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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/08/2025, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3400 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. DE LUCA STEFANIA Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. CARNOVALE MARCELLO;
CP_1
Parte resistente
OGGETTO: Altre ipotesi FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6 luglio 2022 parte ricorrente rappresentando di aver prestato attività lavorativa subordinata a titolo oneroso in agricoltura alle dipendenze dell'Azienda Agricola "Pierpaolo Librandi" nell'anno 2018, per 115 giornate (dal 19.07.2018 al 31.12.2018), e nell'anno 2019, per 103 giornate
(18.07.2019 al 31.12.2019), lamentando l'illegittimità delle richieste restitutorie avanzate dall' CP_1 per prestazioni erogate negli anni 2018 e 2019, ha chiesto di accertare l'insussistenza della pretesa restitutoria avanzata dall'cP_1 sul presupposto dell'avvenuta cancellazione della ricorrente dall'elenco dei braccianti agricoli per gli anni 2018 e 2019, in relazione alle prestazioni previdenziali (indennità di disoccupazione e malattia) erogatele negli stessi anni.
Ha, inoltre, chiesto di annullare il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021000180 nonché l'iscrizione coattiva nella gestione Coltivatori Diretti per gli anni 2018 e 2019 nei periodi sopra indicati.
Si è costituito in giudizio CP_1, precisando che la cancellazione delle giornate per gli anni 2018 e 2019 e la conseguente richiesta restitutoria delle prestazioni previdenziali è scaturita dall'iscrizione d'ufficio della ricorrente negli elenchi dei coltivatori diretti per gli stessi anni a seguito del verbale di accertamento e notificazione n. 2021000180 del 26.3.2021.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda in quanto, nel merito, infondata.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti.
§§§§
Ebbene, in via preliminare, si ritiene che la parte ricorrente sia incorsa nella decadenza di cui all'art. 22 d.l. n.7/1970 conv. in legge n. 83/1970, dall'impugnativa del provvedimento di cancellazione dall'elenco dei braccianti agricoli per il periodo sopra indicato, provvedimento che sta alla base della ripetizione di indebito.
La norma, reintrodotta con d.l. n.98 del 2011 prevede, in materia di accertamento dello status di lavoratori agricoli, che "Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza".
Deve ritenersi, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, che tale decadenza, di ordine pubblico, rivesta natura sostanziale e sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio (Cass. sez. lav. n. 9622 di 12.5.2015, Cass. sez. lav. n. 15813 del 6.7.2009 e n. 18528 del 9.9.2011; Cass. 17 marzo 2008, n.
7148).
Trattasi di questione che deve essere, necessariamente, esaminata prima di passare al merito della controversia, relativa all'accertamento dell'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro per gli anni dedotti e dell'insussistenza dell'obbligo di restituzione delle prestazioni previdenziali.
Ed infatti, il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modifiche ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (Cass. SS.UU sentenza n. 1133 del 26 ottobre
2000).
Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio
Non vi è dubbio, quindi, che la iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere le indennità previdenziali, di talché l'interessato deve chiedere il riconoscimento del diritto alla iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione temporanea (in termini: Cassazione civile sez. lav.,
15/07/2005, n. 14994).
Il rilievo che l'atto di iscrizione è soltanto atto accertativo di un diritto alla iscrizione, che nasce dalla prestazione lavorativa, comporta unicamente la azionabilità di tale diritto davanti al giudice ordinario;
non consente, invece, di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e, dunque, nel caso di maturazione della decadenza prevista dall'art. 22 della legge citata (Cassazione Ordinanza 29 ottobre 2021, n. 30858; Cass civ. 4/3/2019, n. 6229, Cass. civ. 5/8/2020, n.
16718).
Quanto all'individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine decadenziale, si considera utile quello della conoscenza (effettiva o legale) del provvedimento di cancellazione.
Ciò chiarito nel caso di specie la ricorrente è decaduta dalla possibilità di proporre l'azione in giudizio, in quanto è decorso il descritto termine di 120 giorni.
Si specifica che, quanto al dies a quo a partire dal quale decorre il predetto termine decadenziale, si ritiene in modo consolidato che, in caso di mancata presentazione del ricorso amministrativo o di ricorso amministrativo non tempestivo, il termine dei 120 giorni decorra dalla scadenza del termine di 30 giorni per la proposizione del ricorso innanzi alla commissione provinciale.
Infatti, deve ritenersi che il dies a quo decorra dalla scadenza del termine entro il quale l'adempimento omesso doveva essere compiuto, posto che l'art. 22 presuppone, ai fini della decadenza, che il provvedimento lesivo sia divenuto definitivo.
L CP_2 ha disconosciuto le giornate di cui è causa mediante la notifica del provvedimento personale di cancellazione delle giornate agricole per gli 2018 e
2019 in data 12.11.2021 (si veda doc. CP_1). Posto che non vi è prova della tempestiva proposizione di ricorso amministrativo, risulta tardiva la proposizione della domanda giudiziale perché promossa oltre il termine di 120 giorni decorrenti dalla scadenza dei 30 giorni utili per la proposizione del ricorso amministrativo a partire dalla notifica del provvedimento di disconoscimento, dunque dalla conoscenza, del provvedimento di cancellazione totale o parziale.
La preclusione che consegue alla maturata decadenza comporta la perdita di un requisito costitutivo dello status di lavoratore agricolo che condiziona l'accesso alle prestazioni economiche di cui il ricorrente rivendica la titolarità, contestando la pretesa restitutoria dell' CP_1 che, invece, gli addebita di averne indebitamente fruito.
Opinare diversamente ed ammettere che il giudice possa entrare nel merito della controversia avente ad oggetto le prestazioni economiche previdenziali che spettano agli iscritti nei ridetti elenchi, anche a dispetto della mancata impugnazione della cancellazione dagli stessi nel termine di legge, significherebbe ammettere che quel termine decadenziale possa essere sistematicamente eluso e posto sostanzialmente nel nulla (Corte di Appello di
Catanzaro, sentenza n. 486/2018).
In conclusione, stante l'incontestabile mancanza di iscrizione (e del diritto attuale all'iscrizione) negli anni 2018 e 2019, la ricorrente non ha diritto a trattenere le indennità di malattia e di disoccupazione per gli stessi anni, delle quali l'CP_1 ha richiesto la restituzione.
Per quanto attiene la dedotta illegittimità dell'iscrizione nella gestione Coltivatori
Diretti per gli anni 2018 e 2019, occorre, verificare se ricorrano o meno, i presupposti previsti per l'iscrizione alla gestione dei coltivatori diretti.
A tal fine, è opportuno riportare il quadro delineato dalla giurisprudenza di legittimità: "Ai fini dell'applicabilità dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, la qualità di coltivatore diretto -rispetto alla quale manca nell'ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge- deve essere desunta dal combinato disposto degli artt. 2 legge n. 1047 del 1957, 2 e
3 legge n. 9 del 1963, con la conseguenza che, per il suo riconoscimento, è necessario e sufficiente il concorso dei seguenti requisiti: a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto e abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le attività stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggiore fonte di reddito;
b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché fabbisogno di manodopera per lo svolgimento delle suddette attività non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue;
non è pertanto richiesto il carattere imprenditoriale dell'attività, con la destinazione, anche parziale, dei prodotti del fondo al mercato, essendo invece sufficiente che tali prodotti siano destinati direttamente al sostentamento del coltivatore e della sua famiglia, sempre che sussistano tutti i requisiti sopra indicati."(Cass. Sez. U., sentenza n. 616/1999).
Nel caso di specie, alcuna prova di tutti i necessari requisiti per la legittima iscrizione obbligatoria della parte ricorrente all'assicurazione dei coltivatori diretti ha fornito la parte resistente CP_1 a ciò tenuta, non potendo ricavarsi la ricorrenza di detti stringenti elementi qualificanti la suddetta condizione di coltivatore diretto dalle mere allegazioni della parte resistente e dalla documentazione prodotta. Sebbene, infatti, la parte resistente abbia affermato di aver provveduto all'iscrizione ufficiosa della parte ricorrente alla gestione previdenziale per coltivatori diretti previo riscontro delle condizioni confortanti l'obbligatoria iscrizione alla speciale gestione in sede ispettiva, in questo giudizio non ha mai chiarito né ha provato la diretta, abituale coltivazione del fondo in modo prevalente costituente un elemento indefettibile per l'iscrizione presso la gestione per coltivatori diretti. In particolare, il fabbisogno delle giornate annue pari ad almeno n. 104 occorrenti per la coltivazione del fondo non risulta adeguatamente provato dall' CP_1 a ciò tenuto.
Risulta così inibita la stessa possibilità per il decidente, in questa sede, di trarre eventualmente dal verbale ispettivo prodotto dati certi per poter ritenere legittima l'avvenuta iscrizione ex officio della parte ricorrente presso la gestione previdenziale dei coltivatori diretti.
Pertanto, non vi è prova di un'attività di coltivazione di fondi da parte della parte ricorrente e del suo nucleo familiare che abbia i caratteri dell'esclusività o della prevalenza né, soprattutto, che dalla stessa attività la parte ricorrente tragga la maggior fonte di guadagno.
Deve ritenersi sconfessato, di conseguenza, il carattere della prevalenza dell'attività lavorativa personale sui fondi e di governo del bestiame nella disponibilità della parte ricorrente, di fatto mai accertata né provata dall' CP_1 in questo giudizio, quanto meno per gli anni in contesa.
A tanto consegue l'accoglimento della domanda in parte qua.
In ragione del parziale accoglimento le spese sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del Giudice del lavoro, dr.ssa Anna
Caputo, così provvede:
- accerta e dichiara l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio della parte ricorrente alla gestione coltivatori diretti per gli anni 2018 e 2019;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge
80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 05/08/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. DE LUCA STEFANIA Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. CARNOVALE MARCELLO;
CP_1
Parte resistente
OGGETTO: Altre ipotesi FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6 luglio 2022 parte ricorrente rappresentando di aver prestato attività lavorativa subordinata a titolo oneroso in agricoltura alle dipendenze dell'Azienda Agricola "Pierpaolo Librandi" nell'anno 2018, per 115 giornate (dal 19.07.2018 al 31.12.2018), e nell'anno 2019, per 103 giornate
(18.07.2019 al 31.12.2019), lamentando l'illegittimità delle richieste restitutorie avanzate dall' CP_1 per prestazioni erogate negli anni 2018 e 2019, ha chiesto di accertare l'insussistenza della pretesa restitutoria avanzata dall'cP_1 sul presupposto dell'avvenuta cancellazione della ricorrente dall'elenco dei braccianti agricoli per gli anni 2018 e 2019, in relazione alle prestazioni previdenziali (indennità di disoccupazione e malattia) erogatele negli stessi anni.
Ha, inoltre, chiesto di annullare il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021000180 nonché l'iscrizione coattiva nella gestione Coltivatori Diretti per gli anni 2018 e 2019 nei periodi sopra indicati.
Si è costituito in giudizio CP_1, precisando che la cancellazione delle giornate per gli anni 2018 e 2019 e la conseguente richiesta restitutoria delle prestazioni previdenziali è scaturita dall'iscrizione d'ufficio della ricorrente negli elenchi dei coltivatori diretti per gli stessi anni a seguito del verbale di accertamento e notificazione n. 2021000180 del 26.3.2021.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda in quanto, nel merito, infondata.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti.
§§§§
Ebbene, in via preliminare, si ritiene che la parte ricorrente sia incorsa nella decadenza di cui all'art. 22 d.l. n.7/1970 conv. in legge n. 83/1970, dall'impugnativa del provvedimento di cancellazione dall'elenco dei braccianti agricoli per il periodo sopra indicato, provvedimento che sta alla base della ripetizione di indebito.
La norma, reintrodotta con d.l. n.98 del 2011 prevede, in materia di accertamento dello status di lavoratori agricoli, che "Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza".
Deve ritenersi, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, che tale decadenza, di ordine pubblico, rivesta natura sostanziale e sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio (Cass. sez. lav. n. 9622 di 12.5.2015, Cass. sez. lav. n. 15813 del 6.7.2009 e n. 18528 del 9.9.2011; Cass. 17 marzo 2008, n.
7148).
Trattasi di questione che deve essere, necessariamente, esaminata prima di passare al merito della controversia, relativa all'accertamento dell'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro per gli anni dedotti e dell'insussistenza dell'obbligo di restituzione delle prestazioni previdenziali.
Ed infatti, il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modifiche ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (Cass. SS.UU sentenza n. 1133 del 26 ottobre
2000).
Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio
Non vi è dubbio, quindi, che la iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere le indennità previdenziali, di talché l'interessato deve chiedere il riconoscimento del diritto alla iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione temporanea (in termini: Cassazione civile sez. lav.,
15/07/2005, n. 14994).
Il rilievo che l'atto di iscrizione è soltanto atto accertativo di un diritto alla iscrizione, che nasce dalla prestazione lavorativa, comporta unicamente la azionabilità di tale diritto davanti al giudice ordinario;
non consente, invece, di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e, dunque, nel caso di maturazione della decadenza prevista dall'art. 22 della legge citata (Cassazione Ordinanza 29 ottobre 2021, n. 30858; Cass civ. 4/3/2019, n. 6229, Cass. civ. 5/8/2020, n.
16718).
Quanto all'individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine decadenziale, si considera utile quello della conoscenza (effettiva o legale) del provvedimento di cancellazione.
Ciò chiarito nel caso di specie la ricorrente è decaduta dalla possibilità di proporre l'azione in giudizio, in quanto è decorso il descritto termine di 120 giorni.
Si specifica che, quanto al dies a quo a partire dal quale decorre il predetto termine decadenziale, si ritiene in modo consolidato che, in caso di mancata presentazione del ricorso amministrativo o di ricorso amministrativo non tempestivo, il termine dei 120 giorni decorra dalla scadenza del termine di 30 giorni per la proposizione del ricorso innanzi alla commissione provinciale.
Infatti, deve ritenersi che il dies a quo decorra dalla scadenza del termine entro il quale l'adempimento omesso doveva essere compiuto, posto che l'art. 22 presuppone, ai fini della decadenza, che il provvedimento lesivo sia divenuto definitivo.
L CP_2 ha disconosciuto le giornate di cui è causa mediante la notifica del provvedimento personale di cancellazione delle giornate agricole per gli 2018 e
2019 in data 12.11.2021 (si veda doc. CP_1). Posto che non vi è prova della tempestiva proposizione di ricorso amministrativo, risulta tardiva la proposizione della domanda giudiziale perché promossa oltre il termine di 120 giorni decorrenti dalla scadenza dei 30 giorni utili per la proposizione del ricorso amministrativo a partire dalla notifica del provvedimento di disconoscimento, dunque dalla conoscenza, del provvedimento di cancellazione totale o parziale.
La preclusione che consegue alla maturata decadenza comporta la perdita di un requisito costitutivo dello status di lavoratore agricolo che condiziona l'accesso alle prestazioni economiche di cui il ricorrente rivendica la titolarità, contestando la pretesa restitutoria dell' CP_1 che, invece, gli addebita di averne indebitamente fruito.
Opinare diversamente ed ammettere che il giudice possa entrare nel merito della controversia avente ad oggetto le prestazioni economiche previdenziali che spettano agli iscritti nei ridetti elenchi, anche a dispetto della mancata impugnazione della cancellazione dagli stessi nel termine di legge, significherebbe ammettere che quel termine decadenziale possa essere sistematicamente eluso e posto sostanzialmente nel nulla (Corte di Appello di
Catanzaro, sentenza n. 486/2018).
In conclusione, stante l'incontestabile mancanza di iscrizione (e del diritto attuale all'iscrizione) negli anni 2018 e 2019, la ricorrente non ha diritto a trattenere le indennità di malattia e di disoccupazione per gli stessi anni, delle quali l'CP_1 ha richiesto la restituzione.
Per quanto attiene la dedotta illegittimità dell'iscrizione nella gestione Coltivatori
Diretti per gli anni 2018 e 2019, occorre, verificare se ricorrano o meno, i presupposti previsti per l'iscrizione alla gestione dei coltivatori diretti.
A tal fine, è opportuno riportare il quadro delineato dalla giurisprudenza di legittimità: "Ai fini dell'applicabilità dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, la qualità di coltivatore diretto -rispetto alla quale manca nell'ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge- deve essere desunta dal combinato disposto degli artt. 2 legge n. 1047 del 1957, 2 e
3 legge n. 9 del 1963, con la conseguenza che, per il suo riconoscimento, è necessario e sufficiente il concorso dei seguenti requisiti: a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto e abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le attività stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggiore fonte di reddito;
b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché fabbisogno di manodopera per lo svolgimento delle suddette attività non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue;
non è pertanto richiesto il carattere imprenditoriale dell'attività, con la destinazione, anche parziale, dei prodotti del fondo al mercato, essendo invece sufficiente che tali prodotti siano destinati direttamente al sostentamento del coltivatore e della sua famiglia, sempre che sussistano tutti i requisiti sopra indicati."(Cass. Sez. U., sentenza n. 616/1999).
Nel caso di specie, alcuna prova di tutti i necessari requisiti per la legittima iscrizione obbligatoria della parte ricorrente all'assicurazione dei coltivatori diretti ha fornito la parte resistente CP_1 a ciò tenuta, non potendo ricavarsi la ricorrenza di detti stringenti elementi qualificanti la suddetta condizione di coltivatore diretto dalle mere allegazioni della parte resistente e dalla documentazione prodotta. Sebbene, infatti, la parte resistente abbia affermato di aver provveduto all'iscrizione ufficiosa della parte ricorrente alla gestione previdenziale per coltivatori diretti previo riscontro delle condizioni confortanti l'obbligatoria iscrizione alla speciale gestione in sede ispettiva, in questo giudizio non ha mai chiarito né ha provato la diretta, abituale coltivazione del fondo in modo prevalente costituente un elemento indefettibile per l'iscrizione presso la gestione per coltivatori diretti. In particolare, il fabbisogno delle giornate annue pari ad almeno n. 104 occorrenti per la coltivazione del fondo non risulta adeguatamente provato dall' CP_1 a ciò tenuto.
Risulta così inibita la stessa possibilità per il decidente, in questa sede, di trarre eventualmente dal verbale ispettivo prodotto dati certi per poter ritenere legittima l'avvenuta iscrizione ex officio della parte ricorrente presso la gestione previdenziale dei coltivatori diretti.
Pertanto, non vi è prova di un'attività di coltivazione di fondi da parte della parte ricorrente e del suo nucleo familiare che abbia i caratteri dell'esclusività o della prevalenza né, soprattutto, che dalla stessa attività la parte ricorrente tragga la maggior fonte di guadagno.
Deve ritenersi sconfessato, di conseguenza, il carattere della prevalenza dell'attività lavorativa personale sui fondi e di governo del bestiame nella disponibilità della parte ricorrente, di fatto mai accertata né provata dall' CP_1 in questo giudizio, quanto meno per gli anni in contesa.
A tanto consegue l'accoglimento della domanda in parte qua.
In ragione del parziale accoglimento le spese sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del Giudice del lavoro, dr.ssa Anna
Caputo, così provvede:
- accerta e dichiara l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio della parte ricorrente alla gestione coltivatori diretti per gli anni 2018 e 2019;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge
80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 05/08/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO