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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 02/05/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
8 3 7 / 2 0 2 1 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 837 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2021 e vertente
TRA
P.I. , in persona del suo legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Demetrio Fenucciu, con cui elettivamente domicilia in Salerno alla via G. F. Memoli, n. 12
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Presidente p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa, giusta procura in atti dall'avv. Consolazio Maria Laura con cui elettivamente domicilia in Salerno, alla via A. Salernitana, n.3
CONVENUTA
Oggetto: pagamento somme.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 28.04.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 25.06.2021, la Parte_1 evocava in giudizio innanzi all'intestato Tribunale la al fine di far Controparte_1 accertare e dichiarare l'insussistenza della pretesa creditoria vantata dall'Ente convenuto e di ottenere la sua condanna alla restituzione delle somme nelle more versate a titolo di acconto su tali importi. In particolare, la società esercente l'attività estrattiva nella Parte_1 cava sita in Casalbuono (SA), alla località “Tempa Ospedale”, esponeva che la CP_1
con decreti dirigenziali n. 111 del 7.04.2021 e n. 112 del 7.04.2021, le aveva
[...]
intimato il pagamento per gli anni 2016-2020, di euro 16.436,00 a titolo di contributi ex art. 17 L.R.C. n. 15/2005 e di euro 140.366,91 a titolo di contributo ambientale ex art 19 L.R.C.
1/2008, a pena di estinzione dell'autorizzazione per decadenza;
che con note del 16.04.2021 e del 20.04.2021, inviate a mezzo p.e.c., la società aveva contestato la pretesa creditoria ma per non incorrere in sanzioni aveva versato, con riserva di ripetizione, un primo acconto del 20%, annunciando l'intenzione della società di contestare l'avversa pretesa nelle competenti sedi giudiziarie;
che in ogni caso aveva diritto ad una riduzione del 30% delle somme richieste attesa la regolare conduzione dell'attività ex art. 88 N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione) del P.R.A.E (Piano Regionale Attività Estrattive); che i contributi ex art. 17 della L.R.C. n.
15/2005 non erano dovuti oltre il triennio in quanto la norma era inserita nella legge finanziaria regionale che, per espresso disposto dell'art. 1, aveva un'efficacia triennale (quindi sino al 31.12.2008); che la non aveva dato alcuna prova di aver costituito il CP_1 CP_2
per la Ecosostenibilità, di aver svolto le attività tipiche contemplate dalla norma impositiva
(art. 19 L.R.C. n. 1/2008) e di aver destinato gli importi riscossi per l'avvio ed il completamento dell'aeroporto di NT Faiano (SA); che gli artt. 1 e 17 della L.R.C.
n. 15/2005 e l'art. 19 L.R.C. n. 1/2008 erano costituzionalmente illegittimi per violazione degli artt. 3, 117, comma 1, 41, 117, comma 1 e comma 2, lett. e) ed s) della Costituzione ed erano altresì in contrasto con il diritto comunitario (artt. 26, 28-37 e 56 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea).
Sulla scorta di tali premesse, la società attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia il
Tribunale adito, accertata l'illegittimità dei Decreti Dirigenziali nn. 111 e 112/2021, per
l'effetto, previa, all'occorrenza, rimessione degli atti alla Corte Costituzionale secondo quanto innanzi argomentato:
- dichiarare che nulla è dovuto a titolo di contributi estrattivi da in forza Parte_1
dei suindicati decreti;
-condannare la a restituire le somme corrisposte in esecuzione dei detti decreti, pari CP_1 ad oggi ad € 22.938,64 oltre rivalutazione ed interessi sulla sorte rivalutata;
- in ogni caso, ridurre nei limiti dell'equo e del giusto l'avversa pretesa, anche accertando e dichiarando il diritto della società attrice all'applicazione della premialità ex art. 88 NTA
PRAE, con riduzione del contributo ambientale nella misura del 30% per l'avvenuto rispetto del programma di coltivazione, delle norme di sicurezza, della tutela dell'ambiente e dei lavoratori. Con condanna dell'Ente convenuto alla refusione di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del costituto difensore antistatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 5.11.2021 si costituiva la la Controparte_1
quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e chiedeva il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto con conseguente pronuncia sull'obbligo del versamento dei contributi così come determinati nei decreti impugnati.
La causa veniva istruita esclusivamente in via documentale.
Con provvedimento del 24.03.2025 il Tribunale rilevava il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario con riferimento alla sola domanda di parte attrice volta all'applicazione della premialità ex art. 88 N.T.A. P.R.A.E., con riduzione del contributo ambientale nella misura del 30% per l'avvenuto rispetto del programma di coltivazione, delle norme di sicurezza, della tutela dell'ambiente e dei lavoratori e sottoponeva la questione al contraddittorio delle parti.
La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art
281 sexies c.p.c..
2. In via preliminare questo Tribunale osserva che la giurisprudenza di legittimità si è ampiamente pronunciata sulla natura dei contributi previsti dagli artt. 19 della L.R.C. n.
1/2008 e 17 della L.R.C. n. 15/2005 analizzando, più nello specifico, la questione sulla giurisdizione (cfr. Cass. n. 1182/2020). La S.C., in particolare, ha affermato che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario e non quella del giudice tributario sulla controversia relativa al pagamento dei prelievi previsti dai predetti articoli a carico dei titolari di autorizzazione all'attività estrattiva e dei concessionari alla coltivazione di giacimenti per attività estrattiva atteso che tali contributi non sono collegati alla redditività dell'attività di gestione delle cave ma trovano la loro "ratio" nell'esigenza di indennizzare la collettività per i pregiudizi recati dallo sfruttamento del suolo all'ambiente circostante;
pertanto, i predetti prelievi non svolgono, nei confronti del bilancio dell'ente territoriale, la funzione genericamente contributiva o commutativa di un servizio che caratterizza i tributi ma, piuttosto, quella di sollevare l'ente medesimo dallo specifico onere finanziario di ripristinare le condizioni ambientali pregiudicate dall'attività di estrazione, così assumendo la natura di indennizzi posti a carico dei concessionari e dei titolari di autorizzazione per neutralizzare le conseguenze - nocive ma legittime - correlate all'attività produttiva svolta.
Anche la giurisprudenza amministrativa da tempo ha ritenuto la natura non tributaria bensì indennitaria dei contributi dovuti dagli esercenti attività estrattiva in favore dei Comuni ai sensi dell'art. 18 L. 54/1985. E' stato affermato che, ai sensi della norma citata, il contributo rappresenta la partecipazione dell'esercente l'attività estrattiva alla spesa pubblica necessaria agli interventi pubblici ulteriori, rispetto alla mera ricomposizione dell'area, legati allo sfruttamento della cava;
il contributo viene determinato dal Presidente della Giunta in relazione al tipo, qualità o quantità del materiale estratto nell'anno ed in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta Regionale;
il mancato pagamento del contributo comporta, comunque, la revoca della concessione o dell'autorizzazione (cfr. TAR Campania, Napoli sent. n.
15243.04.2012; n. 319 del 12.01.2017).
Ne consegue che il contributo è dovuto in ragione dell'attività stessa di sfruttamento della cava, ed è teso alla copertura delle spese che la collettività dovrà sostenere per la salvaguardia dei valori ambientali compromessi con l'attività di sfruttamento del suolo;
sicché non rileva il regime proprietario del suolo stesso. La pretesa al pagamento di tali contributi è fondata sulla convenzione stipulata a latere dell'atto di autorizzazione all'esercizio della cava;
da atti, dunque, di natura paritetica, alla base delle quali si possono configurare unicamente posizioni giuridiche soggettive qualificabili come diritti soggettivi, e non già come interessi legittimi.
Ciò in quanto, nella determinazione dei contributi in parola, l'Amministrazione regionale non esercita potestà discrezionale alcuna ma si limita a fare applicazione -come prevede l'art. 18
L.R.C. n. 54/1985- di meri criteri di calcolo "in relazione al tipo, qualità o quantità del materiale estratto nell'anno ed in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta Regionale", nonché della convenzione stipulata dalle parti.
Acclarata la natura indennitaria dei contributi in oggetto occorre esaminare il merito della controversia, illustrando il quadro normativo di riferimento.
Le imprese che svolgono attività estrattive in sono sottoposte ai seguenti tre CP_1 prelievi: 1) ex art. 18 L.R.C. n. 54/1985, € 0,189 per mc, da versare al 2) ex art. 17 CP_3
L.R.C. n. 15/2005 euro 1,00 per ogni 10 metri cubi di materiale estratto, da corrispondere alla
3) ex art. 19 L.R.C. n. 1/2008 euro 0,854/mc da corrispondere sempre alla CP_1 CP_1
Nella specie, l'art. 18 L.R.C. n. 54/1985 stabilisce che “1. Fra il richiedente l'autorizzazione o la concessione e il Comune o i Comuni interessati, viene stipulata una convenzione, secondo lo schema tipo approvato dalla Giunta Regionale, nel quale sarà previsto che il titolare dell'autorizzazione o della concessione è tenuto a versare, in unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno, al Comune o ai Comuni interessati, un contributo sulla spesa necessaria per gli interventi pubblici ulteriori, rispetto alla mera ricomposizione dell'area.
2. Il suddetto contributo verrà determinato dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato in relazione al tipo, qualità o quantità del materiale estratto nell'anno ed in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta Regionale.
3. Le somme introitate dai Comuni, ai sensi del precedente comma 2, debbono essere prioritariamente utilizzate dai Comuni medesimi per la realizzazione di interventi e di opere connesse alla ricomposizione ambientale o alla riutilizzazione delle aree interessate da attività di cava.
4. Il mancato pagamento comporta, comunque, la revoca della concessione o dell'autorizzazione”.
L'art. 17 L.R.C. n. 15/2005 statuisce “1. Il titolare di autorizzazione e di concessione alla coltivazione di giacimenti per attività di cava di cui alla legge regionale n. 54/85, e successive modificazioni, è tenuto a versare alla regione in un'unica soluzione, entro il 31 CP_1
dicembre di ogni anno, un contributo annuo di euro 1,00 per ogni 10 metri cubi di materiale estratto con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le somme di cui al comma 1 quantificabili per l'anno 2005 in euro 800.000,00 sono iscritte nel Bilancio regionale a decorrere dal corrente esercizio finanziario alla unità previsionale di base 9.31.71 della entrata ed alla unità previsionale di base 1.55.97 della spesa per il finanziamento nella misura dell'importo effettivamente riscosso dei lavori di completamento ed avvio dell'attività dell'aeroporto di NT -Sa”. L'art. 5, comma 7, della legge regionale 18/01/2016, n.
1, ha aggiunto al comma 2, dell'articolo 17, dopo le parole , le seguenti Parte_2 parole: “nonché per tutte le attività di gestione societaria”. La norma in esame è stata modificata anche dall'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della L.R. 20/01/2017, n. 3, che: - ha soppresso, al primo comma, le parole “in un'unica soluzione” e, sempre al primo comma, ha sostituito la parola “dicembre” con “marzo”; - ha introdotto il comma 1 bis, a mente del quale “I contributi dovuti ai sensi del comma 1 e dell'articolo 19 della legge regionale 30 gennaio 2008, n.1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
– legge finanziaria 2008) possono essere versati in quattro rate trimestrali Controparte_1
di pari importo, di cui la prima deve essere versata entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di riferimento del volume estratto”.
Infine, l'art. 19 L.R.C. n. 1/2008 prevede che “i titolari di autorizzazioni e concessioni estrattive sono tenuti annualmente, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 18 della legge regionale 13 dicembre 1985, n.54, e dell'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2005, n.
15, al pagamento alla regione di un contributo ambientale così determinato: a) euro CP_1
1,50/mc per le pietre ad uso ornamentale;
b) euro 0,90/mc per sabbie e ghiaie;
c) euro 0,75/mc per gli altri materiali.
2. Il contributo indicato al comma 1 è corrisposto, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla scorta dei volumi estratti nel corso dell'anno solare precedente in forza del titolo legittimante la coltivazione rilasciato in conformità del piano regionale delle attività estrattive. L'entità del contributo è aggiornata ogni due anni in relazione alle variazioni biennali intervenute nell'indice ISTAT del costo della vita;
3. L'importo dei contributi di cui al comma 1, quantificato in euro 1 milione 500 mila, è iscritto nel bilancio regionale a decorrere
Parte dal corrente esercizio finanziario alla 11.81.80 della entrata ed è destinato per il 50 per cento ad alimentare il di cui all'articolo 15, per il restante 50 per Controparte_4
cento al finanziamento delle spese iscritte alla concernenti i lavori di recupero Parte_4
ambientale, la redazione del progetto unitario di gestione del comparto, se lo stesso non è redatto dai titolari di attività estrattiva, e al finanziamento delle attività di controllo dell'organo di vigilanza in materia di cave”.
Trattasi tutte di contribuzioni finalizzate a compensare i danni, legittimamente prodotti, al bene ambiente dallo sfruttamento della cava, fornendo all'autorità amministrativa la provvista necessaria a ripristinare le condizioni ambientali e territoriali pregiudicate dall'attività di estrazione (cfr. Cass., sez. un., 21/01/2020, n. 1182; Cass. 09/06/2021, n.16025; Cass.
23/01/2023, n. 1915).
3. Ciò posto, parte attrice sostiene che i contributi richiesti dalla per gli Controparte_1
anni 2016-2020 ai sensi dell'art. 17 L.R.C. n. 15/2005 non sarebbero dovuti in quanto la norma sarebbe stata inserita nell'ambito della legge finanziaria che, in base a quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale della ha durata triennale e pertanto ha esaurito la CP_1
sua efficacia il 31.12.2008. Inoltre, parte attrice sostiene che la non Controparte_1
avrebbe provato la destinazione delle risorse agli obiettivi legislativamente stabiliti dall'art 17
L.R.C. n. 15/2005 (“finanziamento dei lavori di completamento ed avvio dell'aeroporto di
NT e per la relativa gestione societaria”) e dall'art. 19 L.R.C. n. 1/2008 (alimentare il Fondo per la Ecosostenibilità ed in parte il finanziamento delle spese di recupero ambientale e di redazione del progetto unitario di gestione del comparto se lo stesso non è redatto dai titolari di attività estrattiva).
Sul punto il Tribunale osserva che, come correttamente eccepito dalla Controparte_1
l'art.19 co. 1 L.R.C. n. 1/2008 ha stabilito che: “i titolari di attività estrattive sono tenuti annualmente, in aggiunta ai contributi di cui all'art.17 della legge regionale 11.08.2005 n.15, al pagamento alla ”. Ne consegue che la citata legge regionale n. 1/2008 Controparte_5 ha svincolato dall'efficacia temporale della legge finanziaria regionale 2005 la previsione del contributo di cui all'art. 17 L.R.C. n. 15/2005 introducendo pertanto un nuovo contributo dovuto da tutte le imprese esercenti di fatto l'attività estrattiva nella Regione A CP_1 nulla rileva l'assenza di prova da parte della circa l'effettiva destinazione dei CP_1
contributi in questione alle finalità stabilite dalle rispettive leggi istitutive nulla prevedendo sul punto le norme in esame. Nello specifico non è assolutamente prevista la subordinazione del contributo alla prova dell'effettiva destinazione delle entrate alle finalità stabilite dal legislatore.
4. Passando ad esaminare gli ulteriori motivi posti a sostegno della domanda, parte attrice ha eccepito l'illegittimità costituzionale:
1. dell'art. 17 L.R.C. n. 15/2005, per violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'irragionevolezza in quanto il contributo stabilito da tale norma è destinato non al recupero dei siti compromessi dalle attività estrattive ma per il completamento e l'avvio di un'infrastruttura aeroportuale e per il finanziamento della relativa gestione societaria di natura privatistica e quindi per attività non collegate all'attività di cava;
inoltre la norma prevede un onere economico per un tempo indeterminato pur se apparentemente connesso ad un obiettivo di pronta realizzazione;
infine, la norma stabilisce un contributo che non assume alcuna funzione indennitaria in favore della collettività essendo funzionale al raggiungimento di obiettivi societari e profitti da parte di imprese aventi scopo di lucro;
2. degli artt. 17 L.R.C. n. 15/2005 e 19 L.R.C n. 1/2008, per violazione: a) dell'art. 3
Cost. sia perché la funzione indennitaria è in materia già assolta dall'art. 18 L.R.C. n.
54/1985 sia perché sarebbe comunque eccessiva e sproporzionata l'imposizione degli oneri economici posti a carico degli esercenti l'attività estrattiva anche tenuto conto del regime vigente nelle altre regioni;
b) dell'art. 117 co. 1 Cost. con riferimento al principio di proporzionalità in quanto l'imposizione di tre prelievi nei confronti degli stessi soggetti e per la medesima finalità indennitaria appare sproporzionata rispetto allo scopo già soddisfatto con il contributo di cui all'art. 18 L.R.C. n. 54/1985; c) dell'art 117 co. 1 Cost - 49 TFUE in quanto le norme in questione dispongono un trattamento discriminatorio a vantaggio delle società con sede fuori dei confini regionali;
d) dell'art. 117 co 2 lett. e) Cost. in quanto le norme regionali in esame impongono maggiori oneri in capo alle imprese aventi sedi in rispetto a CP_1
quelle situate in altre regioni limitando in tal modo la concorrenza e la libertà di iniziativa economica;
e) per contrasto con il diritto comunitario (artt. 26,28,37 e 56
TFUE) in quanto le norme in questione stabiliscono prestazioni di tipo patrimoniale commisurate ai quantitativi di una certa merce prodotta, riscossa soltanto in una regione di uno Stato membro e gravante su una categoria di imprese a causa della loro presenza sul territorio di quella regione, in tal modo costituendo un ingiustificato costo supplementare che provoca una discriminazione di dette imprese, con gravi ripercussioni sulla loro capacità di concorrere nel mercato nazionale e sovranazionale;
3. dell'art. 19 L.R. n. 1/2008, per violazione dell'art. 117 co. 2 lett. s) Cost. in quanto con l'istituzione di un fondo di eco sostenibilità crea un nuovo modello di gestione di rifiuti e tutela dell'ambiente riconducibile alla materia della “tutela dell'ambiente e dell'ecosistema” di competenza esclusiva statale.
Il Tribunale ritiene opportuno evidenziare che medio tempore il Tribunale di Napoli, con due ordinanze di identico tenore, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge della 11 agosto 2005, n. 15 (Disposizioni per la formazione del Controparte_1
bilancio annuale e pluriennale della - Legge finanziaria regionale 2005) e Controparte_1 dell'art. 19 della legge della 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la Controparte_1
formazione del bilancio annuale e pluriennale della - Legge finanziaria Controparte_1
2008), in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Sulle questioni si è pronunciata la Corte
Costituzionale con la sentenza n. 57/2024 del 14.04.2024.
Con riferimento alla questione sub1) relativa all'illegittimità costituzionale dell'art. 17 L.R.C.
n. 15/2005 per violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo dell'irragionevolezza intrinseca della finalità indennitaria, la Corte Costituzionale, nella richiamata sentenza, ha affermato che, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. un. civ., n. 34982 del
2023), “la finalità ambientale perseguita dal contributo in esame non vada identificata nel ripristino del territorio a seguito dei danni causati dall'attività estrattiva, ma nel miglioramento complessivo che il territorio medesimo può ottenere da infrastrutture capaci di bilanciare le compromissioni subite.
In tale ottica, il finanziamento, attraverso il contributo, dei lavori di completamento ed avvio dell'attività dell'aeroporto di NT risulta non irragionevole, poiché può portare miglioramenti al territorio dell'intera Regione e determinare ricadute favorevoli, anche di natura socio-economica, per la collettività, generando esternalità positive ad ampio spettro”
(Corte Cost. n. 57/2024).
A tali principi il Tribunale intende uniformarsi. L'assenza di collegamento tra la finalità ambientale perseguita dai contributi in esame e i danni causati dall'attività estrattiva non può quindi ritenersi in contrasto con la Costituzione.
Con riguardo all'art. 19 L.R.C. n. 1/2008, la Corte Costituzionale, sempre nella richiamata sentenza, ha ritenuto la questione di legittimità costituzionale infondata motivando nei seguenti termini: “Il 50 per cento del contributo in esame è esplicitamente destinato alla alimentazione del Fondo per la ecosostenibilità, che è finalizzato a tutelare interessi di natura ambientale. Sotto tale profilo, di conseguenza, il contributo risponde alla finalità indennitaria per la quale è stato istituito.
Infatti, non presenta aspetti di irragionevolezza né risulta discriminatoria la scelta del legislatore regionale, nell'esercizio della sua discrezionalità, di porre un contributo a carico
delle imprese che svolgono attività estrattiva anche per il raggiungimento di obiettivi di salvaguardia dell'ambiente ampi, ma comunque meritevoli di considerazione.
Non si ravvisano profili di illegittimità costituzionale neppure avuto riguardo alla destinazione del restante 50 per cento del contributo, che è rivolto a finanziare spese riferibili all'attività estrattiva e che, diversamente da quanto prospettato dal rimettente, non risultano già sovvenzionate in base ad altre disposizioni regionali.
Il contributo, infatti, è destinato a finanziare lavori di recupero ambientale diversi e ulteriori rispetto a quelli di cui all'art. 17 della legge reg. Campania n. 54 del 1985, che pone
l'obbligo in capo all'impresa di eseguire «le opere per il recupero ambientale della zona nei modi previsti nel provvedimento di autorizzazione o concessione». Tra tali lavori, a titolo di esempio, rientrano quelli per la ricomposizione ambientale delle «aree di cave abbandonate» di cui all'art. 29 della medesima legge regionale.
Quanto alle spese per la redazione del progetto unitario di gestione del comparto, esse non sono già finanziate in base alle norme di attuazione del PRAE richiamate dal rimettente, in quanto tali norme sono meramente attuative dell'art. 19 della legge reg. Campania n. 1 del
2008.
Infine, in relazione alla quota di contributo destinata all'attività di controllo dell'organo di vigilanza in materia di cave, la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che i contributi per attività estrattiva servono, legittimamente, a tenere indenne la regione dai costi sostenuti per la verifica del rispetto delle condizioni del titolo autorizzativo o della concessione (sentenza
n. 89 del 2018)” (Corte Cost. n. 57/2024).
Ai principi espressi dalla Corte Costituzionale il Tribunale intende uniformarsi.
Proseguendo nell'esame dei presunti profili di incostituzionalità prospettati da parte attrice il
Tribunale ritiene le restanti questioni prospettate da parte attrice manifestamente infondate per i seguenti motivi.
Le due indicate norme regionali istitutive di contributi per attività estrattive nella CP_1
non violano, a parere del Tribunale, l'art. 3 Cost., sotto il profilo della
[...] ragionevolezza, per l'eccessività e la sproporzione dell'imposizione degli oneri economici posti a carico degli esercenti l'attività estrattiva “anche tenuto conto del regime vigente nelle altre regioni, come prospettato dalla società attrice”. Innanzitutto giova precisare che la presenza di regimi contributivi diversi nelle regioni non è di per sé irragionevole in quanto rappresenta un corollario della “competenza territoriale della legislazione regionale secondo i principi costituzionali” (arg. ex artt. 117 e 127 Cost.) (cfr Cass. n. 1915/2023). Inoltre, non è possibile, in base a quanto prospettato dall'attore, valutare l'asserita eccessività e/o sproporzione dei contributi complessivamente posti a carico delle imprese estrattive nella dal momento che, in considerazione della natura di tali imposizioni, per Controparte_1
come sopra ricostruita, non è possibile chiamare in causa il principio di capacità contributiva
(art. 53 Cost.) e con esso il suo corollario della capacità contributiva quale parametro dell'imposizione. In secondo luogo, in assenza di riferimenti specifici alla potenziale redditività dell'attività estrattiva e, in particolare, ai volumi di estrazione autorizzati, così come ai profili di erosione territoriale e ambientale ad essi conseguenti, è preclusa ogni valutazione sotto il profilo in esame. Ad ogni modo ciò che appare dirimente è che, come già sopra esposto, i contributi in questione sono previsti in ragione dell'attività di sfruttamento della cava e tendono alla copertura delle spese che la collettività deve sostenere per la salvaguardia dei valori ambientali compromessi con l'attività di sfruttamento del suolo pertanto ogni valutazione in punto di ragionevolezza - sotto il profilo in esame - va effettuato con specifico riferimento alle incidenze negative dell'attività estrattiva sul paesaggio e sull'ambiente inerente alle zone limitrofe a quelle di collocazione della cava e quindi non in linea astratta e generale né tanto meno avuto riguardo al regime stabilito in altri territori, come invece dedotto dall'attrice. Ne consegue che, in assenza di specifiche deduzioni nei termini appena esposti, la questione deve essere valutata come manifestamente infondata.
Quanto alla prospettata interferenza tra competenze dello Stato e competenze delle Regioni in materia ambientale, il Tribunale ritiene che non sussiste alcuna violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s), Cost. in quanto tale norma attribuisce alla legislazione nazionale esclusiva la materia della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali ma consente alle
Regioni di ampliare i livelli di tutela del bene protetto. Le Regioni, dunque, sono legittimate ad intervenire solo a condizione che ciò assicuri livelli di tutela ambientale più elevati di quelli previsti dalla legislazione statale e ciò può avvenire proprio attraverso l'imposizione di tributi. La possibilità per le Regioni (e per le altre autonomie locali) di istituire tributi propri è espressamente riconosciuta dall'art. 119, comma 2 della Costituzione ed è volta a finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. La questione di incostituzionalità è pertanto palesemente infondata atteso che l'art.19 L.R.C. n. 1/2008 non contiene alcuna previsione che sia riferibile in senso stretto alla disciplina della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di cui alla riserva esclusiva a favore dello Stato che, per costante giurisprudenza costituzionale, ha riguardo alle norme dirette alla conservazione dell'ambiente per il quale vi è la evidente necessità che lo Stato conservi il potere di dettare standards di protezione uniformi in tutte le Regioni e non derogabili da queste.
Infine, non è condivisibile la prospettazione di parte attrice secondo cui le norme di legge in esame sarebbero in contrasto con gli obblighi derivanti dal diritto comunitario e, in particolare, con i principi di proporzionalità, di libertà di stabilimento e della concorrenza così come con il principio di libera iniziativa economica di cui all'art. 41 della Costituzione.
Sul punto il Tribunale richiama i condivisibili principi espressi dalla Corte Cassazione proprio sulla questione prospettata: “…non è ipotizzabile una disparità di trattamento tra imprese operanti all'interno ed imprese operanti all'esterno dei confini regionali, stanti i limiti connaturati alla competenza territoriale della legislazione regionale secondo i principi costituzionali (arg. ex artt. 117 e 127 Cost.).
Inoltre, il giudice delle leggi (Corte Cost., 8 marzo 2018, n. 52) ha individuato la ratio fondante del contributo nell'esigenza di indennizzare la collettività regionale per il disagio comunque correlato allo sfruttamento del suolo, essendo certa l'incidenza negativa dell'attività estrattiva sul paesaggio e sull'ambiente inerenti alle zone limitrofe a quelle di collocazione della cava, ciò collegandosi altresì alla circostanza che il costo di un siffatto disagio finisce per gravare, coerentemente, su chi lo produce, in linea con le indicazioni di principio derivanti, in materia ambientale, dall'art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona).
In tal senso, si è osservato che "(...) la ragione fondante della prestazione patrimoniale (...) si lega sia allo sforzo amministrativo correlato a tale attività di impresa;
sia all'esigenza di far gravare il costo del relativo disagio patito dalla collettività sui soggetti, che, ottenuto il titolo legittimante, determinano il pregiudizio ambientale intrinsecamente legato all'attività estrattiva. All'interno di questo più esteso ambito di riferimento, la disposizione in oggetto persegue, anche, l'ulteriore obiettivo della individuazione del metodo applicativo più idoneo a garantire una puntuale esazione del dovuto. Muovendo da tali presupposti, non appare convincente il cardine logico sul quale riposa la prospettata diseguaglianza tra le imprese che esercitano l'attività di estrazione. La diversa possibilità di rendimento dell'attività, in ragione del maggior valore di mercato del materiale estratto, deve ritenersi ininfluente una volta che si colleghi il canone in esame non ai valori di produzione reddituale della relativa iniziativa imprenditoriale, bensì alla esigenza di compensare il costo amministrativo ed il disagio ambientale conseguenti alla attività di cava. In particolare, i profili di erosione territoriale e ambientale conseguenti all'attività estrattiva, prescindono dalla potenziale redditività della relativa iniziativa economica, che ovviamente troverà, invece, rilievo nella determinazione dell'imponibile ai fini della tassazione sul reddito delle imprese. Infatti, nei criteri di determinazione del canone introdotti dalla novella, viene data rilevanza essenziale
alla deturpazione del paesaggio, certamente correlata alla quantità di superficie interessata dall'attività di scavo;
e, nell'ottica indennitaria, si tempera il relativo parametro coniugandolo con il riferimento ai volumi di estrazione autorizzati, ancor più concretamente indicativi dell'effettiva modificazione ambientale assentita".
Analogamente, si è detto che: "(...) il contributo rappresenta la partecipazione dell'esercente alla spesa pubblica necessaria agli interventi pubblici ulteriori, rispetto alla mera ricomposizione dell'area, legati allo sfruttamento della cava;
esso viene determinato dal
Presidente della Giunta in relazione al tipo, qualità o quantità del materiale estratto nell'anno ed in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta Regionale. "Tale contributo, quindi, è dovuto in ragione dell'attività stessa di sfruttamento della cava, ed è teso alla copertura delle spese che la collettività dovrà sostenere per la salvaguardia dei valori ambientali compromessi con l'attività di sfruttamento del suolo, sicchè non rileva il regime proprietario del suolo stesso. Nella determinazione dei contributi in parola,
l'Amministrazione regionale non esercita potestà discrezionale alcuna, ma si limita a fare applicazione (...) di meri criteri di calcolo "in relazione al tipo, qualità o quantità del materiale estratto nell'anno ed in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta Regionale""
(T.A.R. Campania, Sez. 4, 6 luglio 2016, n. 3402).
Ne consegue che i contributi in questione non si pongono in contrasto con i principi comunitari, non sortendo alcuna incidenza restrittiva o discriminatoria sull'esercizio delle libertà fondamentali tutelate dal diritto Euro-unitario” (Cass. n. 1915/2023).
Per tutti i motivi esposti va quindi rigettata l'eccezione di incostituzionalità sollevata da parte attrice e di conseguenza va rigettata la domanda di parte attrice di accertamento negativo e di ripetizione delle somme corrisposte a titolo di acconto in esecuzione dei decreti dirigenziali nn. 111 e 112/2021 sopra indicati.
5. Il Tribunale osserva che nelle more del giudizio è intervenuta la sentenza n. 57 del 2024 della Corte Costituzionale che ha affermato: “6.3.– Non è, invece, conforme a canoni di ragionevolezza l'ulteriore previsione secondo cui il contributo è destinato anche al finanziamento delle «attività di gestione societaria» dell'aeroporto.
Tale previsione, frutto di una modifica apportata nel 2016 all'art. 17 della legge reg.
Campania n. 15 del 2005, ha comportato che la contribuzione, originariamente a supporto delle sole spese correlate ai «lavori di completamento ed avvio dell'attività dell'aeroporto», diventasse un prelievo continuativo nel tempo, del tutto slegato dalle finalità iniziali. La gestione societaria, infatti, è totalmente avulsa dalla logica indennitaria che giustifica il prelievo, in quanto essa costituisce una mera attività aziendale, svolta dalla società
concessionaria dell'aeroporto, la quale risponde delle eventuali disfunzioni gestionali e deve assumersi in proprio il relativo rischio d'impresa.
In sostanza, il sovvenzionamento dell'attività di gestione societaria dell'aeroporto non risponde alle doverose finalità ambientali sottese all'imposizione del contributo, poiché non è funzionale a soddisfare l'interesse primario di supportare la riqualificazione del territorio della Regione.
Ne consegue che il contributo previsto dalla disposizione censurata costituisce una legittima fonte di imposizione nei limiti in cui le somme riscosse sono destinate a sovvenzionare i
«lavori di completamento ed avvio dell'attività dell'aeroporto di ». Parte_2
Terminati i lavori e avviata l'attività aeroportuale, quindi, la contribuzione non può che cessare di gravare sulle imprese del settore estrattivo operanti nella ” Controparte_1
(Corte Cost n. 57/2024).
Su tali presupposti la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, della legge della 11 agosto 2005, n. 15 (Disposizioni per la Controparte_1
formazione del bilancio annuale e pluriennale della - Legge finanziaria Controparte_1
regionale 2005), limitatamente alle parole «nonché per tutte le attività di gestione societaria» per violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza intrinseca.
La società attrice, con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 18.11.2024, ha dedotto quanto segue: “posto che la società attrice agisce al fine di conseguire la declaratoria di illegittimità della pretesa creditoria regionale portata dai decreti dirigenziali 111 e 112/2021 con cui è stato per l'appunto richiesto il pagamento dei contributi regionali sul materiale estratto negli anni dal 2016 – 2020, nonché di conseguire la condanna della a restituire le somme nelle more versate dalla stessa a tal titolo, CP_1
appare evidente che tali somme, essendo destinate in forza della norma dichiarata incostituzionale, “per tutte le attività di gestione societaria”, tra l'altro alla “gestione” della società concessionaria dell'aeroporto, non siano dovute. Né la si è fatta carico di CP_1 precisare l'effettiva destinazione degli importi pretesi ad attività non riconducibili alla gestione dell'aeroporto da parte della società concessionaria (…)”.
Il Tribunale non condivide la ricostruzione di parte attrice secondo cui la Controparte_1
avrebbe dovuto provare, con riferimento alle annualità per cui sono stati chiesti i contributi per cui è causa (anni 2016 – 2020), che le somme richieste ex art. 17 L.R.C. n. 15/2005 siano state effettivamente destinate alla finalità indennitaria prevista dalla legge (“completamento ed avvio dell'aeroporto di NT”) atteso che, diversamente, se destinate alle “gestione societaria”, in forza della pronuncia della Corte Costituzionale, non sarebbero dovute.
Innanzitutto la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 17
L.R.C. n. 15/2005 limitatamente alle parole «nonché per tutte le attività di gestione societaria» e nel far invece salva la norma in esame nella parte in cui prevede il contributo in esame per il finanziamento dei lavori di completamento ed avvio dell'attività dell'aeroporto di
NT (Salerno), ha espressamente affermato: “Terminati i lavori e avviata l'attività aeroportuale la contribuzione non può che cessare di gravare sulle imprese del settore estrattivo operanti nella ”. La Corte Costituzionale ha quindi fornito un Controparte_1
preciso riferimento per valutare la legittimità del contributo in questione a seguito della declaratoria di incostituzionalità. Il riferimento in questione è di tipo temporale ed è legato alla conclusione dei lavori di completamento e di avvio dell'attività aeroportuale. Non vi sono quindi margini per ulteriori valutazioni sul criterio di distinzione tre le diverse finalità indennitarie indicate dalla legge. Non può quindi essere accolto il diverso criterio indicato da parte attrice che muove invece dalla prova sull'effettiva destinazione delle risorse alle diverse finalità indicate dall'art. 17 L.R.C. cit.. Tale criterio si pone innanzitutto in contrasto con quanto affermato espressamente dalla Corte Costituzionale nella richiamata sentenza n.
57/2024 e, in secondo luogo, non è in linea con il dato normativo che, come già sopra detto, non subordina il contributo alla prova dell'effettiva destinazione da parte della a tali CP_1
finalità.
Tutto ciò premesso il Tribunale osserva che non è contestato che negli anni per i quali sono stati chiesti i contributi ex art. 17 co. 2 L.R.C. n. 15/2005 oggetto di causa (2016-2020) i lavori di completamento dell'aeroporto di NT (SA) non erano ancora terminati e comunque l'attività aeroportuale, e segnatamente l'attività di trasporto aereo, non era stata ancora avviata.
Non appare utile soffermarsi sullo stato effettivo dei lavori poichè l'art. 17 co. 2 L.R.C. n.
15/2005 nel far riferimento ai “lavori di completamento ed avvio dell'attività di aeroporto di
NT” assume una portata molto ampia che ricomprende non solo ogni tipo di lavoro funzionale alla costruzione dell'aeroporto ma anche tutti gli interventi necessari per l'avvio dell'attività di trasporto aereo e quindi per l'operatività dell'infrastruttura.
Inoltre, come emerge dal documento depositato dalla a seguito della Controparte_1
pronuncia della Corte Costituzionale (circolare prot. PG/2024/0506154 del 25/10/2024), utilizzabile in quanto documento sopravvenuto il cui interesse alla produzione è sorto solo dopo la richiamata sentenza n. 57/2024 della Corte Costituzionale, con nota prot. n. 308103 del 21.06.2024, la D.G. per la Mobilità ha comunicato alla D.G. per i Lavori Pubblici e per la
Protezione Civile della Giunta Regionale della Campania “…che l'iniziale apertura dello scalo è prevista per Luglio p.v. e che i lavori di completamento sono tuttora in corso”. Con la circolare richiamata, in linea con le indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale, è stato inoltre chiarito che stante l'intervenuto avvio delle attività aeroportuali nel mese di luglio
2024, “le imprese del settore estrattivo operanti in a far data dal mese di Controparte_1
luglio 2024, non sono più tenute al versamento del contributo imposto dall'art. 17 della L.R.
15/2005”. La circolare in questione
In definitiva deve quindi ritenersi provato che i contributi ex art. 17 L.R.C. n. 15/2005 richiesti dalla alla società attrice per l'attività estrattiva presso la cava sita Controparte_1
alla località Tempa Ospedale di Casalbuono (SA), per gli anni 2016-2020, di cui ai decreti dirigenziali nn. 111 e 112 del 2021, in quanto relativi ad un periodo antecedente il completamento dei lavori dell'aeroporto, devono ritenersi pienamente legittimi anche a seguito della richiamata sentenza n. 54/2024 della Corte Costituzionale.
6. Infine il Tribunale ritiene che, come rilevato con ordinanza del 24.03.2025, sussista il difetto di giurisdizione in relazione alla domanda di parte attrice volta al riconoscimento della premialità ex art. 88 delle N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione) del P.R.A.E (Piano
Regionale Attività Estrattive), con conseguente riduzione del contributo ambientale nella misura del 30% per l'avvenuto rispetto del programma di coltivazione, delle norme di sicurezza, della tutela dell'ambiente e dei lavoratori.
L'art. 88 delle N.T.A. P.R.A.E. (“premialità”) stabilisce: “È riconosciuta, a seguito di specifica richiesta, una premialità consistente in una riduzione del contributo ambientale di cui al comma 12 del precedente art. 10 , nella misura massima del 30%, a quegli esercenti a carico dei quali nel biennio successivo al rilascio dell'autorizzazione ed a seguito di verifica dei competenti organi di vigilanza regionale non siano state rilevate violazioni di sorta, con riferimento al rispetto del programma di coltivazione, al recupero e/o riqualificazione ambientale, alle norme di sicurezza, alla tutela dell'ambiente e dei lavoratori. Detta premialità viene riconosciuta dal Dirigente regionale competente, attraverso l'emissione di apposito decreto, e applicata nella stessa misura, anche nei bienni successivi”.
In relazione al riparto di giurisdizione in materia di concessione e revoche di contributi pubblici, la giurisprudenza di legittimità ha affermato: “In materia di concessioni amministrative, tanto l'art. 113, comma 1, lett. b) del codice del processo amministrativo
(approvato con d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) che l'art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205
(applicabile "ratione temporis"), nell'attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ogni controversia relativa ai rapporti di concessione di beni e servizi pubblici, fatte salve quelle aventi ad oggetto indennità, canoni o altri corrispettivi, non
implicano affatto, in queste ultime ipotesi, un regime di giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. Spettano, infatti, in base ai criteri generali del riparto di giurisdizione, alla giurisdizione ordinaria solo quelle controversie sui profili in esame che abbiano contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di ipotesi generali, mentre restano nella giurisdizione amministrativa quelle che coinvolgano
l'esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione del canone, dell'indennità o di altri corrispettivi” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 20939 del 12/10/2011). Ancora, in senso conforme, “Le controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi, riservate, in materia di concessioni amministrative, alla giurisdizione del giudice ordinario sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere
d'intervento della P.A. a tutela di interessi generali;
quando, invece, la controversia coinvolge la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sull'intera economia del rapporto concessorio, la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo” (Cass. ord. n. 16459 del 30/07/2020).
In applicazione dei principi sopra richiamati il Tribunale osserva che la domanda proposta da parte attrice ha riguardo ad una fase procedimentale antecedente il provvedimento discrezionale attributivo del beneficio e, per valutare le “violazioni di sorta” cui fa riferimento la norma, si impone un'indagine sull'intero rapporto concessorio che non può che essere riservata all'amministrazione che deve riconoscere la premialità in lite. Ne consegue che va dichiarato il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale, sulla domanda in esame, in favore del giudice amministrativo, dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto nei termini di legge.
7. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, ritiene il Tribunale che sussistono gravi ed eccezionali ragioni (cfr Corte Cost. n. 77/2018), anche in considerazione della pronuncia intervenuta medio tempore della Corte Costituzionale, per compensare le spese di lite trattandosi di fattispecie simile a quella prevista dall'art. 92 c.p.c. per il caso
“di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda di ripetizione delle somme;
2) dichiara il proprio difetto di giurisdizione in relazione alla domanda volta al riconoscimento della premialità ex art. 88 N.T.A. P.R.A.E, per essere competente il
Giudice Amministrativo, innanzi al quale la controversia andrà riassunta nei termini di legge
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lagonegro in data 2.05.2025
Il Giudice dott. Maurizio Ferrara
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.