Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/04/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 01/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6179/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. ORLANDO FRANCO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con il funzionario avv. TANZARELLA ROSA Controparte_1
Resistente
Oggetto: retribuzione
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. Accertare e dichiarare, in applicazione del principio di non discriminazione di cui alla normativa eurocomunitaria, il diritto di parte ricorrente all'attribuzione, nella compilazione della graduatoria d'istituto e nel trasferimento d'ufficio, di punti 2 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni di servizio pre-ruolo prestato alle dipendenze del e per l'effetto, ordinare e CP_2 condannare l'amministrazione resistente ad attribuire punti 2 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni di servizio pre-ruolo nelle graduatorie interne e ai fini del trasferimento d'ufficio.
2. Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali progressive che maturano allo scadere dei prestabiliti periodi di servizio previsti dal CCNL di comparto, a far data e con decorrenza dal primo contratto di lavoro a tempo determinato instaurato con il resistente , senza alcuna penalizzazione o deminutio. CP_1
3. Per l'effetto, ordinare agli uffici resistenti di corrispondere gli incrementi retributivi di cui alla contrattazione collettiva, sia in relazione al servizio pre-ruolo, sia in relazione del servizio di ruolo prestati dal ricorrente e di provvedere alla ricostruzione della carriera del ricorrente sulla base della valutazione per intero di tutti i servizi prestati (pre-ruolo e ruolo) a decorrere dal primo rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato con il resistente ad oggi. CP_1
1
4. Per l'effetto, condannare i resistenti alla corresponsione delle differenze retributive spettanti, che si quantificano nella somma di € 1.822,18 o in quell'altra maggiore o minore che risulterà dal calcolo delle differenze stipendiali, non ancora corrisposte, maturate dal ricorrente in ragione della valutazione dell'anzianità di servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo determinato allo stesso modo di quella riconosciuta in relazione ai medesimi periodi al corrispondente personale di ruolo, e/o che la S.V. riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo. Cont Il ha eccepito in via preliminare la prescrizione;
nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Come dedotto dal ricorrente, i fatti di causa possono essere così riassunti:
1. , dipendente del , è stato assunto con contratto a tempo indeterminato, Parte_1 CP_2 con decorrenza giuridica ed economica dal 1/9/05 nel ruolo nell'area professionale amministrativo, tecnico ed ausiliario area A, profilo professionale collaboratore scolastico;
quale vincitore di concorso;
2. Precedentemente a detta data, il ricorrente ha sottoscritto con il numerosi CP_1
e distinti contratti a tempo determinato, in adempimento dei quali ha prestato servizio, per un totale di sei anni quattro mesi e cinque giorni presso varie scuole ed istituti di istruzione dello
Stato (cfr. pag. 2 decreto n. 1 del 24/02/2007).
3. Per ognuno dei contratti a termine, in costanza di servizio, ha ricevuto la retribuzione minima spettante al personale neoassunto, senza alcun riconoscimento degli scatti di anzianità prevista dal CCNL.
4. Successivamente al “passaggio in ruolo”, il resistente – CP_1 Controparte_4
, con Decreto n. 1 del 24/02/2007 ha provveduto alla ricostruzione
[...] della carriera del dipendente, valutando gli anni di servizio pre-ruolo nella misura di anni 5, mesi 6
e giorni 22 ai fini giuridici ed economici. Ha valutato ai soli fini economici (e non anche giuridici) anni 0, mesi 9 e giorni 13 (cfr. art.1 pag. 2 decreto di ricostruzione n. 1 del 24/02/2007).
5. L'ordinamento interno, infatti, prevede che il servizio pre-ruolo sia valutato nel seguente modo:
i primi quattro anni per intero;
i successivi nella misura di 2/3.
6. L'anzianità derivante dal servizio con contratto a tempo determinato risulta calcolata, pertanto, nella misura inferiore al servizio effettivamente prestato e valutabile. Cont Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha chiesto la condanna del “alla riformulazione della ricostruzione della carriera senza alcuna decurtazione, alla valutazione del servizio prestato a tempo determinato allo stesso modo di quello riconosciuto al personale di ruolo in relazione ai medesimi servizi, al pagamento delle conseguenti differenze stipendiali, all'attribuzione di punti 2 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di servizio a tempo determinato, ai fini della compilazione della graduatoria interna d'istituto e del trasferimento d'ufficio”.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
2 L'anzianità di servizio del ricorrente deve essere valutata in applicazione dei seguenti principi di diritto enunciati da Cass. 31150/2019: «L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato».
In applicazione di tali principi di diritto, consegue che, come dedotto al punto 10), il ricorrente
“ha diritto, sulla base del riconoscimento integrale degli anni di servizio prestato, all'applicazione della posizione 3, 9, 15 con anticipo di 9 mesi e 13 giorni rispetto a quanto riconosciuto con il su indicato decreto di ricostruzione della carriera”; al riguardo, si deve rilevare che, con riferimento alla questione dell'applicazione del c.d. “gradone 3-8”, Cass. 2924/2020 ha stabilito che viola la clausola 4 della Direttiva 1999/70 CE “anche l'art. 2 del ccnl 4.8.2011 nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva ai soli assunti a tempo indeterminato”.
Non vi sono motivi per discostarsi da tale precedente, che viene qui espressamente richiamato ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e che non risulta smentito da pronunce di segno contrario.
Tanto premesso, ai punti 13-14 del ricorso viene dedotto che
“13. La differenza retributiva tra seconda fascia (anzianità 3-8) e prima fascia (anzianità 0-2), ammontante ad € 289,40 deve essere anticipata di nove mesi e tredici giorni;
la differenza terza fascia (anzianità 9-14) e seconda fascia (anzianità 3-8), ammontante ad € 1.049,45 deve essere anticipata di nove mesi e tredici giorni;
la differenza quarta fascia (anzianità 15-20) e terza fascia
(anzianità 9-14), ammontante ad € 979,13 deve essere anticipata di nove mesi e tredici giorni. 14.
Pertanto, parte ricorrente ha diritto di ricevere, oltre quanto già corrisposto, la seguente somma:
€ 9/12 x (289,40 + 1.049,45 + 979,13) + [1/12 x (289,40 + 1.049,45 + 979,13) x 13/30] = € 1.822,18”.
Cont Al riguardo, è fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal , in quanto il primo atto interruttivo è costituito dalla notifica del ricorso in data 19.07.2024.
Ne consegue che la prescrizione è maturata per i crediti anteriori al 19.07.2019.
Pertanto, poiché il ricorrente aveva un'anzianità di servizio di anni 5, mesi 6 e giorni 22 alla data del 01.09.2005, sono prescritti tutti i crediti azionati, in quanto al 19.07.2019 il ricorrente era già abbondantemente nella quarta fascia (15-20) e, pertanto, le differenze retributive conseguenti all'anticipazione del passaggio a tale fascia di anzianità sono ampiamente prescritte.
3 Deve essere invece accolta la domanda di attribuzione di due punti per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni di servizio pre-ruolo nella graduatoria d'istituto e nel trasferimento d'ufficio formulata al punto 1) delle conclusioni, in applicazione dell'orientamento espresso dalla Corte di Appello di Lecce-Sez. Lavoro con sentenza n. 615/2023 allegata al ricorso.
Il ricorso deve essere quindi accolto nei limiti innanzi esposti.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite.
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P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto Cont depositato in data 23/05/2024 da nei confronti del , così provvede: Parte_1
1. Accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'attribuzione di 2 punti per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni di servizio pre-ruolo nella graduatoria d'istituto e nel trasferimento d'ufficio e condanna il a provvedere all'attribuzione dei suddetti punti. CP_1
2. Rigetta per il resto il ricorso.
3. Spese compensate.
Lecce, lì 02/04/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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