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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 06/11/2025, n. 2190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2190 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario dr.ssa Caterina Genzano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 381/2020 del Ruolo Generale, con oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
tra
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Parte_1
AF IA AN in Marsico Nuovo al C.so V. Emanuele n. 98, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;
Attore-opponente
contro
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti AF Zurlo ed Andrea Ornati, con studio in La Spezia alla via Fontevivo n. 21/N e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio
Taviani n. 170 La Spezia;
Convenuta-opposta
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 30.01.2020, l'opponente, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1160/2019 (RGN 3464/2019) emesso dal Tribunale di Potenza in data 6.12.2019 e notificato in data 30.12.2019, con il quale gli veniva chiesto il pagamento della somma di euro 7.831,34 in favore della società opposta, oltre interessi legali come da domanda, nonché le spese di procedura di ingiunzione.
A fondamento dell'opposizione asseriva che il decreto fosse affetto da vizio di ultrapetizione o comunque da errore nell'indicazione dell'importo ingiunto e che le avverse pretese creditorie fossero illegittime e destituite sotto tutti i profili.
Preliminarmente, deduceva che la somma ingiunta con decreto, di euro 7.831,34 fosse superiore rispetto a quella richiesta con l'ingiunzione pari ad euro 5.689,68 e, pertanto, anche se trattasi di mero refuso o errore materiale, il decreto va revocato.
Nel merito riteneva illegittima la pretesa creditoria e che nulla fosse dovuto dall'opponente alla società opposta, impugnava e disconosceva tutta la documentazione posta a base del ricorso monitorio.
Rappresentava che, in virtù del contratto di finanziamento stipulato con la nel CP_2
2005 per l'acquisto di un'autovettura, la somma da pagare era limitata al solo importo di euro 1.600,00 quale residuo prezzo ancora da versare e, l'importo totale finanziato fosse pari ad euro 1.628,96, da restituire in 18 rate mensili dell'importo di euro 102,78 ciascuna a partire dal 15.05.2005 per un totale da rimborsare di euro 1.850,04. Evidenziava , inoltre, che parte opponente estingueva interamente il proprio debito pagando tutte le rate di rimborso con bollettini postali come da allegati in atti e, per ogni eventuale residuo dovuto eccepiva l'intervenuta prescrizione ex art. 2946 cc., nonché, la nullità delle clausole contrattuali per superamento del tasso soglia usurario. Contestava ed eccepiva, tra l'altro, la carenza di legittimazione attiva della società opposta.
Concludeva: per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e per il rigetto di ogni avversa pretesa e in subordine per la riduzione dell'importo dovuto.
Il tutto con vittoria di spese del giudizio da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
In via istruttoria chiedeva disporsi CTU tecnico contabile per la verifica contabile del superamento dei tassi soglia e per la minor somma dovuta.
Con comparsa di risposta depositata in data 18.06.2020 si costituiva in giudizio la società opposta in persona del l.r.p.t. per contestare e respingere tutto quanto addotto da parte attrice a sostegno delle proprie ragioni.
Assumeva che quanto narrato da controparte fosse del tutto infondato e privo di qualsiasi supporto probatorio.
Sosteneva la propria legittimazione attiva rappresentando che, a seguito di contratto di cessione tra la società cedente e la il credito vantato è stato CP_2 Controparte_1 oggetto di una cessione di credito e quindi di un'operazione di cartolarizzazione ex artt. 1
e 4 L. n. 130/1999 e art. 58 TUB, i cui obblighi pubblicitari sono stati assolti con pubblicazione su G.U., di conseguenza essa società è subentrata nella sola posizione di credito. In ordine al lamentato vizio di ultrapetizione riconosceva che trattasi di mero errore materiale nella concessione del decreto ingiuntivo. Riteneva ogni altra eccezione formulata dall'opponente del tutto generica e infondata.
Precisava, a sostegno della pretesa creditoria, che nel 2005 l'opponente sottoscriveva con un contratto di finanziamento unitamente ad una linea di credito revolving. Le CP_2 condizioni generali del contratto prevedevano di attivare anche una carta di credito revolving e che il credito azionato derivava dall'utilizzo della carta revolving. Deduceva che l'opponente avesse, in data 16.02.2016, attivato la carta revolving e che riceveva gli estratti conto relativi alla movimentazione di denaro generata dalla carta di credito revolving collegata al contratto di finanziamento, senza alcun obbligo di utilizzo. In ordine all'eccezione di intervenuta prescrizione evidenziava che la stessa fosse generica e non provata ed inoltre che fosse riferita al contratto di finanziamento e non alla carta di credito su cui il credito è fondato e non prescritto.
Contestava ogni doglianza relativa alla capitalizzazione degli interessi e al superamento del tasso soglia ritenendo che ogni tasso fosse regolarmente pattuito e dunque, al di sotto del tasso soglia.
Concludeva, in via principale e nel merito, per il rigetto di ogni avverso dedotto, per la condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro 5.689,68 oltre interessi e, in subordine per la condanna al pagamento della diversa somma da determinarsi, con vittoria delle spese del giudizio. Si opponeva all'istanza di nomina CTU ritenendo la stessa superflua ed esplorativa.
Nel corso del giudizio con provvedimento del 29.03.2021 il Giudice designato,, verificato il mancato espletamento della procedura di mediazione, condizione di procedibilità della causa, assegnava alla convenuta opposta termine di 15 giorni per introdurre la procedura di mediazione, che si concludeva con verbale negativo. All'udienza dell'1.12.2021, su richiesta delle parti, il Giudice concedeva i termini ex art. 183 VI c. cpc. All'esito, con provvedimento del 13.07.2022, considerata la natura documentale della controversia fissava udienza di precisazione delle conclusioni e, dopo diversi rinvii, all'udienza del 21.05.2025, la causa veniva trattenuta per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
L'opposizione proposta da è parzialmente fondata. Il Giudice Parte_1 designato già con provvedimento del 29.03.2021 rilevava l'acclarato errore materiale inficiante il titolo monitorio oggetto di causa perché emesso ultra petita ed infatti, veniva concesso per l'importo di euro 7.831,34 a fronte della richiesta di euro 5.689,68 come risulta per tabulas e non controverso fra le parti.
Nel merito, risulta documentalmente provato che la concedeva, in virtù del CP_2 contratto di finanziamento n. 212271217 stipulato nel 2005 un prestito all'opponente e che quest'ultimo, unitamente e contestualmente a detto contratto sottoscriveva anche una linea di credito revolving. Dal contratto prodotto in atti e dalle condizioni generali, a pag. 1 in alto a destra, si evince che è possibile attivare anche una carta di credito revolving collegata al contratto di finanziamento. Risultano, per tabulas, le sottoscrizioni dell'opponente e le condizioni economiche riportate a pag. 2 , con TAN del 19,20%, TAEG del 20,98%, e rimborso pari al 4%.
La pretesa creditoria, infatti, è fondata proprio sull'utilizzo di detta carta.
Dagli estratti conto prodotti in atti, firmati e vidimati dalla risulta che CP_2
l'opponente in data 16.02.2006 attivava la carta revolving con utilizzo fino al 2015, risulta, altresì, ogni movimentazione di denaro con un credito di euro 5.689,68.
Risulta, ancora per tabulas: la cessione del credito intervenuta tra la e la società CP_2 opposta;
la pubblicazione su G.U. n. 70 del 19.06.2018; che la stipulava CP_1 con la cedente CO CA SPA un contratto di cessione in blocco con cui acquistava pro soluto tutti i crediti della società cedente;
la missiva del 5.07.2018 con cui la comunicava all'opponente l'intervenuta cessione pro soluto del credito;
il CP_1 contratto di cessione del 24.05.2017; la lista crediti con la debitoria di euro 5.689,68 dovuta dall'opponente. Ne consegue che ogni doglianza ed eccezione sollevate e poste a motivo di opposizione risultano, pertanto, smentite dalla corposa documentazione versata in atti.
La società convenuta opposta ha provato il credito con la produzione in atti del contratto, con l'inadempimento dell'opponente e con gli l'estratti conto del credito da CP_3 febbraio 2006 all'anno 2015.
Il credito per cui è causa risulta essere stato oggetto di cessione pro soluto e tale cessione è stata realizzata in virtù di un'operazione di cartolarizzazione del credito ex art. 58 TUB e, il tutto, come già ribadito, risulta documentato per tabulas. Risulta documentato la pubblicazione in G.U., nonché la comunicazione dell'intervenuta cessione, mai oggetto di contestazione. Tanto è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo alla cessionaria. La pubblicazione in G.U. dà contezza dell'intervenuta cessione del credito e, laddove il credito risulta in modo specifico e dettagliato, come nel caso di specie, il cessionario acquista la titolarità del credito ceduto.
In definitiva, la società opposta ha ampiamente dimostrato la titolarità del credito e il quantum dello stesso attraverso la corposa documentazione contrattuale agli atti, mentre le eccezioni sollevate dagli attuali opponenti si sono rilevate del tutto inconferenti e palesemente generiche.
Anche la sollevata eccezione di parte opponente circa l'intervenuta prescrizione del credito, va disattesa. Dagli estratti conto emerge chiaramente che la carta di credito è stata utilizzata fino al 2015 e, inoltre, agli atti risultano missive di richiesta credito, interruttive di prescrizione.
E' evidente che l'opponente fonda ogni motivo di opposizione limitatamente al contratto di finanziamento per l'acquisto di un'autovettura, rimarcando che tale rapporto risulta estinto a seguito del pagamento di ogni rata, così come documentato. Ma, tali questioni risultano estranee nella fattispecie in esame, poiché, oggetto di causa, come ampiamente provato è il credito vantato a seguito dell'uso della carta di credito revolving e non altro.
Le ulteriori contestazioni circa l'erroneità e/o inesattezza del credito, interessi superiori al tasso soglia e clausole di natura vessatorie, risultano del tutto prive di supporto probatorio, generiche e non suffragate da idonea documentazione, ne consegue che, in mancanza di congrue allegazioni le stesse devono considerarsi destituite di alcun fondamento giuridico.
Si aggiunga, altresì, che, nel corso del giudizio, nessun disconoscimento in ordine alla veridicità del contratto relativo alla carta di credito revolving, oggetto di causa o, delle firme apposte o, del mancato utilizzo della carta di credito risultano essere contestate ed eccepite da esso opponente e per l'effetto ai sensi dell'art. 115 cpc tali circostanze devono ritenersi provate ed ammesse.
Ogni ulteriore eccezione in ordine all'inidoneità della documentazione posta a base dell'ingiunzione, sono superate con il presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, autonomo giudizio di cognizione in cui il Giudice è chiamato ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso a decreto ingiuntivo e, qualora il credito risulta fondato è tenuto ad accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura (Cass.
Civ. n. 7961/2018; Cass. Civ. n. 3908/206).
Ne consegue che ogni doglianza ed eccezione sollevate e poste a motivo di opposizione risultano smentite dalla corposa documentazione versata in atti dalla società convenuta e vanno rigettate.
In definitiva, la società opposta ha ampiamente dimostrato il proprio credito attraverso la documentazione contrattuale agli atti, mentre le eccezioni sollevate dagli attuali opponenti si sono rilevate del tutto infondate e palesemente generiche.
Alla luce di quanto esposto, il credito accertato per tabulas, e dovuto dall'opponente alla società opposta, è pari ad euro 5.689,68 e non, come erroneamente indicato nel decreto ingiuntivo, di euro 7.831,34; per l'effetto, l'opposizione va parzialmente accolta e il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
L'accoglimento parziale e la peculiarità della materia trattata giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Onorario dr.ssa Caterina Genzano, definitivamente pronunziando sulla causa di opposizione a decreto ingiuntivo di cui in epigrafe, nonché sulle domande ed eccezioni formulate delle parti, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1160/2019 (RGN 3464/2019) emesso dal
Tribunale di Potenza in data 6.12.2019 e notificato in data 30.12.2019;
-Accerta che il credito vantato dalla società opposta nei confronti Controparte_1 dell'opponente è pari ad euro 5.689,68 e per l'effetto: Parte_1
-Condanna al pagamento della somma di euro 5.689,68, oltre Parte_1 interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo, in favore della , in Controparte_1 persona del legale r.p.t.;
- Compensa integralmente le spese di giustizia tra le parti.
Così deciso in Potenza, 04.11.2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Caterina Genzano