Ordinanza cautelare 11 aprile 2024
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00107/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00276/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 276 del 2024, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Menale e Franco Verde, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari, alla via Melo, 97;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del provvedimento di respingimento alla frontiera della Polizia di frontiera marittima e aerea di Bari del 9 febbraio 2024;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il dott. NZ EV e uditi per le parti i difensori l'avv. dello Stato Guido Operamolla, per l’Amministrazione; nessuno comparso per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che lo straniero extra-UE è stato destinatario di provvedimento motivato di respingimento alla frontiera della Polizia di frontiera marittima e aerea di Bari del 9 febbraio 2024, poiché “ Ha già soggiornato per 90 giorni del precedente periodo di 180 giorni nel territorio degli stati membri dell’Unione europea ”;
Preso atto che le censure poste vertono sulla dedotta violazione ed errata applicazione degli artt. 3, 5, 10 e 19 della legge 241/1990 e sull’eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione e illogicità;
Considerato che la domanda cautelare è stata rigettata, in quanto il ricorrente ha dedotto, in modo contraddittorio, da un lato, di essere in asserita attesa del rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale”, senza però specificare le circostanze che legittimerebbero il rilascio dello stesso, e, dall’altro, di essersi allontanato dall’Italia per affermati presunti motivi di lavoro, con uscita dalla frontiera di Bergamo e tentativo di rientro in Italia dalla frontiera di Bari;
Considerato che, pur sollecitata la definizione del giudizio con istanza di prelievo, la posizione dello straniero non veniva nelle more meglio precisata, quanto al titolo di soggiorno in Italia; null’altro risulta aggiunto a quanto già delibato nella fase cautelare;
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso come proposto vada respinto per manifesta infondatezza della domanda giudiziale;
Ritenuto di compensare le spese del giudizio per la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IN AN, Presidente
NZ EV, Primo Referendario, Estensore
NZ Mennoia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NZ EV | IN AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.