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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/10/2025, n. 13693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13693 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
1
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di Roma
XI Sezione civile
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 42658 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 e rimessa in decisione all'udienza del 26.3.2025, vertente
TRA
in qualità di amministratore di Parte_1
sostegno pro tempore Parte_2
(C.F. ), elettivamente
[...] C.F._1
domiciliato in Roma, via Ivrea n. 22, presso lo studio dell'avv.
IO UI che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo,
PARTE RICORRENTE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Roma, viale Bruno Buozzi n. 107, presso lo studio dell'avv. Enrico del Prato, che lo rappresenta 2
e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e di risposta,
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; segnatamente:
per parte ricorrente: “accertare e dichiarare la responsabilità del Dott. in ordine agli Controparte_1
indebiti prelievi e/o versamenti e/o pagamenti e/o distrazione di somme, effettuati dai conti correnti di cui nella premessa del ricorso introduttivo del presente giudizio, intestati alla esclusiva titolarità della Sig.ra Parte_2
e, per l'effetto, condannare il medesimo Dott.
[...] [...]
a restituire la somma pari ad € 168.678,48 CP_1
(centosessantottoseicentosettantotto/48), e/o quella minore
o maggiore somma che verrà accertata nel corso del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, sino alla data dell'effettivo soddisfo.
Rigettare la domanda riconvenzionale spiegata da controparte, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”; 3
per parte resistente: “- respingere integralmente ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto e diritto e destituita di prova.
In via riconvenzionale:
- condannare la sig.ra , Parte_2
rappresentata dall'amministratore di sostegno provvisorio, avv. a corrispondere, per le causali di cui Parte_1
in narrativa, al dott. , la somma di € Controparte_1
207.350,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria a mano
a mano maturati, o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, previo, se del caso, accertamento peritale;
- conseguentemente operare la compensazione giudiziale del detto credito con ogni eventuale controcredito accampato ex adverso e condannare controparte al versamento della differenza”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., notificato – unitamente al decreto di fissazione dell'udienza – in data 14.2.2022, , per Parte_2
mezzo del suo amministratore di sostegno Parte_1
conveniva in giudizio il figlio ,
[...] Controparte_1
chiedendo la condanna di quest'ultimo alla restituzione della somma di euro € 168.678,48, oltre interessi legali e 4
rivalutazione, per indebite operazioni effettuate sui conti correnti a lei intestati.
Si costituiva in giudizio , chiedendo Controparte_1
il rigetto della domanda nonché, in via riconvenzionale, la condanna della madre al pagamento della somma di €
207.350,00, a titolo di compenso per l'incarico di mandatario svolto in suo favore, con compensazione di tale credito con quello eventualmente riconosciuto in capo alla ricorrente, e sua condanna al pagamento della differenza.
Instaurato il contraddittorio, disposto il mutamento del rito da sommario in ordinario, espletato l'interrogatorio formale di parte resistente, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, venivano precisate le conclusioni;
quindi, la causa veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il proprio atto introduttivo, parte ricorrente deduceva:
1. che, in qualità di amministratore di sostegno della
, aveva proceduto a ricostruire le Parte_2
operazioni effettuate, dall'1.1.2019 al 21.2.2020, sui conti correnti a lei intestati;
2. che la delega ad operare su tali conti, inizialmente rilasciata in favore dell'odierno resistente, gli veniva revocata il 21.2.2020, con contestuale conferimento 5
del potere di autorizzare tali atti all'amministratore di sostegno;
3. che la risultava intestataria di due conti Parte_2
correnti presso la Cassa di Sovvenzioni e Risparmio fra il Personale della Banca d'Italia s.c.r.l., segnatamente c/c n. 034303512 e c/c n. 10161176;
4. che, quanto al c/c n. 034303512, risultava trasferita sul conto intestato al la somma di € CP_1
190.000,00;
5. che, quanto al c/c n. 10161176, risultavano effettuati in favore del giroconti e prelievi Parte_3
per una somma complessiva pari a € 18.678,48;
6. che, quindi, risultavano effettuate, dai c/c della in favore del , operazioni non Parte_2 CP_1
giustificate per complessivi € 208.678,48;
7. che, in data 2.12.2019, il aveva CP_1
effettuato un versamento per € 40.000,00, per cui la risultava creditrice, nei confronti del figlio, Parte_2
della somma di € 168.678,48;
8. che, con le predette condotte, il – CP_1
amministratore di fatto/mandatario della madre – aveva violato l'obbligo di eseguire diligentemente il proprio mandato e di rendere conto del suo operato, e quindi, era ora tenuto a restituire quanto indebitamente distratto;
6
9. che, in subordine, ricorrevano gli estremi dell'art. 2041
c.c., con conseguente obbligo di indennizzo, in quanto i prelievi effettuati erano privi di giustificativi.
Il resistente, costituitosi in giudizio, contestava quanto sostenuto da parte ricorrente e deduceva:
1. in fatto, che egli non aveva potuto introdursi nel mondo del lavoro poiché aveva dovuto sin da subito farsi carico dell'amministrazione del patrimonio dei genitori;
2. che tale attività si era sempre più accentuata negli anni sino a divenire esclusiva dal 2006 – anno in cui la madre aveva un ictus che le menomava le capacità motorie e comunicative – e che per questo era del tutto privo di un suo reddito;
3. che l'attività prestata in favore della madre comprendeva sia la gestione di terreni e immobili di sua proprietà, sia le operazioni effettuate sui suoi conti correnti, tutte da lei autorizzate, consentite dalle deleghe ricevute e poste in essere nel suo esclusivo interesse;
4. in diritto, che tale rapporto gestorio era da ricondurre alla figura del mandato con dispensa dall'obbligo di rendiconto, cominciato nel 2006 e proseguito fino alla nomina dell'amministratore di sostegno (15.2.2020);
5. che, trattandosi di un contratto naturalmente oneroso, dal 2006 al 15.2.2020 aveva maturato, a titolo di 7
compenso, un credito di € 270.350,00 (€ 1300,00 al mese per 159 mesi e mezzo), oltre interessi e rivalutazione;
6. che l'avversa richiesta di condanna alla restituzione di
€ 168.678,48, oltre interessi e rivalutazione, doveva considerarsi paralizzata dal diritto di ritenzione di cui è titolare il mandatario ai sensi dell'art. 2761, comma 4
c.c.;
7. che il credito del resistente, essendo di facile liquidazione, poteva essere opposto in compensazione con quello azionato dalla controparte ai sensi dell'art. 1243, comma 2, c.c.;
8. che, in subordine, ricorrevano gli estremi dell'art. 2041
c.c., con conseguente obbligo di indennizzo, avendo egli perso opportunità lavorative e di guadagno per essersi totalmente dedicato ai genitori per oltre 15 anni.
Ciò posto, deve anzitutto premettersi che, con l'odierno ricorso, l'amministratore di sostegno della ha Parte_2
agito nei confronti del di lei figlio, , per Controparte_1
ottenere la restituzione delle somme da questo prelevate dai conti correnti intestati alla madre, non rendicontate, e che assume sottratte indebitamente, per scopi ultronei rispetto alla cura dell'interesse materno. 8
La domanda deve essere accolta, nei limiti di quanto di seguito esposto.
In primo luogo, deve ritenersi fatto pacifico, in quanto ammesso da entrambe le parti, che tra la e il Parte_2
figlio è intercorso, dal 2006 (anno in cui la prima ebbe un ictus che le limitò le capacità motorie e comunicative) e fino al 15.2.2020 (data di nomina dell'amministratore di sostegno provvisorio in favore della ), un rapporto di Parte_2
mandato, nascente da contratto verbale, in forza del quale il ha gestito il patrimonio (sia immobiliare che CP_1
mobiliare) della prima (e del marito).
Da quanto appena affermato deriva, dunque, che la regolazione del rapporto di gestione patrimoniale intercorrente tra madre e figlio debba essere demandata alla disciplina prevista per tale tipo contrattuale.
Ebbene, ai sensi dell'art. 1710 c.c., il mandatario è anzitutto tenuto ad eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia;
in secondo luogo, ai sensi dell'art. 1713 c.c., egli deve rendere al mandante il conto suo operato.
E invero, il rendiconto, qualificabile come negozio con funzione ricognitiva, costituisce uno strumento contabile necessario per poter controllare le modalità della gestione affidata al mandatario, e la rispondenza di essa ai criteri di condotta espressamente previsti dal codice civile. Esso 9
costituisce, dunque, un vero e proprio obbligo che, rientrando tra i naturalia negotii del mandato, richiede, ai fini della relativa dispensa, una apposita manifestazione di volontà da parte del mandante. Pertanto, in assenza di prova di tale manifestazione, la dispensa non può ritenersi sussistente.
Orbene, nel caso di specie, parte resistente si è limitata ad affermare di essere stata dispensata dall'obbligo di rendiconto (pag. 4, par.
3.1 della comparsa di costituzione), senza tuttavia fornire alcuna prova al riguardo. Da ciò deriva che l'obbligo di rendiconto in capo al deve CP_1
ritenersi pienamente operante.
Tanto premesso, deve rammentarsi che spetta al mandatario, convenuto con azione di rendiconto, fornire la prova non solo dell'entità e della causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto sulle modalità esecutive dell'incarico utili per valutare il suo operato, in relazione ai fini perseguiti, ai risultati raggiunti e ai criteri di buona amministrazione e di condotta prescritti dagli artt. 1710 -
1716 c.c. (cfr. Cass., sez. III, 17.4.2024, n. 10479; sez. VI -
2, n. 1186 del 17.1.2019; sez. 3, n. 2428 del 9.2.2004).
Ebbene, nel caso di specie, non può dirsi raggiunta tale prova con riguardo:
1. al trasferimento, effettuato in data 29.3.2019, dal conto della ricorrente a quello del resistente, della somma di € 190.000,00 (docc. 2 e 3 allegati alla 10
raccomandata a/r inviata dallo stesso all'amministratore di sostegno il 27.4.2020, cfr. doc.
3 comparsa di costituzione e doc. 7 ricorso);
2. al bonifico in favore di del Controparte_1
07.10.2019 per € 5.000,00. Infatti, come affermato dallo stesso resistente, tale spesa è stata necessaria per acquistare dal fratello la quota ereditaria dell'autovettura intestata al padre (doc. 9 allegato alla predetta raccomandata a/r), e dunque per esigenze non univocamente riconducibili alla madre;
3. alle seguenti operazioni: (i) giroconto dell'8.1.2019 per € 500,00; (ii) bonifico del 28.1.2019 per €
1.000,00; (iii) bonifico del 22.2.2019 per €
1.500,00. Infatti, la documentazione fornita – allegata alla predetta raccomandata a/r – e priva di numerazione (consistente in scontrini di farmacia e pagamento di visita neurologica), riportava una spesa complessiva, riconducibile alla , Parte_2
per € 648,28, a fronte di un prelievo totale di €
3.000,00, con una differenza di € 2.351,72;
4. al bonifico in favore di del Controparte_1
10.01.2020 per € 5.000,00. Infatti, le spese documentate dal resistente con i documenti allegati
(docc. 10, 11, 12 allegati alla predetta raccomandata) ammontano a € 1.162,00, sicché 11
rimane priva di valida giustificazione la differenza di
€ 3.838,00;
5. al bonifico in favore di del Controparte_1
15.03.2019 per € 7.000,00, somma giustificata solo nei limiti dei 5.000,00 € che furono necessari per il funerale del padre (doc. 4 allegato alla predetta raccomandata a/r), sicché residua differenza pari ad
€ 2.000,00 priva di collegamenti con esigenze materne;
6. al bonifico in favore di del Controparte_1
25.11.2019 per € 4.000,00. La documentazione prodotta (doc. 8 allegato alla predetta raccomandata a/r) riporta una spesa complessiva pari a € 3.111,24 per manutenzione dell'immobile sito in provincia di Salerno di cui la è Parte_2
usufruttuaria, con una differenza pari a € 888,76 priva di collegamenti con esigenze materne.
Né può valere a rendere tali esborsi non ripetibili la circostanza, addotta dal resistente, per cui lo stesso ha compiuto le predette operazioni in base a regolare delega, conferitagli dalla mamma, a operare sui suoi conti correnti.
E infatti, il dato formale del conferimento, in favore del
, delle deleghe a operare sui conti della madre CP_1
(risultanti dai docc. 4 e 5 della comparsa), non comporta il potere, per il delegato, di agire “ad libitum”, dovendo le 12
operazioni effettuate pur sempre essere sorrette da valida giustificazione.
Sul punto, la giurisprudenza afferma, difatti, che: “La delega a operare sul conto corrente non legittima il delegato
a prelevare somme per uso personale in assenza di giustificazione valida. Un prelievo senza causa da parte del delegato, anche se formalmente autorizzato, configura un abuso di delega e costituisce indebito, imponendo la restituzione delle somme prelevate” (Cass., sez. II,
26.8.2025, n. 23868).
Con riguardo alle somme sopra riportate, il non è riuscito a provare che i prelievi effettuati CP_1
erano giustificati da una valida motivazione, rispondente a interessi riconducibili alla madre, sicché gli stessi devono considerarsi eseguiti con abuso della delega bancaria conferita, con conseguente obbligo restitutorio delle relative somme.
Peraltro, nello specifico caso dell'operazione avente ad oggetto la somma di € 190.000,00 sopra richiamata, l'abuso di delega deve ritenersi ancor più evidente, considerato che tale trasferimento non può reputarsi neppure “formalmente autorizzato” dalle deleghe conferite, bensì volto a eluderne i limiti. E infatti, come ammesso dalla stessa parte resistente, lo spostamento della somma sul suo conto era finalizzato 13
all'investimento in titoli – operazione non consentitagli in base alle deleghe ricevute.
Venendo, infine, ai sei prelievi per complessivi €
4.600,00, rispettivamente eseguiti (i) il 25.7.2019 per €
600,00, (ii) il 9.12.2019 per € 1.000,00, (iii) il 3.1.2020 per
€ 500,00, (iv) il 10.1.2020 per € 1.000,00, (v) il 15.1.2020 per € 500,00, (vi) il 3.2.2020 per € 1.000,00, possono ragionevolmente ritenersi collegati a esigenze quotidiane della madre, e relativi a spese per finalità ad essa riconducibili, quelli effettuati il 25.7.2019, 9.12.2019,
3.1.2020 e 3.2.2020, in quanto, sia per la distanza temporale dell'uno dall'altro (circa un mese) che per gli importi prelevati
(€ 600,00, 1.000,00, 500,00, e 1.000,00) è verosimile ritenere che, come affermato dal resistente, essi siano stati funzionali alle ordinarie spese che normalmente ciascun consociato deve sostenere ogni mese, quali quelle connesse gli acquisti alimentari e inerenti alle normali esigenze di vita.
Non può, invece, affermarsi lo stesso con riguardo ai restanti prelievi del 10.1.2020 e del 15.1.2020 (per complessivi
1.500,00 €), in quanto notevolmente ravvicinati sia tra di loro, sia al prelievo del 3.1.2020, sicché non è possibile ritenere tali importi giustificati dalla gestione delle spese connesse al ménage familiare.
Ne deriva che devono essere considerate indebitamente prelevate alla somme per un Parte_2 14
totale di € 205.578,48, cui va sottratta la somma di €
40.000,00, versata dal in favore della madre, CP_1
con bonifico del 2.12.2019. Ne consegue la condanna del resistente alla restituzione, alla madre, di € 165.578,48.
Passando ad analizzare la domanda riconvenzionale proposta dal resistente, deve anzitutto rammentarsi che la stessa poggia sull'onerosità del mandato ricevuto, da cui deriverebbe l'obbligo della ricorrente al pagamento, in favore del figlio, della somma mensile di € 1.300,00 per tutta la durata del rapporto contrattuale.
La domanda non può trovare accoglimento, dovendo escludersi l'onerosità del mandato conferito.
E invero, pacificamente la giurisprudenza afferma che la presunzione di onerosità del mandato, stabilita “iuris tantum” dall'art. 1709 c.c., “può essere superata da una prova contraria che persuasivamente dimostri la gratuità del mandato: tale estremo può essere desunto anche dalle circostanze nelle quali il rapporto si è instaurato, come la qualità del mandatario, le relazioni che intercedono fra questi
e il mandante, il contegno delle parti prima e dopo lo svolgimento delle prestazioni” (cfr. Cass. n. 14682/14, conf.
Cass. n. 17384/2018, n. 3233/1982, n. 605/1980).
Ebbene, nel caso di specie, tale presunzione non può ritenersi operante, in considerazione di plurimi elementi che depongono nel senso della gratuità, segnatamente: (i) il 15
vincolo familiare tra la mandante (madre) e il mandatario
(figlio); (ii) la condizione clinica della mandante, donna anziana colpita da ictus, e il conseguente affidamento nelle cure disinteressate del figlio;
(iii) il contegno del mandatario, il quale, da quanto risulta agli atti, dal 2006 al 2020 non ha mai richiesto il pagamento di compensi quale corrispettivo delle attività prestate;
(iv) i prelievi, dai c/c della madre, di talune somme che lo stesso resistente ammette avvenuti per far fronte alle proprie esigenze di vita.
Dinanzi a tali elementi, dunque, deve affermarsi la gratuità del mandato conferito al , con CP_1
conseguente infondatezza della domanda riconvenzionale dallo stesso svolta.
Dal mancato riconoscimento del credito in capo al resistente, deriva, altresì, l'infondatezza dell'eccezione basata sul diritto di ritenzione di cui all'art. 2761, comma 4,
c.c..
Infine, non possono ritenersi ritualmente proposte le domande subordinate di indennizzo ex art. 2041 c.c. articolate da entrambe le parti.
E infatti (posto che, con riguardo alla posizione del ricorrente, l'accoglimento della sua domanda principale provocherebbe, in ogni caso, l'assorbimento della domanda subordinata dallo stesso proposta ex art. 2041 c.c.), deve evidenziarsi che, nel caso di specie, né parte ricorrente né 16
parte resistente hanno mai inserito le reciproche domande
(subordinate) di arricchimento senza causa all'interno delle conclusioni dei relativi atti, nelle quali si fa esclusivo riferimento – sin dagli atti introduttivi e fino a quelli conclusionali – alle sole domande (principali) di condanna, rispettivamente, alla restituzione di € 168.678,48 e al pagamento del compenso di € 207.350,00.
Peraltro, anche nel corpo dei rispettivi atti, le stesse vengono genericamente menzionate senza essere concretamente coltivate e compiutamente circostanziate in punto di fatto, né argomentate in punto di diritto.
Pertanto, l'analisi degli atti processuali e del comportamento processuale delle parti, le quali hanno omesso qualsivoglia riferimento a tali domande nelle conclusioni di ogni singolo atto predisposto nel corso del processo, conduce nel senso della non rituale proposizione delle domande ex art. 2041 c.c., rispetto alle quali non può configurarsi, dunque, un obbligo di pronuncia ex art. 112
c.p.c..
In conclusione, dunque:
1. la domanda di restituzione proposta dal ricorrente deve essere accolta, nei limiti di cui sopra, con conseguente condanna del al CP_1
pagamento, in favore della , della Parte_2
somma di € 165.578,48, oltre interessi legali, 17
decorrenti dalla data della notifica del ricorso introduttivo (14.2.2022) e sino al soddisfo;
2. la domanda riconvenzionale di pagamento proposta dal resistente deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022 (applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore cfr. Cass., Sez. Un. Civ., n. 17405 del 12.10.2012; n. 13628 del 2.7.2015).
Partendo dai parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al citato decreto per ciascuna fase del giudizio, sono così liquidati in favore di parte ricorrente compensi nella misura di € 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.834,00 per la fase istruttoria/di trattazione, € 2.127,00 per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 42658/2021, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
❖ in parziale accoglimento della domanda proposta da quale amministratore di Parte_1
sostegno provvisorio di Parte_2
, condanna al
[...] Controparte_1
pagamento, in favore di Parte_2 18
, della somma di € 165.578,48, oltre Parte_2
interessi legali dal 14.2.2022 sino al soddisfo;
❖ rigetta la domanda riconvenzionale proposta da
[...]
; CP_1
❖ condanna il resistente a rifondere Controparte_1
al ricorrente, in qualità di Parte_1
amministratore di sostegno provvisorio di
[...]
, le spese del presente Parte_2
giudizio che liquida nella somma complessiva di €
7.468,00, di cui € 416,00 per spese (i.e. contributo unificato e spese di notifica), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 2.10.2025.
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi)
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Eleonora
Liberali, magistrato ordinario in tirocinio (D.M. 22.10.2024)
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di Roma
XI Sezione civile
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 42658 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 e rimessa in decisione all'udienza del 26.3.2025, vertente
TRA
in qualità di amministratore di Parte_1
sostegno pro tempore Parte_2
(C.F. ), elettivamente
[...] C.F._1
domiciliato in Roma, via Ivrea n. 22, presso lo studio dell'avv.
IO UI che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo,
PARTE RICORRENTE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Roma, viale Bruno Buozzi n. 107, presso lo studio dell'avv. Enrico del Prato, che lo rappresenta 2
e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e di risposta,
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; segnatamente:
per parte ricorrente: “accertare e dichiarare la responsabilità del Dott. in ordine agli Controparte_1
indebiti prelievi e/o versamenti e/o pagamenti e/o distrazione di somme, effettuati dai conti correnti di cui nella premessa del ricorso introduttivo del presente giudizio, intestati alla esclusiva titolarità della Sig.ra Parte_2
e, per l'effetto, condannare il medesimo Dott.
[...] [...]
a restituire la somma pari ad € 168.678,48 CP_1
(centosessantottoseicentosettantotto/48), e/o quella minore
o maggiore somma che verrà accertata nel corso del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, sino alla data dell'effettivo soddisfo.
Rigettare la domanda riconvenzionale spiegata da controparte, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”; 3
per parte resistente: “- respingere integralmente ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto e diritto e destituita di prova.
In via riconvenzionale:
- condannare la sig.ra , Parte_2
rappresentata dall'amministratore di sostegno provvisorio, avv. a corrispondere, per le causali di cui Parte_1
in narrativa, al dott. , la somma di € Controparte_1
207.350,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria a mano
a mano maturati, o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, previo, se del caso, accertamento peritale;
- conseguentemente operare la compensazione giudiziale del detto credito con ogni eventuale controcredito accampato ex adverso e condannare controparte al versamento della differenza”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., notificato – unitamente al decreto di fissazione dell'udienza – in data 14.2.2022, , per Parte_2
mezzo del suo amministratore di sostegno Parte_1
conveniva in giudizio il figlio ,
[...] Controparte_1
chiedendo la condanna di quest'ultimo alla restituzione della somma di euro € 168.678,48, oltre interessi legali e 4
rivalutazione, per indebite operazioni effettuate sui conti correnti a lei intestati.
Si costituiva in giudizio , chiedendo Controparte_1
il rigetto della domanda nonché, in via riconvenzionale, la condanna della madre al pagamento della somma di €
207.350,00, a titolo di compenso per l'incarico di mandatario svolto in suo favore, con compensazione di tale credito con quello eventualmente riconosciuto in capo alla ricorrente, e sua condanna al pagamento della differenza.
Instaurato il contraddittorio, disposto il mutamento del rito da sommario in ordinario, espletato l'interrogatorio formale di parte resistente, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, venivano precisate le conclusioni;
quindi, la causa veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il proprio atto introduttivo, parte ricorrente deduceva:
1. che, in qualità di amministratore di sostegno della
, aveva proceduto a ricostruire le Parte_2
operazioni effettuate, dall'1.1.2019 al 21.2.2020, sui conti correnti a lei intestati;
2. che la delega ad operare su tali conti, inizialmente rilasciata in favore dell'odierno resistente, gli veniva revocata il 21.2.2020, con contestuale conferimento 5
del potere di autorizzare tali atti all'amministratore di sostegno;
3. che la risultava intestataria di due conti Parte_2
correnti presso la Cassa di Sovvenzioni e Risparmio fra il Personale della Banca d'Italia s.c.r.l., segnatamente c/c n. 034303512 e c/c n. 10161176;
4. che, quanto al c/c n. 034303512, risultava trasferita sul conto intestato al la somma di € CP_1
190.000,00;
5. che, quanto al c/c n. 10161176, risultavano effettuati in favore del giroconti e prelievi Parte_3
per una somma complessiva pari a € 18.678,48;
6. che, quindi, risultavano effettuate, dai c/c della in favore del , operazioni non Parte_2 CP_1
giustificate per complessivi € 208.678,48;
7. che, in data 2.12.2019, il aveva CP_1
effettuato un versamento per € 40.000,00, per cui la risultava creditrice, nei confronti del figlio, Parte_2
della somma di € 168.678,48;
8. che, con le predette condotte, il – CP_1
amministratore di fatto/mandatario della madre – aveva violato l'obbligo di eseguire diligentemente il proprio mandato e di rendere conto del suo operato, e quindi, era ora tenuto a restituire quanto indebitamente distratto;
6
9. che, in subordine, ricorrevano gli estremi dell'art. 2041
c.c., con conseguente obbligo di indennizzo, in quanto i prelievi effettuati erano privi di giustificativi.
Il resistente, costituitosi in giudizio, contestava quanto sostenuto da parte ricorrente e deduceva:
1. in fatto, che egli non aveva potuto introdursi nel mondo del lavoro poiché aveva dovuto sin da subito farsi carico dell'amministrazione del patrimonio dei genitori;
2. che tale attività si era sempre più accentuata negli anni sino a divenire esclusiva dal 2006 – anno in cui la madre aveva un ictus che le menomava le capacità motorie e comunicative – e che per questo era del tutto privo di un suo reddito;
3. che l'attività prestata in favore della madre comprendeva sia la gestione di terreni e immobili di sua proprietà, sia le operazioni effettuate sui suoi conti correnti, tutte da lei autorizzate, consentite dalle deleghe ricevute e poste in essere nel suo esclusivo interesse;
4. in diritto, che tale rapporto gestorio era da ricondurre alla figura del mandato con dispensa dall'obbligo di rendiconto, cominciato nel 2006 e proseguito fino alla nomina dell'amministratore di sostegno (15.2.2020);
5. che, trattandosi di un contratto naturalmente oneroso, dal 2006 al 15.2.2020 aveva maturato, a titolo di 7
compenso, un credito di € 270.350,00 (€ 1300,00 al mese per 159 mesi e mezzo), oltre interessi e rivalutazione;
6. che l'avversa richiesta di condanna alla restituzione di
€ 168.678,48, oltre interessi e rivalutazione, doveva considerarsi paralizzata dal diritto di ritenzione di cui è titolare il mandatario ai sensi dell'art. 2761, comma 4
c.c.;
7. che il credito del resistente, essendo di facile liquidazione, poteva essere opposto in compensazione con quello azionato dalla controparte ai sensi dell'art. 1243, comma 2, c.c.;
8. che, in subordine, ricorrevano gli estremi dell'art. 2041
c.c., con conseguente obbligo di indennizzo, avendo egli perso opportunità lavorative e di guadagno per essersi totalmente dedicato ai genitori per oltre 15 anni.
Ciò posto, deve anzitutto premettersi che, con l'odierno ricorso, l'amministratore di sostegno della ha Parte_2
agito nei confronti del di lei figlio, , per Controparte_1
ottenere la restituzione delle somme da questo prelevate dai conti correnti intestati alla madre, non rendicontate, e che assume sottratte indebitamente, per scopi ultronei rispetto alla cura dell'interesse materno. 8
La domanda deve essere accolta, nei limiti di quanto di seguito esposto.
In primo luogo, deve ritenersi fatto pacifico, in quanto ammesso da entrambe le parti, che tra la e il Parte_2
figlio è intercorso, dal 2006 (anno in cui la prima ebbe un ictus che le limitò le capacità motorie e comunicative) e fino al 15.2.2020 (data di nomina dell'amministratore di sostegno provvisorio in favore della ), un rapporto di Parte_2
mandato, nascente da contratto verbale, in forza del quale il ha gestito il patrimonio (sia immobiliare che CP_1
mobiliare) della prima (e del marito).
Da quanto appena affermato deriva, dunque, che la regolazione del rapporto di gestione patrimoniale intercorrente tra madre e figlio debba essere demandata alla disciplina prevista per tale tipo contrattuale.
Ebbene, ai sensi dell'art. 1710 c.c., il mandatario è anzitutto tenuto ad eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia;
in secondo luogo, ai sensi dell'art. 1713 c.c., egli deve rendere al mandante il conto suo operato.
E invero, il rendiconto, qualificabile come negozio con funzione ricognitiva, costituisce uno strumento contabile necessario per poter controllare le modalità della gestione affidata al mandatario, e la rispondenza di essa ai criteri di condotta espressamente previsti dal codice civile. Esso 9
costituisce, dunque, un vero e proprio obbligo che, rientrando tra i naturalia negotii del mandato, richiede, ai fini della relativa dispensa, una apposita manifestazione di volontà da parte del mandante. Pertanto, in assenza di prova di tale manifestazione, la dispensa non può ritenersi sussistente.
Orbene, nel caso di specie, parte resistente si è limitata ad affermare di essere stata dispensata dall'obbligo di rendiconto (pag. 4, par.
3.1 della comparsa di costituzione), senza tuttavia fornire alcuna prova al riguardo. Da ciò deriva che l'obbligo di rendiconto in capo al deve CP_1
ritenersi pienamente operante.
Tanto premesso, deve rammentarsi che spetta al mandatario, convenuto con azione di rendiconto, fornire la prova non solo dell'entità e della causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto sulle modalità esecutive dell'incarico utili per valutare il suo operato, in relazione ai fini perseguiti, ai risultati raggiunti e ai criteri di buona amministrazione e di condotta prescritti dagli artt. 1710 -
1716 c.c. (cfr. Cass., sez. III, 17.4.2024, n. 10479; sez. VI -
2, n. 1186 del 17.1.2019; sez. 3, n. 2428 del 9.2.2004).
Ebbene, nel caso di specie, non può dirsi raggiunta tale prova con riguardo:
1. al trasferimento, effettuato in data 29.3.2019, dal conto della ricorrente a quello del resistente, della somma di € 190.000,00 (docc. 2 e 3 allegati alla 10
raccomandata a/r inviata dallo stesso all'amministratore di sostegno il 27.4.2020, cfr. doc.
3 comparsa di costituzione e doc. 7 ricorso);
2. al bonifico in favore di del Controparte_1
07.10.2019 per € 5.000,00. Infatti, come affermato dallo stesso resistente, tale spesa è stata necessaria per acquistare dal fratello la quota ereditaria dell'autovettura intestata al padre (doc. 9 allegato alla predetta raccomandata a/r), e dunque per esigenze non univocamente riconducibili alla madre;
3. alle seguenti operazioni: (i) giroconto dell'8.1.2019 per € 500,00; (ii) bonifico del 28.1.2019 per €
1.000,00; (iii) bonifico del 22.2.2019 per €
1.500,00. Infatti, la documentazione fornita – allegata alla predetta raccomandata a/r – e priva di numerazione (consistente in scontrini di farmacia e pagamento di visita neurologica), riportava una spesa complessiva, riconducibile alla , Parte_2
per € 648,28, a fronte di un prelievo totale di €
3.000,00, con una differenza di € 2.351,72;
4. al bonifico in favore di del Controparte_1
10.01.2020 per € 5.000,00. Infatti, le spese documentate dal resistente con i documenti allegati
(docc. 10, 11, 12 allegati alla predetta raccomandata) ammontano a € 1.162,00, sicché 11
rimane priva di valida giustificazione la differenza di
€ 3.838,00;
5. al bonifico in favore di del Controparte_1
15.03.2019 per € 7.000,00, somma giustificata solo nei limiti dei 5.000,00 € che furono necessari per il funerale del padre (doc. 4 allegato alla predetta raccomandata a/r), sicché residua differenza pari ad
€ 2.000,00 priva di collegamenti con esigenze materne;
6. al bonifico in favore di del Controparte_1
25.11.2019 per € 4.000,00. La documentazione prodotta (doc. 8 allegato alla predetta raccomandata a/r) riporta una spesa complessiva pari a € 3.111,24 per manutenzione dell'immobile sito in provincia di Salerno di cui la è Parte_2
usufruttuaria, con una differenza pari a € 888,76 priva di collegamenti con esigenze materne.
Né può valere a rendere tali esborsi non ripetibili la circostanza, addotta dal resistente, per cui lo stesso ha compiuto le predette operazioni in base a regolare delega, conferitagli dalla mamma, a operare sui suoi conti correnti.
E infatti, il dato formale del conferimento, in favore del
, delle deleghe a operare sui conti della madre CP_1
(risultanti dai docc. 4 e 5 della comparsa), non comporta il potere, per il delegato, di agire “ad libitum”, dovendo le 12
operazioni effettuate pur sempre essere sorrette da valida giustificazione.
Sul punto, la giurisprudenza afferma, difatti, che: “La delega a operare sul conto corrente non legittima il delegato
a prelevare somme per uso personale in assenza di giustificazione valida. Un prelievo senza causa da parte del delegato, anche se formalmente autorizzato, configura un abuso di delega e costituisce indebito, imponendo la restituzione delle somme prelevate” (Cass., sez. II,
26.8.2025, n. 23868).
Con riguardo alle somme sopra riportate, il non è riuscito a provare che i prelievi effettuati CP_1
erano giustificati da una valida motivazione, rispondente a interessi riconducibili alla madre, sicché gli stessi devono considerarsi eseguiti con abuso della delega bancaria conferita, con conseguente obbligo restitutorio delle relative somme.
Peraltro, nello specifico caso dell'operazione avente ad oggetto la somma di € 190.000,00 sopra richiamata, l'abuso di delega deve ritenersi ancor più evidente, considerato che tale trasferimento non può reputarsi neppure “formalmente autorizzato” dalle deleghe conferite, bensì volto a eluderne i limiti. E infatti, come ammesso dalla stessa parte resistente, lo spostamento della somma sul suo conto era finalizzato 13
all'investimento in titoli – operazione non consentitagli in base alle deleghe ricevute.
Venendo, infine, ai sei prelievi per complessivi €
4.600,00, rispettivamente eseguiti (i) il 25.7.2019 per €
600,00, (ii) il 9.12.2019 per € 1.000,00, (iii) il 3.1.2020 per
€ 500,00, (iv) il 10.1.2020 per € 1.000,00, (v) il 15.1.2020 per € 500,00, (vi) il 3.2.2020 per € 1.000,00, possono ragionevolmente ritenersi collegati a esigenze quotidiane della madre, e relativi a spese per finalità ad essa riconducibili, quelli effettuati il 25.7.2019, 9.12.2019,
3.1.2020 e 3.2.2020, in quanto, sia per la distanza temporale dell'uno dall'altro (circa un mese) che per gli importi prelevati
(€ 600,00, 1.000,00, 500,00, e 1.000,00) è verosimile ritenere che, come affermato dal resistente, essi siano stati funzionali alle ordinarie spese che normalmente ciascun consociato deve sostenere ogni mese, quali quelle connesse gli acquisti alimentari e inerenti alle normali esigenze di vita.
Non può, invece, affermarsi lo stesso con riguardo ai restanti prelievi del 10.1.2020 e del 15.1.2020 (per complessivi
1.500,00 €), in quanto notevolmente ravvicinati sia tra di loro, sia al prelievo del 3.1.2020, sicché non è possibile ritenere tali importi giustificati dalla gestione delle spese connesse al ménage familiare.
Ne deriva che devono essere considerate indebitamente prelevate alla somme per un Parte_2 14
totale di € 205.578,48, cui va sottratta la somma di €
40.000,00, versata dal in favore della madre, CP_1
con bonifico del 2.12.2019. Ne consegue la condanna del resistente alla restituzione, alla madre, di € 165.578,48.
Passando ad analizzare la domanda riconvenzionale proposta dal resistente, deve anzitutto rammentarsi che la stessa poggia sull'onerosità del mandato ricevuto, da cui deriverebbe l'obbligo della ricorrente al pagamento, in favore del figlio, della somma mensile di € 1.300,00 per tutta la durata del rapporto contrattuale.
La domanda non può trovare accoglimento, dovendo escludersi l'onerosità del mandato conferito.
E invero, pacificamente la giurisprudenza afferma che la presunzione di onerosità del mandato, stabilita “iuris tantum” dall'art. 1709 c.c., “può essere superata da una prova contraria che persuasivamente dimostri la gratuità del mandato: tale estremo può essere desunto anche dalle circostanze nelle quali il rapporto si è instaurato, come la qualità del mandatario, le relazioni che intercedono fra questi
e il mandante, il contegno delle parti prima e dopo lo svolgimento delle prestazioni” (cfr. Cass. n. 14682/14, conf.
Cass. n. 17384/2018, n. 3233/1982, n. 605/1980).
Ebbene, nel caso di specie, tale presunzione non può ritenersi operante, in considerazione di plurimi elementi che depongono nel senso della gratuità, segnatamente: (i) il 15
vincolo familiare tra la mandante (madre) e il mandatario
(figlio); (ii) la condizione clinica della mandante, donna anziana colpita da ictus, e il conseguente affidamento nelle cure disinteressate del figlio;
(iii) il contegno del mandatario, il quale, da quanto risulta agli atti, dal 2006 al 2020 non ha mai richiesto il pagamento di compensi quale corrispettivo delle attività prestate;
(iv) i prelievi, dai c/c della madre, di talune somme che lo stesso resistente ammette avvenuti per far fronte alle proprie esigenze di vita.
Dinanzi a tali elementi, dunque, deve affermarsi la gratuità del mandato conferito al , con CP_1
conseguente infondatezza della domanda riconvenzionale dallo stesso svolta.
Dal mancato riconoscimento del credito in capo al resistente, deriva, altresì, l'infondatezza dell'eccezione basata sul diritto di ritenzione di cui all'art. 2761, comma 4,
c.c..
Infine, non possono ritenersi ritualmente proposte le domande subordinate di indennizzo ex art. 2041 c.c. articolate da entrambe le parti.
E infatti (posto che, con riguardo alla posizione del ricorrente, l'accoglimento della sua domanda principale provocherebbe, in ogni caso, l'assorbimento della domanda subordinata dallo stesso proposta ex art. 2041 c.c.), deve evidenziarsi che, nel caso di specie, né parte ricorrente né 16
parte resistente hanno mai inserito le reciproche domande
(subordinate) di arricchimento senza causa all'interno delle conclusioni dei relativi atti, nelle quali si fa esclusivo riferimento – sin dagli atti introduttivi e fino a quelli conclusionali – alle sole domande (principali) di condanna, rispettivamente, alla restituzione di € 168.678,48 e al pagamento del compenso di € 207.350,00.
Peraltro, anche nel corpo dei rispettivi atti, le stesse vengono genericamente menzionate senza essere concretamente coltivate e compiutamente circostanziate in punto di fatto, né argomentate in punto di diritto.
Pertanto, l'analisi degli atti processuali e del comportamento processuale delle parti, le quali hanno omesso qualsivoglia riferimento a tali domande nelle conclusioni di ogni singolo atto predisposto nel corso del processo, conduce nel senso della non rituale proposizione delle domande ex art. 2041 c.c., rispetto alle quali non può configurarsi, dunque, un obbligo di pronuncia ex art. 112
c.p.c..
In conclusione, dunque:
1. la domanda di restituzione proposta dal ricorrente deve essere accolta, nei limiti di cui sopra, con conseguente condanna del al CP_1
pagamento, in favore della , della Parte_2
somma di € 165.578,48, oltre interessi legali, 17
decorrenti dalla data della notifica del ricorso introduttivo (14.2.2022) e sino al soddisfo;
2. la domanda riconvenzionale di pagamento proposta dal resistente deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022 (applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore cfr. Cass., Sez. Un. Civ., n. 17405 del 12.10.2012; n. 13628 del 2.7.2015).
Partendo dai parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al citato decreto per ciascuna fase del giudizio, sono così liquidati in favore di parte ricorrente compensi nella misura di € 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.834,00 per la fase istruttoria/di trattazione, € 2.127,00 per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 42658/2021, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
❖ in parziale accoglimento della domanda proposta da quale amministratore di Parte_1
sostegno provvisorio di Parte_2
, condanna al
[...] Controparte_1
pagamento, in favore di Parte_2 18
, della somma di € 165.578,48, oltre Parte_2
interessi legali dal 14.2.2022 sino al soddisfo;
❖ rigetta la domanda riconvenzionale proposta da
[...]
; CP_1
❖ condanna il resistente a rifondere Controparte_1
al ricorrente, in qualità di Parte_1
amministratore di sostegno provvisorio di
[...]
, le spese del presente Parte_2
giudizio che liquida nella somma complessiva di €
7.468,00, di cui € 416,00 per spese (i.e. contributo unificato e spese di notifica), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 2.10.2025.
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi)
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Eleonora
Liberali, magistrato ordinario in tirocinio (D.M. 22.10.2024)