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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/10/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1768/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1768/2025 R.V.G. avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
VI IL e AN UN PE, in virtù di procura in atti
E
(C.F. ), rapp.to e dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
AR LE, in virtù di procura in atti
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del giorno 7.10.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 Proc. n. 1768/2025 R.V.G.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti della minore , nata a [...] in data [...] durante la Per_1 convivenza di fatto intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
L'udienza del 7.10.2025 veniva svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte.
In particolare, le parti chiedevano concordemente in ricorso di regolamentare i rispettivi doveri genitoriali alle seguenti condizioni:
“1. viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 presso la madre.
2. La responsabilità genitoriale rimarrà a carico di entrambe le parti che potranno esercitarla anche separatamente in relazione alle decisioni di ordinaria amministrazione, mentre per quelle di maggiore interesse, relative all'istruzione, educazione e salute della figlia minore, saranno prese di comune accordo tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Le parti si impegnano reciprocamente a scambiarsi tutte le informazioni riguardanti le questioni più significative e di maggiore importanza della figlia;
3. Le parti, fatta salva la facoltà di convenire diversamente, stabiliscono che il padre avrà facoltà di tenere con sé la piccola il martedì dalle ore 17.30 alle ore Per_1
20.00, il giovedì dalle ore 17.30 alle ore 21.00, il sabato dalle ore 10.30 alle ore
15.00. I genitori convengono che il pernottamento presso il padre sarà concordato al compimento del terzo anno di età di;
Per_1
4. Il sig. trascorrerà con la figlia il giorno della festa del papà, del suo CP_1 compleanno e dell'onomastico, indipendentemente dal diritto di visita come innanzi indicato, previa comunicazione all'altro genitore. La sig.ra trascorrerà con la Pt_1 figlia il giorno della festa della mamma, del suo compleanno e dell'onomastico, indipendentemente dal diritto di visita come innanzi indicato, previa comunicazione all'altro genitore.
5. Le parti convengono, salvo diverso accordo, che la minore trascorrerà il giorno del suo compleanno ad anni alterni con ciascun genitore iniziando la turnazione
2 Proc. n. 1768/2025 R.V.G.
dalla madre;
6. Per quanto concerne le festività Natalizie, la bambina trascorrerà ad anni alterni i giorni di 24 e 31 Dicembre con un genitore ed il giorno di Natale e di Capodanno con l'altro, iniziando la turnazione dalla madre;
7. Relativamente alle festività Pasquali, la bambina trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro iniziando la turnazione dalla madre.
8. In ordine al periodo di ferie estive, le parti convengono che il padre potrà tenere con sé la piccola per 15 giorni anche non consecutivi dalle ore 11 alle ore Per_1
21 rinviando la possibilità del pernottamento dopo il compimento del terzo anno di età della figlia. I predetti 15 giorni dovranno essere comunicati alla signora Pt_1 entro il 31 maggio di ciascun anno.
9. Sotto il profilo economico, il signor si obbliga a corrispondere Controparte_1
a titolo di contribuzione al mantenimento di , l'importo di euro 300,00 Per_1 mensili da rivalutarsi anno per anno secondo gli indici ISTAT. Il predetto importo dovrà versarsi entro il giorno 16 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario sul seguente codice IBAN: [...] intestato alla signora
. Parte_1
10. Le spese di natura straordinaria -da intendersi in via generale quelle previste dall'attuale vademecum del CNF cui fanno espresso rimando- previamente concordate e documentate, graveranno su ciascuna parte nella misura del 50%.
11. Le parti convengono che l'SS CO viene percepito dalla signora Parte_1
.
[...]
12. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi e si impegnano, inoltre, a non esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della bambina;
13. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro, entro il termine perentorio
3 Proc. n. 1768/2025 R.V.G.
di trenta giorni, l'avvenuto cambio di residenza e/o domicilio.
14. Ciascun genitore si adopererà per ottenere il permesso valido per l'espatrio per la figlia ”. Per_1
Orbene, ritiene il Collegio che le predette pattuizioni siano conformi agli interessi della minore, all'art. 160 c.c. e che non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento.
Ne deriva che i rapporti tra i genitori e la minore saranno regolati dalle predette pattuizioni che il Tribunale fa proprie.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- DISPONE che la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti della minore , nata a [...] in data [...], avvenga secondo le Persona_2 condizioni concordate tra le parti in ricorso ed integralmente riportate in motivazione;
- Nulla per le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 7.10.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
4
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1768/2025 R.V.G. avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
VI IL e AN UN PE, in virtù di procura in atti
E
(C.F. ), rapp.to e dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
AR LE, in virtù di procura in atti
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del giorno 7.10.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 Proc. n. 1768/2025 R.V.G.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti della minore , nata a [...] in data [...] durante la Per_1 convivenza di fatto intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
L'udienza del 7.10.2025 veniva svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte.
In particolare, le parti chiedevano concordemente in ricorso di regolamentare i rispettivi doveri genitoriali alle seguenti condizioni:
“1. viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 presso la madre.
2. La responsabilità genitoriale rimarrà a carico di entrambe le parti che potranno esercitarla anche separatamente in relazione alle decisioni di ordinaria amministrazione, mentre per quelle di maggiore interesse, relative all'istruzione, educazione e salute della figlia minore, saranno prese di comune accordo tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Le parti si impegnano reciprocamente a scambiarsi tutte le informazioni riguardanti le questioni più significative e di maggiore importanza della figlia;
3. Le parti, fatta salva la facoltà di convenire diversamente, stabiliscono che il padre avrà facoltà di tenere con sé la piccola il martedì dalle ore 17.30 alle ore Per_1
20.00, il giovedì dalle ore 17.30 alle ore 21.00, il sabato dalle ore 10.30 alle ore
15.00. I genitori convengono che il pernottamento presso il padre sarà concordato al compimento del terzo anno di età di;
Per_1
4. Il sig. trascorrerà con la figlia il giorno della festa del papà, del suo CP_1 compleanno e dell'onomastico, indipendentemente dal diritto di visita come innanzi indicato, previa comunicazione all'altro genitore. La sig.ra trascorrerà con la Pt_1 figlia il giorno della festa della mamma, del suo compleanno e dell'onomastico, indipendentemente dal diritto di visita come innanzi indicato, previa comunicazione all'altro genitore.
5. Le parti convengono, salvo diverso accordo, che la minore trascorrerà il giorno del suo compleanno ad anni alterni con ciascun genitore iniziando la turnazione
2 Proc. n. 1768/2025 R.V.G.
dalla madre;
6. Per quanto concerne le festività Natalizie, la bambina trascorrerà ad anni alterni i giorni di 24 e 31 Dicembre con un genitore ed il giorno di Natale e di Capodanno con l'altro, iniziando la turnazione dalla madre;
7. Relativamente alle festività Pasquali, la bambina trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro iniziando la turnazione dalla madre.
8. In ordine al periodo di ferie estive, le parti convengono che il padre potrà tenere con sé la piccola per 15 giorni anche non consecutivi dalle ore 11 alle ore Per_1
21 rinviando la possibilità del pernottamento dopo il compimento del terzo anno di età della figlia. I predetti 15 giorni dovranno essere comunicati alla signora Pt_1 entro il 31 maggio di ciascun anno.
9. Sotto il profilo economico, il signor si obbliga a corrispondere Controparte_1
a titolo di contribuzione al mantenimento di , l'importo di euro 300,00 Per_1 mensili da rivalutarsi anno per anno secondo gli indici ISTAT. Il predetto importo dovrà versarsi entro il giorno 16 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario sul seguente codice IBAN: [...] intestato alla signora
. Parte_1
10. Le spese di natura straordinaria -da intendersi in via generale quelle previste dall'attuale vademecum del CNF cui fanno espresso rimando- previamente concordate e documentate, graveranno su ciascuna parte nella misura del 50%.
11. Le parti convengono che l'SS CO viene percepito dalla signora Parte_1
.
[...]
12. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi e si impegnano, inoltre, a non esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della bambina;
13. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro, entro il termine perentorio
3 Proc. n. 1768/2025 R.V.G.
di trenta giorni, l'avvenuto cambio di residenza e/o domicilio.
14. Ciascun genitore si adopererà per ottenere il permesso valido per l'espatrio per la figlia ”. Per_1
Orbene, ritiene il Collegio che le predette pattuizioni siano conformi agli interessi della minore, all'art. 160 c.c. e che non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento.
Ne deriva che i rapporti tra i genitori e la minore saranno regolati dalle predette pattuizioni che il Tribunale fa proprie.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- DISPONE che la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti della minore , nata a [...] in data [...], avvenga secondo le Persona_2 condizioni concordate tra le parti in ricorso ed integralmente riportate in motivazione;
- Nulla per le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 7.10.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
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