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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 14/01/2026, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 384/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 31/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente e Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 31/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2348/2024 depositato il 14/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6307/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
12 e pubblicata il 16/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 44581 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1984/2025 depositato il
07/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 6307.12.2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania che, ritenendo legittimo e fondato l'atto impositivo e non provato il difetto di soggettività passiva per gli immobili indicati, rigettava il ricorso presentato dalla Sig.ra Ricorrente_1 contro il Comune di Catania per l'annullamento di avviso di accertamento di accertamento IMU con contestuale irrogazione delle sanzioni n. 44581 del 4/11/2020, non notificato il 26.02.2021, con cui e stato richiesto il pagamento ed irrogato le sanzioni per complessivi € 11.351,00, per l'asserito omesso pagamento IMU 2015, proponeva appello, in data 16/04/2024, la contribuente lamentando mancato esame della documentazione prodotta e carenza di motivazione della sentenza;
richiama i motivi già esposti nell'atto introduttivo insistendo sulla illegittimità e infondatezza dell'atto impositivo eccependo che il Comune non ha mai depositato alcuna determina dirigenziale che autorizzasse la firma a stampa del dott. Nominativo_1
, men che meno l'asserito provvedimento sindacale di nomina n. A04/21 del 10.2.2020; chiede, in accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata annullando l'avviso di accertamento impugnato. Deposita memorie in data 19/10/2025.
L'Ente locale non risulta costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione risulta fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
All'uopo, si rileva che, dall'esame della documentazione e della normativa, si evincono le ragioni della contribuente che insiste sulla circostanza che agli atti non risulta alcuna determina dirigenziale e/o altro provvedimento autorizzativo in favore del Dott. Nominativo_1.
Invero, l'art. 1, comma 87, della L. n. 549/1995 stabilisce, da un lato, che “la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati” e, dall'altro, che “il nominativo del Funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonti dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento dirigenziale”. Come evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. n.29820/2021), in tema di tributi regionali e locali, qualora l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione di esso può essere legittimamente sostituita, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della L. n. 549/1195, dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto Responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale, non essendo stato abrogato l'articolo menzionato, quale norma speciale che conserva la sua efficacia”. Nel caso di specie, tuttavia, non essendo stata prodotta alcuna determina dirigenziale capace di autorizzare la firma a stampa del funzionario, risulta violato sia il principio di trasparenza che governa l'azione amministrativa sia l'onere di sottoscrizione che ogni provvedimento è tenuto a rispettare, con ciò determinando l'illegittimità dell'atto impositivo.
Peraltro, considerata la mancata costituzione dell'Ente impositore nemmeno in questo grado di giudizio, nessuna contestazione viene mossa a quanto sostenuto e documentato dal ricorrente. Alla luce delle suesposte documentate argomentazioni la Corte accoglie l'appello, riforma l'impugnata sentenza e, per l'effetto, va accolto il ricorso introduttivo ed annullato l'atto opposto.
Spese irripetibili quelle di secondo grado e compensate quelle del grado inferiore stante la natura del decisum.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata. Spese di lite liquidate come in motivazione.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 31/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente e Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 31/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2348/2024 depositato il 14/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6307/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
12 e pubblicata il 16/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 44581 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1984/2025 depositato il
07/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 6307.12.2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania che, ritenendo legittimo e fondato l'atto impositivo e non provato il difetto di soggettività passiva per gli immobili indicati, rigettava il ricorso presentato dalla Sig.ra Ricorrente_1 contro il Comune di Catania per l'annullamento di avviso di accertamento di accertamento IMU con contestuale irrogazione delle sanzioni n. 44581 del 4/11/2020, non notificato il 26.02.2021, con cui e stato richiesto il pagamento ed irrogato le sanzioni per complessivi € 11.351,00, per l'asserito omesso pagamento IMU 2015, proponeva appello, in data 16/04/2024, la contribuente lamentando mancato esame della documentazione prodotta e carenza di motivazione della sentenza;
richiama i motivi già esposti nell'atto introduttivo insistendo sulla illegittimità e infondatezza dell'atto impositivo eccependo che il Comune non ha mai depositato alcuna determina dirigenziale che autorizzasse la firma a stampa del dott. Nominativo_1
, men che meno l'asserito provvedimento sindacale di nomina n. A04/21 del 10.2.2020; chiede, in accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata annullando l'avviso di accertamento impugnato. Deposita memorie in data 19/10/2025.
L'Ente locale non risulta costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione risulta fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
All'uopo, si rileva che, dall'esame della documentazione e della normativa, si evincono le ragioni della contribuente che insiste sulla circostanza che agli atti non risulta alcuna determina dirigenziale e/o altro provvedimento autorizzativo in favore del Dott. Nominativo_1.
Invero, l'art. 1, comma 87, della L. n. 549/1995 stabilisce, da un lato, che “la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati” e, dall'altro, che “il nominativo del Funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonti dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento dirigenziale”. Come evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. n.29820/2021), in tema di tributi regionali e locali, qualora l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione di esso può essere legittimamente sostituita, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della L. n. 549/1195, dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto Responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale, non essendo stato abrogato l'articolo menzionato, quale norma speciale che conserva la sua efficacia”. Nel caso di specie, tuttavia, non essendo stata prodotta alcuna determina dirigenziale capace di autorizzare la firma a stampa del funzionario, risulta violato sia il principio di trasparenza che governa l'azione amministrativa sia l'onere di sottoscrizione che ogni provvedimento è tenuto a rispettare, con ciò determinando l'illegittimità dell'atto impositivo.
Peraltro, considerata la mancata costituzione dell'Ente impositore nemmeno in questo grado di giudizio, nessuna contestazione viene mossa a quanto sostenuto e documentato dal ricorrente. Alla luce delle suesposte documentate argomentazioni la Corte accoglie l'appello, riforma l'impugnata sentenza e, per l'effetto, va accolto il ricorso introduttivo ed annullato l'atto opposto.
Spese irripetibili quelle di secondo grado e compensate quelle del grado inferiore stante la natura del decisum.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata. Spese di lite liquidate come in motivazione.