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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 16/07/2025, n. 1484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1484 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1627/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale formato dai seguenti magistrati: Dott.ssa Rosa Maria Verrastro Presidente Dott.ssa Giulia Volpe Giudice rel. Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa Giudice All'esito della Camera di Consiglio del 14 Luglio 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1627/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione ai sensi del novellato articolo 189 c.p.c. all'udienza del 02/07/2025 TRA
Parte_1
, c.f.: , elett.te dom.to/a alla Indirizzo Telematico presso
[...] P.IVA_1 lo studio dell'Avv. DI DONATO DOMENICO, c.f.:
, dal quale è rappresentato/a e difeso/a in virtù di C.F._1 procura agli atti
- ATTORE E (C.F. ) nato a [...] CP_1 C.F._2
Marcellana (Sa) il 23/05/1975 ed ivi residente in [...]; NONCHE' CONTRO
(CF: ) nato a [...] all'Ionio Controparte_2 C.F._3 (CS) il 01/06/1987 e residente a[...]; NONCHE' CONTRO
(CF: ) nata a [...] all'Ionio (CS) Controparte_3 C.F._4 il 17/05/1993 e residente in Annone Veneto (VE) Via Zovatto Mons. Paolo Lino n. 90 D (CAP 30020)
- CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: Cause di respons. vs gli organi amministrativi e di controllo, etc - Sez. Spec. Impresa. Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 02/07/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il
[...] (d'ora in avanti, anche solo ” o Parte_1 Parte_1
”), in persona del Curatore p.t., conveniva in giudizio i sig.ri Pt_2
, e per sentir accertare la CP_1 Controparte_2 Controparte_3 loro responsabilità solidale, quali amministratori di diritto e di fatto della società fallita, per i gravi inadempimenti gestori che hanno condotto al dissesto ed al conseguente fallimento della società, nonché per specifiche condotte distrattive, con richiesta di condanna al risarcimento dei danni patiti dalla società e dai creditori sociali.
Nonostante la ritualità della notifica, i convenuti non si costituivano in giudizio per cui all'udienza del 06 Dicembre 2025 ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e Consulenza Tecnica d'Ufficio, depositata in data 23 gennaio 2025. La causa veniva quindi fissata per la rimessione in decisione al Collegio ai sensi del novellato articolo 189 c.p.c., previo deposito della comparsa conclusionale ad opera di parte attrice.
Ciò premesso, la domanda è fondata e meritevole di accoglimento, per le ragioni di fatto e di diritto che brevemente si espongono.
1. Della responsabilità degli amministratori
In primo luogo, dall'esame del verbale della Guardia di Finanza, della documentazione bancaria allegata per come riscontrata anche dal nominato CTU, può effettivamente ritenersi dimostrato che i tre convenuti abbiano continuato a compiere attività gestoria della società anche successivamente alla cessazione formale delle rispettive cariche ( anno 2018 per CP_2 ; 2019 per e a far data dal 2019 per ).
[...] Controparte_3 CP_1
Peraltro, essendosi i tre convenuti succedutisi nella carica di amministratore unico fino alla sentenza di dichiarazione del depositata il 16 Parte_1 Giugno 2021, risulta evidente che il danno cagionato sia loro solidalmente ascrivibile, dall'esame complessivo degli atti, dalle risultanze della CTU interpretate nella loro sequenza logico-cronologica, in assenza di allegazione di prova contraria sul punto.
- 2 -
2. Delle condotte di mala gestio accertate
Ciò premesso, l'istruttoria ha fatto emergere un quadro complessivo di mala gestio, caratterizzato da plurime e gravi violazioni degli obblighi imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto.
I convenuti hanno omesso il deposito dei bilanci relativi agli esercizi 2018, 2019 e 2020, depositando tardivamente (solo il 06/11/2018) quello relativo all'esercizio 2017 (all. 001, 002).
Nessuna scrittura contabile obbligatoria è stata consegnata alla Curatela.
La CTU ha confermato tale circostanza, evidenziando come "dagli atti di causa emerge la mancata consegna alla Curatela Fallimentare delle scritture contabili, che deve far presumere la mancata tenuta delle stesse, quantomeno dalla data del 31 dicembre 2017" (pag. 11-12, relazione di CTU). Tale omissione, oltre a costituire di per sé un grave inadempimento, impedisce una compiuta ricostruzione delle vicende societarie e, secondo consolidata giurisprudenza, comporta un'inversione dell'onere della prova, gravando sugli amministratori la dimostrazione della correttezza del proprio operato, onere evidentemente non assolto.
Il bilancio al 31.12.2017, unico depositato seppur tardivamente, esponeva presunti crediti per € 1.522.053,00, rivelatisi del tutto inesistenti, e sottostimava gravemente i debiti erariali. La CTU ha acclarato che, rettificando tali poste, "alla data del 31 dicembre 2017 il patrimonio netto della Società era con ogni ragionevole Parte_1 certezza negativo per oltre 9 milioni di Euro, con conseguente verificarsi della causa di scioglimento prevista dal punto 4 del comma 1 dell'articolo 2484 c.c., per riduzione del capitale al disotto del minimo legale o meglio nel caso di specie per integrale assorbimento del capitale sociale.
Tanto accertato, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2486 c.c., gli amministratori sono responsabili del danno derivante dalla gestione della società per fini non strettamente legati alla conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.
Tale danno, nell'ipotesi di assenza delle scritture contabili o comunque di irregolarità delle stesse, è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura concorsuale." (pag. 10-11 e 15, CTU).
A fronte di tale situazione, gli amministratori (all'epoca i germani ) CP_2 avevano l'obbligo "senza indugio" di convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale ed il contemporaneo aumento al minimo di
- 3 -
legge, ovvero la trasformazione o la messa in liquidazione della società, ai sensi dell'art. 2482-ter c.c.
Nonostante l'azzeramento del capitale sociale e la conclamata causa di scioglimento già al 31.12.2017, gli amministratori hanno illegittimamente proseguito l'attività d'impresa, ben oltre i limiti di una gestione meramente conservativa del patrimonio sociale, in palese violazione dell'art. 2486 c.c. come provato documentalmente.
La CTU ha confermato che "successivamente all'anno 2017, nonostante il verificarsi della citata causa di scioglimento, vi sono molteplici movimentazioni bancarie che attestano che concretamente la gestione dell'impresa è proseguita" e che gli amministratori non hanno adempiuto al dovere di gestione conservativa (pag. 12, 15-16, CTU).
L'attività gestoria dei convenuti è stata altresì connotata da sistematiche condotte dirette a depauperare il patrimonio sociale.
In particolare sono emersi: a) Sottrazione di ingenti somme dai conti sociali: La CTU ha riscontrato "prelievi di liquidità per un ammontare di Euro 470.000,00 circa, senza che emergano legittimi elementi giustificativi di tali prelievi" (pag. 12, CTU). b) Svuotamento della società in favore della Controparte_4 come documentato (all. 017, 018), i convenuti hanno dirottato asset (inclusi automezzi e l'utilizzo di unità locali) dalla fallita alla neocostituita
[...]
società riconducibile ai medesimi (amministrata da un Controparte_4 congiunto, con procuratrice e dipendente). Controparte_3 Controparte_2
La CTU ha evidenziato che "alla data di apertura della procedura fallimentare non sono state acquisite le immobilizzazioni iscritte nel bilancio al 31 dicembre 2017 per Euro 1.929.521,00, né sono emersi legittimi elementi giustificativi di tale mancata acquisizione" (pag. 12, CTU).
Infine gli amministratori hanno sistematicamente omesso il pagamento dei debiti tributari e previdenziali cagionando un'esponenziale crescita del passivo erariale, che, come accertato dalla CTU sulla base delle ammissioni al passivo, era già ingente al 31.12.2017 (oltre 8 milioni di Euro a fronte dei soli
€ 55.008,00 indicati in bilancio) e ha contribuito in maniera determinante al dissesto finale (pag. 10, CTU).
3. Della quantificazione del danno
Così accertate le condotte di mala gestio in capo agli amministratori convenuti, occorre quantificare il danno invocato dalla Curatela attrice.
- 4 -
L'art. 2486, comma 3, c.c. prevede che, in caso di responsabilità degli amministratori per violazione dei doveri di gestione conservativa, "se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura".
Nel caso di specie, la CTU ha accertato:
- la mancata consegna e la presunta mancata tenuta delle scritture contabili post 2017 (pag. 11-12, CTU);
- l'irregolarità e non veridicità del bilancio 2017 (pag. 10, 12, CTU);
- l'impossibilità di determinare i netti patrimoniali con attendibilità a causa di tali mancanze.
Pertanto, correttamente il CTU ha quantificato il danno risarcibile applicando il criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare. Essendo l'attivo risultato nullo e il passivo accertato pari ad € 13.192.812,26, "il danno imputabile ai citati amministratori è pari a tale ultimo importo (Euro 13.192.812,26)" (pag. 13, 15-16, CTU).
Pertanto i convenuti soccombenti contumaci devono essere condannati in solido al pagamento della suddetta somma pari a Euro 13.192.812,26 come sopra quantificati, oltre interessi legali decorrenti dalla domanda al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei Parametri ex DM 147/2022, considerata la misura di accoglimento della domanda, applicati i valori minimi stante la non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate rapportate al tipo di controversia, in euro 41.691,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU liquidate come in apposito decreto che precede sono poste definitivamente in capo alle parti soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA civile, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di Parte_1
, e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 così provvede:
1) Dichiara la contumacia dei convenuti;
Controparte_2
e . Controparte_3 CP_1
- 5 -
2) Accoglie la domanda principale e, per l'effetto, condanna i convenuti contumaci soccombenti al pagamento in solido in favore della attrice di euro 13.192.812,26 come sopra quantificati, oltre interessi Pt_2 legali decorrenti dalla domanda al saldo.
3) Condanna i convenuti soccombenti al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 41.691,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario.
4) Le spese di CTU, liquidate come nel decreto che precede, sono poste definitivamente a carico delle parti soccombenti.
Così deciso in Potenza, Camera di Consiglio del 14 Luglio 2025.
Il Giudice est. ( Dott.ssa Giulia Volpe)
La Presidente
(Dott.ssa Rosa Verrastro)
- 6 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale formato dai seguenti magistrati: Dott.ssa Rosa Maria Verrastro Presidente Dott.ssa Giulia Volpe Giudice rel. Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa Giudice All'esito della Camera di Consiglio del 14 Luglio 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1627/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione ai sensi del novellato articolo 189 c.p.c. all'udienza del 02/07/2025 TRA
Parte_1
, c.f.: , elett.te dom.to/a alla Indirizzo Telematico presso
[...] P.IVA_1 lo studio dell'Avv. DI DONATO DOMENICO, c.f.:
, dal quale è rappresentato/a e difeso/a in virtù di C.F._1 procura agli atti
- ATTORE E (C.F. ) nato a [...] CP_1 C.F._2
Marcellana (Sa) il 23/05/1975 ed ivi residente in [...]; NONCHE' CONTRO
(CF: ) nato a [...] all'Ionio Controparte_2 C.F._3 (CS) il 01/06/1987 e residente a[...]; NONCHE' CONTRO
(CF: ) nata a [...] all'Ionio (CS) Controparte_3 C.F._4 il 17/05/1993 e residente in Annone Veneto (VE) Via Zovatto Mons. Paolo Lino n. 90 D (CAP 30020)
- CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: Cause di respons. vs gli organi amministrativi e di controllo, etc - Sez. Spec. Impresa. Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 02/07/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il
[...] (d'ora in avanti, anche solo ” o Parte_1 Parte_1
”), in persona del Curatore p.t., conveniva in giudizio i sig.ri Pt_2
, e per sentir accertare la CP_1 Controparte_2 Controparte_3 loro responsabilità solidale, quali amministratori di diritto e di fatto della società fallita, per i gravi inadempimenti gestori che hanno condotto al dissesto ed al conseguente fallimento della società, nonché per specifiche condotte distrattive, con richiesta di condanna al risarcimento dei danni patiti dalla società e dai creditori sociali.
Nonostante la ritualità della notifica, i convenuti non si costituivano in giudizio per cui all'udienza del 06 Dicembre 2025 ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e Consulenza Tecnica d'Ufficio, depositata in data 23 gennaio 2025. La causa veniva quindi fissata per la rimessione in decisione al Collegio ai sensi del novellato articolo 189 c.p.c., previo deposito della comparsa conclusionale ad opera di parte attrice.
Ciò premesso, la domanda è fondata e meritevole di accoglimento, per le ragioni di fatto e di diritto che brevemente si espongono.
1. Della responsabilità degli amministratori
In primo luogo, dall'esame del verbale della Guardia di Finanza, della documentazione bancaria allegata per come riscontrata anche dal nominato CTU, può effettivamente ritenersi dimostrato che i tre convenuti abbiano continuato a compiere attività gestoria della società anche successivamente alla cessazione formale delle rispettive cariche ( anno 2018 per CP_2 ; 2019 per e a far data dal 2019 per ).
[...] Controparte_3 CP_1
Peraltro, essendosi i tre convenuti succedutisi nella carica di amministratore unico fino alla sentenza di dichiarazione del depositata il 16 Parte_1 Giugno 2021, risulta evidente che il danno cagionato sia loro solidalmente ascrivibile, dall'esame complessivo degli atti, dalle risultanze della CTU interpretate nella loro sequenza logico-cronologica, in assenza di allegazione di prova contraria sul punto.
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2. Delle condotte di mala gestio accertate
Ciò premesso, l'istruttoria ha fatto emergere un quadro complessivo di mala gestio, caratterizzato da plurime e gravi violazioni degli obblighi imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto.
I convenuti hanno omesso il deposito dei bilanci relativi agli esercizi 2018, 2019 e 2020, depositando tardivamente (solo il 06/11/2018) quello relativo all'esercizio 2017 (all. 001, 002).
Nessuna scrittura contabile obbligatoria è stata consegnata alla Curatela.
La CTU ha confermato tale circostanza, evidenziando come "dagli atti di causa emerge la mancata consegna alla Curatela Fallimentare delle scritture contabili, che deve far presumere la mancata tenuta delle stesse, quantomeno dalla data del 31 dicembre 2017" (pag. 11-12, relazione di CTU). Tale omissione, oltre a costituire di per sé un grave inadempimento, impedisce una compiuta ricostruzione delle vicende societarie e, secondo consolidata giurisprudenza, comporta un'inversione dell'onere della prova, gravando sugli amministratori la dimostrazione della correttezza del proprio operato, onere evidentemente non assolto.
Il bilancio al 31.12.2017, unico depositato seppur tardivamente, esponeva presunti crediti per € 1.522.053,00, rivelatisi del tutto inesistenti, e sottostimava gravemente i debiti erariali. La CTU ha acclarato che, rettificando tali poste, "alla data del 31 dicembre 2017 il patrimonio netto della Società era con ogni ragionevole Parte_1 certezza negativo per oltre 9 milioni di Euro, con conseguente verificarsi della causa di scioglimento prevista dal punto 4 del comma 1 dell'articolo 2484 c.c., per riduzione del capitale al disotto del minimo legale o meglio nel caso di specie per integrale assorbimento del capitale sociale.
Tanto accertato, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2486 c.c., gli amministratori sono responsabili del danno derivante dalla gestione della società per fini non strettamente legati alla conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.
Tale danno, nell'ipotesi di assenza delle scritture contabili o comunque di irregolarità delle stesse, è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura concorsuale." (pag. 10-11 e 15, CTU).
A fronte di tale situazione, gli amministratori (all'epoca i germani ) CP_2 avevano l'obbligo "senza indugio" di convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale ed il contemporaneo aumento al minimo di
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legge, ovvero la trasformazione o la messa in liquidazione della società, ai sensi dell'art. 2482-ter c.c.
Nonostante l'azzeramento del capitale sociale e la conclamata causa di scioglimento già al 31.12.2017, gli amministratori hanno illegittimamente proseguito l'attività d'impresa, ben oltre i limiti di una gestione meramente conservativa del patrimonio sociale, in palese violazione dell'art. 2486 c.c. come provato documentalmente.
La CTU ha confermato che "successivamente all'anno 2017, nonostante il verificarsi della citata causa di scioglimento, vi sono molteplici movimentazioni bancarie che attestano che concretamente la gestione dell'impresa è proseguita" e che gli amministratori non hanno adempiuto al dovere di gestione conservativa (pag. 12, 15-16, CTU).
L'attività gestoria dei convenuti è stata altresì connotata da sistematiche condotte dirette a depauperare il patrimonio sociale.
In particolare sono emersi: a) Sottrazione di ingenti somme dai conti sociali: La CTU ha riscontrato "prelievi di liquidità per un ammontare di Euro 470.000,00 circa, senza che emergano legittimi elementi giustificativi di tali prelievi" (pag. 12, CTU). b) Svuotamento della società in favore della Controparte_4 come documentato (all. 017, 018), i convenuti hanno dirottato asset (inclusi automezzi e l'utilizzo di unità locali) dalla fallita alla neocostituita
[...]
società riconducibile ai medesimi (amministrata da un Controparte_4 congiunto, con procuratrice e dipendente). Controparte_3 Controparte_2
La CTU ha evidenziato che "alla data di apertura della procedura fallimentare non sono state acquisite le immobilizzazioni iscritte nel bilancio al 31 dicembre 2017 per Euro 1.929.521,00, né sono emersi legittimi elementi giustificativi di tale mancata acquisizione" (pag. 12, CTU).
Infine gli amministratori hanno sistematicamente omesso il pagamento dei debiti tributari e previdenziali cagionando un'esponenziale crescita del passivo erariale, che, come accertato dalla CTU sulla base delle ammissioni al passivo, era già ingente al 31.12.2017 (oltre 8 milioni di Euro a fronte dei soli
€ 55.008,00 indicati in bilancio) e ha contribuito in maniera determinante al dissesto finale (pag. 10, CTU).
3. Della quantificazione del danno
Così accertate le condotte di mala gestio in capo agli amministratori convenuti, occorre quantificare il danno invocato dalla Curatela attrice.
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L'art. 2486, comma 3, c.c. prevede che, in caso di responsabilità degli amministratori per violazione dei doveri di gestione conservativa, "se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura".
Nel caso di specie, la CTU ha accertato:
- la mancata consegna e la presunta mancata tenuta delle scritture contabili post 2017 (pag. 11-12, CTU);
- l'irregolarità e non veridicità del bilancio 2017 (pag. 10, 12, CTU);
- l'impossibilità di determinare i netti patrimoniali con attendibilità a causa di tali mancanze.
Pertanto, correttamente il CTU ha quantificato il danno risarcibile applicando il criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare. Essendo l'attivo risultato nullo e il passivo accertato pari ad € 13.192.812,26, "il danno imputabile ai citati amministratori è pari a tale ultimo importo (Euro 13.192.812,26)" (pag. 13, 15-16, CTU).
Pertanto i convenuti soccombenti contumaci devono essere condannati in solido al pagamento della suddetta somma pari a Euro 13.192.812,26 come sopra quantificati, oltre interessi legali decorrenti dalla domanda al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei Parametri ex DM 147/2022, considerata la misura di accoglimento della domanda, applicati i valori minimi stante la non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate rapportate al tipo di controversia, in euro 41.691,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU liquidate come in apposito decreto che precede sono poste definitivamente in capo alle parti soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA civile, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di Parte_1
, e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 così provvede:
1) Dichiara la contumacia dei convenuti;
Controparte_2
e . Controparte_3 CP_1
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2) Accoglie la domanda principale e, per l'effetto, condanna i convenuti contumaci soccombenti al pagamento in solido in favore della attrice di euro 13.192.812,26 come sopra quantificati, oltre interessi Pt_2 legali decorrenti dalla domanda al saldo.
3) Condanna i convenuti soccombenti al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 41.691,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario.
4) Le spese di CTU, liquidate come nel decreto che precede, sono poste definitivamente a carico delle parti soccombenti.
Così deciso in Potenza, Camera di Consiglio del 14 Luglio 2025.
Il Giudice est. ( Dott.ssa Giulia Volpe)
La Presidente
(Dott.ssa Rosa Verrastro)
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