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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/09/2025, n. 2252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2252 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 17.09.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.5481/2024 R.G. tra nata il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Monica Rollo come da procura speciale Parte_1 in calce al ricorso
RICORRENTE ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 dall'Avv. Salvatore Graziuso come da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
OGGETTO: giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e dell'handicap in situazione di gravità ex art.3, comma 3, legge n.104/92.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato in data 02.05.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni assistenziali in oggetto;
che la CTU aveva sortito esito negativo, avendo escluso sia la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della indennità di accompagnamento, sia che parte istante fosse portatrice di handicap in situazione di gravità; di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente. Sviluppate le argomentazioni a sostegno della pretesa azionata, chiedeva che fossero riconosciuti in giudizio la sua condizione di portatore di handicap ed il diritto all'erogazione della indennità di accompagnamento, con condanna dell' al pagamento degli CP_1 importi conseguentemente dovuti sin dal tempo di presentazione della domanda amministrativa.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica e lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'esito dell'udienza la causa
è decisa con la presente sentenza contestuale. * * *
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Tanto chiarito, venendo al merito, occorre precisare che ai sensi della legge n. 18/80, la concessione dell'indennità di accompagnamento è subordinata alla sola esistenza della minorazione fisica dell'aspirante al riconoscimento del diritto, a nulla rilevando le condizioni socio-economiche in cui lo stesso versi;
il ricovero gratuito in è causa di esclusione del diritto di cui sia stata accertata la titolarità ed ha CP_1 valore ai soli fini della liquidazione della prestazione, non consentendosi che un soggetto usufruisca per lo stesso periodo di due forme di assistenza, sicché la prova del mancato ricovero deve essere fornita agli
Enti preposti al pagamento delle prestazioni.
Ai sensi dell'art.3, legge n.104/92 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) “è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
Nel caso di specie il CTU, dott. P. , chiamato a rivalutare il quadro patologico della parte Per_1 ricorrente, ha riconosciuto la stessa sia incapace di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita, sia portatrice di handicap in situazione di gravità a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 24.12.2022 (cfr. la relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata il 03.04.2025, qui da intendersi integralmente richiamata). Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Sussistono pertanto i requisiti sanitari richiesti per legge per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e dello stato di handicap in situazione di gravità ex art.3, comma 3, legge n.104/92 con decorrenza dal 24 dicembre 2022.
In considerazione della data di decorrenza dell'accertamento del requisito sanitario per entrambe le prestazioni, già esistente alla data di presentazione della domanda amministrativa, le spese di giudizio sono poste a carico dell' secondo la regola della soccombenza. CP_1
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario per ottenere l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 24.12.2022;
- dichiara che la parte ricorrente è persona portatrice di handicap in situazione di gravità ex art.3, comma 3, legge n.104/92, con decorrenza dal 24.12.2022;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 3.700,00 oltre rimborso CP_1 forfettario spese generali, IVA e CAP.
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Lecce, li 19.09.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 17.09.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.5481/2024 R.G. tra nata il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Monica Rollo come da procura speciale Parte_1 in calce al ricorso
RICORRENTE ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 dall'Avv. Salvatore Graziuso come da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
OGGETTO: giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e dell'handicap in situazione di gravità ex art.3, comma 3, legge n.104/92.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato in data 02.05.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni assistenziali in oggetto;
che la CTU aveva sortito esito negativo, avendo escluso sia la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della indennità di accompagnamento, sia che parte istante fosse portatrice di handicap in situazione di gravità; di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente. Sviluppate le argomentazioni a sostegno della pretesa azionata, chiedeva che fossero riconosciuti in giudizio la sua condizione di portatore di handicap ed il diritto all'erogazione della indennità di accompagnamento, con condanna dell' al pagamento degli CP_1 importi conseguentemente dovuti sin dal tempo di presentazione della domanda amministrativa.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica e lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'esito dell'udienza la causa
è decisa con la presente sentenza contestuale. * * *
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Tanto chiarito, venendo al merito, occorre precisare che ai sensi della legge n. 18/80, la concessione dell'indennità di accompagnamento è subordinata alla sola esistenza della minorazione fisica dell'aspirante al riconoscimento del diritto, a nulla rilevando le condizioni socio-economiche in cui lo stesso versi;
il ricovero gratuito in è causa di esclusione del diritto di cui sia stata accertata la titolarità ed ha CP_1 valore ai soli fini della liquidazione della prestazione, non consentendosi che un soggetto usufruisca per lo stesso periodo di due forme di assistenza, sicché la prova del mancato ricovero deve essere fornita agli
Enti preposti al pagamento delle prestazioni.
Ai sensi dell'art.3, legge n.104/92 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) “è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
Nel caso di specie il CTU, dott. P. , chiamato a rivalutare il quadro patologico della parte Per_1 ricorrente, ha riconosciuto la stessa sia incapace di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita, sia portatrice di handicap in situazione di gravità a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 24.12.2022 (cfr. la relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata il 03.04.2025, qui da intendersi integralmente richiamata). Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Sussistono pertanto i requisiti sanitari richiesti per legge per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e dello stato di handicap in situazione di gravità ex art.3, comma 3, legge n.104/92 con decorrenza dal 24 dicembre 2022.
In considerazione della data di decorrenza dell'accertamento del requisito sanitario per entrambe le prestazioni, già esistente alla data di presentazione della domanda amministrativa, le spese di giudizio sono poste a carico dell' secondo la regola della soccombenza. CP_1
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario per ottenere l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 24.12.2022;
- dichiara che la parte ricorrente è persona portatrice di handicap in situazione di gravità ex art.3, comma 3, legge n.104/92, con decorrenza dal 24.12.2022;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 3.700,00 oltre rimborso CP_1 forfettario spese generali, IVA e CAP.
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Lecce, li 19.09.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)