TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/06/2025, n. 8698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8698 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
EPIGRAFE
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma
4° SEZIONE nella composizione monocratica della dott.ssa
AM PP
ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del codice di procedura civile vigente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(a seguito di trattazione scritta)
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 39280 -2023 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza del 13.2.25, pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti
Parti
(1)
Controparte_1
(opponente)
In persona del legale rappresentante pro tempore con generalità, residenza, codice fiscale
, posta elettronica certificata, come da allegata certificazione di cancelleria e con P.IVA_1
domicilio eletto in VICO ACITILLO 160 80127 NAPOLI, presso lo studio dell'avv. LIPARDI
MARCO, da cui è rappresentata e difesa, con l'avv. SIVIERO MARCO giusta delega in atti.
1
(2)
CP_2 Parte_1
rappresentata in forza di procura speciale da
Parte_2
(opposto)
In persona del legale rappresentante pro tempore con generalità, residenza, codice fiscale
, posta elettronica certificata, come da allegata certificazione di cancelleria e con P.IVA_2
domicilio eletto in VIA CRISTOFORO COLOMBO, 80 00100 ROMA, presso lo studio dell'avv.
TR NI TO, da cui è rappresentato e difeso, giusta delega in atti.
Oggetto
Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.)
Conclusioni
Come da verbale di udienza del 13.2.25 da intendersi interamente riportato e trascritto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione spedito il 22.08.23 la società ha Controparte_1
proposto opposizione avverso l'atto di precetto ad essa notificato da sulla Controparte_3
scorta del contratto di mutuo sottoscritto per atto pubblico il 23.2.06 con Controparte_4
deducendo la nullità del precetto per mancata previa notifica del titolo esecutivo, la carenza
[...]
di esecutività del titolo trattandosi di mutuo condizionato, la carenza di legittimazione attiva di l'errata quantificazione del credito precettato eccependo in compensazione il Controparte_3
controcredito derivante dalla sentenza n. 18704-19 emessa dal Tribunale di Roma il 18.4.19.
2
Nel costituirsi ha chiesto il rigetto dell'opposizione con vittoria di Controparte_3
spese contestando puntualmente le deduzioni di parte avversa.
La causa è stata istruita con prova documentale e trattenuta in decisione all'udienza del
13.2.25 previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali.
******************************************************
Occorre preliminarmente qualificare le doglianze mosse da parte opponente: quella avente ad oggetto la mancata previa notificazione del titolo esecutivo costituisce un'opposizione ex art. 617 c.p.c.; le restanti costituiscono opposizioni preventive all'esecuzione poiché implicano l'accertamento del diritto di procedere ad esecuzione forzata di in danno di Controparte_3
sulla scorta del scorta del contratto di mutuo sottoscritto per atto Controparte_1
pubblico il 23.2.06 con Controparte_4
L'opposizione ex art. 617 c.p.c. è ammissibile ma infondata e, pertanto, non merita accoglimento.
Il contratto di mutuo sottoscritto fra e Controparte_4 [...]
è un contratto di mutuo fondiario poiché soddisfa i requisiti di cui all'art. 38 T.U.B. CP_1
ovvero è stato concesso per un finanziamento a medio termine pari a 10 anni ed è garantito da ipoteca di I grado (cfr. art. 6 del contratto da cui emerge che le ipoteche iscritte anteriormente gravano solo formalmente). Trattandosi di mutuo fondiario il creditore gode dei benefici di cui all'art. 41 T.U.B..
Con riferimento alle opposizioni all'esecuzione va detto che anch'esse sono infondate e,
pertanto, non meritano accoglimento.
È indubbio che il contratto, di cui è stata minacciata l'esecuzione forzata con il precetto opposto, costituisca un titolo esecutivo poiché contiene la quietanza della ricezione della somma di
€ 230.000,00, versata dall'istituto bancario sul conto corrente n. 1107 trattenuto dalla società
3
mutuataria presso la filiale di Roma 4 e da questa vincolata in deposito cauzionale infruttifero (cfr.
art. 1 del contratto di mutuo).
Il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto (mutuo c.d. condizionato), costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione,
univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla ( Cass., Ss. Uu., 6 marzo 2025, n. 5968).
Quanto all'eccezione di carenza di legittimazione attiva di va Controparte_3
rilevato che, nonostante le parti parlino di “legittimazione attiva”, in realtà, la questione che viene in rilievo sulla titolarità del credito in capo all'opposto non è certo una questione pregiudiziale attinente alla procedibilità della domanda attorea, ma piuttosto è qualificabile come questione sostanziale che attiene al merito della causa.
In linea generale, occorre ricordare che la cessione del credito è un negozio consensuale e che la notifica al debitore ceduto ex art. 1264 c.c. ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e di regolare eventuali conflitti tra cessionari (Cass., n. 4713 del 19
febbraio 2019). La notificazione della cessione non è subordinata a particolari requisiti di forma e può, quindi, avere luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 20495; Cass.,
17/03/2006, n. 5997).
Nel caso specifico relativo a cessioni in blocco compiute nell'ambito di una procedura di cartolarizzazione, l'art. 4 della legge n. 130 del 1999 - che richiama l'art. 58, comma 2, del testo unico bancario (d.lgs. n. 385 del 1993) – prevede che la notifica al debitore ceduto sia sostituita dalla pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione mediante nella Gazzetta Ufficiale della
4
Repubblica italiana e dall'iscrizione dell'operazione nel registro delle imprese. Questa normativa speciale ha lo scopo di agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici da parte del cessionario, dispensandolo dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei plurimi rapporti giuridici acquisiti (Cass., Sez. VI.I., ordinanza 29 settembre 2020, n.
20495).
Di conseguenza, mentre secondo la disciplina ordinaria per escludere l'efficacia liberatoria del pagamento al cedente è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale della cessione di crediti individuabili in blocco richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale. Tale prova non è soggetta a vincoli di forma e può essere fornita con ogni mezzo, anche mediante presunzioni, poiché oggetto della prova non è il contratto di cessione tout court, ma l'adempimento delle formalità pubblicitari che surrogano la notifica al debitore ceduto. Infatti,
l'interesse del debitore ceduto è quello di compiere un efficace pagamento liberatorio, sicché egli è
abilitato soltanto ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione
(Cass., sez. III, 31 luglio 2012, n. 13691; Cass., sez. II, 9 luglio 2018, n. 19016; Cass., sez. VI-III
ordinanza 14 ottobre 2021).
Quando il debitore ceduto contesti l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari ex art. 58 T.U.B., si considera l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso della cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale come adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, “laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (Cass., sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944).
Ora, nel caso in esame, la G.U. n. 135, parte seconda del 13.11.21, ha dato avviso che ha acquistato da ( in cui era stata fusa per Controparte_3 Controparte_5
5
incorporazione il 26.3.21 in cui a sua volta era stata fusa per incorporazione Controparte_6
in data 9 novembre 2021 e con efficacia giuridica dal 15 Controparte_4
Novembre 2021, tutti i crediti […] derivanti da contratti di finanziamento concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1955 e il 31 agosto 2021,
qualificati come attività finanziarie deteriorate ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n.
272/2008 (Matrice dei Conti), come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dal Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto. Parte opposta ha poi prodotto attestazione proveniente da con cui essa ha dichiarato che il credito Controparte_5
precettato è incluso nella cessione;
è, inoltre, in possesso del titolo esecutivo e di Controparte_3
copiosa documentazione afferente al credito.
In assenza di altra plausibile ricostruzione offerta da parte opponente, non sussiste alcun dubbio circa la legittimazione attiva di parte opposta.
Infine, va respinta la doglianza relativa all'errata quantificazione del credito in ragione dell'accertamento di un controcredito compiuto dalla sentenza n. 18704-19 emessa dal Tribunale di
Roma il 18.4.19. Dalla lettura della pronunzia si comprende che essa si è occupata anche del contratto di mutuo, di cui è stata minacciata l'esecuzione forzata con il precetto opposto,
esclusivamente con riferimento all'accertamento della sua asserita nullità poiché sarebbe stato negoziato per sanare pregresse passività e, quindi, per difetto di causa. La pronunzia, appellata con giudizio iscritto presso la Corte d'Appello di Roma n. 2559-20 tutt'ora pendente, tuttavia non ha effettuato alcun accertamento circa l'entità del credito di nei confronti della Controparte_6
società ma ha accertato che l'istituto bancario è debitore di Controparte_1
quest'ultima della somma di € 91.682,00 oltre interessi in base al rapporto di conto corrente n. 1107
acceso il 14.2.1991 e chiuso il 19.11.09. Trattandosi di credito incerto, va rigettata allo stato l'eccepita compensazione ( Cass., Ss. Uu., 15 novembre 2016, n. 23255).
In definitiva, l'opposizione va rigettata.
6
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in assenza di notula, sono liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 55/14 con riferimento ai valori minimi dello scaglione fino ad
€ 26.000,00 previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisoria in ragione della natura documentale del giudizio e della scarsa attività processuale compiuta da parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
• Rigetta l'opposizione;
• Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
al pagamento delle spese di lite a favore di che liquida in € Controparte_3
4.217,00, oltre spese generali Cpa ed Iva se dovuta.
Così deciso in Roma il 09/06/2025
Il Giudice
AM PP
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott.ssa Micol Bruno.
7