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Sentenza 12 giugno 2024
Sentenza 12 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 12/06/2024, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2024 |
Testo completo
n. 849/2019 RGAC
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Maria Pina LAZZARA, presidente;
dott. Augusto SABATINI, consigliere relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 849/2019 RGAC posta in decisione all'udienza del 7.7.2023 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte e vertente
TRA
in persona di Parte_1 Parte_1 quale legale rappresentante pro tempore; p. Iva: P.IVA_1 parte elettivamente domiciliata in Messina, V.le L. Cadorna n. 14, presso lo studio dell'Avv.
Maurizio S. LA PEDALINA, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Luciana DE ROBERTIS in virtù di procura rilasciata di procura rilasciata in calce all'atto di citazione in appello;
pec: ; Email_1 pec: ; Email_2
APPELLANTE
E
Controparte_1 codice fiscale: CodiceFiscale_1 parte elettivamente domiciliata in Messina, in Via Giacomo Venezian n. 23, recapito professionale degli Avv.ti Dario LATELLA e Letizia ANASTASI, che unitamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di costituzione e risposta con appello incidentale;
pec: ; Email_3 pec: ; Email_4
APPELLATO–APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
NONCHÉ
Parte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_2 ; Parte_2 codice fiscale: ; CodiceFiscale_3 parti elettivamente domiciliate in Messina, V.le L. Cadorna n. 14, presso lo studio dell'Avv. Maurizio S. LA PEDALINA, che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv.
Luciana DE ROBERTIS in virtù di procura rilasciata di procura rilasciata in calce all'atto di costituzione e risposta in appello;
pec: ; Email_1 pec: ; Email_2
APPELLATI
avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza n. 212/2019 rep. 3482/2019 emessa dal Tribunale Civile di Messina in data 15/10/2019-19/11/2019 e comunicata alle parti in pari data, in materia di recesso da società (liquidazione quota).
Conclusioni delle parti
Per (parte appellante): Parte_1
“… 1) annullare o, comunque, riformare il provvedimento impugnato per le ragioni sopra spiegate o per quelle altre che si riterranno in fatto ed in legge con ogni consequenziale statuizione;
2) come mezzo al fine, disporre la rinnovazione della C.t.u. al fine di stimare il compendio immobiliare alla luce delle doglianze esplicitate nell'atto di appello e, conseguentemente, riformulare il valore della quota del socio escluso alla luce delle risultanze della rinnovata valutazione;
3) per l'effetto, rigettare le domande formulate ex adverso per le motivazioni esposte nella narrativa del presente atto, o per quelle altre ritenute in fatto ed in legge;
4) condannare controparte alla refusione delle spese, compensi ed onorari difensivi di entrambi i gradi del giudizio …”.
Per (parte appellata e appellante incidentale): Controparte_1
“… nel merito: 1) rigettare l'appello principale proposto dalla Parte_3
, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
in via incidentale: 1) accogliendo il presente appello incidentale,
[...] riformare l'ordinanza n. 212/2019 rep. n. 3482/2019, emessa dal Tribunale di Messina in data 15.10.2019 depositata il 19.11.2019 e comunicata in pari data, nel procedimento iscritto a ruolo al n. 7300/2014 e, per l'effetto, condannare i sig.ri E , in solido tra loro, al pagamento, in favore del ricorrente sig. Parte_1 Parte_2
, della somma di euro 76.991,01, oltre accessori di legge fino al soddisfo. In ogni caso, Controparte_1 condannare i Convenuti, in solido fra loro, al pagamento dei diritti e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge …”.
Per (parti appellate): Parte_1 Parte_2
“… 1) in via preliminare, ritenere e dichiarare la inammissibilità dell'appello incidentale tardivo spiegato da CP_1
nei confronti degli odierni concludenti, per effetto della preclusione di giudicato formatasi sui capi
[...] impugnati, per come sopra dedotto;
2) in via subordinata, senza recesso dalla superiore eccezione, dichiarare l'appello incidentale infondato ed inammissibile per le ulteriori motivazioni sopra spiegate;
3) per l'effetto, confermare i capi della sentenza impugnata in via incidentale;
4) condannare l'appellante incidentale alla refusione delle spese e dei compensi difensivi, da liquidarsi sulla scorta dei parametri ministeriali, vigenti ratione temporis e da determinarsi in concreto nella misura risultante dalla relativa nota che sarà depositata nell'interesse dei concludenti, disponendo la distrazione in favore dei procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non aver riscosso i secondi …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, ex art. 702 quater C.P.C., ritualmente notificato, la
[...]
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, conveniva in giudizio davanti a questa Corte interponendo Controparte_1 gravame avverso la citata ordinanza emessa dal Tribunale di Messina in data 15/10/2019- 19/11/2019 e comunicata alle parti in pari data, con il quale se ne chiedeva la riforma.
*
A fini di miglior intellezione della presente vicenda processuale, gioverà premettere all'illustrazione dei relativi motivi di gravame quanto appresso.
In prime cure:
con ricorso, ex art. 702 bis, depositato in data 22.12.2014, conveniva in Controparte_1 giudizio la società in epigrafe nonché deducendo che: Parte_1 Parte_2
− egli era socio della s.n.c. in questione, in quanto costituita giusta atto per notar Per_1
del 22/4/1988 rep. n. 68665, racc. n. 10257, per una quota pari ad € 13.737,75;
[...]
− a mezzo di successivo atto pubblico del 28/10/2013, per notar di Messina, Persona_2
Rep. 17679, previa convocazione di tutti i soci, sulla base della relazione dell'amministratore della società, veniva adottata, a maggioranza unanime, la decisione di escludere dalla prefata società il socio per gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dal Controparte_1 contratto sociale;
− la decisione di esclusione veniva notificata al socio interessato in data 18.11.2013;
− trascorsi trenta giorni dalla sua comunicazione (19.12.2013), senza che fosse formulata alcuna opposizione, ai sensi dell'art. 2287 C.C., tale decisione diveniva definitiva;
− non ottenendo soddisfazione in sede di bonario componimento;
era quindi costretto ad incardinare il giudizio per la liquidazione della quota sociale spettantegli, chiedendo di:
“… 1) accertare, in quanto socio escluso dalla Società ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2284 e 2289 C.C., il diritto del sig. a ricevere una somma di denaro corrispettiva della quota di liquidazione e calcolata Controparte_1 secondo i criteri di cui all'art. 2289 C.C.; 2) condannare la Parte_3 e, in solido fra loro, i sig.ri E al pagamento, in favore del ricorrente sig. Parte_1 Parte_2
, della somma di euro 267.000,00 (euro duecentossessantasettemila/00), oltre accessori di legge Controparte_1 fino al soddisfo;
oppure, in iva subordinata, al pagamento, in favore del ricorrente sig. , della Controparte_1 maggiore o minore somma che l'Ill.mo Sig. Giudicante volesse quantificare in esito ad eventuale CTU. 3) condannare i convenuti in solido fra loro al pagamento dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge ...”.
Si costituivano in giudizio tutti i resistenti, chiedendo il rigetto della domanda, ed in particolare:
- la società, con atto del 15.5.2013, eccepiva l'infondatezza delle domande proposte dal ricorrente, chiedendo, nel merito, che venisse dichiarato negativo, alla data di scioglimento del rapporto, il valore della quota del socio escluso;
- in rito, ove ammessa CTU tecnico-contabile, di ritenere sussistenti i presupposti di cui all'art. 703 ter, con fissazione dell'udienza di cui all'art. 183 C.P.C.; con separato atto:
- e deducevano l'inammissibilità della domanda Parte_1 Parte_2 formulata nei loro confronti, per effetto delle preclusioni nascenti da un precedente giudicato e, in ogni caso, per difetto di legittimazione passiva. Dopo essere stata regolarmente istruita la lite anche con espletamento di CTU tecnico-contabile, il Tribunale Messina, con ordinanza del 15.10.2020, depositata il 19.11.2020, visti gli artt. 702 bis s. C.P.C., così decideva:
“… 1. dichiara inammissibile la domanda nei confronti di e 2. accoglie la domanda Parte_2 Parte_1 nei confronti della e, per l'effetto, condanna quest'ultima a pagare Parte_4 a la somma di € 76.991,01, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3. condanna Controparte_1 CP_1 a pagare in solido a e e spese di lite, liquidate in € 6.500,00 oltre spese
[...] Parte_2 Parte_1 generali, c.p.a. ed iva;
4. condanna a pagare a Parte_4 Controparte_1 le spese di lite, liquidate in € 607,00 per rimborso spese ed € 6.500,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva
…”.
*
Parte appellante, preliminarmente instando per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, di cui chiedeva l'annullamento o la riforma, nel merito lamentava che il
Giudice di prime cure, recependo acriticamente la valutazione di stima degli immobili così come effettuata dall'ausiliario del CTU, fosse giunto ad una erronea determinazione del valore (fissato in €. 76.991,00) della quota del socio escluso, all'uopo deducendo:
1. violazione degli artt. 132, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. C.P.C., motivazione apparente, e/o sostanzialmente omessa, su un punto decisivo del giudizio;
la società appellante eccepiva la nullità della sentenza gravata giacché il primo Giudice, nel determinare – sulla scorta delle risultanze della CTU – il quantum della quota spettante al socio escluso, non avrebbe tenuto conto delle contestazioni mosse dalla difesa alla consulenza tecnica sia in sede di osservazioni che nei successivi atti e verbali di causa, omettendo sul punto qualsivoglia motivazione;
in particolare, venivano contestati:
1.1. l'omessa indicazione dei dati acquisiti presso le primarie agenzie immobiliari operanti a Messina riferibili a contrattazioni che consentono di contraddire sul giudizio di equivalenza tipico del metodo di stima comparativo, nonché degli elementi che hanno determinato il risultato finale delle indagini dirette;
1.2. il fatto che il valore di stima al mq attribuito alla superficie in ampliamento del locale commerciale di cui al punto “A” dell'elaborato, in quanto assentita come deposito, dovrebbe avere una valutazione inferiore rispetto a quella rimanente adibita alla vendita;
1.3. il valore di stima relativo al locale sub “B” dovrebbe essere stimato come quello di semplice corte, non essendo stata ancora concessa la sanatoria richiesta;
eppure, a fronte delle suesposte censure, il Tribunale nella gravata ordinanza, piuttosto che valutarne il merito, si sarebbe limitato a richiamare integralmente per relationem le motivazioni contenute nell'elaborato peritale, senza spiegare le ragioni per le quali tali argomentazioni meritassero adesione;
sicché, per orientamento costante della Suprema Corte, "… È viziata, per insufficienza della motivazione, la sentenza con la quale il giudice di merito (nella specie, al fine di determinare l'importo dovuto a titolo di indennità di esproprio) si sia limitato ad aderire alle conclusioni del consulente tecnico, assumendo che la consulenza era stata elaborata adottando un convincente metodo sintetico-comparativo ... in quanto la correttezza del metodo utilizzato dall'ausiliario non esime il giudice dal dovere di indicare i dati obiettivi sui quali ha ritenuto di fondare la propria valutazione, al fine di consentire un controllo sulla congruità della motivazione …"; di qui la conclusione per cui – ritenendo che il primo Giudice, nel determinare il valore della quota da liquidare al socio escluso, avrebbe dovuto dichiarare nulla la valutazione estimativa del compendio immobiliare così come formulata dal CTU, essendo fondata su elementi non verificabili oggettivamente, e di contro prendere come riferimento il dato, concreto e riscontrabile, allegato dalla società resistente – la pronuncia impugnata meriterebbe annullamento;
2. violazione e falsa applicazione del D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138;
la parte appellante si doleva dell'asserita erroneità della ordinanza impugnata nella parte in cui, recependo acriticamente le conclusioni della relazione di perizia del CTU, avrebbe valutato in maniera uniforme (in rapporto 1:1) tutta la superficie complessiva del locale commerciale (300 mq) oggetto di stima, nonostante che, come emergente dalla domanda in sanatoria fatta pervenire al CTU, i 188,32 mc (ca. 63 mq) realizzati in ampliamento fossero stati assentiti come “deposito” e, pertanto, non potessero essere valutati alla stregua dei locali adibiti alla vendita;
il consulente tecnico ausiliario del Giudice nella determinazione di tale computo ai fini del calcolo della superficie commerciale, sebbene avesse fatto specifico richiamo al DPR 138/98 "... al quale, nella prassi comune, si fa riferimento per il calcolo della superficie commerciale", avrebbe poi errato nell'affermare che, trattandosi di "locale accessorio a servizio diretto dei locali aventi funzioni principali", come tale, andasse anche questo computato per intero;
il succitato provvedimento normativo, proprio con riferimento alla tipologia immobiliare cui appartiene l'immobile oggetto di stima – categoria “T/1”, di cui all'allegato “B” dello stesso
D.P.R., "negozi e locali assimilabili" – statuirebbe che “Per le unità immobiliari appartenenti alla categoria T/1, la superficie dei locali accessori a servizio diretto di quelli principali di cui alla lettera a) del precedente comma 1, è computata nella misura del 50 per cento …”; di talché – continuava parte appellante – alla luce della normativa correttamente applicabile alla fattispecie la superficie del locale de quo andava rettificata rispetto alla relazione di stima effettuata dal CTU, escludendo dai mq "commerciali", computabili ai fini della valutazione estimativa, circa 31,5 mq.
3. violazione dell'art. 2289 C.C. con riferimento all'art. 46, comma 1, del D.P.R. 380/2001 (già art. 17 l. 47/1985) e all'art. 40, legge 28.02.1985, n. 47;
la decisione del Tribunale di Messina veniva censurata anche con riferimento alla parte in cui, in violazione dell'art. 2289 C.C., condivideva la valutazione espressa dal C.T.U in merito alla classificazione del locale commerciale di cui alla lettera “B” della relazione estimativa, laddove tale locale veniva considerato come appartenente alla categoria catastale D/8, anziché stimato come semplice “corte”, ed a cui, per l'appunto, avrebbe dovuto correttamente attribuirsi un valore commerciale certamente inferiore rispetto a quello determinato nella relazione tecnica, con le ovvie ripercussioni sulla determinazione del valore della quota del socio escluso;
ad avviso della società appellante, detto immobile – descritto peraltro in perizia come un locale che “… planimetricamente ha una forma pressoché regolare e si compone di un unico ambiente ottenuto dalla copertura di una porzione di corte esterna, realizzata con struttura in legno lamellare e chiusure verticali trasparenti – sulle corti esterne – e opache lungo i confini N e S …” – doveva, infatti, essere valutato secondo quella che era la sua destinazione urbanistica originaria, ovvero semplice “corte”, essendo ancora privo, al momento dello scioglimento della società, del requisito della commerciabilità di cui all'art. 46, comma 1, del
D.P.R. 380/2001, non avendo ancora ottenuto la chiesta sanatoria urbanistica per difetto di rilascio del nulla-osta da parte del titolare del vincolo, id est le FF.SS.; ne derivava – a parere dell'appellante – la illegittimità/nullità della valutazione attribuita al suddetto immobile in ragione di una proiezione futura – peraltro, incerta – che collideva con il dettato dell'art. 2289 C.C., che impone di liquidare la quota in base al patrimonio della società al momento dello scioglimento del rapporto;
e concludeva chiedendo in accoglimento dell'appello, previa inibitoria nonché l'ammissione dei mezzi di prova retro richiamati ed in riforma della pronuncia impugnata, l'accoglimento dei petita tutti di prime cure in partis quibus, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
*
si costituiva con atto depositato in data 9.3.2020 e, deducendo ex adverso: Controparte_1
preliminarmente, in rito, l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 342, co. 1 C.P.C., nonché l'improcedibilità dell'appello proposto per mancata integrità del contraddittorio;
e nel merito:
sub 1., che: l'eccezione di nullità della sentenza per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 132 n. 4
C.P.C. e 118 disp. Att. C.P.C. per motivazione apparente e/o sostanzialmente omessa andrebbe respinta perché infondata, in quanto:
− dalla formulazione della doglianza non emergerebbe quale sia l'omissione in cui sarebbe incorso il Giudice di primo grado né, tantomeno, su quale punto decisivo del giudizio, stante l'assoluta assenza di argomentazioni logico-giuridiche volte a contestare la motivazione della decisione impugnata;
− il suddetto motivo di impugnazione si sostanzierebbe nella pedissequa trascrizione delle osservazioni rivolte all'elaborato peritale, nonché delle risposte ai predetti rilievi, rese dal
CTU o dal suo ausiliario in prime cure;
− controparte, lungi dal muovere una specifica critica di carattere giuridico alla decisione gravata, si sarebbe limitata a richiedere una nuova valutazione di tipo tecnico volta a riformare il solo elaborato peritale;
− per costante giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. VI, 14/02/2019, n. 4352) "Non è carente di motivazione la sentenza che recepisce "per relationem" le conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, ancorché si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione";
sub 2. e sub 3., che: Incontestato il diritto alla liquidazione della quota spettante al la società Controparte_1 controparte si sarebbe limitata a censurare solo ed esclusivamente la correttezza delle valutazioni e delle conclusioni estimative cui erano pervenuti il CTU, dott. , ed il suo Per_3 ausiliario, limitandosi a chiedere di "rettificare la superficie del locale in discorso" (II Motivo) e
"annullare la valutazione estimativa” (III Motivo), senza muovere alcuna critica di carattere giuridico all'ordinanza conclusiva del giudizio di prime cure, nella quale, invece, il primo Giudice rettamente, con disamina puntuale ed attenta dei rilievi esplicitati in sede di CTU, aveva ampiamente motivato le ragioni per le quali aveva aderito alle conclusioni cui erano pervenuti il CTU e il suo ausiliario, dando atto della metodologia applicata, del ragionamento adottato e della completezza dei dati raccolti ed utilizzati;
in particolare, il Tribunale aveva ritenuto di condividere appieno, anche in considerazione dell'irrilevanza ed infondatezza delle osservazioni formulate dalla parte allora convenuta, le conclusioni del CTU, in quanto quest'ultimo nel suo elaborato peritale aveva ampiamente e persuasivamente risposto alle deduzioni contrarie dei C.T.P. soprattutto con riguardo alla quantificazione del valore economico di alcuni dei beni immobili rientranti nel patrimonio della società;
nonché spiegando appello incidentale, con il rilevare che:
4. meritava censura il capo di decisione che aveva dichiarato inammissibile la domanda nei confronti dei soci della poiché, nonostante il giudicato formatosi sulla decisione del Pt_1
Tribunale di Messina resa nell'ambito del procedimento (n. 7487/2013 R.G.), proposto da nei confronti dei resistenti e e della società Controparte_1 Pt_2 Parte_1 odierna appellante relativamente alla medesima domanda condannatoria, il Giudice di prime cure, in relazione al debito sociale per la liquidazione della quota spettante al socio uscente, trattandosi di società in nome collettivo, avrebbe dovuto in ogni caso dichiarare ammissibile la richiesta di accertamento del dovuto anche nei confronti dei soci superstiti e, conseguentemente, emettere condanna diretta al pagamento della quota di liquidazione anche nei loro confronti;
conforme giurisprudenza sul punto, peraltro condivisa dal primo Giudice, riconosceva che
"l'assenza del litisconsorzio necessario tra la società ed i soci rimasti, non significa mancanza di titolo di responsabilità anche a carico dei soci che tuttora siano tali, ben potendo costoro essere chiamati in giudizio nel caso in cui siano solidalmente ed illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali" (Cass. Civ. sez. I,
16.01.2009, n. 1040), evidenziando, altresì, come manifesta fosse "la differenza tra una statuizione di accertamento e condanna della società, che potrà essere eseguita anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e una decisione che accerti l'obbligo dei soci alla corresponsione della detta quota di liquidazione, con ogni conseguente statuizione di condanna";
5. il regolamento delle spese di lite avrebbe dovuto esser diverso, rispetto a quello di cui alla gravata decisione;
ed in vero, l'errata pronuncia di inammissibilità della domanda attorea nei confronti dei due soci superstiti – - aveva cagionato l'errata statuizione Parte_1 Parte_2 sulle spese del giudizio di primo grado in parte qua;
concludeva chiedendo la declaratoria d'inammissibilità e/o improcedibilità e/o il rigetto dell'impugnazione principale ed in accoglimento di quella incidentale, previa fissazione del termine per la vocatio in ius di e , la parziale riforma Parte_1 Parte_2 dell'impugnata sentenza in recepimento dei petita tutti di prime cure, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
*
All'udienza di prima comparizione del 5.6.2020 la Corte, ritenuto che doveva essere concesso il termine richiesto dalla difesa dell'appellato per la notifica dell'appello Controparte_1 incidentale a e rimetteva la causa sul ruolo per l'udienza Parte_2 Parte_1 del 5.2.2021, concedendo termine fino al 30.9.2020 allo scopo.
* Con atto depositato in data 15.1.2021 si costituivano in giudizio e Parte_2 Pt_1 eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo e, nel
[...] merito, la sua infondatezza, deducendo ex adverso:
I. l'inammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva, atteso che: avendo proposto appello incidentale contro la gravata ordinanza solo Controparte_1 con la comparsa di costituzione depositata il 9/3/2020, ovvero oltre il termine di trenta giorni dalla sua comunicazione (avvenuta il 19/11/2019), previsto dall'art. 702 quater C.P.C. per la proposizione del gravame in via principale, dovrebbe dichiararsi l'improcedibilità dell'appello incidentale nei confronti degli odierni appellati in quanto non impugnanti, né evocati in giudizio con l'appello principale, per far valere una loro responsabilità solidale per l'adempimento delle obbligazioni sociali dedotte in giudizio;
trattandosi di causa scindibile tra le parti, in relazione alla quale la domanda presuppone un rapporto di solidarietà tra la società e i soci superstiti, dovrebbe trovare applicazione l'ormai consolidato principio secondo cui "… nelle cause scindibili o indipendenti, l'appello incidentale tardivo, pur potendo investire capi diversi da quelli impugnati in via principale, non può determinare un'estensione soggettiva del giudizio e non può, pertanto, essere proposto contro parti diverse da quelle che hanno proposto l'impugnazione in via principale, nei confronti delle quali deve ritenersi formato il giudicato interno …”;
II. l'inammissibilità del gravame per violazione del paradigma di cui all'art. 342 C.P.C., in relazione al difetto di specificità dei motivi di gravame;
e nel merito:
sub 4., che: la domanda incidentale sarebbe infondata anche nel merito, giacché il Tribunale aveva rettamente ritenuto inammissibile una domanda già proposta e respinta in altro precedente giudizio, che, in relazione alla medesima domanda condannatoria proposta dal CP_1
aveva escluso la legittimazione passiva dei soci, acquisendo valore intangibile di
[...] giudicato, così come giustamente dichiarato in prime cure nell'odierno giudizio.
sub 5., che: la sentenza impugnata non sarebbe censurabile in punto di ripartizione delle spese del giudizio di primo grado, avendo fatta corretta applicazione del principio della soccombenza.
*
All'udienza del 5.2.2021 la Corte, rilevata la regolarità del contraddittorio, ha riservato la decisione sull'ammissibilità del gravame nonché sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, che, non ricorrendone le condizioni, ha poi rigettato con ordinanza del 3.3.2021, con la quale ha, altresì, dichiarato che non ricorrevano le condizioni per la pronuncia di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis C.P.C., fissando l'udienza del 27.2.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Con decreti presidenziali del 25.10.2022 e 2.3.2023 le parti erano rimesse al prosieguo ex officio all'udienza del 7.7.2023 che aveva luogo secondo il rito della trattazione scritta ex art. 127 ter
C.P.C. Ivi, previa la surroga del relatore già designato, senza alcuna ulteriore attività, in ragione delle note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 26.10.2023).
*
In sede di comparse conclusionali e di memorie di replica: le parti insistevano nelle difese ed eccezioni già formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che sia l'appello principale sia quello incidentale non siano meritevoli di accoglimento, giacché fondati e/o improcedibili nei sensi che appresso si specificheranno, e vadano, pertanto, disattesi.
Procedendo ordinatamente nell'esame delle questioni dedotte e principiando da quelle in rito, osserva il Collegio:
- in punto di pretesa inammissibilità per l'asserita violazione del paradigma di cui all'art. 342 C.P.C. di tutti i suddetti gravami, che:
là dove è stabilito che l'atto di impugnazione deve contenere a) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado;
b) l'indicazione delle circostanze da cui derivi la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata:
- vero è che l'appellante (essendo stata operata la “normativizzazione del noto principio del tantum appellatum, quantum devolutum”) deve chiarire se intende impugnare l'intera sentenza o solo talune statuizioni, specificando in tal caso quali, evidentemente al fine di circoscrivere oggettivamente il giudizio d'appello e rendere più immediata la verifica della formazione del giudicato in relazione a quelle parti della sentenza impugnata che non siano divenute espresso oggetto di gravame;
- l'inciso in questione (che pur si presta ad una interpretazione di stretto rigore formale, per la quale, esemplificando, espressioni del tipo “si impugna tutta la sentenza” o “si impugnano i capi di condanna” renderebbero l'appello inammissibile perché non specificherebbero le parti della sentenza impugnate) pare tuttavia suscettibile di un'interpretazione più ragionevole, in base alla quale, sebbene si sia a fronte di formule generiche o della mancata elaborazione redazionale dell'atto d'impugnazione in conformità al superiore tipo normativo, è sufficiente ai fini dell'ammissibilità del gravame l'individuabilità chiara ed inequivoca delle statuizioni investite da censura, anche attraverso le doglianze in concreto mosse alla motivazione della sentenza di primo grado, al fine di incrinarne il fondamento logico–giuridico; ed in proposito:
- per le SS.UU. della Corte di Cassazione (così la sentenza n. 27199 del 16/11/2017), gli articoli 342 e 434 C.P.C. (nella versione formulata dal D.L. n. 83/2012, poi convertito in legge) vanno effettivamente interpretati nel senso che l'impugnazione, onde evitare d'esser sanzionata d'inammissibilità, deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze “affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice”; sicché, ciò posto: pur escluso che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali;
ovvero, che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del relativo giudizio, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata): nella sua formulazione devono però potersi chiaramente individuare per la parte argomentativa una o più contestazioni alle ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione resa dal primo Giudice;
e tanto nella specie può ravvisarsi, a tenore di quanto la piana lettura sia dell'atto introduttivo che dell'impugnazione incidentale consente d'inferire ed arguire;
e tanto è sufficiente per escludere la dedotta inammissibilità ex art. 342 C.P.C. dei succitati gravami;
- in punto d'improcedibilità dell'appello principale per mancata integrità del contraddittorio, che:
se va dato atto della mancata evocazione in giudizio di e Parte_2 Pt_1
a parte della società appellante principale, nonostante il primo grado si sia svolto
[...] pure nei loro confronti;
deve però ricordarsi che, nelle fasi di gravame, l'istituto del litisconsorzio si applica non solo alle fattispecie in cui la necessità dello stesso in primo grado derivi da ragioni di ordine sostanziale, ma anche a quelle – come nel caso che ne occupa – di cd. “litisconsorzio necessario processuale”, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio (ex multis Cass. Civ. nn. 4303/2023; 8790/2019); ed invero la citazione di e nel presente grado da parte della Pt_2 Parte_1 società appellante principale rileverebbe solo in quanto già parti del giudizio di primo grado ai fini del rispetto del principio del litisconsorzio di natura processuale, nonostante l'appello principale non abbia inciso sulle statuizioni che riguardavano i due soci suddetti (superstiti della s.n.c.) ed i rapporti tra quest'ultimi ed il socio estromesso. Ciò però, contrariamente a quanto assume la difesa del non comporta Controparte_1 alcuna conseguenza in termini di improcedibilità/inammissibilità dell'impugnazione, dovendo la notifica dell'appello, in tal caso, assolvere alla funzione di sola litis denuntiatio (ex art. 332 C.P.C.), piuttosto che di una vera e propria vocatio in ius.
In ogni caso la costituzione in giudizio di e con comparsa Pt_2 Parte_1 depositata in data 15.1.2021, in quanto destinatari del gravame incidentale proposto nei loro confronti dall'appellato alla cui citazione quest'ultimo – su specifica Controparte_1 richiesta – era stato autorizzato da questa Corte con l'ordinanza del 05.06.2020, ha sanato qualsivoglia irregolarità relativamente alla mancata integrità originaria del contraddittorio. E tanto vale per rigettare anche la suesposta eccezione d'improcedibilità;
- in punto, poi, d'inammissibilità (ulteriore) dell'impugnazione incidentale tardiva nelle cause scindibili, che:
la notifica dell'appello impone alle altre parti processuali di far valere le proprie ragioni, comprese quelle volte a censurare la decisione già impugnata, nei modi e nei termini dell'appello incidentale, con effetti diversi a seconda che esso sia tempestivo oppure tardivo. Ed infatti: «… Nel sistema processuale vigente l'impugnazione proposta per prima determina la costituzione del rapporto processuale, nel quale devono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti perché sia mantenuta l'unità del procedimento e sia resa possibile la decisione simultanea. Ne consegue che, in caso di appello, le impugnazioni successive alla prima assumono necessariamente carattere incidentale, siano esse impugnazioni incidentali tipiche (proposte, cioè, contro l'appellante principale), siano, invece, impugnazioni incidentali autonome (dirette, cioè, a tutelare un interesse del proponente che non nasce dall'impugnazione principale, ma per un capo autonomo e diverso della domanda), e debbono essere proposte nel termine previsto dall'art. 343, primo comma, C.P.C. Pertanto la prevenzione operata con l'impugnazione principale comporta che ogni altra impugnazione debba proporsi non solo con le forme dell'appello incidentale, ma nel termine proprio di quest'ultimo, che è quello prescritto dall'art. 343 C.P.C., comma 1, ossia non oltre la prima udienza di trattazione davanti all'istruttore per le controversie pendenti alla data del 30 aprile 1995; e per quelle successive a tale data, come la presente controversia, mediante comparsa di risposta da depositare, per il combinato disposto degli artt. 343 e 166 C.P.C., in cancelleria almeno 20 giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione unitamente al proprio fascicolo ...» (Cass. Civ., n. 10124/2009; conf, Cass. Civ., n. 1671/2015). I più recenti arresti giurisprudenziali hanno ritenuto ammissibile l'appello incidentale autonomo tardivo nel caso di inscindibilità delle cause, ritenendolo, invece, precluso solo ove l'impugnativa incidentale tardiva abbia investito un capo del tutto autonomo della sentenza ed involga un regolamento di interessi tra l'appellante incidentale e soggetti diversi dall'appellante principale.
In presenza di cause scindibili, dunque, è ormai consolidato l'orientamento in base al quale l'appello incidentale tardivo non è ammissibile nei confronti di una parte diversa dall'appellante principale.
L'appello incidentale tardivo, infatti, pur potendo investire capi diversi da quelli impugnati in via principale, non può determinare un'estensione soggettiva del giudizio e non può, pertanto, essere proposto contro parti diverse da quelle che hanno proposto l'impugnazione in via principale, nei confronti delle quali deve ritenersi formato il giudicato interno (cfr. Cass.
Civ., sez. VI, sent. n. 5989 del 04/03/2020; Cass. Civ., sez. VI, sent. n. 15268 del 12/06/2018; Cass. Civ., sez. V, sent. n. 15292 del 21/07/2015).
Tanto premesso, ritiene il Collegio che nella specie trovi applicazione il principio, a cui s'intende dare continuità, secondo cui la parte parzialmente soccombente può proporre appello incidentale tardivo, ai sensi dell'art. 334 C.P.C., anche in riferimento ai capi della sentenza di merito non oggetto di gravame con l'impugnazione principale, a condizione che si tratti di impugnazioni proposte in relazione ad unico rapporto, mentre, qualora si tratti di distinti rapporti dedotti nello stesso giudizio, ovvero in cause diverse poi riunite, ciascuna parte deve proporre impugnazione per i capi della sentenza che la riguardino nei termini di cui agli artt. 325 e 327 C.P.C. (Cass., n. 24902 del 2008, si cfr. anche Cass., n. 27616 del 2019). Orbene, l'oggetto della domanda per cui è causa – liquidazione del valore della quota sociale
– presuppone un rapporto di solidarietà tra la società e i soci, che come tale, pur avendo ad oggetto un'unica prestazione, non dà luogo ad un rapporto unico ed inscindibile, ma a rapporti giuridici distinti anche se fra loro connessi, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito;
pertanto, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati (Cass. Civ., sez. II, n 24728/2018). L'orientamento di legittimità dianzi indicato (e più volte espresso dalla Suprema Corte) costituisce una mera applicazione del principio generale, su cui vi è unanimità di vedute, in dipendenza del quale l'obbligazione solidale non richiede il litisconsorzio necessario tra i condebitori, versandosi, al contrario, in un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo laddove gli stessi siano convenuti dal creditore nello stesso giudizio. La responsabilità solidale, infatti, dà luogo ad una pluralità di rapporti giuridici distinti, pur se tra loro connessi, caratterizzati dalla circostanza che l'adempimento della prestazione da parte di uno dei coobbligati in solido determina l'estinzione dell'obbligazione anche nei confronti degli altri.
La natura scindibile della causa, dunque, impone di applicare la fattispecie di cui all'art. 332 C.P.C., con le conseguenze che ne derivano in sede di impugnazione. Ne discende, pertanto, che l'appello incidentale di in quanto Controparte_1 intervenuto pacificamente oltre il termine previsto dall'art. 702 quater per la proposizione dell'impugnazione in via principale (trenta giorni decorrenti dalla comunicazione della sentenza di primo grado), debba considerarsi tardivo e dunque inammissibile.
Del medesimo gravame incidentale, peraltro, va evidenziata – per dovere di completezza – comunque l'inammissibilità delle censure in esso contenute per evidente violazione del principio che sancisce il divieto del ne bis in idem, mutuato dall'art. 39 C.P.C., il quale, oltre ad evidenziare una sostanziale carenza di interesse alla decisione, risponde, altresì, a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale e non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda. Con motivazione ad avviso di questa Corte adeguata, che sfugge a qualsiasi censura, il Giudice di primo grado le ha, infatti, ritenute insuscettibili di qualsivoglia valutazione nel merito, poiché già proposte e valutate nell'ambito di altro procedimento – incardinato dal CP_1 nei confronti della s.n.c. e degli altri soci e , in ordine
[...] Pt_2 Parte_1 alla medesima domanda condannatoria ex art. 702 bis – conclusosi con ordinanza di rigetto del 4.6.2014, la quale, rimasta priva di impugnazione, ha acquisito valore intangibile di giudicato.
Venendo ora al merito di lite:
il motivo di gravame sub. 1 è infondato.
La doglianza secondo cui la sentenza di primo grado sarebbe nulla per difetto e/o carenza di motivazione è destituita di fondamento.
Le censure di parte appellante si appuntano, in particolare, sulla circostanza che il Giudice di prime cure avrebbe determinato il valore della quota spettante al socio escluso limitandosi ad aderire alle conclusioni formulate dal proprio C.T., senza alcuna verifica critica e senza tenere in considerazione le osservazioni alla CTU svolte dal CTP della medesima – che in questa sede sono state riproposte (pp. 5 e ss. dell'atto d'appello). L'infondatezza di tali doglianze emerge, all'evidenza, dalla lettura della sentenza impugnata, la quale ha richiamato le conclusioni cui è giunto il CTU, precisando che non erano emerse ragioni per discostarsene, posto che il medesimo CTU aveva compiutamente risposto alle osservazioni del CTP dell'appellante.
Tale motivazione appare senz'altro esauriente, essendo principio più volte affermato dalla pacifica giurisprudenza di legittimità della S.C., dal quale questa Corte non intende discostarsi, quello secondo cui, qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni, poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, già ne costituisce adeguata motivazione, ben potendo il richiamo anche "per relationem" dell'elaborato implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente, mentre nel caso in cui ad una consulenza tecnica d'ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte «… il giudice che intenda disattenderle ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte …» (cfr., Cass. Civ. Sez. I, sentenza n. 16075 del 18/5/2022; Cass. n. 23637/2016 e n. 25526/2018).
La decisione di aderire alle risultanze della CTU, anche semplicemente richiamandone "per relationem" l'elaborato, comporta, dunque, la compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente e la valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti che vengono rigettate, per cui l'obbligo di motivazione è adeguatamente assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso (ex multis
Cass. Civ., sez. trib., del 6/05/2021 n. 11917, Cass. Civ., sez. lav., del 10/02/2021 n. 3262, Cass. Civ., sez. III del 4/02/2020 n. 2462 e Cass. Civ., sez. II del 31/8/2018 n. 21504).
Nel caso di specie il CTU è addivenuto alla quantificazione del valore dei cespiti immobiliari rimasti in capo alla società (liquidato in € 470.900,00) a seguito di un'indagine accurata, fondata su quanto riscontrato e documentato attraverso rilievi tecnici e fotografici, che ha tenuto ampiamente conto delle osservazioni svolte dal CTP dell'odierno appellante, confutandole motivatamente: in particolare, dopo averle riportate, dettagliatamente nella propria relazione, ha proceduto alla loro puntuale verifica, valutazione e confutazione.
Correttamente, pertanto, il Tribunale, dopo avere riassunto le conclusioni del CTU, ha ritenuto che non si ravvisassero ragioni per discostarsene, mentre i rilievi svolti dal CTP di parte convenuta non potessero ritenersi idonei a confutare le valutazioni del CTU, atteso che lo stesso ha compiutamente risposto alle osservazioni, deducendo che:
“A fronte di tali conclusioni, frutto di adeguata motivazione, coerente con i dati sottostanti, la società resistente ha contestato soltanto la valutazione dei beni immobili intestati alla società, ritenendola eccessiva, per motivi che sono stati tempestivamente rappresentati in sede di osservazioni alla relazione di consulenza d'ufficio e disattesi dallo stesso consulente, che ha confermato le originarie conclusioni”.
Le censure alla CTU che l'appellante ripropone in questa sede risultano, invero, esser tutte già state smentite dai puntuali, esaustivi e persuasivi accertamenti ed osservazioni dell'ausiliario del consulente tecnico del Giudice, ing. (cfr. relazione integrativa), e vanno pertanto Per_4 integralmente rigettate.
In conclusione, l'eccezione, formulata dagli appellanti, di nullità della sentenza di primo grado, per omessa o apparente motivazione su un punto decisivo del giudizio, va respinta per la sua palese infondatezza.
Nel rigetto del primo motivo di appello risultano assorbite le doglianze sub. 2 e sub 3., ove viene denunciata l'erroneità delle conclusioni estimative a cui sarebbero pervenuti il CTU, dott.
, e il suo ausiliario, ing. in relazione alla quantificazione del valore economico Per_3 Per_4 di alcuni dei beni immobili rientranti nel patrimonio della società, senza che siano stati svolti argomenti difensivi di confutazione specifica alla ratio decidendi della sentenza di prime cure.
Peraltro, già solo per tabulas è palese come le critiche enunciate in sede d'impugnazione e sintetizzate negli scritti conclusionali nei termini seguenti:
“… 4.2) (…) i due documenti (all. 24b e 24c alla relazione) seppure apparentemente riconducibili a due agenzie operanti nel settore del mercato immobiliare, non consentono individuare, sotto il profilo soggettivo, (oltre alla identità) la qualità, le competenze e l'esperienza del sottoscrittore e, sotto il profilo oggettivo, la rappresentatività dei dati utilizzati da questi soggetti per la valutazione, venendo meno ogni certezza sia sul fatto che essi riguardino immobili con caratteristiche analoghe a quelle oggetto di stima (tanto con riferimento alla loro obiettiva natura ed ubicazione, quanto in relazione alla disciplina urbanistica cui sono soggetti), sia sull'origine delle contrattazioni dalle quali è stata estrapolata la media utilizzata. Per non dire, poi, che non sono state prodotte le “riviste specializzate” che avrebbero confortato il c.t.u. nel sostenere i dati utilizzati per la stima. 4.3) Del resto neppure convince la spiegazione del C.t.u. in merito all'annuncio commerciale pubblicato da una delle due agenzie immobiliari consultate che, per un immobile della stessa specie, indica un prezzo di € 633.00/mq, a fronte di € 1.005/mq. Indicato in perizia, posto che l'unica indagine compiuta dal C.t.u. per rispondere al rilievo di parte è rimasta limitata alle differenti caratteristiche costruttive (evinte unicamente dall'esame del rilievo fotografico), ed alla data dell'annuncio (2016) rispetto alla data di stima (dicembre 2013), come se fosse possibile che in ca. due anni il mercato fosse precipitato del 40%, senza alcun altro approfondimento (neanche presso l'agenzia immobiliare precedentemente consultata!), nonostante la circostanza consentisse abbattere la valutazione del bene da € 301.500,00 (300 mq x € 1.005,00) ad € 189.945,00 (300mq x € 633,00), con ogni più immaginabile conseguenza sull'attivo patrimoniale che da € 123.000,00 circa, si ridurrebbe ad € 11.000,00! 4.4) Tale modo di procedere collide con i richiamati principi di diritto, in forza dei quali “… qualunque sia il metodo di valutazione applicato dal consulente tecnico d'ufficio per la valutazione del bene che ne costituisce l'oggetto, l'ausiliario deve porre a fondamento della condotta indagine dati obiettivi e controllabili, in difetto dei quali il recepimento della relazione da parte della corte di merito concreta una motivazione meramente apparente.” (cfr. per tutte, Cassazione civile, sez. I, 09/02/2016, n. 2534).
5) Ma ancor più evidente si appalesa l'errore del Tribunale allorquando ha aderito alla stima del medesimo locale commerciale, descritto alla lettera “A” della relazione, nella quale il valore del bene è determinato in maniera unitaria su tutta la superficie (300 mq), senza che siano stati estrapolati i 63 mq adibiti a deposito, per i quali il D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138, all. C. (prodotto agli atti ed espressamente richiamato dal C.t.u.!) stabilisce un valore del 50% (punto 2.3 motivi di appello). È evidente, sul punto, la violazione della normativa che lo stesso ausiliario ha dichiarato di avere applicato, per come recepita dal Tribunale. 6.1) Ed in ultimo, parimenti erronea si appalesa l'adesione del Tribunale alla valutazione del locale commerciale indicato alla lettera B della relazione di stima, determinata senza tenere conto della sua condizione giuridica alla data del dicembre 2013 (in verità assimilabile a quella odierna), e dunque, accreditando una condizione (potenziale, incerta ed ancora oggi non verificatasi), non sussumibile alla data di esclusione del socio, cui, in ossequio al disposto dell'art. 2289 c.c., avrebbe dovuto rapportarsi la valutazione della quota. Così procedendo, il consulente esprime una valutazione del tutto soggettiva – neanche ipotizzabile nel contesto di una negoziazione commerciale, nella quale entrambe le parti accettano il rischio – che pretende quantificare
“l'incertezza” del mancato conseguimento del nullaosta delle che, ancora oggi, condiziona la sanatoria Pt_5 dell'immobile, il quale, per ben 2/3, rimane a rischio demolizione, e per la sua interezza rimane incommerciabile ai sensi della normativa urbanistica quivi richiamata. 6.2) Sul punto, anche questa volta, appaiono violati i più elementari criteri di stima, sulla scorta dei principi richiamati nell'atto di appello che, ancor oggi, trovano continuità nelle pronunzie della S.C., sia pure in materia di espropriazione, laddove rimane statuito che “In tema di espropriazione per pubblica utilità il criterio di stima cd. sintetico- comparativo si risolve nell'attribuire al bene da stimare il prezzo di mercato di immobili omogenei, con riferimento non solo agli elementi materiali, quali la natura, la posizione, la consistenza morfologica e simili, e temporali, ma soprattutto alla sua condizione giuridica urbanistica all'epoca del decreto ablativo. Il giudice di merito, pertanto, per applicarlo correttamente deve indicare gli elementi di comparazione utilizzati e documentarne la rappresentatività in riferimento ad immobili con caratteristiche analoghe a quello espropriato. La correttezza del metodo utilizzato dall'ausiliario, inoltre, non esime il giudice dal dovere di indicare i dati obiettivi sui quali ha ritenuto di fondare la propria valutazione, al fine di consentire un controllo sulla congruità della motivazione. ” (da ultimo, Cassazione civile, sez. I, 13/09/2022, n. 26893).
6.3) Non vi è dubbio, dunque, che il locale indicato alla lettera B della relazione non poteva essere valutato sulla scorta di una domanda di sanatoria subordinata ad una condizione (ad oggi) non ancora verificatasi, peraltro, utilizzando dei correttivi soggettivi introdotti dal C.t.u. per sopperire alla (obiettiva) condizione di “incertezza” in cui versa l'immobile e che, dunque, è testualmente conclamata dallo stesso professionista, e conseguentemente erronea è la sentenza che inopinatamente vi ha prestato adesione, senza considerare che, a mente dell'art. 46, comma 1, del D.P.R. 380/2001, detto immobile è ancora privo del requisito della commerciabilità. 7) Orbene, poiché il valore della quota attribuita a (44,33%) è determinata dalla differenza tra Controparte_1 l'attivo (€ 2.112.779,93, nel quale è incluso il valore di stima di € 470.900,00 attribuito ai beni immobili) ed il passivo (€ 1.989.517,88), ben si comprende come l'accoglimento dei motivi di appello inciderebbe sensibilmente sulla liquidazione della quota dell'appellato, arrivando, in ipotesi ad azzerarla …”;
non legittimino contraria conclusione rispetto a quanto opinato nella pronuncia in riesame, atteso che:
- i rilievi critici sub 4.2) appaiono apodittici, non essendo impediti alla parte controdeducente né l'interpello delle immobiliari consultate (in quanto pienamente individuate negli allegati prodotti) in riscontro alle dichiarazioni rese né la ricognizione di fonti alternative ovvero la produzione diretta di pubblicazioni di settore in eventuale riscontro negativo o di smentita delle valutazioni rese dall'ing. (che ne ha comunque assunto la personale paternità, Per_4 anche là dove ha rilevato la conformità tra i valori assunti e quelli individuabili in sede di O.M.I.);
- la tesi sub 4.3) non può persuadere, considerata l'unicità del dato di confronto offerto e l'indubbia diversità (radicale) di stato d'uso e conservazione dell'immobile segnalato dalla difesa della società; - non consta alcun fondamento, ex se, della pretesa sub 4.4);
- il profilo sub 5) è da disattendere, constatata la convincente considerazione per cui l'indole morfologica della porzione immobiliare de qua (quale accessorio di locali di maggior consistenza destinati ad uso commerciale) meritava e merita di condividerne il criterio di stima;
- all'opinabilità della stima censurata sub 6) fa da pendant simmetrico quella della parte appellante, considerato che la potenzialità positiva assunta dall'ausiliario è bilanciata da quella negativa assunta dalla difesa controdeducente;
- allo stato della valutazione resa, gli elementi d'incertezza circa la sanabilità della res sono stati fugati dall'attestazione (contraria) d'accessibilità all'effetto positivo della procedura Org relativa resa dalla mentre quelli inerenti il rapporto con il terzo o altro) gestore Per_4 della ferrovia adiacente sono stati comunque segnalati dall'ausiliario, donde la non pertinenza della censura a tanto relativa.
Alla luce di tutto quanto anche sopra esposto, va, pertanto, rigettato pure in parte qua il superiore gravame e confermata in toto la sentenza emessa in prime cure con riguardo alla ricostruzione del quantum dovuto.
In ragione del superiore epilogo processuale, ritiene equo la Corte:
- nel rapporto processuale tra l'appellante principale e statuirsi Controparte_1 condanna della società alla rifusione delle spese di lite del corrente grado in favore di quest'ultimo;
- nel rapporto processuale tra il e i due soci superstiti, Controparte_1 Parte_2
e statuirsi condanna del primo secondo soccombenza alla rifusione delle Parte_1 spese di lite in favore delle sue controparti.
Ciò posto, i compensi si liquidano in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. M. Giustizia
n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n.
261 del 4-7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
nei termini seguenti:
Competenza: giudizio di cognizione innanzi alla Corte d'Appello Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.163,00
fase decisionale, valore medio: € 5.103,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 1.823,10 totale € 13.977,10 totale dimidiato € 6.988,55
di cui al dispositivo. Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui: Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto
(enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ancorché con liquidazione al minimo, attesa l'assenza di fase istruttoria;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della limitata rilevanza oggettiva della qualità della lite.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta). E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020
(ribaditi dalla Sez. 6–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui:
“… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto:
- «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare Pt_6 la sussistenza del secondo»;
- «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» …”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza n. 187 emessa dal Tribunale Civile di Messina–Sezione
Seconda–Ufficio del Giudice Unico, emessa al n. 212 rep. 3482/2019 in data 15.10.2017 e pubblicata in data 19.11.2019 nel procedimento già iscritto al n. 7300/2014 RGAC;
appello proposto da:
in persona di Parte_1 Parte_1 quale legale rappresentante pro tempore; nei confronti di:
Controparte_1 nonché sull'appello incidentale proposto da con l'atto di costituzione in Controparte_1 data 9.3.2020 nei confronti della società suddetta e di:
Parte_1
; Parte_2 così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello incidentale, rigetta l'appello principale e conferma integralmente, per l'effetto, l'impugnata ordinanza;
2) condanna la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore alla rifusione in favore di delle spese Controparte_1 processuali del corrente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 6.988,55 per onorario oltre accessori di legge;
3) condanna alla rifusione in favore di e Controparte_1 Parte_2 Pt_1 delle spese processuali del corrente grado del giudizio, che liquida in complessivi
[...] euro 6.988,55 per onorario oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore anticipatario;
4) dà atto che le parti appellanti sia principale sia incidentale, in quanto soccombenti ut supra, sono tenute ognuna a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito …” della presente pronuncia.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, il giorno 30.5.2024
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario dell'Ufficio del Processo dott.ssa Mariarita RICCIO
Il Presidente (dott. Maria Pina LAZZARA)
Il Consigliere estensore
(dott. Augusto SABATINI)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Maria Pina LAZZARA, presidente;
dott. Augusto SABATINI, consigliere relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 849/2019 RGAC posta in decisione all'udienza del 7.7.2023 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte e vertente
TRA
in persona di Parte_1 Parte_1 quale legale rappresentante pro tempore; p. Iva: P.IVA_1 parte elettivamente domiciliata in Messina, V.le L. Cadorna n. 14, presso lo studio dell'Avv.
Maurizio S. LA PEDALINA, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Luciana DE ROBERTIS in virtù di procura rilasciata di procura rilasciata in calce all'atto di citazione in appello;
pec: ; Email_1 pec: ; Email_2
APPELLANTE
E
Controparte_1 codice fiscale: CodiceFiscale_1 parte elettivamente domiciliata in Messina, in Via Giacomo Venezian n. 23, recapito professionale degli Avv.ti Dario LATELLA e Letizia ANASTASI, che unitamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di costituzione e risposta con appello incidentale;
pec: ; Email_3 pec: ; Email_4
APPELLATO–APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
NONCHÉ
Parte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_2 ; Parte_2 codice fiscale: ; CodiceFiscale_3 parti elettivamente domiciliate in Messina, V.le L. Cadorna n. 14, presso lo studio dell'Avv. Maurizio S. LA PEDALINA, che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv.
Luciana DE ROBERTIS in virtù di procura rilasciata di procura rilasciata in calce all'atto di costituzione e risposta in appello;
pec: ; Email_1 pec: ; Email_2
APPELLATI
avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza n. 212/2019 rep. 3482/2019 emessa dal Tribunale Civile di Messina in data 15/10/2019-19/11/2019 e comunicata alle parti in pari data, in materia di recesso da società (liquidazione quota).
Conclusioni delle parti
Per (parte appellante): Parte_1
“… 1) annullare o, comunque, riformare il provvedimento impugnato per le ragioni sopra spiegate o per quelle altre che si riterranno in fatto ed in legge con ogni consequenziale statuizione;
2) come mezzo al fine, disporre la rinnovazione della C.t.u. al fine di stimare il compendio immobiliare alla luce delle doglianze esplicitate nell'atto di appello e, conseguentemente, riformulare il valore della quota del socio escluso alla luce delle risultanze della rinnovata valutazione;
3) per l'effetto, rigettare le domande formulate ex adverso per le motivazioni esposte nella narrativa del presente atto, o per quelle altre ritenute in fatto ed in legge;
4) condannare controparte alla refusione delle spese, compensi ed onorari difensivi di entrambi i gradi del giudizio …”.
Per (parte appellata e appellante incidentale): Controparte_1
“… nel merito: 1) rigettare l'appello principale proposto dalla Parte_3
, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
in via incidentale: 1) accogliendo il presente appello incidentale,
[...] riformare l'ordinanza n. 212/2019 rep. n. 3482/2019, emessa dal Tribunale di Messina in data 15.10.2019 depositata il 19.11.2019 e comunicata in pari data, nel procedimento iscritto a ruolo al n. 7300/2014 e, per l'effetto, condannare i sig.ri E , in solido tra loro, al pagamento, in favore del ricorrente sig. Parte_1 Parte_2
, della somma di euro 76.991,01, oltre accessori di legge fino al soddisfo. In ogni caso, Controparte_1 condannare i Convenuti, in solido fra loro, al pagamento dei diritti e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge …”.
Per (parti appellate): Parte_1 Parte_2
“… 1) in via preliminare, ritenere e dichiarare la inammissibilità dell'appello incidentale tardivo spiegato da CP_1
nei confronti degli odierni concludenti, per effetto della preclusione di giudicato formatasi sui capi
[...] impugnati, per come sopra dedotto;
2) in via subordinata, senza recesso dalla superiore eccezione, dichiarare l'appello incidentale infondato ed inammissibile per le ulteriori motivazioni sopra spiegate;
3) per l'effetto, confermare i capi della sentenza impugnata in via incidentale;
4) condannare l'appellante incidentale alla refusione delle spese e dei compensi difensivi, da liquidarsi sulla scorta dei parametri ministeriali, vigenti ratione temporis e da determinarsi in concreto nella misura risultante dalla relativa nota che sarà depositata nell'interesse dei concludenti, disponendo la distrazione in favore dei procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non aver riscosso i secondi …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, ex art. 702 quater C.P.C., ritualmente notificato, la
[...]
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, conveniva in giudizio davanti a questa Corte interponendo Controparte_1 gravame avverso la citata ordinanza emessa dal Tribunale di Messina in data 15/10/2019- 19/11/2019 e comunicata alle parti in pari data, con il quale se ne chiedeva la riforma.
*
A fini di miglior intellezione della presente vicenda processuale, gioverà premettere all'illustrazione dei relativi motivi di gravame quanto appresso.
In prime cure:
con ricorso, ex art. 702 bis, depositato in data 22.12.2014, conveniva in Controparte_1 giudizio la società in epigrafe nonché deducendo che: Parte_1 Parte_2
− egli era socio della s.n.c. in questione, in quanto costituita giusta atto per notar Per_1
del 22/4/1988 rep. n. 68665, racc. n. 10257, per una quota pari ad € 13.737,75;
[...]
− a mezzo di successivo atto pubblico del 28/10/2013, per notar di Messina, Persona_2
Rep. 17679, previa convocazione di tutti i soci, sulla base della relazione dell'amministratore della società, veniva adottata, a maggioranza unanime, la decisione di escludere dalla prefata società il socio per gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dal Controparte_1 contratto sociale;
− la decisione di esclusione veniva notificata al socio interessato in data 18.11.2013;
− trascorsi trenta giorni dalla sua comunicazione (19.12.2013), senza che fosse formulata alcuna opposizione, ai sensi dell'art. 2287 C.C., tale decisione diveniva definitiva;
− non ottenendo soddisfazione in sede di bonario componimento;
era quindi costretto ad incardinare il giudizio per la liquidazione della quota sociale spettantegli, chiedendo di:
“… 1) accertare, in quanto socio escluso dalla Società ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2284 e 2289 C.C., il diritto del sig. a ricevere una somma di denaro corrispettiva della quota di liquidazione e calcolata Controparte_1 secondo i criteri di cui all'art. 2289 C.C.; 2) condannare la Parte_3 e, in solido fra loro, i sig.ri E al pagamento, in favore del ricorrente sig. Parte_1 Parte_2
, della somma di euro 267.000,00 (euro duecentossessantasettemila/00), oltre accessori di legge Controparte_1 fino al soddisfo;
oppure, in iva subordinata, al pagamento, in favore del ricorrente sig. , della Controparte_1 maggiore o minore somma che l'Ill.mo Sig. Giudicante volesse quantificare in esito ad eventuale CTU. 3) condannare i convenuti in solido fra loro al pagamento dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge ...”.
Si costituivano in giudizio tutti i resistenti, chiedendo il rigetto della domanda, ed in particolare:
- la società, con atto del 15.5.2013, eccepiva l'infondatezza delle domande proposte dal ricorrente, chiedendo, nel merito, che venisse dichiarato negativo, alla data di scioglimento del rapporto, il valore della quota del socio escluso;
- in rito, ove ammessa CTU tecnico-contabile, di ritenere sussistenti i presupposti di cui all'art. 703 ter, con fissazione dell'udienza di cui all'art. 183 C.P.C.; con separato atto:
- e deducevano l'inammissibilità della domanda Parte_1 Parte_2 formulata nei loro confronti, per effetto delle preclusioni nascenti da un precedente giudicato e, in ogni caso, per difetto di legittimazione passiva. Dopo essere stata regolarmente istruita la lite anche con espletamento di CTU tecnico-contabile, il Tribunale Messina, con ordinanza del 15.10.2020, depositata il 19.11.2020, visti gli artt. 702 bis s. C.P.C., così decideva:
“… 1. dichiara inammissibile la domanda nei confronti di e 2. accoglie la domanda Parte_2 Parte_1 nei confronti della e, per l'effetto, condanna quest'ultima a pagare Parte_4 a la somma di € 76.991,01, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3. condanna Controparte_1 CP_1 a pagare in solido a e e spese di lite, liquidate in € 6.500,00 oltre spese
[...] Parte_2 Parte_1 generali, c.p.a. ed iva;
4. condanna a pagare a Parte_4 Controparte_1 le spese di lite, liquidate in € 607,00 per rimborso spese ed € 6.500,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva
…”.
*
Parte appellante, preliminarmente instando per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, di cui chiedeva l'annullamento o la riforma, nel merito lamentava che il
Giudice di prime cure, recependo acriticamente la valutazione di stima degli immobili così come effettuata dall'ausiliario del CTU, fosse giunto ad una erronea determinazione del valore (fissato in €. 76.991,00) della quota del socio escluso, all'uopo deducendo:
1. violazione degli artt. 132, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. C.P.C., motivazione apparente, e/o sostanzialmente omessa, su un punto decisivo del giudizio;
la società appellante eccepiva la nullità della sentenza gravata giacché il primo Giudice, nel determinare – sulla scorta delle risultanze della CTU – il quantum della quota spettante al socio escluso, non avrebbe tenuto conto delle contestazioni mosse dalla difesa alla consulenza tecnica sia in sede di osservazioni che nei successivi atti e verbali di causa, omettendo sul punto qualsivoglia motivazione;
in particolare, venivano contestati:
1.1. l'omessa indicazione dei dati acquisiti presso le primarie agenzie immobiliari operanti a Messina riferibili a contrattazioni che consentono di contraddire sul giudizio di equivalenza tipico del metodo di stima comparativo, nonché degli elementi che hanno determinato il risultato finale delle indagini dirette;
1.2. il fatto che il valore di stima al mq attribuito alla superficie in ampliamento del locale commerciale di cui al punto “A” dell'elaborato, in quanto assentita come deposito, dovrebbe avere una valutazione inferiore rispetto a quella rimanente adibita alla vendita;
1.3. il valore di stima relativo al locale sub “B” dovrebbe essere stimato come quello di semplice corte, non essendo stata ancora concessa la sanatoria richiesta;
eppure, a fronte delle suesposte censure, il Tribunale nella gravata ordinanza, piuttosto che valutarne il merito, si sarebbe limitato a richiamare integralmente per relationem le motivazioni contenute nell'elaborato peritale, senza spiegare le ragioni per le quali tali argomentazioni meritassero adesione;
sicché, per orientamento costante della Suprema Corte, "… È viziata, per insufficienza della motivazione, la sentenza con la quale il giudice di merito (nella specie, al fine di determinare l'importo dovuto a titolo di indennità di esproprio) si sia limitato ad aderire alle conclusioni del consulente tecnico, assumendo che la consulenza era stata elaborata adottando un convincente metodo sintetico-comparativo ... in quanto la correttezza del metodo utilizzato dall'ausiliario non esime il giudice dal dovere di indicare i dati obiettivi sui quali ha ritenuto di fondare la propria valutazione, al fine di consentire un controllo sulla congruità della motivazione …"; di qui la conclusione per cui – ritenendo che il primo Giudice, nel determinare il valore della quota da liquidare al socio escluso, avrebbe dovuto dichiarare nulla la valutazione estimativa del compendio immobiliare così come formulata dal CTU, essendo fondata su elementi non verificabili oggettivamente, e di contro prendere come riferimento il dato, concreto e riscontrabile, allegato dalla società resistente – la pronuncia impugnata meriterebbe annullamento;
2. violazione e falsa applicazione del D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138;
la parte appellante si doleva dell'asserita erroneità della ordinanza impugnata nella parte in cui, recependo acriticamente le conclusioni della relazione di perizia del CTU, avrebbe valutato in maniera uniforme (in rapporto 1:1) tutta la superficie complessiva del locale commerciale (300 mq) oggetto di stima, nonostante che, come emergente dalla domanda in sanatoria fatta pervenire al CTU, i 188,32 mc (ca. 63 mq) realizzati in ampliamento fossero stati assentiti come “deposito” e, pertanto, non potessero essere valutati alla stregua dei locali adibiti alla vendita;
il consulente tecnico ausiliario del Giudice nella determinazione di tale computo ai fini del calcolo della superficie commerciale, sebbene avesse fatto specifico richiamo al DPR 138/98 "... al quale, nella prassi comune, si fa riferimento per il calcolo della superficie commerciale", avrebbe poi errato nell'affermare che, trattandosi di "locale accessorio a servizio diretto dei locali aventi funzioni principali", come tale, andasse anche questo computato per intero;
il succitato provvedimento normativo, proprio con riferimento alla tipologia immobiliare cui appartiene l'immobile oggetto di stima – categoria “T/1”, di cui all'allegato “B” dello stesso
D.P.R., "negozi e locali assimilabili" – statuirebbe che “Per le unità immobiliari appartenenti alla categoria T/1, la superficie dei locali accessori a servizio diretto di quelli principali di cui alla lettera a) del precedente comma 1, è computata nella misura del 50 per cento …”; di talché – continuava parte appellante – alla luce della normativa correttamente applicabile alla fattispecie la superficie del locale de quo andava rettificata rispetto alla relazione di stima effettuata dal CTU, escludendo dai mq "commerciali", computabili ai fini della valutazione estimativa, circa 31,5 mq.
3. violazione dell'art. 2289 C.C. con riferimento all'art. 46, comma 1, del D.P.R. 380/2001 (già art. 17 l. 47/1985) e all'art. 40, legge 28.02.1985, n. 47;
la decisione del Tribunale di Messina veniva censurata anche con riferimento alla parte in cui, in violazione dell'art. 2289 C.C., condivideva la valutazione espressa dal C.T.U in merito alla classificazione del locale commerciale di cui alla lettera “B” della relazione estimativa, laddove tale locale veniva considerato come appartenente alla categoria catastale D/8, anziché stimato come semplice “corte”, ed a cui, per l'appunto, avrebbe dovuto correttamente attribuirsi un valore commerciale certamente inferiore rispetto a quello determinato nella relazione tecnica, con le ovvie ripercussioni sulla determinazione del valore della quota del socio escluso;
ad avviso della società appellante, detto immobile – descritto peraltro in perizia come un locale che “… planimetricamente ha una forma pressoché regolare e si compone di un unico ambiente ottenuto dalla copertura di una porzione di corte esterna, realizzata con struttura in legno lamellare e chiusure verticali trasparenti – sulle corti esterne – e opache lungo i confini N e S …” – doveva, infatti, essere valutato secondo quella che era la sua destinazione urbanistica originaria, ovvero semplice “corte”, essendo ancora privo, al momento dello scioglimento della società, del requisito della commerciabilità di cui all'art. 46, comma 1, del
D.P.R. 380/2001, non avendo ancora ottenuto la chiesta sanatoria urbanistica per difetto di rilascio del nulla-osta da parte del titolare del vincolo, id est le FF.SS.; ne derivava – a parere dell'appellante – la illegittimità/nullità della valutazione attribuita al suddetto immobile in ragione di una proiezione futura – peraltro, incerta – che collideva con il dettato dell'art. 2289 C.C., che impone di liquidare la quota in base al patrimonio della società al momento dello scioglimento del rapporto;
e concludeva chiedendo in accoglimento dell'appello, previa inibitoria nonché l'ammissione dei mezzi di prova retro richiamati ed in riforma della pronuncia impugnata, l'accoglimento dei petita tutti di prime cure in partis quibus, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
*
si costituiva con atto depositato in data 9.3.2020 e, deducendo ex adverso: Controparte_1
preliminarmente, in rito, l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 342, co. 1 C.P.C., nonché l'improcedibilità dell'appello proposto per mancata integrità del contraddittorio;
e nel merito:
sub 1., che: l'eccezione di nullità della sentenza per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 132 n. 4
C.P.C. e 118 disp. Att. C.P.C. per motivazione apparente e/o sostanzialmente omessa andrebbe respinta perché infondata, in quanto:
− dalla formulazione della doglianza non emergerebbe quale sia l'omissione in cui sarebbe incorso il Giudice di primo grado né, tantomeno, su quale punto decisivo del giudizio, stante l'assoluta assenza di argomentazioni logico-giuridiche volte a contestare la motivazione della decisione impugnata;
− il suddetto motivo di impugnazione si sostanzierebbe nella pedissequa trascrizione delle osservazioni rivolte all'elaborato peritale, nonché delle risposte ai predetti rilievi, rese dal
CTU o dal suo ausiliario in prime cure;
− controparte, lungi dal muovere una specifica critica di carattere giuridico alla decisione gravata, si sarebbe limitata a richiedere una nuova valutazione di tipo tecnico volta a riformare il solo elaborato peritale;
− per costante giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. VI, 14/02/2019, n. 4352) "Non è carente di motivazione la sentenza che recepisce "per relationem" le conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, ancorché si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione";
sub 2. e sub 3., che: Incontestato il diritto alla liquidazione della quota spettante al la società Controparte_1 controparte si sarebbe limitata a censurare solo ed esclusivamente la correttezza delle valutazioni e delle conclusioni estimative cui erano pervenuti il CTU, dott. , ed il suo Per_3 ausiliario, limitandosi a chiedere di "rettificare la superficie del locale in discorso" (II Motivo) e
"annullare la valutazione estimativa” (III Motivo), senza muovere alcuna critica di carattere giuridico all'ordinanza conclusiva del giudizio di prime cure, nella quale, invece, il primo Giudice rettamente, con disamina puntuale ed attenta dei rilievi esplicitati in sede di CTU, aveva ampiamente motivato le ragioni per le quali aveva aderito alle conclusioni cui erano pervenuti il CTU e il suo ausiliario, dando atto della metodologia applicata, del ragionamento adottato e della completezza dei dati raccolti ed utilizzati;
in particolare, il Tribunale aveva ritenuto di condividere appieno, anche in considerazione dell'irrilevanza ed infondatezza delle osservazioni formulate dalla parte allora convenuta, le conclusioni del CTU, in quanto quest'ultimo nel suo elaborato peritale aveva ampiamente e persuasivamente risposto alle deduzioni contrarie dei C.T.P. soprattutto con riguardo alla quantificazione del valore economico di alcuni dei beni immobili rientranti nel patrimonio della società;
nonché spiegando appello incidentale, con il rilevare che:
4. meritava censura il capo di decisione che aveva dichiarato inammissibile la domanda nei confronti dei soci della poiché, nonostante il giudicato formatosi sulla decisione del Pt_1
Tribunale di Messina resa nell'ambito del procedimento (n. 7487/2013 R.G.), proposto da nei confronti dei resistenti e e della società Controparte_1 Pt_2 Parte_1 odierna appellante relativamente alla medesima domanda condannatoria, il Giudice di prime cure, in relazione al debito sociale per la liquidazione della quota spettante al socio uscente, trattandosi di società in nome collettivo, avrebbe dovuto in ogni caso dichiarare ammissibile la richiesta di accertamento del dovuto anche nei confronti dei soci superstiti e, conseguentemente, emettere condanna diretta al pagamento della quota di liquidazione anche nei loro confronti;
conforme giurisprudenza sul punto, peraltro condivisa dal primo Giudice, riconosceva che
"l'assenza del litisconsorzio necessario tra la società ed i soci rimasti, non significa mancanza di titolo di responsabilità anche a carico dei soci che tuttora siano tali, ben potendo costoro essere chiamati in giudizio nel caso in cui siano solidalmente ed illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali" (Cass. Civ. sez. I,
16.01.2009, n. 1040), evidenziando, altresì, come manifesta fosse "la differenza tra una statuizione di accertamento e condanna della società, che potrà essere eseguita anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e una decisione che accerti l'obbligo dei soci alla corresponsione della detta quota di liquidazione, con ogni conseguente statuizione di condanna";
5. il regolamento delle spese di lite avrebbe dovuto esser diverso, rispetto a quello di cui alla gravata decisione;
ed in vero, l'errata pronuncia di inammissibilità della domanda attorea nei confronti dei due soci superstiti – - aveva cagionato l'errata statuizione Parte_1 Parte_2 sulle spese del giudizio di primo grado in parte qua;
concludeva chiedendo la declaratoria d'inammissibilità e/o improcedibilità e/o il rigetto dell'impugnazione principale ed in accoglimento di quella incidentale, previa fissazione del termine per la vocatio in ius di e , la parziale riforma Parte_1 Parte_2 dell'impugnata sentenza in recepimento dei petita tutti di prime cure, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
*
All'udienza di prima comparizione del 5.6.2020 la Corte, ritenuto che doveva essere concesso il termine richiesto dalla difesa dell'appellato per la notifica dell'appello Controparte_1 incidentale a e rimetteva la causa sul ruolo per l'udienza Parte_2 Parte_1 del 5.2.2021, concedendo termine fino al 30.9.2020 allo scopo.
* Con atto depositato in data 15.1.2021 si costituivano in giudizio e Parte_2 Pt_1 eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo e, nel
[...] merito, la sua infondatezza, deducendo ex adverso:
I. l'inammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva, atteso che: avendo proposto appello incidentale contro la gravata ordinanza solo Controparte_1 con la comparsa di costituzione depositata il 9/3/2020, ovvero oltre il termine di trenta giorni dalla sua comunicazione (avvenuta il 19/11/2019), previsto dall'art. 702 quater C.P.C. per la proposizione del gravame in via principale, dovrebbe dichiararsi l'improcedibilità dell'appello incidentale nei confronti degli odierni appellati in quanto non impugnanti, né evocati in giudizio con l'appello principale, per far valere una loro responsabilità solidale per l'adempimento delle obbligazioni sociali dedotte in giudizio;
trattandosi di causa scindibile tra le parti, in relazione alla quale la domanda presuppone un rapporto di solidarietà tra la società e i soci superstiti, dovrebbe trovare applicazione l'ormai consolidato principio secondo cui "… nelle cause scindibili o indipendenti, l'appello incidentale tardivo, pur potendo investire capi diversi da quelli impugnati in via principale, non può determinare un'estensione soggettiva del giudizio e non può, pertanto, essere proposto contro parti diverse da quelle che hanno proposto l'impugnazione in via principale, nei confronti delle quali deve ritenersi formato il giudicato interno …”;
II. l'inammissibilità del gravame per violazione del paradigma di cui all'art. 342 C.P.C., in relazione al difetto di specificità dei motivi di gravame;
e nel merito:
sub 4., che: la domanda incidentale sarebbe infondata anche nel merito, giacché il Tribunale aveva rettamente ritenuto inammissibile una domanda già proposta e respinta in altro precedente giudizio, che, in relazione alla medesima domanda condannatoria proposta dal CP_1
aveva escluso la legittimazione passiva dei soci, acquisendo valore intangibile di
[...] giudicato, così come giustamente dichiarato in prime cure nell'odierno giudizio.
sub 5., che: la sentenza impugnata non sarebbe censurabile in punto di ripartizione delle spese del giudizio di primo grado, avendo fatta corretta applicazione del principio della soccombenza.
*
All'udienza del 5.2.2021 la Corte, rilevata la regolarità del contraddittorio, ha riservato la decisione sull'ammissibilità del gravame nonché sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, che, non ricorrendone le condizioni, ha poi rigettato con ordinanza del 3.3.2021, con la quale ha, altresì, dichiarato che non ricorrevano le condizioni per la pronuncia di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis C.P.C., fissando l'udienza del 27.2.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Con decreti presidenziali del 25.10.2022 e 2.3.2023 le parti erano rimesse al prosieguo ex officio all'udienza del 7.7.2023 che aveva luogo secondo il rito della trattazione scritta ex art. 127 ter
C.P.C. Ivi, previa la surroga del relatore già designato, senza alcuna ulteriore attività, in ragione delle note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 26.10.2023).
*
In sede di comparse conclusionali e di memorie di replica: le parti insistevano nelle difese ed eccezioni già formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che sia l'appello principale sia quello incidentale non siano meritevoli di accoglimento, giacché fondati e/o improcedibili nei sensi che appresso si specificheranno, e vadano, pertanto, disattesi.
Procedendo ordinatamente nell'esame delle questioni dedotte e principiando da quelle in rito, osserva il Collegio:
- in punto di pretesa inammissibilità per l'asserita violazione del paradigma di cui all'art. 342 C.P.C. di tutti i suddetti gravami, che:
là dove è stabilito che l'atto di impugnazione deve contenere a) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado;
b) l'indicazione delle circostanze da cui derivi la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata:
- vero è che l'appellante (essendo stata operata la “normativizzazione del noto principio del tantum appellatum, quantum devolutum”) deve chiarire se intende impugnare l'intera sentenza o solo talune statuizioni, specificando in tal caso quali, evidentemente al fine di circoscrivere oggettivamente il giudizio d'appello e rendere più immediata la verifica della formazione del giudicato in relazione a quelle parti della sentenza impugnata che non siano divenute espresso oggetto di gravame;
- l'inciso in questione (che pur si presta ad una interpretazione di stretto rigore formale, per la quale, esemplificando, espressioni del tipo “si impugna tutta la sentenza” o “si impugnano i capi di condanna” renderebbero l'appello inammissibile perché non specificherebbero le parti della sentenza impugnate) pare tuttavia suscettibile di un'interpretazione più ragionevole, in base alla quale, sebbene si sia a fronte di formule generiche o della mancata elaborazione redazionale dell'atto d'impugnazione in conformità al superiore tipo normativo, è sufficiente ai fini dell'ammissibilità del gravame l'individuabilità chiara ed inequivoca delle statuizioni investite da censura, anche attraverso le doglianze in concreto mosse alla motivazione della sentenza di primo grado, al fine di incrinarne il fondamento logico–giuridico; ed in proposito:
- per le SS.UU. della Corte di Cassazione (così la sentenza n. 27199 del 16/11/2017), gli articoli 342 e 434 C.P.C. (nella versione formulata dal D.L. n. 83/2012, poi convertito in legge) vanno effettivamente interpretati nel senso che l'impugnazione, onde evitare d'esser sanzionata d'inammissibilità, deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze “affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice”; sicché, ciò posto: pur escluso che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali;
ovvero, che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del relativo giudizio, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata): nella sua formulazione devono però potersi chiaramente individuare per la parte argomentativa una o più contestazioni alle ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione resa dal primo Giudice;
e tanto nella specie può ravvisarsi, a tenore di quanto la piana lettura sia dell'atto introduttivo che dell'impugnazione incidentale consente d'inferire ed arguire;
e tanto è sufficiente per escludere la dedotta inammissibilità ex art. 342 C.P.C. dei succitati gravami;
- in punto d'improcedibilità dell'appello principale per mancata integrità del contraddittorio, che:
se va dato atto della mancata evocazione in giudizio di e Parte_2 Pt_1
a parte della società appellante principale, nonostante il primo grado si sia svolto
[...] pure nei loro confronti;
deve però ricordarsi che, nelle fasi di gravame, l'istituto del litisconsorzio si applica non solo alle fattispecie in cui la necessità dello stesso in primo grado derivi da ragioni di ordine sostanziale, ma anche a quelle – come nel caso che ne occupa – di cd. “litisconsorzio necessario processuale”, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio (ex multis Cass. Civ. nn. 4303/2023; 8790/2019); ed invero la citazione di e nel presente grado da parte della Pt_2 Parte_1 società appellante principale rileverebbe solo in quanto già parti del giudizio di primo grado ai fini del rispetto del principio del litisconsorzio di natura processuale, nonostante l'appello principale non abbia inciso sulle statuizioni che riguardavano i due soci suddetti (superstiti della s.n.c.) ed i rapporti tra quest'ultimi ed il socio estromesso. Ciò però, contrariamente a quanto assume la difesa del non comporta Controparte_1 alcuna conseguenza in termini di improcedibilità/inammissibilità dell'impugnazione, dovendo la notifica dell'appello, in tal caso, assolvere alla funzione di sola litis denuntiatio (ex art. 332 C.P.C.), piuttosto che di una vera e propria vocatio in ius.
In ogni caso la costituzione in giudizio di e con comparsa Pt_2 Parte_1 depositata in data 15.1.2021, in quanto destinatari del gravame incidentale proposto nei loro confronti dall'appellato alla cui citazione quest'ultimo – su specifica Controparte_1 richiesta – era stato autorizzato da questa Corte con l'ordinanza del 05.06.2020, ha sanato qualsivoglia irregolarità relativamente alla mancata integrità originaria del contraddittorio. E tanto vale per rigettare anche la suesposta eccezione d'improcedibilità;
- in punto, poi, d'inammissibilità (ulteriore) dell'impugnazione incidentale tardiva nelle cause scindibili, che:
la notifica dell'appello impone alle altre parti processuali di far valere le proprie ragioni, comprese quelle volte a censurare la decisione già impugnata, nei modi e nei termini dell'appello incidentale, con effetti diversi a seconda che esso sia tempestivo oppure tardivo. Ed infatti: «… Nel sistema processuale vigente l'impugnazione proposta per prima determina la costituzione del rapporto processuale, nel quale devono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti perché sia mantenuta l'unità del procedimento e sia resa possibile la decisione simultanea. Ne consegue che, in caso di appello, le impugnazioni successive alla prima assumono necessariamente carattere incidentale, siano esse impugnazioni incidentali tipiche (proposte, cioè, contro l'appellante principale), siano, invece, impugnazioni incidentali autonome (dirette, cioè, a tutelare un interesse del proponente che non nasce dall'impugnazione principale, ma per un capo autonomo e diverso della domanda), e debbono essere proposte nel termine previsto dall'art. 343, primo comma, C.P.C. Pertanto la prevenzione operata con l'impugnazione principale comporta che ogni altra impugnazione debba proporsi non solo con le forme dell'appello incidentale, ma nel termine proprio di quest'ultimo, che è quello prescritto dall'art. 343 C.P.C., comma 1, ossia non oltre la prima udienza di trattazione davanti all'istruttore per le controversie pendenti alla data del 30 aprile 1995; e per quelle successive a tale data, come la presente controversia, mediante comparsa di risposta da depositare, per il combinato disposto degli artt. 343 e 166 C.P.C., in cancelleria almeno 20 giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione unitamente al proprio fascicolo ...» (Cass. Civ., n. 10124/2009; conf, Cass. Civ., n. 1671/2015). I più recenti arresti giurisprudenziali hanno ritenuto ammissibile l'appello incidentale autonomo tardivo nel caso di inscindibilità delle cause, ritenendolo, invece, precluso solo ove l'impugnativa incidentale tardiva abbia investito un capo del tutto autonomo della sentenza ed involga un regolamento di interessi tra l'appellante incidentale e soggetti diversi dall'appellante principale.
In presenza di cause scindibili, dunque, è ormai consolidato l'orientamento in base al quale l'appello incidentale tardivo non è ammissibile nei confronti di una parte diversa dall'appellante principale.
L'appello incidentale tardivo, infatti, pur potendo investire capi diversi da quelli impugnati in via principale, non può determinare un'estensione soggettiva del giudizio e non può, pertanto, essere proposto contro parti diverse da quelle che hanno proposto l'impugnazione in via principale, nei confronti delle quali deve ritenersi formato il giudicato interno (cfr. Cass.
Civ., sez. VI, sent. n. 5989 del 04/03/2020; Cass. Civ., sez. VI, sent. n. 15268 del 12/06/2018; Cass. Civ., sez. V, sent. n. 15292 del 21/07/2015).
Tanto premesso, ritiene il Collegio che nella specie trovi applicazione il principio, a cui s'intende dare continuità, secondo cui la parte parzialmente soccombente può proporre appello incidentale tardivo, ai sensi dell'art. 334 C.P.C., anche in riferimento ai capi della sentenza di merito non oggetto di gravame con l'impugnazione principale, a condizione che si tratti di impugnazioni proposte in relazione ad unico rapporto, mentre, qualora si tratti di distinti rapporti dedotti nello stesso giudizio, ovvero in cause diverse poi riunite, ciascuna parte deve proporre impugnazione per i capi della sentenza che la riguardino nei termini di cui agli artt. 325 e 327 C.P.C. (Cass., n. 24902 del 2008, si cfr. anche Cass., n. 27616 del 2019). Orbene, l'oggetto della domanda per cui è causa – liquidazione del valore della quota sociale
– presuppone un rapporto di solidarietà tra la società e i soci, che come tale, pur avendo ad oggetto un'unica prestazione, non dà luogo ad un rapporto unico ed inscindibile, ma a rapporti giuridici distinti anche se fra loro connessi, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito;
pertanto, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati (Cass. Civ., sez. II, n 24728/2018). L'orientamento di legittimità dianzi indicato (e più volte espresso dalla Suprema Corte) costituisce una mera applicazione del principio generale, su cui vi è unanimità di vedute, in dipendenza del quale l'obbligazione solidale non richiede il litisconsorzio necessario tra i condebitori, versandosi, al contrario, in un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo laddove gli stessi siano convenuti dal creditore nello stesso giudizio. La responsabilità solidale, infatti, dà luogo ad una pluralità di rapporti giuridici distinti, pur se tra loro connessi, caratterizzati dalla circostanza che l'adempimento della prestazione da parte di uno dei coobbligati in solido determina l'estinzione dell'obbligazione anche nei confronti degli altri.
La natura scindibile della causa, dunque, impone di applicare la fattispecie di cui all'art. 332 C.P.C., con le conseguenze che ne derivano in sede di impugnazione. Ne discende, pertanto, che l'appello incidentale di in quanto Controparte_1 intervenuto pacificamente oltre il termine previsto dall'art. 702 quater per la proposizione dell'impugnazione in via principale (trenta giorni decorrenti dalla comunicazione della sentenza di primo grado), debba considerarsi tardivo e dunque inammissibile.
Del medesimo gravame incidentale, peraltro, va evidenziata – per dovere di completezza – comunque l'inammissibilità delle censure in esso contenute per evidente violazione del principio che sancisce il divieto del ne bis in idem, mutuato dall'art. 39 C.P.C., il quale, oltre ad evidenziare una sostanziale carenza di interesse alla decisione, risponde, altresì, a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale e non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda. Con motivazione ad avviso di questa Corte adeguata, che sfugge a qualsiasi censura, il Giudice di primo grado le ha, infatti, ritenute insuscettibili di qualsivoglia valutazione nel merito, poiché già proposte e valutate nell'ambito di altro procedimento – incardinato dal CP_1 nei confronti della s.n.c. e degli altri soci e , in ordine
[...] Pt_2 Parte_1 alla medesima domanda condannatoria ex art. 702 bis – conclusosi con ordinanza di rigetto del 4.6.2014, la quale, rimasta priva di impugnazione, ha acquisito valore intangibile di giudicato.
Venendo ora al merito di lite:
il motivo di gravame sub. 1 è infondato.
La doglianza secondo cui la sentenza di primo grado sarebbe nulla per difetto e/o carenza di motivazione è destituita di fondamento.
Le censure di parte appellante si appuntano, in particolare, sulla circostanza che il Giudice di prime cure avrebbe determinato il valore della quota spettante al socio escluso limitandosi ad aderire alle conclusioni formulate dal proprio C.T., senza alcuna verifica critica e senza tenere in considerazione le osservazioni alla CTU svolte dal CTP della medesima – che in questa sede sono state riproposte (pp. 5 e ss. dell'atto d'appello). L'infondatezza di tali doglianze emerge, all'evidenza, dalla lettura della sentenza impugnata, la quale ha richiamato le conclusioni cui è giunto il CTU, precisando che non erano emerse ragioni per discostarsene, posto che il medesimo CTU aveva compiutamente risposto alle osservazioni del CTP dell'appellante.
Tale motivazione appare senz'altro esauriente, essendo principio più volte affermato dalla pacifica giurisprudenza di legittimità della S.C., dal quale questa Corte non intende discostarsi, quello secondo cui, qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni, poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, già ne costituisce adeguata motivazione, ben potendo il richiamo anche "per relationem" dell'elaborato implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente, mentre nel caso in cui ad una consulenza tecnica d'ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte «… il giudice che intenda disattenderle ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte …» (cfr., Cass. Civ. Sez. I, sentenza n. 16075 del 18/5/2022; Cass. n. 23637/2016 e n. 25526/2018).
La decisione di aderire alle risultanze della CTU, anche semplicemente richiamandone "per relationem" l'elaborato, comporta, dunque, la compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente e la valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti che vengono rigettate, per cui l'obbligo di motivazione è adeguatamente assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso (ex multis
Cass. Civ., sez. trib., del 6/05/2021 n. 11917, Cass. Civ., sez. lav., del 10/02/2021 n. 3262, Cass. Civ., sez. III del 4/02/2020 n. 2462 e Cass. Civ., sez. II del 31/8/2018 n. 21504).
Nel caso di specie il CTU è addivenuto alla quantificazione del valore dei cespiti immobiliari rimasti in capo alla società (liquidato in € 470.900,00) a seguito di un'indagine accurata, fondata su quanto riscontrato e documentato attraverso rilievi tecnici e fotografici, che ha tenuto ampiamente conto delle osservazioni svolte dal CTP dell'odierno appellante, confutandole motivatamente: in particolare, dopo averle riportate, dettagliatamente nella propria relazione, ha proceduto alla loro puntuale verifica, valutazione e confutazione.
Correttamente, pertanto, il Tribunale, dopo avere riassunto le conclusioni del CTU, ha ritenuto che non si ravvisassero ragioni per discostarsene, mentre i rilievi svolti dal CTP di parte convenuta non potessero ritenersi idonei a confutare le valutazioni del CTU, atteso che lo stesso ha compiutamente risposto alle osservazioni, deducendo che:
“A fronte di tali conclusioni, frutto di adeguata motivazione, coerente con i dati sottostanti, la società resistente ha contestato soltanto la valutazione dei beni immobili intestati alla società, ritenendola eccessiva, per motivi che sono stati tempestivamente rappresentati in sede di osservazioni alla relazione di consulenza d'ufficio e disattesi dallo stesso consulente, che ha confermato le originarie conclusioni”.
Le censure alla CTU che l'appellante ripropone in questa sede risultano, invero, esser tutte già state smentite dai puntuali, esaustivi e persuasivi accertamenti ed osservazioni dell'ausiliario del consulente tecnico del Giudice, ing. (cfr. relazione integrativa), e vanno pertanto Per_4 integralmente rigettate.
In conclusione, l'eccezione, formulata dagli appellanti, di nullità della sentenza di primo grado, per omessa o apparente motivazione su un punto decisivo del giudizio, va respinta per la sua palese infondatezza.
Nel rigetto del primo motivo di appello risultano assorbite le doglianze sub. 2 e sub 3., ove viene denunciata l'erroneità delle conclusioni estimative a cui sarebbero pervenuti il CTU, dott.
, e il suo ausiliario, ing. in relazione alla quantificazione del valore economico Per_3 Per_4 di alcuni dei beni immobili rientranti nel patrimonio della società, senza che siano stati svolti argomenti difensivi di confutazione specifica alla ratio decidendi della sentenza di prime cure.
Peraltro, già solo per tabulas è palese come le critiche enunciate in sede d'impugnazione e sintetizzate negli scritti conclusionali nei termini seguenti:
“… 4.2) (…) i due documenti (all. 24b e 24c alla relazione) seppure apparentemente riconducibili a due agenzie operanti nel settore del mercato immobiliare, non consentono individuare, sotto il profilo soggettivo, (oltre alla identità) la qualità, le competenze e l'esperienza del sottoscrittore e, sotto il profilo oggettivo, la rappresentatività dei dati utilizzati da questi soggetti per la valutazione, venendo meno ogni certezza sia sul fatto che essi riguardino immobili con caratteristiche analoghe a quelle oggetto di stima (tanto con riferimento alla loro obiettiva natura ed ubicazione, quanto in relazione alla disciplina urbanistica cui sono soggetti), sia sull'origine delle contrattazioni dalle quali è stata estrapolata la media utilizzata. Per non dire, poi, che non sono state prodotte le “riviste specializzate” che avrebbero confortato il c.t.u. nel sostenere i dati utilizzati per la stima. 4.3) Del resto neppure convince la spiegazione del C.t.u. in merito all'annuncio commerciale pubblicato da una delle due agenzie immobiliari consultate che, per un immobile della stessa specie, indica un prezzo di € 633.00/mq, a fronte di € 1.005/mq. Indicato in perizia, posto che l'unica indagine compiuta dal C.t.u. per rispondere al rilievo di parte è rimasta limitata alle differenti caratteristiche costruttive (evinte unicamente dall'esame del rilievo fotografico), ed alla data dell'annuncio (2016) rispetto alla data di stima (dicembre 2013), come se fosse possibile che in ca. due anni il mercato fosse precipitato del 40%, senza alcun altro approfondimento (neanche presso l'agenzia immobiliare precedentemente consultata!), nonostante la circostanza consentisse abbattere la valutazione del bene da € 301.500,00 (300 mq x € 1.005,00) ad € 189.945,00 (300mq x € 633,00), con ogni più immaginabile conseguenza sull'attivo patrimoniale che da € 123.000,00 circa, si ridurrebbe ad € 11.000,00! 4.4) Tale modo di procedere collide con i richiamati principi di diritto, in forza dei quali “… qualunque sia il metodo di valutazione applicato dal consulente tecnico d'ufficio per la valutazione del bene che ne costituisce l'oggetto, l'ausiliario deve porre a fondamento della condotta indagine dati obiettivi e controllabili, in difetto dei quali il recepimento della relazione da parte della corte di merito concreta una motivazione meramente apparente.” (cfr. per tutte, Cassazione civile, sez. I, 09/02/2016, n. 2534).
5) Ma ancor più evidente si appalesa l'errore del Tribunale allorquando ha aderito alla stima del medesimo locale commerciale, descritto alla lettera “A” della relazione, nella quale il valore del bene è determinato in maniera unitaria su tutta la superficie (300 mq), senza che siano stati estrapolati i 63 mq adibiti a deposito, per i quali il D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138, all. C. (prodotto agli atti ed espressamente richiamato dal C.t.u.!) stabilisce un valore del 50% (punto 2.3 motivi di appello). È evidente, sul punto, la violazione della normativa che lo stesso ausiliario ha dichiarato di avere applicato, per come recepita dal Tribunale. 6.1) Ed in ultimo, parimenti erronea si appalesa l'adesione del Tribunale alla valutazione del locale commerciale indicato alla lettera B della relazione di stima, determinata senza tenere conto della sua condizione giuridica alla data del dicembre 2013 (in verità assimilabile a quella odierna), e dunque, accreditando una condizione (potenziale, incerta ed ancora oggi non verificatasi), non sussumibile alla data di esclusione del socio, cui, in ossequio al disposto dell'art. 2289 c.c., avrebbe dovuto rapportarsi la valutazione della quota. Così procedendo, il consulente esprime una valutazione del tutto soggettiva – neanche ipotizzabile nel contesto di una negoziazione commerciale, nella quale entrambe le parti accettano il rischio – che pretende quantificare
“l'incertezza” del mancato conseguimento del nullaosta delle che, ancora oggi, condiziona la sanatoria Pt_5 dell'immobile, il quale, per ben 2/3, rimane a rischio demolizione, e per la sua interezza rimane incommerciabile ai sensi della normativa urbanistica quivi richiamata. 6.2) Sul punto, anche questa volta, appaiono violati i più elementari criteri di stima, sulla scorta dei principi richiamati nell'atto di appello che, ancor oggi, trovano continuità nelle pronunzie della S.C., sia pure in materia di espropriazione, laddove rimane statuito che “In tema di espropriazione per pubblica utilità il criterio di stima cd. sintetico- comparativo si risolve nell'attribuire al bene da stimare il prezzo di mercato di immobili omogenei, con riferimento non solo agli elementi materiali, quali la natura, la posizione, la consistenza morfologica e simili, e temporali, ma soprattutto alla sua condizione giuridica urbanistica all'epoca del decreto ablativo. Il giudice di merito, pertanto, per applicarlo correttamente deve indicare gli elementi di comparazione utilizzati e documentarne la rappresentatività in riferimento ad immobili con caratteristiche analoghe a quello espropriato. La correttezza del metodo utilizzato dall'ausiliario, inoltre, non esime il giudice dal dovere di indicare i dati obiettivi sui quali ha ritenuto di fondare la propria valutazione, al fine di consentire un controllo sulla congruità della motivazione. ” (da ultimo, Cassazione civile, sez. I, 13/09/2022, n. 26893).
6.3) Non vi è dubbio, dunque, che il locale indicato alla lettera B della relazione non poteva essere valutato sulla scorta di una domanda di sanatoria subordinata ad una condizione (ad oggi) non ancora verificatasi, peraltro, utilizzando dei correttivi soggettivi introdotti dal C.t.u. per sopperire alla (obiettiva) condizione di “incertezza” in cui versa l'immobile e che, dunque, è testualmente conclamata dallo stesso professionista, e conseguentemente erronea è la sentenza che inopinatamente vi ha prestato adesione, senza considerare che, a mente dell'art. 46, comma 1, del D.P.R. 380/2001, detto immobile è ancora privo del requisito della commerciabilità. 7) Orbene, poiché il valore della quota attribuita a (44,33%) è determinata dalla differenza tra Controparte_1 l'attivo (€ 2.112.779,93, nel quale è incluso il valore di stima di € 470.900,00 attribuito ai beni immobili) ed il passivo (€ 1.989.517,88), ben si comprende come l'accoglimento dei motivi di appello inciderebbe sensibilmente sulla liquidazione della quota dell'appellato, arrivando, in ipotesi ad azzerarla …”;
non legittimino contraria conclusione rispetto a quanto opinato nella pronuncia in riesame, atteso che:
- i rilievi critici sub 4.2) appaiono apodittici, non essendo impediti alla parte controdeducente né l'interpello delle immobiliari consultate (in quanto pienamente individuate negli allegati prodotti) in riscontro alle dichiarazioni rese né la ricognizione di fonti alternative ovvero la produzione diretta di pubblicazioni di settore in eventuale riscontro negativo o di smentita delle valutazioni rese dall'ing. (che ne ha comunque assunto la personale paternità, Per_4 anche là dove ha rilevato la conformità tra i valori assunti e quelli individuabili in sede di O.M.I.);
- la tesi sub 4.3) non può persuadere, considerata l'unicità del dato di confronto offerto e l'indubbia diversità (radicale) di stato d'uso e conservazione dell'immobile segnalato dalla difesa della società; - non consta alcun fondamento, ex se, della pretesa sub 4.4);
- il profilo sub 5) è da disattendere, constatata la convincente considerazione per cui l'indole morfologica della porzione immobiliare de qua (quale accessorio di locali di maggior consistenza destinati ad uso commerciale) meritava e merita di condividerne il criterio di stima;
- all'opinabilità della stima censurata sub 6) fa da pendant simmetrico quella della parte appellante, considerato che la potenzialità positiva assunta dall'ausiliario è bilanciata da quella negativa assunta dalla difesa controdeducente;
- allo stato della valutazione resa, gli elementi d'incertezza circa la sanabilità della res sono stati fugati dall'attestazione (contraria) d'accessibilità all'effetto positivo della procedura Org relativa resa dalla mentre quelli inerenti il rapporto con il terzo o altro) gestore Per_4 della ferrovia adiacente sono stati comunque segnalati dall'ausiliario, donde la non pertinenza della censura a tanto relativa.
Alla luce di tutto quanto anche sopra esposto, va, pertanto, rigettato pure in parte qua il superiore gravame e confermata in toto la sentenza emessa in prime cure con riguardo alla ricostruzione del quantum dovuto.
In ragione del superiore epilogo processuale, ritiene equo la Corte:
- nel rapporto processuale tra l'appellante principale e statuirsi Controparte_1 condanna della società alla rifusione delle spese di lite del corrente grado in favore di quest'ultimo;
- nel rapporto processuale tra il e i due soci superstiti, Controparte_1 Parte_2
e statuirsi condanna del primo secondo soccombenza alla rifusione delle Parte_1 spese di lite in favore delle sue controparti.
Ciò posto, i compensi si liquidano in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. M. Giustizia
n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n.
261 del 4-7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
nei termini seguenti:
Competenza: giudizio di cognizione innanzi alla Corte d'Appello Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.163,00
fase decisionale, valore medio: € 5.103,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 1.823,10 totale € 13.977,10 totale dimidiato € 6.988,55
di cui al dispositivo. Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui: Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto
(enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ancorché con liquidazione al minimo, attesa l'assenza di fase istruttoria;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della limitata rilevanza oggettiva della qualità della lite.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta). E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020
(ribaditi dalla Sez. 6–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui:
“… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto:
- «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare Pt_6 la sussistenza del secondo»;
- «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» …”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza n. 187 emessa dal Tribunale Civile di Messina–Sezione
Seconda–Ufficio del Giudice Unico, emessa al n. 212 rep. 3482/2019 in data 15.10.2017 e pubblicata in data 19.11.2019 nel procedimento già iscritto al n. 7300/2014 RGAC;
appello proposto da:
in persona di Parte_1 Parte_1 quale legale rappresentante pro tempore; nei confronti di:
Controparte_1 nonché sull'appello incidentale proposto da con l'atto di costituzione in Controparte_1 data 9.3.2020 nei confronti della società suddetta e di:
Parte_1
; Parte_2 così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello incidentale, rigetta l'appello principale e conferma integralmente, per l'effetto, l'impugnata ordinanza;
2) condanna la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore alla rifusione in favore di delle spese Controparte_1 processuali del corrente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 6.988,55 per onorario oltre accessori di legge;
3) condanna alla rifusione in favore di e Controparte_1 Parte_2 Pt_1 delle spese processuali del corrente grado del giudizio, che liquida in complessivi
[...] euro 6.988,55 per onorario oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore anticipatario;
4) dà atto che le parti appellanti sia principale sia incidentale, in quanto soccombenti ut supra, sono tenute ognuna a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito …” della presente pronuncia.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, il giorno 30.5.2024
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario dell'Ufficio del Processo dott.ssa Mariarita RICCIO
Il Presidente (dott. Maria Pina LAZZARA)
Il Consigliere estensore
(dott. Augusto SABATINI)