Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 21/05/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
n. 561/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione collegiale nelle persone di: dott. Roberta Bonaudi Presidente relatore dott. Paola Elefante Giudice dott. Elisa Einaudi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 630 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 561/2025 avente ad oggetto: reclamo avverso ordinanza del G.E. di estinzione dell'esecuzione, promossa da:
(c.f. ) rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso, come da procura in atti, dall'Avv. BRUZZONE ALDO;
RECLAMANTE
Nei confronti di
c.f. ); Controparte_1 C.F._1
Controparte_2
(c.f./p.iva ); P.IVA_2
c.f./p.iva: ) Controparte_3 P.IVA_3
RECLAMATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Parte reclamante insiste nell'accoglimento delle conclusioni di cui in ricorso:
1
Collegio, in accoglimento del presente reclamo, Voglia revocare e/o modificare
l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva R.G.E. n. 1010/2022, pronunciata in data 22 febbraio 2025 e comunicata in data 24 febbraio 2025, dall'Ill.mo G.E. Dott.ssa
Walmer Grassi, con l'adozione di ogni provvedimento ritenuto necessario e/o opportuno, anche ai sensi dell'art. 630 c.p.c., tra cui l'eventuale rimessione delle parti davanti al
Giudice dell' Esecuzione al fine della prosecuzione della procedura esecutiva.
Con vittoria di spese, diritti, onorari e spese al 15% da distrarsi in favore dell'Avv. Aldo
Bruzzone che se ne dichiara antistatario
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.03.2025, Parte_1
proponeva reclamo avverso l'ordinanza pronunciata in data 22.02.2025
[...]
(comunicata il 24.02.2025) con la quale il Giudice dell'Esecuzione dichiarava l'estinzione della procedura esecutiva n. 1010/2022.
Con decreto 18.03.2025 il Collegio fissava per la comparizione delle parti l'udienza camerale del 24.04.2025 onerando parte reclamante di notificare alla controparte il ricorso ed il decreto entro il termine perentorio del 28.03.2025 e invitando parte reclamata a depositare memoria di costituzione entro il 18 aprile 2025; visto l'art. 127 ter
c.p.c., disponeva che l'udienza si svolgesse mediante deposito di note scritte.
Ricorso e decreto venivano notificati alle controparti (debitore esecutato opponente, ente impositore e terzo pignorato) il 24.03.2025 e nessuno di essi si costituiva.
Con decreto 28.04.2025 il collegio, preso atto del deposito delle note scritte da parte reclamante e della mancata costituzione delle altre parti, riservava la decisione.
***
Va preliminarmente dichiarata la contumacia delle parti reclamate che, pur avendo regolarmente ricevuto notifica via Pec presso i domicili eletti del reclamo e del decreto di fissazione dell'udienza cartolare, non si sono costituite.
***
Con ricorso depositato in data 28.10.2022, proponeva opposizione Controparte_1
avverso la procedura esecutiva esattoriale promossa ex art. 72bis DPR 602/1973 da
2 (terzo pignorato Parte_1 Controparte_3
a seguito dell'omesso pagamento della cartella esattoriale n.
[...]
03720220003212538003, per un complessivo importo di € 136.191,63; chiedeva l'opponente che, previa sospensione della procedura esecutiva di pignoramento presso terzi, fosse accertata e dichiarata la nullità e/o illegittimità, invalidità della notifica del pignoramento presso terzi e quindi che fosse accertato che i creditori non avevano diritto di procedere esecutivamente nei confronti della ricorrente, con condanna dei medesimi al pagamento delle spese processuali.
Il procedimento, iscritto al n. 1010/2022 R.G.E., era sospeso inaudita altera parte dal
G.E., che fissava l'udienza al 28.11.2022 per la comparizione delle parti.
Si costituiva in giudizio , contestando il ricorso Controparte_4
proposto e chiedendo la revoca del provvedimento di sospensione della procedura esecutiva, affermando la carenza di legittimazione attiva dell'opponente e /o la sua carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in ordine all'eccepita inesistenza e/o nullità della notifica al terzo pignorato dell'atto impugnato poiché notificato da indirizzo pec non presente nei pubblici elenchi. Nel merito, chiedeva la reiezione dell'opposizione proposta, con il favore delle spese.
Si costituiva in giudizio anche , Controparte_5
Ente impositore titolare del credito azionato in via coattiva, che aveva provveduto ad iscrivere le relative somme a ruolo, chiedendo la reiezione di tutte le domande proposte dalla ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto, con il favore delle spese.
Con provvedimento emesso in data 18.07.2023, il G.E. confermava la sospensione della procedura esecutiva, fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito, cui provvedeva con atto di citazione Parte_1
notificato in data 13.09.2023 che dava luogo al giudizio iscritto al n. 2197/2023 R.G. nel quale si costituivano la sig. e il , mentre Controparte_1 Controparte_5
rimaneva contumace il terzo pignorato.
Il giudizio si concludeva con sentenza n. 833/2024 pubblicata il 29.11.2024
(comunicata in pari data) con la quale il giudice così decideva: definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
1) dichiara la contumacia nel presente giudizio del terzo pignorato, P. Controparte_3
3 ; CP_3
2) respinge l'opposizione proposta da avverso l'esecuzione mobiliare Controparte_1
n. 1010/2022 R.G.E.;
3) revoca il provvedimento di sospensione della procedura esecutiva n. 1010/2022
R.G.E., emesso in data 18.07.2023 dal G.E. del procedimento;
4) condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da Controparte_1
nel presente giudizio, spese che liquida in Parte_1
complessivi euro 11.268,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese del 15%, con distrazione a favore del difensore, avv. A. Bruzzone;
5) condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da Controparte_1
nel presente giudizio, spese che Parte_2
liquida in complessivi euro 11.268,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese del 15%.
Con l'ordinanza oggetto di reclamo del 22.02.2025 il G.E. così disponeva: VISTO il provvedimento 18.07.2023 dello scrivente GE, VISTO il provvedimento 07.03.2024 del
Giudice G. CIAMPA, DICHIARA l'estinzione della presente procedura esecutiva
Il provvedimento 7.03.3024 della dott. Ciampa è costituita dalla sentenza n. 250 pronunciata all'udienza del 7.03.2024 nella causa civile iscritta al n. 2868/2022 avente ad oggetto l'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. promossa dalla sig. nei CP_1
confronti di e Parte_1 [...]
, sentenza con la quale il Tribunale di Controparte_5
Cuneo rigettava l'opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. promossa da Controparte_1
compensando integralmente le spese di lite.
***
È dunque evidente che l'ordinanza di estinzione dell'esecuzione appare erronea laddove ha richiamato la sentenza n. 250/2024 (che definiva il giudizio di opposizione a precetto, peraltro respingendola) anziché quella n. 833/2024 che invece definiva il merito del giudizio di opposizione all'esecuzione introdotto con ricorso del 28.10.2022 a seguito della sospensione del 18.07.2023; per l'effetto, ha dichiarato l'estinzione del giudizio senza considerare che l'opposizione all'esecuzione era stata respinta con la citata pronuncia del 29.11.2024 che aveva anche espressamente revocato il provvedimento di
4 sospensione della procedura esecutiva n. 1010/2022 emesso in data 18.07.2023 dal G.E. del procedimento, con conseguente sua legittima prosecuzione.
Da quanto sopra deriva che l'ordinanza di estinzione deve essere revocata, in accoglimento del proposto reclamo.
Spese.
Tenuto conto che le parti reclamate non si sono costituite e che l'ordinanza di estinzione dell'esecuzione è stata erroneamente pronunciata dal G.E. sulla scorta di un non corretto riferimento all'esito dell'opposizione all'esecuzione proposta dalla debitrice, le spese di lite del reclamo sono integralmente compensate e quindi restano a carico del reclamante che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando e restando assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così dispone:
• Dichiara la contumacia di , Controparte_1 Controparte_6
e ;
[...] Controparte_3
• Accoglie il reclamo proposto da e Parte_3
per l'effetto REVOCA l'ordinanza in data 22.02.2025 (comunicata in data
24.02.2025) con la quale il G.E. ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva n. 1010/2022;
• Spese del grado integralmente compensate.
Così deciso in Cuneo nella camera di consiglio del 13/05/2025
Il Presidente estensore
Dott. Roberta Bonaudi
5