CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 09/01/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 43/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ER PA AN, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6841/2024 depositato il 25/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Comune di Cariati - Ufficio Tributi 87062 Cariati CS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249008777825000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249008777825000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220014532545000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220014532545000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: non comparso in udienza.
Resistente/Appellato: non comaprso in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza, alla Regione Calabria e al Comune di
Cariati, depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Cosenza in data 25 ottobre 2024 (n. 6841/2024 R.G.R.), Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, impugnava l'avviso d'intimazione n. 03420249008777825000, notificato in data 26 agosto 2024, importo € 399,03, TARI e Tassa Auto, con atto presupposto la cartella di pagamento n.
03420220014532545000, notificata in data 29 luglio 2022 che il ricorrente aveva autonomamente impugnato con ricorso iscritto al n. 1315/2023 R.G.R.. Allegava al ricorso l'AVI oggetto d'impugnazione.
Il ricorrente eccepiva:
1) Prescrizione dell'imposta di bollo auto;
2) Infondatezza del credito da ritenere illegittimo;
3) Nullità dell'atto in quanto per imposta TARI non era stato notificato l'avviso di accertamento. Da ciò derivava lesione al diritto di difesa del ricorrente;
4) Nullità per mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sull'Ufficio;
5) Infondatezza del credito per imposta TARI non provata dal Comune di Cariati, Ente impositore;
6) Nullità per indeterminatezza dei crediti e per intervenuta decadenza del termine triennale dalla esecutività del titolo;
7) Prescrizione/decadenza delle pretese.
Sollecitava l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese da distrarre in favore del difensore e trattazione in pubblica udienza.
In data 13 novembre 2024 si costituiva l'Agenzia Entrate Riscossione, depositando controdeduzioni telematiche in cui, preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del ricorso in quanto la cartella di pagamento era stata notificata e impugnata, mentre non vi era stata alcuna sospensione dell'atto, non potendosi impugnare l'avviso d'intimazione in oggetto, chiedeva, in ogni caso il rigetto del ricorso per infondatezza delle eccezioni sollevate.
In data 13 dicembre 2024 si è costituita la Regione Calabria depositando controdeduzioni telematiche in cui chiedeva il rigetto del ricorso, allegava la prova della notifica dell'avviso di accertamento, atto presupposto della cartella di pagamento richiamata dall'AVI impugnato.
In data 28 dicembre 2025 il ricorrente ha depositato memoria illustrativa con allegata la sentenza n.
1610/2024 emessa dalla CGT di I grado di CS nell'ambito del procedimento n. 1315/2025 R.G.R., insisteva nei motivi di ricorso.
All'udienza dell'8 gennaio 2026 nessuno era comparso e la Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Va preliminarmente sottolineato che nell'ambito del procedimento n. 1315/2023 R.G.R. è stata depositata sentenza n. 1610/2024 emessa dalla CGT di I grado di CS nell'ambito del procedimento n. 1315/2025 R.
G.R., che ha accolto il ricorso in relazione all'imposta TARI, mentre ha respinto il ricorso, confermando l'atto impugnato limitatamente all'imposta TASSA AUTO, con parziale annullamento della cartella di pagamento n. 03420220014532545000, atto presupposto dell'AVI impugnato nel presente procedimento.
Sono destituite di fondamento tutte le eccezioni riguardanti l'omessa notifica di atti presupposto, indeterminatezza, inesigibilità e decadenza, in presenza di cartella di pagamento, atto-presupposto dell'AVI impugnato, notificata e impugnata in altro procedimento.
L'avviso d'intimazione, rinviando all'atto presupposto ritualmente notificato al contribuente, ha assolto agli oneri di adeguata motivazione dell'atto. Inoltre, non si è determinata alcuna prescrizione della pretesa in quanto tra la notifica della cartella (29.07.2022) e la notifica dell'AVI (26.08.2024) non è decorso il termine di prescrizione triennale previsto per la tassa auto.
Poichè nell'ambito del procedimento n. 1315/2023 R.G.R. la sentenza emessa n. 1610/2024 ha accolto il ricorso in relazione all'imposta TARI, annullando parzialmente l'atto impugnato, venendo meno, per tale pretesa tributaria, il fondamento giuridico dell'avviso d'intimazione, il ricorso va in parte accolto e l'atto impugnato deve essere annullato limitatamente all'imposta TARI.
In ragione del parziale accoglimento vi sono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso e annulla l'atto impugnato limitatamente all'imposta TARI indicata nell'atto presupposto, cartella di pagamento n. 03420220014532545000, impugnata nel giudizio n. 1315/2023 R.
G.R. e parzialmente annullata con sentenza n. 1610/2024 emessa dalla CGT di I grado di CS;
rigetta nel resto il ricorso in oggetto e conferma l'atto impugnato nella parte riguardante l'imposta Tassa Auto.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Cosenza, 8 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico Dott.ssa Giuseppa A. Ferrucci
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ER PA AN, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6841/2024 depositato il 25/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Comune di Cariati - Ufficio Tributi 87062 Cariati CS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249008777825000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249008777825000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220014532545000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220014532545000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: non comparso in udienza.
Resistente/Appellato: non comaprso in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza, alla Regione Calabria e al Comune di
Cariati, depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Cosenza in data 25 ottobre 2024 (n. 6841/2024 R.G.R.), Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, impugnava l'avviso d'intimazione n. 03420249008777825000, notificato in data 26 agosto 2024, importo € 399,03, TARI e Tassa Auto, con atto presupposto la cartella di pagamento n.
03420220014532545000, notificata in data 29 luglio 2022 che il ricorrente aveva autonomamente impugnato con ricorso iscritto al n. 1315/2023 R.G.R.. Allegava al ricorso l'AVI oggetto d'impugnazione.
Il ricorrente eccepiva:
1) Prescrizione dell'imposta di bollo auto;
2) Infondatezza del credito da ritenere illegittimo;
3) Nullità dell'atto in quanto per imposta TARI non era stato notificato l'avviso di accertamento. Da ciò derivava lesione al diritto di difesa del ricorrente;
4) Nullità per mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sull'Ufficio;
5) Infondatezza del credito per imposta TARI non provata dal Comune di Cariati, Ente impositore;
6) Nullità per indeterminatezza dei crediti e per intervenuta decadenza del termine triennale dalla esecutività del titolo;
7) Prescrizione/decadenza delle pretese.
Sollecitava l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese da distrarre in favore del difensore e trattazione in pubblica udienza.
In data 13 novembre 2024 si costituiva l'Agenzia Entrate Riscossione, depositando controdeduzioni telematiche in cui, preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del ricorso in quanto la cartella di pagamento era stata notificata e impugnata, mentre non vi era stata alcuna sospensione dell'atto, non potendosi impugnare l'avviso d'intimazione in oggetto, chiedeva, in ogni caso il rigetto del ricorso per infondatezza delle eccezioni sollevate.
In data 13 dicembre 2024 si è costituita la Regione Calabria depositando controdeduzioni telematiche in cui chiedeva il rigetto del ricorso, allegava la prova della notifica dell'avviso di accertamento, atto presupposto della cartella di pagamento richiamata dall'AVI impugnato.
In data 28 dicembre 2025 il ricorrente ha depositato memoria illustrativa con allegata la sentenza n.
1610/2024 emessa dalla CGT di I grado di CS nell'ambito del procedimento n. 1315/2025 R.G.R., insisteva nei motivi di ricorso.
All'udienza dell'8 gennaio 2026 nessuno era comparso e la Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Va preliminarmente sottolineato che nell'ambito del procedimento n. 1315/2023 R.G.R. è stata depositata sentenza n. 1610/2024 emessa dalla CGT di I grado di CS nell'ambito del procedimento n. 1315/2025 R.
G.R., che ha accolto il ricorso in relazione all'imposta TARI, mentre ha respinto il ricorso, confermando l'atto impugnato limitatamente all'imposta TASSA AUTO, con parziale annullamento della cartella di pagamento n. 03420220014532545000, atto presupposto dell'AVI impugnato nel presente procedimento.
Sono destituite di fondamento tutte le eccezioni riguardanti l'omessa notifica di atti presupposto, indeterminatezza, inesigibilità e decadenza, in presenza di cartella di pagamento, atto-presupposto dell'AVI impugnato, notificata e impugnata in altro procedimento.
L'avviso d'intimazione, rinviando all'atto presupposto ritualmente notificato al contribuente, ha assolto agli oneri di adeguata motivazione dell'atto. Inoltre, non si è determinata alcuna prescrizione della pretesa in quanto tra la notifica della cartella (29.07.2022) e la notifica dell'AVI (26.08.2024) non è decorso il termine di prescrizione triennale previsto per la tassa auto.
Poichè nell'ambito del procedimento n. 1315/2023 R.G.R. la sentenza emessa n. 1610/2024 ha accolto il ricorso in relazione all'imposta TARI, annullando parzialmente l'atto impugnato, venendo meno, per tale pretesa tributaria, il fondamento giuridico dell'avviso d'intimazione, il ricorso va in parte accolto e l'atto impugnato deve essere annullato limitatamente all'imposta TARI.
In ragione del parziale accoglimento vi sono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso e annulla l'atto impugnato limitatamente all'imposta TARI indicata nell'atto presupposto, cartella di pagamento n. 03420220014532545000, impugnata nel giudizio n. 1315/2023 R.
G.R. e parzialmente annullata con sentenza n. 1610/2024 emessa dalla CGT di I grado di CS;
rigetta nel resto il ricorso in oggetto e conferma l'atto impugnato nella parte riguardante l'imposta Tassa Auto.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Cosenza, 8 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico Dott.ssa Giuseppa A. Ferrucci