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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/12/2025, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott.ssa SE US Presidente dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice dott. SE PU Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 549/2025 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
, residente a [...] ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Teresa Micale, che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 [...]
residente a [...], c/da Giagurgo n. 5 ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso lo studio dell'avv. Rosa Saturno, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. avente per OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Con ricorso del 9 maggio 2025 conveniva in giudizio davanti Parte_1
a questo Tribunale e, premesso che dalla loro unione Controparte_1
1 sentimentale – ormai conclusasi – erano nati i figli (24 luglio Persona_1
2012), (10 gennaio 2016) e (11 marzo Persona_2 Persona_3
2023) chiedeva la regolamentazione del loro affidamento e mantenimento.
Assegnato il fascicolo al giudice delegato e fissata l'udienza, con comparsa del 28 agosto 2025 si costituiva , resistendo. Controparte_1
All'udienza del 2 ottobre 2025 il difensore di parte resistente dichiarava che il proprio assistito non era riuscito a comparire in ragione della ristretta tempistica per richiedere l'autorizzazione al giudice della misura cautelare applicatagli per maltrattamenti in famiglia e chiedeva un breve rinvio.
Il giudice delegato, rinviata la causa alla successiva udienza, onerava “parte attrice di depositare copia dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, nonché del rinvio a giudizio”, mandando “ai Servizi Sociali del Comune di Ficarra di prendere in carico i minori, attesi gli episodi di maltrattamenti oggi rappresentati all'udienza, e di eseguire una indagine socio-familiare e di relazionare al fascicolo entro il 30/10/2025”, disponendo altresì “la trasmissione del presente verbale alla NPIA di PATTI e al Consultorio familiare di San Piero Patti per ricevere copia delle relazioni medio tempore stilate non appena le stesse siano redatte”.
All'udienza del 27 novembre 2025, sentite le parti e rilevata l'assenza di istanze istruttorie, il giudice invitava a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa, assumendola in decisione con riserva di riferire al Collegio e contestuale comunicazione al Pubblico Ministero.
2. – La controversia avente ad oggetto il conflitto genitoriale in caso di figli nati fuori dal matrimonio è regolata dalle norme di diritto sostanziale di cui agli artt. 337- bis e ss. c.c. e, sotto il profilo processuale, dagli artt. 473 bis e ss. c.p.c. inseriti dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. riforma Cartabia).
In materia di affidamento dei figli minori la Corte di cassazione ha affermato a più riprese che “alla regola dell'affidamento condiviso dei figli” – espressione del principio di bigenitorialità – “può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che
2 l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale”(v., ex multis, Cass., n.
16593/2008).
Nella specie sono emersi rapporti conflittuali tra i genitori dei minori, come dimostra la documentata pendenza del procedimento n. 1689/2024 R.G.N.R..
In particolare è imputato Controparte_1
a) del reato di cui all'art. 572, comma 2, cod. pen. perché, maltrattava la convivente sottoponendola a continue vessazioni fisiche e morali anche Parte_1 alla presenza dei lor tre figli minori. Segnatamente, il la Parte_2 aggrediva per futili motivi ed adottava nei confronti della stessa un atteggiamento autoritario, denigrandola, dandole della puttana e dicendole che avere rapporti sessuali con lei era come fare sesso a pagamento visto che doveva darle i soldi della famiglia, con la differenza che a lei era costretto a vederla tutti i giorni, minacciandola, con frasi del tipo “se non la finisci ti ammazzo”, “ti rompo le gambe” e facendola vivere in un clima di terrore e di soggezione. Segnatamente, in occasione di un litigio avvenuto il 21.11.2024 prima cercava di colpirla con una scarpa, senza riuscirci, subito dopo la minacciava dicendole “vedi che devi fare oggi, devi morire tu e tua madre” e la aggrediva tirandola per i capelli più volte tanto da farle sbattere la testa a terra e cagionarle un trauma cranico. In un'altra occasione, dopo aver chiamato insistentemente la persona offesa al fine di farsi consegnare la figlia, contattava la madre di quest'ultima, e la minacciava di Persona_4
“tagliarle la testa”, poi raggiungeva la nell'abitazione della sorella e Pt_1 suonava insistentemente il citofono per costringerla a farsi aprire la porta. Infine, in data 9.12.2024, dopo che la era rientrata presso l'abitazione comune Pt_1 per prendere degli effetti personali, lo stesso, poiché aveva trovato dell'olio nello sgabuzzino, durante una conversazione via messaggi continuava a dirle che doveva tornare a pulire e la minacciava dicendole “io la testa te la dovevo spaccare definitiva”.
Con tali condotte ingenerava nella persona offesa uno stato di timore, frustrazione e di ansia tanto costringerla a chiedere in più occasioni l'intervento dei militari ed
3 abbandonare la casa comune e recarsi presso l'abitazione della sorella, ponendo termine alla relazione.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto alla presenza dei figli minori Per_1
e Per_2 [...]
dal settembre 2024 al dicembre 2024”, Persona_5 nonché
“b) del reato di cui all'art. 582, 585 in relazione all'art. 576 n. 5 c.p. perché, in occasione delle condotte di cui al capo precedente, tirandola per i capelli tanto da farla rovinare a terra e cagionarle, lesioni personali, con prognosi di 7 giorni, consistite in “trauma cranico cervicale torace dorso lombare da percosse” come da referto rilasciato dal PS di Patti.
In Ficarra il 21.11.2024”.
Per questi fatti egli è stato originariamente sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa con obbligo di indossare il braccialetto elettronico, avendo il G.I.P. rilevato – sia pure con la cognizione propria della fase procedimentale, ma dando pur sempre puntualmente atto delle emergenze fino a quel momento raccolte – che “i plurimi atti di violenza fisica, le vessazioni anche di ordine morale, le ripetute ingiurie e minacce, le incontrollabili e gratuite esplosioni di aggressività, le frasi dileggianti e umilianti rivolte alla donna, ampiamente descritti nelle emergenze indiziarie sopra indicate, [hanno] causato alla persona offesa un regime di convivenza con il Gridà assolutamente incompatibile con condizioni di normalità e fonte di gratuite sofferenze” (v. ordinanza applicativa emessa dal G.I.P.).
La misura è stata tuttavia aggravata il 6 novembre 2025 mediante l'applicazione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico poiché “il reiterato tentativo di avvicinare la persona offesa, l'eliminazione del braccialetto elettronico, la manifestata volontà di manomettere lo strumento antistalking anche in futuro, i messaggi dal tenore inquietante inviati alla persona offesa e ai figli, rendono evidente il preoccupante acuirsi dei già rilevati pericula libertatis, anche perché denotano una incapacità da parte dell'imputato di gestire e controllare impulsi violenti o anche solo di momentanea insofferenza” (v. provvedimento di aggravamento emesso dal
4 Collegio dinnanzi a cui è transitata la competenza all'esito della richiesta di giudizio immediato).
Rileva il Collegio che l'episodio che ha determinato l'aggravamento della misura – documentato da una ripresa audio-video effettuata dal resistente – ha pure formato oggetto di esame dinnanzi al giudice delegato che, previa visione del filmato esibitogli dalla ricorrente, ha riportato il contenuto del messaggio inviato dal padre al Per figlio insieme al video: questo è per voi bimbi, sappiate che ci sono sempre Per_2 stati che vi ho voluto bene non sono cattivo, ricordatemi come una persona normale un bacione grande” (cfr. verbale dell'udienza del 27 novembre 2025).
Ora, sebbene i fatti di reato siano ancora sub judice, il materiale raccolto in sede penale – non superato da un eventuale giudizio di riesame (che nessuna delle parti ha mai affermato essere stato svolto) – fa chiaramente emergere che la conflittualità tra genitori non si mantiene nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, ma è idonea ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli e, dunque, a pregiudicare il loro interesse (v., per tutte, Cass., n. 6535/2019).
Peraltro, ai sensi dell'art. 31 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (c.d. Convenzione di Istanbul), ratificata dall'Italia con legge n. 77 del
2013, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, devono essere presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione stessa. La disposizione stabilisce inoltre che vanno adottate misure necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.
Ne consegue che, ai fini dell'assunzione di decisioni in punto di affidamento, gli obblighi sovranazionali impongono di attribuire rilievo alle condotte violente poste in essere da un genitore ai danni dell'altro.
In altre parole, le minacce, gli insulti, le lesioni e, in genere, le vessazioni reiterate compiuti anche alla presenza dei figli minori denunciano – allo stato e salvo il successivo approfondimento istruttorio in sede penale – una incapacità di esercizio condiviso del proprio ruolo genitoriale-educativo e impongono di evitare alla madre
5 di doversi interfacciare, anche per questioni minute, con l'asserito autore delle aggressioni dalla stessa subite, anche in considerazione del fatto che gli episodi si sono protratti nel tempo.
Né tale regime è precluso dal difetto di un accertamento in sede penale avente efficacia di giudicato, giacché i fatti finora emersi lasciano ritenere comunque più rispondente all'interesse morale e materiale della prole un affidamento di tipo monogenitoriale.
La decisione del giudice non è, infatti, un “premio” dato ad uno dei genitori ed una
“punizione” o, peggio ancora, un “ammonimento” per l'altro, ma è rivolta a disegnare un nuovo assetto di relazioni in conseguenza della disgregazione della società familiare, cercando di evitare che la patologia della coppia si risolva in un pregiudizio per gli incolpevoli figli.
In altre parole, nel contesto appena delineato, non appare allo stato possibile quella collaborazione tra i genitori che è indispensabile perché l'affidamento condiviso non si risolva in un pregiudizio per la prole e risulta altresì che il padre non è in grado di assolvere convenientemente al proprio ruolo educativo giacché dalla relazione del
Consultorio familiare si legge: “il punteggio elevato ottenuto alla scala Desiderabilità sociale, suggerisce che la persona ha cercato di fornire un'immagine eccessivamente positiva di sé, mostrandosi conforme alle aspettative sociali. Questo comportamento può indicare difficoltà a riconoscere e condividere i propri aspetti problematici, oppure un forte timore delle possibili conseguenze derivanti dal farlo. L'analisi delle scale evidenzia valori generalmente bassi in quasi tutte le aree, ciò fa ipotizzare una significativa difficoltà nello svolgere in maniera competente il ruolo genitoriale. Data la criticità del profilo, si è ritenuto utile approfondire l'analisi attraverso i fattori di secondo ordine, che consentono di cogliere aree di funzionamento psicologico più ampie e di restituire un quadro complessivo della personalità e delle risorse disponibili. Il punteggio medio nella scala Assistenza responsabile indica una capacità solo parzialmente adeguata di gestire situazioni che richiedono autocontrollo emotivo. La persona tende ad affrontare le relazioni di cura in modo poco riflessivo, poco flessibile e talvolta poco risoluto. In genere è in grado di prendere decisioni in maniera autonoma e a portare a termine le attività intraprese, ma non sempre mantiene costanza nel perseguire i propri obiettivi. La scala
6 Assistenza affettiva evidenzia, invece, la presenza di difficoltà nel fornire sostegno emotivo e nell'affrontare situazioni che implicano lo scambio affettivo. La persona appare poco soddisfatta di sé nelle relazioni di cura fatica, fatica a comprendere ed accettare
i sentimenti altrui e può reagire con scarsa calma di fronte alle difficoltà quotidiane. Tende inoltre a mostrarsi poco affettuosa, poco amichevole e scarsamente disponibile a comprendere punti di vista diversi dal proprio. Nella scala Sensibilità verso gli altri il punteggio basso evidenzia una ridotta capacità di percepire i bisogni e le necessità altrui. La persona non appare sufficientemente coinvolta nei problemi degli altri, attribuisce scarsa importanza alle loro emozioni e mostra limitata disponibilità a offrire sostegno. In generale, risulta poco sensibile, poco affettuosa e non sufficientemente orientata a impegnarsi per aiutare e prendersi cura degli altri” (enfasi aggiunta).
E se è vero che anche la figura genitoriale materna presenta delle carenze, gli accertamenti specialistici hanno concluso che “pur con fragilità legate Parte_1 alla giovane età e a una ridotta capacità di gestione autorevole, soprattutto nei confronti del primogenito, ha dimostrato nel tempo capacità di protezione e di cura dei figli.
Garantisce il soddisfacimento dei bisogni materiali, promuove la socializzazione e, dopo la separazione, ha intrapreso un percorso di maggiore consapevolezza del proprio ruolo. Le competenze genitoriali risultano quindi presenti, seppur parzialmente fragili, con margini di miglioramento attraverso un adeguato sostegno educativo e psicologico per rafforzare la gestione educativa e l'autorevolezza” (v. relazione del Consultorio in atti, enfasi aggiunta), mentre “manifesta Controparte_1 una significativa carenza delle competenze genitoriali e una persistente difficoltà a riconoscere e a rispondere ai bisogni emotivi ed educativi dei figli”, senza segnali di consapevolezza o disponibilità a modificare le proprie modalità relazionali (v., ancora, relazione del
Consultorio familiare).
Considerato che i provvedimenti adottati in materia sono emessi rebus sic stantibus, il
Collegio non ritiene che il resistente sia allo stato in grado partecipare efficacemente alle decisioni relative ai minori come pure all'adempimento di eventuali incombenti burocratici da espletare nell'interesse degli stessi e necessitanti di celerità.
7 Vanno pertanto disposti – anche d'ufficio, trattandosi di provvedimento nell'interesse della prole – l'affidamento esclusivo rafforzato dei minori alla madre, la quale potrà assumere da sola anche le scelte di maggiore importanza nel loro interesse, nonché la collocazione di questi ultimi presso la stessa.
Si tratta di un modulo di esercizio della responsabilità genitoriale che trova riscontro nell'art. 337 quater, comma 3, c.c. e, precisamente, nella parte in cui si stabilisce che le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori,
“salvo che non sia diversamente stabilito”.
In presenza di tale deroga giudiziale il genitore affidatario ha anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, così modificandosi l'esercizio delle potestà senza, tuttavia, incidere sulla relativa titolarità in capo all'altro genitore.
Va altresì disposto che i Servizi Sociali del Comune di Ficarra continuino a fornire l'intervento di accompagnamento educativo e pratico nei confronti di Pt_1
e che il Consultorio Familiare di Patti attivi nei confronti di
[...] [...]
– previa acquisizione del suo consenso – un percorso terapeutico CP_1 volto al recupero e potenziamento delle capacità genitoriali che, una volta positivamente completato, potrà eventualmente consentire una diversa regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
3. – Con riferimento al diritto-dovere di visita da parte del padre devono tenersi in adeguata considerazione la pendenza del procedimento penale prima indicato in cui
è stata contestata l'aggravante della violenza assistita, invero confermata dal resistente al Consultorio Familiare (“i miei figli sono tranquilli...le liti sono state solo con
.. anche se qualche volta sono avvenute in loro presenza”), nonché i fatti Pt_1 sopravvenuti che hanno determinato, in sede penale, l'aggravamento della misura e al cui esito i minori, secondo quanto riferito dalla madre (della cui sincerità non vi è motivo di dubitare), hanno mostrato turbamento (cfr. verbale di udienza: “A domanda del Giudice, la sig. dichiara che: (...) - ha timore per i bambini perché Pt_1
e sono rimasti traumatizzati quando hanno visto il video del papà che si è tolto Per_2 Per_1 il braccialetto, inviato al telefono del figlio (...) è più piccola, ma inizia a Per_2 Per_3
8 mostrare preoccupazione, prima diceva “papino” ora quando le si dice di chiamare
“papino” lei dice “papino no” e anche a scuola non vuole essere presa dal papà”).
Tale ragione ha giustificato l'omesso ascolto del figlio tredicenne giacché Per_1
l'episodio da ultimo riferito e ulteriori contatti con le Istituzioni (tutti i minori sono stati, infatti, sottoposti a valutazione clinica e a colloqui psicologici presso la nonché ascoltati in sede di visita domiciliare) avrebbero recato nocumento CP_2 alla sua serenità. Infatti, come si evince dalla relazione del Consultorio familiare
(redatta – si noti – prima degli accadimenti determinanti l'aggravamento della misura cautelare), il minore, che ha in generale un comportamento – definito dagli specialisti – oppositivo, ha manifestato una iniziale ritrosia a dialogare con gli operatori e poi ha precisato “di non voler assolutamente cambiare paese di residenza e di essere contento di poter incontrare regolarmente il padre a cui è molto legato”.
Ritiene, pertanto, il Collegio che è allo stato possibile conciliare il diritto dei minori e del padre a frequentarsi con la cautela richiesta dall'accertamento pendente in sede penale mediante la predisposizione da parte dei Servizi Sociali del Comune di
Ficarra di un calendario di tre incontri settimanali in spazio neutro e protetto a cui parteciperanno i tre minori in base ai loro impegni. Siffatta tipologia di incontri sarà altresì utile a verificare l'effettiva assenza di pericolo (anche di condizionamento) per la prole, nonché eventuali evoluzioni o involuzioni delle loro relazioni con la figura paterna.
I Servizi avranno dunque l'obbligo di riferire in merito al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni ovvero presso il Tribunale ordinario affinché quest'ultimo possa agire, secondo le rispettive attribuzioni, per l'adozione dei provvedimenti ritenuti più opportuni.
4. – Con riferimento alla determinazione del contributo da porre a carico del padre per il mantenimento dei figli devono farsi le seguenti considerazioni.
L'art. 315 bis c.c. dispone che i figli hanno diritto di essere mantenuti, educati, istruiti ed assistiti moralmente dai genitori nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
9 L'art. 337 ter c.c. prevede che ciascun genitore debba contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice possa stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori.
La Corte Suprema ha affermato il principio secondo il quale l'obbligo dei genitori di mantenere i figli sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsiasi e diversa domanda: esso sorge con la nascita del figlio naturale, divenendo questi titolare del diritto ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori (Cass., n. 5652/2012).
Tenuto conto, da un lato, a) che all'esito dell'affidamento Parte_1 esclusivo dei minori – i.e. anche a prescindere dal consenso, si noti, pure manifestato dalla controparte – avrà diritto a percepire per intero l'assegno unico in loro favore di importo pari a € 800,00 (cioè € 266,66 a figlio), b) ha un recente nuovo impiego come badante (cfr. relazione dei Servizi Sociali del Comune di Ficarra) e c) deve sostenere i costi del contratto di locazione documentato in atti (€ 300,00 mensili) nonché, dall'altro, che d) può farsi autorizzare dal Giudice Controparte_1 della misura a svolgere attività lavorativa ovvero e) dell'età e dei bisogni dei figli
(destinati ad aumentare e che non possono essere oltremodo sacrificati) appare congruo che il resistente corrisponda alla ricorrente la somma complessiva di €
500,00 a titolo di mantenimento dei tre figli minori entro il giorno 5 di ogni mese e a far data dal deposito del ricorso (9 maggio 2025) annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT.
Vero è che il resistente ha stipulato un contratto di locazione per il canone mensile di € 400,00 e che lo stesso ha documentato una patologia discale astrattamente idonea a diminuire in futuro la sua capacità lavorativa, nonché ricavi contenuti.
Nondimeno – ribadito che i figli vanno mantenuti per il solo fatto di essere stati generati – l'esame degli estratti conto fa emergere numerose spese voluttuarie per
10 attività di gioco online (v., e.g., estratto conto n. 1/2025 ove nel trimestre gennaio- marzo si evincono addebiti complessivi per circa € 1.000,00 nei confronti di
, che, se eliminate, CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 inciderebbero positivamente sui redditi del resistente e la titolarità di un motociclo
(HONDA) e due autovetture (FIAT Panda e BMW) è comunque indice indiretto di capacità economica.
Con riferimento alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della prole, mediche, odontoiatriche, oculistiche, ricreative e di istruzione, appare corretta la suddivisione nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, non essendovi ragioni per una diversa ripartizione.
In considerazione dell'affidamento super esclusivo alla madre sarà la stessa a scegliere unilateralmente le spese da effettuare tenuto conto delle “linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” redatte dal Consiglio Nazionale Forense, chiedendone il rimborso pro quota al resistente previa esibizione della documentazione giustificativa.
5. – Devono, infine, respingersi le residue domande con cui parte ricorrente ha chiesto di “
4. Autorizzare e disporre l'utilizzo di una delle autovetture di proprietà del
[...]
alla signora per le necessità dei figli minori così come avveniva in costanza di CP_1 Pt_1 convivenza (...) 6. Riconoscere alla signora un assegno alimentare /mantenimento stante Pt_1 la lunga convivenza intrattenuta con il signor (più di tredici anni) la cura e CP_1 dedizione ai figli, di cui l'ultima nata nel 2023, e nella misura determinata ai sensi dell'art. 438 c
2 c.c., almeno per un certo periodo, al fine di permettere alla stessa di potersi mantenere nelle more della ricerca di una occupazione”: da un lato, la richiesta di autorizzazione all'uso del mezzo se anche fosse ammissibile – il che non è, in quanto l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande rette da riti diversi soltanto nelle ipotesi di connessione qualificata ex artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c. nella specie non ricorrenti
(v., e.g., Cass., n. 11828/2009) – sarebbe comunque infondata, giacché si finirebbe per imporre alla controparte la stipula di un contratto di comodato in difetto di un puntuale obbligo in tal senso;
dall'altro, la parte non ha chiesto di dimostrare il requisito della impossibilità di provvedere in tutto o in parte al proprio
11 sostentamento pure rilevante ex art. 1, comma 65, L. n. 76/2016 (v. Cass., n.
21572/2006, alla cui stregua “[i]l diritto agli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche della impossibilità di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di un'attività lavorativa, sicché, ove l'alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica o l'impossibilità, per circostanze a lui non imputabile, di trovarsi un'occupazione confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali, la relativa domanda deve essere rigettata”) e, in ogni caso, come emerge per tabulas, ha trovato una occupazione.
6. – Le spese di lite, tenuto conto dell'esito della controversia e dei reciproci profili di soccombenza, nonché dell'affidamento officioso in via esclusiva dei minori alla madre, vanno integralmente compensate.
7. – Poiché dalle relazioni acquisite in atti emerge la pendenza di un procedimento civile a tutela dei minori va disposta la trasmissione della sentenza alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni e al Tribunale per i Minorenni.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella causa n. 549/2025 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così decide:
1) affida i minori , e alla Per_1 Per_2 Persona_3 madre con esercizio esclusivo della responsabilità Parte_1 genitoriale per le questioni di ordinaria gestione attinenti all'organizzazione della vita quotidiana, nonché per le questioni di maggior interesse per i minori riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, la residenza abituale, l'espatrio, da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore, anche senza il consenso del padre, disponendo che la prole risieda presso l'abitazione materna;
2) disciplina il diritto di visita del padre come in parte motiva, incaricando i Servizi
Sociali del Comune di Ficarra di predisporre un calendario di tre incontri settimanali in spazio neutro e protetto, riferendo in merito al Pubblico Ministero presso il
Tribunale per i Minorenni ovvero presso il Tribunale ordinario affinché possa eventualmente agire per l'adozione dei provvedimenti ritenuti più opportuni;
12 3) dispone che i SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI FICARRA continuino a fornire l'intervento di accompagnamento educativo e pratico già iniziato nei confronti di;
Parte_1
4) dispone che il attivi nei confronti di Controparte_7
– previa acquisizione del suo consenso – un Controparte_1 percorso terapeutico volto al recupero e potenziamento delle capacità genitoriali;
5) pone a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento dei figli minori mediante la corresponsione a Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese di un assegno di € 500,00 da rivalutare
[...] annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie individuate come in parte motiva;
6) dichiara inammissibile la domanda con cui ha chiesto di Parte_1 essere autorizzata all'utilizzo di una delle autovetture di proprietà di
[...]
; CP_1
7) rigetta la domanda di corresponsione di un assegno alimentare per la fine della convivenza more uxorio avanzata da;
Parte_1
8) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
9) dispone la comunicazione della sentenza alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni e al Tribunale per i Minorenni di Messina.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
SE PU SE US
13
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott.ssa SE US Presidente dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice dott. SE PU Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 549/2025 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
, residente a [...] ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Teresa Micale, che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 [...]
residente a [...], c/da Giagurgo n. 5 ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso lo studio dell'avv. Rosa Saturno, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. avente per OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Con ricorso del 9 maggio 2025 conveniva in giudizio davanti Parte_1
a questo Tribunale e, premesso che dalla loro unione Controparte_1
1 sentimentale – ormai conclusasi – erano nati i figli (24 luglio Persona_1
2012), (10 gennaio 2016) e (11 marzo Persona_2 Persona_3
2023) chiedeva la regolamentazione del loro affidamento e mantenimento.
Assegnato il fascicolo al giudice delegato e fissata l'udienza, con comparsa del 28 agosto 2025 si costituiva , resistendo. Controparte_1
All'udienza del 2 ottobre 2025 il difensore di parte resistente dichiarava che il proprio assistito non era riuscito a comparire in ragione della ristretta tempistica per richiedere l'autorizzazione al giudice della misura cautelare applicatagli per maltrattamenti in famiglia e chiedeva un breve rinvio.
Il giudice delegato, rinviata la causa alla successiva udienza, onerava “parte attrice di depositare copia dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, nonché del rinvio a giudizio”, mandando “ai Servizi Sociali del Comune di Ficarra di prendere in carico i minori, attesi gli episodi di maltrattamenti oggi rappresentati all'udienza, e di eseguire una indagine socio-familiare e di relazionare al fascicolo entro il 30/10/2025”, disponendo altresì “la trasmissione del presente verbale alla NPIA di PATTI e al Consultorio familiare di San Piero Patti per ricevere copia delle relazioni medio tempore stilate non appena le stesse siano redatte”.
All'udienza del 27 novembre 2025, sentite le parti e rilevata l'assenza di istanze istruttorie, il giudice invitava a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa, assumendola in decisione con riserva di riferire al Collegio e contestuale comunicazione al Pubblico Ministero.
2. – La controversia avente ad oggetto il conflitto genitoriale in caso di figli nati fuori dal matrimonio è regolata dalle norme di diritto sostanziale di cui agli artt. 337- bis e ss. c.c. e, sotto il profilo processuale, dagli artt. 473 bis e ss. c.p.c. inseriti dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. riforma Cartabia).
In materia di affidamento dei figli minori la Corte di cassazione ha affermato a più riprese che “alla regola dell'affidamento condiviso dei figli” – espressione del principio di bigenitorialità – “può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che
2 l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale”(v., ex multis, Cass., n.
16593/2008).
Nella specie sono emersi rapporti conflittuali tra i genitori dei minori, come dimostra la documentata pendenza del procedimento n. 1689/2024 R.G.N.R..
In particolare è imputato Controparte_1
a) del reato di cui all'art. 572, comma 2, cod. pen. perché, maltrattava la convivente sottoponendola a continue vessazioni fisiche e morali anche Parte_1 alla presenza dei lor tre figli minori. Segnatamente, il la Parte_2 aggrediva per futili motivi ed adottava nei confronti della stessa un atteggiamento autoritario, denigrandola, dandole della puttana e dicendole che avere rapporti sessuali con lei era come fare sesso a pagamento visto che doveva darle i soldi della famiglia, con la differenza che a lei era costretto a vederla tutti i giorni, minacciandola, con frasi del tipo “se non la finisci ti ammazzo”, “ti rompo le gambe” e facendola vivere in un clima di terrore e di soggezione. Segnatamente, in occasione di un litigio avvenuto il 21.11.2024 prima cercava di colpirla con una scarpa, senza riuscirci, subito dopo la minacciava dicendole “vedi che devi fare oggi, devi morire tu e tua madre” e la aggrediva tirandola per i capelli più volte tanto da farle sbattere la testa a terra e cagionarle un trauma cranico. In un'altra occasione, dopo aver chiamato insistentemente la persona offesa al fine di farsi consegnare la figlia, contattava la madre di quest'ultima, e la minacciava di Persona_4
“tagliarle la testa”, poi raggiungeva la nell'abitazione della sorella e Pt_1 suonava insistentemente il citofono per costringerla a farsi aprire la porta. Infine, in data 9.12.2024, dopo che la era rientrata presso l'abitazione comune Pt_1 per prendere degli effetti personali, lo stesso, poiché aveva trovato dell'olio nello sgabuzzino, durante una conversazione via messaggi continuava a dirle che doveva tornare a pulire e la minacciava dicendole “io la testa te la dovevo spaccare definitiva”.
Con tali condotte ingenerava nella persona offesa uno stato di timore, frustrazione e di ansia tanto costringerla a chiedere in più occasioni l'intervento dei militari ed
3 abbandonare la casa comune e recarsi presso l'abitazione della sorella, ponendo termine alla relazione.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto alla presenza dei figli minori Per_1
e Per_2 [...]
dal settembre 2024 al dicembre 2024”, Persona_5 nonché
“b) del reato di cui all'art. 582, 585 in relazione all'art. 576 n. 5 c.p. perché, in occasione delle condotte di cui al capo precedente, tirandola per i capelli tanto da farla rovinare a terra e cagionarle, lesioni personali, con prognosi di 7 giorni, consistite in “trauma cranico cervicale torace dorso lombare da percosse” come da referto rilasciato dal PS di Patti.
In Ficarra il 21.11.2024”.
Per questi fatti egli è stato originariamente sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa con obbligo di indossare il braccialetto elettronico, avendo il G.I.P. rilevato – sia pure con la cognizione propria della fase procedimentale, ma dando pur sempre puntualmente atto delle emergenze fino a quel momento raccolte – che “i plurimi atti di violenza fisica, le vessazioni anche di ordine morale, le ripetute ingiurie e minacce, le incontrollabili e gratuite esplosioni di aggressività, le frasi dileggianti e umilianti rivolte alla donna, ampiamente descritti nelle emergenze indiziarie sopra indicate, [hanno] causato alla persona offesa un regime di convivenza con il Gridà assolutamente incompatibile con condizioni di normalità e fonte di gratuite sofferenze” (v. ordinanza applicativa emessa dal G.I.P.).
La misura è stata tuttavia aggravata il 6 novembre 2025 mediante l'applicazione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico poiché “il reiterato tentativo di avvicinare la persona offesa, l'eliminazione del braccialetto elettronico, la manifestata volontà di manomettere lo strumento antistalking anche in futuro, i messaggi dal tenore inquietante inviati alla persona offesa e ai figli, rendono evidente il preoccupante acuirsi dei già rilevati pericula libertatis, anche perché denotano una incapacità da parte dell'imputato di gestire e controllare impulsi violenti o anche solo di momentanea insofferenza” (v. provvedimento di aggravamento emesso dal
4 Collegio dinnanzi a cui è transitata la competenza all'esito della richiesta di giudizio immediato).
Rileva il Collegio che l'episodio che ha determinato l'aggravamento della misura – documentato da una ripresa audio-video effettuata dal resistente – ha pure formato oggetto di esame dinnanzi al giudice delegato che, previa visione del filmato esibitogli dalla ricorrente, ha riportato il contenuto del messaggio inviato dal padre al Per figlio insieme al video: questo è per voi bimbi, sappiate che ci sono sempre Per_2 stati che vi ho voluto bene non sono cattivo, ricordatemi come una persona normale un bacione grande” (cfr. verbale dell'udienza del 27 novembre 2025).
Ora, sebbene i fatti di reato siano ancora sub judice, il materiale raccolto in sede penale – non superato da un eventuale giudizio di riesame (che nessuna delle parti ha mai affermato essere stato svolto) – fa chiaramente emergere che la conflittualità tra genitori non si mantiene nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, ma è idonea ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli e, dunque, a pregiudicare il loro interesse (v., per tutte, Cass., n. 6535/2019).
Peraltro, ai sensi dell'art. 31 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (c.d. Convenzione di Istanbul), ratificata dall'Italia con legge n. 77 del
2013, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, devono essere presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione stessa. La disposizione stabilisce inoltre che vanno adottate misure necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.
Ne consegue che, ai fini dell'assunzione di decisioni in punto di affidamento, gli obblighi sovranazionali impongono di attribuire rilievo alle condotte violente poste in essere da un genitore ai danni dell'altro.
In altre parole, le minacce, gli insulti, le lesioni e, in genere, le vessazioni reiterate compiuti anche alla presenza dei figli minori denunciano – allo stato e salvo il successivo approfondimento istruttorio in sede penale – una incapacità di esercizio condiviso del proprio ruolo genitoriale-educativo e impongono di evitare alla madre
5 di doversi interfacciare, anche per questioni minute, con l'asserito autore delle aggressioni dalla stessa subite, anche in considerazione del fatto che gli episodi si sono protratti nel tempo.
Né tale regime è precluso dal difetto di un accertamento in sede penale avente efficacia di giudicato, giacché i fatti finora emersi lasciano ritenere comunque più rispondente all'interesse morale e materiale della prole un affidamento di tipo monogenitoriale.
La decisione del giudice non è, infatti, un “premio” dato ad uno dei genitori ed una
“punizione” o, peggio ancora, un “ammonimento” per l'altro, ma è rivolta a disegnare un nuovo assetto di relazioni in conseguenza della disgregazione della società familiare, cercando di evitare che la patologia della coppia si risolva in un pregiudizio per gli incolpevoli figli.
In altre parole, nel contesto appena delineato, non appare allo stato possibile quella collaborazione tra i genitori che è indispensabile perché l'affidamento condiviso non si risolva in un pregiudizio per la prole e risulta altresì che il padre non è in grado di assolvere convenientemente al proprio ruolo educativo giacché dalla relazione del
Consultorio familiare si legge: “il punteggio elevato ottenuto alla scala Desiderabilità sociale, suggerisce che la persona ha cercato di fornire un'immagine eccessivamente positiva di sé, mostrandosi conforme alle aspettative sociali. Questo comportamento può indicare difficoltà a riconoscere e condividere i propri aspetti problematici, oppure un forte timore delle possibili conseguenze derivanti dal farlo. L'analisi delle scale evidenzia valori generalmente bassi in quasi tutte le aree, ciò fa ipotizzare una significativa difficoltà nello svolgere in maniera competente il ruolo genitoriale. Data la criticità del profilo, si è ritenuto utile approfondire l'analisi attraverso i fattori di secondo ordine, che consentono di cogliere aree di funzionamento psicologico più ampie e di restituire un quadro complessivo della personalità e delle risorse disponibili. Il punteggio medio nella scala Assistenza responsabile indica una capacità solo parzialmente adeguata di gestire situazioni che richiedono autocontrollo emotivo. La persona tende ad affrontare le relazioni di cura in modo poco riflessivo, poco flessibile e talvolta poco risoluto. In genere è in grado di prendere decisioni in maniera autonoma e a portare a termine le attività intraprese, ma non sempre mantiene costanza nel perseguire i propri obiettivi. La scala
6 Assistenza affettiva evidenzia, invece, la presenza di difficoltà nel fornire sostegno emotivo e nell'affrontare situazioni che implicano lo scambio affettivo. La persona appare poco soddisfatta di sé nelle relazioni di cura fatica, fatica a comprendere ed accettare
i sentimenti altrui e può reagire con scarsa calma di fronte alle difficoltà quotidiane. Tende inoltre a mostrarsi poco affettuosa, poco amichevole e scarsamente disponibile a comprendere punti di vista diversi dal proprio. Nella scala Sensibilità verso gli altri il punteggio basso evidenzia una ridotta capacità di percepire i bisogni e le necessità altrui. La persona non appare sufficientemente coinvolta nei problemi degli altri, attribuisce scarsa importanza alle loro emozioni e mostra limitata disponibilità a offrire sostegno. In generale, risulta poco sensibile, poco affettuosa e non sufficientemente orientata a impegnarsi per aiutare e prendersi cura degli altri” (enfasi aggiunta).
E se è vero che anche la figura genitoriale materna presenta delle carenze, gli accertamenti specialistici hanno concluso che “pur con fragilità legate Parte_1 alla giovane età e a una ridotta capacità di gestione autorevole, soprattutto nei confronti del primogenito, ha dimostrato nel tempo capacità di protezione e di cura dei figli.
Garantisce il soddisfacimento dei bisogni materiali, promuove la socializzazione e, dopo la separazione, ha intrapreso un percorso di maggiore consapevolezza del proprio ruolo. Le competenze genitoriali risultano quindi presenti, seppur parzialmente fragili, con margini di miglioramento attraverso un adeguato sostegno educativo e psicologico per rafforzare la gestione educativa e l'autorevolezza” (v. relazione del Consultorio in atti, enfasi aggiunta), mentre “manifesta Controparte_1 una significativa carenza delle competenze genitoriali e una persistente difficoltà a riconoscere e a rispondere ai bisogni emotivi ed educativi dei figli”, senza segnali di consapevolezza o disponibilità a modificare le proprie modalità relazionali (v., ancora, relazione del
Consultorio familiare).
Considerato che i provvedimenti adottati in materia sono emessi rebus sic stantibus, il
Collegio non ritiene che il resistente sia allo stato in grado partecipare efficacemente alle decisioni relative ai minori come pure all'adempimento di eventuali incombenti burocratici da espletare nell'interesse degli stessi e necessitanti di celerità.
7 Vanno pertanto disposti – anche d'ufficio, trattandosi di provvedimento nell'interesse della prole – l'affidamento esclusivo rafforzato dei minori alla madre, la quale potrà assumere da sola anche le scelte di maggiore importanza nel loro interesse, nonché la collocazione di questi ultimi presso la stessa.
Si tratta di un modulo di esercizio della responsabilità genitoriale che trova riscontro nell'art. 337 quater, comma 3, c.c. e, precisamente, nella parte in cui si stabilisce che le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori,
“salvo che non sia diversamente stabilito”.
In presenza di tale deroga giudiziale il genitore affidatario ha anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, così modificandosi l'esercizio delle potestà senza, tuttavia, incidere sulla relativa titolarità in capo all'altro genitore.
Va altresì disposto che i Servizi Sociali del Comune di Ficarra continuino a fornire l'intervento di accompagnamento educativo e pratico nei confronti di Pt_1
e che il Consultorio Familiare di Patti attivi nei confronti di
[...] [...]
– previa acquisizione del suo consenso – un percorso terapeutico CP_1 volto al recupero e potenziamento delle capacità genitoriali che, una volta positivamente completato, potrà eventualmente consentire una diversa regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
3. – Con riferimento al diritto-dovere di visita da parte del padre devono tenersi in adeguata considerazione la pendenza del procedimento penale prima indicato in cui
è stata contestata l'aggravante della violenza assistita, invero confermata dal resistente al Consultorio Familiare (“i miei figli sono tranquilli...le liti sono state solo con
.. anche se qualche volta sono avvenute in loro presenza”), nonché i fatti Pt_1 sopravvenuti che hanno determinato, in sede penale, l'aggravamento della misura e al cui esito i minori, secondo quanto riferito dalla madre (della cui sincerità non vi è motivo di dubitare), hanno mostrato turbamento (cfr. verbale di udienza: “A domanda del Giudice, la sig. dichiara che: (...) - ha timore per i bambini perché Pt_1
e sono rimasti traumatizzati quando hanno visto il video del papà che si è tolto Per_2 Per_1 il braccialetto, inviato al telefono del figlio (...) è più piccola, ma inizia a Per_2 Per_3
8 mostrare preoccupazione, prima diceva “papino” ora quando le si dice di chiamare
“papino” lei dice “papino no” e anche a scuola non vuole essere presa dal papà”).
Tale ragione ha giustificato l'omesso ascolto del figlio tredicenne giacché Per_1
l'episodio da ultimo riferito e ulteriori contatti con le Istituzioni (tutti i minori sono stati, infatti, sottoposti a valutazione clinica e a colloqui psicologici presso la nonché ascoltati in sede di visita domiciliare) avrebbero recato nocumento CP_2 alla sua serenità. Infatti, come si evince dalla relazione del Consultorio familiare
(redatta – si noti – prima degli accadimenti determinanti l'aggravamento della misura cautelare), il minore, che ha in generale un comportamento – definito dagli specialisti – oppositivo, ha manifestato una iniziale ritrosia a dialogare con gli operatori e poi ha precisato “di non voler assolutamente cambiare paese di residenza e di essere contento di poter incontrare regolarmente il padre a cui è molto legato”.
Ritiene, pertanto, il Collegio che è allo stato possibile conciliare il diritto dei minori e del padre a frequentarsi con la cautela richiesta dall'accertamento pendente in sede penale mediante la predisposizione da parte dei Servizi Sociali del Comune di
Ficarra di un calendario di tre incontri settimanali in spazio neutro e protetto a cui parteciperanno i tre minori in base ai loro impegni. Siffatta tipologia di incontri sarà altresì utile a verificare l'effettiva assenza di pericolo (anche di condizionamento) per la prole, nonché eventuali evoluzioni o involuzioni delle loro relazioni con la figura paterna.
I Servizi avranno dunque l'obbligo di riferire in merito al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni ovvero presso il Tribunale ordinario affinché quest'ultimo possa agire, secondo le rispettive attribuzioni, per l'adozione dei provvedimenti ritenuti più opportuni.
4. – Con riferimento alla determinazione del contributo da porre a carico del padre per il mantenimento dei figli devono farsi le seguenti considerazioni.
L'art. 315 bis c.c. dispone che i figli hanno diritto di essere mantenuti, educati, istruiti ed assistiti moralmente dai genitori nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
9 L'art. 337 ter c.c. prevede che ciascun genitore debba contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice possa stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori.
La Corte Suprema ha affermato il principio secondo il quale l'obbligo dei genitori di mantenere i figli sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsiasi e diversa domanda: esso sorge con la nascita del figlio naturale, divenendo questi titolare del diritto ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori (Cass., n. 5652/2012).
Tenuto conto, da un lato, a) che all'esito dell'affidamento Parte_1 esclusivo dei minori – i.e. anche a prescindere dal consenso, si noti, pure manifestato dalla controparte – avrà diritto a percepire per intero l'assegno unico in loro favore di importo pari a € 800,00 (cioè € 266,66 a figlio), b) ha un recente nuovo impiego come badante (cfr. relazione dei Servizi Sociali del Comune di Ficarra) e c) deve sostenere i costi del contratto di locazione documentato in atti (€ 300,00 mensili) nonché, dall'altro, che d) può farsi autorizzare dal Giudice Controparte_1 della misura a svolgere attività lavorativa ovvero e) dell'età e dei bisogni dei figli
(destinati ad aumentare e che non possono essere oltremodo sacrificati) appare congruo che il resistente corrisponda alla ricorrente la somma complessiva di €
500,00 a titolo di mantenimento dei tre figli minori entro il giorno 5 di ogni mese e a far data dal deposito del ricorso (9 maggio 2025) annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT.
Vero è che il resistente ha stipulato un contratto di locazione per il canone mensile di € 400,00 e che lo stesso ha documentato una patologia discale astrattamente idonea a diminuire in futuro la sua capacità lavorativa, nonché ricavi contenuti.
Nondimeno – ribadito che i figli vanno mantenuti per il solo fatto di essere stati generati – l'esame degli estratti conto fa emergere numerose spese voluttuarie per
10 attività di gioco online (v., e.g., estratto conto n. 1/2025 ove nel trimestre gennaio- marzo si evincono addebiti complessivi per circa € 1.000,00 nei confronti di
, che, se eliminate, CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 inciderebbero positivamente sui redditi del resistente e la titolarità di un motociclo
(HONDA) e due autovetture (FIAT Panda e BMW) è comunque indice indiretto di capacità economica.
Con riferimento alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della prole, mediche, odontoiatriche, oculistiche, ricreative e di istruzione, appare corretta la suddivisione nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, non essendovi ragioni per una diversa ripartizione.
In considerazione dell'affidamento super esclusivo alla madre sarà la stessa a scegliere unilateralmente le spese da effettuare tenuto conto delle “linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” redatte dal Consiglio Nazionale Forense, chiedendone il rimborso pro quota al resistente previa esibizione della documentazione giustificativa.
5. – Devono, infine, respingersi le residue domande con cui parte ricorrente ha chiesto di “
4. Autorizzare e disporre l'utilizzo di una delle autovetture di proprietà del
[...]
alla signora per le necessità dei figli minori così come avveniva in costanza di CP_1 Pt_1 convivenza (...) 6. Riconoscere alla signora un assegno alimentare /mantenimento stante Pt_1 la lunga convivenza intrattenuta con il signor (più di tredici anni) la cura e CP_1 dedizione ai figli, di cui l'ultima nata nel 2023, e nella misura determinata ai sensi dell'art. 438 c
2 c.c., almeno per un certo periodo, al fine di permettere alla stessa di potersi mantenere nelle more della ricerca di una occupazione”: da un lato, la richiesta di autorizzazione all'uso del mezzo se anche fosse ammissibile – il che non è, in quanto l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande rette da riti diversi soltanto nelle ipotesi di connessione qualificata ex artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c. nella specie non ricorrenti
(v., e.g., Cass., n. 11828/2009) – sarebbe comunque infondata, giacché si finirebbe per imporre alla controparte la stipula di un contratto di comodato in difetto di un puntuale obbligo in tal senso;
dall'altro, la parte non ha chiesto di dimostrare il requisito della impossibilità di provvedere in tutto o in parte al proprio
11 sostentamento pure rilevante ex art. 1, comma 65, L. n. 76/2016 (v. Cass., n.
21572/2006, alla cui stregua “[i]l diritto agli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche della impossibilità di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di un'attività lavorativa, sicché, ove l'alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica o l'impossibilità, per circostanze a lui non imputabile, di trovarsi un'occupazione confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali, la relativa domanda deve essere rigettata”) e, in ogni caso, come emerge per tabulas, ha trovato una occupazione.
6. – Le spese di lite, tenuto conto dell'esito della controversia e dei reciproci profili di soccombenza, nonché dell'affidamento officioso in via esclusiva dei minori alla madre, vanno integralmente compensate.
7. – Poiché dalle relazioni acquisite in atti emerge la pendenza di un procedimento civile a tutela dei minori va disposta la trasmissione della sentenza alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni e al Tribunale per i Minorenni.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella causa n. 549/2025 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così decide:
1) affida i minori , e alla Per_1 Per_2 Persona_3 madre con esercizio esclusivo della responsabilità Parte_1 genitoriale per le questioni di ordinaria gestione attinenti all'organizzazione della vita quotidiana, nonché per le questioni di maggior interesse per i minori riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, la residenza abituale, l'espatrio, da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore, anche senza il consenso del padre, disponendo che la prole risieda presso l'abitazione materna;
2) disciplina il diritto di visita del padre come in parte motiva, incaricando i Servizi
Sociali del Comune di Ficarra di predisporre un calendario di tre incontri settimanali in spazio neutro e protetto, riferendo in merito al Pubblico Ministero presso il
Tribunale per i Minorenni ovvero presso il Tribunale ordinario affinché possa eventualmente agire per l'adozione dei provvedimenti ritenuti più opportuni;
12 3) dispone che i SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI FICARRA continuino a fornire l'intervento di accompagnamento educativo e pratico già iniziato nei confronti di;
Parte_1
4) dispone che il attivi nei confronti di Controparte_7
– previa acquisizione del suo consenso – un Controparte_1 percorso terapeutico volto al recupero e potenziamento delle capacità genitoriali;
5) pone a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento dei figli minori mediante la corresponsione a Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese di un assegno di € 500,00 da rivalutare
[...] annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie individuate come in parte motiva;
6) dichiara inammissibile la domanda con cui ha chiesto di Parte_1 essere autorizzata all'utilizzo di una delle autovetture di proprietà di
[...]
; CP_1
7) rigetta la domanda di corresponsione di un assegno alimentare per la fine della convivenza more uxorio avanzata da;
Parte_1
8) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
9) dispone la comunicazione della sentenza alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni e al Tribunale per i Minorenni di Messina.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
SE PU SE US
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