Articolo 59 della Legge 30 aprile 1969, n. 153
Articolo 58Articolo 60
Versione
1 maggio 1969
Art. 59.
All'Istituto nazionale della previdenza sociale e' concessa la facolta' di stipulare convenzioni con l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il pagamento della pensione, in contanti, al domicilio del pensionato, oppure mediante assegni di conto corrente postale di serie speciale presso l'ufficio indicato dal pensionato.
Entrata in vigore il 1 maggio 1969
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