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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/07/2025, n. 2415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2415 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile / Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 2259/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott. ssa Lucia Dall'Armellina Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al ruolo il 19.12.2023, promosso con atto di citazione in appello da
(c.f. ), con l'avv. BELLIGOLI MASSIMO;
Parte_1 C.F._1
appellante contro
(c.f. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore Ing. sedente in rappresentato e difeso Controparte_2 Controparte_1
dall'avv. Michele Sartor del Foro di Verona;
appellato
Oggetto: “Querela di falso”; appello avverso la sentenza n. del Tribunale di Verona n. 1580/23
1 di data 30.06.2023
CONCLUSIONI
per parte appellante:
nel merito a) Dichiarare la falsità del verbale del Comune di San Pietro in Cariano
n° 38/B/2019 del 13 marzo 2019, relativo a due violazione del C.d.S
presuntivamente accertate il 30 gennaio 2019 alle ore 10.00 allegato al ricorso in opposizione a sanzione amministrativa nel giudizio incardinato dinanzi al Giudice
di Pace di Verona e recante n. RG 8214/19, nella parte ove indicato il veicolo oggetto di infrazione nella Opel Corsa tg FA 107RL di proprietà della sig.ra
[...]
; b) Il tutto con vittoria di spese, compensi ed onorari. In via istruttoria Pt_1
Chiedesi ammissione di prove per testi ed interrogatorio formale del Sindaco pro tempore del Comune di San Pietro in Cariano, quindi con rinnovazione dell'istruttoria ex art 356 cpc, sulle circostanze di cui in narrativa ed inoltre sulle seguenti, premesso per ognuna “vero che”, indicando a testimoni il sig.
[...]
gli agenti verbalizzanti, con riserva d'altri: a) Il giorno 30 Testimone_1
gennaio 2019, l'odierna attrice si trovava alle ore 09.50 – 9.55 a S. Maria di
Negrar, in provincia di Verona, unitamente al sig. Testimone_1
b) Il sig. vide l'autovettura
[...] Testimone_1
Opel Corsa tg FA 107RL della sig.ra , che si trovava nei pressi della Parte_1
Pizzeria “La Nespola”. c) La SI.ra lavorava all'epoca presso la Parte_1
2 Pizzeria “La Nespola” e quel giorno iniziava alle ore 10.00 della mattina. d) Il sig.
rammenta che l'autovettura di Testimone_1 [...]
era sempre molto sporca. e) Il sig. Pt_1 Testimone_1
rammenta il giorno e l'ora, un mercoledì, poiché in quel frangente è iniziata una storia sentimentale tra l'odierna attrice e lo stesso. – e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, Si chiede la rinnovazione di quanto già articolato in fatto e dedotto in giudizio nel procedimento di primo grado. Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico sopra capitolate ai punti a) b) c) d), premesso per ognuna
“vero che”.
per parte appellata:
In via principale: per i motivi di cui in atti respingersi le domande tutte di controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermarsi il rigetto della querela di falso promossa dalla sig.ra avverso il Parte_1
verbale nr. 38/B/2019 del 13.03.2019 del Comune di San Pietro in Cariano, di cui
3 in atti;
In ogni caso: con vittoria di competenze e spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva querela di falso in relazione al verbale n. 38/B del Parte_1
13.3.19 con cui la Polizia locale del Comune di San Pietro in Cariano (VR) aveva accertato che il conducente dell'autovettura targata FA107RL, non identificato, il
31.1.19 alle ore 10, aveva percorso via Papa Paolo VI senza regolare la velocità
all'altezza del civico n. 29 e facendo uso del telefono durante la guida.
L'attrice, proprietaria della suddetta autovettura, fondava la querela sulla deduzione che il 31.1.19 all'ora della trasgressione contestata si trovava presso la
Pizzeria La Nespola di Santa Maria di Negrar che aveva raggiunto con la stessa autovettura.
L'attrice ha inoltre giustificato la proposizione della querela in funzione del giudizio di opposizione instaurato dinanzi il Giudice di Pace di Verona, avverso le sanzioni amministrative che le erano state irrogate in forza del suddetto verbale.
Nel giudizio si è costituito il Comune di San Pietro in Cariano che ha contestato la fondatezza della querela, evidenziando tra l'altro che la Pizzeria La Nespola non era aperta alle ore 10 e che comunque si trova solo a 2 Km di distanza dal luogo dell'infrazione, percorribili in condizioni normali e alla velocità consentita, in
4 circa 3 minuti, come risultante da un estratto di mappa ricavato da un navigatore satellitare.
Il Tribunale di Verona respingeva la querela e affermava: “l'attrice, in
particolare, al fine di dimostrare la falsità del verbale impugnato deduce che: 1)
il 31.1.19 avrebbe dovuto iniziare a lavorare presso la pizzeria La Nespola di
Santa Maria di Negrar alle ore 10: 2) alle ore 9.50-9.55 si trovava nel parcheggio
di detta pizzeria in compagnia di Tuttavia, la Testimone_1
deduzione sub 1) è del tutto generica e non è supportata da alcun riscontro
documentale. Ed infatti, non è stato specificato in cosa consistesse la prestazione
lavorativa e non è stato prodotto alcun documento idoneo a dimostrare il rapporto
lavorativo. La deduzione sub 2), quand'anche si ritenesse provata, non è idonea
ad escludere la presenza dell'autovettura alle ore 10 nel luogo dell'infrazione,
poiché la distanza tra i due luoghi è percorribile in 3 minuti di macchina, come
dedotto dalla convenuta e non contestato dall'attrice.”.
Il Tribunale rigettava l'istanza di prova testimoniale evidenziando che i capitoli dedotti non erano concludenti al fine di contrastare la natura fidefaciente del verbale.
Proponeva appello avverso la sentenza la quale deduceva: che nel Parte_1
giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa incardinato dinanzi al
5 Giudice di Pace presso il Tribunale di Verona aveva evidenziato che il verbale non conteneva la descrizione del comportamento della conducente, né descriveva il comportamento di guida;
che il verbale nulla diceva circa il traffico e la presenza di altri veicoli nel luogo dell'accertamento, né era sufficientemente chiaro anche sotto il profilo dell'accertamento dell'ulteriore infrazione, relativa alla guida con l'uso del telefono;
inoltre , nell'orario indicato nel verbale di contestazione della sanzione si trovava a lavorare presso la pizzeria “La Nespola” di S. Maria di
Negrar (VR).
L'appellante censurava la sentenza impugnata in quanto il Tribunale non aveva ammesso la prova testimoniale dedotta che le avrebbe consentito di dimostrare che non era alla guida del veicolo indicato nel verbale di accertamento e non era responsabile dell'infrazione.
Si costituiva nel giudizio il Comune di San Pietro in Cariano il quale deduceva che la difesa dell'appellante si fondava sull'impossibilità per la di trovarsi Pt_1
presso il luogo delle violazioni accertate al momento delle stesse, mentre il verbale impugnato non menzionava in alcun modo la sig.ra quale presente Pt_1
nell'occasione e non identificava in alcun modo il conducente del veicolo tg.
FA107RL e che le circostanze di fatto dedotte da controparte non sarebbero state
6 incompatibili con la sua presenza a bordo dell'automezzo nei tempi e nei luoghi di cui al verbale contestato.
Il Comune appellato eccepiva la tardività della contestazione relativa al tempo di percorrenza in auto tra il luogo dove erano avvenute le violazioni di cui al verbale
(Via Papa Paolo VI nr. 28 in ) e il luogo dove l'appellante Controparte_1
asseriva di essersi trovata in data 30.01.2019 alle ore 9:50-9:55 (ovvero il parcheggio antistante la Pizzeria “la Nespola” di Negrar di EL ) indicato dal Comune in circa tre minuti, tempo stimato per percorrere i due km. circa di distanza tra i due luoghi.
Ribadiva l'appellato la non concludenza dei capitoli di prova testimoniale dedotti da controparte in quanto non utili al fine di contrastare la veridicità del verbale.
Gli atti sono stati trasmessi al Procuratore Generale della Repubblica presso la
Corte di Appello di Venezia ed in data 09.07.2024 la Procura Generale è
intervenuta nel procedimento concludendo per il rigetto dell'appello.
La causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del
26.06.2025, previo rigetto dell'istanza di sospensiva e concessione alle parti dei termini perentori ivi previsti per il deposito di scritti conclusivi.
*******
7 1.Con unico e articolato motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per non aver il primo giudice consentito alla querelante di provare i propri assunti con l'introduzione del testimone oculare che avrebbe riferito circa la presenza della presso la pizzeria “La Nespola” dove avrebbe dovuto iniziare il lavoro alle Pt_1
ore 10.00.
Contestava il tempo di percorrenza indicato dal Tribunale tra il luogo dell'infrazione e quello in cui era ubicata la pizzeria, in quanto fondato su dati non certi (google maps) e non conferenti rispetto alla dinamica dei fatti e insisteva per l'assunzione della prova testimoniale non ammessa.
2. L'appello non è fondato.
L'appellante ha fondato la querela sull'affermazione secondo cui il giorno e l'ora in cui le era stata contestata l'infrazione (30.01.2019 alle ore 10.00) di cui al verbale del Comune di San Pietro in Cariano (VR) n.38/B/2019 del 1.03.2019 si trovava presso la Pizzeria La Nespola di Santa Maria di Negrar, che aveva raggiunto con la propria autovettura e che ivi era accompagnata da tale
[...]
Persona_1
La deduzione riproposta dall'appellante nel presente giudizio, secondo cui alle ore
09.50/09.55 si trovava in compagnia del presso il parcheggio della Tes_1
pizzeria, anche ove provata, come correttamente osservato dal Tribunale di
8 Verona, “non è idonea ad escludere la presenza dell'autovettura alle ore 10 nel
luogo dell'infrazione, poiché la distanza tra i due luoghi è percorribile in 3 minuti
di macchina, come dedotto dalla convenuta e non contestato dall'attrice”.
Nè i tempi di percorrenza tra i due luoghi è stata contestata in primo grado dalla di talchè tale contestazione svolta per la prima volta in appello è tardiva Pt_1
e comunque generica, limitandosi l'appellante a dedurre sul punto che “anche il
calcolo tramite google maps non è assolutamente scientifico e deve essere
disatteso”, senza offrire una ricostruzione alternativa dei tempi di percorrenza.
Sostiene l'appellante che “unico strumento per accertare la bontà delle tesi
attorea sarebbe stato -ed è – l'introduzione dei testimoni”, che non è stata ammessa dal Tribunale.
La doglianza è priva di pregio.
Le prove testimoniali articolate dall'appellante anche ove espletate non sarebbero state concludenti al fine di contrastare la verità del contenuto del verbale impugnato.
Quanto al capitolo a) (“il giorno 30 gennaio 2019, l'odierna attrice si trovava alle
ore 09.50 – 9.55 a S. Maria di Negrar, in provincia di Verona, unitamente al sig.
”), esso è irrilevante in quanto non esclude Testimone_1
(stante i tempi di percorrenza tra il luogo dell'infrazione e il parcheggio della
9 pizzeria) la presenza della nel luogo dell'infrazione all'orario in cui è stata Pt_1
contestata la stessa (ore 10.00); inoltre come formulato il capitolo è generico in quanto nulla dice circa il luogo in cui si trovava l'attrice nell'ambito del Comune
di S. Maria di Negrar.
Il capitolo b) (“il sig. vide l'autovettura Testimone_1
Opel Corsa tg FA 107RL della sig.ra , che si trovava nei pressi Parte_1
della Pizzeria “La Nespola”) è generico in quanto privo di riferimenti temporali,
certamente rilevanti e anzi dirimenti nel caso in esame.
Il capitolo c) (“la SI.ra lavorava all'epoca presso la Pizzeria “La Parte_1
Nespola” e quel giorno iniziava alle ore 10.00 della mattina”) non è rilevante per le ragioni già espresse in relazione al capitolo a).
Il capitolo d) (“il sig. rammenta che Testimone_1
l'autovettura di era sempre molto sporca.”) e il capitolo e) (“il Parte_1
sig. rammenta il giorno e l'ora, un mercoledì, Testimone_1
poiché in quel frangente è iniziata una storia sentimentale tra l'odierna attrice e
lo stesso”) sono inconferenti in quanto inidonei a contrastare il contenuto del verbale oggetto di querela di falso.
Conclusivamente l'appello va respinto e la sentenza del Tribunale di Verona n.
1580/2023 del 30.06.2023 confermata.
10 Le spese processuali seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri vigenti, nella misura media (fatta esclusione per la fase decisionale stante il carattere meramente riepilogativo dell'atto conclusivo)
, tenuto conto del valore della causa (valore indeterminabile, complessità bassa)
e dell'attività svolta (fase di studio, introduttiva e decisionale).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1. rigetta l'appello e conferma la sentenza del Tribunale di Verona n.
1580/2023;
2. condanna parte appellante alla rifusione a favore di parte appellata delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 5.211,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre
Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
11 3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 30 giugno 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Lucia Dall'Armellina Guido Santoro
12
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile / Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 2259/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott. ssa Lucia Dall'Armellina Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al ruolo il 19.12.2023, promosso con atto di citazione in appello da
(c.f. ), con l'avv. BELLIGOLI MASSIMO;
Parte_1 C.F._1
appellante contro
(c.f. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore Ing. sedente in rappresentato e difeso Controparte_2 Controparte_1
dall'avv. Michele Sartor del Foro di Verona;
appellato
Oggetto: “Querela di falso”; appello avverso la sentenza n. del Tribunale di Verona n. 1580/23
1 di data 30.06.2023
CONCLUSIONI
per parte appellante:
nel merito a) Dichiarare la falsità del verbale del Comune di San Pietro in Cariano
n° 38/B/2019 del 13 marzo 2019, relativo a due violazione del C.d.S
presuntivamente accertate il 30 gennaio 2019 alle ore 10.00 allegato al ricorso in opposizione a sanzione amministrativa nel giudizio incardinato dinanzi al Giudice
di Pace di Verona e recante n. RG 8214/19, nella parte ove indicato il veicolo oggetto di infrazione nella Opel Corsa tg FA 107RL di proprietà della sig.ra
[...]
; b) Il tutto con vittoria di spese, compensi ed onorari. In via istruttoria Pt_1
Chiedesi ammissione di prove per testi ed interrogatorio formale del Sindaco pro tempore del Comune di San Pietro in Cariano, quindi con rinnovazione dell'istruttoria ex art 356 cpc, sulle circostanze di cui in narrativa ed inoltre sulle seguenti, premesso per ognuna “vero che”, indicando a testimoni il sig.
[...]
gli agenti verbalizzanti, con riserva d'altri: a) Il giorno 30 Testimone_1
gennaio 2019, l'odierna attrice si trovava alle ore 09.50 – 9.55 a S. Maria di
Negrar, in provincia di Verona, unitamente al sig. Testimone_1
b) Il sig. vide l'autovettura
[...] Testimone_1
Opel Corsa tg FA 107RL della sig.ra , che si trovava nei pressi della Parte_1
Pizzeria “La Nespola”. c) La SI.ra lavorava all'epoca presso la Parte_1
2 Pizzeria “La Nespola” e quel giorno iniziava alle ore 10.00 della mattina. d) Il sig.
rammenta che l'autovettura di Testimone_1 [...]
era sempre molto sporca. e) Il sig. Pt_1 Testimone_1
rammenta il giorno e l'ora, un mercoledì, poiché in quel frangente è iniziata una storia sentimentale tra l'odierna attrice e lo stesso. – e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, Si chiede la rinnovazione di quanto già articolato in fatto e dedotto in giudizio nel procedimento di primo grado. Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico sopra capitolate ai punti a) b) c) d), premesso per ognuna
“vero che”.
per parte appellata:
In via principale: per i motivi di cui in atti respingersi le domande tutte di controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermarsi il rigetto della querela di falso promossa dalla sig.ra avverso il Parte_1
verbale nr. 38/B/2019 del 13.03.2019 del Comune di San Pietro in Cariano, di cui
3 in atti;
In ogni caso: con vittoria di competenze e spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva querela di falso in relazione al verbale n. 38/B del Parte_1
13.3.19 con cui la Polizia locale del Comune di San Pietro in Cariano (VR) aveva accertato che il conducente dell'autovettura targata FA107RL, non identificato, il
31.1.19 alle ore 10, aveva percorso via Papa Paolo VI senza regolare la velocità
all'altezza del civico n. 29 e facendo uso del telefono durante la guida.
L'attrice, proprietaria della suddetta autovettura, fondava la querela sulla deduzione che il 31.1.19 all'ora della trasgressione contestata si trovava presso la
Pizzeria La Nespola di Santa Maria di Negrar che aveva raggiunto con la stessa autovettura.
L'attrice ha inoltre giustificato la proposizione della querela in funzione del giudizio di opposizione instaurato dinanzi il Giudice di Pace di Verona, avverso le sanzioni amministrative che le erano state irrogate in forza del suddetto verbale.
Nel giudizio si è costituito il Comune di San Pietro in Cariano che ha contestato la fondatezza della querela, evidenziando tra l'altro che la Pizzeria La Nespola non era aperta alle ore 10 e che comunque si trova solo a 2 Km di distanza dal luogo dell'infrazione, percorribili in condizioni normali e alla velocità consentita, in
4 circa 3 minuti, come risultante da un estratto di mappa ricavato da un navigatore satellitare.
Il Tribunale di Verona respingeva la querela e affermava: “l'attrice, in
particolare, al fine di dimostrare la falsità del verbale impugnato deduce che: 1)
il 31.1.19 avrebbe dovuto iniziare a lavorare presso la pizzeria La Nespola di
Santa Maria di Negrar alle ore 10: 2) alle ore 9.50-9.55 si trovava nel parcheggio
di detta pizzeria in compagnia di Tuttavia, la Testimone_1
deduzione sub 1) è del tutto generica e non è supportata da alcun riscontro
documentale. Ed infatti, non è stato specificato in cosa consistesse la prestazione
lavorativa e non è stato prodotto alcun documento idoneo a dimostrare il rapporto
lavorativo. La deduzione sub 2), quand'anche si ritenesse provata, non è idonea
ad escludere la presenza dell'autovettura alle ore 10 nel luogo dell'infrazione,
poiché la distanza tra i due luoghi è percorribile in 3 minuti di macchina, come
dedotto dalla convenuta e non contestato dall'attrice.”.
Il Tribunale rigettava l'istanza di prova testimoniale evidenziando che i capitoli dedotti non erano concludenti al fine di contrastare la natura fidefaciente del verbale.
Proponeva appello avverso la sentenza la quale deduceva: che nel Parte_1
giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa incardinato dinanzi al
5 Giudice di Pace presso il Tribunale di Verona aveva evidenziato che il verbale non conteneva la descrizione del comportamento della conducente, né descriveva il comportamento di guida;
che il verbale nulla diceva circa il traffico e la presenza di altri veicoli nel luogo dell'accertamento, né era sufficientemente chiaro anche sotto il profilo dell'accertamento dell'ulteriore infrazione, relativa alla guida con l'uso del telefono;
inoltre , nell'orario indicato nel verbale di contestazione della sanzione si trovava a lavorare presso la pizzeria “La Nespola” di S. Maria di
Negrar (VR).
L'appellante censurava la sentenza impugnata in quanto il Tribunale non aveva ammesso la prova testimoniale dedotta che le avrebbe consentito di dimostrare che non era alla guida del veicolo indicato nel verbale di accertamento e non era responsabile dell'infrazione.
Si costituiva nel giudizio il Comune di San Pietro in Cariano il quale deduceva che la difesa dell'appellante si fondava sull'impossibilità per la di trovarsi Pt_1
presso il luogo delle violazioni accertate al momento delle stesse, mentre il verbale impugnato non menzionava in alcun modo la sig.ra quale presente Pt_1
nell'occasione e non identificava in alcun modo il conducente del veicolo tg.
FA107RL e che le circostanze di fatto dedotte da controparte non sarebbero state
6 incompatibili con la sua presenza a bordo dell'automezzo nei tempi e nei luoghi di cui al verbale contestato.
Il Comune appellato eccepiva la tardività della contestazione relativa al tempo di percorrenza in auto tra il luogo dove erano avvenute le violazioni di cui al verbale
(Via Papa Paolo VI nr. 28 in ) e il luogo dove l'appellante Controparte_1
asseriva di essersi trovata in data 30.01.2019 alle ore 9:50-9:55 (ovvero il parcheggio antistante la Pizzeria “la Nespola” di Negrar di EL ) indicato dal Comune in circa tre minuti, tempo stimato per percorrere i due km. circa di distanza tra i due luoghi.
Ribadiva l'appellato la non concludenza dei capitoli di prova testimoniale dedotti da controparte in quanto non utili al fine di contrastare la veridicità del verbale.
Gli atti sono stati trasmessi al Procuratore Generale della Repubblica presso la
Corte di Appello di Venezia ed in data 09.07.2024 la Procura Generale è
intervenuta nel procedimento concludendo per il rigetto dell'appello.
La causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del
26.06.2025, previo rigetto dell'istanza di sospensiva e concessione alle parti dei termini perentori ivi previsti per il deposito di scritti conclusivi.
*******
7 1.Con unico e articolato motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per non aver il primo giudice consentito alla querelante di provare i propri assunti con l'introduzione del testimone oculare che avrebbe riferito circa la presenza della presso la pizzeria “La Nespola” dove avrebbe dovuto iniziare il lavoro alle Pt_1
ore 10.00.
Contestava il tempo di percorrenza indicato dal Tribunale tra il luogo dell'infrazione e quello in cui era ubicata la pizzeria, in quanto fondato su dati non certi (google maps) e non conferenti rispetto alla dinamica dei fatti e insisteva per l'assunzione della prova testimoniale non ammessa.
2. L'appello non è fondato.
L'appellante ha fondato la querela sull'affermazione secondo cui il giorno e l'ora in cui le era stata contestata l'infrazione (30.01.2019 alle ore 10.00) di cui al verbale del Comune di San Pietro in Cariano (VR) n.38/B/2019 del 1.03.2019 si trovava presso la Pizzeria La Nespola di Santa Maria di Negrar, che aveva raggiunto con la propria autovettura e che ivi era accompagnata da tale
[...]
Persona_1
La deduzione riproposta dall'appellante nel presente giudizio, secondo cui alle ore
09.50/09.55 si trovava in compagnia del presso il parcheggio della Tes_1
pizzeria, anche ove provata, come correttamente osservato dal Tribunale di
8 Verona, “non è idonea ad escludere la presenza dell'autovettura alle ore 10 nel
luogo dell'infrazione, poiché la distanza tra i due luoghi è percorribile in 3 minuti
di macchina, come dedotto dalla convenuta e non contestato dall'attrice”.
Nè i tempi di percorrenza tra i due luoghi è stata contestata in primo grado dalla di talchè tale contestazione svolta per la prima volta in appello è tardiva Pt_1
e comunque generica, limitandosi l'appellante a dedurre sul punto che “anche il
calcolo tramite google maps non è assolutamente scientifico e deve essere
disatteso”, senza offrire una ricostruzione alternativa dei tempi di percorrenza.
Sostiene l'appellante che “unico strumento per accertare la bontà delle tesi
attorea sarebbe stato -ed è – l'introduzione dei testimoni”, che non è stata ammessa dal Tribunale.
La doglianza è priva di pregio.
Le prove testimoniali articolate dall'appellante anche ove espletate non sarebbero state concludenti al fine di contrastare la verità del contenuto del verbale impugnato.
Quanto al capitolo a) (“il giorno 30 gennaio 2019, l'odierna attrice si trovava alle
ore 09.50 – 9.55 a S. Maria di Negrar, in provincia di Verona, unitamente al sig.
”), esso è irrilevante in quanto non esclude Testimone_1
(stante i tempi di percorrenza tra il luogo dell'infrazione e il parcheggio della
9 pizzeria) la presenza della nel luogo dell'infrazione all'orario in cui è stata Pt_1
contestata la stessa (ore 10.00); inoltre come formulato il capitolo è generico in quanto nulla dice circa il luogo in cui si trovava l'attrice nell'ambito del Comune
di S. Maria di Negrar.
Il capitolo b) (“il sig. vide l'autovettura Testimone_1
Opel Corsa tg FA 107RL della sig.ra , che si trovava nei pressi Parte_1
della Pizzeria “La Nespola”) è generico in quanto privo di riferimenti temporali,
certamente rilevanti e anzi dirimenti nel caso in esame.
Il capitolo c) (“la SI.ra lavorava all'epoca presso la Pizzeria “La Parte_1
Nespola” e quel giorno iniziava alle ore 10.00 della mattina”) non è rilevante per le ragioni già espresse in relazione al capitolo a).
Il capitolo d) (“il sig. rammenta che Testimone_1
l'autovettura di era sempre molto sporca.”) e il capitolo e) (“il Parte_1
sig. rammenta il giorno e l'ora, un mercoledì, Testimone_1
poiché in quel frangente è iniziata una storia sentimentale tra l'odierna attrice e
lo stesso”) sono inconferenti in quanto inidonei a contrastare il contenuto del verbale oggetto di querela di falso.
Conclusivamente l'appello va respinto e la sentenza del Tribunale di Verona n.
1580/2023 del 30.06.2023 confermata.
10 Le spese processuali seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri vigenti, nella misura media (fatta esclusione per la fase decisionale stante il carattere meramente riepilogativo dell'atto conclusivo)
, tenuto conto del valore della causa (valore indeterminabile, complessità bassa)
e dell'attività svolta (fase di studio, introduttiva e decisionale).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1. rigetta l'appello e conferma la sentenza del Tribunale di Verona n.
1580/2023;
2. condanna parte appellante alla rifusione a favore di parte appellata delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 5.211,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre
Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
11 3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 30 giugno 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Lucia Dall'Armellina Guido Santoro
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