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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/05/2025, n. 1897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1897 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Francesco MICELA Presidente dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 9737 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] il [...] ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Antonella Di Betta, presso il cui studio a Palermo, via Villagrazia n. 368, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Tiziana Lamberti e DR Dell'aira ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo a Palermo, piazza Don Luigi Sturzo n. 4 resistente e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 30/04/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 31/07/2024 premettendo di aver contratto Parte_1
matrimonio con a Palermo il 20/05/2005 e di avere generato due figli Controparte_1
DR, nato a [...] il [...], ed , nato a [...] il [...], ha chiesto CP_2
pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, l'affidamento condiviso del figlio minore con domicilio prevalente presso di sé e diritto di visita del padre, la previsione a CP_2
carico del resistente di un assegno di € 500,00 al mese per il mantenimento dei due figli, oltre
1 al 50% delle spese straordinarie ed oltre al 100% dell'Assegno unico nonché lo scioglimento della comunione di un box in comproprietà.
Si è costituito in giudizio , il quale ha aderito alla domanda di Controparte_1
scioglimento del matrimonio ed ha chiesto l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento paritetico, come già avviene, nonché il mantenimento diretto del figlio da parte di entrambi i genitori nei rispettivi tempi di permanenza, la paritaria contribuzione al mantenimento del figlio maggiorenne e non indipendente DR, la ripartizione delle spese straordinarie per i figli nella misura del 50%; ha poi eccepito l'inammissibilità della domanda di scioglimento della comunione.
Con decreto del 14/01/2025 il Giudice delegato ha differito la prima udienza di comparizione ed ha espressamente invitato le parti a verificare la possibilità di raggiungere un accordo sulle condizioni del divorzio, con le seguenti argomentazioni:
“rilevato che le parti non ha depositato le ulteriori memorie previste dall'art. 473bis.17
c.p.c.; considerato che l'oggetto del contendere concerne sostanzialmente l'importo del contributo economico paterno per il mantenimento dei due figli DR, nato il [...] ed , CP_2
nato il [...]; rilevato che in sede di separazione le parti avevano raggiunto un accordo, omologato con decreto del Tribunale del 12/10/2022, in cui avevano previsto, tra le altre cose, un assegno di euro 300,00 al mese a carico del resistente a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, all'epoca entrambi minorenni, oltre al 50% delle spese straordinarie;
rilevato che nel presente giudizio la ricorrente chiede un incremento di tale assegno all'importo di euro 500,00 al mese, oltre al 100% dell'assegno unico, mentre il resistente ne chiede l'elisione, in forza del collocamento paritetico;
rilevato che appare opportuno invitare le parti a verificare la possibilità di raggiungere un accordo, trattandosi, appunto, di questione concernente la prole ed anche in considerazione del breve tempo trascorso dal deposito del ricorso per separazione consensuale;
rilevato, in ogni caso, che va sollevata d'ufficio la questione dell'inammissibilità delle domande proposte dalla ricorrente circa i rapporti di dare-avere con il resistente disciplinati nell'accordo di separazione consensuale e della domanda di scioglimento della comunione del box, alla luce di quanto previsto dal novellato art. 473bis c.p.c.;”.
In data 28/04/2025 le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, sottoscritto e depositato in pari data.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 30/04/2025 i difensori
2 hanno chiesto emettersi sentenza di divorzio alle condizioni concordate dalle parti ed hanno depositato le dichiarazioni dalle stesse sottoscritte e contenenti la volontà di non riconciliarsi.
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione tra le parti è stata pronunciata con decreto di omologa n. 6376/2022, emesso da questo Tribunale in data 30/09/2022 – 12/10/2022;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Quanto alle altre domande, le parti hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'accordo del 28/04/2025, che si riporta testualmente:
“1) Regime di affidamento del figlio minore , contribuzione al mantenimento dello CP_2
stesso e del fratello DR, maggiorenne non economicamente indipendente (affido condiviso paritario con collocamento alternato e mantenimento diretto).
1.1) Regime affidamento CP_2
L'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore (nato il [...]) spetta ad CP_2
ambedue i genitori che dovranno assumere di comune accordo le decisioni concernenti l'educazione, l'istruzione, la salute e le scelte rilevanti per la vita sociale del figlio, nel suo preminente interesse. Pertanto, ciascun genitore si impegna a cooperare all'educazione ed alla formazione del ragazzo, facendosi reciproco obbligo di non compromettere l'affetto e la stima verso l'altro, e ad evitare di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio che resterà affidato congiuntamente a entrambi i genitori.
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità sul figlio e provvederanno a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione scolastica seguendone le naturali inclinazioni.
Limitatamente alle decisioni di natura ordinaria e minuta, da assumersi nei rispettivi periodi di coabitazione, gli stessi potranno esercitare separatamente la potestà sul minore.
Entrambi i genitori creeranno e manterranno le migliori condizioni affinché il minore conservi rapporti buoni e significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, dai quali potranno farsi coadiuvare nella gestione dello stesso.
Nell'attuazione di tale intento e nella gestione delle questioni di straordinaria importanza nell'interesse del figlio, i genitori dovranno confrontarsi e concordare insieme le migliori
3 scelte di vita per , relativamente anche alla sua istruzione, ad un sano sviluppo fisico e CP_2
morale, alla scelta di eventuali cure sanitarie.
1.2) Rinunzia a contribuzioni reciproche
In ragione dell'attuale capacità di reddito di ciascuno dei due coniugi, gli stessi convengono di rinunziare a forme di contributo al mantenimento reciproco.
1.3) Domicilio paritario
In sincronia con l'asset determinatosi in tempi recenti e quindi in linea con l'orientamento e le inclinazioni dei figli (che prima avevano il domicilio prevalente presso la madre) i comparenti convengono che gli stessi trascorrano, e beneficino, di tempi paritetici di frequentazione genitoriale tenendo in prioritario conto le esigenze dei figli.
Per permettere al minore , ma anche al maggiore DR (nato il [...]), di CP_2
mantenere un rapporto sano, equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e realizzare al meglio il principio di bigenitorialità i comparenti convengono: per il minore il regime di affido condiviso paritario con collocamento alternato e CP_2
mantenimento diretto, al pari del collocamento alternato e mantenimento diretto anche del figlio maggiorenne DR.
Entrambi i figli – anche per preservare al meglio la loro serenità e limitare al minimo gli spostamenti tra i genitori – trascorreranno con il padre e con la madre settimane alternate di guisa da convivere con la madre dal venerdì all'uscita della scuola al venerdì successivo all'uscita della scuola (sette notti da quella del primo venerdì a quella del giovedì successivo compresa) e con il padre dal successivo venerdì per pari tempo e modalità.
I genitori convengono di dare inizio alla suddetta turnazione a far data dal 09 maggio prossimo venturo (2025) in cui sarà realizzata la prima permanenza con il padre.
1.4) Collocamento alternato e contribuzione diretta
I genitori, in linea con le intese assunte, convengono quindi di disciplinare gli aspetti economici della contribuzione nei confronti della prole minore di età e maggiorenne non economicamente autosufficiente nel modo che segue, orientato alla contribuzione diretta alle esigenze quotidiane dei figli ed al miglior sostegno genitoriale.
Per tali ragioni i genitori concordemente stabiliscono di contribuire, in proporzione alle proprie sostanze, in modo diretto e continuativo al mantenimento dei figli DR ed CP_2
durante i periodi (settimanali) di rispettiva convivenza.
I genitori specificano che il contributo al mantenimento per i figli viene, ad oggi ed in ragione dell'attuale status quo, erogato da ciascun genitore, direttamente nei confronti del figlio convivente, secondo il criterio della bidimensionalità (ossia considerando il rapporto
4 tra i genitori e i figli informato al principio di uguaglianza, ed il rapporto interno tra i genitori governato dal principio di proporzionalità, come recentemente ribadito da C.
Cassazione, Ordinanza n. 23323/2024).
Erogazione diretta che gli stessi impiegheranno in favore dei figli conviventi, destinandoli al soddisfacimento delle esigenze degli stessi, con compensazione reciproca.
In conformità all'orientamento di Legittimità che prevede in ogni caso una “quantificazione” di tale impegno economico (anche in funzione di una eventuale e futura esigenza/tutela dei
Beneficiari) i genitori specificano che lo stesso è quantificabile nella misura di (almeno) euro
150,00 a figlio per mese (in sincronia con gli asset già delineati in sede di separazione).
Quanto alle festività Natalizie, Pasquali ed ogni altra, nonché le vacanze estive, il minore turnerà secondo la previsione settimanale con entrambi i genitori, restando inteso, ed auspicabile, che ove sorgessero esigenze diverse i genitori potranno liberamente derogare alla suddetta turnazione, orientandosi al supremo e prevalente interesse dei figli.
In linea con quanto già stabilito in seno alla loro separazione concordano che le spese straordinarie restino in pari quota (del 50%) su entrambi i genitori.
Le spese straordinarie saranno quelle determinate dal “Protocollo su spese extra assegno per il mantenimento dei figli” redatto dall'Osservatorio per la Giustizia Civile, Distretto di
Palermo, Sottogruppo Famiglia, del 02/07/2019 (prot. Uscita Ministero della Giustizia del
03/07/2019) che di seguito si trascrive.
(…)
2) e Parte_2 Pt_3
Resta confermata la clausola di cui al punto 18 della loro separazione in relazione ai due cagnolini e (oggi piuttosto avanti con l'età). Pt_2 Pt_3
Gli stessi restano, quindi, affidati al sig. con ogni più ampia Controparte_1
condivisione con i ragazzi ed impegno della sig.ra ad accudirli nelle occasioni Parte_1
di assenza del sig. , così da evitare che gli stessi possano essere traumatizzati da CP_1
pensioni o soluzioni di affidamento a terzi anche in considerazione delle precarie e particolari condizioni di salute di e della necessità di non separarli. Pt_3
3) Altri accordi, condizioni, esclusioni.
Come noto recentemente la S.C. (Sentenza Numero registro generale 7383/2023 Numero sezionale 2916/2024 Numero di raccolta generale 18843/2024 Data pubblicazione
10/07/2024) ha precisato:
“E' stata via via valorizzata l'autonomia negoziale privata dei coniugi, anche nella fase patologica della crisi, essendosi riconosciuto ai coniugi la possibilità di concordare le condizioni per la regolamentazione della crisi
5 stessa (art. 4 l. n. 898/1970 e d.l. n. 132/2014. conv. in I. n. 162/2014)…
…Le pattuizioni a latere possono essere concordate quali condizioni destinate a formare “«un unicum inscindibile», periodica e continuativa, concordata dalle parti, contestualmente, in relazione al loro divorzio;
anche gli accordi integrativi «a latere» hanno «concorso a formare quell'equilibrio economico raggiunto in sede di divorzio».”
…E' possibile che le parti - oltre agli accordi di divorzio congiunto, sui quali il giudice non opera alcuna valutazione, se non contrari a norme inderogabili - possano concludere accordi estranei all'oggetto del procedimento di divorzio congiunto, come trasferimenti di beni immobiliari o transazioni…
…Tali accordi sono certamente validi, ma, trattandosi di veri e propri contratti (art. 1321 c.c.), si sottraggono alla valutazione del giudice in sede di giudizio ex art. 9 .I 898/1970, salvo che per la loro considerazione ai fini della determinazione delle condizioni economiche delle parti…Considerazioni peculiari vanno invece solte con riferimento a quelle pattuizioni che, sebbene contenute in un patto aggiunto e contestuale all'accordo di divorzio congiunto, siano, tuttavia, strettamente connesse a questo, per volontà delle parti, e non abbiano ad oggetto diritti indisponibili, o in contrasto con norme inderogabili…
…Nella specie, quindi, l'accordo stipulato contestualmente al deposito del ricorso congiunto di divorzio trovava non solo «causa» nel divorzio, ma era strettamente attinente all'oggetto di tale giudizio, attenendo all'adempimento dell'obbligo, rientrante nei doveri di solidarietà post coniugale, di versare l'assegno al coniuge economicamente più debole ad integrazione di quanto recepito nelle condizioni economiche della sentenza di divorzio, anche se esso, rientrando nella autonomia negoziale, non era assoggettato al rispetto del criteri dettati dall'art.5 l, n. 898/1970…”
In sincronia con tale orientamento le parti intendono concordare, e precisare, quanto segue:
Le pattuizioni che seguono devono considerarsi un «unicum inscindibile», concordato dalle parti, contestualmente, ed in relazione al loro divorzio;
quali elementi strutturali delle intese che hanno concorso a formare l'equilibrio economico raggiunto in sede di divorzio e sopra riportato.
Tanto premesso – anzitutto – i comparenti confermano quanto già dedotto nel ricorso per separazione consensuale ovvero:
Punto 13: separazione: La casa ubicata in Palermo Via del Fante n 58, già intestata al IG.
, rimarrà allo stesso assegnata unitamente al box di proprietà di Controparte_1
entrambi e di pertinenza ivi ubicato, sopportandone gli oneri tributari nonché le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione (condominio, ecc...);
Punto 12: La casa coniugale ubicata in Palermo alla Via S Lorenzo 80, già intestata alla
IG.ra , rimarrà ala stessa assegnata che – peraltro – l'ha già alienata Parte_1
ricavandone quanto dovuto.
In modifica degli accordi “accessori” stabiliscono:
Punto 15: rimborso verso della complessiva somma di Parte_1 Controparte_1
euro 25.0000,00.
6 Punto 15: Fermo restando che con l'acconto una tantum e quanto sino ad oggi conferito dalla IGra , almeno sino ad aprile 2028, al IG non è Parte_1 Controparte_1
possibile chiedere il rateo mensile di cui agli accordi separativi, pari ad euro 200,00/mese, né il residuo, l'importo ancora dovuto, pari oggi ad euro 10.000,00, viene stralciato, in ragione degli accordi oggi assunti, in misura del 50% e determinato, quindi, in un residuo pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), da corrispondersi in ratei mensili costanti e rotativi entro il giorno 05 di ogni mese, a far data dal mese di aprile 2028, e fino ad estinzione.
Punto 14: Le Parti nella loro separazione consensuale avevano previsto quanto segue in relazione al Box auto sito in Palermo viale del Fante 58-58/A-58/B, Torre B, piano seminterrato interno n.29, al NCEU Foglio 30, particella 2431, sub.189, z.c. 4, Cat. C/6, cl 9,
15 mq, Rendita euro 37,18, acquistato da potere dei IGg Persona_1 Persona_2
per atto di compravendita in Notar dott. di Palermo Repertorio 145, Persona_3
Raccolta 117 Rogito del 20/10/2011:
Punto 14: Le parti concordano che il mutuo relativo all'acquisto del predetto box di proprietà di entrambi i coniugi ed ubicato in Palermo in via Del Fante n.58, piano seminterrato, sarà sopportato in misura eguale da entrambi mediante bonifico mensile di € 151,00 che ciascun coniuge si impegna ad effettuare entro il 27 di ogni mese in favore di alle seguenti CP_3
coordinate bancarie [...] con causale "pagamento rata mutuo
BOX CF1124606”
Al fine di derimere i contrasti sorti in esito alle trattative richiamate in premessa, le parti, determinate a trovare un punto di equilibrio e quindi allo scopo di comporre la crisi coniugale, definiscono i reciproci rapporti economici e patrimoniali convenendo quanto di seguito disciplinato da realizzare con negozio esecutivo, successivo alla Sentenza di recepimento delle presenti intese ad effetto obbligatorio.
Come precisato i comparenti sono comproprietari, in pari misura, del Box auto sito in
Palermo viale del Fante 58-58/A-58/B, Torre B, piano seminterrato interno n.29, al NCEU
Foglio 30, particella 2431, sub.189, z.c. 4, Cat. C/6, cl 9, 15 mq, Rendita euro 37,18, acquistato da potere dei IGg per atto di compravendita Persona_1 Persona_2
in Notar dott. di Palermo Repertorio 145, Raccolta 117 Rogito del Persona_3
20/10/2011, con Nota di trascrizione Reg. Gen. 50475 Reg. Part. 36570 presentazione n.205 del 24.10.2011.
I Danti causa, IGg , avevano ricevuto il bene per acquisto Persona_1 Persona_2
da potere della società "S.C.I.P. società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.R.L' in virtù dell'atto di compravendita ricevuto dal Notaio di Palermo in data 15 giugno Persona_4
7 2005, repertorio numero 40262, raccolta 7092, registrato a Palermo in data 24 giugno 2005 al numero 4696 serie 1T, e trascritto a Palermo in data 27 giugno 2005 ai numeri
34407/19860;
Alla società "S.C.I.P. Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.R.L", detto immobile era pervenuto da potere dell'Istituto Nazionale per 'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
- I.N.A.I.L., in forza del Decreto del 21 novembre 2002, emanato dal Ministero dell'Economia
e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicato nel supplemento ordinario n. 219 della G.U.R.I. n. 279 del 28 novembre 2002, individuato in forza del Decreto Dirigenziale dell in data 4 novembre 2002, ai sensi Controparte_4
dell'art. 3, co.1, del menzionato D.L. n. 351 del 2001 convertito con modifiche nella L. n. 410 del 2001 e trascritto il 27 giugno 2005 ai numeri 34402/19855;
All'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - I.N.A.I.L., detto immobile, si apparteneva per effetto di costruzione eseguita su lotto di terreno acquistato con atto ricevuto dal Notaio in data 25 luglio 1950 rep. numero 33375, registrato Persona_5
a Palermo il 04 agosto 1950 al numero 1144, vol. 205, F. 149 e trascritto a Palermo 11 29 luglio 1950 ai numeri 14919/13338. Il negozio esecutivo, a corpo e non a misura, comprenderà tutti i connessi diritti, accessori, accessioni, pertinenze e dipendenze, servitù attive e/o passive legalmente costituite, nonché la quota proporzionale delle parti comuni, di tutti gli impianti ed installazioni e dei servizi comuni che appartengono comproprietari di uno stesso edificio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1117 e seguenti del codice civile.
Ai sensi e per gli effetti della vigente Normativa in materia di Urbanistica ed Edilizia le parti, entrambe e congiuntamente in via sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace, dichiarano che la costruzione del fabbricato in cui è compreso l'immobile in oggetto fu realizzata in virtù della licenza edile del 30 agosto 1968 n. 1963, dell'atto di concessione in variante n. 2571 del 25 ottobre 1978 e dell'atto di concessione in proroga n. 599 del 25 ottobre 1983 tutti rilasciati dal Municipio di Palermo – Ripartizione Urbanistica e Assessorato Edilizia Privata, autorizzative del progetto approvato dalla Commissione Edile dello stesso Comune in data 09 aprile 1965 e 04 ottobre 1978; che in seguito ed a tutt'oggi non sono state realizzate altre opere soggette al rilascio di ulteriori licenze, concessioni, autorizzazioni, permessi e/o DIA;
che non è stata oggetto di alcuno dei provvedimenti sanzionatori richiamati dall'art 41 della
Legge 28 febbraio 1985 n. 47; che le aree scoperte dell'intero edificio sono aree di pertinenza di fabbricato censito nel Catasto Urbano di estensione inferiore ai 5.000 (cinquemila) metri quadrati.
8 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 comma 1 bis della Legge 27 febbraio 1985 numero
52, introdotto con l'articolo 19, comma 14, del Decreto Legge 31 maggio 2010 numero 78, le parti, entrambe e congiuntamente, ai sensi e per gli effetti del Testo Unico di cui al D.P.R.
445/2000, dichiarano sin d'ora che i dati di identificazione catastale sopra riportati riguardano l'unità immobiliare urbana in oggetto, raffigurata nella planimetria depositata in catasto, che l'intestazione catastale delle unità immobiliari urbane oggetto del presente accordo obbligatorio è conforme alle risultanze dei registri immobiliari della competente
Agenzia del territorio, servizio di Pubblicità Immobiliare ed infine che - con riferimento alle planimetrie depositate in catasto – sussiste la conformità dei dati catastali sopra citati e delle planimetrie depositate in catasto allo stato di fatto in cui si trova l'immobile di cui trattasi.
Al fine di risolvere il conflitto in essere circa la contribuzione al mantenimento dei figli, il loro collocamento, il rimborso degli impieghi finanziari in costanza di matrimonio di cui al punto 15 della loro separazione e di disciplinare il residuo pagamento di un prestito occorso per le esigenze della famiglia ove è stato concesso a garanzia ipotecaria il suddetto Box
(Prestito BNL Gruppo BNP Paribas COD. ACCORDO N°: CF1957078 PRODOTTO:
SPENSIERATO, MUTUATARIO: 7636301, MUTUO DI EURO: 56.357.06, COD.
FINANZIAMENTO N°: CF , durata 300 mesi da 01/11/2011 a 31/10/2036) e quindi di P.IVA_1
determinare un punto di equilibrio rispetto le divergenti posizioni, le Parti hanno concordato di dirimere il conflitto con la cessione ed il trasferimento della propria quota del 50% da parte della IG.ra in favore del IG. del bene immobile di Parte_1 Controparte_1
proprietà comune (allo stato in comunione indivisa) sito in Palermo viale del Fante 58-58/A-
58/B, Torre B, piano seminterrato interno n.29, al NCEU Foglio 30, particella 2431, sub.189,
z.c. 4, Cat. C/6, cl 9, 15 mq, Rendita euro 37,18, acquistato da potere dei IGg Per_1
per atto di compravendita in Notar dott. di
[...] Persona_2 Persona_3
Palermo Repertorio 145, Raccolta 117 Rogito del 20/10/2011, con Nota di trascrizione Reg.
Gen. 50475 Reg. Part. 36570 presentazione n.205 del 24.10.2011 (il cui stato di fatto oggi è corrispondente a quello raffigurato dalla planimetria catastale).
Tale promessa di attribuzione, cessione e trasferimento (da valere anche ai fini e per gli effetti di cui all'art 2932 c.c.) della quota del 50% da parte della IG.ra in Parte_1
favore del IG. (che ne assumerà, così, la proprietà integrale ed Controparte_1
esclusiva) del bene immobile sopra citato sito in Palermo viale del Fante 58-58/A-58/B, Torre
B, piano seminterrato interno n.29, viene pertanto assunta da entrambi i comparenti in ragione del contenuto degli accordi di risoluzione del conflitto e della crisi familiare di cui al presente Accordo congiunto - con impegno a rogare il relativo atto notarile (negozio
9 esecutivo) avente ad oggetto il trasferimento immobiliare qui dedotto da stipularsi entro il termine che le parti stabiliscono di 90 giorni cursori dalla Sentenza di recepimento da Parte del Tribunale.
Ad esito del predetto trasferimento e quindi a far data dal mese di stipula del negozio esecutivo delle presenti intese, il IG si farà integrale ed esclusivo carico Controparte_1
delle residue rate del prestito COD. ACCORDO N°: CF1957078 Controparte_5
PRODOTTO: SPENSIERATO, MUTUATARIO: 7636301, MUTUO DI EURO: 56.357.06,
COD. FINANZIAMENTO N°: CF 825005, durata 300 mesi da 01/11/2011 a 31/10/2036 sino alla fisiologica scadenza.
La causa del predetto impegno a trasferire la propria quota alle condizioni di cui sopra è da ravvisarsi, quindi, nella risoluzione della crisi coniugale e che pertanto l'accordo patrimoniale citato è elemento essenziale, funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, di guisa che la predetta risoluzione consensuale è stata possibile (e non altrimenti lo sarebbe stata) proprio alla luce delle predette intese sul trasferimento immobiliare.
I coniugi, per l'effetto, chiedono, in relazione alle superiori attribuzioni patrimoniali l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. 74/87, e della sentenza Corte
Costituzionale n. 154/1999 nonché della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del
21/02/2014, che ha chiarito la portata applicativa delle disposizioni dell' art. 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, (di seguito decreto) come modificato dall'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e dall'articolo 1, comma 608, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147 (di seguito legge di stabilità 2014) che ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, rilevanti novità nel regime impositivo applicabile, ai fini delle imposte indirette, agli atti, a titolo oneroso, traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari e, a tal proposito, dichiarano che dette operazioni economiche hanno causa familiare ed espressamente escludono qualsiasi volontà donativa, atteso che il trasferimento della quota di proprietà indivisa al coniuge affinché ne abbia la proprietà esclusiva, da parte della IG.ra in Parte_1
favore del IG. , è elemento essenziale, funzionale ed indispensabile della Controparte_1
risoluzione condivisa della crisi coniugale.
Si conviene espressamente che le spese, imposte e compensi notarili, saranno a carico del IG
. Controparte_1
4) Spese: Le spese del procedimento rimangono compensate tra le Parti con rinunzia dei procuratori al vincolo di solidarietà previsto in loro favore dall'art. 67 Cod. Deont. Forense.
10 5) Rinvio: Per quanto non espressamente previsto, concordato, stabilito o statuito nel presente atto le parti si riportano interamente alla legislazione vigente in materia”.
Premesso che il sindacato spettante al Tribunale sull'accordo di divorzio concerne le questioni essenziali di competenza del giudice del divorzio, va rilevato che, nella specie, risultano conformi alla legge ed all'interesse della prole le condizioni dell'accordo delle parti riportate al punto n. 1) “Regime di affidamento del figlio minore , contribuzione al CP_2
mantenimento dello stesso e del fratello DR, maggiorenne non economicamente indipendente (affido condiviso paritario con collocamento alternato e mantenimento diretto)
e concernenti, in particolare, l'affidamento congiunto del figlio minore con CP_2
collocamento paritetico presso entrambi i genitori a periodi alterni, il mantenimento diretto del figlio minore e del figlio maggiorenne e non indipendente DR da parte di CP_2
entrambi i genitori nei tempi di rispettiva permanenza nonché la ripartizione delle spese straordinarie per la prole in ragione della metà per ciascun genitore, come specificatamente indicato nell'accordo di cui sopra.
Quanto alle altre pattuizioni (concernenti, tra l'altro, l'obbligo di di trasferire a Parte_1
con separato rogito notarile la quota di proprietà di un box), esse sono Controparte_1
espressione della libera determinazione negoziale delle parti e non concernono, in ogni caso, diritti indisponibili.
Deve essere, in conclusione, pronunciato il divorzio dei coniugi alle condizioni dai medesimi concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Palermo il 20/05/2005 da
, nata a [...] il [...] ( ) e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] ( ), alle Controparte_1 C.F._2
condizioni indicate nell'accordo del 28/04/2025 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (atto di matrimonio iscritto negli atti dello stato civile del Comune di Palermo al n. 11, p. I, dell'anno 2005).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 02/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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