Articolo 13 della Legge 13 febbraio 2001, n. 48
Articolo 12Articolo 14
Versione
27 marzo 2001
Art. 13. Modifiche e abrogazioni nel capo II del titolo V dell'ordinamento giudiziario). 1. Nell' articolo 121 del regio decreto, 30 gennaio 1941, n. 12 , sono soppresse le parole:", salvo quanto e' disposto nell'articolo seguente".
2. L' articolo 122 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e' abrogato.
Entrata in vigore il 27 marzo 2001