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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/07/2025, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 794/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del giudice monocratico dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c in sostituzione dell'udienza del 15.07.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e dell'art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 794/2022 r.g.a.c., avente ad oggetto: risarcimento danni vertente TRA nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Erica CA, elettivamente domiciliato come in atti Attore E
(c.f./P. Iva ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Cerchia, elettivamente domiciliata come in atti Convenuta NONCHÉ
(P. Iva ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Iaquinta, elettivamente domiciliata come in atti Terza chiamata CONCLUSIONI Come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite in sostituzione dell'udienza del giorno 15.07.2025 qui da intendersi interamente richiamate e trascritte. In particolare, l'attore ha depositato, il 07.07.2025, note scritte del seguente tenore: “... L'avv. Erica CA, per l'attore si riporta ancora una volta all'atto di Parte_1 citazione, e a tutta la documentazione prodotta, nonché alle memorie conclusionali ritualmente depositate e ne chiede l'integrale accoglimento. Impugna e contesta le avverse comparse di costituzione e risposta e le avverse richieste e difese in quanto infondate in fatto ed in diritto e ne chiede il rigetto. Insiste ancora una volta per l'accoglimento dei mezzi istruttori così come articolati nelle memorie ex art. 183 VI comma cpc n.
2. In subordine conclude per l'accertamento e la dichiarazione della responsabilità della
[...] per le lesioni e i danni morali subiti dal sig. Controparte_3 Parte_1 ai sensi dell'art. 2051 c.c. , dell'art. 2059 c.c. e dell'art. 47, D. lgs 23 maggio 2011,
[...]
n. 79 Codice del Turismo e per l'effetto per la condanna della convenuta al risarcimento dei
1 danni fisici e morali quantificati in di € 10.000,00 o nella misura maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre agli interessi legali dal giorno del danno subito sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria, nonché la condannare delle convenute al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.” La convenuta ha depositato il 14.07.2025 (ore 17.05) note scritte del seguente tenore: “... il sottoscritto legale, procuratore costituito per la convenuta in via preliminare si CP_1 riporta integralmente alle proprie pregresse eccezioni, impugnative, richieste e difese così come già formulate nei propri scritti difensivi, chiedendone il loro pieno accoglimento. Preso atto del rigetto di ogni richiesta istruttoria articolata dall'attore all'atto della puntuale disamina circa la loro manifesta irrilevanza ed inammissibilità, così come spiegata dalla S.V. Ill.ma nell'ordinanza resa in data 03/05/2025; rilevato che parte attrice non ha minimamente assolto all'onere probatorio decente a suo carico né sul presunto an né sul preteso quantum debeatur, per tutte le motivazioni e causali già ampiamente espresse in atti, questa difesa chiede che la causa venga decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con l'accoglimento delle conclusioni tutte rassegnate da questa difesa e, di contro, con il rigetto di ogni avversa domanda. La si associa e fa proprie solo per quanto di ragione e non in contrasto CP_1 di interessi le difese articolate dalla e, nell'impugnare nuovamente le Controparte_4 conclusioni attoree poiché del tutto inammissibili, irrilevanti ai fini del decidere, infondate sia in fatto che in diritto e comunque non provate, chiede che l'On.le Tribunale adito Voglia decidere la causa accogliendo le seguenti conclusioni: a) rigettare la domanda attorea perché nulla, inammissibile ed improponibile, ovvero rigettare la stessa perché del tutto infondata sia in fatto che in diritto e, soprattutto, non provata;
b) solo in via del tutto più gradata, per assurdo e per mero scrupolo difensivo - e sempre nella denegata ipotesi in cui l'On.le Giudice adito non dovesse ritenere fondate le eccezioni e difese già spiegate - in caso di un sia pur parziale accoglimento della avversa domanda, si chiede che l'eventuale ipotetica condanna venga emessa in danno della in persona del suo legale rapp.te p.t., Controparte_4 quale impresa assicuratrice della società convenuta per la r.c., al dichiarato scopo di tenere indenne parte convenuta da ogni eventuale futuro pregiudizio, anche per spese di lite, scaturente da una pronuncia giudiziale a lei sfavorevole in virtù della domanda giudiziale proposta ex adverso;
c) in ogni caso condannarsi le altre parti, o chi tenutovi per legge o secondo Giustizia, al pagamento delle spese e competenze professionali maturate nel presente giudizio, da liquidarsi con applicazione del rimborso spese generali nella misura del 15%, così come previsto dal vigente D.M. Giustizia n. 55/14, e con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”. La terza chiamata ha depositato il 10.07.2025 note scritte del seguente tenore: “L'Avv. Maria Iaquinta, procuratore di , regolarmente costituito in giudizio, si Controparte_2 riporta agli atti tutti di causa e ne chiede l'integrale accoglimento. Chiede che il Giudice trattenga la causa per la decisione e, all'esito, statuisca il rigetto di tutte le domande attoree per essere le stesse infondate inaccoglibili e inammissibili sotto ogni profilo. In ogni caso vinte le spese e le competenze per . La causa può passare alla Controparte_2 decisione”. RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Si premette, dunque, la conoscenza
2 dell'atto introduttivo, delle comparse di costituzione e risposta, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano. L'attore ha convenuto in giudizio la Controparte_1
al fine di ottenere la condanna della predetta al pagamento della somma di € 10.000,00 o
[...] di quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre agli interessi legali dal giorno del danno sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento dei danni fisici e morali e da vacanza rovinata, asseritamente subiti a seguito del sinistro avvenuto il 27.07.2021 alle ore 21:30 presso il villaggio turistico in cui ha Controparte_1 soggiornato dal 25.07.2021 al 08.08.2021. A tal fine ha dedotto: che in data 27.07.2021 alle ore 21:30 circa è stato vittima di un infortunio nella zona piscina del villaggio per la presenza di una catena divisoria non visibile, non segnalata e impropriamente posizionata;
che, cadendo rovinosamente a terra, ha subito una lesione grave nella parete sopraciliare, diverse escoriazioni e un forte urto al ginocchio sx, oltre alla parte alta del torace;
che gli sono stati prestati i primi soccorsi da parte della sicurezza ed è stato contattato prontamente il medico del villaggio che si trovava a quell'ora nella sua residenza di che il medico si è presentato in infermeria alle 22:00 circa e ha eseguito le Pt_2 cure del caso;
che è stata eseguita una medicazione con posizionamento di cerotto per sutura per evitare il filo suturante essendo la ferita mediamente profonda ed è stato medicato il ginocchio prescrivendo dei giorni di riposo;
che nei giorni a seguire è rimasto nel suo alloggio, precisamente nella camera n. 1015; che nonostante le cure prestate, anche nei giorni seguenti, non è stata rilasciata alcuna documentazione scritta attestante la prognosi e la frequentazione dell'infermeria; che in data 16.08.2021 è stata inoltrata tramite PEC la richiesta di inviare l'apposita certificazione attestante l'accaduto nonché le cure prestate, ma nessun riscontro positivo si è avuto al riguardo;
che a seguito dei continui dolori avvertiti al ginocchio è stato costretto a rivolgersi ad un centro di riabilitazione sottoponendosi ad un ciclo di terapia con infiltrazioni con acido ialuronico;
che in data 27.01.2022 si è svolto, in modalità telematica, un tentativo di conciliazione richiesto dalla parte attorea, tramite l'organismo internazionale di conciliazione & arbitrato dell' alla quale la controparte non ha aderito. CP_5
La prima udienza è stata differita ex articolo 168bis, comma 5, c.p.c. al 07.02.2023. Con provvedimento del 27.02.2023 è stata dichiarata la nullità della citazione nei confronti di parte convenuta e fissato termine perentorio per la rinnovazione, con rinvio al 07.11.2023. Si è costituita tempestivamente in giudizio, in data 10.10.2023, la che ha eccepito, CP_1 in via preliminare, la nullità della domanda. Nel merito ha compiutamente contestato l'an e il quantum della domanda attorea chiedendone il rigetto in quanto infondata, ovvero, in subordine, in caso di accoglimento, di contenerla nei limiti del congruo, dell'equo e del giusto. Ha, altresì, chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la Controparte_2
e, in ipotesi di accoglimento della pretesa attorea, di ritenere e dichiarare la predetta compagnia tenuta a tenere indenne la società convenuta da ogni eventuale futuro pregiudizio, anche per spese di lite. La prima udienza è stata, quindi, ulteriormente differita al 26.03.2024, per consentire la chiamata in causa della terza chiamata. In data 06.03.2024 si è costituita la eccependo la non Controparte_2 indennizzabilità del sinistro per omesso avviso, l'intervenuta prescrizione del diritto all'indennizzo e contestando, nel merito, la domanda attorea di cui ha chiesto il rigetto.
3 Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e rigettate le richieste di prova articolate dalle parti (vedi ordinanza del 03/05/2025), la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15.07.2025 sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e può essere decisa sulla base delle note depositate. In via preliminare si rileva l'inammissibilità del documento denominato “MEMORIE CONCLUSIONALI” depositato dalla difesa dell'attore in data 30.06.2025 e del documento denominato “BREVI NOTE DI DISCUSSIONE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.” depositato in data 14.07.2025 (ore 16.59) dalla difesa della convenuta in quanto si tratta di CP_1 memorie non autorizzate (si veda ordinanza del 03/05/2025 in ci è stato disposto unicamente il rinvio per la discussione ex articolo 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15.07.2025, assegnando alle parti termine sino al predetto giorno di udienza per il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, in relazione agli adempimenti processuali previsti, con la precisazione che, ove la causa venisse chiamata per la decisione, le stesse terranno luogo della relativa discussione). Pertanto, di essi non si terrà conto ai fini della decisione. Sempre in via preliminare, si conferma anche in tale sede l'ordinanza del 03/05/2025 con cui sono state rigettate le richieste di prova dell'attore e della convenuta. Tanto premesso, passando al merito, la domanda attorea va rigettata per quanto si va ad esporre. In punto di diritto, la domanda deve essere correttamente qualificata nei termini di responsabilità ex art 2051 c.c. norma, del resto, richiama anche da parte attrice. Secondo orientamento consolidato della Suprema Corte, cui si reputa di aderire, l'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva che, per essere affermata, non esige un'attività
o una condotta colposa del custode ma richiede la sussistenza del mero rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo verificatosi in concreto (Cass. civ. n. 22684/2013). Pertanto, ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa dal caso fortuito, che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito, e che individua un fattore riconducibile a un elemento esterno, avente i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità (cfr. Cass. civ. n. 16029/2010; Cass. civ. n. 15384/2006). Ne derivano precise conseguenze in tema di onere probatorio gravante sulle parti. L'attore che agisce per il risarcimento del danno ha l'onere di provare il fatto lesivo come verificatosi in concreto, l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il danno conseguenza, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. n. 858/2008; 8005/2010; 5910/11); il convenuto deve, in altre parole, fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia la prova di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che – inserendosi nel decorso causale – abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno (vedi Cass. n. 8500/2010; Cass. n. 57417/2009; Cass. n. 11227/2008). Il caso fortuito cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. deve intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. n. 4279/2008). Secondo l'orientamento della Suprema Corte che si condivide, la prova del nesso causale è particolarmente rilevante nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa;
infatti, ove si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa in questi
4 casi si impone la necessità di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi (Cass. sent. n. 2660/2013). Va, sul punto, precisato che, seppur in applicazione dell'art. 2051 c.c. spetta al custode convenuto, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, la prova dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, tuttavia questo onere probatorio presuppone che l'attore abbia, a sua volta, e in via prioritaria, fornito la prova sia del fatto sia del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché del danno conseguenza. Orbene, facendo applicazione dei principi appena esposti al caso in esame, sebbene il soggiorno dell'attore presso la struttura convenuta non sia contestato, l'attività assertiva e probatoria di parte attrice non consente di ritenere raggiunta la prova sia del fatto sia del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché del danno conseguenza. Difatti, ad essere generica è, in primo luogo, la descrizione del luogo dove sarebbe avvenuto il sinistro essendosi l'attore limitato a dedurre che esso si sarebbe verificato nella zona antistante la piscina del villaggio dove sono posizionati i tavolini, senza indicare in maniera precisa dove fosse posizionata la catena e senza fornirne una compiuta descrizione (colore, altezza, forma). Del tutto assente è, poi, ogni allegazione circa le concrete modalità del sinistro, essendosi l'attore limitato a dedurre che, cadendo rovinosamente a terra, ha subito delle lesioni, senza indicare circostanze ulteriori utili a determinare con precisione né le modalità delle caduta (ad esempio se fosse inciampato nella catena, se stesse o meno camminando e in quale direzione rispetto a essa). Non risulta, quindi, già sul piano assertivo, specificamente individuata l'anomalia che ha asseritamente provocato la caduta, né è stata specificata la condotta tenuta dall'attore, non essendo chiaro se lo stesso sia scivolato oppure inciampato. Tale genericità non consente già di ricostruire l'esatta dinamica dell'occorso così come prospettata da parte attrice e, segnatamente, di accertare in modo inequivocabile se in concreto la descritta condizione della catena sia stata la causa dell'evento dannoso. La genericità si riscontra anche in ordine alla descrizione delle presunte lesioni subite. Invero l'attore si è limitato ad affermare di aver riportato una grave lesione nella parete sopraciliare, senza specificare se destra o sinistra, diverse escoriazioni, senza specificare in quale parte del corpo, un forte urto al ginocchio sinistro e alla parte alta del torace, non indicando nemmeno i postumi residuati (grado di invalidità permanente, giorni di invalidità temporanea totale o assoluta). Del tutto tardive al riguardo si palesano le deduzioni dell'attore – pure generiche - contenute solo nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. A sostegno di tali generiche allegazioni, inoltre, l'attore non si è premurato di produrre nemmeno idonea documentazione medica rilasciata in epoca prossima al dedotto sinistro e comprovante le asserite lesioni (ad es. referti di Pronto Soccorso). Al riguardo, del tutto irrilevante è il documento denominato “ricevuta spesa medica” allegato all'atto di citazione e relativo all'acquisto di un farmaco a base di acido ialuronico usato, di norma, per somministrazione intra-articolare (l'Hymovis) in quanto tale acquisto reca la data
5 del 30.11.2020 mentre il sinistro è del 27 luglio 2021. Del pari irrilevante è il certificato medico del 14.10.2021, rilasciato quindi a distanza di più di due mesi dal sinistro, nel quale si dà atto di un precedente e differente stato patologico (gonartropatia degenerativa) e di una complicazione a causa di un trauma contusivo in data 27.07.2021: si tratta, evidentemente, di un documento che nulla certifica in ordine alle lesioni come allegate in citazione essendosi limitato il medico a riferire di una precedente patologia e di un non meglio precisato trauma contusivo riferito dal paziente (senza precisare quale parte del corpo sia stata interessata da tale trauma). Né assume rilievo, per la dimostrazione degli asseriti danni patiti, la ctp prodotta da parte attrice in allegato alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c.: basti evidenziare che la ctp è stata redatta il 14.12.2022, ossia dopo più di un anno dal sinistro, nonché che in essa il consulente fa riferimento a lesioni, quali un trauma contusivo al ginocchio sinistro e contusioni escoriate alla parte alta del torace non solo non supportate da nessuna documentazione medica ma anche diverse da quelle allegate in citazione (in cui l'attore ha dedotto un “forte urto al ginocchio sx, oltre alla parte alta del torace”); né vi è prova documentale che il CA abbia praticato un ciclo di terapia con infiltrazioni con acido ialuronico o cicli di FKT o altro tipo di terapie, come riportato nella consulenza di parte. Senza contare che in quest'ultima il consulente di parte discorre di età giovane del soggetto, quando in realtà il CA al momento del sinistro aveva 77 anni, quantificando il grado di invalidità permanente dapprima nel 45%, per poi, nelle conclusioni, indicare un grado di invalidità permanente del 4%. Analogamente irrilevante il documento denominato “SCONTRINO” allegato alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice atteso che esso si riferisce sempre all'acquisto del farmaco prima indicato (l'Hymovis) per cui è presumibile ritenere che la terapia a base di acido ialuronico, iniziata nel novembre 2020, è stata effettuata per cause indipendenti dal sinistro del 27 luglio 2021. Sempre generiche sono le allegazioni sul danno morale patito, essendosi l'attore limitato a richiamare, al riguardo, le norme del codice civile, del codice del consumo e la giurisprudenza in materia. L'insufficienza del supporto probatorio e delle allegazioni non può, peraltro, essere colmata dall'espletamento di una c.t.u. medico legale che avrebbe chiara natura esplorativa. In definitiva alla luce di quanto suesposto, la domanda di risarcimento avanzata dall'attore non può essere accolta e le motivazioni di cui sopra valgono anche a fondare il rigetto della domanda di risarcimento del danno da vacanza rovinata che è dello stesso conseguenza. Resta assorbita la domanda di garanzia. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, visto il valore della causa, la facilità della materia e l'effettiva attività espletata, con attribuzione in favore dell'avv. Luca Cerchia, dichiaratosi antistatario. Parte attrice va condannata alla rifusione delle spese di lite anche in favore della terza chiamata, risultando soccombente nei confronti della convenuta in ordine alla pretesa che ha provocato la chiamata in garanzia (Cass. 7431/2012).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - sezione civile - in persona del giudice monocratico dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1) RIGETTA le domande di parte attrice;
6 2) ON parte attrice al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore della convenuta in persona del legale rappresentante pro-tempore, che si CP_1 liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali nella misura di legge, i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovute, con attribuzione in favore dell'avv. Luca Cerchia, dichiaratosi antistatario;
3) ON parte attrice al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore della in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali nella misura di legge, i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovute;
4) MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Castrovillari, 16.07.2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del giudice monocratico dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c in sostituzione dell'udienza del 15.07.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e dell'art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 794/2022 r.g.a.c., avente ad oggetto: risarcimento danni vertente TRA nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Erica CA, elettivamente domiciliato come in atti Attore E
(c.f./P. Iva ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Cerchia, elettivamente domiciliata come in atti Convenuta NONCHÉ
(P. Iva ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Iaquinta, elettivamente domiciliata come in atti Terza chiamata CONCLUSIONI Come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite in sostituzione dell'udienza del giorno 15.07.2025 qui da intendersi interamente richiamate e trascritte. In particolare, l'attore ha depositato, il 07.07.2025, note scritte del seguente tenore: “... L'avv. Erica CA, per l'attore si riporta ancora una volta all'atto di Parte_1 citazione, e a tutta la documentazione prodotta, nonché alle memorie conclusionali ritualmente depositate e ne chiede l'integrale accoglimento. Impugna e contesta le avverse comparse di costituzione e risposta e le avverse richieste e difese in quanto infondate in fatto ed in diritto e ne chiede il rigetto. Insiste ancora una volta per l'accoglimento dei mezzi istruttori così come articolati nelle memorie ex art. 183 VI comma cpc n.
2. In subordine conclude per l'accertamento e la dichiarazione della responsabilità della
[...] per le lesioni e i danni morali subiti dal sig. Controparte_3 Parte_1 ai sensi dell'art. 2051 c.c. , dell'art. 2059 c.c. e dell'art. 47, D. lgs 23 maggio 2011,
[...]
n. 79 Codice del Turismo e per l'effetto per la condanna della convenuta al risarcimento dei
1 danni fisici e morali quantificati in di € 10.000,00 o nella misura maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre agli interessi legali dal giorno del danno subito sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria, nonché la condannare delle convenute al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.” La convenuta ha depositato il 14.07.2025 (ore 17.05) note scritte del seguente tenore: “... il sottoscritto legale, procuratore costituito per la convenuta in via preliminare si CP_1 riporta integralmente alle proprie pregresse eccezioni, impugnative, richieste e difese così come già formulate nei propri scritti difensivi, chiedendone il loro pieno accoglimento. Preso atto del rigetto di ogni richiesta istruttoria articolata dall'attore all'atto della puntuale disamina circa la loro manifesta irrilevanza ed inammissibilità, così come spiegata dalla S.V. Ill.ma nell'ordinanza resa in data 03/05/2025; rilevato che parte attrice non ha minimamente assolto all'onere probatorio decente a suo carico né sul presunto an né sul preteso quantum debeatur, per tutte le motivazioni e causali già ampiamente espresse in atti, questa difesa chiede che la causa venga decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con l'accoglimento delle conclusioni tutte rassegnate da questa difesa e, di contro, con il rigetto di ogni avversa domanda. La si associa e fa proprie solo per quanto di ragione e non in contrasto CP_1 di interessi le difese articolate dalla e, nell'impugnare nuovamente le Controparte_4 conclusioni attoree poiché del tutto inammissibili, irrilevanti ai fini del decidere, infondate sia in fatto che in diritto e comunque non provate, chiede che l'On.le Tribunale adito Voglia decidere la causa accogliendo le seguenti conclusioni: a) rigettare la domanda attorea perché nulla, inammissibile ed improponibile, ovvero rigettare la stessa perché del tutto infondata sia in fatto che in diritto e, soprattutto, non provata;
b) solo in via del tutto più gradata, per assurdo e per mero scrupolo difensivo - e sempre nella denegata ipotesi in cui l'On.le Giudice adito non dovesse ritenere fondate le eccezioni e difese già spiegate - in caso di un sia pur parziale accoglimento della avversa domanda, si chiede che l'eventuale ipotetica condanna venga emessa in danno della in persona del suo legale rapp.te p.t., Controparte_4 quale impresa assicuratrice della società convenuta per la r.c., al dichiarato scopo di tenere indenne parte convenuta da ogni eventuale futuro pregiudizio, anche per spese di lite, scaturente da una pronuncia giudiziale a lei sfavorevole in virtù della domanda giudiziale proposta ex adverso;
c) in ogni caso condannarsi le altre parti, o chi tenutovi per legge o secondo Giustizia, al pagamento delle spese e competenze professionali maturate nel presente giudizio, da liquidarsi con applicazione del rimborso spese generali nella misura del 15%, così come previsto dal vigente D.M. Giustizia n. 55/14, e con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”. La terza chiamata ha depositato il 10.07.2025 note scritte del seguente tenore: “L'Avv. Maria Iaquinta, procuratore di , regolarmente costituito in giudizio, si Controparte_2 riporta agli atti tutti di causa e ne chiede l'integrale accoglimento. Chiede che il Giudice trattenga la causa per la decisione e, all'esito, statuisca il rigetto di tutte le domande attoree per essere le stesse infondate inaccoglibili e inammissibili sotto ogni profilo. In ogni caso vinte le spese e le competenze per . La causa può passare alla Controparte_2 decisione”. RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Si premette, dunque, la conoscenza
2 dell'atto introduttivo, delle comparse di costituzione e risposta, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano. L'attore ha convenuto in giudizio la Controparte_1
al fine di ottenere la condanna della predetta al pagamento della somma di € 10.000,00 o
[...] di quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre agli interessi legali dal giorno del danno sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento dei danni fisici e morali e da vacanza rovinata, asseritamente subiti a seguito del sinistro avvenuto il 27.07.2021 alle ore 21:30 presso il villaggio turistico in cui ha Controparte_1 soggiornato dal 25.07.2021 al 08.08.2021. A tal fine ha dedotto: che in data 27.07.2021 alle ore 21:30 circa è stato vittima di un infortunio nella zona piscina del villaggio per la presenza di una catena divisoria non visibile, non segnalata e impropriamente posizionata;
che, cadendo rovinosamente a terra, ha subito una lesione grave nella parete sopraciliare, diverse escoriazioni e un forte urto al ginocchio sx, oltre alla parte alta del torace;
che gli sono stati prestati i primi soccorsi da parte della sicurezza ed è stato contattato prontamente il medico del villaggio che si trovava a quell'ora nella sua residenza di che il medico si è presentato in infermeria alle 22:00 circa e ha eseguito le Pt_2 cure del caso;
che è stata eseguita una medicazione con posizionamento di cerotto per sutura per evitare il filo suturante essendo la ferita mediamente profonda ed è stato medicato il ginocchio prescrivendo dei giorni di riposo;
che nei giorni a seguire è rimasto nel suo alloggio, precisamente nella camera n. 1015; che nonostante le cure prestate, anche nei giorni seguenti, non è stata rilasciata alcuna documentazione scritta attestante la prognosi e la frequentazione dell'infermeria; che in data 16.08.2021 è stata inoltrata tramite PEC la richiesta di inviare l'apposita certificazione attestante l'accaduto nonché le cure prestate, ma nessun riscontro positivo si è avuto al riguardo;
che a seguito dei continui dolori avvertiti al ginocchio è stato costretto a rivolgersi ad un centro di riabilitazione sottoponendosi ad un ciclo di terapia con infiltrazioni con acido ialuronico;
che in data 27.01.2022 si è svolto, in modalità telematica, un tentativo di conciliazione richiesto dalla parte attorea, tramite l'organismo internazionale di conciliazione & arbitrato dell' alla quale la controparte non ha aderito. CP_5
La prima udienza è stata differita ex articolo 168bis, comma 5, c.p.c. al 07.02.2023. Con provvedimento del 27.02.2023 è stata dichiarata la nullità della citazione nei confronti di parte convenuta e fissato termine perentorio per la rinnovazione, con rinvio al 07.11.2023. Si è costituita tempestivamente in giudizio, in data 10.10.2023, la che ha eccepito, CP_1 in via preliminare, la nullità della domanda. Nel merito ha compiutamente contestato l'an e il quantum della domanda attorea chiedendone il rigetto in quanto infondata, ovvero, in subordine, in caso di accoglimento, di contenerla nei limiti del congruo, dell'equo e del giusto. Ha, altresì, chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la Controparte_2
e, in ipotesi di accoglimento della pretesa attorea, di ritenere e dichiarare la predetta compagnia tenuta a tenere indenne la società convenuta da ogni eventuale futuro pregiudizio, anche per spese di lite. La prima udienza è stata, quindi, ulteriormente differita al 26.03.2024, per consentire la chiamata in causa della terza chiamata. In data 06.03.2024 si è costituita la eccependo la non Controparte_2 indennizzabilità del sinistro per omesso avviso, l'intervenuta prescrizione del diritto all'indennizzo e contestando, nel merito, la domanda attorea di cui ha chiesto il rigetto.
3 Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e rigettate le richieste di prova articolate dalle parti (vedi ordinanza del 03/05/2025), la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15.07.2025 sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e può essere decisa sulla base delle note depositate. In via preliminare si rileva l'inammissibilità del documento denominato “MEMORIE CONCLUSIONALI” depositato dalla difesa dell'attore in data 30.06.2025 e del documento denominato “BREVI NOTE DI DISCUSSIONE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.” depositato in data 14.07.2025 (ore 16.59) dalla difesa della convenuta in quanto si tratta di CP_1 memorie non autorizzate (si veda ordinanza del 03/05/2025 in ci è stato disposto unicamente il rinvio per la discussione ex articolo 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15.07.2025, assegnando alle parti termine sino al predetto giorno di udienza per il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, in relazione agli adempimenti processuali previsti, con la precisazione che, ove la causa venisse chiamata per la decisione, le stesse terranno luogo della relativa discussione). Pertanto, di essi non si terrà conto ai fini della decisione. Sempre in via preliminare, si conferma anche in tale sede l'ordinanza del 03/05/2025 con cui sono state rigettate le richieste di prova dell'attore e della convenuta. Tanto premesso, passando al merito, la domanda attorea va rigettata per quanto si va ad esporre. In punto di diritto, la domanda deve essere correttamente qualificata nei termini di responsabilità ex art 2051 c.c. norma, del resto, richiama anche da parte attrice. Secondo orientamento consolidato della Suprema Corte, cui si reputa di aderire, l'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva che, per essere affermata, non esige un'attività
o una condotta colposa del custode ma richiede la sussistenza del mero rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo verificatosi in concreto (Cass. civ. n. 22684/2013). Pertanto, ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa dal caso fortuito, che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito, e che individua un fattore riconducibile a un elemento esterno, avente i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità (cfr. Cass. civ. n. 16029/2010; Cass. civ. n. 15384/2006). Ne derivano precise conseguenze in tema di onere probatorio gravante sulle parti. L'attore che agisce per il risarcimento del danno ha l'onere di provare il fatto lesivo come verificatosi in concreto, l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il danno conseguenza, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. n. 858/2008; 8005/2010; 5910/11); il convenuto deve, in altre parole, fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia la prova di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che – inserendosi nel decorso causale – abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno (vedi Cass. n. 8500/2010; Cass. n. 57417/2009; Cass. n. 11227/2008). Il caso fortuito cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. deve intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. n. 4279/2008). Secondo l'orientamento della Suprema Corte che si condivide, la prova del nesso causale è particolarmente rilevante nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa;
infatti, ove si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa in questi
4 casi si impone la necessità di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi (Cass. sent. n. 2660/2013). Va, sul punto, precisato che, seppur in applicazione dell'art. 2051 c.c. spetta al custode convenuto, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, la prova dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, tuttavia questo onere probatorio presuppone che l'attore abbia, a sua volta, e in via prioritaria, fornito la prova sia del fatto sia del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché del danno conseguenza. Orbene, facendo applicazione dei principi appena esposti al caso in esame, sebbene il soggiorno dell'attore presso la struttura convenuta non sia contestato, l'attività assertiva e probatoria di parte attrice non consente di ritenere raggiunta la prova sia del fatto sia del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché del danno conseguenza. Difatti, ad essere generica è, in primo luogo, la descrizione del luogo dove sarebbe avvenuto il sinistro essendosi l'attore limitato a dedurre che esso si sarebbe verificato nella zona antistante la piscina del villaggio dove sono posizionati i tavolini, senza indicare in maniera precisa dove fosse posizionata la catena e senza fornirne una compiuta descrizione (colore, altezza, forma). Del tutto assente è, poi, ogni allegazione circa le concrete modalità del sinistro, essendosi l'attore limitato a dedurre che, cadendo rovinosamente a terra, ha subito delle lesioni, senza indicare circostanze ulteriori utili a determinare con precisione né le modalità delle caduta (ad esempio se fosse inciampato nella catena, se stesse o meno camminando e in quale direzione rispetto a essa). Non risulta, quindi, già sul piano assertivo, specificamente individuata l'anomalia che ha asseritamente provocato la caduta, né è stata specificata la condotta tenuta dall'attore, non essendo chiaro se lo stesso sia scivolato oppure inciampato. Tale genericità non consente già di ricostruire l'esatta dinamica dell'occorso così come prospettata da parte attrice e, segnatamente, di accertare in modo inequivocabile se in concreto la descritta condizione della catena sia stata la causa dell'evento dannoso. La genericità si riscontra anche in ordine alla descrizione delle presunte lesioni subite. Invero l'attore si è limitato ad affermare di aver riportato una grave lesione nella parete sopraciliare, senza specificare se destra o sinistra, diverse escoriazioni, senza specificare in quale parte del corpo, un forte urto al ginocchio sinistro e alla parte alta del torace, non indicando nemmeno i postumi residuati (grado di invalidità permanente, giorni di invalidità temporanea totale o assoluta). Del tutto tardive al riguardo si palesano le deduzioni dell'attore – pure generiche - contenute solo nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. A sostegno di tali generiche allegazioni, inoltre, l'attore non si è premurato di produrre nemmeno idonea documentazione medica rilasciata in epoca prossima al dedotto sinistro e comprovante le asserite lesioni (ad es. referti di Pronto Soccorso). Al riguardo, del tutto irrilevante è il documento denominato “ricevuta spesa medica” allegato all'atto di citazione e relativo all'acquisto di un farmaco a base di acido ialuronico usato, di norma, per somministrazione intra-articolare (l'Hymovis) in quanto tale acquisto reca la data
5 del 30.11.2020 mentre il sinistro è del 27 luglio 2021. Del pari irrilevante è il certificato medico del 14.10.2021, rilasciato quindi a distanza di più di due mesi dal sinistro, nel quale si dà atto di un precedente e differente stato patologico (gonartropatia degenerativa) e di una complicazione a causa di un trauma contusivo in data 27.07.2021: si tratta, evidentemente, di un documento che nulla certifica in ordine alle lesioni come allegate in citazione essendosi limitato il medico a riferire di una precedente patologia e di un non meglio precisato trauma contusivo riferito dal paziente (senza precisare quale parte del corpo sia stata interessata da tale trauma). Né assume rilievo, per la dimostrazione degli asseriti danni patiti, la ctp prodotta da parte attrice in allegato alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c.: basti evidenziare che la ctp è stata redatta il 14.12.2022, ossia dopo più di un anno dal sinistro, nonché che in essa il consulente fa riferimento a lesioni, quali un trauma contusivo al ginocchio sinistro e contusioni escoriate alla parte alta del torace non solo non supportate da nessuna documentazione medica ma anche diverse da quelle allegate in citazione (in cui l'attore ha dedotto un “forte urto al ginocchio sx, oltre alla parte alta del torace”); né vi è prova documentale che il CA abbia praticato un ciclo di terapia con infiltrazioni con acido ialuronico o cicli di FKT o altro tipo di terapie, come riportato nella consulenza di parte. Senza contare che in quest'ultima il consulente di parte discorre di età giovane del soggetto, quando in realtà il CA al momento del sinistro aveva 77 anni, quantificando il grado di invalidità permanente dapprima nel 45%, per poi, nelle conclusioni, indicare un grado di invalidità permanente del 4%. Analogamente irrilevante il documento denominato “SCONTRINO” allegato alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice atteso che esso si riferisce sempre all'acquisto del farmaco prima indicato (l'Hymovis) per cui è presumibile ritenere che la terapia a base di acido ialuronico, iniziata nel novembre 2020, è stata effettuata per cause indipendenti dal sinistro del 27 luglio 2021. Sempre generiche sono le allegazioni sul danno morale patito, essendosi l'attore limitato a richiamare, al riguardo, le norme del codice civile, del codice del consumo e la giurisprudenza in materia. L'insufficienza del supporto probatorio e delle allegazioni non può, peraltro, essere colmata dall'espletamento di una c.t.u. medico legale che avrebbe chiara natura esplorativa. In definitiva alla luce di quanto suesposto, la domanda di risarcimento avanzata dall'attore non può essere accolta e le motivazioni di cui sopra valgono anche a fondare il rigetto della domanda di risarcimento del danno da vacanza rovinata che è dello stesso conseguenza. Resta assorbita la domanda di garanzia. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, visto il valore della causa, la facilità della materia e l'effettiva attività espletata, con attribuzione in favore dell'avv. Luca Cerchia, dichiaratosi antistatario. Parte attrice va condannata alla rifusione delle spese di lite anche in favore della terza chiamata, risultando soccombente nei confronti della convenuta in ordine alla pretesa che ha provocato la chiamata in garanzia (Cass. 7431/2012).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - sezione civile - in persona del giudice monocratico dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1) RIGETTA le domande di parte attrice;
6 2) ON parte attrice al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore della convenuta in persona del legale rappresentante pro-tempore, che si CP_1 liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali nella misura di legge, i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovute, con attribuzione in favore dell'avv. Luca Cerchia, dichiaratosi antistatario;
3) ON parte attrice al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore della in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali nella misura di legge, i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovute;
4) MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Castrovillari, 16.07.2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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