Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 10/12/2025, n. 4059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4059 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04059/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02194/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2194 del 2025, proposto da
SE NO, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 25/2024 emessa in data 18 gennaio 2024 dal Tribunale di Monza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il dott. TE ES ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente riferisce di aver prestato servizio, negli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, quale docente a tempo determinato presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito in forza di contratti a termine.
Riferisce inoltre che, con sentenza n. 25/2024 emessa in data 18 gennaio 2024, il Tribunale di Monza ha dichiarato la sussistenza del suo diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500 per ciascuno dei suddetti anni scolastici, e ciò mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
La stessa sentenza ha quindi condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a provvedere in tal senso, nonché al rimborso delle spese legali da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita dall’Amministrazione, l’interessata ha proposto il presente giudizio di ottemperanza.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito alla camera di consiglio del 2 dicembre 2025.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato.
Va invero osservato che non è contestato che l’Amministrazione non abbia dato esecuzione alla sentenza n. 25/2024 emessa in data 18 gennaio 2024 dal Tribunale di Monza e che quindi essa sia ancora inadempiente.
Ciò stabilito, va ora rilevato che la suddetta sentenza è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria depositata in atti (doc. 3 di parte ricorrente). Non è inoltre contestato dall’Amministrazione costituitasi che la stessa è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 19 aprile 2024. Risultano dunque soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
Va dunque ribadita la fondatezza del ricorso.
L’Amministrazione deve essere conseguentemente condannata a dare piena esecuzione alla sentenza n. 25/2024 emessa in data 18 gennaio 2024 dal Tribunale di Monza (anche con riferimento alle spese legali), provvedendo in tal senso entro il termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza. Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un Commissario ad acta, che sin d’ora si nomina nel Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza: questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all'Amministrazione per adempiere, e provvederà, entro i successivi centoventi giorni, all'esecuzione dell'incarico, determinando definitivamente l’importo ancora complessivamente dovuto e provvedendo quindi ad adottare quegli atti necessari all'assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato.
L’attività demandata al commissario ad acta rientra nei compiti istituzionali di quest’ultimo, sicché non appare dovuto alcun compenso al commissario stesso.
Infine, in relazione alla domanda di condanna al pagamento della penalità di mora, l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nel testo modificato dall’articolo unico, comma 781, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in vigore dal 1 gennaio 2016, stabilisce che il giudice dell’ottemperanza, quando accoglie il ricorso, “salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo. Nei giudizi di ottemperanza, aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali”.
Nella fattispecie sussistono i presupposti per riconoscere alla parte ricorrente la penalità richiesta, con la decorrenza indicata nella richiamata disposizione; il termine finale, viceversa, va individuato nel momento in cui l’Amministrazione intimata eseguirà il pagamento imposto dalla sentenza, ovvero, pur non avendo adempiuto, non disporrà comunque più del potere, perché effettivamente trasferito al commissario ad acta (C.d.S., IV, 3 novembre 2015, n. 5014; conf. C.d.S., III, 16 settembre 2014, n. 4711; C.d.S., V, 3 maggio 2012, n. 2547).
La misura dell’astreinte va calcolata, per ciascun giorno di ritardo, in una percentuale della somma liquidata nei provvedimenti da eseguire, e composta dal capitale, incluse le spese di giudizio, ed escludendo invece tutti gli interessi comunque maturati, i.v.a., c.p.a. e altri contributi.
Tale percentuale può essere fissata nel saggio d’interesse legale vigente in ciascun giorno di ritardo del pagamento, limite considerato “non manifestamene iniquo” dal citato disposto dell’art. 114.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al rimborso delle spese di giudizio liquidate in euro 1.000 (mille), oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR DA US, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
TE ES ZZ, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TE ES ZZ | AR DA US |
IL SEGRETARIO