Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 28/03/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Vittoria Mingione, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N.R.G. 581/2024
TRA
- c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1
- C.F. Parte_2 CodiceFiscale_2
- c.f. Parte_3 CodiceFiscale_3
- c.f. Parte_4 CodiceFiscale_4
- c.f. Parte_5 CodiceFiscale_5
- c.f. Parte_6 CodiceFiscale_6
- c.f. Parte_7 CodiceFiscale_7
- c.f. Parte_8 CodiceFiscale_8
- c.f. Parte_9 CodiceFiscale_9
- c.f. Parte_10 CodiceFiscale_10
- c.f. Parte_11 CodiceFiscale_11
- c.f. Parte_12 CodiceFiscale_12
- c.f. Parte_13 CodiceFiscale_13
- c.f. Parte_14 CodiceFiscale_14
- c.f. Parte_15 CodiceFiscale_15
- c.f. Parte_16 CodiceFiscale_16
- c.f. Parte_17 CodiceFiscale_17
- c.f. Parte_18 CodiceFiscale_18
- c.f. Parte_19 CodiceFiscale_19
pagina 1 di 5
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-Ricorrenti-
E
- c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_21
- c.f. CP_2 CodiceFiscale_22
- Convenuti contumaci -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 281 decies cpc, i ricorrenti, hanno esposto che:
- il Tribunale di Verbania con sentenza n. 433/2012 ha annullato il testamento olografo lasciato dal sig. , pubblicato dal Notaio in data 20.2.2010; Parte_20 Persona_1
- la decisione è stata poi confermata dalla Corte di Appello di Torino con sentenza pubblicata in data
16.03.2015;
- il ricorso in Cassazione proposto dalle allora controparti è stato rigettato con sentenza pubblicata in data 7.03.2017;
- dall'annullamento del testamento discende che il diritto di proprietà dei beni immobili appartenuti al sig. si è a loro trasferito in quanto eredi legittimi, per cui in data 10.04.2018 Parte_20 avevano presentato la relativa dichiarazione di successione;
- vi erano state delle trattative con i sigg. e , eredi apparenti in forza CP_3 Controparte_1 del testamento annullato, per la compravendita dell'immobile che si erano protratte senza alcun esito;
- l'immobile è occupato dai convenuti, per cui, con raccomandata a.r. 11.02.2020 inviata al sig.
, avevano fissato ai convenuti termine sino al 15.03.2020 per il rilascio Controparte_1 dell'immobile;
- i convenuti non avevano rilasciato l'immobile, occupandolo pertanto senza titolo.
Hanno concluso, pertanto, chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria domanda ed eccezione: - accertare che i sig.ri e occupano senza titolo l'immobile sito in Domodossola censito al Controparte_1 CP_2
NCEU foglio 4 mappale 102 sub. 3-4, corrispondente al NCT foglio 18 mappale 367, ubicato in Via Giovanni Ceschi n.
2, conseguentemente condannare i medesimi a rilasciare senza dilazione l'immobile stesso libero da persone e cose;
- disporre inoltre ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. il pagamento a carico dei sigg.ri e della somma di €. Controparte_1 CP_2
pagina 2 di 5 70,00 giornaliere, o di quella minore o maggiore somma che verrà ritenuta di giustizia, per il mancato adempimento del provvedimento che l'Ill.mo Giudice emetterà. Con favore di spese, competenze ed onorari di causa”.
I convenuti non si sono costituiti.
All'udienza del 4.10.2024 è comparso per i convenuti l'Avv. Bonalumi con procura speciale, chiedendo un rinvio avendo formulato una proposta conciliativa.
L'udienza è stata rinviata al 21.1.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'esito della camera di consiglio, è stato assegnato termine alla parte ricorrente sino al 28.2.2025 per chiarimenti in ordine al rapporto di parentela tra i ricorrenti e il de cuius, e l'udienza è stata Parte_20 rinviata al 11.3.2025.
Il ricorrente ha depositato note in sostituzione di udienza.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dei convenuti, cui il ricorso è stato correttamente notificato, a mani proprie del convenuto , e a mani del marito convivente, quanto alla notifica a Controparte_1 CP_2
in data 27.6.2024 per l'udienza del 4.10.2024.
[...]
Nel merito, i ricorrenti hanno allegato di essere proprietari in forza di successione a e Parte_20 dell'intervenuto annullamento del testamento olografo pubblicato dal Notaio in data Persona_1
20.2.2010, con sentenza del Tribunale di Verbania n. 433/2012, passata in giudicato, dell'immobile sito in
Domodossola, Via Ceschi n. 2, occupato senza alcun titolo dai convenuti.
La domanda, alla luce delle allegazioni contenute in ricorso, va qualificata come petizione di eredità.
E', invero, pacifico l'orientamento giurisprudenziale in forza del quale: “La "petitio hereditatis" si differenzia dalla "rei vindicatio", malgrado l'affinità del "petitum", in quanto si fonda sull'allegazione dello stato di erede, ed ha per oggetto beni riguardanti elementi costitutivi dell'"universum ius" o di una quota parte di esso. Ne consegue, quanto all'onere probatorio, che, mentre l'attore in "rei vindicatio" deve dimostrare la proprietà dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario all'usucapione, nella "hereditatis petitio" può invece limitarsi a provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario;
pertanto, deve ritenersi inammissibile il mutamento in corso di causa dell'azione di petizione ereditaria in azione di rivendicazione, anche quando non sia contestata dal convenuto la qualità di erede dell'attore, in quanto tale mancata contestazione non fa venire meno la funzione prevalentemente recuperatoria dell'azione ereditaria, ma produce effetti solo sul piano probatorio, senza incidere sulla radicale diversità - per natura, presupposti, oggetto e onere della prova - tra le due azioni” (Cass. Sez. 2 ,
Ordinanza n. 7871 del 19/03/2021).
Tanto premesso, in punto di legittimazione attiva, a seguito dei chiarimenti resi dalla parte ricorrente, la legittimazione attiva dei predetti è provata dall'albero genealogico prodotto in allegato 23 di parte pagina 3 di 5 ricorrente e dalle denunce di successione allegate al ricorso introduttivo, da cui si evince che i ricorrenti sono tutti parenti entro il quarto grado di , nato a [...] il [...] e deceduto il Parte_20
21.1.2010.
L'accettazione di eredità da parte dei ricorrenti, e pertanto la loro qualità di eredi, è implicita nella proposizione della domanda di petizione di eredità (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 390 del 08/01/2025: “La parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato
l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede”).
Per quanto concerne la posizione di la qualità di erede è anche coperta dal giudicato Parte_13 formatosi sulla domanda di impugnazione del testamento, avendo la medesima rivestito la qualità di parte appellata nel giudizio di impugnazione (cfr. doc. 2 di parte ricorrente).
La comprensione del bene immobile nell'asse ereditario è documentata dall'inclusione del bene nella denuncia di successione, in cui risulta indicato anche l'immobile sito in Domodossola censito al NCEU foglio 4 mappale 102 sub. 3-4, corrispondente al NCT foglio 18 mappale 367, ubicato in Via Giovanni
Ceschi n. 2.
L'occupazione del bene all'attualità da parte dei convenuti è provata dal certificato di residenza prodotto dalla parte ricorrente (doc. 9 di parte ricorrente) e confermata dalla notifica del ricorso introduttivo, avvenuta presso l'immobile oggetto di domanda.
Alla luce di quanto suddetto, la domanda va accolta e i convenuti sono condannati alla restituzione in favore dei ricorrenti dell'immobile sito in Domodossola censito al NCEU foglio 4 mappale 102 sub. 3-4, corrispondente al NCT foglio 18 mappale 367, ubicato in Via Giovanni Ceschi n. 2, libero da persone e cose.
Ricorrono, altresì, i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di emissione della misura di coercizione di cui all'art. 614 bis c.p.c.
Considerata la superficie dell'immobile che si evince dalla denuncia di successione e il corrispettivo richiesto per l'alienazione dai ricorrenti (doc. 8), si stima di determinare, in ragione del presumibile danno patito dai ricorrenti per la indisponibilità dell'immobile, una somma per ogni giorno di ritardo nel rilascio del bene, determinata in € 30,00 al giorno a decorrere da trenta giorni successivi alla notifica della presente sentenza sino al rilascio.
Le spese di lite si liquidano in dispositivo in favore dei ricorrenti, tenuto conto del valore indeterminato della domanda, con applicazione dei parametri medi ridotti del 30% per la fase di studio, introduttiva e decisionale. pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania definitivamente pronunciando:
1. Accoglie la domanda di petizione di eredità proposta dai ricorrenti e condanna i convenuti al rilascio in favore dei ricorrenti dell'immobile sito in Domodossola censito al NCEU foglio 4 mappale 102 sub. 3-4, corrispondente al NCT foglio 18 mappale 367, ubicato in Via Giovanni
Ceschi n. 2, libero da persone e cose.
2. Condanna i convenuti al pagamento in favore dei ricorrenti di un importo pari a € 30,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nel rilascio del bene a decorrere da trenta giorni successivi alla notifica della presente sentenza sino al rilascio.
3. Condanna i convenuti alla refusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che liquida in €
545,00 per spese vive ed € 4.067,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, cpa ed iva come per legge.
Verbania, 28.3.2025
Il Giudice Dr. Vittoria Mingione
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