Ordinanza cautelare 10 ottobre 2023
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 08/07/2025, n. 1567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1567 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01567/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01293/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1293 del 2023, proposto da MA Spanò, rappresentata e difesa dagli avvocati Pasquale Perrone e Antonietta Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sandro Di AR, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
- di MA BI, rappresentata e difesa dall'avvocato Pieranna Filippi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- di AB LC, IA IM, IC ZA, LE TT, AN TO, OS GE, TI AR, NA IP, AR CE Pipitone, SE Caruso, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della Delibera n. 887 del 20.07.2023 del Commissario Straordinario dell''A.S.P. di Trapani, avente ad oggetto “Avviso pubblico, per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di Dietista – Area dei professionisti della salute e dei funzionari – Rettifica graduatoria di merito Deliberazione C.S. n. 802 del 28.06.2023”, con cui si è proceduto alla rettifica della graduatoria per assunzioni a tempo determinato nel profilo di Dietista, di cui all''Allegato 1 della precedente Deliberazione del Commissario Straordinario dell''A.S.P. di Trapani n. 802 del 28.06.2023;
- della istruttoria svolta e della scheda di valutazione riassuntiva del punteggio attribuito e dei titoli valutabili della ricorrente;
- della nota p.e.c. dell’U.O.C. Risorse Umane – U.O.S. Assunzioni e Amministrazione del Personale Gestione ALPI dell’A.S.P. di Trapani del 5.09.2023, avente ad oggetto “Riscontro alla nota prot. n. 94370 del 27.07.2023”, con la quale è stata confermata la (ri)valutazione dei titoli di carriera in difetto della ricorrente, di cui alla graduatoria di merito approvata da ultimo con Delibera n. 887 del 20.07.2023;
- ove occorra e per quanto di ragione, dell''art. 5 rubricato <Valutazione dei Titoli> dell''<Avviso pubblico, per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di Dietista – Area dei professionisti della salute e dei funzionari>, pubblicato in forma integrale sul sito internet aziendale – www.asptrapani.it – e sulla piattaforma “Selezioni e Concorsi” dal 12.05.2023 al 12.06.2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione in giudizio di MA BI;
Vista la memoria di costituzione in giudizio, con i relativi allegati, dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani;
Vista l’ordinanza collegiale cautelare n. 538 del 10 ottobre 2023;
Viste le memorie difensive e di replica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice la dott.ssa Anna Pignataro;
Uditi, nella pubblica udienza del giorno 30 aprile 2025, i difensori delle parti, presenti così come specificato nel verbale;
CONSIDERATO che la ricorrente MA Spanò:
- con il ricorso in epigrafe ha impugnato, al fine dell’annullamento, gli atti della procedura di selezione pubblica indetta dall’ASP di Trapani per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di dietista, nella parte in cui non è stato valutato tra i “titoli di carriera” con attribuzione di punteggio, il servizio dalla stessa prestato alle dipendenze delle società esterne che hanno gestito in appalto il servizio di ristorazione dei presidi ospedalieri, centri diurni e comunità dell’ASP di Trapani medesima;
- con memoria del 28 marzo 2025, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa nel merito e chiesto la compensazione delle spese di lite;
CONSIDERATO che la resistente A.S.P. di Trapani, con memoria di replica del 3 aprile 2025, ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse ma ha chiesto, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, la condanna della ricorrente alle spese di lite;
CONSIDERATO che anche la controinteressata MA BI, con memoria di replica del 8 aprile 2025, ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse e chiesto, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, la condanna al pagamento delle spese di lite a carico della ricorrente;
RITENUTO, pertanto, che il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
RITENUTO altresì che va affermata la soccombenza virtuale di parte ricorrente ai fini della regolazione delle spese di giudizio, nella misura indicata in dispositivo, stante che, così come già delibato sommariamente in fase cautelare con l’ordinanza collegiale n. 538 del 10 ottobre 2023 (non appellata), non ha fondamento normativo la prospettata equiparazione tra il servizio svolto alle dipendenze di una Cooperativa privata appaltatrice esterna all’amministrazione, alle dipendenze e sotto la direzione di questa, nell’ambito di un rapporto di lavoro di diritto privato, pur se prestato all’interno dei locali di un’Azienda Sanitaria e il “servizio reso presso le unità sanitarie locali” di cui all’art. 5, punto 1 dell’Avviso e all’art. 11 del D.P.R. n. 220/2001, che postulano invece l’instaurazione di un rapporto di lavoro con il soggetto pubblico;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente ASP di Trapani e della controinteressata MA BI, liquidandole, per ciascuna parte, in € 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Nulla per le spese nei confronti dei soggetti privati non costituiti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
CE Bruno, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere, Estensore
Luca Girardi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Pignataro | CE Bruno |
IL SEGRETARIO