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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 15/07/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4094/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 25/6/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 11/9/2024 da
C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato ALESSANDRA GIGLI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), viale G. Carducci n. 139, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire ove ritenga più opportuno la propria residenza. ER 2) Le figlie minori e restano affidate ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso ER2 la casa familiare in Lucca (LU) – Traversa Prima di Via dello Stadio n. 59. Ex art. 337 ter C.C., la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i periodi di permanenza con le figlie.
1 3) La casa familiare, posta al piano primo dell'immobile sito in Lucca (LU) – Traversa Prima di Via dello Stadio n. 59 in comproprietà tra i ricorrenti e e tra i IGi Parte_3 Parte_2
e per i diritti di un quarto ciascuno ove i ricorrenti si alterneranno Parte_4 Parte_5 secondo il calendario dei tempi di permanenza con le figlie come articolato al successivo punto 4), resta nella loro disponibilità durante i rispettivi periodi di permanenza con le figlie. Entrambi i ricorrenti si impegnano a lasciare la casa familiare pulita e in ordine al momento del rientro dell'altro genitore nel regime di alternanza concordato. I beni mobili, gli arredi e corredi della casa familiare restano all'interno della stessa per mantenere l'habitat domestico alle figlie durante i tempi di permanenza con ciascun genitore con la precisazione che alcuni di tali beni mobili, arredi e corredi restano attribuiti in proprietà esclusiva di ciascun ricorrente e altri restano attribuiti in comproprietà tra i ricorrenti, come da separato elenco che si produce (doc. n. 26). ER 4) I tempi di permanenza delle figlie minori e con ciascun genitore nella casa familiare ER2 sono regolati nel modo seguente: le figlie minori trascorreranno con il padre i giorni dal lunedì pomeriggio al giovedì sera e con la madre i giorni dal giovedì sera al lunedì pomeriggio. I genitori concordano che per eventuali esigenze di lavoro della madre, che la stessa comunicherà al padre con preavviso di una settimana, i suddetti giorni di loro alternanza nella casa familiare potranno subire variazioni. I genitori concordano altresì che le figlie potranno trascorrere con il padre presso la sua abitazione sita in Lucca – Frazione San Vito – Viale Corsica n. 333 un fine settimana al mese dal sabato alla domenica oppure un sabato e una domenica al mese quando vorranno secondo i loro ER desideri atteso che compirà diciassette anni nel mese di ottobre 2024 e quindici anni nel ER2 ER mese di novembre 2024. La figlia continuerà a frequentare il Liceo Classico presso l'Istituto “N. Machiavelli” di Lucca (LU) e come attività extrascolastiche continuerà a frequentare i consueti corsi di danza;
la figlia continuerà a frequentare il Liceo Classico presso l'Istituto “N. Machiavelli” ER2 di Lucca (LU) e come attività extrascolastiche continuerà a frequentare i consueti corsi che i genitori concorderanno presso la Palestro EGO di Lucca. Le figlie, ove possibile trascorreranno con entrambi i genitori le festività Natalizie e Pasquali, in difetto di ciò, alterneranno di anno in anno presso ciascun genitore i giorni del 24, 25 e 26 dicembre, i giorni del 31 dicembre e 1 gennaio e il giorno del 6 gennaio, nonché il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo. Per le ulteriori principali Festività verrà seguito il criterio dell'alternanza tra i genitori. Durante le vacanze estive le figlie potranno trascorrere, come di consueto, il periodo dalla fine dell'anno scolastico all'inizio del successivo presso l'appartamento di proprietà della madre sito in Viareggio (LU) – Via Edmondo De Amicis n. 10 e nei giorni in cui la madre per ragioni di lavoro non sarà presente le figlie permarranno con la nonna materna, GN , e, in caso di sua impossibilità, con il padre. Durante Parte_5
l'anno le figlie trascorreranno con i genitori due settimane di vacanza anche non consecutive nel periodo che gli stessi si comunicheranno con un preavviso di almeno 30 giorni. Sono salvi ulteriori e diversi accordi che i genitori potranno prendere nell'interesse delle figlie minori, nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi e delle esigenze e dei desideri delle figlie. ER 5) I genitori provvederanno in modo diretto al mantenimento delle figlie e e dunque ER2 provvederanno direttamente alla corresponsione di tutte le voci di spesa che soddisfano le esigenze della vita quotidiana delle figlie ivi compreso il pagamento delle spese per le utenze relative all'energia elettrica, al gas, all'acqua e alla telefonia, per la tassa sui rifiuti (TARI), delle spese per la collaboratrice domestica a cui verrà mantenuto l'attuale impegno lavorativo, delle spese relative all'acquisto dei prodotti per l'igiene della casa familiare ove si alterneranno, nonché delle spese relative all'abbigliamento delle figlie, che concorderanno espressamente di volta in volta. I ricorrenti
2 si impegnano a volturare e intestare l'utenza GEAL e la tassa TARI a nome della GN
[...]
, madre della ricorrente;
le utenze relative alla fornitura dell'energia elettrica e del gas Pt_5 saranno volturate e intestate alla GN fino a quando la stessa manterrà la residenza Parte_2 anagrafica presso la casa familiare (successivamente saranno di nuovo volturate e intestate al IG
, le utenze relative alla telefonia e ad Internet resteranno intestate al IG Parte_3
Il padre corrisponderà il pagamento di tali voci di spesa e comunque di ogni Parte_3 ulteriore spesa che si rendesse necessaria per la gestione della casa familiare nella misura del 38% e la madre nella misura del 62%. Tale percentuale è stata concordata tra i genitori sulla base dei loro redditi lordi così come risultanti dalla dichiarazione fiscale Modello 730/2024 relativa all'anno 2023 del IG e dalla Attestazione Stipendiale rilasciata dall'Università degli Studi Parte_3 di Padova relativa all'anno 2023 della GN che si produce (doc. n. 27) e sarà Parte_2 aggiornata ogni anno nel mese di luglio sulla base delle variazioni del loro reddito lordo. Entrambi i genitori restituiranno nella percentuale concordata alla GN , madre della Parte_5 ricorrente, le spese dalla stessa anticipate relative alla fornitura dell'utenza GEAL e della tassa Tari dell'appartamento adibito dai ricorrenti a casa familiare. La spesa alimentare dei prodotti di consumo nel tempo (olio, sale, spezie etc…) sarà corrisposta da ciascun genitore nella concordata percentuale;
la spesa alimentare quotidiana nei giorni di rispettiva permanenza dei genitori con le figlie resterà a carico di ciascun genitore.
Nel periodo estivo, durante il quale le figlie permarranno nell'appartamento sito in Viareggio (LU) – Via Edmondo De Amicis n. 10 di proprietà della madre, entrambi i genitori provvederanno alle spese relative alle utenze del predetto appartamento e alla spesa alimentare per la quota di pertinenza delle figlie nella concordata percentuale. I genitori provvederanno ai rispettivi conguagli relativi alle spese da ciascuno anticipate entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui le hanno sostenute.
6) Le spese straordinarie relative alle figlie saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 38% il padre e del 62% la madre fino al mese di luglio 2025 e successivamente nella misura aggiornata in base alla variazione dei loro redditi lordi risultanti dalle dichiarazioni fiscali. Per spese straordinarie si intenderanno in via di principio quelle previste dal Tribunale di Lucca nel Protocollo d'Intesa 7 ottobre 2020: a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese mediche urgenti e necessarie;
Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); Tickets e spese farmaceutiche;
Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
Libri di testo;
Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite scolastiche didattiche;
Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione delle figlie;
Spese per progetti curriculari scolastici;
Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione delle figlie;
Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
Spese per regali dei compagni di scuola. b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);Ripetizioni; Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); gite scolastiche con pernottamento,
3 viaggi studio all'estero; Scuole e università private;
viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dalle figlie;
attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative; cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private. In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, (tramite sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso per scritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro il silenzio si intenderà come consenso alla spesa. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
Il rimborso è dovuto al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione;
tale rimborso dovrà avvenire entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta. Le spese straordinarie saranno detraibili ai fini IRPEF da entrambi i genitori nella misura del 38% il padre e nella misura del 62% la madre fino al mese di luglio 2025 e successivamente nella misura aggiornata in base alla variazione dei loro redditi lordi risultanti dalle dichiarazioni fiscali.
9) I genitori concordano che l'AUU (Assegno Unico Universale), o l'equivalente misura di sostegno che dovesse sostituire tale assegno, relativo alle figlie minori sarà percepito dai genitori nella misura del 38% il padre e nella misura del 62% la madre fino al mese di luglio 2025 e successivamente nella misura aggiornata in base alla variazione dei loro redditi lordi risultanti dalle dichiarazioni fiscali.
10) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autonomi disponendo ciascuno di un proprio reddito e di non avere pretese da vantare reciprocamente a titolo di assegno divorzile».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Palermo (PA) il 9/6/2001, dal quale sono nate le due figlie ER (nata il [...]) e (nata il [...]), entrambe ancora minorenni - hanno ER2 congiuntamente proposto domanda di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 503 pubblicata il 4/12/2024, passata in giudicato in data 9/6/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate. Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza – sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte – del 25/6/2025. Quindi, con successive note scritte i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
4 Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Palermo (PA) in data 9/6/2001, debitamente trascritto nel
[...] Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Palermo (PA) all'Atto Numero 58, Parte II, Serie A, Vol. 2258, dell'Anno 2001; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palermo (PA) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 25/6/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 25/6/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 11/9/2024 da
C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato ALESSANDRA GIGLI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), viale G. Carducci n. 139, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire ove ritenga più opportuno la propria residenza. ER 2) Le figlie minori e restano affidate ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso ER2 la casa familiare in Lucca (LU) – Traversa Prima di Via dello Stadio n. 59. Ex art. 337 ter C.C., la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i periodi di permanenza con le figlie.
1 3) La casa familiare, posta al piano primo dell'immobile sito in Lucca (LU) – Traversa Prima di Via dello Stadio n. 59 in comproprietà tra i ricorrenti e e tra i IGi Parte_3 Parte_2
e per i diritti di un quarto ciascuno ove i ricorrenti si alterneranno Parte_4 Parte_5 secondo il calendario dei tempi di permanenza con le figlie come articolato al successivo punto 4), resta nella loro disponibilità durante i rispettivi periodi di permanenza con le figlie. Entrambi i ricorrenti si impegnano a lasciare la casa familiare pulita e in ordine al momento del rientro dell'altro genitore nel regime di alternanza concordato. I beni mobili, gli arredi e corredi della casa familiare restano all'interno della stessa per mantenere l'habitat domestico alle figlie durante i tempi di permanenza con ciascun genitore con la precisazione che alcuni di tali beni mobili, arredi e corredi restano attribuiti in proprietà esclusiva di ciascun ricorrente e altri restano attribuiti in comproprietà tra i ricorrenti, come da separato elenco che si produce (doc. n. 26). ER 4) I tempi di permanenza delle figlie minori e con ciascun genitore nella casa familiare ER2 sono regolati nel modo seguente: le figlie minori trascorreranno con il padre i giorni dal lunedì pomeriggio al giovedì sera e con la madre i giorni dal giovedì sera al lunedì pomeriggio. I genitori concordano che per eventuali esigenze di lavoro della madre, che la stessa comunicherà al padre con preavviso di una settimana, i suddetti giorni di loro alternanza nella casa familiare potranno subire variazioni. I genitori concordano altresì che le figlie potranno trascorrere con il padre presso la sua abitazione sita in Lucca – Frazione San Vito – Viale Corsica n. 333 un fine settimana al mese dal sabato alla domenica oppure un sabato e una domenica al mese quando vorranno secondo i loro ER desideri atteso che compirà diciassette anni nel mese di ottobre 2024 e quindici anni nel ER2 ER mese di novembre 2024. La figlia continuerà a frequentare il Liceo Classico presso l'Istituto “N. Machiavelli” di Lucca (LU) e come attività extrascolastiche continuerà a frequentare i consueti corsi di danza;
la figlia continuerà a frequentare il Liceo Classico presso l'Istituto “N. Machiavelli” ER2 di Lucca (LU) e come attività extrascolastiche continuerà a frequentare i consueti corsi che i genitori concorderanno presso la Palestro EGO di Lucca. Le figlie, ove possibile trascorreranno con entrambi i genitori le festività Natalizie e Pasquali, in difetto di ciò, alterneranno di anno in anno presso ciascun genitore i giorni del 24, 25 e 26 dicembre, i giorni del 31 dicembre e 1 gennaio e il giorno del 6 gennaio, nonché il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo. Per le ulteriori principali Festività verrà seguito il criterio dell'alternanza tra i genitori. Durante le vacanze estive le figlie potranno trascorrere, come di consueto, il periodo dalla fine dell'anno scolastico all'inizio del successivo presso l'appartamento di proprietà della madre sito in Viareggio (LU) – Via Edmondo De Amicis n. 10 e nei giorni in cui la madre per ragioni di lavoro non sarà presente le figlie permarranno con la nonna materna, GN , e, in caso di sua impossibilità, con il padre. Durante Parte_5
l'anno le figlie trascorreranno con i genitori due settimane di vacanza anche non consecutive nel periodo che gli stessi si comunicheranno con un preavviso di almeno 30 giorni. Sono salvi ulteriori e diversi accordi che i genitori potranno prendere nell'interesse delle figlie minori, nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi e delle esigenze e dei desideri delle figlie. ER 5) I genitori provvederanno in modo diretto al mantenimento delle figlie e e dunque ER2 provvederanno direttamente alla corresponsione di tutte le voci di spesa che soddisfano le esigenze della vita quotidiana delle figlie ivi compreso il pagamento delle spese per le utenze relative all'energia elettrica, al gas, all'acqua e alla telefonia, per la tassa sui rifiuti (TARI), delle spese per la collaboratrice domestica a cui verrà mantenuto l'attuale impegno lavorativo, delle spese relative all'acquisto dei prodotti per l'igiene della casa familiare ove si alterneranno, nonché delle spese relative all'abbigliamento delle figlie, che concorderanno espressamente di volta in volta. I ricorrenti
2 si impegnano a volturare e intestare l'utenza GEAL e la tassa TARI a nome della GN
[...]
, madre della ricorrente;
le utenze relative alla fornitura dell'energia elettrica e del gas Pt_5 saranno volturate e intestate alla GN fino a quando la stessa manterrà la residenza Parte_2 anagrafica presso la casa familiare (successivamente saranno di nuovo volturate e intestate al IG
, le utenze relative alla telefonia e ad Internet resteranno intestate al IG Parte_3
Il padre corrisponderà il pagamento di tali voci di spesa e comunque di ogni Parte_3 ulteriore spesa che si rendesse necessaria per la gestione della casa familiare nella misura del 38% e la madre nella misura del 62%. Tale percentuale è stata concordata tra i genitori sulla base dei loro redditi lordi così come risultanti dalla dichiarazione fiscale Modello 730/2024 relativa all'anno 2023 del IG e dalla Attestazione Stipendiale rilasciata dall'Università degli Studi Parte_3 di Padova relativa all'anno 2023 della GN che si produce (doc. n. 27) e sarà Parte_2 aggiornata ogni anno nel mese di luglio sulla base delle variazioni del loro reddito lordo. Entrambi i genitori restituiranno nella percentuale concordata alla GN , madre della Parte_5 ricorrente, le spese dalla stessa anticipate relative alla fornitura dell'utenza GEAL e della tassa Tari dell'appartamento adibito dai ricorrenti a casa familiare. La spesa alimentare dei prodotti di consumo nel tempo (olio, sale, spezie etc…) sarà corrisposta da ciascun genitore nella concordata percentuale;
la spesa alimentare quotidiana nei giorni di rispettiva permanenza dei genitori con le figlie resterà a carico di ciascun genitore.
Nel periodo estivo, durante il quale le figlie permarranno nell'appartamento sito in Viareggio (LU) – Via Edmondo De Amicis n. 10 di proprietà della madre, entrambi i genitori provvederanno alle spese relative alle utenze del predetto appartamento e alla spesa alimentare per la quota di pertinenza delle figlie nella concordata percentuale. I genitori provvederanno ai rispettivi conguagli relativi alle spese da ciascuno anticipate entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui le hanno sostenute.
6) Le spese straordinarie relative alle figlie saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 38% il padre e del 62% la madre fino al mese di luglio 2025 e successivamente nella misura aggiornata in base alla variazione dei loro redditi lordi risultanti dalle dichiarazioni fiscali. Per spese straordinarie si intenderanno in via di principio quelle previste dal Tribunale di Lucca nel Protocollo d'Intesa 7 ottobre 2020: a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese mediche urgenti e necessarie;
Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); Tickets e spese farmaceutiche;
Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
Libri di testo;
Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite scolastiche didattiche;
Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione delle figlie;
Spese per progetti curriculari scolastici;
Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione delle figlie;
Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
Spese per regali dei compagni di scuola. b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);Ripetizioni; Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); gite scolastiche con pernottamento,
3 viaggi studio all'estero; Scuole e università private;
viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dalle figlie;
attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative; cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private. In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, (tramite sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso per scritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro il silenzio si intenderà come consenso alla spesa. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
Il rimborso è dovuto al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione;
tale rimborso dovrà avvenire entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta. Le spese straordinarie saranno detraibili ai fini IRPEF da entrambi i genitori nella misura del 38% il padre e nella misura del 62% la madre fino al mese di luglio 2025 e successivamente nella misura aggiornata in base alla variazione dei loro redditi lordi risultanti dalle dichiarazioni fiscali.
9) I genitori concordano che l'AUU (Assegno Unico Universale), o l'equivalente misura di sostegno che dovesse sostituire tale assegno, relativo alle figlie minori sarà percepito dai genitori nella misura del 38% il padre e nella misura del 62% la madre fino al mese di luglio 2025 e successivamente nella misura aggiornata in base alla variazione dei loro redditi lordi risultanti dalle dichiarazioni fiscali.
10) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autonomi disponendo ciascuno di un proprio reddito e di non avere pretese da vantare reciprocamente a titolo di assegno divorzile».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Palermo (PA) il 9/6/2001, dal quale sono nate le due figlie ER (nata il [...]) e (nata il [...]), entrambe ancora minorenni - hanno ER2 congiuntamente proposto domanda di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 503 pubblicata il 4/12/2024, passata in giudicato in data 9/6/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate. Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza – sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte – del 25/6/2025. Quindi, con successive note scritte i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
4 Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Palermo (PA) in data 9/6/2001, debitamente trascritto nel
[...] Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Palermo (PA) all'Atto Numero 58, Parte II, Serie A, Vol. 2258, dell'Anno 2001; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palermo (PA) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 25/6/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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