TRIB
Sentenza 21 giugno 2024
Sentenza 21 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/06/2024, n. 1511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1511 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2024 |
Testo completo
N. 957/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Nicoletta Rusconi Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 957/2022 R.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da
, codice fiscale , nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Cro, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, codice fiscale , nata a [...] il [...], ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Salvatore Piccione, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico ministero in sede.
***
Con provvedimento del 14.6.2024 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, sulle conclusioni come in atti precisate, senza i termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 22.2.2022 , premettendo di avere contratto matrimonio con Parte_1
in data 8.10.1994, dal quale nasceva la figlia (l'8.8.1998) di essersi separato dalla CP_1 Per_1 moglie con sentenza non definitiva sullo status n. 416/2021 emessa da questo Tribunale in data
4.3.2021 (passata in giudicato, v. documenti in atti) chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio con “addebito” a carico della moglie, nonché la previsione dell'obbligo in suo capo di versare alla moglie la somma complessiva di euro 400,00 mensili di cui euro 200,00 per il mantenimento della moglie ed euro 200,00 per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale preliminarmente CP_1
contestava la domanda di addebito del divorzio, chiedendone la dichiarazione di inammissibilità.
Nel merito, pur non opponendosi alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestava la rappresentazione dei fatti operata dal marito e chiedeva, in via riconvenzionale, la previsione dell'obbligo a carico del di corrisponderle mensilmente la somma di euro 500,00 Pt_1
a titolo di assegno divorzile per sé e l'ulteriore somma di euro 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie. Domandava, infine, l'assegnazione della casa coniugale a sé, in ragione della convivenza con la figlia maggiorenne non economicamente indipendente.
All'esito dell'udienza presidenziale del 23.5.2022, rimasto vano il tentativo di conciliazione dei coniugi, il Presidente confermava le condizioni stabilite in sede separativa e nominava il Giudice istruttore per il prosieguo della causa.
Iniziata la fase di trattazione della causa, concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e depositate le memorie istruttorie, all'udienza del 13.2.2024 parte ricorrente domandava la pronuncia della sentenza non definitiva sullo status.
Con provvedimento del 14.6.2024, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al
Collegio sulle conclusioni come in atti precisate dalle parti per la pronuncia non definitiva, senza i termini di legge.
Esposti i fatti, passando al merito, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa in Floridia in data
8.10.1994 (Anno 1980 – N. 96 - Parte II- Serie A). Per quanto sopra, va pronunciata sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendo proseguire il giudizio per gli ulteriori aspetti economici, come da separata ordinanza.
La presente sentenza, ancorché non definitiva, sarà trasmessa al passaggio in giudicato dalla
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Siracusa per le annotazioni di legge.
La decisione sulle spese di lite deve essere riservata al momento della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa in Siracusa in data 8.10.1994, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di
Siracusa (Anno 1994 – N. 512 - Parte II- Serie A); manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Siracusa affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle altre domande.
Così deciso in Siracusa, il 19.6.2024, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Nicoletta Rusconi Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 957/2022 R.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da
, codice fiscale , nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Cro, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, codice fiscale , nata a [...] il [...], ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Salvatore Piccione, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico ministero in sede.
***
Con provvedimento del 14.6.2024 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, sulle conclusioni come in atti precisate, senza i termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 22.2.2022 , premettendo di avere contratto matrimonio con Parte_1
in data 8.10.1994, dal quale nasceva la figlia (l'8.8.1998) di essersi separato dalla CP_1 Per_1 moglie con sentenza non definitiva sullo status n. 416/2021 emessa da questo Tribunale in data
4.3.2021 (passata in giudicato, v. documenti in atti) chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio con “addebito” a carico della moglie, nonché la previsione dell'obbligo in suo capo di versare alla moglie la somma complessiva di euro 400,00 mensili di cui euro 200,00 per il mantenimento della moglie ed euro 200,00 per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale preliminarmente CP_1
contestava la domanda di addebito del divorzio, chiedendone la dichiarazione di inammissibilità.
Nel merito, pur non opponendosi alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestava la rappresentazione dei fatti operata dal marito e chiedeva, in via riconvenzionale, la previsione dell'obbligo a carico del di corrisponderle mensilmente la somma di euro 500,00 Pt_1
a titolo di assegno divorzile per sé e l'ulteriore somma di euro 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie. Domandava, infine, l'assegnazione della casa coniugale a sé, in ragione della convivenza con la figlia maggiorenne non economicamente indipendente.
All'esito dell'udienza presidenziale del 23.5.2022, rimasto vano il tentativo di conciliazione dei coniugi, il Presidente confermava le condizioni stabilite in sede separativa e nominava il Giudice istruttore per il prosieguo della causa.
Iniziata la fase di trattazione della causa, concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e depositate le memorie istruttorie, all'udienza del 13.2.2024 parte ricorrente domandava la pronuncia della sentenza non definitiva sullo status.
Con provvedimento del 14.6.2024, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al
Collegio sulle conclusioni come in atti precisate dalle parti per la pronuncia non definitiva, senza i termini di legge.
Esposti i fatti, passando al merito, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa in Floridia in data
8.10.1994 (Anno 1980 – N. 96 - Parte II- Serie A). Per quanto sopra, va pronunciata sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendo proseguire il giudizio per gli ulteriori aspetti economici, come da separata ordinanza.
La presente sentenza, ancorché non definitiva, sarà trasmessa al passaggio in giudicato dalla
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Siracusa per le annotazioni di legge.
La decisione sulle spese di lite deve essere riservata al momento della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa in Siracusa in data 8.10.1994, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di
Siracusa (Anno 1994 – N. 512 - Parte II- Serie A); manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Siracusa affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle altre domande.
Così deciso in Siracusa, il 19.6.2024, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone