e, ritenuto che le difese
[...]
svolte richiedano un' istruzione non sommaria, ai sensi dell' art. 702 ter, 3° comma,
c.p.c., disponeva la prosecuzione del giudizio secondo il rito del procedimento ordinario.
2. Venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. e venivano escussi quattro testimoni.
3. In via preliminare, occorre disattendere l'eccezione di improponibilità della domanda per l'omessa allegazione, alla richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno ex art. 148 Cod.
Ass., di taluni documenti di cui al comma II del citato articolo.
Invero, dal combinato disposto degli artt. 145 e 148 comma II e VIII del C.d.A, emerge che,
ai fini della proponibilità della azione di risarcimento del danno da lesioni personali, è
necessario che il danneggiato presenti domanda di risarcimento alla compagnia assicurativa ponendo, a corredo della stessa, una documentazione specifica, ivi comprese la dichiarazione di attività svolta e del reddito percepito dal danneggiato, nonché l'entità delle lesioni patite attraverso l'esibizione di certificazione medica comprovante l' avvenuta guarigione con o senza postumi.
Di contro, il disposto del V comma dell'art. 148 cit. prevede che “in caso di richiesta
incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla
ricezione della stessa le necessarie integrazioni”, prescrive una partecipazione attiva
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 5 dell'assicuratore alla trattativa “ante causam”, funzionale alla conciliazione precontenziosa.
Orbene, non essendosi la convenuta compagnia avvalsa del potere-dovere di richiedere l'integrazione della documentazione necessaria alla formulazione di un'offerta risarcitoria in via stragiudiziale, ai sensi del quinto comma dell'art. 148 d.lgs. 209/2005,
l'azione deve ritenersi proponibile ancorché la richiesta sia stata presentata in difetto delle prescrizioni dettate dalla stessa norma (cfr. Cassazione 32919/2022).
4. Nel merito, trattandosi di scontro tra veicoli, viene in rilievo la previsione dell'art. 2054,
comma 2, c.c., secondo cui “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova
contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno
subito dai singoli veicoli”.
La norma fornisce una regola per il riparto della responsabilità civile (e quindi dei conseguenti obblighi risarcitori) in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro stradale e riguarda gli aspetti, strettamente connessi tra loro, della colpa dei conducenti e dell'apporto causale delle rispettive condotte con riferimento al fatto dannoso prodotto: si presume, fino a prova contraria, che ciascun conducente abbia provocato, con pari colpa e con pari efficienza causale, i danni causati dallo scontro (sia i propri, sia quelli riportati dagli altri conducenti).
Si è, inoltre, chiarito che la presunzione di pari responsabilità opera non solo quando non sia possibile determinare il grado di colpa dei due conducenti, ma anche quando non sia possibile stabilire le cause e le modalità del sinistro e che l'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno ovvero di entrambi i conducenti dei veicoli scontratisi non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado di cui all'art. 2054 c.c. quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro non consente di stabilire la misura dell'incidenza causale riferibile alla condotta, pur sicuramente colposa, di uno o di
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 6 entrambi i suoi protagonisti nella determinazione dell'evento (cfr. Cass. n. 18479/2015).
La presunzione di pari responsabilità svolge, dunque, una funzione sussidiaria, trovando applicazione nella sola ipotesi in cui le risultanze probatorie non consentano di determinare in modo concreto la misura delle rispettive responsabilità, non essendo sufficiente a determinarne il superamento l'accertamento della colpa di uno dei conducenti.
In tal caso, infatti, il giudice non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che nel caso di scontro tra veicoli,
l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 cod. civ.,
essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente” (cfr. Cass. n. 477/2003).
Neppure ove sia stata accertata la violazione di norme del codice della strada in capo ad uno dei conducenti coinvolti nel sinistro, il giudice può ritenersi dispensato dal verificare il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente.
Peraltro, posto che la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità non oggettiva, bensì presunta, il medesimo può liberarsi dall'affermazione di tale responsabilità dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 7 diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto(in tal senso Cass. n. 4130/2017).
5. Orbene, nel caso in oggetto, potendo ritenersi raggiunta la piena prova della negligente condotta di guida tenuta dal conducente danneggiato, deve ritenersi superata l'operatività
della presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 comma II c.c..
In primo luogo dall'istruttoria espletata è emerso che il sinistro per cui è causa ebbe effettivamente a verificarsi, così come può desumersi dal rapporto della Polizia
Municipale intervenuta suoi luoghi di causa nell'immediatezza dei fatti (cfr. RIS prot. N.
119406/2016-allegato alla produzione convenuta).
Ed invero, dell'avvenuto scontro tra il motociclo condotto dall'odierno attore e l'autovettura di proprietà convenuta vi è traccia nella Rapporto di Incidente Stradale, ove alla voce “natura dell'incidente” veniva indicato lo “scontro frontale/laterale sx tra
veicoli in marcia”, nonché minuziosamente ricostruita la dinamica del sinistro oggetto del presente giudizio.
Più segnatamente, gli agenti della Polizia Municipale di Napoli, dai rilevi effettuati, dalle posizioni statiche dei veicoli coinvolti, dai danni riscontrati sugli stessi, dal verosimile punto d'impatto, dalla totale assenza di tracce di frenata, nonché dalle dichiarazioni rese dall'unico testimone oculare, ricostruivano così la dinamica: “il conducente del
motoveicolo circolava sulla via Consalvo, proveniente dall'incrocio Loggetta e diretto in
via Caio Duilio, mentre la conducente della Citroen C3 proveniva dall'opposta direzione
di marcia. Quest'ultima, giunta nei pressi del civico 109, accostava il proprio veicolo
alla predetta linea di mezzeria, verosimilmente azionando l'indicatore di direzione
sinistro ed ancora, procedeva sempre sulla sua sinistra, a velocità credibilmente lenta in
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 8 relazione alla tipologia di ingresso del predetto garage, trovandosi, pertanto, al centro
della semicarreggiata percorsa dal motociclista, in procinto di svoltare… Nelle suddette
circostanze, sopraggiungeva quindi il motociclista, … Quest'ultimo, trovandosi
improvvisamente davanti alla Citroen … anziché rallentare, ovvero frenare in tempo
utile e in condizione di sicurezza per la propria e altrui incolumità, tentava
probabilmente di aggirare l'autoveicolo sulla sua destra, ma, data la velocità e l'estremo
azzardo di tale manovra, perdeva quindi il controllo del mezzo, urtando, seppur in modo
lieve e non diretto, la Citroen sulla parte sx del paraurti anteriore e ciò determina la
mancata rilevazione del primo punto d'impatto. Successivamente il motociclo, ormai in
forte sbandata e totalmente fuori controllo, impattava violentemente contro il cofano
portabagagli posteriore della FIAT Punto posteggiata sulla destra, sfondandole il lunotto
e spezzandosi in due tronconi…il conducente, per la forza d'inerzia acquisita, veniva
sbalzato violentemente in avanti contro la Mercedes, anch'essa ferma in sosta sul lato
destro poco dopo la Fiat Punto, sfondandogli il lunotto posteriore e cadendo, quindi,
nello spazio tra i due veicoli in sosta”.
Dalle predette circostanze, gli agenti di Polizia Municipale, ancorché abbiano ravvisato
“un'omessa precedenza in fase di svolta ed immissione in sbocco privato da parte della
conducente della Citroen C3” la quale, ha “ lievemente anticipato la manovra di svolta a
sinistra, trovandosi pertanto, sia pure per un breve tratto, contromano rispetto alla sua
direzione di marcia, invadendo parzialmente la corsia di marcia occupata dal
conducente del motociclo”, indicavano “la causa principale dell'evento nella condotta di
guida posta in essere dal conducente del motociclo, poiché lo stesso circolava, in ore
notturne e con scarsa visuale, a velocità molto pericolosa per le condizioni ambientali
descritte, non riuscendo pertanto a rallentare, ovvero arrestare, in condizioni di
sicurezza nel proprio campo di visuale, la corsa del suo veicolo a fronte di un ostacolo
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 9 prevedibile posto davanti la sua direttrice di marcia, condizione aggravata, tra l'altro,
dal mancato uso della fanaleria anteriore del motociclo che lo rendeva quindi non
visibile alla vista della conducente dell'autovettura”.
Sul valore probatorio del predetto documento, va ricordato che la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che, il giudice è legittimato ad avvalersi del rapporto della polizia municipale, che assume valore privilegiato con riferimento alle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza,
mentre, è liberamente valutabile ed apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie, per ciò che attiene alle ulteriori circostanze di fatto che gli agenti verbalizzanti dichiarano di avere accertato nel corso dell'indagine per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti (cfr. Cass. Civ. n. 9037/19).
Ebbene, dalla lettura del rapporto di incidente stradale è possibile affermare che il
, al momento del sinistro, stesse circolando su di una strada caratterizzata dalla Pt_1
“presenza di diversi varchi privati” e da una “carreggiata ridotta data la presenza di
numerose auto in sosta regolare sul lato destro, che occupavano parte della corsia…in
ore notturne …con scarsa visuale, a velocità molto pericolosa”, nonché sprovvisto della fanaleria anteriore.
La dinamica, così come ricostruita dagli agenti della Polizia Municipale non risulta essere stata smentita all'esito dell'escussione dei quattro testimoni citatati da parte attrice, posta l'inattendibilità e/o la contraddittorietà delle loro dichiarazioni, della cui presenza sui luoghi di causa si può giungere a dubitare stante la mancata menzione dei loro nominativi nel RIS.
Più segnatamente, la teste escussa all'udienza del 14.03.2023, dichiarava di Tes_1
aver visto la conducente della Citroen girare “verso sinistra …per accedere a un parco
privato e così facendo -la stessa- nel passare da una corsia all'altra tagliò la strada al
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 10 sopravveniente ” poiché, nell' effettuare la predetta manovra “non si fermò prima, CP_5
ma direttamente cambiò corsia senza stoppare la sua marcia e senza azionare
l'indicatore di direzione”, nonché che il motoveicolo condotto dal danneggiato “ aveva i
fari accesi” e viaggiava a “ velocità … non eclatante” e che “ cercò di sterzare per …
evitare l'impatto, ma non vi riuscì”.
Ebbene, siffatte dichiarazioni appaiono essere inattendibili posto che, nonostante la abbia dichiarato di conoscere il e di aver riconosciuto “l'attore dal viso Per_1 Pt_1
sebbene avesse il casco allacciato”, la stessa affermava di non aver atteso l'arrivo dei soccorsi, “visto che c'erano molte persone che accorsero”.
Appare, infatti, inverosimile tanto la circostanza che una conoscente fosse presente sui luoghi di causa, proprio nel momento dell'intervenuta collisione, quanto che la stessa,
nonostante la conoscenza del danneggiato, non si sia trattenuta sino all'arrivo del 118
poiché preferiva “correre dalla madre del per avvertirla dell'evento”, Pt_1
nonostante la , per sua stessa ammissione, fosse in possesso del recapito telefonico Per_1
di un genitore del danneggiato, soprattutto dal momento che le lesioni riportate dal inducevano il teste , escusso all'udienza del 07.11.2023, a Pt_1 Testimone_2
ritenere che “il ragazzo sembrava quasi morto”.
Ed invero, analoghe considerazioni possono essere mosse nei confronti delle dichiarazioni rese dal , anch'egli amico del , presente sui luoghi di causa Tes_2 Pt_1
poiché era, a suo dire, “dal tabaccaio sito alla via Consalvo per comprare le sigarette al
distributore automatico”, il quale affermava di aver visto “la Citroen C3 proveniente dal
senso opposto a quello di marcia dell'attore” invadere la corsia di marcia opposta percorsa dall'attore, “senza segnalare la manovra”, nonché che il motoveicolo attoreo
“aveva i fari accesi e andava piano trattandosi di strada trafficata”, per poi subito dopo precisare che “quella sera c'erano poche macchine per la strada”.
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 11 Quanto, invece, agli accadimenti verificatisi nell'immediatezza del sinistro, anche il
, nonostante abbia riconosciuto la persona del danneggiato, dichiarava di essersi Tes_2
recato dalla madre dell'attore “perché so dove abitava e non avevo il numero;
invero, la
madre abitava alla via Catone non distante”.
In definitiva, risulta altamente improbabile che tanto la , quanto il , amici Per_1 Tes_2
dell'odierno attore, fossero entrambi presenti al momento del sinistro e che entrambi preferirono lasciare il teatro degli eventi per avvertire la madre del , piuttosto Pt_1
che trattenersi sui luoghi di causa sino all'arrivo della forza pubblica, sottraendosi quindi,
involontariamente, alla raccolta di testimonianze effettuata dalla Polizia Municipale,
intervenuti nell'immediatezza dei fatti, ai fini della ricostruzione della dinamica.
Né possono ritenersi idonee a superare il dettagliato contenuto del Rapporto di Incidente
Stradale, le dichiarazioni rese da , anch'egli conoscente del , in Testimone_3 Pt_1
quanto lo stesso, escusso all'udienza del 18.03.2025, più volte precisava di “di non aver
assistito all'impatto” e di aver sentito solo “il rumore” dell'impatto.
Ed invero il non riusciva a fornire alcun elemento idoneo ad una diversa Tes_3
ricostruzione della dinamica e, anzi, in conformità con quanto verbalizzato dagli agenti di
PM, dichiarava che dopo essersi “girato in conseguenza del rumore” vedeva che il veicolo convenuto, nella sua posizione finale, “aveva la freccia azionata ed aveva
l'anteriore rivolto verso l'ingresso del garage”.
All'esito dell'istruttoria svolta, deve, dunque, ritenersi raggiunta la prova della negligenza del danneggiato il quale, se avesse tenuto, al momento del sinistro, una condotta conforme alle regole dettate dal Codice della Strada e della comune prudenza,
avrebbe potuto dominare il pericolo, costituito dalla presenza nella sua corsia di marcia del veicolo convenuto, azionando una manovra di frenata, del cui espletamento non è
stata rivenuta, così come relazionato dalla PM, “la benchè minima traccia” sul manto
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 12 stradale.
Pertanto, la condotta del può essere elevata a concausa delle lesioni da lui Pt_1
riportate a seguito della collisione e, dunque, risulta apprezzabile ai fini dell'applicazione dell'art. 1227 comma I c.c.
Va però precisato che, la circostanza che la conducente del veicolo convenuto abbia anticipato, seppur lievemente, la manovra di svolta a sinistra allo scopo di entrare in un varco privato presente sulla Via Consalvo e, dunque, che la stessa abbia occupato,
sebbene per un breve tratto, l'opposta corsia percorsa dal , integra una condotta Pt_1
causalmente connessa al sinistro in quanto contraria al codice della strada e alle regole della comune prudenza.
Pertanto, all'esito del giudizio di comparazione della colpa, sulla base delle risultanze di causa, deve concludersi che il con la sua condotta negligente, integrante Pt_1
plurime violazioni del Codice della Strada, abbia concorso principalmente alla produzione del sinistro nella misura dell'80%.
6. Accertato l'an della pretesa risarcitoria e venendo, ora, alla quantificazione del danno biologico patito dal , si ritengono pienamente condivisibili ed ammissibili le Pt_1
conclusioni cui è giunto il Dott. , ctu nominato nel corso del procedimento Persona_1
ex art. 696bis c.p.c. proposto dall'odierno attore nei confronti della posto Controparte_1
che, così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità “la relazione conclusiva di un
accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra
a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al
contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al
procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile,
quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con
le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo” (cfr.
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 13 Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 8496 del 24/03/2023 - Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto inutilizzabile, nei confronti della compagnia assicuratrice, la consulenza tecnica d'ufficio prodotta nel giudizio di merito, ma resa nel procedimento di a.t.p. al quale l'assicurazione non era stata chiamata a partecipare-).
Ebbene, la consulenza medico-legale espletata dal Dott. ha evidenziato Persona_1
che le lesioni riportate dall'attore hanno avuto una evoluzione tale da determinare una
I.T.T. di 50 gg. valutabili al 100%; una I.T.P di 20 giorni al 75%; una I.T.P. di giorni 40
al 50%, più altri 80 gg. al 25%, per poi raggiungere una stabilizzazione con esisti invalidanti permanenti nella misura di 23 punti percentuali.
Per la liquidazione del danno può farsi riferimento ai valori della tabella elaborata, ai fini della liquidazione del danno alla persona, dal Tribunale di Milano, in quanto assunti come valore “equo”, in grado di garantire la parità di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità.
Tali tabelle, come ritenuto dalla S.C., costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., là dove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere la relativa variazione in aumento o,
per le lesioni di lievi entità conseguenti alla circolazione, in diminuzione (in termini,
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14402 del 30/06/2011, Sez. 3, Sentenza n. 24473 del
18/11/2014).
Nel procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale, il Tribunale richiama i consolidati principi espressi dalla Suprema Corte, secondo cui la quantificazione tabellare rappresenta il ristoro delle conseguenze ordinarie proprie della lesione, mentre ogni incremento a titolo di personalizzazione può essere riconosciuto solo al ricorrere di circostanze specifiche, peculiari ed eccezionali, debitamente allegate e provate dalla parte
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 14 danneggiata. Tali circostanze devono consistere in pregiudizi ulteriori rispetto a quelli normalmente derivanti da lesioni analoghe, connotati da un'incidenza individuale sulla concreta esperienza di vita, sugli aspetti dinamico-relazionali o su profili funzionali non assorbiti nello standard tabellare.
Nel caso di specie, esaminati gli atti, la documentazione medica e la consulenza tecnica,
emerge che i postumi accertati generano conseguenze che rientrano nel novero degli effetti ordinariamente remunerati dalle tabelle. Non risultano invece dimostrate — né
attraverso allegazioni specifiche né mediante idonea prova — circostanze eccezionali ulteriori, tali da giustificare una variazione in aumento dello standard risarcitorio.
Pertanto, non ricorrono i presupposti per procedere alla personalizzazione del danno,
essendo quest'ultima ammissibile solo ove la menomazione incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, come previsto dagli artt. 138 e 139
cod. ass.
Quanto al danno morale, esso conserva natura e funzione autonome rispetto al danno biologico, traducendosi nella sofferenza interiore e nel turbamento dell'animo non necessariamente correlati alle vicende dinamico-relazionali. La giurisprudenza riconosce che tale pregiudizio, proprio perché non suscettibile di accertamento medico-legale, deve essere oggetto di autonoma valutazione, purché adeguatamente allegato e riscontrabile in base alle risultanze del caso concreto.
Nel caso di specie, la prova acquisita consente di ritenere sussistente un apprezzabile stato di sofferenza soggettiva, distinto dagli effetti tipici della menomazione e pertanto meritevole di autonoma considerazione in sede di liquidazione, nei limiti consentiti dal principio di integrale riparazione e senza dar luogo a duplicazioni risarcitorie
Alla luce di tali considerazioni, il danno non patrimoniale viene quindi liquidato: con autonoma valutazione della componente morale, liquidato in via equitativa in €
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 15 12.075,00.
Totale danno non patrimoniale permanente € 85.347,00
Invalidità temporanea totale € 5.750,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.300,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 2.300,00
danno morale € 12.075,00
TOTALE GENERALE € 130.708,00
Quindi, in forza di tali tabelle, alla luce dell'età del danneggiato al momento del sinistro
(23 anni); dell'entità e della natura delle lesioni subite;
della durata dell'inabilità
temporanea e tenuto conto delle risultanze della ctu, il danno può essere così determinato:
ITT per gg. 50 = € 5.750,00; ITP al 75% per gg.20 =€ 1.725,00; ITP al 50% per gg. 40 =
€ 2.300,00; ITP al 25% per gg.80 = € 2.300,00; postumi permanenti al 23% = €
85.347,00 e danno morale, dunque, per un totale di euro 130.708,00.
In applicazione dell'art. 1227 comma I c.c., però, la in solido con Controparte_4 [...]
, va condannata al pagamento di euro 26.141,60, in favore di Controparte_2 Parte_1
importo, questo, pari al 20% del totale risarcibile, oltre interessi legali.
[...]
Poiché il risarcimento da riconoscere all'attore, pari a complessivi euro 26.141,60, è
espresso all'attualità, appare necessario, ai fini della liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro, riportare le somme sopraindicate alla data dell'incidente, al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. S.U. 1712/95) debbono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
È, pertanto, necessaria una devalutazione nominale dei predetti importi, rapportandoli
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 16 all'equivalente della data di insorgenza del danno (18.03.2016) per poi procedere alla rivalutazione, applicando gli interessi alle somme che man mano che si incrementano per effetto della rivalutazione, con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT, mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.
Tali interessi, però, devono essere calcolati non sulla somma sopra liquidata di €
26.141,60, ma su quella devalutata alla data del sinistro di € 21.392,47 e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai fino alla pronuncia della presente sentenza.
Conseguentemente, il danno per ritardato pagamento è pari ad € 2.945,42
Sull'importo complessivo di € 29.360,02 (€ 26.141,60 + 2.945,42) decorreranno, dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo, gli interessi legali.
7. In ultimo, va esaminata la domanda di risarcimento delle spese legali e tecniche sostenute nel corso del giudizio ex art. 696bis c.p.c dall'attore.
Va all'uopo richiamato l'orientamento di legittimità secondo cui “le spese
dell'accertamento tecnico preventivo “ante causam” vanno poste, a conclusione della
procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel
successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese
giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico
del soccombente e da liquidare in un unico contesto” (C. Cass. n. 14268/2017; conf. C.
Cass. 9735/2020).
Orbene, posto che le spese sostenute nel giudizio di ATP dall'odierno attore, in quella sede ricorrente, rientrano fra le spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 17 (Cassazione n. 21975/2019), occorre altresì richiamare le Sezioni Unite 16990/2017,
stando alle quali “le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle
giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur
dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda,
allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali”.
Pertanto, qualificati tali esborsi quali componenti del danno emergente, gli stessi devono essere tempestivamente allegati e provati dalla parte attrice stante la loro natura di danno emergente, assoggettato agli ordinari criteri dell'onere della prova.
Ebbene, nel caso di specie, ancorché nell'atto introduttivo sia stata fatta espressa domanda di condanna di parte convenuta alla refusione di siffatte spese, le stesse non appaiono tempestivamente provate in punto di quantum e, pertanto, non risultano essere risarcibili.
8. Sulla scorta del principio della ragione più liquida, ogni altra questione resta assorbita.
9. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, rilevando che dal fascicolo telematico emerge che il CU non è stato corrisposto
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa GE
AR, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così
provvede:
1. Accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la in solido con , al pagamento, in favore di Controparte_4 Controparte_2 Parte_1
, della somma di euro 29.360,02 (ventinovemilatrecentosessanta/01), oltre
[...]
interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2. Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 18 spese che si liquidano in complessivi euro 3.365,60 Parte_1
(tremilatrecentosessantacinque/60), per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Antonio Panico, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli il 23.12.25
Il Giudice
Dott.ssa GE AR
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 19