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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 02/12/2024, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente dott. Gaetano Catalani Giudice rel. dott. Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 1675/2024 V.G., sulla domanda proposta da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) C.F._1
E
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), C.F._2
entrambi con l'avvocato RANU' DOMENICO, con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: Scioglimento del matrimonio su domanda congiunta
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso per la declaratoria di scioglimento del matrimonio del 12/09/2024, sottoscritto dai predetti coniugi ed iscritto a ruolo il 17/09/2024, contenente le condizioni del divorzio, al quale è stato altresì allegato il piano genitoriale;
viste le note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi, dal difensore comune, con le quali le parti hanno confermato di voler risolvere il vincolo matrimoniale;
ritenuto che
ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2, lett. B) della Legge
1° dicembre 1970 n. 898, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
vista la separazione consensuale omologata con sentenza n. 42/2024 pubblicata in data 17/01/2024;
considerato che
è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole espresso in atti dal P.M. alla declaratoria di scioglimento del matrimonio;
rilevato che le condizioni concordate dai coniugi sono conformi a legge, non contrastando con principi di ordine pubblico o norme imperative, e soddisfano le esigenze della figlia minore con conseguente manifesta superfluità del suo Per_1
ascolto (art. 473 bis, 4 c.p.c.), stante le previsioni che garantiscono le obbligazioni in suo vantaggio e il mantenimento di relazioni significative con entrambi i genitori;
ritenuto che
le spese, stante la natura del procedimento e la domanda congiunta, debbano essere compensate;
letto l'art. 473.bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 17/09/2024 da e Parte_1 Parte_2
, così provvede:
[...]
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e l'11/08/2010 in TURSI, alle condizioni da
[...] Parte_2
loro concordate, sottoscritte e contenute nel ricorso congiunto per la declaratoria di scioglimento del matrimonio del 12/09/2024, sottoscritto dai predetti coniugi ed iscritto a ruolo il 17/09/2024; 2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di TURSI di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno
2010, Parte I, numero 1;
3) spese compensate.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 27/11/2024
Il Giudice est. Il Presidente
Gaetano Catalani Riccardo Greco