Ordinanza cautelare 30 novembre 2022
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 26/11/2025, n. 21215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21215 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21215/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13134/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13134 del 2022, proposto da
Associazione Culturale Musart, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Lascialfari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero della Cultura-Direzione Generale Spettacolo, non costituito in giudizio;
nei confronti
Associazione Musicale Diapason, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura n. 650 del 15 luglio 2022, con il quale sono state approvate le determinazioni della Commissione consultiva per la Musica relativamente alle domande di erogazione dei contributi FUS 2022-2024, nella parte relativa alla valutazione delle domanda per il settore “ Festival di musica contemporanea e d'autore prime istanze triennali (Art. 24, c.4 bis) ”, con particolare riferimento all'esclusione della domanda dell'Associazione culturale MUSART da quelle ammesse a finanziamento;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, tra cui, in particolare, i Verbali della Commissione consultiva per la Musica nelle sedute del 21-22-23-24 giugno 2022 e le schede dei punteggi allegate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Vista l’istanza di passaggio in decisione depositata dalla parte ricorrente;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 la dott.ssa AN EL AR;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 14 ottobre 2022 e depositato in data 8 novembre 2022, parte ricorrente, Associazione senza scopo di lucro costituita con la finalità di “ promuovere, organizzare, gestire e rappresentare, anche attraverso produzioni dirette, attività culturali con particolare riferimento a quelle di spettacolo ”, ha impugnato, unitamente agli altri atti in epigrafe indicati, il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura n. 650 del 15 luglio 2022, con il quale sono state approvate le determinazioni della Commissione consultiva per la Musica relativamente alle domande di erogazione dei contributi FUS 2022-2024, nella parte relativa alla valutazione delle domande per il settore “ Festival di musica contemporanea e d’autore – prime istanze triennali (Art. 24, c.4 bis) ”, con riferimento all’esclusione della domanda della ricorrente da quelle ammesse a finanziamento.
2. In data 9 novembre 2022 si è costituito in giudizio, con atto formale, il Ministero della Cultura, successivamente depositando relazione e documenti.
3. Con ordinanza n. 7311 adottata all’esito della camera di consiglio del 29 novembre 2022, la Sezione ha respinto la domanda di misura cautelare con la seguente motivazione: “ Ritenuto ad un sommario esame e fatti salvi gli esiti dell’approfondimento nel merito, che il ricorso non sia assistito dal necessario fumus boni iuris, giacché affidato a censure tese, complessivamente, a contestare le valutazioni discrezionali di merito svolte dalla p.a. - mediante l’esternazione di un punteggio numerico associato a criteri valutativi che appaiono sufficientemente predeterminati - rispetto alle quali non sembrano prospettate manifeste illogicità ed irragionevolezze ovvero travisamento dei fatti, per come è, prima facie, evincibile tenuto conto della sommarietà della delibazione, tipica della presente fase cautelare; Ritenuta, altresì, l’insussistenza del cd. periculum in mora, trattandosi di nocumenti di natura squisitamente economica come tali risarcibili ”.
4. In vista dell’udienza di merito, le parti hanno depositato scritti difensivi ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a.
5. All’udienza del 14 novembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione sulla base degli atti.
6. Il ricorso è stato affidato ad un unico articolato motivo di diritto: “ I. Violazione di legge: artt. 1, 2, 5, 24 d.m. 27 luglio 20217 e ss.mm.ii. (da ultimo, con d.m. 25 ottobre 2021) - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto assoluto di motivazione ”.
Il giudizio di insufficienza del programma artistico presentato dalla ricorrente per l’ammissione a finanziamento per il 2022-2024 sarebbe immotivato e irragionevole alla luce della valutazione di pregio data alla programmazione artistico – culturale presentata dall’istante e ammessa a finanziamento per l’anno 2021, rispetto alla quale il progetto di cui alla domanda per il periodo 2022-2024 si porrebbe in assoluta continuità.
L’attribuzione dei punteggi assegnati dalla Commissione a ciascuno dei sotto-criteri previsti ai fini della valutazione della domanda sarebbe irragionevole e la generica formulazione dei criteri utilizzati ai fini dell’attribuzione dei relativi punteggi sarebbe priva di adeguata motivazione.
7. Il Ministero resistente ha eccepito l’infondatezza del motivo, deducendo in particolare che:
- il progetto presentato nel 2021 è stato valutato con riferimento a una sola annualità, mentre il progetto oggetto di giudizio è stato valutato su base triennale e come tale comparato ai medesimi progetti triennali nel settore di riferimento;
- trattasi di procedure che hanno legislativamente natura comparativa che concerne la totalità dei candidati e che tiene conto delle risorse finanziarie stanziate nell’anno di riferimento;
- le valutazioni effettuate variano da un’edizione all’altra e ciò anche in considerazione della differente platea dei soggetti partecipanti alla selezione nonché delle peculiari caratteristiche dei complessivi progetti presentati dai concorrenti con i quali il progetto di ogni singolo organismo entra di volta in volta a confronto;
- la Commissione che ha esaminato i progetti per il triennio 2022- 2024 è stata ricostituita quasi completamente e non era vincolata dal giudizio espresso dalla precedente Commissione per l’anno 2021;
- la diversità di punteggio assegnato al progetto annuale 2021 e quello triennale 2022-2024 trova ragione anche nell’articolazione dei due progetti che, messi a confronto, non sono esattamente sovrapponibili nei contenuti.
8. Come sopra sintetizzate le posizioni delle parti processuali, il Collegio ritiene il ricorso infondato e non meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
8.1 Non si ravvisano ragioni per discostarsi dall’orientamento negativo già manifestato dalla Sezione nell’ordinanza cautelare di rigetto, peraltro non impugnata.
8.2 L’istante ha presentato domanda per il sotto settore Festival musica contemporanea e d’autore sia nel 2021 per la relativa annualità (ai sensi dell’art. 2 del D.M. 31 dicembre 2020) che nel 2022 per il triennio 2022-2024 (ai sensi dell’art. 24, comma 4 bis , del D.M. 27 luglio 2017).
Il D.M. 27 luglio 2017, recante “ Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 ”, come modificato dal D.M. 25 ottobre 2021, ha stabilito i criteri di ammissione a finanziamento per il triennio 2022-2024.
Con D.M. 31 dicembre 2020, il Ministero, a fronte dell’emergenza sanitaria in corso, ha adottato - in ordine ai criteri e alle modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo - una normativa specifica “ponte” per la sola annualità 2021, semplificata rispetto a quella ordinaria di cui al D.M. 27 luglio 2017.
Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del citato D.M. 31 dicembre 2020, “ Le commissioni consultive competenti per materia procedono alla valutazione di qualità artistica ai sensi dell’articolo 5 del decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive modificazioni. Tale valutazione è effettuata, senza preventiva suddivisione delle domande in sottoinsiemi, sulla base dei fenomeni e degli indicatori previsti nel medesimo decreto ministeriale, allegati B ed E “qualità artistica” per i settori e i sotto-settori di riferimento. La valutazione è positiva laddove il progetto raggiunga la soglia minima di ammissibilità qualitativa pari a dieci punti come disposto dall’articolo 5, comma 1, del medesimo decreto ministeriale ”.
Il progetto presentato dalla ricorrente per il 2021 è stato valutato con riferimento ad una sola annualità (come previsto dal D.M. 31 dicembre 2020) mentre il progetto per cui è causa è stato valutato in ragione di un arco temporale triennale 2022-2024 (come previsto dal D.M. 27 luglio 2017) e come tale comparato ai medesimi progetti triennali presentati per il settore di riferimento.
L’ammissione al beneficio conseguita dallo stesso ricorrente per l’anno 2021 non assume, pertanto, rilievo determinante, trattandosi di procedure diverse.
Più in generale, “ le procedure di assegnazione dei fondi pubblici per la realizzazione di eventi culturali hanno natura concorsuale in quanto volte a ripartire le limitate risorse economiche disponibili ai soggetti beneficiari selezionati mediante una valutazione comparativa dei diversi progetti di iniziative da questi proposte e che pertanto è del tutto naturale che un progetto che sia stato ritenuto il migliore in assoluto tra quelli presentati in una tornata concorsuale possa non ottenere il medesimo risultato nelle tornate successive. Ciò proprio in quanto l'apprezzamento dello stesso progetto dipende non dalla sua qualità in assoluto, bensì dalla valutazione comparativa con altri progetti, che appunto variano nelle diverse tornate nonché dal numero delle domande presentate e dall'entità delle risorse disponibili per soddisfarle (Tar Lazio, Sez. II quater, n. 8854 del 2011) ” (TAR Lazio, Roma, Sez. II quater , 19 maggio 2021 n. 5862).
“ Trattandosi di procedure di selezione comparativa di progetti da sovvenzionare, svolte con cadenza periodica, con assegnazioni di fondi destinati alla realizzazione di specifiche iniziative… è naturale che le valutazioni varino da una tornata valutativa all’altra, sia in considerazione della diversa composizione della Commissione, sia della diversità dei criteri di valutazione applicati, sia della differenza dei progetti presentati. In tale prospettiva risulta, pertanto, improponibile pretendere il sovvenzionamento di progetti ripetitivi ” (TAR Lazio, Roma, Sez. II quater , 14 novembre 2019, n. 13049).
I criteri e gli indicatori previsti dal D.M. 27 luglio 2017 e dai relativi allegati risultano sufficientemente specifici e le valutazioni espresse con la tecnica della cd. “griglia di valutazione”, mediante l’indicazione del “voto” numerico sulla corrispondente voce riportata nelle tabelle di ciascun progetto, soddisfano l’onere di motivazione dei relativi giudizi (cfr. ex multis , TAR Lazio, Roma, Sez. II quater , 22 dicembre 2020, n. 13931).
Prive di pregio sono poi le censure che investono la validità sostanziale delle valutazioni sulla qualità artistica del progetto operate dalla competente Commissione, in quanto, in sede di sindacato di legittimità, non è consentito sollecitare una penetrante revisione del merito dei giudizi espressi dall’organo collegiale cui è riservata la loro formulazione, essendo il sindacato limitato a verificare l’attendibilità delle valutazioni espresse esclusivamente sotto il profilo della correttezza del procedimento e dei criteri di valutazione applicati (cfr. ex multis , ancora, TAR Lazio, Roma, Sez. II quater , 22 dicembre 2020, n. 13931).
Nel caso di specie, il giudizio espresso dalla Commissione valutatrice non risulta inficiato da un macroscopico errore nell'apprezzamento, tale da consentire al Giudice di ravvisare una palese abnormità della valutazione.
9. Conclusivamente, il ricorso risulta infondato e deve essere respinto.
10. La peculiarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
SC RO, Presidente FF
Antonino Scianna, Primo Referendario
AN EL AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN EL AR | SC RO |
IL SEGRETARIO