TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 07/04/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2276/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. Caterina Romiti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2276/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PI IN (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
LARGO PEDRINI, 2 23100 SONDRIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
BAGASSI ALDO (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIALE C.F._4
STELVIO 54 23017 MORBEGNO
CONVENUTO/I con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione personale dei coniugi e divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 25.05.2002 in Morbegno (SO) e Parte_1 Controparte_1
contraevano matrimonio concordatario (trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Morbegno (SO), atto n. 9, p. II, s. A, anno 2002).
1.1 Dall'unione sono nati i figli (27.12.2005) e (10.05.2008). Per_1 Per_2
2. Con ricorso congiunto depositato in data 09.12.2024, e Parte_1 CP_1
davano atto del venir meno della comunione morale e materiale tra loro e
[...]
domandavano dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate.
2.1 Le parti hanno chiesto altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1° dicembre 1970,
n. 898, che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni.
2.2 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 11.12.2024.
3. All'udienza del 26.02.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano e precisavano il contenuto dei rispettivi atti e la volontà di non riconciliarsi, concludendo come da ricorso e rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale dà atto di non aver proceduto all'ascolto della figlia minore in quanto non necessario ai sensi dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
5. Il Tribunale osserva che si rinvengono le condizioni di cui all'art. 151 c.c., atteso che dal tenore degli atti e dalle dichiarazioni rese in udienza è emersa l'intollerabilità per le parti della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle condizioni concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
pagina 2 di 7 6. Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti al figlio e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma,
c.p.c.
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così dispone: dichiara la separazione personale tra nata a [...] il Parte_1
24.11.1976 e nato a [...] il [...], uniti con Controparte_1
matrimonio celebrato il 25.05.2002 a Morbegno (SO) e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune al n. 9, p. II, s. A, anno 2002; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Morbegno (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
pagina 3 di 7 omologa le seguenti condizioni di separazione personale dei coniugi concordate dalle parti:
- i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
- l'abitazione coniugale, con tutti gli arredi e le suppellettili, sita in Morbegno (SO),
Via Serta n. 49, piano I, distinta al NCEU del Comune di Morbegno a F. 1, mapp.
699, sub. 9, di proprietà esclusiva del SI. , viene assegnata alla Controparte_1
SI.ra , fino al 31.12.2033. La SInora si impegna a Parte_1 Pt_1
restituirla al proprietario entro 15 giorni dalla scadenza di detto termine, libera dai propri effetti personali. L'utilizzo delle parti comuni del fabbricato non oggetto di assegnazione viene regolamentato con una scrittura privata già sottoscritta dai coniugi.
Il SI. si farà carico del pagamento delle spese relative alla Controparte_1
gestione straordinaria dell'immobile, oltre che dei tributi relativi al fabbricato, quali l'I.M.U., mentre le spese ordinarie (utenze per la somministrazione di acqua, energia elettrica, gas e riscaldamento, la tassa rifiuti solidi ed urbani, spese di manutenzione ordinaria, il tutto anche per le parti comuni), resteranno a carico della SInora Pt_1
Il SI. , il quale è attualmente domiciliato a Morbegno, Via Serta Controparte_1
n. 51, si impegna a trasferire la residenza entro 15 giorni dal deposito del presente ricorso.
- la figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_2
prevalente collocazione presso la madre presso l'abitazione familiare sita in
Morbegno, Via Serta n. 49.
- ai sensi dell'art. 337 ter c.c., così come riformato dal D. Lgs. 28.12.2013, n. 154, i genitori assicureranno alla prole il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, garantendo sin d'ora un ampio diritto di visita ai nonni pagina 4 di 7 paterni. In ogni caso la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori congiuntamente;
le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle sue capacità, della sua inclinazione naturale e delle sue aspirazioni.
- il padre potrà visitare e tenere con sé la figlia quando vorrà, compatibilmente con le eSIenze e con le capacità di autodeterminazione della ragazza, gli impegni della madre e previo accordo con quest'ultima.
- si stabilisce, fin da ora, che il padre potrà tenere con sé la figlia 15 giorni consecutivi nelle vacanze estive da concordarsi annualmente, nonché 7 giorni consecutivi durante le vacanze di Natale e 3 giorni consecutivi durante quelle di
Pasqua, che verranno trascorse ad anni alternati con i singoli genitori, salvo diversi accordi. Inoltre, il padre, previo accordo con la figlia, potrà tenerla con sé durante le vacanze scolastiche, purché ciò sia compatibile con le sue condizioni di salute, le necessità di studio e le eSIenze famigliari.
- il SI. , entro il giorno 20 (venti) di ogni mese, corrisponderà alla Controparte_1
SI.ra , per il mantenimento dei figli, un assegno mensile di Parte_1
euro 750,00 (euro 375,00 per ciascun figlio), rivalutabile sulla base degli indici
ISTAT a decorrere dall'anno successivo alla data di omologa della separazione, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli. La suindicata somma verrà accreditata sul conto corrente intestato alla SI.ra ed acceso Pt_1
presso la banca cod. IBAN [...]X11 (BPS Sondrio);
- le spese straordinarie dei figli saranno sostenute dai coniugi in parti uguali al 50%
e la loro regolamentazione avverrà secondo le linee guida del Protocollo d'Intesa fra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Sondrio sulle buone prassi nei procedimenti in materia familiare sottoscritto in data 12 luglio 2024 allegato al ricorso (doc. 3);
pagina 5 di 7 - i coniugi stabiliscono che l'Assegno Unico Universale sarà percepito al 100% dalla SI.ra , in aggiunta all'assegno mensile di mantenimento Parte_1
per i figli. Le detrazioni delle spese straordinarie ai fini IRPEF non incluse nel predetto assegno saranno operate da entrambi i genitori nella medesima quota proporzionale di riparto delle spese stesse;
gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente, pubblico o privato, per spese straordinarie relative ai figli andranno a beneficio di entrambi i genitori nella medesima quota proporzionale di riparto delle spese stesse.
- il SI. presta attività lavorativa presso la società di cui è anche socio e legale CP_1
rappresentante, denominata Termoidraulica Ale & Franz S.r.l., corrente in
Morbegno (SO), in Via Bruno Castagna n. 23, P. Iva e c.f. ; la P.IVA_1
SInora è titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato come Pt_1
insegnante;
- il SI. si impegna a versare, in un'unica soluzione, alla SI.ra a CP_1 Pt_1
titolo di contributo al mantenimento, la somma di euro 12.000,00 entro la data di deposito del presente ricorso mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra ed acceso presso la banca cod. IBAN Pt_1
[...]X11 (BPS Sondrio);
- il SI. si impegna ad estinguere le rate del mutuo n. 741166508,81 stipulato CP_1
in data 06.07.2020 con la facendosi carico Controparte_2
in via integrale ed esclusiva del pagamento;
- fatta eccezione per quanto espressamente previsto sopra, i coniugi danno atto di aver provveduto alla divisione amichevole di ogni altro bene comune e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro. La SInora precisa che tale Pt_1
rinuncia è da intendersi estesa anche ad eventuali pretese, anche non dedotte, nei confronti dell'impresa individuale del SInor e di Termoidraulica Ale & CP_1
Franz s.r.l.;
pagina 6 di 7 - il SI. dichiara di aver già prelevato dalla casa coniugale i propri effetti CP_1
personali; la SInora dichiara di aver già restituito al SInor Pt_1 CP_1
l'autovettura marca Jeep Compass targata FN947PP.
- i genitori si concedono il reciproco assenso al rilascio o rinnovo di valido documento per l'espatrio per sé medesimi e per la figlia minore;
rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Così deciso nella Camera di ConSIlio del Tribunale di Sondrio in data 03/04/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Caterina Romiti Barbara Licitra
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. Caterina Romiti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2276/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PI IN (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
LARGO PEDRINI, 2 23100 SONDRIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
BAGASSI ALDO (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIALE C.F._4
STELVIO 54 23017 MORBEGNO
CONVENUTO/I con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione personale dei coniugi e divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 25.05.2002 in Morbegno (SO) e Parte_1 Controparte_1
contraevano matrimonio concordatario (trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Morbegno (SO), atto n. 9, p. II, s. A, anno 2002).
1.1 Dall'unione sono nati i figli (27.12.2005) e (10.05.2008). Per_1 Per_2
2. Con ricorso congiunto depositato in data 09.12.2024, e Parte_1 CP_1
davano atto del venir meno della comunione morale e materiale tra loro e
[...]
domandavano dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate.
2.1 Le parti hanno chiesto altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1° dicembre 1970,
n. 898, che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni.
2.2 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 11.12.2024.
3. All'udienza del 26.02.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano e precisavano il contenuto dei rispettivi atti e la volontà di non riconciliarsi, concludendo come da ricorso e rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale dà atto di non aver proceduto all'ascolto della figlia minore in quanto non necessario ai sensi dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
5. Il Tribunale osserva che si rinvengono le condizioni di cui all'art. 151 c.c., atteso che dal tenore degli atti e dalle dichiarazioni rese in udienza è emersa l'intollerabilità per le parti della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle condizioni concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
pagina 2 di 7 6. Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti al figlio e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma,
c.p.c.
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così dispone: dichiara la separazione personale tra nata a [...] il Parte_1
24.11.1976 e nato a [...] il [...], uniti con Controparte_1
matrimonio celebrato il 25.05.2002 a Morbegno (SO) e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune al n. 9, p. II, s. A, anno 2002; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Morbegno (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
pagina 3 di 7 omologa le seguenti condizioni di separazione personale dei coniugi concordate dalle parti:
- i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
- l'abitazione coniugale, con tutti gli arredi e le suppellettili, sita in Morbegno (SO),
Via Serta n. 49, piano I, distinta al NCEU del Comune di Morbegno a F. 1, mapp.
699, sub. 9, di proprietà esclusiva del SI. , viene assegnata alla Controparte_1
SI.ra , fino al 31.12.2033. La SInora si impegna a Parte_1 Pt_1
restituirla al proprietario entro 15 giorni dalla scadenza di detto termine, libera dai propri effetti personali. L'utilizzo delle parti comuni del fabbricato non oggetto di assegnazione viene regolamentato con una scrittura privata già sottoscritta dai coniugi.
Il SI. si farà carico del pagamento delle spese relative alla Controparte_1
gestione straordinaria dell'immobile, oltre che dei tributi relativi al fabbricato, quali l'I.M.U., mentre le spese ordinarie (utenze per la somministrazione di acqua, energia elettrica, gas e riscaldamento, la tassa rifiuti solidi ed urbani, spese di manutenzione ordinaria, il tutto anche per le parti comuni), resteranno a carico della SInora Pt_1
Il SI. , il quale è attualmente domiciliato a Morbegno, Via Serta Controparte_1
n. 51, si impegna a trasferire la residenza entro 15 giorni dal deposito del presente ricorso.
- la figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_2
prevalente collocazione presso la madre presso l'abitazione familiare sita in
Morbegno, Via Serta n. 49.
- ai sensi dell'art. 337 ter c.c., così come riformato dal D. Lgs. 28.12.2013, n. 154, i genitori assicureranno alla prole il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, garantendo sin d'ora un ampio diritto di visita ai nonni pagina 4 di 7 paterni. In ogni caso la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori congiuntamente;
le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle sue capacità, della sua inclinazione naturale e delle sue aspirazioni.
- il padre potrà visitare e tenere con sé la figlia quando vorrà, compatibilmente con le eSIenze e con le capacità di autodeterminazione della ragazza, gli impegni della madre e previo accordo con quest'ultima.
- si stabilisce, fin da ora, che il padre potrà tenere con sé la figlia 15 giorni consecutivi nelle vacanze estive da concordarsi annualmente, nonché 7 giorni consecutivi durante le vacanze di Natale e 3 giorni consecutivi durante quelle di
Pasqua, che verranno trascorse ad anni alternati con i singoli genitori, salvo diversi accordi. Inoltre, il padre, previo accordo con la figlia, potrà tenerla con sé durante le vacanze scolastiche, purché ciò sia compatibile con le sue condizioni di salute, le necessità di studio e le eSIenze famigliari.
- il SI. , entro il giorno 20 (venti) di ogni mese, corrisponderà alla Controparte_1
SI.ra , per il mantenimento dei figli, un assegno mensile di Parte_1
euro 750,00 (euro 375,00 per ciascun figlio), rivalutabile sulla base degli indici
ISTAT a decorrere dall'anno successivo alla data di omologa della separazione, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli. La suindicata somma verrà accreditata sul conto corrente intestato alla SI.ra ed acceso Pt_1
presso la banca cod. IBAN [...]X11 (BPS Sondrio);
- le spese straordinarie dei figli saranno sostenute dai coniugi in parti uguali al 50%
e la loro regolamentazione avverrà secondo le linee guida del Protocollo d'Intesa fra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Sondrio sulle buone prassi nei procedimenti in materia familiare sottoscritto in data 12 luglio 2024 allegato al ricorso (doc. 3);
pagina 5 di 7 - i coniugi stabiliscono che l'Assegno Unico Universale sarà percepito al 100% dalla SI.ra , in aggiunta all'assegno mensile di mantenimento Parte_1
per i figli. Le detrazioni delle spese straordinarie ai fini IRPEF non incluse nel predetto assegno saranno operate da entrambi i genitori nella medesima quota proporzionale di riparto delle spese stesse;
gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente, pubblico o privato, per spese straordinarie relative ai figli andranno a beneficio di entrambi i genitori nella medesima quota proporzionale di riparto delle spese stesse.
- il SI. presta attività lavorativa presso la società di cui è anche socio e legale CP_1
rappresentante, denominata Termoidraulica Ale & Franz S.r.l., corrente in
Morbegno (SO), in Via Bruno Castagna n. 23, P. Iva e c.f. ; la P.IVA_1
SInora è titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato come Pt_1
insegnante;
- il SI. si impegna a versare, in un'unica soluzione, alla SI.ra a CP_1 Pt_1
titolo di contributo al mantenimento, la somma di euro 12.000,00 entro la data di deposito del presente ricorso mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra ed acceso presso la banca cod. IBAN Pt_1
[...]X11 (BPS Sondrio);
- il SI. si impegna ad estinguere le rate del mutuo n. 741166508,81 stipulato CP_1
in data 06.07.2020 con la facendosi carico Controparte_2
in via integrale ed esclusiva del pagamento;
- fatta eccezione per quanto espressamente previsto sopra, i coniugi danno atto di aver provveduto alla divisione amichevole di ogni altro bene comune e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro. La SInora precisa che tale Pt_1
rinuncia è da intendersi estesa anche ad eventuali pretese, anche non dedotte, nei confronti dell'impresa individuale del SInor e di Termoidraulica Ale & CP_1
Franz s.r.l.;
pagina 6 di 7 - il SI. dichiara di aver già prelevato dalla casa coniugale i propri effetti CP_1
personali; la SInora dichiara di aver già restituito al SInor Pt_1 CP_1
l'autovettura marca Jeep Compass targata FN947PP.
- i genitori si concedono il reciproco assenso al rilascio o rinnovo di valido documento per l'espatrio per sé medesimi e per la figlia minore;
rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Così deciso nella Camera di ConSIlio del Tribunale di Sondrio in data 03/04/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Caterina Romiti Barbara Licitra
pagina 7 di 7