Decreto cautelare 8 aprile 2022
Ordinanza collegiale 6 maggio 2022
Ordinanza cautelare 8 luglio 2022
Sentenza breve 9 aprile 2025
Decreto presidenziale 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza breve 09/04/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00613/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00455/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 455 del 2022, proposto da
-ricorrente-, rappresentata e difesa dall'avvocato Elisabetta Giardino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Cuneo, rispettivamente nelle persone del Ministro e del Prefetto pro-tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del decreto emesso dallo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Cuneo Prot n. -OMISSIS- notificato al ricorrente in data 14/02/22 con cui la Prefettura di Cuneo ha rigettato la domanda di emersione ex D.L. 34/2020 art 103, co. 1 presentata dal sig. -OMISSIS-, titolare della Soc. Coop. -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto a quello di cui sopra anteriore e conseguente, comunque coordinato e/o connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Cuneo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 il dott. Raffaele Prosperi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che le difese del Ministero dell’Interno hanno evidenziato che la ricorrente è comunque titolare di un permesso di soggiorno per assistenza minore rilasciato in esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino -OMISSIS- e che tale titolo di soggiorno è stato rinnovato per lavoro subordinato con scadenza al 20 febbraio 2026;
Considerato perciò che le doglianze avverso gli atti relativi al procedimento di emersione, peraltro temporalmente anteriori ai provvedimenti ora evidenziati vanno considerate superate dagli eventi;
Rilevato quindi che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e che le spese di giudizio vanno compensate con esclusione dell’ipotesi della lite temeraria;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi, Presidente, Estensore
Paola Malanetto, Consigliere
Pietro Buzano, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Raffaele Prosperi |
IL SEGRETARIO