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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 4305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4305 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quarta Sezione civile riunita in camera di consiglio e così composta:
dott.ssa Antonella Izzo Presidente
dott.ssa Claudia De Martin Consigliere
dott. Girolamo Porcelli Giudice ausiliario relatore
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.1763 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione con provvedimento del 7/4/2025
TRA
C. F. , P.IVA in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, dott.ssa elettivamente domiciliata in Milano, Via San Parte_2
Gregorio 53 presso lo studio dell'avv. Patrizia Cicero che la rappresenta e difende giusta procura allegata in via telematica alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
Appellante
E c.f. e p.iva n. , in persona del suo procuratore speciale, Controparte_1 P.IVA_3 avv. , elettivamente domiciliata presso lo studio lo Studio dell'avv. Rosaria Mantineo – in CP_2
Roma Lido di Ostia, Via D. Stiepovich n. 28 rappresentata e difesa dall'avv. Gianni Solinas, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e di risposta;
Appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Con atto di citazione notificato in data: 17/3/2020 ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza definitiva del Tribunale civile di Roma n° 19745/2019, pubblicata in data 15 ottobre 2019, resa nel giudizio promosso, in primo grado, dall'LA nei confronti della
[...]
. Controparte_1
§.
2. I fatti di causa e i motivi della decisione sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito riportati.
<< La società ha citato in giudizio la società , già Parte_3 Controparte_1 [...]
, al fine di accertare e dichiarare che l'assegno non trasferibile n.8200827913- Controparte_3
05 dell'importo di €8.400,00 è stato pagato dalla società convenuta a soggetto diverso dal legittimo beneficiario in violazione dell'art. 43 Legge Assegni e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione della somma di € 8.400,00 oltre gli interessi e rivalutazione maturati dalla data di emissione sino al momento della liquidazione del danno, oltre al risarcimento di tutti i danni cagionati da liquidarsi in via equitativa, oltre al rimborso delle spese sostenute nel procedimento di mediazione. Nel costituirsi in giudizio, la società convenuta ha chiesto in via preliminare dichiararsi la carenza di legittimazione ad agire e/o difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice, e l'intervenuta presunzione assoluta di pagamento in merito all'assegno oggetto di causa e per l'effetto rigettare la domanda attorea;
nel merito, rigettare la domanda attorea anche quella formulata ai sensi dell'art. 1227 CC e, in ogni caso, accertare l'esclusiva responsabilità dell'attrice in ordine ai fatti per cui è causa. Concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI CPC, la causa di natura documentale è stata rinviata per la discussione orale e provvedimento ex art. 281 sexies CPC.
Letti gli atti e i documenti di causa;
rilevato che:
1)la normativa richiamata dalla parte attrice riguarda le ipotesi di responsabilità della Banca trattaria per aver provveduto al pagamento dell'importo dell'assegno in violazione degli obblighi di diligenza previsti a carico del banchiere e dettati nella materia dall'art. 1176 CC comma II, provvedendo al pagamento del titolo a soggetto non legittimato a riceverlo;
2) la normativa de qua prevede, in tal caso, che la banca sia responsabile del pagamento laddove effettuato ad un soggetto rivelatosi essere diverso da quello che avrebbe avuto diritto all'incasso atteso che il pagamento così fatto è frutto di errore e dovuto all'inosservanza di quelle norma (test.) di natura cautelare, come l'esatta ed opportuna identificazione delle generalità del prenditore;
3) ciò considerato, dall'esame della documentazione allegata è emerso che la parte convenuta ha provveduto al deposito della documentazione necessaria ai fini dell'identificazione del prenditore, ed in particolare della carta di identità, codice fiscale del beneficiario;
4) il pagamento del titolo risulta essere quindi avvenuto nel rispetto delle norme cautelari e di diligenza del bonus argentarius, attesa l'ulteriore circostanza per cui il titolo de quo non presenta alcun segno di falsificazione e/o alterazione evidente ictu oculi;
sicché alcuna censura di rimproverabilità può essere mossa alla condotta della parte convenuta, anche perché è circostanza comprovata che fosse aperto il c/c di riferimento al beneficiario del titolo,
5) da ultimo, pur essendo questi i motivi assorbenti per sostenere il rigetto della domanda, va osservato che non vi è prova certa del secondo pagamento atteso che il documento prodotto sul punto è privo di data certa e di oggettiva riferibilità al titolo oggetto di causa;
infatti è apposta sul documento in esame la dicitura manuale '2 pagamento' che non può, infine, considerarsi ufficiale ai fini della decisione. Ciò considerato, la domanda va respinta in quanto non fondata
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda e della media complessità delle questioni trattate.>>
§.
3. L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso:
<< Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: 1) respinge la domanda;
2) condanna altresì la parte attrice, a rimborsare alla parte Parte_1 convenuta, le spese di lite, che si liquidano in €3.000,00 per competenze Controparte_4 professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge. Sentenza resa ex art. 281 sexies, pubblicata mediante lettura alle ore 15,00 ed allegazione al verbale. Roma, 14 ottobre 2019.>>
§.
4. Con l'atto di appello la ha formulato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito In via principale: accogliere lo spiegato appello e per l'effetto riformare la sentenza n. 19745 del 2019 emessa dal Tribunale civile di Roma, per erronea valutazione delle risultanze probatorie e per l'effetto accertare che l'assegno bancario di traenza non trasferibile n. 8200827913-05 è stato negoziato dalla società (già Controparte_4 CP_1 Controparte_5
in favore di persona diversa dal legittimo beneficiario, in violazione degli artt. 43 della
[...]
Legge sugli Assegni e 1218 c.c.; dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la società
[...]
(già in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 Controparte_5 tempore per i motivi di cui sopra al pagamento in favore di della somma pari ad € Parte_3
8.400,00, oltre interessi legali dal giorno del dovuto al saldo effettivo e rivalutazione monetaria. Con vittoria delle spese di lite, competenze ed onorari, IVA, CPA, del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario. Si richiede sin da ora alla competente cancelleria di adoperarsi per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio. In via istruttoria: si reiterano le istanze istruttorie formulate nella memoria n. 2 ex art. 183 c.p.c. depositata nel primo grado di giudizio. Ai fini fiscali si determina il valore della causa in € 8.400,00”.
§.
5. L'appellata costituitasi con comparsa di risposta depositata in data Controparte_6
9/6/2020, ha resistito all'impugnazione e ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Imm.mo Giudice IN VIA PRELIMINARE NEL RITO: - accertare e dichiarare inammissibile – anche per i motivi indicati nel presente atto - l'appello instaurato da Controparte ai sensi e per gli effetti degli artt. 348 bis e ter c.p.c.
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: - nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare, confermare, comunque, - anche per motivi diversi da quelli già accolti dal Giudice di primo grado - la Sentenza n. 19745/2019 resa nella causa avente RG n. 60728/2018 dal Tribunale di Roma in data 14.10.2019 e pubblicata in data 15.10.2019 e/o, comunque, in ogni caso, rigettare l'appello Avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto anche per tutti i motivi esposti in narrativa;
- in ogni caso rigettare, comunque, anche per i motivi esposti nel presente atto, l'appello Avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto rigettarsi tutte le domande (nessuna esclusa) svolte da;
Parte_1
IN VIA SUBORDINATA - dichiarare che nessuno importo deve essere riconosciuto e/o corrisposto all'Appellante attesa l'applicazione del II comma dell'art. 1227 c.c. come richiamato dall'art. 2056 c.c.;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA - accertare il concorso di colpa della società Appellante attesa l'applicazione del I comma dell'art. 1227 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c. e per l'effetto limitare l'entità del danno lamentato.
IN OGNI CASO: - con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori di legge.”
§.
6. Con decreto presidenziale del 17/3/2025 comunicato alle parti in pari data, veniva disposta la sostituzione dell'udienza del 4/4/2025, già fissata per la decisione, dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con espresso avvertimento che il mancato deposito di dette note sarebbe equivalso a mancata comparizione all'udienza, agli effetti di cui all'art.127 ter, comma 4, c.p.c.;
§.
7. Con note di trattazione scritta depositate in data 3/4/2025 l'LA Parte_1 ha così concluso:
[...]
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito In via principale: accogliere lo spiegato appello e per l'effetto riformare la sentenza n. 19745 del 2019 emessa dal Tribunale civile di Roma, per erronea valutazione delle risultanze probatorie e per l'effetto accertare che l'assegno bancario di traenza non trasferibile n. 8200827913-05 è stato negoziato dalla società (già Controparte_4 CP_1 Controparte_5
in favore di persona diversa dal legittimo beneficiario, in violazione degli artt. 43 della
[...]
Legge sugli Assegni e 1218 c.c.; dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la società
[...]
(già in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 Controparte_5 tempore per i motivi di cui sopra al pagamento in favore di della somma pari ad € Parte_3
8.400,00, oltre interessi legali dal giorno del dovuto al saldo effettivo e rivalutazione monetaria. Con vittoria delle spese di lite, competenze ed onorari, IVA, CPA, del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario. In via istruttoria: si reiterano le istanze istruttorie formulate nella memoria n. 2 ex art. 183 c.p.c. depositata nel primo grado di giudizio.”
§.
8. Con note autorizzate ex art, 127 ter c.p.c. depositate in data 1/4/2025 l'appellata Controparte_6 ha così concluso:
[...] “ precisa le conclusioni in via preliminare nel rito, nel merito, anche in via subordinata, Controparte_1 nonché in via istruttoria, come da comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9 giugno 2020;”.
§.
9. L'appello è infondato.
§.10. Con il primo motivo l'LA censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che CP_5
(ora non sia responsabile del danno patito dalla società vendo Controparte_6 Parte_1 provveduto, correttamente e diligentemente, a identificare il presentatore del titolo.
L'LA evidenzia che:
‧ i dati anagrafici dell'effettivo beneficiario, che si rilevano dalla denuncia sporta presso la stazione dei Carabinieri di Roma Tor Vergata, sono differenti da quelli del portatore del titolo;
‧ vi è difformità tra le firme di traenza e girata dell'assegno e quella, autenticata dal pubblico ufficiale, apposta in calce alla denuncia;
‧ la non ha tenuto conto delle indicazioni date dall'ABI con circolare LG/003005 utili a CP_7 contrastare operazioni illecite (non ha richiesto al portatore del titolo un altro documento munito di fotografia e non ha considerato la distanza tra il luogo di emissione del titolo e il luogo di pagamento dello stesso);
‧ è presumibile che l'apertura del c/c intestato al portatore del titolo sia stata contestuale al versamento dell'assegno.
§.11. La censura è infondata.
§.12. L'art. 43, comma 2, del R.D. n. 1736 del 1933 (legge assegni), dispone che colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore, o dal banchiere giratario per l'incasso, risponde del pagamento.
La Suprema Corte ha chiarito che, al fine di valutare la sussistenza della responsabilità colposa della banca negoziatrice nell'identificazione del presentatore del titolo, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., che è norma "elastica", da riempire di contenuto in considerazione dei principi dell'ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e dagli "standards" valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente;
non rientra in tali parametri la raccomandazione, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, perché a tale prescrizione non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, e tale regola prudenziale di condotta non si rinviene negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività d'identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale. (Cass. Sentenza n. 34107 del 19/12/2019). §.12. Nella fattispecie, in virtù degli elementi acquisiti emerge che la negoziazione del titolo, presso
11 di Roma, in data 5/4/2011, non fu effettuata in favore di CP_7 Controparte_8 CP_9 nato a [...] il [...], che secondo la prospettazione dell'LA ne era il
[...] beneficiario, bensì di nato a [...] il [...], portatore del titolo. Controparte_9
Il giudice di primo grado ha già accertato:
‧ che la ha identificato il presentatore del titolo tramite carta d'identità e il codice fiscale;
CP_7
‧ che il titolo de quo non presentava alcun segno di falsificazione e/o alterazione evidente ictu oculi;
‧ l'esistenza di un c/c di riferimento intestato al beneficiario del titolo.
Occorre sottolineare che l'apertura del conto contestualmente alla presentazione dell'assegno per il pagamento è del tutto usuale quando si tratta di assegni di traenza, che vengono normalmente utilizzati dalle compagnie assicurative per eseguire pagamenti a favore di soggetti di cui non si conoscono le coordinate bancarie e che, quindi, generalmente non dispongono di un conto corrente.
Considerato, inoltre, che la banca negoziatrice:
ha effettuato controlli per verificare se il documento esibito dal portatore risultava tra quelli rubati o smarriti;
non ha reso immediatamente disponibile al portatore la somma di cui all'assegno, così potendo acquisire, nel frattempo, eventuali comunicazioni, non pervenute, dalla Banca trattaria su eventuali irregolarità del titolo.
Di conseguenza, nel caso in concreto, non può configurarsi alcuna responsabilità colposa della banca negoziatrice che ha assolto, secondo i criteri delineati dalla giurisprudenza di legittimità, condivisi da questa Corte, alla propria obbligazione con la diligenza professionale richiesta, per cui le doglianze mosse con il motivo si rappresentano infondate.
§.13 Con il secondo motivo l'LA lamenta che il giudice di primo grado abbia erroneamente ritenuto che non vi sia prova certa del secondo pagamento atteso che il documento prodotto sul punto è privo di data certa e di oggettiva riferibilità al titolo oggetto di causa.
§.14. La doglianza è assorbita dal rigetto del primo motivo. §.15. In conclusione: l'appello è infondato e va rigettato;
la sentenza di primo grado va confermata;
il regolamento delle spese giudiziali segue la soccombenza e le stesse vanno poste a carico dell'LA e liquidate, come da dispositivo, in favore della ai sensi del Controparte_6
DM n. 55/2014, valore della causa da euro 5.201 a euro 26.000, compensi secondo valori minimi tenuto conto della non particolare complessità della controversia.
§.16. Il rigetto dell'appello determina, quale conseguenza, il raddoppio del contributo unificato, come previsto dal testo novellato dell'art. 13 d.p.r. n. 115/02; l'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, entrata in vigore in data 1/1/2013, stabilisce l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato, allorché l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o sia dichiarata inammissibile o improcedibile;
il successivo comma 18 prevede che le disposizioni relative al contributo si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima, come quello di specie.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1 avverso la sentenza definitiva del Tribunale civile di Roma n° 19745/2019, emessa in data 14 ottobre 2019 e pubblicata in data 15 ottobre 2019, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'LA , al pagamento delle spese di lite di questo Parte_1 grado, in favore della che liquida, in complessivi € 2.906,00, di cui € Controparte_1
567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase istruttoria, € 956,00 per la fase decisionale, oltre a rimborso forf. spese generali (15%), cpa e iva come per legge;
c) dichiara parte LA tenuta a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Roma il 4.7.2025
Il giudice ausiliario estensore Il presidente dott. Girolamo Porcelli dott. ssa Antonella Izzo
Quarta Sezione civile riunita in camera di consiglio e così composta:
dott.ssa Antonella Izzo Presidente
dott.ssa Claudia De Martin Consigliere
dott. Girolamo Porcelli Giudice ausiliario relatore
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.1763 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione con provvedimento del 7/4/2025
TRA
C. F. , P.IVA in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, dott.ssa elettivamente domiciliata in Milano, Via San Parte_2
Gregorio 53 presso lo studio dell'avv. Patrizia Cicero che la rappresenta e difende giusta procura allegata in via telematica alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
Appellante
E c.f. e p.iva n. , in persona del suo procuratore speciale, Controparte_1 P.IVA_3 avv. , elettivamente domiciliata presso lo studio lo Studio dell'avv. Rosaria Mantineo – in CP_2
Roma Lido di Ostia, Via D. Stiepovich n. 28 rappresentata e difesa dall'avv. Gianni Solinas, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e di risposta;
Appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Con atto di citazione notificato in data: 17/3/2020 ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza definitiva del Tribunale civile di Roma n° 19745/2019, pubblicata in data 15 ottobre 2019, resa nel giudizio promosso, in primo grado, dall'LA nei confronti della
[...]
. Controparte_1
§.
2. I fatti di causa e i motivi della decisione sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito riportati.
<< La società ha citato in giudizio la società , già Parte_3 Controparte_1 [...]
, al fine di accertare e dichiarare che l'assegno non trasferibile n.8200827913- Controparte_3
05 dell'importo di €8.400,00 è stato pagato dalla società convenuta a soggetto diverso dal legittimo beneficiario in violazione dell'art. 43 Legge Assegni e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione della somma di € 8.400,00 oltre gli interessi e rivalutazione maturati dalla data di emissione sino al momento della liquidazione del danno, oltre al risarcimento di tutti i danni cagionati da liquidarsi in via equitativa, oltre al rimborso delle spese sostenute nel procedimento di mediazione. Nel costituirsi in giudizio, la società convenuta ha chiesto in via preliminare dichiararsi la carenza di legittimazione ad agire e/o difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice, e l'intervenuta presunzione assoluta di pagamento in merito all'assegno oggetto di causa e per l'effetto rigettare la domanda attorea;
nel merito, rigettare la domanda attorea anche quella formulata ai sensi dell'art. 1227 CC e, in ogni caso, accertare l'esclusiva responsabilità dell'attrice in ordine ai fatti per cui è causa. Concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI CPC, la causa di natura documentale è stata rinviata per la discussione orale e provvedimento ex art. 281 sexies CPC.
Letti gli atti e i documenti di causa;
rilevato che:
1)la normativa richiamata dalla parte attrice riguarda le ipotesi di responsabilità della Banca trattaria per aver provveduto al pagamento dell'importo dell'assegno in violazione degli obblighi di diligenza previsti a carico del banchiere e dettati nella materia dall'art. 1176 CC comma II, provvedendo al pagamento del titolo a soggetto non legittimato a riceverlo;
2) la normativa de qua prevede, in tal caso, che la banca sia responsabile del pagamento laddove effettuato ad un soggetto rivelatosi essere diverso da quello che avrebbe avuto diritto all'incasso atteso che il pagamento così fatto è frutto di errore e dovuto all'inosservanza di quelle norma (test.) di natura cautelare, come l'esatta ed opportuna identificazione delle generalità del prenditore;
3) ciò considerato, dall'esame della documentazione allegata è emerso che la parte convenuta ha provveduto al deposito della documentazione necessaria ai fini dell'identificazione del prenditore, ed in particolare della carta di identità, codice fiscale del beneficiario;
4) il pagamento del titolo risulta essere quindi avvenuto nel rispetto delle norme cautelari e di diligenza del bonus argentarius, attesa l'ulteriore circostanza per cui il titolo de quo non presenta alcun segno di falsificazione e/o alterazione evidente ictu oculi;
sicché alcuna censura di rimproverabilità può essere mossa alla condotta della parte convenuta, anche perché è circostanza comprovata che fosse aperto il c/c di riferimento al beneficiario del titolo,
5) da ultimo, pur essendo questi i motivi assorbenti per sostenere il rigetto della domanda, va osservato che non vi è prova certa del secondo pagamento atteso che il documento prodotto sul punto è privo di data certa e di oggettiva riferibilità al titolo oggetto di causa;
infatti è apposta sul documento in esame la dicitura manuale '2 pagamento' che non può, infine, considerarsi ufficiale ai fini della decisione. Ciò considerato, la domanda va respinta in quanto non fondata
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda e della media complessità delle questioni trattate.>>
§.
3. L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso:
<< Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: 1) respinge la domanda;
2) condanna altresì la parte attrice, a rimborsare alla parte Parte_1 convenuta, le spese di lite, che si liquidano in €3.000,00 per competenze Controparte_4 professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge. Sentenza resa ex art. 281 sexies, pubblicata mediante lettura alle ore 15,00 ed allegazione al verbale. Roma, 14 ottobre 2019.>>
§.
4. Con l'atto di appello la ha formulato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito In via principale: accogliere lo spiegato appello e per l'effetto riformare la sentenza n. 19745 del 2019 emessa dal Tribunale civile di Roma, per erronea valutazione delle risultanze probatorie e per l'effetto accertare che l'assegno bancario di traenza non trasferibile n. 8200827913-05 è stato negoziato dalla società (già Controparte_4 CP_1 Controparte_5
in favore di persona diversa dal legittimo beneficiario, in violazione degli artt. 43 della
[...]
Legge sugli Assegni e 1218 c.c.; dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la società
[...]
(già in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 Controparte_5 tempore per i motivi di cui sopra al pagamento in favore di della somma pari ad € Parte_3
8.400,00, oltre interessi legali dal giorno del dovuto al saldo effettivo e rivalutazione monetaria. Con vittoria delle spese di lite, competenze ed onorari, IVA, CPA, del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario. Si richiede sin da ora alla competente cancelleria di adoperarsi per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio. In via istruttoria: si reiterano le istanze istruttorie formulate nella memoria n. 2 ex art. 183 c.p.c. depositata nel primo grado di giudizio. Ai fini fiscali si determina il valore della causa in € 8.400,00”.
§.
5. L'appellata costituitasi con comparsa di risposta depositata in data Controparte_6
9/6/2020, ha resistito all'impugnazione e ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Imm.mo Giudice IN VIA PRELIMINARE NEL RITO: - accertare e dichiarare inammissibile – anche per i motivi indicati nel presente atto - l'appello instaurato da Controparte ai sensi e per gli effetti degli artt. 348 bis e ter c.p.c.
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: - nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare, confermare, comunque, - anche per motivi diversi da quelli già accolti dal Giudice di primo grado - la Sentenza n. 19745/2019 resa nella causa avente RG n. 60728/2018 dal Tribunale di Roma in data 14.10.2019 e pubblicata in data 15.10.2019 e/o, comunque, in ogni caso, rigettare l'appello Avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto anche per tutti i motivi esposti in narrativa;
- in ogni caso rigettare, comunque, anche per i motivi esposti nel presente atto, l'appello Avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto rigettarsi tutte le domande (nessuna esclusa) svolte da;
Parte_1
IN VIA SUBORDINATA - dichiarare che nessuno importo deve essere riconosciuto e/o corrisposto all'Appellante attesa l'applicazione del II comma dell'art. 1227 c.c. come richiamato dall'art. 2056 c.c.;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA - accertare il concorso di colpa della società Appellante attesa l'applicazione del I comma dell'art. 1227 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c. e per l'effetto limitare l'entità del danno lamentato.
IN OGNI CASO: - con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori di legge.”
§.
6. Con decreto presidenziale del 17/3/2025 comunicato alle parti in pari data, veniva disposta la sostituzione dell'udienza del 4/4/2025, già fissata per la decisione, dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con espresso avvertimento che il mancato deposito di dette note sarebbe equivalso a mancata comparizione all'udienza, agli effetti di cui all'art.127 ter, comma 4, c.p.c.;
§.
7. Con note di trattazione scritta depositate in data 3/4/2025 l'LA Parte_1 ha così concluso:
[...]
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito In via principale: accogliere lo spiegato appello e per l'effetto riformare la sentenza n. 19745 del 2019 emessa dal Tribunale civile di Roma, per erronea valutazione delle risultanze probatorie e per l'effetto accertare che l'assegno bancario di traenza non trasferibile n. 8200827913-05 è stato negoziato dalla società (già Controparte_4 CP_1 Controparte_5
in favore di persona diversa dal legittimo beneficiario, in violazione degli artt. 43 della
[...]
Legge sugli Assegni e 1218 c.c.; dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la società
[...]
(già in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 Controparte_5 tempore per i motivi di cui sopra al pagamento in favore di della somma pari ad € Parte_3
8.400,00, oltre interessi legali dal giorno del dovuto al saldo effettivo e rivalutazione monetaria. Con vittoria delle spese di lite, competenze ed onorari, IVA, CPA, del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario. In via istruttoria: si reiterano le istanze istruttorie formulate nella memoria n. 2 ex art. 183 c.p.c. depositata nel primo grado di giudizio.”
§.
8. Con note autorizzate ex art, 127 ter c.p.c. depositate in data 1/4/2025 l'appellata Controparte_6 ha così concluso:
[...] “ precisa le conclusioni in via preliminare nel rito, nel merito, anche in via subordinata, Controparte_1 nonché in via istruttoria, come da comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9 giugno 2020;”.
§.
9. L'appello è infondato.
§.10. Con il primo motivo l'LA censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che CP_5
(ora non sia responsabile del danno patito dalla società vendo Controparte_6 Parte_1 provveduto, correttamente e diligentemente, a identificare il presentatore del titolo.
L'LA evidenzia che:
‧ i dati anagrafici dell'effettivo beneficiario, che si rilevano dalla denuncia sporta presso la stazione dei Carabinieri di Roma Tor Vergata, sono differenti da quelli del portatore del titolo;
‧ vi è difformità tra le firme di traenza e girata dell'assegno e quella, autenticata dal pubblico ufficiale, apposta in calce alla denuncia;
‧ la non ha tenuto conto delle indicazioni date dall'ABI con circolare LG/003005 utili a CP_7 contrastare operazioni illecite (non ha richiesto al portatore del titolo un altro documento munito di fotografia e non ha considerato la distanza tra il luogo di emissione del titolo e il luogo di pagamento dello stesso);
‧ è presumibile che l'apertura del c/c intestato al portatore del titolo sia stata contestuale al versamento dell'assegno.
§.11. La censura è infondata.
§.12. L'art. 43, comma 2, del R.D. n. 1736 del 1933 (legge assegni), dispone che colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore, o dal banchiere giratario per l'incasso, risponde del pagamento.
La Suprema Corte ha chiarito che, al fine di valutare la sussistenza della responsabilità colposa della banca negoziatrice nell'identificazione del presentatore del titolo, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., che è norma "elastica", da riempire di contenuto in considerazione dei principi dell'ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e dagli "standards" valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente;
non rientra in tali parametri la raccomandazione, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, perché a tale prescrizione non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, e tale regola prudenziale di condotta non si rinviene negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività d'identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale. (Cass. Sentenza n. 34107 del 19/12/2019). §.12. Nella fattispecie, in virtù degli elementi acquisiti emerge che la negoziazione del titolo, presso
11 di Roma, in data 5/4/2011, non fu effettuata in favore di CP_7 Controparte_8 CP_9 nato a [...] il [...], che secondo la prospettazione dell'LA ne era il
[...] beneficiario, bensì di nato a [...] il [...], portatore del titolo. Controparte_9
Il giudice di primo grado ha già accertato:
‧ che la ha identificato il presentatore del titolo tramite carta d'identità e il codice fiscale;
CP_7
‧ che il titolo de quo non presentava alcun segno di falsificazione e/o alterazione evidente ictu oculi;
‧ l'esistenza di un c/c di riferimento intestato al beneficiario del titolo.
Occorre sottolineare che l'apertura del conto contestualmente alla presentazione dell'assegno per il pagamento è del tutto usuale quando si tratta di assegni di traenza, che vengono normalmente utilizzati dalle compagnie assicurative per eseguire pagamenti a favore di soggetti di cui non si conoscono le coordinate bancarie e che, quindi, generalmente non dispongono di un conto corrente.
Considerato, inoltre, che la banca negoziatrice:
ha effettuato controlli per verificare se il documento esibito dal portatore risultava tra quelli rubati o smarriti;
non ha reso immediatamente disponibile al portatore la somma di cui all'assegno, così potendo acquisire, nel frattempo, eventuali comunicazioni, non pervenute, dalla Banca trattaria su eventuali irregolarità del titolo.
Di conseguenza, nel caso in concreto, non può configurarsi alcuna responsabilità colposa della banca negoziatrice che ha assolto, secondo i criteri delineati dalla giurisprudenza di legittimità, condivisi da questa Corte, alla propria obbligazione con la diligenza professionale richiesta, per cui le doglianze mosse con il motivo si rappresentano infondate.
§.13 Con il secondo motivo l'LA lamenta che il giudice di primo grado abbia erroneamente ritenuto che non vi sia prova certa del secondo pagamento atteso che il documento prodotto sul punto è privo di data certa e di oggettiva riferibilità al titolo oggetto di causa.
§.14. La doglianza è assorbita dal rigetto del primo motivo. §.15. In conclusione: l'appello è infondato e va rigettato;
la sentenza di primo grado va confermata;
il regolamento delle spese giudiziali segue la soccombenza e le stesse vanno poste a carico dell'LA e liquidate, come da dispositivo, in favore della ai sensi del Controparte_6
DM n. 55/2014, valore della causa da euro 5.201 a euro 26.000, compensi secondo valori minimi tenuto conto della non particolare complessità della controversia.
§.16. Il rigetto dell'appello determina, quale conseguenza, il raddoppio del contributo unificato, come previsto dal testo novellato dell'art. 13 d.p.r. n. 115/02; l'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, entrata in vigore in data 1/1/2013, stabilisce l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato, allorché l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o sia dichiarata inammissibile o improcedibile;
il successivo comma 18 prevede che le disposizioni relative al contributo si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima, come quello di specie.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1 avverso la sentenza definitiva del Tribunale civile di Roma n° 19745/2019, emessa in data 14 ottobre 2019 e pubblicata in data 15 ottobre 2019, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'LA , al pagamento delle spese di lite di questo Parte_1 grado, in favore della che liquida, in complessivi € 2.906,00, di cui € Controparte_1
567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase istruttoria, € 956,00 per la fase decisionale, oltre a rimborso forf. spese generali (15%), cpa e iva come per legge;
c) dichiara parte LA tenuta a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Roma il 4.7.2025
Il giudice ausiliario estensore Il presidente dott. Girolamo Porcelli dott. ssa Antonella Izzo