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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/04/2025, n. 5274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5274 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g.1420 /2024 , proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. FRATINI FRANCESCA per procura Parte_1 in atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. FRATINI Controparte_1
FRANCESCA per procura in atti
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Letto il ricorso congiunto per la separazione personale delle parti;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 05.11.2024;
rilevato che le allegazioni delle parti e la indisponibilità alla riconciliazione dimostrano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
rilevato che le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni: “1) I coniugi o e vivranno separati con l'obbligo del mutuo Controparte_1 CP_1 Parte_1
Per_ Per rispetto;
2) I figli minori nato a [...] il [...], e nato a [...] il [...] saranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori con dimora abituale e collocamento prevalente presso la madre. 3) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori: le decisioni di maggiore interesse per i figli relative alla loro istruzione, educazione, stile di vita, amicizie e salute saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e del benessere e delle aspirazioni dei figli. 4) La casa coniugale, di Via
Fulda, 58, Roma, di proprietà di entrambi i coniugi, verrà assegnata alla sig.ra in Parte_1 virtù della presenza nella stessa dei figli minori. Il sig. o se n'è allontanato Controparte_1 CP_1
Per_ Per dal mese di settembre 2024; 5) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli e liberamente, tenuto conto degli impegni e della volontà dei minori, ed in ogni caso li terrà con sé: - un pomeriggio infrasettimanale con il pernotto, il giovedì, riaccompagnandoli a scuola il mattino successivo;
- nei fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina riaccompagnandoli a scuola;
- per 30 giorni anche non consecutivi, durante le vacanze estive da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno, precisamente 15 gg durante il mese di luglio e 15 gg durante il mese di agosto;
- durante le festività natalizie dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternativamente di anno in anno;
- durante le vacanze pasquali, dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua ovvero dal Lunedì dell'Angelo al martedì sera, alternativamente di anno in anno;
- tutte le festività infrasettimanali alternate di anno in anno dalla mattina alla sera;
- il giorno della festa del papà e quello del compleanno del padre anche se coincidenti con i giorni di Per_ Per frequentazione madre-figli; - e inoltre, trascorreranno il giorno del loro compleanno con entrambi i genitori, salvo diverso accordo;
- i minori trascorreranno con la madre il giorno del compleanno di quest'ultima nonché quello della festa della mamma anche se coincidenti con i giorni di frequentazione padre-figli. 6) Il signor s'impegna a corrispondere alla Controparte_1 moglie, a titolo di contributo per il suo mantenimento l'importo di € 1.000,00 (mille/00) mensili, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario. Tale importo sarà soggetto ad annuale rivalutazione Istat. 7) Il padre si impegna a corrispondere alla sig.ra a titolo di Parte_1
Per_ Per mantenimento dei figli e la somma mensile di euro 1.500,00 (settecentocinquanta/00 per ciascun figlio), entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario. Tale importo sarà soggetto ad annuale rivalutazione Istat. 8) Il sig. o contribuirà, inoltre, al CP_1 CP_1
Per_ Per pagamento del 100% delle spese straordinarie concordate e documentate per e come da protocollo del Tribunale Civile di Roma;
9) L'assegno unico per i minori verrà percepito al 100% dalla madre;
10) Il mutuo ipotecario gravante sulla casa familiare verrà rimborsato dai coniugi pro quota. Ciascuno verserà il proprio 50%; 11) I coniugi sono proprietari al 50% ciascuno di un immobile sito a Tor San Lorenzo. Le parti si impegnano a venderlo e a dividere al 50% il ricavato di tale vendita;
12) I coniugi si prestano fin da ora il reciproco consenso per il nulla osta per eventuale rilascio o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio”;
ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, non ravvisandosi ragioni di pregiudizio dei figli e valutato l'interesse degli stessi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
rilevato che, trattandosi di ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese.
P. Q. M.
definitivamente decidendo, visto l'art. 473-bis .51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1 Controparte_1
, coniugati in Roma il 13.11.2010, alle condizioni congiunte riportate
[...]
in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n. 658,
Parte 1 , Serie 04 , Anno stato civile 2010);
- nulla sulle spese.
Roma, 24.3.2025
La Giudice rel. est. La Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g.1420 /2024 , proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. FRATINI FRANCESCA per procura Parte_1 in atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. FRATINI Controparte_1
FRANCESCA per procura in atti
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Letto il ricorso congiunto per la separazione personale delle parti;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 05.11.2024;
rilevato che le allegazioni delle parti e la indisponibilità alla riconciliazione dimostrano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
rilevato che le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni: “1) I coniugi o e vivranno separati con l'obbligo del mutuo Controparte_1 CP_1 Parte_1
Per_ Per rispetto;
2) I figli minori nato a [...] il [...], e nato a [...] il [...] saranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori con dimora abituale e collocamento prevalente presso la madre. 3) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori: le decisioni di maggiore interesse per i figli relative alla loro istruzione, educazione, stile di vita, amicizie e salute saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e del benessere e delle aspirazioni dei figli. 4) La casa coniugale, di Via
Fulda, 58, Roma, di proprietà di entrambi i coniugi, verrà assegnata alla sig.ra in Parte_1 virtù della presenza nella stessa dei figli minori. Il sig. o se n'è allontanato Controparte_1 CP_1
Per_ Per dal mese di settembre 2024; 5) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli e liberamente, tenuto conto degli impegni e della volontà dei minori, ed in ogni caso li terrà con sé: - un pomeriggio infrasettimanale con il pernotto, il giovedì, riaccompagnandoli a scuola il mattino successivo;
- nei fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina riaccompagnandoli a scuola;
- per 30 giorni anche non consecutivi, durante le vacanze estive da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno, precisamente 15 gg durante il mese di luglio e 15 gg durante il mese di agosto;
- durante le festività natalizie dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternativamente di anno in anno;
- durante le vacanze pasquali, dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua ovvero dal Lunedì dell'Angelo al martedì sera, alternativamente di anno in anno;
- tutte le festività infrasettimanali alternate di anno in anno dalla mattina alla sera;
- il giorno della festa del papà e quello del compleanno del padre anche se coincidenti con i giorni di Per_ Per frequentazione madre-figli; - e inoltre, trascorreranno il giorno del loro compleanno con entrambi i genitori, salvo diverso accordo;
- i minori trascorreranno con la madre il giorno del compleanno di quest'ultima nonché quello della festa della mamma anche se coincidenti con i giorni di frequentazione padre-figli. 6) Il signor s'impegna a corrispondere alla Controparte_1 moglie, a titolo di contributo per il suo mantenimento l'importo di € 1.000,00 (mille/00) mensili, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario. Tale importo sarà soggetto ad annuale rivalutazione Istat. 7) Il padre si impegna a corrispondere alla sig.ra a titolo di Parte_1
Per_ Per mantenimento dei figli e la somma mensile di euro 1.500,00 (settecentocinquanta/00 per ciascun figlio), entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario. Tale importo sarà soggetto ad annuale rivalutazione Istat. 8) Il sig. o contribuirà, inoltre, al CP_1 CP_1
Per_ Per pagamento del 100% delle spese straordinarie concordate e documentate per e come da protocollo del Tribunale Civile di Roma;
9) L'assegno unico per i minori verrà percepito al 100% dalla madre;
10) Il mutuo ipotecario gravante sulla casa familiare verrà rimborsato dai coniugi pro quota. Ciascuno verserà il proprio 50%; 11) I coniugi sono proprietari al 50% ciascuno di un immobile sito a Tor San Lorenzo. Le parti si impegnano a venderlo e a dividere al 50% il ricavato di tale vendita;
12) I coniugi si prestano fin da ora il reciproco consenso per il nulla osta per eventuale rilascio o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio”;
ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, non ravvisandosi ragioni di pregiudizio dei figli e valutato l'interesse degli stessi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
rilevato che, trattandosi di ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese.
P. Q. M.
definitivamente decidendo, visto l'art. 473-bis .51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1 Controparte_1
, coniugati in Roma il 13.11.2010, alle condizioni congiunte riportate
[...]
in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n. 658,
Parte 1 , Serie 04 , Anno stato civile 2010);
- nulla sulle spese.
Roma, 24.3.2025
La Giudice rel. est. La Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi