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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 23/05/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 890/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Federica Verro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 890 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CORTI NEDO, giusta procura in atti;
- parte attrice -
contro
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_2
- parte convenuta -
oggetto: cessione dei crediti e adempimento;
conclusioni delle parti: come rassegnate con le note scritte depositate per l'udienza del
18.12.2024 tenuta mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 22.3.2021, ha Parte_1
adito l'intestato Tribunale al fine di vedere condannare il al pagamento Controparte_1
dei crediti scaduti di cui è divenuta titolare in virtù di alcuni contratti di cessione del credito
pro soluto.
In particolare, ha chiesto il pagamento:
1 - di € 55.193,61 a titolo di sorte capitale per i crediti di cui alle fatture emesse dalla società
Girgenti Acque s.p.a. a lei ceduti con atto del Notaio del 25/06/2018 Persona_1
regolarmente notificato;
- degli interessi al tasso di mora determinati nella misura del tasso TUR, nella misura tempo per tempo vigente, +3,5 punti percentuali (più tre virgola cinque punti percentuali) a decorrere dalla data di scadenza sino al momento del saldo, in conformità al regolamento di utenza punto.2.6.6;
- della capitalizzazione degli interessi moratori scaduti da almeno sei mesi dal momento dell'iscrizione a ruolo della domanda entro i limiti del cd. “tasso soglia” antiusura previsto dalla L. n. 108/1996, articolo 2 comma 4, ai sensi dell'articolo 1293 c.c.;
La causa è stata istruita mediante produzione documentale - rigettata la richiesta di ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. (ord. 29.1.2025) - e trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò detto in punto di fatto va preliminarmente dichiarata la contumacia del convenuto
, correttamente evocato e non costituito. Controparte_1
Nel merito, la domanda va rigettata per le seguenti ragioni.
Come noto, al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte;
per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Così, a supporto del proprio credito, ha allegato i contratti di Parte_1
somministrazione del servizio idrico del 31.7.2018 e le fatture emesse in esecuzione del suddetto contratto. Ha altresì allegato le cessioni pro soluto e la loro regolare notifica al in ottemperanza alla normativa speciale in materia di cessione dei crediti verso la CP_1
P.A. (art. 69, c. 1 e 3 del R.D. n. 2440 del 1923).
Tuttavia, parte attrice non ha fornito - come era suo onere - la prova della sussistenza dell'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione con l'attestazione della copertura finanziaria, richiesto ex art. 153 e 193 TUEL. L'art. 191 del D. Lgs.
2 18 agosto 2000, n. 267 - invero - stabilisce che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussistono l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153; il terzo interessato,
in mancanza della comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.
Invitata a interloquire a riguardo, trattandosi di una mancanza delle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti per i contratti implicanti l'assunzione di obbligazioni da parte di ogni articolazione della P.A., determinante pertanto una invalidità rilevabile d'ufficio,
[...]
ha affermato che “la particolare tipologia del Contratto di cui è causa è inserito tra quegli Pt_1
impegni di spesa cd. automatici, di cui all'art. 183 comma 2 lett. c TUEL, in quanto riferibili a spese
costanti o fisse (entro certi limiti di variabilità) quali sono quelle imputabili alla fornitura idrica oggetto
della Somministrazione. In base a tale disposizione, “con l'approvazione del bilancio e successive
variazioni e senza necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese
dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge”. In tale categoria rientrano anche i
contratti di somministrazione periodica o continuativa, i quali costituiscono appunto un “impegno
automatico” ai sensi della citata norma”.
Si tratta di ipotesi eccezionale alla disciplina ordinaria, che esige l'assunzione espressa di una determinazione di impegno di spesa, non richiedendo un momento di controllo autorizzatorio specifico.
La disposizione citata prevede così che l'impegno sia assunto con la sola l'approvazione del bilancio, nel quale - per i contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, quali quello per cui è causa - va indicato l'importo dell'obbligazione, se definito contrattualmente, oppure una prenotazione della spesa per un importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione è disponibile.
Pertanto, perché l'obbligazione sia validamente assunta, è necessario che la posta venga inserita nel bilancio dell'ente e approvata;
altrimenti, si tratterebbe di debito fuori bilancio,
liquidabile legittimamente solo mediante provvedimento di riconoscimento, nei limiti e con le forme di cui all'art. 194 del TUEL.
3 A fronte della necessaria verifica della previsione della voce di costo di cui si tratta in un bilancio approvato, parte attrice ha ritenuto di soddisfare l'onere probatorio sulla stessa gravante mediante la richiesta di un ordine di esibizione del bilancio del convenuto;
CP_1
eppure, tale strumento, come chiarito nell'ordinanza istruttoria che in questa sede si conferma e si richiama integralmente, ha carattere residuale ed è quindi utilizzabile solo quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi. non Parte_1
ha invece neppure allegato l'impossibilità di reperire il Bilancio del Controparte_1
presso banche dati pubbliche o di averne richiesto altrimenti l'ostensione.
La domanda va pertanto rigettata.
Nella contumacia del le spese di lite vanno lasciate in capo alla CP_1 Parte_1
soccombente che le ha anticipate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia del , Controparte_1
ogni istanza ed eccezione respinta e/o assorbita,
rigetta la domanda proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
con atto di citazione notificato in data 22.3.2021;
lascia le spese di lite in capo alla soccombente che le ha anticipate. Parte_1
Così deciso in Agrigento, in data 23 maggio 2025.
il Giudice
Federica Verro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Federica Verro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 890 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CORTI NEDO, giusta procura in atti;
- parte attrice -
contro
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_2
- parte convenuta -
oggetto: cessione dei crediti e adempimento;
conclusioni delle parti: come rassegnate con le note scritte depositate per l'udienza del
18.12.2024 tenuta mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 22.3.2021, ha Parte_1
adito l'intestato Tribunale al fine di vedere condannare il al pagamento Controparte_1
dei crediti scaduti di cui è divenuta titolare in virtù di alcuni contratti di cessione del credito
pro soluto.
In particolare, ha chiesto il pagamento:
1 - di € 55.193,61 a titolo di sorte capitale per i crediti di cui alle fatture emesse dalla società
Girgenti Acque s.p.a. a lei ceduti con atto del Notaio del 25/06/2018 Persona_1
regolarmente notificato;
- degli interessi al tasso di mora determinati nella misura del tasso TUR, nella misura tempo per tempo vigente, +3,5 punti percentuali (più tre virgola cinque punti percentuali) a decorrere dalla data di scadenza sino al momento del saldo, in conformità al regolamento di utenza punto.2.6.6;
- della capitalizzazione degli interessi moratori scaduti da almeno sei mesi dal momento dell'iscrizione a ruolo della domanda entro i limiti del cd. “tasso soglia” antiusura previsto dalla L. n. 108/1996, articolo 2 comma 4, ai sensi dell'articolo 1293 c.c.;
La causa è stata istruita mediante produzione documentale - rigettata la richiesta di ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. (ord. 29.1.2025) - e trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò detto in punto di fatto va preliminarmente dichiarata la contumacia del convenuto
, correttamente evocato e non costituito. Controparte_1
Nel merito, la domanda va rigettata per le seguenti ragioni.
Come noto, al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte;
per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Così, a supporto del proprio credito, ha allegato i contratti di Parte_1
somministrazione del servizio idrico del 31.7.2018 e le fatture emesse in esecuzione del suddetto contratto. Ha altresì allegato le cessioni pro soluto e la loro regolare notifica al in ottemperanza alla normativa speciale in materia di cessione dei crediti verso la CP_1
P.A. (art. 69, c. 1 e 3 del R.D. n. 2440 del 1923).
Tuttavia, parte attrice non ha fornito - come era suo onere - la prova della sussistenza dell'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione con l'attestazione della copertura finanziaria, richiesto ex art. 153 e 193 TUEL. L'art. 191 del D. Lgs.
2 18 agosto 2000, n. 267 - invero - stabilisce che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussistono l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153; il terzo interessato,
in mancanza della comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.
Invitata a interloquire a riguardo, trattandosi di una mancanza delle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti per i contratti implicanti l'assunzione di obbligazioni da parte di ogni articolazione della P.A., determinante pertanto una invalidità rilevabile d'ufficio,
[...]
ha affermato che “la particolare tipologia del Contratto di cui è causa è inserito tra quegli Pt_1
impegni di spesa cd. automatici, di cui all'art. 183 comma 2 lett. c TUEL, in quanto riferibili a spese
costanti o fisse (entro certi limiti di variabilità) quali sono quelle imputabili alla fornitura idrica oggetto
della Somministrazione. In base a tale disposizione, “con l'approvazione del bilancio e successive
variazioni e senza necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese
dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge”. In tale categoria rientrano anche i
contratti di somministrazione periodica o continuativa, i quali costituiscono appunto un “impegno
automatico” ai sensi della citata norma”.
Si tratta di ipotesi eccezionale alla disciplina ordinaria, che esige l'assunzione espressa di una determinazione di impegno di spesa, non richiedendo un momento di controllo autorizzatorio specifico.
La disposizione citata prevede così che l'impegno sia assunto con la sola l'approvazione del bilancio, nel quale - per i contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, quali quello per cui è causa - va indicato l'importo dell'obbligazione, se definito contrattualmente, oppure una prenotazione della spesa per un importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione è disponibile.
Pertanto, perché l'obbligazione sia validamente assunta, è necessario che la posta venga inserita nel bilancio dell'ente e approvata;
altrimenti, si tratterebbe di debito fuori bilancio,
liquidabile legittimamente solo mediante provvedimento di riconoscimento, nei limiti e con le forme di cui all'art. 194 del TUEL.
3 A fronte della necessaria verifica della previsione della voce di costo di cui si tratta in un bilancio approvato, parte attrice ha ritenuto di soddisfare l'onere probatorio sulla stessa gravante mediante la richiesta di un ordine di esibizione del bilancio del convenuto;
CP_1
eppure, tale strumento, come chiarito nell'ordinanza istruttoria che in questa sede si conferma e si richiama integralmente, ha carattere residuale ed è quindi utilizzabile solo quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi. non Parte_1
ha invece neppure allegato l'impossibilità di reperire il Bilancio del Controparte_1
presso banche dati pubbliche o di averne richiesto altrimenti l'ostensione.
La domanda va pertanto rigettata.
Nella contumacia del le spese di lite vanno lasciate in capo alla CP_1 Parte_1
soccombente che le ha anticipate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia del , Controparte_1
ogni istanza ed eccezione respinta e/o assorbita,
rigetta la domanda proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
con atto di citazione notificato in data 22.3.2021;
lascia le spese di lite in capo alla soccombente che le ha anticipate. Parte_1
Così deciso in Agrigento, in data 23 maggio 2025.
il Giudice
Federica Verro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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