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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 23/03/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 57/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 57 R.G.A.C. per l'anno 2024
promossa da:
(C.F. Controparte_1
), in persona del in carica, legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di e CP_1 domiciliato presso i suoi uffici in via Gioacchino Da Fiore n. 34
-APPELLANTE-
CONTRO
, ( , rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._1 studio dall'Avv. Anna Maria Stanganello, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vibo Valentia, Via Alcide De Gasperi, 61 bis
-APPELLATO-
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
pagina 1 di 6
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 5.7.2022 proponeva opposizione avverso Controparte_3
l'ordinanza ingiunzione n. 49885/2022, emessa in data 23 maggio 2022 dalla avente ad oggetto il pagamento della somma di € 3.096,00, Controparte_1 oltre spese di notifica e di procedimento, quale sanzione dovuta per la violazione dell'art. 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 38 a seguito dell'emissione di tre assegni in assenza di autorizzazione.
A sostegno della propria domanda deduceva di non avere ricevuto la CP_3 comunicazione da parte dell'Istituto di credito circa la revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni.
La si costituiva deducendo la legittimità dell'ingiunzione Controparte_1 opposta. Il Giudice di Pace di Vibo Valentia, Dott.ssa Palma Borrello, con sentenza n. 417/2023 accoglieva il ricorso e per l'effetto annullava il provvedimento opposto, con vittoria di spese da distarsi a favore del procuratore costituito.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la Controparte_1 deducendo l'erronea applicazione degli artt. 1, 9, 9bis e 10 della legge n. 386/1990 nella parte in cui il Giudice di Pace di Vibo Valentia accoglieva il ricorso dell'opponente sulla base della sola considerazione secondo cui l'Amministrazione non avesse fornito prova dell'avvenuta revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni e dell'avvenuta comunicazione della predetta revoca all' opponente ovvero avesse fornito la relativa prova per degli assegni che non rientravano nel caso sottoposto ad esame del Giudice.
Deduceva l'erroneità dell'assunto e di avere depositato presso il Giudice di Pace la documentazione comprovante il preavviso di revoca ad emettere assegni emesso in data 24.7.2018 e la relativa notifica a mezzo posta perfezionatasi in data 16 agosto
2018, ai sensi degli artt. 9 bis E 10 bis della L. 386/90.
pagina 2 di 6 Rilevava quindi che, nel caso di specie, la revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni era scaturita dal preavviso di revoca ai sensi degli artt. 9 bis e 10 bis della legge n. 386/1990 derivante dal difetto di provvista in sede di emissione dell'assegno n. 044007223617731 del 16 luglio 2018 e, dunque, da assegno - naturalmente - diverso rispetto a quelli successivamente emessi in difetto di autorizzazione.
Precisava che secondo la lettera della predetta norma “Nel caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per difetto di provvista, il trattario comunica al traente che, scaduto il termine indicato nell'articolo 8 senza che abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento, il suo nominativo sarà iscritto nell'archivio di cui all'articolo 10-bis e che dalla stessa data gli sarà revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni. Concludeva dunque chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata e la conseguente condanna dello al pagamento dell'ingiunzione CP_3 emessa, con vittoria di spese.
si costituiva nel presente giudizio deducendo di avere effettuato il CP_3 pagamento tardivo entro i termini richiesti a con il preavviso di revoca CP_4 prodotto in giudizio. In particolare, precisava che l'assegno 044007223617731 è stato pagato in data 24.07.2018, quindi entro la data del 01.10.20218, con ciò rendendo illegittimo il divieto di autorizzazione dedotto dall'appellante. Concludeva quindi chiedendo la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese.
La causa veniva istruita documentalmente e acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 28.1.2025 tenutasi nelle forme della trattazione scritta il sottoscritto
Magistrato la tratteneva in decisione.
L'appello deve essere accolto.
La L. n. 386 del 1990 prevede due tipi di illeciti amministrativi: l'emissione di assegni senza provvista ex art. 2 e l'emissione di assegni senza autorizzazione del trattario ex art.
1. Nel primo caso, l'art. 8 esclude l'applicabilità della sanzione se il traente, entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettui il pagamento e in mancanza del quale inizia il procedimento per l'applicazione della sanzione amministrativa. Inoltre, ai sensi dell'art.
9-bis il trattario deve inviare al traente il c.d. preavviso di revoca, con cui lo informa che, scaduto il termine previsto dall'art. 8, senza che sia data prova dell'avvenuto pagina 3 di 6 pagamento, il suo nominativo sarà inserito in un archivio informatizzato (C.A.I.) e gli sarà revocata l'autorizzazione ad emettere assegni. Elemento costitutivo della fattispecie, già sul piano oggettivo, è, dunque, l'intervenuta revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni, prescindendosi dalle ragioni per cui tale revoca sia effettivamente intervenuta (circostanza che esula dall'indagine oggetto del presente giudizio).
Tanto chiarito, l'amministrazione ha prodotto in primo grado copia della raccomandata inviata ai sensi degli artt. 9 bis e 10 bis L. 386/90 relativo all'assegno
044007223617731 emesso da in data Controparte_3
16/07/2018, ricevuta il 13.8.2018, con la quale egli veniva informato che il mancato pagamento entro 60 giorni avrebbe comportato l'iscrizione al CAI con conseguente revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni sicché, al momento dell'emissione dei tre assegni di cui all'ordinanza ingiunzione, era perfettamente consapevole CP_3
(rientrando pacificamente tra le ipotesi di assegno privo di autorizzazione anche quello in cui sia già stato ricevuto un preavviso di revoca per assegno emesso precedentemente a quello in esame) di non avere l'autorizzazione ad emettere gli assegni oggetto di causa.
Sul punto, non può tenersi conto della documentazione prodotta dall'appellato avente ad oggetto il pagamento tardivo dell'assegno presupposto del procedimento poi sfociato nell'ordinanza impugnata, stante la preclusione di cui all'art. 345 c.p.c. che vieta la produzione di nuovi documenti in appello salvo che la parte dimostri di non avere potuto produrli per causa a lui non imputabile.
Si deve osservare che in ogni caso appare dirimente, formalmente, la mancata attivazione in fase procedimentale del ricorrente in primo grado, tenuto a dimostrare
– al fine di evitare l'emissione dell'ingiunzione con relativa sanzione – il c.d. pagamento tardivo. Infatti, in seguito alla notifica dell'ordinanza ingiunzione non è ammessa l'esibizione della prova del pagamento tardivo, con la conseguenza, in fase giudiziale, di doversi constatare la verificazione della situazione per l'irrogazione della sanzione. La prova dell'avvenuto pagamento, infatti, deve tassativamente pervenire entro 30 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, a iniziativa del pagina 4 di 6 traente e mediante quietanza del portatore con firma autentica ovvero con attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto.
Tali condizioni non ricorrono nel caso di specie, sì da doversi pervenire alla conferma della legittimità della ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti dell'appellato.
L'appello deve pertanto essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/2022, con la precisazione che in base al valore effettivo della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra euro 1.101 ed euro 5.200 nei valori minimi, tolta la fase istruttoria con riferimento al doppio grado di giudizio.
PQM
Il TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta l'opposizione a ordinanza -ingiunzione proposta da PA
;
[...]
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in PA favore della che vengono liquidate in euro 457,00 Controparte_1 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA per il primo grado di giudizio;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in PA favore della che vengono liquidate in euro 852,00 Controparte_1 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA per il presente grado di giudizio.
Vibo Valentia, 23.3.2025
Il Giudice dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 57 R.G.A.C. per l'anno 2024
promossa da:
(C.F. Controparte_1
), in persona del in carica, legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di e CP_1 domiciliato presso i suoi uffici in via Gioacchino Da Fiore n. 34
-APPELLANTE-
CONTRO
, ( , rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._1 studio dall'Avv. Anna Maria Stanganello, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vibo Valentia, Via Alcide De Gasperi, 61 bis
-APPELLATO-
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
pagina 1 di 6
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 5.7.2022 proponeva opposizione avverso Controparte_3
l'ordinanza ingiunzione n. 49885/2022, emessa in data 23 maggio 2022 dalla avente ad oggetto il pagamento della somma di € 3.096,00, Controparte_1 oltre spese di notifica e di procedimento, quale sanzione dovuta per la violazione dell'art. 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 38 a seguito dell'emissione di tre assegni in assenza di autorizzazione.
A sostegno della propria domanda deduceva di non avere ricevuto la CP_3 comunicazione da parte dell'Istituto di credito circa la revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni.
La si costituiva deducendo la legittimità dell'ingiunzione Controparte_1 opposta. Il Giudice di Pace di Vibo Valentia, Dott.ssa Palma Borrello, con sentenza n. 417/2023 accoglieva il ricorso e per l'effetto annullava il provvedimento opposto, con vittoria di spese da distarsi a favore del procuratore costituito.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la Controparte_1 deducendo l'erronea applicazione degli artt. 1, 9, 9bis e 10 della legge n. 386/1990 nella parte in cui il Giudice di Pace di Vibo Valentia accoglieva il ricorso dell'opponente sulla base della sola considerazione secondo cui l'Amministrazione non avesse fornito prova dell'avvenuta revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni e dell'avvenuta comunicazione della predetta revoca all' opponente ovvero avesse fornito la relativa prova per degli assegni che non rientravano nel caso sottoposto ad esame del Giudice.
Deduceva l'erroneità dell'assunto e di avere depositato presso il Giudice di Pace la documentazione comprovante il preavviso di revoca ad emettere assegni emesso in data 24.7.2018 e la relativa notifica a mezzo posta perfezionatasi in data 16 agosto
2018, ai sensi degli artt. 9 bis E 10 bis della L. 386/90.
pagina 2 di 6 Rilevava quindi che, nel caso di specie, la revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni era scaturita dal preavviso di revoca ai sensi degli artt. 9 bis e 10 bis della legge n. 386/1990 derivante dal difetto di provvista in sede di emissione dell'assegno n. 044007223617731 del 16 luglio 2018 e, dunque, da assegno - naturalmente - diverso rispetto a quelli successivamente emessi in difetto di autorizzazione.
Precisava che secondo la lettera della predetta norma “Nel caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per difetto di provvista, il trattario comunica al traente che, scaduto il termine indicato nell'articolo 8 senza che abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento, il suo nominativo sarà iscritto nell'archivio di cui all'articolo 10-bis e che dalla stessa data gli sarà revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni. Concludeva dunque chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata e la conseguente condanna dello al pagamento dell'ingiunzione CP_3 emessa, con vittoria di spese.
si costituiva nel presente giudizio deducendo di avere effettuato il CP_3 pagamento tardivo entro i termini richiesti a con il preavviso di revoca CP_4 prodotto in giudizio. In particolare, precisava che l'assegno 044007223617731 è stato pagato in data 24.07.2018, quindi entro la data del 01.10.20218, con ciò rendendo illegittimo il divieto di autorizzazione dedotto dall'appellante. Concludeva quindi chiedendo la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese.
La causa veniva istruita documentalmente e acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 28.1.2025 tenutasi nelle forme della trattazione scritta il sottoscritto
Magistrato la tratteneva in decisione.
L'appello deve essere accolto.
La L. n. 386 del 1990 prevede due tipi di illeciti amministrativi: l'emissione di assegni senza provvista ex art. 2 e l'emissione di assegni senza autorizzazione del trattario ex art.
1. Nel primo caso, l'art. 8 esclude l'applicabilità della sanzione se il traente, entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettui il pagamento e in mancanza del quale inizia il procedimento per l'applicazione della sanzione amministrativa. Inoltre, ai sensi dell'art.
9-bis il trattario deve inviare al traente il c.d. preavviso di revoca, con cui lo informa che, scaduto il termine previsto dall'art. 8, senza che sia data prova dell'avvenuto pagina 3 di 6 pagamento, il suo nominativo sarà inserito in un archivio informatizzato (C.A.I.) e gli sarà revocata l'autorizzazione ad emettere assegni. Elemento costitutivo della fattispecie, già sul piano oggettivo, è, dunque, l'intervenuta revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni, prescindendosi dalle ragioni per cui tale revoca sia effettivamente intervenuta (circostanza che esula dall'indagine oggetto del presente giudizio).
Tanto chiarito, l'amministrazione ha prodotto in primo grado copia della raccomandata inviata ai sensi degli artt. 9 bis e 10 bis L. 386/90 relativo all'assegno
044007223617731 emesso da in data Controparte_3
16/07/2018, ricevuta il 13.8.2018, con la quale egli veniva informato che il mancato pagamento entro 60 giorni avrebbe comportato l'iscrizione al CAI con conseguente revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni sicché, al momento dell'emissione dei tre assegni di cui all'ordinanza ingiunzione, era perfettamente consapevole CP_3
(rientrando pacificamente tra le ipotesi di assegno privo di autorizzazione anche quello in cui sia già stato ricevuto un preavviso di revoca per assegno emesso precedentemente a quello in esame) di non avere l'autorizzazione ad emettere gli assegni oggetto di causa.
Sul punto, non può tenersi conto della documentazione prodotta dall'appellato avente ad oggetto il pagamento tardivo dell'assegno presupposto del procedimento poi sfociato nell'ordinanza impugnata, stante la preclusione di cui all'art. 345 c.p.c. che vieta la produzione di nuovi documenti in appello salvo che la parte dimostri di non avere potuto produrli per causa a lui non imputabile.
Si deve osservare che in ogni caso appare dirimente, formalmente, la mancata attivazione in fase procedimentale del ricorrente in primo grado, tenuto a dimostrare
– al fine di evitare l'emissione dell'ingiunzione con relativa sanzione – il c.d. pagamento tardivo. Infatti, in seguito alla notifica dell'ordinanza ingiunzione non è ammessa l'esibizione della prova del pagamento tardivo, con la conseguenza, in fase giudiziale, di doversi constatare la verificazione della situazione per l'irrogazione della sanzione. La prova dell'avvenuto pagamento, infatti, deve tassativamente pervenire entro 30 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, a iniziativa del pagina 4 di 6 traente e mediante quietanza del portatore con firma autentica ovvero con attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto.
Tali condizioni non ricorrono nel caso di specie, sì da doversi pervenire alla conferma della legittimità della ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti dell'appellato.
L'appello deve pertanto essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/2022, con la precisazione che in base al valore effettivo della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra euro 1.101 ed euro 5.200 nei valori minimi, tolta la fase istruttoria con riferimento al doppio grado di giudizio.
PQM
Il TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta l'opposizione a ordinanza -ingiunzione proposta da PA
;
[...]
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in PA favore della che vengono liquidate in euro 457,00 Controparte_1 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA per il primo grado di giudizio;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in PA favore della che vengono liquidate in euro 852,00 Controparte_1 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA per il presente grado di giudizio.
Vibo Valentia, 23.3.2025
Il Giudice dott.ssa Ida Cuffaro
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