Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/05/2025, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
RGL 5599/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO sezione lavoro giudice monocratico Marco Nigra ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E nella causa civile iscritta in primo grado al n. 5599/24 R.G.
P R O M O S S A D A
rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Gliozzi Parte_1
parte ricorrente C O N T R O
CP_1
parte convenuta contumace
* * * * * *
CONCLUSIONI per parte ricorrente:
1. Accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro intercorso tra la sig.ra e Parte_1 dal 03/09/2021 al 31/08/2022 si è svolto nelle modalità descritte in CP_1 narrativa e, per l'effetto
2. Dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pronto ed immediato pagamento in favore della ricorrente, per tutti i titoli sopra richiamati, della somma di Euro 8.341,64 lordi,
o di quella diversa, anche maggiore o minore, che sarà determinata in corso di causa, anche a mezzo CTU e/o con valutazione equitativa, oltre al maggior danno da svalutazione e gli interessi dalla maturazione di ogni singolo cespite al saldo;
In ogni caso 3. Con il favore delle spese maggiorate del 30% ex art. 4 comma 1 bis DM 55/2014 e ss.mm.ii., rimb. forf. 15%, CPA ed IVA nelle misure di legge.
1
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O I Con atto depositato in data 27 giugno 2024 parte ricorrente espone che:
- ha lavorato alle dipendenze della convenuta dal 3 settembre 2021 al 31 agosto 2022 in forza della lettera di assunzione prodotta1;
- è stata assunta con la mansione di impiegato addetta ai controlli delle vendite, inquadrata nel V livello, del CCNL Commercio2;
- la lettera di assunzione preveda un orario di 18 ore settimanali, con distribuzione a settimane alternate (mattino/pomeriggio);
- la ricorrente ha sempre lavorato presso il centro commerciale Mondo Juve shopping village, come risulta dalle buste paga3;
- come risulta dai prospetti prodotti4, ha sempre osservato un orario di lavoro superiore alle 18 ore settimanali previste in contratto;
- in particolare nel periodo dal 3 settembre al 31 dicembre 2021 ha sempre svolto 36 ore di lavoro settimanali, mentre nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2022 ha sempre svolto 32 ore di lavoro settimanali;
- per l'attività di lavoro svolta la ricorrente è stata retribuita solo per le 18 ore di lavoro settimanali previste da contratto5;
- pertanto, è creditrice della complessiva somma di € 8.341,64, come da conteggio sindacale6;
- le diffide inviate7 sono rimaste prive di alcun riscontro.
La parte convenuta, nonostante la ritualità della notificazione del ricorso, non si è costituita in giudizio. II
Nel corso dell'istruttoria è emerso che: confermo il contenuto del ricorso;
ho lavorato dal settembre 2021 al settembre 2022. I prospetti che mi vengono esibiti (doc. 12 ric.) sono i nostri orari, noi eravamo tre dipendenti DP1 ero io, DP2 RE MA e P3 ; facevamo tutti gli stessi orari cioè 36 ore Persona_1 alla settimana anche se tutte e tre avevamo contratti da 18 ore alla
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settimana; lavoravamo sei ore al giorno per sei giorni alla settimana. (interrog. libero ric., udienza 4 dicembre 2024);
Conosco la parte ricorrente, in quanto siamo amiche da tempo e poi lavoravo con lei per la parte convenuta. Sono stata io a farle conoscere quel posto di lavoro, proponendole di venire a lavorare con me. Io ho lavorato per la convenuta per un anno e mezzo prima del covid, nel 2020 forse. Io non ho avuto contenzioso contro la convenuta. La ricorrente ha iniziato dopo e finito prima di me di lavorare. Lavoravamo presso Mondojuve, a Nichelino, in un negozio di abbigliamento sportivo maschile. Lavoravamo tutti i giorni con un giorno di riposo che ruotava, eravamo in tre, io e la ricorrente e poi la sig.ra . Facevamo come orario a rotazione, al mattino Parte_2 9-15, o 15-21, i turni erano questi. All'inizio eravamo in due al pomeriggio, poi siamo diventati a turno singolo. Avevamo il turno abbinato a rotazione, quindi ogni tanto eravamo insieme noi due e ogni tanto ero da sola io o la ricorrente. Da contratto facevamo delle ore, ma in più facevamo oltre le 18 ore settimanali, ne facevamo 36 pagate solo 18, questo sin dall'inizio. Poco prima che la ricorrente andasse via, iniziammo a fare tre turni, che erano 9-13, 13-17 oppure 17-21. In questo periodo facevamo solo 4 ore al giorno in alcuni giorni. Il nostro compito era provvedere alla gestione del negozio, quindi vendite, bolle, fatture, scarico e carico, resi, cassa e versamenti, ma questo lo facevo solo io. ADR: posso dire che le 4 ore al giorno sono relative all'ultimo periodo, quello del 2022, 6 o 7 mesi. In questo ultimo periodo, facevamo sia io che la ricorrente 32 ore settimanali, anziché le 36 che facevamo prima, quando abbiamo iniziato insieme io e la ricorrente sui 2 turni, il pagamento era sempre però solo su 18 ore settimanali (teste , udienza 8 gennaio 2025). Persona_1
Conosco la ricorrente, avevamo degli amici in comune e tramite lei ho iniziato a lavorare per la convenuta, mi pare due o tre anni fa, mi sembra per otto mesi circa poi ho sospeso per un mese e quindi ho ripreso per un altro mese. In tutto il periodo in cui io ho lavorato lì anche la ricorrente lavorava con me, facevamo i turni insieme. Eravamo colleghe facevano le stesse cose, facevamo le commesse. Il mio orario di lavoro era dalle 9,00 alle 15,00 oppure dalle 15,00 alle 21,00. Si lavorava del lunedì alla domenica con un giorno di riposo alla settimana, il riposo era a rotazione. La ricorrente faceva il mio stesso orario di lavoro. La ricorrente lavorava già lì quando io ho iniziato e ha continuato anche dopo che io me ne sono andata. Io ho sempre fatto 36 ore settimanali. Ricordo che nell'ultimo periodo in cui io sono stata lì si faceva un orario più breve, mi sembra 4 ore al giorno invece che 6.
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Io avevo un contratto di lavoro dove però non c'era scritto che dovevamo fare 36 ore, ce lo hanno detto a voce, lo stipendio però non era rapportato alle ore. Nel negozio eravamo tre commesse, io la ricorrente e . Persona_1
(teste , udienza 5 marzo 2025). Parte_2
III
All'esito del giudizio, alla luce delle risultanze testimoniali documentali e considerata la condotta di parte convenuta, si osserva che:
- nonostante la ritualità delle notificazioni parte convenuta non ha provveduto a costituirsi in giudizio né a partecipare personalmente alle udienze, neppure a quella fissata per l'interpello;
- pertanto, trova piena applicazione la c.d. ficta confessio di cui all'art. 232 cpc, secondo il quale se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio (o il giudice monocratico, in forza del rinvio operato dall'art. 281bis cpc), valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio;
- peraltro, l'esistenza del rapporto contrattuale è provata in via documentale dalla produzione della lettera di assunzione8 e dalle buste paga9;
- i testi escussi hanno confermato i fatti costitutivi allegati;
- alla luce delle deduzioni svolte in ricorso, dei documenti prodotti, dei riscontri testimoniali e della condotta di parte convenuta, è pertinente ed assorbente il principio giurisprudenziale secondo cui il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento di controparte, essendo onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. Civ. sez. II, 25 settembre 2002, n. 13925; Cass. Civ. sez. III, 21 febbraio 2003, n. 2647; Cass. Civ. sez. III, 8 ottobre 2004, n. 20073; Cass. Civ. sez. I, 13 giugno 2006 n. 13674; Cass. Civ. sez. I, 26 gennaio 2007, n. 1743, e da ultimo, Cass. Civ. sez. VI-I, 12 ottobre 2018, n. 25584), onere cui parte convenuta nel caso di specie non ha assolto;
- i conteggi che hanno portato alla quantificazione della somma oggetto di domanda, redatti ai sensi del contratto collettivo applicabile al rapporto, risultano sufficientemente chiari ed
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analitici, sono stati notificati unitamente al ricorso e non sono comunque stati contestati in alcun modo;
- la parte convenuta, rimanendo contumace, non ha fornito alcuna prova a proposito di eventuali fatti estintivi della propria obbligazione.
In conclusione, la convenuta è condannata all'immediato pagamento a favore della ricorrente, dell'importo di €. 8.341,64, lordi oltre a rivalutazione e interessi dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo. IV
In applicazione del criterio della soccombenza, parte convenuta è condannata a rifondere le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, dichiara tenuta e condanna parte convenuta all'immediato pagamento a favore di parte ricorrente della somma di €. 8.341,64, lordi, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta all'immediato pagamento, a favore di parte ricorrente della somma di €. 5.388,00, a titolo di compensi, oltre 30% ex art. 4, comma 1bis, DM 55/14, 15% spese forfettarie, IVA, se dovuta, e CPA, e successive occorrende, a titolo di rifusione delle spese per il presente giudizio. Torino, 21 maggio 2025.
Il giudice del lavoro
Marco Nigra
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc. 2 ric. 2 Cfr. comunicazione Unilav, doc. 3ric. 3 Cfr. doc. 11 ric. 4 Cfr. doc 12 ric. 5 Cfr buste paga, doc. 13 ric. 6 Cfr. doc. 14 ric 7 Cfr. doc. 5 ric. 8 Cfr. doc. 1 ric. 9 Cfr. doc. 3 ric.