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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 04/11/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2303/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Grazia C. Roca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2303/2024 promossa da:
( , rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Galli;
Parte_1 C.F._1
- parte attrice - nei confronti di:
), residente in [...] C.F._2
(C.F.: , residente in [...]; CP_2 C.F._3
(C.F.: , residente in [...] C.F._4 6;
( , residente in [...]; CP_4 C.F._5
( ), residente in [...] C.F._6
- parte convenuta contumace-
Conclusioni di parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi, contrariis rejectis, Nel merito: 1) accertare e dichiarare l'inidoneità dell'atto notarile in data 16 aprile 2008 N. 3725/2641 Rep. Notaio ad integrare valido titolo di acquisto in capo al signor della proprietà della Persona_1 Controparte_1 clusiva all'interno di un cortile comune in via Lampugn ssa alla porzione di edificio così catastalmente identificata: In Comune di Casalpusterlengo
- Foglio 26 (ventisei) – mappali 59 (cinquantanove) sub. 701 (settecentouno) – 61 (sessantuno) sub. 703 (settecentotre)
– 62 (sessantadue) sub. 701 (settecentouno) – Viale Cappuccini n. 40 – P.T – 1 – categoria A/7 – classe 5 – vani 7- rendita proposta € 704,96 2
2) in conseguenza, accertare e dichiarare inefficace e /o annullabile la locuzione “con annessa piccola area esclusiva all'interno di un cortile comune in via Lampugnani al civico 22” di cui al punto numero 2 dell'atto di vendita in data 16 aprile 2008 N. 3725/2641 Rep. Notaio Persona_1
3) Ordinare al Conservatore dei Registri I di la trascrizione della presente sentenza. In via istruttoria: Con ogni più ampia riserva.
1 In ogni caso, con vittoria delle spese e compensi di causa, oltre IVA e CPA, come per legge, con provvedimento di esclusione spese a carico della parte attrice”.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sullo svolgimento del processo.
1.1. ha convenuto in giudizio , Parte_1 Controparte_1 CP_2 CP_3 chiedendo al Trib CP_4 Controparte_5
1. di accertare e dichiarare l'inidoneità dell'atto notarile del 16.04.2008, n. 3725/2641 Rep. Notaio
ad integrare valido titolo di acquisto in capo al signor Persona_1 Controparte_1 della “piccola area esclusiva all'interno di un cortile co al civico n. 22,” annessa alla porzione di edificio così catastalmente identificata al Comune di Casalpusterlengo - Foglio 26 (ventisei) – mappali 59 (cinquantanove) sub. 701 (settecentouno)
– 61 (sessantuno) sub. 703 (settecentotre) – 62 (sessantadue) sub. 701 (settecentouno) – Viale Cappuccini n. 40 – P.T – 1 – categoria A/7 – classe 5 – vani 7- rendita proposta € 704,96;
2. per l'effetto, di accertare e dichiarare inefficace e /o annullabile la locuzione “con annessa piccola area esclusiva all'interno di un cortile comune in via Lampugnani al civico 22” di cui al punto numero 2 dell'atto di vendita in data 16 aprile 2008 N. 3725/2641 Rep. Notaio Persona_1
3. di ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Lodi la trascrizione della presente sentenza.
A fondamento della domanda, parte attrice ha rappresentato quanto segue:
- di essere stata convenuta in giudizio dinanzi al Tribunale di Lodi, insieme ai sig.ri CP_2
, e nel giudizio RG n. 2665/2021 CP_3 CP_4 Controparte_5 ll' va formulato le seguenti domande: Controparte_1
A) Accertare e dichiarare che il Signor è proprietario della striscia di terreno posta sul Controparte_1 fondo censito al N.C.E.U. del Com oglio 26, Mappale 62, striscia di esclusiva pertinenza dell'immobile censito al mappale 59, subalterno 701, acquistata a titolo originario dal propri danti causa, e consistente ab origine in un marciapiede piastrellato per la larghezza di circa 2 metri e della lunghezza di circa 4,80 metri per quanto attiene al lato lungo, e per la larghezza di circa 2 metri e della lunghezza di circa 2,75 per quanto attiene al lato corto, per una superficie totale di circa 15,10 metri quadri, adiacente il muro dell'abitazione di cui al predetto mappale 59 subalterno 701, in concomitanza del soggiorno e della cucina;
B) In via subordinata, in caso di mancato accoglimento della domanda sub. A), accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1158 c.c., l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione da parte del Signor è proprietario della striscia di terreno […]; Controparte_1
C)Per l'effetto, accertare e dichiarare, regolamentando i confini ex art. 950 c.c., che l'area di esclusiva proprietà del Sig. misuri una superficie totale di circa 15,10 metri quadri, ed in particolare, Controparte_1 abbia una larghezza di circa 2 metri ed una lunghezza di circa 4,80 metri per quanto attiene al lato lungo, una larghezza di circa 2 metri ed una lunghezza di circa 2,75, per quanto attiene al lato corto come da mappe catastali quivi allegate e misure meglio descritte in seno al presente atto introduttivo;
[…]”;
- con sentenza n. 457/2024 dell'.01.06.2024 il Tribunale di Lodi ha rigettato:
a) l'azione di rivendica formulata in via principale da non essendo Controparte_1 stata fornita la prova del titolo di acquisto dei pr articolare, il Tribunale ha evidenziato che “nel decreto di trasferimento emesso in data 29.5.2007 in favore di C.R.L. Srl, avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in via Lampugnani n. 22, non compare l'area esclusiva all'interno del cortile comune indicata nel successivo atto di vendita in favore del sig. CP_1 e oggetto dell'odierna domanda. Ne deriva l'inidoneità dell'atto di vendita in questione e schede catastali, anch'esse successive al decreto di trasferimento dell'immobile (al decreto di trasferimento non
2 risultano infatti allegate schede catastali), ad integrare valido titolo di acquisto della proprietà dell'area in contestazione, non contemplata tra i beni pervenuti alla società per effetto del citato decreto di trasferimento e del quale pertanto la stessa società non poteva considerarsi proprietaria. Induce a tale conclusione la circostanza che l'area esclusiva oggetto di rivendica non compaia neanche nella perizia redatta nel corso della procedura esecutiva, conclusasi con il decreto di trasferimento degli immobili in favore del dante causa di parte attrice, nella quale non si menziona alcuna area di esclusiva pertinenza all'interno del cortile”;
b) la domanda di accertamento dell'usucapione formulata in via subordinata da CP_1 non essendo stata fornita la prova di comportamenti esercitati s
[...] i ad escludere terzi dal godimento del bene;
- che alla luce della sentenza richiamata “diventa necessario salvaguardare la situazione di diritto, con particolare riguardo alla proprietà del bene per cui è causa. Infatti, le risultanze dei Registri Immobiliari, a seguito della trascrizione dell'atto notarile suddetto, sono contrarie alla situazione di diritto, statuita dalla sentenza …”;
- che la Conservatoria dei registri immobiliari ha negato la possibilità di trascrizione della sentenza in quanto priva dei requisiti formali ex art. 2643 c.c.;
- che in mancanza della trascrizione “la reale situazione di diritto non emergerebbe dalle risultanze dei Registri Immobiliari, in aperta violazione dei diritti reali non solo degli attuali comproprietari del cortile comune di cui sopra, ma con la certezza che l'errore si perpetuerà in capo a tutti gli ignari eventuali aventi causa del signor Infatti, se quest'ultimo dovesse trasferire la proprietà del suo immobile, sulla scorta dell'atto CP_1 di pro erebbe un bene che non gli appartiene, in aperto contrasto con quanto dichiarato da Codesto Tribunale. Adesso, pertanto, diventa interesse prioritario dell'odierna ricorrente, ottenere Parte_1 una sentenza che, sulla scorta della precedente N. 457/2024 di Codesto Tribunale, dichiari, nel proprio dispositivo e non solo nelle motivazioni, l'inidoneità dell'atto notarile in data 16 aprile 2008 N. 3725/2641 Rep. Notaio ad integrare valido titolo di acquisto in capo al signor Persona_1 Controparte_1 della propriet rea esclusiva all'interno di un cortile comune in via La annessa alla porzione di edificio così catastalmente identificata: […]”.
1.2. Con ordinanza del 03.03.2025, verificata la regolarità delle notifiche, è stata dichiarata la contumacia di , e Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_6 Controparte_5
1.3. All'udienza del 27.05.2025 parte attrice ha insistito per l'accoglimento delle domande formulate in citazione e all'udienza di discussione della causa, tenutasi il 14.10.2025 in trattazione scritta, la Giudice si è riservata di depositare la sentenza nel termine di 30 giorni ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
2. Sull'inammissibilità della domanda.
La domanda dev'essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. poiché difetta in capo alla sig.ra un interesse attuale (l'interesse deve sussistere al momento Parte_1 dell'esercizio dell'azione; ex multi 6/83) e concreto (l'interesse va valutato con riferimento ad un pregiudizio o un vantaggio concreto rispetto alla posizione del soggetto che formula la domanda).
Si richiama sul punto la giurisprudenza di legittimità che identifica l'interesse ad agire, per colui che esperisce un'azione di accertamento, come "l'interesse, attuale e concreto, ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa” (Cass. n 16162/2015). Ed ulteriormente
“è jus receptum che non sono proponibili azioni autonome di mere accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscono solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza, in quanto l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poichè il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire” (Cass sez. L. sentenza n 11919/2015).
Ebbene, la domanda di accertamento formulata dall'attrice ha ad oggetto una situazione di fatto e di diritto che è già stata oggetto di accertamento da parte del Tribunale di Lodi con sentenza n. 457/2024,
3 passata in giudicato. La domanda attorea è quindi tesa ad ottenere una pronuncia che riproduce il contenuto di una precedente statuizione che ha effetto di giudicato tra le medesime parti del presente giudizio. La stessa attrice afferma espressamente nell'atto di citazione che “… diventa interesse prioritario dell'odierna ricorrente, ottenere una sentenza che, sulla scorta della precedente N. 457/2024 di Parte_1 Codesto Tribunale, dic ositivo e non solo nelle motivazioni, l'inidoneità dell'atto notarile in data 16 aprile 2008 N. 3725/2641 Rep. Notaio ad integrare valido titolo di acquisto in capo al signor Persona_1 della proprietà della lusiva all'interno di un cortile comune in via Lampugnani Controparte_1
La circostanza dedotta dall'attrice a sostegno dell'esistenza dell'interesse ad agire (ovvero il rischio che il sig. rasferisca un bene che non gli appartiene) si fonda sulla prospettazione di un pericolo CP_1 mer ico e futuro, non configurandosi – nel caso di specie - una lesione attuale della sfera giuridica dell'attrice.
Inoltre, l'interesse a che la reale situazione di diritto emerga dalle risultanze dei Registri immobiliari non verrebbe soddisfatto dal mero accertamento che il bene immobile in oggetto non è di titolarità del sig. in quanto permarrebbe l'incertezza oggettiva in ordine all'effettiva titolarità del bene. Si CP_1 ti, che all'accertamento negativo contenuto nella sentenza n. 457/2024 non consegue ipso iure l'accertamento della proprietà in capo all'odierna attrice o a soggetti terzi. In definitiva, l'interesse enunciato dall'attrice avrebbe potuto essere soddisfatto, più correttamente, con una domanda di accertamento positivo della proprietà.
Si osserva, infine, che l'attrice non ha neppure prodotto in giudizio documentazione attestante il rifiuto del Conservatore dei registri immobiliari a procedere alla trascrizione, ai sensi dell'art. 2674 co. 2 c.c..
3. Sulle spese di lite.
Nulla deve disporsi sulle spese di lite, attesa la contumacia di parte convenuta, che non costituendosi non ha svolto alcuna attività processuale liquidabile dal Tribunale (cfr. Cass. civ. 16174/2018; in termini, Cass. civ. 7361/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la carenza di interesse ad agire in capo a;
Parte_1
2) nulla sulle spese di lite.
Lodi, 03.11.2025
La Giudice
Dott.ssa Grazia C. Roca
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Grazia C. Roca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2303/2024 promossa da:
( , rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Galli;
Parte_1 C.F._1
- parte attrice - nei confronti di:
), residente in [...] C.F._2
(C.F.: , residente in [...]; CP_2 C.F._3
(C.F.: , residente in [...] C.F._4 6;
( , residente in [...]; CP_4 C.F._5
( ), residente in [...] C.F._6
- parte convenuta contumace-
Conclusioni di parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi, contrariis rejectis, Nel merito: 1) accertare e dichiarare l'inidoneità dell'atto notarile in data 16 aprile 2008 N. 3725/2641 Rep. Notaio ad integrare valido titolo di acquisto in capo al signor della proprietà della Persona_1 Controparte_1 clusiva all'interno di un cortile comune in via Lampugn ssa alla porzione di edificio così catastalmente identificata: In Comune di Casalpusterlengo
- Foglio 26 (ventisei) – mappali 59 (cinquantanove) sub. 701 (settecentouno) – 61 (sessantuno) sub. 703 (settecentotre)
– 62 (sessantadue) sub. 701 (settecentouno) – Viale Cappuccini n. 40 – P.T – 1 – categoria A/7 – classe 5 – vani 7- rendita proposta € 704,96 2
2) in conseguenza, accertare e dichiarare inefficace e /o annullabile la locuzione “con annessa piccola area esclusiva all'interno di un cortile comune in via Lampugnani al civico 22” di cui al punto numero 2 dell'atto di vendita in data 16 aprile 2008 N. 3725/2641 Rep. Notaio Persona_1
3) Ordinare al Conservatore dei Registri I di la trascrizione della presente sentenza. In via istruttoria: Con ogni più ampia riserva.
1 In ogni caso, con vittoria delle spese e compensi di causa, oltre IVA e CPA, come per legge, con provvedimento di esclusione spese a carico della parte attrice”.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sullo svolgimento del processo.
1.1. ha convenuto in giudizio , Parte_1 Controparte_1 CP_2 CP_3 chiedendo al Trib CP_4 Controparte_5
1. di accertare e dichiarare l'inidoneità dell'atto notarile del 16.04.2008, n. 3725/2641 Rep. Notaio
ad integrare valido titolo di acquisto in capo al signor Persona_1 Controparte_1 della “piccola area esclusiva all'interno di un cortile co al civico n. 22,” annessa alla porzione di edificio così catastalmente identificata al Comune di Casalpusterlengo - Foglio 26 (ventisei) – mappali 59 (cinquantanove) sub. 701 (settecentouno)
– 61 (sessantuno) sub. 703 (settecentotre) – 62 (sessantadue) sub. 701 (settecentouno) – Viale Cappuccini n. 40 – P.T – 1 – categoria A/7 – classe 5 – vani 7- rendita proposta € 704,96;
2. per l'effetto, di accertare e dichiarare inefficace e /o annullabile la locuzione “con annessa piccola area esclusiva all'interno di un cortile comune in via Lampugnani al civico 22” di cui al punto numero 2 dell'atto di vendita in data 16 aprile 2008 N. 3725/2641 Rep. Notaio Persona_1
3. di ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Lodi la trascrizione della presente sentenza.
A fondamento della domanda, parte attrice ha rappresentato quanto segue:
- di essere stata convenuta in giudizio dinanzi al Tribunale di Lodi, insieme ai sig.ri CP_2
, e nel giudizio RG n. 2665/2021 CP_3 CP_4 Controparte_5 ll' va formulato le seguenti domande: Controparte_1
A) Accertare e dichiarare che il Signor è proprietario della striscia di terreno posta sul Controparte_1 fondo censito al N.C.E.U. del Com oglio 26, Mappale 62, striscia di esclusiva pertinenza dell'immobile censito al mappale 59, subalterno 701, acquistata a titolo originario dal propri danti causa, e consistente ab origine in un marciapiede piastrellato per la larghezza di circa 2 metri e della lunghezza di circa 4,80 metri per quanto attiene al lato lungo, e per la larghezza di circa 2 metri e della lunghezza di circa 2,75 per quanto attiene al lato corto, per una superficie totale di circa 15,10 metri quadri, adiacente il muro dell'abitazione di cui al predetto mappale 59 subalterno 701, in concomitanza del soggiorno e della cucina;
B) In via subordinata, in caso di mancato accoglimento della domanda sub. A), accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1158 c.c., l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione da parte del Signor è proprietario della striscia di terreno […]; Controparte_1
C)Per l'effetto, accertare e dichiarare, regolamentando i confini ex art. 950 c.c., che l'area di esclusiva proprietà del Sig. misuri una superficie totale di circa 15,10 metri quadri, ed in particolare, Controparte_1 abbia una larghezza di circa 2 metri ed una lunghezza di circa 4,80 metri per quanto attiene al lato lungo, una larghezza di circa 2 metri ed una lunghezza di circa 2,75, per quanto attiene al lato corto come da mappe catastali quivi allegate e misure meglio descritte in seno al presente atto introduttivo;
[…]”;
- con sentenza n. 457/2024 dell'.01.06.2024 il Tribunale di Lodi ha rigettato:
a) l'azione di rivendica formulata in via principale da non essendo Controparte_1 stata fornita la prova del titolo di acquisto dei pr articolare, il Tribunale ha evidenziato che “nel decreto di trasferimento emesso in data 29.5.2007 in favore di C.R.L. Srl, avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in via Lampugnani n. 22, non compare l'area esclusiva all'interno del cortile comune indicata nel successivo atto di vendita in favore del sig. CP_1 e oggetto dell'odierna domanda. Ne deriva l'inidoneità dell'atto di vendita in questione e schede catastali, anch'esse successive al decreto di trasferimento dell'immobile (al decreto di trasferimento non
2 risultano infatti allegate schede catastali), ad integrare valido titolo di acquisto della proprietà dell'area in contestazione, non contemplata tra i beni pervenuti alla società per effetto del citato decreto di trasferimento e del quale pertanto la stessa società non poteva considerarsi proprietaria. Induce a tale conclusione la circostanza che l'area esclusiva oggetto di rivendica non compaia neanche nella perizia redatta nel corso della procedura esecutiva, conclusasi con il decreto di trasferimento degli immobili in favore del dante causa di parte attrice, nella quale non si menziona alcuna area di esclusiva pertinenza all'interno del cortile”;
b) la domanda di accertamento dell'usucapione formulata in via subordinata da CP_1 non essendo stata fornita la prova di comportamenti esercitati s
[...] i ad escludere terzi dal godimento del bene;
- che alla luce della sentenza richiamata “diventa necessario salvaguardare la situazione di diritto, con particolare riguardo alla proprietà del bene per cui è causa. Infatti, le risultanze dei Registri Immobiliari, a seguito della trascrizione dell'atto notarile suddetto, sono contrarie alla situazione di diritto, statuita dalla sentenza …”;
- che la Conservatoria dei registri immobiliari ha negato la possibilità di trascrizione della sentenza in quanto priva dei requisiti formali ex art. 2643 c.c.;
- che in mancanza della trascrizione “la reale situazione di diritto non emergerebbe dalle risultanze dei Registri Immobiliari, in aperta violazione dei diritti reali non solo degli attuali comproprietari del cortile comune di cui sopra, ma con la certezza che l'errore si perpetuerà in capo a tutti gli ignari eventuali aventi causa del signor Infatti, se quest'ultimo dovesse trasferire la proprietà del suo immobile, sulla scorta dell'atto CP_1 di pro erebbe un bene che non gli appartiene, in aperto contrasto con quanto dichiarato da Codesto Tribunale. Adesso, pertanto, diventa interesse prioritario dell'odierna ricorrente, ottenere Parte_1 una sentenza che, sulla scorta della precedente N. 457/2024 di Codesto Tribunale, dichiari, nel proprio dispositivo e non solo nelle motivazioni, l'inidoneità dell'atto notarile in data 16 aprile 2008 N. 3725/2641 Rep. Notaio ad integrare valido titolo di acquisto in capo al signor Persona_1 Controparte_1 della propriet rea esclusiva all'interno di un cortile comune in via La annessa alla porzione di edificio così catastalmente identificata: […]”.
1.2. Con ordinanza del 03.03.2025, verificata la regolarità delle notifiche, è stata dichiarata la contumacia di , e Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_6 Controparte_5
1.3. All'udienza del 27.05.2025 parte attrice ha insistito per l'accoglimento delle domande formulate in citazione e all'udienza di discussione della causa, tenutasi il 14.10.2025 in trattazione scritta, la Giudice si è riservata di depositare la sentenza nel termine di 30 giorni ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
2. Sull'inammissibilità della domanda.
La domanda dev'essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. poiché difetta in capo alla sig.ra un interesse attuale (l'interesse deve sussistere al momento Parte_1 dell'esercizio dell'azione; ex multi 6/83) e concreto (l'interesse va valutato con riferimento ad un pregiudizio o un vantaggio concreto rispetto alla posizione del soggetto che formula la domanda).
Si richiama sul punto la giurisprudenza di legittimità che identifica l'interesse ad agire, per colui che esperisce un'azione di accertamento, come "l'interesse, attuale e concreto, ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa” (Cass. n 16162/2015). Ed ulteriormente
“è jus receptum che non sono proponibili azioni autonome di mere accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscono solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza, in quanto l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poichè il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire” (Cass sez. L. sentenza n 11919/2015).
Ebbene, la domanda di accertamento formulata dall'attrice ha ad oggetto una situazione di fatto e di diritto che è già stata oggetto di accertamento da parte del Tribunale di Lodi con sentenza n. 457/2024,
3 passata in giudicato. La domanda attorea è quindi tesa ad ottenere una pronuncia che riproduce il contenuto di una precedente statuizione che ha effetto di giudicato tra le medesime parti del presente giudizio. La stessa attrice afferma espressamente nell'atto di citazione che “… diventa interesse prioritario dell'odierna ricorrente, ottenere una sentenza che, sulla scorta della precedente N. 457/2024 di Parte_1 Codesto Tribunale, dic ositivo e non solo nelle motivazioni, l'inidoneità dell'atto notarile in data 16 aprile 2008 N. 3725/2641 Rep. Notaio ad integrare valido titolo di acquisto in capo al signor Persona_1 della proprietà della lusiva all'interno di un cortile comune in via Lampugnani Controparte_1
La circostanza dedotta dall'attrice a sostegno dell'esistenza dell'interesse ad agire (ovvero il rischio che il sig. rasferisca un bene che non gli appartiene) si fonda sulla prospettazione di un pericolo CP_1 mer ico e futuro, non configurandosi – nel caso di specie - una lesione attuale della sfera giuridica dell'attrice.
Inoltre, l'interesse a che la reale situazione di diritto emerga dalle risultanze dei Registri immobiliari non verrebbe soddisfatto dal mero accertamento che il bene immobile in oggetto non è di titolarità del sig. in quanto permarrebbe l'incertezza oggettiva in ordine all'effettiva titolarità del bene. Si CP_1 ti, che all'accertamento negativo contenuto nella sentenza n. 457/2024 non consegue ipso iure l'accertamento della proprietà in capo all'odierna attrice o a soggetti terzi. In definitiva, l'interesse enunciato dall'attrice avrebbe potuto essere soddisfatto, più correttamente, con una domanda di accertamento positivo della proprietà.
Si osserva, infine, che l'attrice non ha neppure prodotto in giudizio documentazione attestante il rifiuto del Conservatore dei registri immobiliari a procedere alla trascrizione, ai sensi dell'art. 2674 co. 2 c.c..
3. Sulle spese di lite.
Nulla deve disporsi sulle spese di lite, attesa la contumacia di parte convenuta, che non costituendosi non ha svolto alcuna attività processuale liquidabile dal Tribunale (cfr. Cass. civ. 16174/2018; in termini, Cass. civ. 7361/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la carenza di interesse ad agire in capo a;
Parte_1
2) nulla sulle spese di lite.
Lodi, 03.11.2025
La Giudice
Dott.ssa Grazia C. Roca
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