Sentenza 15 dicembre 2014
Massime • 1
In tema di accertamento del rapporto di filiazione, la scelta del consulente tecnico d'ufficio, non preventivamente comunicata ai consulenti di parte, di utilizzare, servendosi comunque di campioni biologici identici a quelli posti a loro disposizione, un metodo d'indagine di più ampia portata rispetto a quanto originariamente ipotizzato, non lede il contraddittorio, atteso che le attività meramente valutative compiute dal primo allo scopo di enucleare e coordinare gli elementi di giudizio, sulla base dei dati acquisiti alla presenza dei consulenti suddetti, non rientrano tra quelle cui questi ultimi hanno diritto di assistere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/12/2014, n. 26276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26276 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo - Presidente -
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere -
Dott. CAMPANILE Pietro - rel. Consigliere -
Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere -
Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.L. - B.V. Elettivamente domiciliati in Roma, via
Federico Confalonieri, n. 5, nello studio dell'avv. Manzi Luigi che li rappresenta e difende, unitamente all'avv. Spagliardi Riccardo, giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
BR.RE. domiciliata in norma, via Rodi, n. 32, nello studio dell'avv. Longo Lucio Laurita, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Occhionero Gianleo, giusta procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte di appello di RI, n. 1065, Sezione Famiglia, depositata in data 20 luglio 2011;
sentita la relazione svolta all'udienza pubblica del 5 giugno 2014 dal consigliere dott. Pietro Campanile;
Sentito per i ricorrenti l'avv. R. Spagliardi;
Sentito per la controricorrente l'avv. G. Occhionero;
Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto dott.ssa CERONI Francesca, la quale ha concluso per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di RI ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti in data 8 luglio 2009 con la quale era stata accolta la domanda proposta da Br.Re. nei confronti degli eredi di B.R.B.
.G. , deceduto in data (OMISSIS) , intesa ad accertare il rapporto di filiazione fra quest'ultimo e l'attrice. 1.1 - La corte territoriale, nel respingere il gravame proposto dagli eredi del B. , ha disatteso - per quanto in questa sede maggiormente rileva - le critiche avanzate dagli appellanti in merito a una seconda consulenza tecnica d'ufficio svolta dall'ausiliare incaricato, dott. R.C. , per aver modificato, senza informare i consulenti di parte, i criteri di valutazione dei dati e per aver effettuato analisi anche su marcatori diversi da quelli che - secondo quanto concordato con i predetti tecnici di parte - avrebbero dovuto essere esaminati.
A tale proposito - ricostruite le modalità di prelievo dei campioni e valutati i rapporti fra il consulente tecnico d'ufficio e i tecnici nominati dalle parti - è stata esclusa la violazione del principio del contraddittorio.
1.2 - L'apprezzamento complessivo delle risultanze peritali ha comportato un giudizio positivo circa l'accertamento del rapporto di filiazione, in termini tali da escludere la necessità di un approfondimento a seguito della riesumazione del cadavere del B. .
1.3 - Per la cassazione di tale decisione i signori L. e B. .V. propongono ricorso, affidato a tre motivi, cui la Br. resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.. MOTIVI DELLA DECISIONE
2 - Con il primo motivo si denuncia la nullità "della sentenza" perché fondata su una consulenza tecnica d'ufficio effettuata con violazione delle regole del contraddittorio.
Affermano i ricorrenti che il consulente tecnico d'ufficio nominato nel primo grado del giudizio, avrebbe, nel corso di un supplemento di indagine peritale (consistente nell'estensione delle indagini anche al patrimonio genetico delle madri delle persone inizialmente considerate), utilizzato anche marcatori diversi rispetto a quelli originari, così utilizzando una metodologia diversa da quella concordata con il consulente della parte B. e dati prelevati in assenza del contraddittorio con gli altri consulenti. 2.1 - La seconda censura prospetta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti decisivi della controversia:
la corte territoriale avrebbe aderito, senza fornire una valida giustificazione, alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, pur a fronte di specifiche critiche avanzate dai consulenti tecnici di parte.
2.2 - Con il terzo mezzo viene denunciata motivazione insufficiente e contraddittoria in relazione al mancato ricorso al confronto diretto del patrimonio genetico di B.R. , previa riesumazione del suo cadavere, con quello dell'intimata.
3 - Il primo motivo è in parte inammissibile, in parte infondato. 3.1 - Sotto il primo profilo deve porsi in evidenza che i ricorrenti da un lato criticano l'operato del consulente tecnico d'ufficio riferendosi indifferentemente alle valutazioni operate dal giudice di primo grado e dalla corte d'appello, dall'altro omettono di trascrivere i quesiti posti a detto ausiliario, così impedendo una verifica circa i limiti dell'incarico conferitogli. 3.2 - La questione, così come proposta, è incentrata sul supplemento di indagini peritali che ha coinvolto anche Br.An. (madre di Br.Re. ) e A.I. (madre dei ricorrenti):
la violazione del principio del contraddittorio consisterebbe nell'estrazione di ulteriori marcatori utilizzando i campioni biologici prelevati sia inizialmente a Br.Re. e B.
.L. che alle loro madri.
La decisione impugnata contiene specifici elementi di natura fattuale circa lo svolgimento, anche sotto l'aspetto diacronico, delle operazioni peritali, che non risulta in alcun modo contestato: per quanto qui rileva, deve sottolinearsi che tutte le operazioni di prelievo dei campioni si erano svolte alla presenza del consulente di fiducia dei ricorrenti, prof. D.S. , al quale, come, del resto, all'altro tecnico di parte, erano stati consegnati i tamponi biologici, relativi a tutti i prelievi, "per l'effettuazione di analisi di laboratorio indipendenti". In data 3 aprile 2009, nel corso di una riunione tenutasi nei laboratori dell'Istituto di medicina legale dell'Università di RI, il dott. R. aveva illustrato ai consulenti di parte le proprie conclusioni "riguardo all'indice di paternità e di probabilità di paternità condivisa di B.L. e Br.Re. ", consegnando loro "una tabella sintetica contenente elencante i genotipi ottenuti per le signore Br.An. e A.I. ; i relativi elettroferogrammi in esteso;
indicazioni scritte riguardanti le metodiche analitiche biomolecolari statistiche impiegate". In altri termini, il consulente tecnico d'ufficio ha utilizzato esclusivamente i campioni prelevati in presenza degli altri tecnici e, nell'eseguire le indagini suppletive affidategli, si è avvalso - senza che al riguardo siano state dedotte specifiche limitazioni inerenti all'incarico ricevuto - di un metodo di ricerca più ampio, ponendo i risultati a disposizione dei consulenti di parte, i quali, come si legge nella sentenza impugnata, "avrebbero inviato proprie eventuali osservazioni mediante posta elettronica entro la data del 15 aprile 2009". Posto che non può essere seriamente posta in discussione la possibilità di svolgere in maniera autonoma le analisi di laboratorio e l'elaborazione statistica dei dati, correttamente la corte territoriale ha escluso che vi sia stata violazione del principio del contraddittorio, in quanto ciascun consulente di parte - in possesso di campioni biologici identici a quelli utilizzati dal dott. R. - era in grado di verificare ed eventualmente confutare le conclusioni dallo stesso raggiunte, delle quali era stato analiticamente edotto nella menzionata riunione del 15 aprile 2009. Deve ribadirsi che l'acquisizione dei dati, vale a dire il prelievo dei campioni biologici, risulta avvenuta, in relazione a tutte le persone considerate, sempre in presenza dei consulenti di parte;
la successiva elaborazione ad opera del dott. R. dei dati stessi, identici a quelli consegnati ai tecnici di parte, non può ricondursi alle attività alle quali gli stessi hanno diritto di assistere. In proposito questa Corte ha già affermato che, in materia di consulenza tecnica, non rientrano fra le vere e proprie operazioni tecniche per le quali e previsto l'intervento delle parti le attività meramente valutative che il consulente compie allo scopo di enucleare e coordinare, sulla base dei dati acquisiti, gli elementi di giudizio (Cass., 9 agosto 1973, n. 2297 ). Nè può ritenersi che la decisione di utilizzare, nel corso del supplemento peritale, un metodo di indagine di più ampia portata, possa costituire un vizio del sub-procedimento: premesso che non risultano limitazioni derivanti dall'incarico affidato dal giudice, e che l'elaborazione di campioni identici a quelli in possesso dei consulenti di parte rendeva l'operazione compiutamente verificabile, deve rimarcarsi che la scelta dei mezzi e dei metodi di accertamento è affidata al giudizio professionale del consulente tecnico d'ufficio (Cass., 30 luglio 2002, n. 11297 ): di certo non può predicarsi la violazione del principio del contraddittorio, come in sostanza affermano i ricorrenti, per non aver il consulente tecnico d'ufficio ottenuto l'assenso preventivo dei consulenti di parte. Ove poi si ponga mente alle scansioni procedimentali previste dall'art. 195 cod. proc. civ., comma 3, come sostituito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 5, (intese proprio a disciplinare il rispetto del principio del contraddittorio nella consulenza tecnica d'ufficio e non applicabili, ratione temporis, nel presente procedimento), deve constatarsi che nella specie l'esposizione del metodo di ricerca e l'anticipazione delle proprie conclusioni, da parte del dott. R. , nel corso di una riunione con i consulenti di parte tenutasi prima della redazione della relazione, con la previsione di un termine per presentare eventuali osservazioni, costituisce un'applicazione ante litteram, del tutto efficace e concretamente non lesiva del principio del contraddittorio, delle richiamate disposizioni.
4 - Il secondo motivo è, sotto vari profili, inammissibile. Deve in primo luogo rilevarsi che la critica alla sentenza impugnata, consistente nell'omessa valutazione delle osservazioni dei consulenti di parte alle conclusioni raggiunte dal Dr. R. , non trova alcun riscontro in specifici motivi di impugnazione alla decisione di primo grado. Ed invero nel ricorso si riproducono le osservazioni svolte dai consulenti di parte, ma non si indica, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, quali specifiche critiche alla decisione di primo grado siano state mosse - in parte qua - con l'atto di appello, sostenendosi che la "Corte di appello di RI non minimamente spiegato le ragioni per le quali abbia inteso aderire alle tesi del CTU", e che "la Corte di appello di RI (così come del resto aveva fatto il Tribunale di Asti) si è sottratta la dovere di esporre le ragioni che la hanno indotta a ritenere infondate le seguenti specifiche, puntuali e circostanziate argomentazioni critiche dei tecnici di B.V. e B.L. ".
Questa Corte ha costantemente affermato che nel giudizio d'appello rimangono estranee al dibattito processuale le considerazioni critiche, mosse dalla parte al consulente tecnico d'ufficio sulla base delle osservazioni del proprio consulente, che non siano state trasfuse in specifici motivi di impugnazione della sentenza, formulati nel rispetto delle prescrizioni stabilite dall'art. 342 cod. proc. civ., dovendosi le argomentazioni critiche dell'appellante contrapporre non alla relazione di perizia espletata in primo grado, ma al fondamento logico-giuridico su cui è fondata del decisione impugnata (Cass., 12 febbraio 2013, n. 3302 ; Cass., 17 dicembre 2010, n. 25588 ). 4.1 - A quanto è dato comprendere, poi, le critiche riguarderebbero il secondo elaborato, riguardante l'estensione delle indagini, trascurandosi il dato, di certo significativo, che già le prime risultanze peritali deponevano nel senso della sussistenza del rapporto di filiazione.
5 - Il riferimento, contenuto nell'ultima censura, all'omesso esame diretto del patrimonio genetico di B.R. , non solo confligge con il convincimento, adeguatamente motivato, della corte territoriale circa la validità delle risultanze basate sui campioni biologici di stretti congiunti del preteso genitore (cfr. Cass., 22 gennaio 2014, n. 1279 ), ma introduce un tema, quale la valutazione discrezionale del giudice del merito di procedere a indagini peritali suppletive, insindacabile in questa sede di legittimità (Cass., 14 novembre 2008, n. 27247 ; Cass. m 29 maggio 2008, n. 14462 ; Cass., 3 aprile 2007, n. 8355 ), soprattutto quando, come nella specie, il giudice di merito abbia fornito una congrua motivazione circa le proprie valutazioni al riguardo.
6 - Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati significativi. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 5 giugno 2014. Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2014