Articolo 6 della Legge 23 aprile 1981, n. 164
Articolo 5Articolo 7
Versione
15 maggio 1981
Art. 6.

Il Ministro del tesoro e' autorizzato a concedere alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni, anche in quote mensili, fino all'importo massimo di lire 1.760.777.837.000, a copertura del disavanzo di gestione dell'Amministrazione stessa per l'anno 1981.
Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del Ministro del tesoro di concerto con quello delle poste e delle telecomunicazioni.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a corrispondere, per il periodo 1 gennaio 1981-31 agosto 1981, mensilmente, un dodicesimo dell'importo complessivo di cui al primo comma, anche nelle more del perfezionamento delle convenzioni di cui al comma precedente.
Entrata in vigore il 15 maggio 1981