Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 31/03/2025, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di BARI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Bari, in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Luisa TRAVERSA, all'udienza del 31 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro di I grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
6438 dell'anno 2024
TRA
e rappresentate e difese dall'avv. GERONIMO Parte_1 Parte_2
Michele ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Toritto, al Corso Umberto I, n. 12/14
– Ricorrente –
CONTRO
, in persona del direttore generale f.f., avv. rappresentata e difesa CP_1 CP_2 dall'avv. FARETRA Anna ed elettivamente domiciliata presso la propria sede in Bari, al lungomare
Starita, n. 6
– Resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.05.2024, e dipendenti Parte_1 Parte_2 dell'A.S.L. Bari con qualifica di “collaboratore professionale sanitario – infermiere” presso l'Hospice “San Camillo” di Monopoli (cat. D, C.C.N.L. Comparto Sanità Pubblica), lamentavano la mancata corresponsione dell'indennità di turno, di cui all'art. 86, comma 3, C.C.N.L., per i giorni di
2022 e giugno 2023 per . Parte_2
Le ricorrenti, pertanto, chiedevano la condanna della resistente al pagamento delle relative differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale, oltre interessi legali, con vittoria di spese.
L'A.S.L. Bari si costituiva in giudizio ed eccepiva l'infondatezza della domanda in fatto e diritto.
Non risultando necessario l'espletamento di attività istruttoria, la causa veniva decisa come da sentenza contestuale.
Il ricorso è infondato.
L'art. 86, comma 3, C.C.N.L. Comparto Sanità Pubblica 2016-2018 dispone che “al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49”, purché vi sia una “effettiva rotazione del personale nei tre turni”.
L'indennità, come previsto anche dall'art. 106 del C.C.N.L. Comparto Sanità Pubblica 2019-2021, che ne ha ridefinito l'ammontare (“euro 2,07 per ogni giornata di effettivo lavoro” ai sensi del comma 2), compete “al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree, con esclusione dell'area del personale di elevata qualificazione, operante in servizi attivati, in base alla programmazione dell'Azienda o Ente, per un minimo di dodici ore giornaliere ed effettivamente articolati su almeno due turni” e “non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi”. Essa, infatti, è “finalizzata a riconoscere il disagio del personale turnista derivante dalla particolare articolazione” dell'orario di lavoro e dell'ordinario sviluppo del turno (commi 1 e 5).
Nel caso di specie, l'A.S.L. Bari ha corrisposto alle ricorrenti l'indennità per un numero di giorni corrispondente alla somma dei turni di servizio effettivamente svolti e dei relativi riposi compensativi.
Sono stati, dunque, correttamente esclusi dal calcolo i periodi di ferie usufruiti, in quanto, alla luce dell'interpretazione letterale delle norme sopra richiamate, l'indennità di turno non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, quindi anche per ferie, salvo per i riposi compensativi. Infatti, si ribadisce, la percezione dell'indennità è legata esclusivamente allo svolgimento effettivo del turno di lavoro.
Di talché, la domanda va respinta.
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti e assorbono ogni ulteriore questione in fatto o in diritto eventualmente contestata tra le parti.
Stante la connotazione interpretativa delle questioni trattate, equo appare compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e con ricorso depositato il 15.05.2024, nei confronti dell'A.S.L.
[...] Parte_2
Bari, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Bari, 31 marzo 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa