Rigetto
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 05/05/2025, n. 3763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3763 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03763/2025REG.PROV.COLL.
N. 07732/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 7732 del 2024, proposto da
Paradise di IC AV s.a.s, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B0DACF88E3, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Gostoli, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cattolica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Mussoni, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
nei confronti
Aldebarand società sportiva dilettantistica a r.l., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna, Sez. II, n. 548 del 2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cattolica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Stefano Fantini; preso atto del deposito della richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d’intesa del 10 gennaio 2023, da parte degli avvocati Gostoli e Mussoni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- La Paradise di IC AV s.a.s. ha interposto appello nei confronti della sentenza 29 luglio 2024, n. 548 del Tribunale amministrativo regionale per la Emilia Romagna, Sez. II, che ha dichiarato irricevibile il suo ricorso avverso il bando/disciplinare in data 19 marzo 2024 della “ procedura aperta per l’affidamento mediante finanza di progetto della concessione di ristrutturazione e gestione dell’impianto natatorio nel Comune di Cattolica ”, nonché avverso la aggiudicazione disposta il 22 aprile 2024 in favore della società sportiva dilettantistica a r.l. Aldebarand.
2. - Con il ricorso in primo grado, notificato in data 20 maggio e depositato il 18 giugno 2024, la Paradise s.a.s., pur non avendo partecipato alla procedura aperta, ha impugnato la lex specialis , nonché l’aggiudicazione, deducendone il difetto di trasparenza, nell’assunto che risulterebbero, all’esito del sopralluogo, delle difformità tra lo stato dei luoghi, quale risultante dalla tavola 3 (planimetria generale e elaborati grafici stato attuale) allegata al bando/disciplinare e lo stato di fatto effettivo degli stessi (con riguardo, in particolare, alla presenza di abusi edilizi), tale da precludere la formulazione di un’offerta seria.
3. - La sentenza appellata, in dichiarata applicazione del principio della ragione più liquida, ha dichiarato il ricorso irricevibile, in quanto, vertendosi al cospetto dell’affidamento di una concessione di servizi (quale è la gestione di un impianto sportivo), la disciplina processuale applicabile era quella propria delle gare ad evidenza pubblica, anche in relazione alla procedura della finanza di progetto a valle della scelta del promotore; conseguentemente, il ricorso andava depositato nel termine dimidiato di quindici giorni decorrente dal perfezionamento anche per il destinatario dell’ultima delle notificazioni: « risulta per tabulas che il ricorso è stato notificato tramite PEC sia all’amministrazione resistente, sia alla controinteressata in data 20 maggio 2024 e che è stato depositato in data 18 giugno 2024, oltre dunque il suvvisto termine ».
4. - Con il ricorso in appello la società Paradise ha criticato la sentenza di prime cure, deducendone l’erroneità nella considerazione che la fattispecie controversa riguardi una concessione di bene pubblico, cui è dunque inapplicabile la speciale disciplina processuale di cui agli artt. 119 e 120 cod. proc. amm.; per l’appellante, infatti, la lex specialis avrebbe riguardo all’immobile e non al servizio. In ogni caso, essendo il ricorso stato depositato il 18 giugno 2024, sarebbe rispettato il termine per proporre il ricorso decorrente dalla consegna dei documenti, avvenuta il 4 giugno 2024. L’appellante, ribadita la propria legittimazione ad impugnare gli atti di gara, pur non avendo partecipato alla stessa, ha reiterato le censure di primo grado incentrate sulla presenza di alcune difformità tra lo stato dei luoghi dichiarato nella tavola 3 allegata al bando e lo stato effettivo attuale, tali da precludere la presentazione di un’offerta economica consapevole; inoltre sarebbe stato impossibile fornire un piano economico-finanziario asseverato a causa della presenza di abusi edilizi.
5. - Si è costituito in resistenza il Comune di Cattolica puntualmente controdeducendo, anche con riguardo alla assenza di clausole escludenti nella lex specialis di gara, chiedendo la reiezione del ricorso in appello, ed ancora prima eccependone l’inammissibilità per genericità dei motivi dedotti.
6. - All’udienza del 6 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Il primo motivo di appello critica la statuizione di irricevibilità del ricorso di primo grado nell’assunto dell’inapplicabilità del rito speciale di cui agli artt. 119 e 120 cod. proc. amm., che prevede una dimidiazione dei termini, vertendosi al cospetto di una concessione di bene pubblico.
Il motivo è infondato.
E’ agevolmente desumibile dalla lettura del bando di gara impugnato che la procedura aperta sia finalizzata all’affidamento mediante finanza di progetto della concessione di ristrutturazione e gestione dell’impianto natatorio nel Comune di Cattolica ai sensi dell’art. 193 del d.lgs. n. 36 del 2023. Al punto 2.1.1. del bando è ulteriormente chiarito che la “natura” del contratto è costituita dai “servizi” e la inerente classificazione è quella di “servizi di gestione di impianti sportivi”.
L’art. 3 del bando/disciplinare di gara, a sua volta, chiarisce che la concessione ha ad oggetto la ristrutturazione e successiva gestione della piscina comunale sita in via Francesca da Rimini, includendo in particolare la progettazione esecutiva dei lavori funzionali al servizio, il finanziamento e l’esecuzione di specifici lavori funzionali al servizio e la gestione complessiva dell’impianto sportivo in questione (compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria) per venti anni.
Non vi è dunque dubbio che si è al di fuori dell’ambito nozionale della concessione di bene pubblico, e al cospetto di una concessione di ristrutturazione e gestione dell’impianto natatorio, e dunque essenzialmente di una concessione di servizi.
Tale soluzione, che rinviene il proprio fondamento nell’interpretazione letterale degli atti di gara, trova del resto conferma nella considerazione per cui la nozione di impianto sportivo rientra nella previsione dell’art. 826, ultimo comma, cod. civ., e dunque tra i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dell’ente comunale, destinati ad un pubblico servizio, i quali non possono essere sottratti alla loro destinazione sussistendo un vincolo funzionale, coerente con la loro vocazione naturale ad essere impiegati in favore della collettività, per attività di interesse generale, con la conseguenza che la conduzione degli impianti sportivi rientra nella concessione di servizi.
Né può indurre a diverso esito la circostanza per cui l’affidamento avvenga mediante finanza di progetto, atteso che nel caso di specie viene in rilievo non già la fase preliminare dell’individuazione del promotore (connotata da amplissima discrezionalità dell’amministrazione), ma la successiva fase finalizzata all’affidamento della concessione, la quale presenta i caratteri della gara soggetta ai principi europei e nazionali dell’evidenza pubblica (in termini, tra le tante, Cons. Stato, V, 13 dicembre 2023, n. 10758).
Trova dunque applicazione nella presente controversia il rito speciale applicabile agli atti delle procedure di affidamento e di concessione disciplinate da codice dei contratti pubblici, di cui all’art. 120 cod. proc. amm., prevedente non solo il termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso, ma anche la dimidiazione del termine per il deposito dello stesso, in virtù del rinvio che l’art. 120 fa al precedente art. 119 (ed in particolare al suo comma 2) dello stesso corpus normativo.
Ne consegue che il ricorso di primo grado, notificato il 20 maggio 2024, risulta tardivamente depositato in data 18 giugno, dovendosi pertanto confermare la statuizione di primo grado di irricevibilità (senza che alcun rilievo possa assumere il dies a quo per la proposizione del ricorso rispetto al diverso termine applicabile al deposito dello stesso).
2. - Alla stregua di quanto esposto, l’appello va respinto, con conferma della sentenza di primo grado.
Il tenore della decisione integra le ragioni che per legge consentono la compensazione tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Valerio Perotti, Presidente FF
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore
Elena Quadri, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Fantini | Valerio Perotti |
IL SEGRETARIO