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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/02/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 6516/2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. PERSICO) RICORRENTE
contro
Controparte_1
(dott.ssa OLIVERO)
RESISTENTE
OGGETTO: Personale della scuola- Carta docente- Indennità ferie e festività soppresse
Premesso:
la parte ricorrente, nella sua qualità di docente a tempo determinato negli aa.ss.
2022/2023 e 2023/2024, lamenta l'omesso riconoscimento ed erogazione in suo favore della cd. Carta elettronica docente, di cui all'art. 1 comma 121, L. 107/2015, nonché la mancata erogazione dell'indennità per ferie non fruite relativamente all'a.s. 2023/2024.
All'odierna udienza di discussione, è stata autorizzata – nulla opponendo il convenuto, per ragioni di economia processuale – la modificazione della CP_1 domanda relativa alla Carta docente, con estensione della stessa all'a.s. 2024/2025.
Carta docente
Sussistono i presupposti per riconoscere al docente l'invocato diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, ai sensi dell'art. 1, c.
121 della L. 107/2015.
La giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. 29961/2023) è stabilmente orientata a riconoscere il diritto alla carta docente in capo all'assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999 (ovvero incarico di supplenza destinata a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici), sul presupposto che l'art. 1, c. 121 cit. sia in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. Da ciò consegue che l'art. 1, c. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta
Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto ai docenti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Pertanto, previa parziale disapplicazione dell'art. 1, c. 121, L. 107/2015, il deve essere condannato ad attribuire Controparte_1 alla parte ricorrente la in relazione agli aa.ss. dal 2022/2023 al Parte_2
2024/2025, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Indennità per ferie non fruite e per festività soppresse
Premesso che l'interpretazione delle norme interne non può prescindere dalle norme del diritto dell'Unione, come interpretate dalla Corte di Giustizia UE, la S.C. ha recentemente statuito che ‹‹Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma
8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del
2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione
(con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause
C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno›› (Cass. ordinanza 16715/2024; n. 28587/2024);
nonostante il contrario avviso del convenuto, il menzionato principio di CP_1 diritto non vale esclusivamente per l'arco temporale tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma
2, del d.lgs. n. 297 del 1994), poiché la S. C. ha espressamente escluso che «i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012». nel caso di specie, è incontestato che il non Controparte_1 abbia invitato il docente a godere delle ferie e festività soppresse (Cass. 8926/2024), nell' a.s. oggetto di causa, con espresso avvertimento della perdita del diritto al godimento delle stesse e all'indennità sostitutiva delle stesse;
alla luce delle considerazioni che precedono, il Controparte_1
deve essere condannato al pagamento in favore di parte ricorrente di
[...] complessivi € 1.460,23 (come da dettagliato conteggio riportato in ricorso, rettificato all'odierna udienza di discussione dalla difesa della ricorrente alla luce degli avversari rilievi), a titolo di indennità per ferie non fruite nell' a.s. oggetto di causa, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma
36, L. 724/1994.
Spese
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore complessivo delle domande, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa domanda ed eccezione respinta,
dichiara tenuto e condanna il ad Controparte_1 attribuire alla parte ricorrente la di cui all'art. 1, c. 121, L. 107/2015, Parte_2 in relazione agli aa.ss. dal 2022/2023 al 2024/2025, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
dichiara tenuto e condanna il al Controparte_1 pagamento in favore di parte ricorrente di € 1.460,23, a titolo di indennità per ferie non fruite nell'a.s. 2023/2024, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994 sino al saldo;
condanna il al pagamento delle spese Controparte_1 di lite che liquida in € 1.500,00, oltre rimb. forf., c.p.a., IVA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Torino, l' 11 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 6516/2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. PERSICO) RICORRENTE
contro
Controparte_1
(dott.ssa OLIVERO)
RESISTENTE
OGGETTO: Personale della scuola- Carta docente- Indennità ferie e festività soppresse
Premesso:
la parte ricorrente, nella sua qualità di docente a tempo determinato negli aa.ss.
2022/2023 e 2023/2024, lamenta l'omesso riconoscimento ed erogazione in suo favore della cd. Carta elettronica docente, di cui all'art. 1 comma 121, L. 107/2015, nonché la mancata erogazione dell'indennità per ferie non fruite relativamente all'a.s. 2023/2024.
All'odierna udienza di discussione, è stata autorizzata – nulla opponendo il convenuto, per ragioni di economia processuale – la modificazione della CP_1 domanda relativa alla Carta docente, con estensione della stessa all'a.s. 2024/2025.
Carta docente
Sussistono i presupposti per riconoscere al docente l'invocato diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, ai sensi dell'art. 1, c.
121 della L. 107/2015.
La giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. 29961/2023) è stabilmente orientata a riconoscere il diritto alla carta docente in capo all'assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999 (ovvero incarico di supplenza destinata a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici), sul presupposto che l'art. 1, c. 121 cit. sia in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. Da ciò consegue che l'art. 1, c. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta
Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto ai docenti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Pertanto, previa parziale disapplicazione dell'art. 1, c. 121, L. 107/2015, il deve essere condannato ad attribuire Controparte_1 alla parte ricorrente la in relazione agli aa.ss. dal 2022/2023 al Parte_2
2024/2025, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Indennità per ferie non fruite e per festività soppresse
Premesso che l'interpretazione delle norme interne non può prescindere dalle norme del diritto dell'Unione, come interpretate dalla Corte di Giustizia UE, la S.C. ha recentemente statuito che ‹‹Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma
8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del
2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione
(con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause
C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno›› (Cass. ordinanza 16715/2024; n. 28587/2024);
nonostante il contrario avviso del convenuto, il menzionato principio di CP_1 diritto non vale esclusivamente per l'arco temporale tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma
2, del d.lgs. n. 297 del 1994), poiché la S. C. ha espressamente escluso che «i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012». nel caso di specie, è incontestato che il non Controparte_1 abbia invitato il docente a godere delle ferie e festività soppresse (Cass. 8926/2024), nell' a.s. oggetto di causa, con espresso avvertimento della perdita del diritto al godimento delle stesse e all'indennità sostitutiva delle stesse;
alla luce delle considerazioni che precedono, il Controparte_1
deve essere condannato al pagamento in favore di parte ricorrente di
[...] complessivi € 1.460,23 (come da dettagliato conteggio riportato in ricorso, rettificato all'odierna udienza di discussione dalla difesa della ricorrente alla luce degli avversari rilievi), a titolo di indennità per ferie non fruite nell' a.s. oggetto di causa, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma
36, L. 724/1994.
Spese
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore complessivo delle domande, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa domanda ed eccezione respinta,
dichiara tenuto e condanna il ad Controparte_1 attribuire alla parte ricorrente la di cui all'art. 1, c. 121, L. 107/2015, Parte_2 in relazione agli aa.ss. dal 2022/2023 al 2024/2025, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
dichiara tenuto e condanna il al Controparte_1 pagamento in favore di parte ricorrente di € 1.460,23, a titolo di indennità per ferie non fruite nell'a.s. 2023/2024, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994 sino al saldo;
condanna il al pagamento delle spese Controparte_1 di lite che liquida in € 1.500,00, oltre rimb. forf., c.p.a., IVA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Torino, l' 11 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo