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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/04/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11240/2023 R.G, discussa ex art. 281 sexies c.p.c.
(rito Cartabia) all'udienza del 18.03.2025 e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
GILBERTO CASALINO, presso il cui studio in PIAZZA DELLA LIBERTA' N. 15 70025
GRUMO APPULA (BA), è elettivamente domiciliato (cfr. rectius comunicazioni a indirizzo pec), giusta procura a margine dell'atto di precetto del 08.06.2021 (in atti);
ATTORE (OPPONENTE)
E
(C.F. e P. I.V.A. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, 'ai fini della presente procedura' elettivamente domiciliata, in
Bari al Corso Sidney Sonnino n. 23 (cfr. rectius comunicazioni a indirizzo pec), presso lo
[...]
, P. IVA , dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Mario Addario c e dell'Avv. Luisa Addario, che la rappresentano e difendono in forza di mandato in calce (collazionato telematicamente con atto separato) alla comparsa costitutiva;
CONVENUTO (OPPOSTO)
NONCHE'
in persona del suo legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, con sede in Bari alla via Beatillo n. 21;
(CONTUMACE) Parte_2
OGGETTO: opposizione ex artt. 617 co. 2 e 618 c.p.c. (merito)
CONCLUSIONI: “ preliminarmente rappresenta di aver avanzato proposta conciliativa in Pt_3
atti, secondo le indicazioni del GI, alla controparte, al fine di chiudere congiuntamente le due
1 cause parallele (ovvero anche quella introdotta anteriormente al RG 1296/2023) alla quale, tuttavia, non ha fornito alcun riscontro controparte e chiede tenersene conto ai fini della regolamentazione delle spese di lite, sottolinea l'inammissibilità della domanda come introdotta da parte opposta con il presente giudizio di merito (sulla base dell'ordinanza del GE che si era limitato a dichiarare la cessazione della materia del contendere, pur con assegnazione dei termini ex art. 616 c.p.c.), riproponendo nel merito difese che sono mera duplicazione di quelle già formulate con domanda introduttiva del giudizio di merito RG 1296/2023 , introdotto però sulla base di una distinta ordinanza del GE rispetto a quella in esame;
ribadisce che è preclusa ogni ulteriore valutazione nel merito dell'opposizione a fronte della sentenza del giudice di pace (di opposizione al precetto) n. 1439/2022 passata in giudicato. L'avv. Marchesi sulla base delle istruzioni del dominus intende sottolineare che “non è stato possibile raggiungere alcun accordo che potesse soddisfare il buon diritto dell'avv. a procedere con la notifica dell'atto di Pt_1
precetto e successivo atto di pignoramento in quanto la difesa di ha sempre sostenuto che Pt_3 non vi fosse distrazione delle spese, nonostante il contenuto della sentenza del Tribunale di Bari”; sull'eccepita inammissibilità della domanda di merito in esame per carenza di interesse ex art. 100
c.p.c. , considerata la precedente causa introdotta nel merito, si riporta agli scritti difensivi; le parti, quindi, discutono la causa e precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti costitutivi
e deduzioni di cui sopra” (cfr. verbale dell'udienza del 18.03.2025).
FATTO
Il presente giudizio di merito ex artt. 616/ 618 c.p.c., iscritto a ruolo in data 5.09.2023, è stato tempestivamente introdotto dall'avv. nei confronti di Pt_1 Controparte_1
(debitore esecutato) e del terzo pignorato
[...] Controparte_3
(ritualmente evocato in giudizio e rimasto contumace), a seguito dell'ordinanza resa in data 16 agosto 2023 dal GE della procedura esecutiva di pignoramento presso terzi n. 2071/2021 Reg.
Esec. Mob dell'intestato Tribunale, con la quale quest'ultimo, a fronte dell'opposizione ex artt.
617/618 c.p.c. proposta dall'attore in epigrafe avverso l'ordinanza dell'11.01.2023 di estinzione anticipata della procedura esecutiva (cfr. infra), ha così statuito:
rilevato che, in data 30 gennaio 2023 il creditore procedente ha depositato dinanzi alla sezione mobiliare del Tribunale di Bologna un ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art 617 II° comma cpc, con cui ha impugnato il provvedimento del 15 gennaio 2023 con il quale il Giudice dell'esecuzione aveva dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva mobiliare avente n. 2071/21
RG.ES.; atteso che, tutti i provvedimenti del giudice dell'esecuzione in tema di estinzione sono assoggettati esclusivamente al reclamo nelle forme previste dall'art. 630, commi 2 e 3, c.p.c., a prescindere dal
2 fatto che essi abbiano accolto o respinto la relativa istanza proposta dal debitore, ovvero che il giudice abbia omesso di pronunziarsi su di essa;
osservato che, resta pertanto escluso che si possa proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. per contestare tanto il provvedimento del Giudice dell'esecuzione che abbia dichiarato l'estinzione, quanto gli atti del processo esecutivo adottati successivamente alla verificazione di una causa di estinzione non dichiarata (Cass. Civ. Sezione 6-
3, Ordin. 30-3- 2022, n. 10238; Cass., Civ. Sez. 3, Sent. n. 14449 del 15/07/2016); rilevato che, tale opposizione è pertanto inammissibile e le contestazioni si intendono assorbite;
osservato che, la condotta del creditore opponente ha costretto il debitore opposto a svolgere attività difensiva e quindi per il principio di soccombenza virtuale l'opponente è tenuto alla rifusione delle spese legali liquidate in via equitativa nel dispositivo;
PQM
Rigetta l'opposizione; condanna il creditore opponente al pagamento a favore dell'opposto della somma, in via equitativa, di euro 300,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge;
Concede ai sensi dell'art. 616 termine perentorio di 90 giorni dalla comunicazione della presente, per l'introduzione del giudizio di merito (…).
In dettaglio, con ordinanza dell'11.01.2023 il GE dell'esecuzione RGE n. 2071/2021, acquisita copia della sentenza frattanto emessa dal Giudice di Pace di Bari in sede di opposizione
(preventiva) all'esecuzione promossa dal debitore esecutato ei confronti del creditore CP_1
avv. in base ai medesimi titoli e precetto, aveva dichiarato: “ preso atto della sentenza Pt_1
n.1439/2022 con cui il Giudice Onorario di Pace di Bari ha pronunciato declaratoria di inefficacia dell'atto di precetto notificato ad istanza di DICHIARA cessata la materia Parte_1
del contendere anche in ordine all'esecuzione presso terzi rge n. 2071/2022 promossa da in danno di e per l'effetto ORDINA a Parte_1 Controparte_1
di liberare e restituire immediatamente tutte le eventuali somme poste Controparte_3
sotto il vincolo del presente pignoramento messe a disposizione della presente procedura esecutiva”.
Orbene, nel presente giudizio di merito l'attore-opponente (già creditore procedente) avv. Pt_1
ha contestato la legittimità dei provvedimenti assunti dal GE, anche reiterando inammissibili censure e questioni afferenti alla separata ordinanza del GE del 15.01.2023 oggetto del separato giudizio RG 1296/2023, osservando, entro i limiti di pertinenza del presente giudizio, che:
-contrariamente a quanto assunto dal GE con ordinanza del 16.08.2023, è anzitutto pacifica, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità ampiamente richiamata (in modo sovrabbondante, cfr. da pag 16 a pag. 30 dell'atto di citazione), l'ammissibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. nel caso di specie, venendo in rilievo una estinzione 'atipica' dell'esecuzione;
3 - nel merito, avrebbe errato il GE “in quanto, nel dichiarare illegittimamente la cessazione della materia del contendere, avrebbe dovuto liquidare in favore del creditore procedente: a) le spese e competenze professionali maturate nel procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi;
b) le spese e competenze maturate a seguito della notifica dell'atto di precetto del 08.06.2021 a firma dell'Avv. Gilberto Casalino;
c) le spese di C.T.U. pari ad € 333,33 di cui l'Avv. si Parte_1 era dichiarato distrattario”, in ossequio al principio della “soccombenza virtuale” ex art. 91 c.p.c..
Sulla base di detti assunti, l'attore ha, quindi, concluso, chiedendo, nel merito, non senza irrituale e sovrabbondante ripetizione delle allegazioni in fatto e censure anche del separato giudizio RG
1296/2023 di:
- accertare e dichiarare, in via preliminare, l'ammissibilità del rimedio esperito di opposizione ex art. 617 c.p.c., in luogo del reclamo ex art. 630 c.p.c., contrariamente a quanto affermato dal GE
(conclusioni sintetizzate da questo GI siccome inutilmente ridondanti come precisate da pag. 61 a pag. 64 dell'atto di citazione);
-nel merito (…) accertare e dichiarare che la in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, non ha provveduto al pagamento delle spese e compensi professionali
– così come liquidati in favore dell'Avv. , quale procuratore distrattario, con la Parte_1
sentenza n. 1533/2021 resa dal Tribunale di Bari – nemmeno dopo la notifica, avvenuta in data
18.06.2021, dell'atto di precetto del 08.06.2021 a firma dell'Avv. Gilberto Casalino… e nemmeno dopo il deposito, avvenuto in data 13.10.2021, della memoria difensiva in opposizione all'esecuzione del 13.10.2021 a firma degli Avvocati Luisa Addario e Mario Addario;
- accertare e dichiarare che l'Avv. Mario Addario, in qualità di procuratore e difensore della
con la p.e.c. inviata in data 11.06.2021, comunicava all'Avv. Gilberto Casalino Controparte_1
l'impossibilità di effettuare il pagamento delle somme dovute e richieste dall'Avv. Parte_1
stante a suo dire la mancata distrazione delle spese legali in favore degli Avvocati costituiti;
- accertare e dichiarare che la “ , in persona del suo legale rappresentante Controparte_4
pro tempore, ha provveduto al pagamento delle spese e competenze professionali liquidate in favore dell'Avv. con la sentenza n. 1533/2021 del 17.04.2021 resa dal Tribunale Parte_1
di Bari soltanto con il bonifico per il minore importo di € 3.623,20 emesso in data 02.03.2022 a fronte dell'atto di precetto del 08.06.2021 notificato in data 18.06.2021 con cui l'Avv. Pt_1
aveva intimato alla “ , in persona del suo legale rappresentante
[...] Controparte_4 pro tempore, di pagare invece la somma di € 4.793,29=, oltre agli interessi legali ed alle spese successive occorrende;
- accertare e dichiarare che soltanto a seguito dell'ordine impartito dal Giudice dell'esecuzione del
Tribunale di Bologna, nella persona della Dott.ssa Alessandra Pagnini, la “ Controparte_5
[...
[...] [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha provveduto al pagamento delle
[...] spese e competenze professionali liquidate in favore dell'Avv. … soltanto con il Parte_1 bonifico per il minore importo di € 3.623,20 emesso in data 02.03.2022;
- accertare e dichiarare che il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Bologna, nella persona della Dott.ssa Pagnini Alessandra, con l'ordinanza pronunciata fuori dell'udienza dell'11.01.2023
e comunicata a mezzo p.e.c. in data 16.01.2023 – nel dichiarare illegittimamente cessata la materia del contendere anche in ordine all'esecuzione presso terzi recante n. 2071/2022 R.G. ES. – non si è affatto posto il problema della liquidazione delle spese processuali in base al criterio della c.d. soccombenza virtuale;
- accertare e dichiarare che il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Bologna, nella persona della Dott.ssa Pagnini Alessandra, ha errato in quanto, nel dichiarare illegittimamente la cessazione della materia del contendere, avrebbe dovuto comunque affermare la soccombenza virtuale della società debitrice “ , … con tutte le conseguenze di legge ex Controparte_4
art. 91, primo comma, c.p.c., dal momento che soltanto a seguito dell'ordine impartito dallo stesso
Giudice dell'esecuzione …” la società debitrice ha effettuato il pagamento di cui sopra con bonifico per il minor importo di € 3.623,20 emesso in data 2.03.2022;
- (…) accertare e dichiarare che il Giudice dell'Esecuzione mobiliare, nella persona della Dott.ssa
Pagnini Alessandra, ha errato in quanto, nel dichiarare illegittimamente la cessazione della materia del contendere, avrebbe dovuto liquidare in favore del creditore procedente: a) le spese e competenze professionali maturate nel procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi;
b) le spese e competenze maturate a seguito della notifica dell'atto di precetto del 08.06.2021 a firma dell'Avv. Gilberto Casalino;
c) le spese di C.T.U. pari ad € 333,33 di cui l'Avv. si Parte_1
era dichiarato distrattario;
- accertare e dichiarare che nel procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi recante n.
2071/2022 R.G. ES. nessuna delle parti regolarmente costituite ha chiesto pronunciarsi la cessazione della materia del contendere;
e per l'effetto:
- rigettare l'opposizione all'esecuzione proposta dalla società debitrice , Controparte_4
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con la memoria difensiva in opposizione all'esecuzione del 13.10.2021 a firma degli Avvocati Luisa Addario e Mario Addario – con tutte le conseguenze di legge;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari sia della presente fase di opposizione agli atti esecutivi che della precedente fase di esecuzione mobiliare presso terzi, oltre accessori fiscali come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, anticipatario”.
5 Si è costituita la già debitore esecutato, la quale, contestata in fatto ed in Controparte_4
diritto l'avversa ricostruzione, ha concluso, chiedendo:
“1*) – in via preliminare accertare e dichiarare, l'improcedibilità della presente fase di merito per intervenuta declaratoria di inefficacia dell'atto di precetto notificato alla concludente Società in data 18.6.2021 così come statuito nella sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 1439/2022 depositata il 23/24.6.2022 non oggetto di impugnazione e quindi passata in giudicato;
2*) – Sempre in via preliminare per le motivazioni dinanzi esposte, che si abbiano per riportate, dichiarare, l'inammissibilità della presente fase di merito perché rappresenta a tutti gli effetti una esatta duplicazione di quella già pendente dinanzi al Tribunale di Bologna avente RGN 1296/2023 che sarà chiamato all'udienza del 21.03.2024 dinanzi G.I.;
3*) – Nel merito e solo per mero tuziorismo difensivo, accertare e dichiarare, per le motivazioni ampiamente esposte nel presente atto, nel ricorso in opposizione all'esecuzione avverso il procedimento avente RGES2071/2022 e negli scritti difensivi tutti, l'avvenuto pagamento dei crediti vantati dall'Avv. sia per sorte capitale in suo favore che per accessori, spese e competenze Pt_1 legali in favore dell'Avv. Casalino nascenti dalla sentenza del Tribunale di Bari n. 1533/2021, così come indicati e quantificati nella nota dell'08.06.2021 dello stesso Avv. Casalino, confermando la dichiarazione della cessata la materia del contendere così come disposta dalla sentenza del
Giudice di Pace di Bari n. 1439/22 del 23.06/2022 (depositata il 24.06.22) divenuta definitiva perché mai impugnata e quindi dichiarare nullo e privo di effetti giuridici le successiva fase esecutiva intrapresa dinanzi il Tribunale di Bologna;
4*) – accertare e dichiarare il che comportamento assunto dall'Avv. Parte_1 nell'occasione costituisce un vero e proprio abuso strumentale delle procedure giudiziarie ed un ingiusto aggravamento della posizione della concludente Società e per l'effetto condannarlo ex art.
96 c.p.c., III° co. cpc al pagamento in favore della odierna Concludente dell'importo di Euro
5.000,00 che la Spett.le si impegna sin da ora a devolvere alle popolazioni dell'Emilia CP_4
Romagna colpite dalle recenti alluvioni;
5*) - In ogni caso con vittoria di spese, competenze in favore della comparente Società oltre spese generali Cnaap ed Iva come per Legge”.
Quindi, non andato a buon fine il tentativo di conciliazione per mancata adesione della parte attrice avv. alla proposta, auspicata dal GI, avanzata da controparte in data 14.03.20251, la Pt_1 causa, istruita solo documentalmente, all'udienza del 18.03.2025 è stata discussa oralmente e, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ult. comma c.p.c. (rito Cartabia), con comunicazione del deposito della presente sentenza entro 30 giorni.
DIRITTO
1- In limine. Delimitazione del thema decidendum e rimedi avverso il provvedimento di estinzione atipica dell'esecuzione.
In limine, occorre rilevare che, in ossequio alla struttura bifasica delle opposizioni esecutive, il presente giudizio di merito è procedibile (e, dunque, la domanda di merito suscettibile di essere esaminata) entro i limitati confini dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di estinzione anticipata dell'esecuzione resa dal GE in data 11.01.2023; opposizione tempestivamente proposta dall'attore-opponente con ricorso ex art. 617 e 618 c.p.c. depositato avanti al GE il
30.01.2023 e delibata, in sede sommaria, da quest'ultimo con ordinanza ex art. 618 c.p.c. del
16.08.2023 da cui promana l'odierno giudizio.
Sono, dunque, inammissibili nonché improcedibili (cfr. Cass. 25170/2018), nella presente sede, le censure, pur indebitamente e diffusamente reiterate in atto di citazione (e conclusioni), relative all'ordinanza del GE del 15.01.2023 di definizione, nella fase sommaria, dell'incidente oppositivo proposto dal debitore esecutato peraltro oggetto di separato giudizio di merito iscritto al CP_4
RG 1296/2023 su impulso del medesimo creditore, in quella sede parte-opposta.
Tanto doverosamente precisato, merita accoglimento la censura preliminare di illegittimità dell'ordinanza ex art. 618 c.p.c. del GE del 16.08.2023, nella parte in cui, investito dell'incidente oppositivo endo-esecutivo avverso l'ordinanza del GE dell'11.01.2023, ha dichiarato inammissibile il rimedio esperito dall'odierno attore opponente, ovvero l'opposizione ex art. 617 c.p.c. anziché il reclamo ex art. 630 c.p.c., disattendendo l'ormai pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale “nell'espropriazione forzata, il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione dichiari l'estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche (ed implicanti, piuttosto, la sua improseguibilità…) ha natura sostanziale di atto viziato del processo esecutivo ed è, pertanto, impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., che costituisce il rimedio proprio previsto per tali atti, e non con il reclamo previsto dall'art. 630 cod. proc. civ. che, invece, rappresenta lo strumento impugnatorio per la dichiarazione di estinzione tipica” (cfr. ex multis sin da Cass. 30201 del 23/12/2008, in termini
Cass.19858 del 28/09/2011 e Cass. 2674 del 03/02/2011).
In particolare, “l'estinzione del processo esecutivo per rinuncia e la cessazione della materia del contendere, relativamente al processo, non sono statuizioni equipollenti, differenziandosi sia per la forma, che per i rispettivi rimedi. Infatti, l'estinzione per rinuncia, in forza di quanto stabilito dagli artt. 629 e 630 cod. proc. civ., è dichiarata con ordinanza reclamabile, mentre la cessazione della
7 materia del contendere, non espressamente prevista dal codice di rito, ove non dia luogo ad una rinuncia avente i requisiti previsti dall'art. 629 citato, si configura come ordinanza di chiusura del processo esecutivo, eventualmente opponibile ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ.” (Cass.
n. 15374 del 13/07/2011)
2. Nel merito dei motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c.
Ciò posto, accertata l'ammissibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., come tempestivamente proposta dall'attore-opponente, già creditore procedente, avverso l'ordinanza di estinzione atipica dell'esecuzione resa dal GE in data 11.01.2023, nel merito detta opposizione è infondata e come tale va rigettata.
E' documentalmente provato che con sentenza n.1439/2022 resa in data 24.06.2022 (passata in giudicato) il Giudice di pace di Bari, definendo il giudizio di opposizione al precetto sul quale si fondava il pignoramento presso terzi iscritto al RGE 2071/2021, ha dichiarato “la cessazione della materia del contendere per le argomentazioni di cui alla parte motiva con declaratoria di inefficacia del precetto”, rigettando, altresì, l'istanza di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opponente per ritenuta insussistenza dei presupposti) e compensando le spese di CP_1 lite “stante la particolarità della questione trattata e l'atteggiamento processuale delle parti antagoniste”.
Detta sentenza, nella parte motiva, ha accertato il sopravvenuto venir meno del diritto del creditore opposto (attore nel presente giudizio di merito) di agire esecutivamente nei confronti di debitore esecutato-opponente, per intervenuto pagamento -nelle more del giudizio CP_1
(non precisata la data)- del minor importo dovuto rispetto a quello precettato, come quantificato dal
GE in € 3.623,20 in favore dell'avv. ed € 524,95 per competenze legali dell'Avv.to Pt_1
Casalino (difensore del primo); per l'effetto, ha dichiarato l'inefficacia tout court del precetto
(dunque anche per le somme ulteriori asseritamente dovute).
Orbene, ai fini che ci occupano, come da ultimo chiarito dalla S.C. con ordinanza n. 22724 del 26/07/2023, se il giudice dell'esecuzione “investito di un'opposizione ex art.
615 c.p.c. rileva d'ufficio (o, eventualmente, su istanza della parte ex art. 486 c.p.c.) i presupposti per una chiusura anticipata del processo esecutivo (ad esempio, per la carenza o l'inefficacia o la caducazione dell'indispensabile titolo esecutivo), deve – sentite le parti – dichiarare improcedibile
(o improseguibile) il processo esecutivo e disporre la liberazione dei beni …...mentre i costi del processo esecutivo restano automaticamente a carico del creditore ex art. 95 c.p.c.; quanto alla proposta opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., poi, il medesimo giudice non può pronunciarsi sull'eventuale istanza di sospensione del processo esecutivo, dato che la sua chiusura rende superflua ogni statuizione a riguardo, ma è comunque tenuto a fissare il termine perentorio per
8 introdurre il giudizio di merito” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22033 del 24/10/2011, Rv. 620286-01;
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22503 del 27/10/2011, Rv. 620241-01).
Nella specie, il GE ha rilevato una causa (sopravvenuta) di estinzione atipica del processo esecutivo RGE 2071/2021, dando atto “ della sentenza n. 1439/2022 con cui il Giudice Onorario di
Pace di Bari ha pronunciato declaratoria di inefficacia dell'atto di precetto notificato ad istanza di
sulla cui base era stata promossa l'esecuzione avanti allo stesso. Parte_1
Sebbene la formula adoperata dal GE con l'ordinanza dell'11.01.2023 (di “cessazione della materia del contendere anche in ordine alla all'esecuzione presso terzi rge n. 2071/2022 promossa da in danno di ) sia all'evidenza Parte_1 Controparte_1
irrituale ed evochi un'evenienza processuale propria del giudizio di cognizione (non del processo esecutivo in senso stretto), è indubbio, come peraltro osservato dallo stesso creditore-opponente, che con detto provvedimento il GE abbia inteso dichiarare l'estinzione anticipata dell'esecuzione
(c.d. atipica) per sopravvenuto venir meno delle condizioni di prosecuzione dell'azione esecutiva.
Ciò posto, nessuna valutazione della soccombenza 'virtuale', contrariamente a quanto dedotto dall'attore-opponente a fondamento dell'asserita illegittimità dell'ordinanza opposta, avrebbe potuto/dovuto compiere il GE nel dichiarare l'estinzione anticipata dell'esecuzione, non trovando applicazione l'art. 91 c.p.c. nel processo esecutivo (ma solo in sede di incidente di cognizione oppositivo).
Ed infatti, in relazione ai criteri di liquidazione delle spese del processo esecutivo, non può non rilevarsi che “il principio di soccombenza, affermato dall'art. 91 c.p.c., trova applicazione nel giudizio di cognizione (ivi compreso l'incidente sommario di opposizione)” non anche nel procedimento esecutivo, nel quale “l'onere delle spese non segue il principio della soccombenza
…, ma quello della soggezione del debitore all'esecuzione “(cfr. da Cass., 28/11/1958, n. 3800, a
Cass., 11/10/1994, n. 789, Cass., 08/05/1998, n. 4653, e Cass., 30/06/2011, n. 14504 e da ultimo anche Cass. 5/10/2018, n.24571).
Segnatamente “la liquidazione delle spese operata dal giudice dell'esecuzione nel processo di espropriazione forzata si distingue nettamente dalla condanna disposta ai sensi dell'articolo 91
c.p.c. (Cass. 29/5/2003, n. 8634); al giudice dell'esecuzione è preclusa l'adozione di una pronuncia di condanna, costituente titolo esecutivo, del soggetto che ha subito l'esecuzione, potendo egli, ai sensi dell'art. 510 c.p.c., solamente determinare l'importo spettante per capitale, interessi e spese, mediante un'operazione di mera liquidazione delle varie voci che costituiscono il diritto del creditore, in vista dell'emissione di una successiva pronuncia non già di condanna bensì di distribuzione o di assegnazione (come anche ai fini della determinazione della somma da sostituire al bene pignorato in sede di conversione ex art. 495 c.p.c); nella medesima prospettiva
9 poi è stato affermato che l'art. 95 c.p.c., non presuppone un vero e proprio credito per le spese del giudizio, come è implicito nel precedente art. 92, ma più semplicemente la collocazione delle spese affrontate dal creditore procedente e da quelli intervenuti, sul ricavato dell'esecuzione” (Cass.
14/11/2002, n. 16040).
Con la conseguenza che, dichiarata l'inefficacia del precetto dal Giudice di pace “le spese di questo restano a carico dell'intimante in forza del combinato disposto degli artt. 310 e 632, ultimo comma,
c.p.c., secondo cui le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate” (mutatis mutandis Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18676 del 09/06/2022).
Men che meno avrebbe potuto riconoscere il GE, come pure richiesto dal creditore opponente, le spese per ctu intimate in precetto e già ritenute non dovute dal giudice dell'opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. con l'accertamento della valenza estintiva del pagamento effettuato al creditore e conseguente cessazione della materia del contendere e “declaratoria di inefficacia del precetto” tout court.
In conclusione, in riforma dell'ordinanza del GE resa in sede di incidente cautelare endo-oppositivo in data 16.08.2023, deve dichiararsi l'ammissibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. tempestivamente proposta dall'odierno creditore opposto avverso l'ordinanza di estinzione atipica dell'esecuzione RGE 2071/2021 e, al contempo, rigettarsi nel merito detta opposizione per infondatezza dei motivi dedotti.
Dal ché consegue la conferma, sia pure nei termini sopra indicati, dell'ordinanza del GE dell'11.01.2023 da qualificarsi, più correttamente, di estinzione anticipata o improseguibilità dell'esecuzione, tale da escludere qualsivoglia 'condanna ex art. 91 c.p.c.” in favore dell'odierno creditore opponente, siccome norma non applicabile alle spese del processo esecutivo.
Si ribadisce, infine, l'inammissibilità ed (in parte) improcedibilità, nella presente sede, delle ulteriori deduzioni/domande svolte dall'opponente (id est “rigettare l'opposizione all'esecuzione proposta dalla società debitrice “ ), peraltro oggetto di separato giudizio Controparte_4
avanti al medesimo Giudice e comunque esulanti dal perimetro di procedibilità del presente giudizio di merito, come sopra delimitato.
3- Sulle spese di lite
In considerazione della ritenuta fondatezza della censura preliminare di ammissibilità dell'opposizione, erroneamente ritenuta inammissibile dal GE in sede di incidente oppositivo, va rigettata ipso facto la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dal convenuto-opposto, ritenendosi, altresì, sussistenti gravi e giustificati motivi per compensare le spese di lite della fase sommaria endo-esecutiva, con conseguente revoca della condanna al pagamento di € 300,00 oltre accessori a carico dell'opponente avv. disposta dal GE in detta sede. Pt_1
10 In relazione alle spese di lite del presente giudizio di merito, alla luce del disposto dell'art. 91, comma 1, ultima alinea, c.p.c., il giudice «se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92».
Nella specie, atteso il rigetto della opposizione ex art. 617 c.p.c. (pur dichiarata ammissibile) proposta dall'attore-opponente, le spese di lite, già compensate integralmente per la fase sommaria endo-esecutiva (in ragione del tenore del provvedimento del GE), seguono la soccombenza.
Inoltre, valorizzata la proposta conciliativa avanzata dall'opposto le spese per la fase CP_1
decisoria, alla quale si è pervenuti per mancata adesione della parte opponente alla Pt_1
proposta conciliativa, sono liquidate in dispositivo ai massimi tabellari (ai medi per la fase introduttiva e di studio, esclusa fase istruttoria solo documentale), avuto riguardo altresì alla eccessiva (e ridondante) lunghezza dell'atto di citazione (78 pagine) con ripetizione di deduzioni non pertinenti e/o eccessivamente sovrabbondanti (anche nelle conclusioni scandite da pag. 61 a pag. 78).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, rigettata e/o assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia del terzo pignorato, Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t.;
[...]
2) in riforma dell'ordinanza del GE resa in sede di incidente oppositivo endo-esecutivo in data
16.08.2023, DICHIARA l'ammissibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. tempestivamente proposta dall'odierno opponente, avv. , avverso Parte_1
l'ordinanza del GE dell'11.03.2023 da qualificarsi di estinzione atipica o improseguibilità dell'esecuzione RGE 2071/2021;
3) RIGETTA, nel merito, l'opposizione ex art. 617 c.p.c., con conseguente conferma della ordinanza del GE dell'11.01.2023;
4) DICHIARA INAMMISSIBILI e IMPROCEDIBILI le ulteriori domande avanzate nel presente giudizio di merito;
5) COMPENSA integralmente le spese di lite dell'incidente oppositivo endo-esecutivo;
6) CONDANNA l'opponente avv. alla refusione delle spese di lite del Parte_1
presente giudizio di merito a favore della parte opposta Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., liquidate in € 4.248,00 per compensi
[...]
professionali (di cui € 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva ed €
11 2.552,00 per fase decisoria), oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori di legge
(IVA se dovuta e cpa).
Così deciso in Bologna, in data 16/04/2025 Il Giudice Roberta Vaccaro
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Comunico la disponibilità della Società mia assistita a definire entrambe le posizioni (Giudizi RGN 11240/2023 e
RGN 1296/2023) con l'abbandono dei due giudizi e la rinuncia della Compagnia a richiedere al collega la Pt_1 somma di Euro 300,00 liquidata dal Giudice dell'esecuzione Dott.ssa Pagnini nel giudizio RGES n.2070/2021.Spese di entrambi i giudizi interamente compensate tra le parti”.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11240/2023 R.G, discussa ex art. 281 sexies c.p.c.
(rito Cartabia) all'udienza del 18.03.2025 e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
GILBERTO CASALINO, presso il cui studio in PIAZZA DELLA LIBERTA' N. 15 70025
GRUMO APPULA (BA), è elettivamente domiciliato (cfr. rectius comunicazioni a indirizzo pec), giusta procura a margine dell'atto di precetto del 08.06.2021 (in atti);
ATTORE (OPPONENTE)
E
(C.F. e P. I.V.A. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, 'ai fini della presente procedura' elettivamente domiciliata, in
Bari al Corso Sidney Sonnino n. 23 (cfr. rectius comunicazioni a indirizzo pec), presso lo
[...]
, P. IVA , dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Mario Addario c e dell'Avv. Luisa Addario, che la rappresentano e difendono in forza di mandato in calce (collazionato telematicamente con atto separato) alla comparsa costitutiva;
CONVENUTO (OPPOSTO)
NONCHE'
in persona del suo legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, con sede in Bari alla via Beatillo n. 21;
(CONTUMACE) Parte_2
OGGETTO: opposizione ex artt. 617 co. 2 e 618 c.p.c. (merito)
CONCLUSIONI: “ preliminarmente rappresenta di aver avanzato proposta conciliativa in Pt_3
atti, secondo le indicazioni del GI, alla controparte, al fine di chiudere congiuntamente le due
1 cause parallele (ovvero anche quella introdotta anteriormente al RG 1296/2023) alla quale, tuttavia, non ha fornito alcun riscontro controparte e chiede tenersene conto ai fini della regolamentazione delle spese di lite, sottolinea l'inammissibilità della domanda come introdotta da parte opposta con il presente giudizio di merito (sulla base dell'ordinanza del GE che si era limitato a dichiarare la cessazione della materia del contendere, pur con assegnazione dei termini ex art. 616 c.p.c.), riproponendo nel merito difese che sono mera duplicazione di quelle già formulate con domanda introduttiva del giudizio di merito RG 1296/2023 , introdotto però sulla base di una distinta ordinanza del GE rispetto a quella in esame;
ribadisce che è preclusa ogni ulteriore valutazione nel merito dell'opposizione a fronte della sentenza del giudice di pace (di opposizione al precetto) n. 1439/2022 passata in giudicato. L'avv. Marchesi sulla base delle istruzioni del dominus intende sottolineare che “non è stato possibile raggiungere alcun accordo che potesse soddisfare il buon diritto dell'avv. a procedere con la notifica dell'atto di Pt_1
precetto e successivo atto di pignoramento in quanto la difesa di ha sempre sostenuto che Pt_3 non vi fosse distrazione delle spese, nonostante il contenuto della sentenza del Tribunale di Bari”; sull'eccepita inammissibilità della domanda di merito in esame per carenza di interesse ex art. 100
c.p.c. , considerata la precedente causa introdotta nel merito, si riporta agli scritti difensivi; le parti, quindi, discutono la causa e precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti costitutivi
e deduzioni di cui sopra” (cfr. verbale dell'udienza del 18.03.2025).
FATTO
Il presente giudizio di merito ex artt. 616/ 618 c.p.c., iscritto a ruolo in data 5.09.2023, è stato tempestivamente introdotto dall'avv. nei confronti di Pt_1 Controparte_1
(debitore esecutato) e del terzo pignorato
[...] Controparte_3
(ritualmente evocato in giudizio e rimasto contumace), a seguito dell'ordinanza resa in data 16 agosto 2023 dal GE della procedura esecutiva di pignoramento presso terzi n. 2071/2021 Reg.
Esec. Mob dell'intestato Tribunale, con la quale quest'ultimo, a fronte dell'opposizione ex artt.
617/618 c.p.c. proposta dall'attore in epigrafe avverso l'ordinanza dell'11.01.2023 di estinzione anticipata della procedura esecutiva (cfr. infra), ha così statuito:
rilevato che, in data 30 gennaio 2023 il creditore procedente ha depositato dinanzi alla sezione mobiliare del Tribunale di Bologna un ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art 617 II° comma cpc, con cui ha impugnato il provvedimento del 15 gennaio 2023 con il quale il Giudice dell'esecuzione aveva dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva mobiliare avente n. 2071/21
RG.ES.; atteso che, tutti i provvedimenti del giudice dell'esecuzione in tema di estinzione sono assoggettati esclusivamente al reclamo nelle forme previste dall'art. 630, commi 2 e 3, c.p.c., a prescindere dal
2 fatto che essi abbiano accolto o respinto la relativa istanza proposta dal debitore, ovvero che il giudice abbia omesso di pronunziarsi su di essa;
osservato che, resta pertanto escluso che si possa proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. per contestare tanto il provvedimento del Giudice dell'esecuzione che abbia dichiarato l'estinzione, quanto gli atti del processo esecutivo adottati successivamente alla verificazione di una causa di estinzione non dichiarata (Cass. Civ. Sezione 6-
3, Ordin. 30-3- 2022, n. 10238; Cass., Civ. Sez. 3, Sent. n. 14449 del 15/07/2016); rilevato che, tale opposizione è pertanto inammissibile e le contestazioni si intendono assorbite;
osservato che, la condotta del creditore opponente ha costretto il debitore opposto a svolgere attività difensiva e quindi per il principio di soccombenza virtuale l'opponente è tenuto alla rifusione delle spese legali liquidate in via equitativa nel dispositivo;
PQM
Rigetta l'opposizione; condanna il creditore opponente al pagamento a favore dell'opposto della somma, in via equitativa, di euro 300,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge;
Concede ai sensi dell'art. 616 termine perentorio di 90 giorni dalla comunicazione della presente, per l'introduzione del giudizio di merito (…).
In dettaglio, con ordinanza dell'11.01.2023 il GE dell'esecuzione RGE n. 2071/2021, acquisita copia della sentenza frattanto emessa dal Giudice di Pace di Bari in sede di opposizione
(preventiva) all'esecuzione promossa dal debitore esecutato ei confronti del creditore CP_1
avv. in base ai medesimi titoli e precetto, aveva dichiarato: “ preso atto della sentenza Pt_1
n.1439/2022 con cui il Giudice Onorario di Pace di Bari ha pronunciato declaratoria di inefficacia dell'atto di precetto notificato ad istanza di DICHIARA cessata la materia Parte_1
del contendere anche in ordine all'esecuzione presso terzi rge n. 2071/2022 promossa da in danno di e per l'effetto ORDINA a Parte_1 Controparte_1
di liberare e restituire immediatamente tutte le eventuali somme poste Controparte_3
sotto il vincolo del presente pignoramento messe a disposizione della presente procedura esecutiva”.
Orbene, nel presente giudizio di merito l'attore-opponente (già creditore procedente) avv. Pt_1
ha contestato la legittimità dei provvedimenti assunti dal GE, anche reiterando inammissibili censure e questioni afferenti alla separata ordinanza del GE del 15.01.2023 oggetto del separato giudizio RG 1296/2023, osservando, entro i limiti di pertinenza del presente giudizio, che:
-contrariamente a quanto assunto dal GE con ordinanza del 16.08.2023, è anzitutto pacifica, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità ampiamente richiamata (in modo sovrabbondante, cfr. da pag 16 a pag. 30 dell'atto di citazione), l'ammissibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. nel caso di specie, venendo in rilievo una estinzione 'atipica' dell'esecuzione;
3 - nel merito, avrebbe errato il GE “in quanto, nel dichiarare illegittimamente la cessazione della materia del contendere, avrebbe dovuto liquidare in favore del creditore procedente: a) le spese e competenze professionali maturate nel procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi;
b) le spese e competenze maturate a seguito della notifica dell'atto di precetto del 08.06.2021 a firma dell'Avv. Gilberto Casalino;
c) le spese di C.T.U. pari ad € 333,33 di cui l'Avv. si Parte_1 era dichiarato distrattario”, in ossequio al principio della “soccombenza virtuale” ex art. 91 c.p.c..
Sulla base di detti assunti, l'attore ha, quindi, concluso, chiedendo, nel merito, non senza irrituale e sovrabbondante ripetizione delle allegazioni in fatto e censure anche del separato giudizio RG
1296/2023 di:
- accertare e dichiarare, in via preliminare, l'ammissibilità del rimedio esperito di opposizione ex art. 617 c.p.c., in luogo del reclamo ex art. 630 c.p.c., contrariamente a quanto affermato dal GE
(conclusioni sintetizzate da questo GI siccome inutilmente ridondanti come precisate da pag. 61 a pag. 64 dell'atto di citazione);
-nel merito (…) accertare e dichiarare che la in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, non ha provveduto al pagamento delle spese e compensi professionali
– così come liquidati in favore dell'Avv. , quale procuratore distrattario, con la Parte_1
sentenza n. 1533/2021 resa dal Tribunale di Bari – nemmeno dopo la notifica, avvenuta in data
18.06.2021, dell'atto di precetto del 08.06.2021 a firma dell'Avv. Gilberto Casalino… e nemmeno dopo il deposito, avvenuto in data 13.10.2021, della memoria difensiva in opposizione all'esecuzione del 13.10.2021 a firma degli Avvocati Luisa Addario e Mario Addario;
- accertare e dichiarare che l'Avv. Mario Addario, in qualità di procuratore e difensore della
con la p.e.c. inviata in data 11.06.2021, comunicava all'Avv. Gilberto Casalino Controparte_1
l'impossibilità di effettuare il pagamento delle somme dovute e richieste dall'Avv. Parte_1
stante a suo dire la mancata distrazione delle spese legali in favore degli Avvocati costituiti;
- accertare e dichiarare che la “ , in persona del suo legale rappresentante Controparte_4
pro tempore, ha provveduto al pagamento delle spese e competenze professionali liquidate in favore dell'Avv. con la sentenza n. 1533/2021 del 17.04.2021 resa dal Tribunale Parte_1
di Bari soltanto con il bonifico per il minore importo di € 3.623,20 emesso in data 02.03.2022 a fronte dell'atto di precetto del 08.06.2021 notificato in data 18.06.2021 con cui l'Avv. Pt_1
aveva intimato alla “ , in persona del suo legale rappresentante
[...] Controparte_4 pro tempore, di pagare invece la somma di € 4.793,29=, oltre agli interessi legali ed alle spese successive occorrende;
- accertare e dichiarare che soltanto a seguito dell'ordine impartito dal Giudice dell'esecuzione del
Tribunale di Bologna, nella persona della Dott.ssa Alessandra Pagnini, la “ Controparte_5
[...
[...] [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha provveduto al pagamento delle
[...] spese e competenze professionali liquidate in favore dell'Avv. … soltanto con il Parte_1 bonifico per il minore importo di € 3.623,20 emesso in data 02.03.2022;
- accertare e dichiarare che il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Bologna, nella persona della Dott.ssa Pagnini Alessandra, con l'ordinanza pronunciata fuori dell'udienza dell'11.01.2023
e comunicata a mezzo p.e.c. in data 16.01.2023 – nel dichiarare illegittimamente cessata la materia del contendere anche in ordine all'esecuzione presso terzi recante n. 2071/2022 R.G. ES. – non si è affatto posto il problema della liquidazione delle spese processuali in base al criterio della c.d. soccombenza virtuale;
- accertare e dichiarare che il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Bologna, nella persona della Dott.ssa Pagnini Alessandra, ha errato in quanto, nel dichiarare illegittimamente la cessazione della materia del contendere, avrebbe dovuto comunque affermare la soccombenza virtuale della società debitrice “ , … con tutte le conseguenze di legge ex Controparte_4
art. 91, primo comma, c.p.c., dal momento che soltanto a seguito dell'ordine impartito dallo stesso
Giudice dell'esecuzione …” la società debitrice ha effettuato il pagamento di cui sopra con bonifico per il minor importo di € 3.623,20 emesso in data 2.03.2022;
- (…) accertare e dichiarare che il Giudice dell'Esecuzione mobiliare, nella persona della Dott.ssa
Pagnini Alessandra, ha errato in quanto, nel dichiarare illegittimamente la cessazione della materia del contendere, avrebbe dovuto liquidare in favore del creditore procedente: a) le spese e competenze professionali maturate nel procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi;
b) le spese e competenze maturate a seguito della notifica dell'atto di precetto del 08.06.2021 a firma dell'Avv. Gilberto Casalino;
c) le spese di C.T.U. pari ad € 333,33 di cui l'Avv. si Parte_1
era dichiarato distrattario;
- accertare e dichiarare che nel procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi recante n.
2071/2022 R.G. ES. nessuna delle parti regolarmente costituite ha chiesto pronunciarsi la cessazione della materia del contendere;
e per l'effetto:
- rigettare l'opposizione all'esecuzione proposta dalla società debitrice , Controparte_4
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con la memoria difensiva in opposizione all'esecuzione del 13.10.2021 a firma degli Avvocati Luisa Addario e Mario Addario – con tutte le conseguenze di legge;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari sia della presente fase di opposizione agli atti esecutivi che della precedente fase di esecuzione mobiliare presso terzi, oltre accessori fiscali come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, anticipatario”.
5 Si è costituita la già debitore esecutato, la quale, contestata in fatto ed in Controparte_4
diritto l'avversa ricostruzione, ha concluso, chiedendo:
“1*) – in via preliminare accertare e dichiarare, l'improcedibilità della presente fase di merito per intervenuta declaratoria di inefficacia dell'atto di precetto notificato alla concludente Società in data 18.6.2021 così come statuito nella sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 1439/2022 depositata il 23/24.6.2022 non oggetto di impugnazione e quindi passata in giudicato;
2*) – Sempre in via preliminare per le motivazioni dinanzi esposte, che si abbiano per riportate, dichiarare, l'inammissibilità della presente fase di merito perché rappresenta a tutti gli effetti una esatta duplicazione di quella già pendente dinanzi al Tribunale di Bologna avente RGN 1296/2023 che sarà chiamato all'udienza del 21.03.2024 dinanzi G.I.;
3*) – Nel merito e solo per mero tuziorismo difensivo, accertare e dichiarare, per le motivazioni ampiamente esposte nel presente atto, nel ricorso in opposizione all'esecuzione avverso il procedimento avente RGES2071/2022 e negli scritti difensivi tutti, l'avvenuto pagamento dei crediti vantati dall'Avv. sia per sorte capitale in suo favore che per accessori, spese e competenze Pt_1 legali in favore dell'Avv. Casalino nascenti dalla sentenza del Tribunale di Bari n. 1533/2021, così come indicati e quantificati nella nota dell'08.06.2021 dello stesso Avv. Casalino, confermando la dichiarazione della cessata la materia del contendere così come disposta dalla sentenza del
Giudice di Pace di Bari n. 1439/22 del 23.06/2022 (depositata il 24.06.22) divenuta definitiva perché mai impugnata e quindi dichiarare nullo e privo di effetti giuridici le successiva fase esecutiva intrapresa dinanzi il Tribunale di Bologna;
4*) – accertare e dichiarare il che comportamento assunto dall'Avv. Parte_1 nell'occasione costituisce un vero e proprio abuso strumentale delle procedure giudiziarie ed un ingiusto aggravamento della posizione della concludente Società e per l'effetto condannarlo ex art.
96 c.p.c., III° co. cpc al pagamento in favore della odierna Concludente dell'importo di Euro
5.000,00 che la Spett.le si impegna sin da ora a devolvere alle popolazioni dell'Emilia CP_4
Romagna colpite dalle recenti alluvioni;
5*) - In ogni caso con vittoria di spese, competenze in favore della comparente Società oltre spese generali Cnaap ed Iva come per Legge”.
Quindi, non andato a buon fine il tentativo di conciliazione per mancata adesione della parte attrice avv. alla proposta, auspicata dal GI, avanzata da controparte in data 14.03.20251, la Pt_1 causa, istruita solo documentalmente, all'udienza del 18.03.2025 è stata discussa oralmente e, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ult. comma c.p.c. (rito Cartabia), con comunicazione del deposito della presente sentenza entro 30 giorni.
DIRITTO
1- In limine. Delimitazione del thema decidendum e rimedi avverso il provvedimento di estinzione atipica dell'esecuzione.
In limine, occorre rilevare che, in ossequio alla struttura bifasica delle opposizioni esecutive, il presente giudizio di merito è procedibile (e, dunque, la domanda di merito suscettibile di essere esaminata) entro i limitati confini dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di estinzione anticipata dell'esecuzione resa dal GE in data 11.01.2023; opposizione tempestivamente proposta dall'attore-opponente con ricorso ex art. 617 e 618 c.p.c. depositato avanti al GE il
30.01.2023 e delibata, in sede sommaria, da quest'ultimo con ordinanza ex art. 618 c.p.c. del
16.08.2023 da cui promana l'odierno giudizio.
Sono, dunque, inammissibili nonché improcedibili (cfr. Cass. 25170/2018), nella presente sede, le censure, pur indebitamente e diffusamente reiterate in atto di citazione (e conclusioni), relative all'ordinanza del GE del 15.01.2023 di definizione, nella fase sommaria, dell'incidente oppositivo proposto dal debitore esecutato peraltro oggetto di separato giudizio di merito iscritto al CP_4
RG 1296/2023 su impulso del medesimo creditore, in quella sede parte-opposta.
Tanto doverosamente precisato, merita accoglimento la censura preliminare di illegittimità dell'ordinanza ex art. 618 c.p.c. del GE del 16.08.2023, nella parte in cui, investito dell'incidente oppositivo endo-esecutivo avverso l'ordinanza del GE dell'11.01.2023, ha dichiarato inammissibile il rimedio esperito dall'odierno attore opponente, ovvero l'opposizione ex art. 617 c.p.c. anziché il reclamo ex art. 630 c.p.c., disattendendo l'ormai pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale “nell'espropriazione forzata, il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione dichiari l'estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche (ed implicanti, piuttosto, la sua improseguibilità…) ha natura sostanziale di atto viziato del processo esecutivo ed è, pertanto, impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., che costituisce il rimedio proprio previsto per tali atti, e non con il reclamo previsto dall'art. 630 cod. proc. civ. che, invece, rappresenta lo strumento impugnatorio per la dichiarazione di estinzione tipica” (cfr. ex multis sin da Cass. 30201 del 23/12/2008, in termini
Cass.19858 del 28/09/2011 e Cass. 2674 del 03/02/2011).
In particolare, “l'estinzione del processo esecutivo per rinuncia e la cessazione della materia del contendere, relativamente al processo, non sono statuizioni equipollenti, differenziandosi sia per la forma, che per i rispettivi rimedi. Infatti, l'estinzione per rinuncia, in forza di quanto stabilito dagli artt. 629 e 630 cod. proc. civ., è dichiarata con ordinanza reclamabile, mentre la cessazione della
7 materia del contendere, non espressamente prevista dal codice di rito, ove non dia luogo ad una rinuncia avente i requisiti previsti dall'art. 629 citato, si configura come ordinanza di chiusura del processo esecutivo, eventualmente opponibile ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ.” (Cass.
n. 15374 del 13/07/2011)
2. Nel merito dei motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c.
Ciò posto, accertata l'ammissibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., come tempestivamente proposta dall'attore-opponente, già creditore procedente, avverso l'ordinanza di estinzione atipica dell'esecuzione resa dal GE in data 11.01.2023, nel merito detta opposizione è infondata e come tale va rigettata.
E' documentalmente provato che con sentenza n.1439/2022 resa in data 24.06.2022 (passata in giudicato) il Giudice di pace di Bari, definendo il giudizio di opposizione al precetto sul quale si fondava il pignoramento presso terzi iscritto al RGE 2071/2021, ha dichiarato “la cessazione della materia del contendere per le argomentazioni di cui alla parte motiva con declaratoria di inefficacia del precetto”, rigettando, altresì, l'istanza di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opponente per ritenuta insussistenza dei presupposti) e compensando le spese di CP_1 lite “stante la particolarità della questione trattata e l'atteggiamento processuale delle parti antagoniste”.
Detta sentenza, nella parte motiva, ha accertato il sopravvenuto venir meno del diritto del creditore opposto (attore nel presente giudizio di merito) di agire esecutivamente nei confronti di debitore esecutato-opponente, per intervenuto pagamento -nelle more del giudizio CP_1
(non precisata la data)- del minor importo dovuto rispetto a quello precettato, come quantificato dal
GE in € 3.623,20 in favore dell'avv. ed € 524,95 per competenze legali dell'Avv.to Pt_1
Casalino (difensore del primo); per l'effetto, ha dichiarato l'inefficacia tout court del precetto
(dunque anche per le somme ulteriori asseritamente dovute).
Orbene, ai fini che ci occupano, come da ultimo chiarito dalla S.C. con ordinanza n. 22724 del 26/07/2023, se il giudice dell'esecuzione “investito di un'opposizione ex art.
615 c.p.c. rileva d'ufficio (o, eventualmente, su istanza della parte ex art. 486 c.p.c.) i presupposti per una chiusura anticipata del processo esecutivo (ad esempio, per la carenza o l'inefficacia o la caducazione dell'indispensabile titolo esecutivo), deve – sentite le parti – dichiarare improcedibile
(o improseguibile) il processo esecutivo e disporre la liberazione dei beni …...mentre i costi del processo esecutivo restano automaticamente a carico del creditore ex art. 95 c.p.c.; quanto alla proposta opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., poi, il medesimo giudice non può pronunciarsi sull'eventuale istanza di sospensione del processo esecutivo, dato che la sua chiusura rende superflua ogni statuizione a riguardo, ma è comunque tenuto a fissare il termine perentorio per
8 introdurre il giudizio di merito” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22033 del 24/10/2011, Rv. 620286-01;
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22503 del 27/10/2011, Rv. 620241-01).
Nella specie, il GE ha rilevato una causa (sopravvenuta) di estinzione atipica del processo esecutivo RGE 2071/2021, dando atto “ della sentenza n. 1439/2022 con cui il Giudice Onorario di
Pace di Bari ha pronunciato declaratoria di inefficacia dell'atto di precetto notificato ad istanza di
sulla cui base era stata promossa l'esecuzione avanti allo stesso. Parte_1
Sebbene la formula adoperata dal GE con l'ordinanza dell'11.01.2023 (di “cessazione della materia del contendere anche in ordine alla all'esecuzione presso terzi rge n. 2071/2022 promossa da in danno di ) sia all'evidenza Parte_1 Controparte_1
irrituale ed evochi un'evenienza processuale propria del giudizio di cognizione (non del processo esecutivo in senso stretto), è indubbio, come peraltro osservato dallo stesso creditore-opponente, che con detto provvedimento il GE abbia inteso dichiarare l'estinzione anticipata dell'esecuzione
(c.d. atipica) per sopravvenuto venir meno delle condizioni di prosecuzione dell'azione esecutiva.
Ciò posto, nessuna valutazione della soccombenza 'virtuale', contrariamente a quanto dedotto dall'attore-opponente a fondamento dell'asserita illegittimità dell'ordinanza opposta, avrebbe potuto/dovuto compiere il GE nel dichiarare l'estinzione anticipata dell'esecuzione, non trovando applicazione l'art. 91 c.p.c. nel processo esecutivo (ma solo in sede di incidente di cognizione oppositivo).
Ed infatti, in relazione ai criteri di liquidazione delle spese del processo esecutivo, non può non rilevarsi che “il principio di soccombenza, affermato dall'art. 91 c.p.c., trova applicazione nel giudizio di cognizione (ivi compreso l'incidente sommario di opposizione)” non anche nel procedimento esecutivo, nel quale “l'onere delle spese non segue il principio della soccombenza
…, ma quello della soggezione del debitore all'esecuzione “(cfr. da Cass., 28/11/1958, n. 3800, a
Cass., 11/10/1994, n. 789, Cass., 08/05/1998, n. 4653, e Cass., 30/06/2011, n. 14504 e da ultimo anche Cass. 5/10/2018, n.24571).
Segnatamente “la liquidazione delle spese operata dal giudice dell'esecuzione nel processo di espropriazione forzata si distingue nettamente dalla condanna disposta ai sensi dell'articolo 91
c.p.c. (Cass. 29/5/2003, n. 8634); al giudice dell'esecuzione è preclusa l'adozione di una pronuncia di condanna, costituente titolo esecutivo, del soggetto che ha subito l'esecuzione, potendo egli, ai sensi dell'art. 510 c.p.c., solamente determinare l'importo spettante per capitale, interessi e spese, mediante un'operazione di mera liquidazione delle varie voci che costituiscono il diritto del creditore, in vista dell'emissione di una successiva pronuncia non già di condanna bensì di distribuzione o di assegnazione (come anche ai fini della determinazione della somma da sostituire al bene pignorato in sede di conversione ex art. 495 c.p.c); nella medesima prospettiva
9 poi è stato affermato che l'art. 95 c.p.c., non presuppone un vero e proprio credito per le spese del giudizio, come è implicito nel precedente art. 92, ma più semplicemente la collocazione delle spese affrontate dal creditore procedente e da quelli intervenuti, sul ricavato dell'esecuzione” (Cass.
14/11/2002, n. 16040).
Con la conseguenza che, dichiarata l'inefficacia del precetto dal Giudice di pace “le spese di questo restano a carico dell'intimante in forza del combinato disposto degli artt. 310 e 632, ultimo comma,
c.p.c., secondo cui le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate” (mutatis mutandis Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18676 del 09/06/2022).
Men che meno avrebbe potuto riconoscere il GE, come pure richiesto dal creditore opponente, le spese per ctu intimate in precetto e già ritenute non dovute dal giudice dell'opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. con l'accertamento della valenza estintiva del pagamento effettuato al creditore e conseguente cessazione della materia del contendere e “declaratoria di inefficacia del precetto” tout court.
In conclusione, in riforma dell'ordinanza del GE resa in sede di incidente cautelare endo-oppositivo in data 16.08.2023, deve dichiararsi l'ammissibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. tempestivamente proposta dall'odierno creditore opposto avverso l'ordinanza di estinzione atipica dell'esecuzione RGE 2071/2021 e, al contempo, rigettarsi nel merito detta opposizione per infondatezza dei motivi dedotti.
Dal ché consegue la conferma, sia pure nei termini sopra indicati, dell'ordinanza del GE dell'11.01.2023 da qualificarsi, più correttamente, di estinzione anticipata o improseguibilità dell'esecuzione, tale da escludere qualsivoglia 'condanna ex art. 91 c.p.c.” in favore dell'odierno creditore opponente, siccome norma non applicabile alle spese del processo esecutivo.
Si ribadisce, infine, l'inammissibilità ed (in parte) improcedibilità, nella presente sede, delle ulteriori deduzioni/domande svolte dall'opponente (id est “rigettare l'opposizione all'esecuzione proposta dalla società debitrice “ ), peraltro oggetto di separato giudizio Controparte_4
avanti al medesimo Giudice e comunque esulanti dal perimetro di procedibilità del presente giudizio di merito, come sopra delimitato.
3- Sulle spese di lite
In considerazione della ritenuta fondatezza della censura preliminare di ammissibilità dell'opposizione, erroneamente ritenuta inammissibile dal GE in sede di incidente oppositivo, va rigettata ipso facto la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dal convenuto-opposto, ritenendosi, altresì, sussistenti gravi e giustificati motivi per compensare le spese di lite della fase sommaria endo-esecutiva, con conseguente revoca della condanna al pagamento di € 300,00 oltre accessori a carico dell'opponente avv. disposta dal GE in detta sede. Pt_1
10 In relazione alle spese di lite del presente giudizio di merito, alla luce del disposto dell'art. 91, comma 1, ultima alinea, c.p.c., il giudice «se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92».
Nella specie, atteso il rigetto della opposizione ex art. 617 c.p.c. (pur dichiarata ammissibile) proposta dall'attore-opponente, le spese di lite, già compensate integralmente per la fase sommaria endo-esecutiva (in ragione del tenore del provvedimento del GE), seguono la soccombenza.
Inoltre, valorizzata la proposta conciliativa avanzata dall'opposto le spese per la fase CP_1
decisoria, alla quale si è pervenuti per mancata adesione della parte opponente alla Pt_1
proposta conciliativa, sono liquidate in dispositivo ai massimi tabellari (ai medi per la fase introduttiva e di studio, esclusa fase istruttoria solo documentale), avuto riguardo altresì alla eccessiva (e ridondante) lunghezza dell'atto di citazione (78 pagine) con ripetizione di deduzioni non pertinenti e/o eccessivamente sovrabbondanti (anche nelle conclusioni scandite da pag. 61 a pag. 78).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, rigettata e/o assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia del terzo pignorato, Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t.;
[...]
2) in riforma dell'ordinanza del GE resa in sede di incidente oppositivo endo-esecutivo in data
16.08.2023, DICHIARA l'ammissibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. tempestivamente proposta dall'odierno opponente, avv. , avverso Parte_1
l'ordinanza del GE dell'11.03.2023 da qualificarsi di estinzione atipica o improseguibilità dell'esecuzione RGE 2071/2021;
3) RIGETTA, nel merito, l'opposizione ex art. 617 c.p.c., con conseguente conferma della ordinanza del GE dell'11.01.2023;
4) DICHIARA INAMMISSIBILI e IMPROCEDIBILI le ulteriori domande avanzate nel presente giudizio di merito;
5) COMPENSA integralmente le spese di lite dell'incidente oppositivo endo-esecutivo;
6) CONDANNA l'opponente avv. alla refusione delle spese di lite del Parte_1
presente giudizio di merito a favore della parte opposta Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., liquidate in € 4.248,00 per compensi
[...]
professionali (di cui € 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva ed €
11 2.552,00 per fase decisoria), oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori di legge
(IVA se dovuta e cpa).
Così deciso in Bologna, in data 16/04/2025 Il Giudice Roberta Vaccaro
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Comunico la disponibilità della Società mia assistita a definire entrambe le posizioni (Giudizi RGN 11240/2023 e
RGN 1296/2023) con l'abbandono dei due giudizi e la rinuncia della Compagnia a richiedere al collega la Pt_1 somma di Euro 300,00 liquidata dal Giudice dell'esecuzione Dott.ssa Pagnini nel giudizio RGES n.2070/2021.Spese di entrambi i giudizi interamente compensate tra le parti”.
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