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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/10/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. 723/2025 N. R.G. 388/2025 Appello Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI Presidente
Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere
Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO Giudice Ausil. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 388/2025, avverso la sentenza n.
4143/2024, del Tribunale di Milano, Dott.ssa Rossella Chirieleison, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv.to Giulio Parte_1 CodiceFiscale_1
BETTAZZI del Foro di Imperia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sanremo
(IM) in Via XX Settembre n° 19/11
APPELLANTE
C/
- (c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Margherita Casagli con domicilio eletto in Milano presso gli uffici dell'Avvocatura
pagina 1 di 12 in via Savarè 1 CP_1
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L' APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, in riforma della sentenza appellata,
IN VIA PRINCIPALE: annullare l'ordinanza ingiunzione opposta per prescrizione del diritto a riscuotere le somme a cui si riferisce.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
PER L'APPELLATO
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile, ovvero, in subordine respingere l'avversaria impugnazione per i motivi esposti in narrativa, con l'integrale conferma della sentenza n. 4143/24 resa dal Tribunale di Milano, in funzione di
Giudice del Lavoro in data 14.10.24, ed ogni conseguente provvedimento.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
FATTO E DIRITTO
, con il ricorso di I grado, citava in giudizio l' , innanzi al Tribunale di Milano, Parte_1 CP_1
esponendo:
“ 1)- che, in data 08 aprile 2024, il Signor riceveva notificazione della Parte_1
ordinanza ingiunzione n. OI-001375529 da parte dell' (doc. 01); CP_1
pagina 2 di 12 2)- che tale ordinanza ingiunzione era relativa all'atto di accertamento n.
.4902.16/10/2018.0200944 del 16 ottobre 2018 riferito all'anno 2017; CP_1
3)- che si trattava, pertanto, di sanzione amministrativa, ex Legge 689/1981, per mancato o
incompleto versamento di contributi previdenziali da parte della Società GI.DA. FOOD S.r.l.,
in oggi chiusa (doc. 2) di cui, nel 2017, il Signor ra legale rappresentante;
Pt_1
4)- che, trattandosi di sanzione amministrativa, il termine di prescrizione stabilito dall'art. 28
della Legge 689/1981 è di cinque anni;
5)- che, infatti, tale norma prevede che “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni
indicate nella presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata
commessa la violazione”;
6)- che, pacificamente, i contributi previdenziali, in misura fissa, devono essere pagati entro le
scadenze del 16 maggio, 20 agosto e 16 novembre dell'anno corrente e 16 febbraio dell'anno
successivo;
7)- che i contributi in misura variabile si devono pagare entro il termine per la presentazione
della dichiarazione dei redditi;
8)- che, in ogni caso, essendo stato effettuato l'atto di accertamento n. CP_1
4902.16/10/2018.0200944 in data 16/10/2018 risulta corretto far decorrere il termine
prescrizionale da tale data;
9)- che, infatti, sicuramente, questa rappresenta anche l'ultimo atto interruttivo della
prescrizione;
10)- che, in punto “sanzioni amministrative, è intercorsa, durante il periodo covid solo un
periodo di sospensione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020; pagina 3 di 12 11)- che questo periodo è, infatti, previsto dall'art. 103 comma 6 bis del Decreto Legge 17
marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27;
12)- che si tratta di un periodo di sospensione, e non di interruzione, pari, pertanto, a 98
giorni;
13)- che dal 16/10/2018 al 08/04/2024 passano 5 anni, 5 mesi e 23 giorni;
14)- che, a voler togliere gli ulteriori 98 giorni di sospensione, si perviene a 5 anni, 2 mesi e
14 giorni;
15)- che, in assenza di ulteriori elementi interruttivi, la sanzione amministrativa di cui alla
ordinanza ingiunzione in oggi opposta è immancabilmente prescritta;
16)- che, stante la intervenuta prescrizione, alcun diritto può avere l a pretendere tale CP_1
somma;
17)- che appare indispensabile sospendere la esecutività dell'ordinanza ingiunzione in oggi
opposta;
18)- che, infatti, apparirebbe ben poco corretto consentire che il Signor debba Pt_1
corrispondere la somma oggetto di ordinanza ingiunzione benché prescritta o arrivi,
addirittura, a subire procedure esecutive;
19)- che, in subordine, nella denegata ipotesi che Codesto Ill.mo Giudice dovesse ritenere
non prescritta la sanzione amministrativa, si chiede che la stessa sia ridotta al minimo
edittale.
Sulla base di tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE: - sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto;
pagina 4 di 12 IN VIA PRINCIPALE: accogliere la presente opposizione nel merito e annullare l'ordinanza
ingiunzione opposta per prescrizione del diritto a riscuotere le somme a cui si riferisce.
IN VIA DI SUBORDINE: ridurre l'importo della sanzione amministrativa al minimo edittale.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso ed ha condannato alle spese di lite in Parte_1
favore dell' . Controparte_2
Ha rilevato: “..l'atto di accertamento n. 4902.16/10/2018.0200944 risulta essere stato
notificato dall' in data 9.11.2018 (doc. 11, fascicolo ). CP_1 CP_1
Va poi considerato, come correttamente rilevato dall' , il disposto dell'art 2 DL 463/83 CP_1
conv. in L. 638 /83, il quale dispone quanto segue:
“1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei
lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21 e 22
della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere
portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di
lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente
denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito del conguaglio tra gli importi contributivi
a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di
lavoro.
1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro
10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se
l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è
pagina 5 di 12 punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento
delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento
della violazione.
1-ter. La denuncia di reato è presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui
al comma 1- bis ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto. Alla denuncia è allegata
l'attestazione delle somme eventualmente versate.
1-quater. Durante il termine di cui al comma 1- bis il corso della prescrizione rimane
sospeso”.
Va, quindi, computato anche il termine di tre mesi di cui alla norma citata, termine durante il
quale il corso della prescrizione è sospeso ex lege.
Ne consegue che il quinquennio va calcolato a decorrere dal 9.2.2019.
Detratti i 98 giorni di sospensione ID citati dallo stesso ricorrente, la prescrizione si
sarebbe perfezionata in data 17.5.2024. Il termine è stato, tuttavia, interrotto dalla notifica
dell'ordinanza-ingiunzione intervenuta in data 8.4.2024, come riferito dallo stesso ricorrente. “
Inoltre, ha respinto la domanda formulata in via subordinata, con la quale veniva richiesta una riduzione dell'importo della sanzione, rilevando che la sanzione pari ad € 4.006,07 era stata applicata dall' già nel minimo edittale (1,5 volte l'importo omesso pari ad € 2.670,71). CP_1
Avverso detta decisione ha interposto appello il impugnando la sentenza di primo Pt_1
grado nella parte in cui stabilisce che il termine di prescrizione, nel caso di specie, debba decorrere dal 09/02/2019 e non dal 22/01/2019.
Sostiene che il punto nodale della presente causa sta nella applicazione del termine di tre mesi di cui all'art. 2 D.L. 463/93. pagina 6 di 12 Ritiene che la predetta norma appariva finalizzata a sospendere la denuncia di reato o l'applicazione di sanzione amministrativa per mancato pagamento degli oneri contributivi prima del decorso del termine di tre mesi “dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto
accertamento della violazione”; tale norma viene, nel caso di specie, utilizzata con riferimento alla emissione della ordinanza ingiunzione ex art. 689/81 mantenuta nei presupposti fondamentali: l'ordinanza ingiunzione non può essere emessa prima della scadenza dei tre mesi nel corso dei quali il termine di prescrizione risulta sospeso;
i contributi previdenziali omessi dal Signor andavano dal mese di gennaio al mese di giugno 2017 e le Pt_1
notifiche degli avvisi di addebito dall'aprile 2017 al settembre 2017 mentre l'accertamento di diffida emesso dall' , con l'avvertimento di cui all'art. 2 del D.L. 463/83, veniva notificato CP_1
in data 09/11/2018, ossia oltre un anno dopo l'ultima delle rate di contributi previdenziali omessi.
Pertanto, nell'ottica dell'appello, deve ritenersi che l avrebbe dovuto esercitare la CP_1
propria potestà sanzionatoria nei confronti del Signor ntro 90 giorni dal momento Pt_1
in cui era nella possibilità di accertare il comportamento da sanzionare e, da quel momento sarebbero decorsi i 5 anni di prescrizione.
Rileva, inoltre, che non risulta provato in alcun modo la notifica dell'avviso di accertamento del 09/11/2018.
L'avviso di accertamento risultava notificato al Signor presso la residenza e non Pt_1
presso la sede legale della Società o alla pec di quest'ultima.
La notificazione si realizzava mediante notifica al portiere dello stabile ove il Signor
era residente ma non veniva ottemperato l'obbligo di legge dell'invio di Pt_1
pagina 7 di 12 raccomandata per informare il destinatario della notificazione dell'avvenuta consegna al portiere.
All'udienza del 30.09.2025 all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto, del quale è stata data lettura.
**********
L'appello è infondato per cui va rigettato.
In relazione alla prima censura svolta da parte appellante si rileva quanto segue.
A seguito di numerosi avvisi di addebito ex art 30 DL 78/10 per il pagamento dei contributi e
CP_ CP_ delle sanzioni civili (doc. da 5 a 10 del fascicolo di I grado dell ), l , dopo aver verificato l'ammontare delle ritenute non versate nell'anno 2017, come previsto dal comma
1bis dell'art 2 DL 463/83 conv. in L. 638/83, notificava, in data 9.11.18, a mezzo posta
CP_ raccomandata, l'accertamento diffida Prot 4902 16.10.18 0200944 (Doc 11 ).
CP_ Nell predetto atto di accertamento diffida, l rendeva noto che il mancato versamento delle quote contributive poste a carico dei lavoratori e trattenute dal datore di lavoro, per un importo non superiore ad E. 10.000,00 annui, era passibile di sanzione amministrativa;
la sanzione amministrativa non era applicabile, così come previsto dall' 2 del D.L. 463/83, nel caso di versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica della diffida stessa.
Poiché nessun versamento delle quote di contribuzione a carico dei lavoratori avveniva entro
CP_ il termine di 90 giorni, l notificava l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione nel presente giudizio.
pagina 8 di 12 Osserva questa Corte che l'art 2 del D.L. n. 463/83 conv. in L. 638 /83, come sopra riportato al comma 1 quater dispone: “Durante il termine di cui al comma 1- bis il corso della
prescrizione rimane sospeso”.
Pertanto, correttamente il Tribunale ha ritenuto che il termine di prescrizione quinquennale fosse rimasto sospeso per il periodo di tre mesi dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione ovvero dal 9.11.18 al 9.02.19.
Al detto periodo di sospensione va sommato l'ulteriore periodo di sospensione ID dal 23
febbraio 2020 al 31 maggio 2020 disposto dall'articolo 103, comma-6 bis;
ne discende che, in virtù delle citate disposizioni normative, la notifica dell'ordinanza ingiunzione risalente al
8.04.24 è avvenuta entro i termini prescrizionali di legge.
Anche l'ulteriore censura relativa alle modalità di notifica dell'avviso di accertamento risulta infondata.
L'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, per la parte di interesse, dispone: “ - Notificazione della
cartella di pagamento – “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri
soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale
convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia
municipale; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più
formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta
giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attività svolta
mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica può essere eseguita anche mediante
invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico
chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento
pagina 9 di 12 sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile
dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.
(…..)
Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani
proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda,
non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.”
In relazione alla notificazione via posta raccomandata delle cartelle esattoriali presupposte, la
Suprema Corte (vedi, da ultimo, Cass., 19-7-2018, n. 19270) ha ormai chiarito che, in tema di riscossione di contributi previdenziali, “la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche
mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973,
prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed
all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione
e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la
ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di
un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso,
l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra
destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo
comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque
anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con
l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su
richiesta del contribuente o dell'amministrazione”.
pagina 10 di 12 A conferma di tale orientamento, la Corte Costituzionale, con la recente sentenza n.
175/2018, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del citato art. 26,
primo comma, DPR 602/73 “nella parte in cui abilita il Concessionario della Riscossione alla
notificazione diretta, senza intermediario, mediante invio di raccomandata con avviso di
ricevimento, della cartella di pagamento, nonché nella parte in cui non prevede che la notifica
di cartella di pagamento tramite il servizio postale avvenga con l'osservanza dell'art. 7 legge
n. 890/1982”.
In particolare, la Consulta ha affermato che la disciplina speciale recata dalla disposizione censurata, per cui attualmente l'agente per la riscossione può procedere alla notificazione diretta ex art. 26, primo comma, delle cartelle di pagamento, trova giustificazione nella natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell'attività del primo, il quale, secondo l'espressa previsione dell'art. 24 del d.P.R. n. 602 del 1973, è depositario del ruolo formato dall'amministrazione finanziaria e, per conto di quest'ultima, procede per legge alla riscossione coattiva.
Si tratta, quindi, di un organo indiretto dell'amministrazione finanziaria, cui è delegato l'esercizio di poteri pubblicistici funzionali alla riscossione delle entrate pubbliche.
Il secondo comma dell'art. 26 D.P.R. 602/1973, a sua volta, menziona tra i soggetti abilitati a ricevere la notifica, oltre a destinatario, anche le “…..persone di famiglia o addette alla casa,
all'ufficio o all'azienda…”.
Nel caso di specie, nella ricevuta di ritorno è apposta la sottoscrizione del portiere dello stabile, come emerge dalla documentazione allegata, per cui il motivo di appello risulta infondato.
pagina 11 di 12 Alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, il gravame deve essere respinto, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa,
dell'attività svolta in giudizio, sono poste a carico dell'appellante e liquidate in euro 1.000,00,
oltre spese generali e oneri accessori come per legge, in favore di parte appellata.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato art. 1 comma
17 L.228/12.
PQM
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 4143/2024 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in €. 1.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato art. 1 comma
17 L.228/12.
Milano 30 Settembre 2025
Il Giudice Ausiliario Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO) (Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI)
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI Presidente
Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere
Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO Giudice Ausil. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 388/2025, avverso la sentenza n.
4143/2024, del Tribunale di Milano, Dott.ssa Rossella Chirieleison, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv.to Giulio Parte_1 CodiceFiscale_1
BETTAZZI del Foro di Imperia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sanremo
(IM) in Via XX Settembre n° 19/11
APPELLANTE
C/
- (c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Margherita Casagli con domicilio eletto in Milano presso gli uffici dell'Avvocatura
pagina 1 di 12 in via Savarè 1 CP_1
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L' APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, in riforma della sentenza appellata,
IN VIA PRINCIPALE: annullare l'ordinanza ingiunzione opposta per prescrizione del diritto a riscuotere le somme a cui si riferisce.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
PER L'APPELLATO
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile, ovvero, in subordine respingere l'avversaria impugnazione per i motivi esposti in narrativa, con l'integrale conferma della sentenza n. 4143/24 resa dal Tribunale di Milano, in funzione di
Giudice del Lavoro in data 14.10.24, ed ogni conseguente provvedimento.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
FATTO E DIRITTO
, con il ricorso di I grado, citava in giudizio l' , innanzi al Tribunale di Milano, Parte_1 CP_1
esponendo:
“ 1)- che, in data 08 aprile 2024, il Signor riceveva notificazione della Parte_1
ordinanza ingiunzione n. OI-001375529 da parte dell' (doc. 01); CP_1
pagina 2 di 12 2)- che tale ordinanza ingiunzione era relativa all'atto di accertamento n.
.4902.16/10/2018.0200944 del 16 ottobre 2018 riferito all'anno 2017; CP_1
3)- che si trattava, pertanto, di sanzione amministrativa, ex Legge 689/1981, per mancato o
incompleto versamento di contributi previdenziali da parte della Società GI.DA. FOOD S.r.l.,
in oggi chiusa (doc. 2) di cui, nel 2017, il Signor ra legale rappresentante;
Pt_1
4)- che, trattandosi di sanzione amministrativa, il termine di prescrizione stabilito dall'art. 28
della Legge 689/1981 è di cinque anni;
5)- che, infatti, tale norma prevede che “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni
indicate nella presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata
commessa la violazione”;
6)- che, pacificamente, i contributi previdenziali, in misura fissa, devono essere pagati entro le
scadenze del 16 maggio, 20 agosto e 16 novembre dell'anno corrente e 16 febbraio dell'anno
successivo;
7)- che i contributi in misura variabile si devono pagare entro il termine per la presentazione
della dichiarazione dei redditi;
8)- che, in ogni caso, essendo stato effettuato l'atto di accertamento n. CP_1
4902.16/10/2018.0200944 in data 16/10/2018 risulta corretto far decorrere il termine
prescrizionale da tale data;
9)- che, infatti, sicuramente, questa rappresenta anche l'ultimo atto interruttivo della
prescrizione;
10)- che, in punto “sanzioni amministrative, è intercorsa, durante il periodo covid solo un
periodo di sospensione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020; pagina 3 di 12 11)- che questo periodo è, infatti, previsto dall'art. 103 comma 6 bis del Decreto Legge 17
marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27;
12)- che si tratta di un periodo di sospensione, e non di interruzione, pari, pertanto, a 98
giorni;
13)- che dal 16/10/2018 al 08/04/2024 passano 5 anni, 5 mesi e 23 giorni;
14)- che, a voler togliere gli ulteriori 98 giorni di sospensione, si perviene a 5 anni, 2 mesi e
14 giorni;
15)- che, in assenza di ulteriori elementi interruttivi, la sanzione amministrativa di cui alla
ordinanza ingiunzione in oggi opposta è immancabilmente prescritta;
16)- che, stante la intervenuta prescrizione, alcun diritto può avere l a pretendere tale CP_1
somma;
17)- che appare indispensabile sospendere la esecutività dell'ordinanza ingiunzione in oggi
opposta;
18)- che, infatti, apparirebbe ben poco corretto consentire che il Signor debba Pt_1
corrispondere la somma oggetto di ordinanza ingiunzione benché prescritta o arrivi,
addirittura, a subire procedure esecutive;
19)- che, in subordine, nella denegata ipotesi che Codesto Ill.mo Giudice dovesse ritenere
non prescritta la sanzione amministrativa, si chiede che la stessa sia ridotta al minimo
edittale.
Sulla base di tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE: - sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto;
pagina 4 di 12 IN VIA PRINCIPALE: accogliere la presente opposizione nel merito e annullare l'ordinanza
ingiunzione opposta per prescrizione del diritto a riscuotere le somme a cui si riferisce.
IN VIA DI SUBORDINE: ridurre l'importo della sanzione amministrativa al minimo edittale.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso ed ha condannato alle spese di lite in Parte_1
favore dell' . Controparte_2
Ha rilevato: “..l'atto di accertamento n. 4902.16/10/2018.0200944 risulta essere stato
notificato dall' in data 9.11.2018 (doc. 11, fascicolo ). CP_1 CP_1
Va poi considerato, come correttamente rilevato dall' , il disposto dell'art 2 DL 463/83 CP_1
conv. in L. 638 /83, il quale dispone quanto segue:
“1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei
lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21 e 22
della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere
portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di
lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente
denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito del conguaglio tra gli importi contributivi
a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di
lavoro.
1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro
10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se
l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è
pagina 5 di 12 punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento
delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento
della violazione.
1-ter. La denuncia di reato è presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui
al comma 1- bis ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto. Alla denuncia è allegata
l'attestazione delle somme eventualmente versate.
1-quater. Durante il termine di cui al comma 1- bis il corso della prescrizione rimane
sospeso”.
Va, quindi, computato anche il termine di tre mesi di cui alla norma citata, termine durante il
quale il corso della prescrizione è sospeso ex lege.
Ne consegue che il quinquennio va calcolato a decorrere dal 9.2.2019.
Detratti i 98 giorni di sospensione ID citati dallo stesso ricorrente, la prescrizione si
sarebbe perfezionata in data 17.5.2024. Il termine è stato, tuttavia, interrotto dalla notifica
dell'ordinanza-ingiunzione intervenuta in data 8.4.2024, come riferito dallo stesso ricorrente. “
Inoltre, ha respinto la domanda formulata in via subordinata, con la quale veniva richiesta una riduzione dell'importo della sanzione, rilevando che la sanzione pari ad € 4.006,07 era stata applicata dall' già nel minimo edittale (1,5 volte l'importo omesso pari ad € 2.670,71). CP_1
Avverso detta decisione ha interposto appello il impugnando la sentenza di primo Pt_1
grado nella parte in cui stabilisce che il termine di prescrizione, nel caso di specie, debba decorrere dal 09/02/2019 e non dal 22/01/2019.
Sostiene che il punto nodale della presente causa sta nella applicazione del termine di tre mesi di cui all'art. 2 D.L. 463/93. pagina 6 di 12 Ritiene che la predetta norma appariva finalizzata a sospendere la denuncia di reato o l'applicazione di sanzione amministrativa per mancato pagamento degli oneri contributivi prima del decorso del termine di tre mesi “dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto
accertamento della violazione”; tale norma viene, nel caso di specie, utilizzata con riferimento alla emissione della ordinanza ingiunzione ex art. 689/81 mantenuta nei presupposti fondamentali: l'ordinanza ingiunzione non può essere emessa prima della scadenza dei tre mesi nel corso dei quali il termine di prescrizione risulta sospeso;
i contributi previdenziali omessi dal Signor andavano dal mese di gennaio al mese di giugno 2017 e le Pt_1
notifiche degli avvisi di addebito dall'aprile 2017 al settembre 2017 mentre l'accertamento di diffida emesso dall' , con l'avvertimento di cui all'art. 2 del D.L. 463/83, veniva notificato CP_1
in data 09/11/2018, ossia oltre un anno dopo l'ultima delle rate di contributi previdenziali omessi.
Pertanto, nell'ottica dell'appello, deve ritenersi che l avrebbe dovuto esercitare la CP_1
propria potestà sanzionatoria nei confronti del Signor ntro 90 giorni dal momento Pt_1
in cui era nella possibilità di accertare il comportamento da sanzionare e, da quel momento sarebbero decorsi i 5 anni di prescrizione.
Rileva, inoltre, che non risulta provato in alcun modo la notifica dell'avviso di accertamento del 09/11/2018.
L'avviso di accertamento risultava notificato al Signor presso la residenza e non Pt_1
presso la sede legale della Società o alla pec di quest'ultima.
La notificazione si realizzava mediante notifica al portiere dello stabile ove il Signor
era residente ma non veniva ottemperato l'obbligo di legge dell'invio di Pt_1
pagina 7 di 12 raccomandata per informare il destinatario della notificazione dell'avvenuta consegna al portiere.
All'udienza del 30.09.2025 all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto, del quale è stata data lettura.
**********
L'appello è infondato per cui va rigettato.
In relazione alla prima censura svolta da parte appellante si rileva quanto segue.
A seguito di numerosi avvisi di addebito ex art 30 DL 78/10 per il pagamento dei contributi e
CP_ CP_ delle sanzioni civili (doc. da 5 a 10 del fascicolo di I grado dell ), l , dopo aver verificato l'ammontare delle ritenute non versate nell'anno 2017, come previsto dal comma
1bis dell'art 2 DL 463/83 conv. in L. 638/83, notificava, in data 9.11.18, a mezzo posta
CP_ raccomandata, l'accertamento diffida Prot 4902 16.10.18 0200944 (Doc 11 ).
CP_ Nell predetto atto di accertamento diffida, l rendeva noto che il mancato versamento delle quote contributive poste a carico dei lavoratori e trattenute dal datore di lavoro, per un importo non superiore ad E. 10.000,00 annui, era passibile di sanzione amministrativa;
la sanzione amministrativa non era applicabile, così come previsto dall' 2 del D.L. 463/83, nel caso di versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica della diffida stessa.
Poiché nessun versamento delle quote di contribuzione a carico dei lavoratori avveniva entro
CP_ il termine di 90 giorni, l notificava l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione nel presente giudizio.
pagina 8 di 12 Osserva questa Corte che l'art 2 del D.L. n. 463/83 conv. in L. 638 /83, come sopra riportato al comma 1 quater dispone: “Durante il termine di cui al comma 1- bis il corso della
prescrizione rimane sospeso”.
Pertanto, correttamente il Tribunale ha ritenuto che il termine di prescrizione quinquennale fosse rimasto sospeso per il periodo di tre mesi dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione ovvero dal 9.11.18 al 9.02.19.
Al detto periodo di sospensione va sommato l'ulteriore periodo di sospensione ID dal 23
febbraio 2020 al 31 maggio 2020 disposto dall'articolo 103, comma-6 bis;
ne discende che, in virtù delle citate disposizioni normative, la notifica dell'ordinanza ingiunzione risalente al
8.04.24 è avvenuta entro i termini prescrizionali di legge.
Anche l'ulteriore censura relativa alle modalità di notifica dell'avviso di accertamento risulta infondata.
L'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, per la parte di interesse, dispone: “ - Notificazione della
cartella di pagamento – “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri
soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale
convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia
municipale; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più
formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta
giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attività svolta
mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica può essere eseguita anche mediante
invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico
chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento
pagina 9 di 12 sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile
dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.
(…..)
Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani
proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda,
non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.”
In relazione alla notificazione via posta raccomandata delle cartelle esattoriali presupposte, la
Suprema Corte (vedi, da ultimo, Cass., 19-7-2018, n. 19270) ha ormai chiarito che, in tema di riscossione di contributi previdenziali, “la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche
mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973,
prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed
all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione
e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la
ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di
un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso,
l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra
destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo
comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque
anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con
l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su
richiesta del contribuente o dell'amministrazione”.
pagina 10 di 12 A conferma di tale orientamento, la Corte Costituzionale, con la recente sentenza n.
175/2018, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del citato art. 26,
primo comma, DPR 602/73 “nella parte in cui abilita il Concessionario della Riscossione alla
notificazione diretta, senza intermediario, mediante invio di raccomandata con avviso di
ricevimento, della cartella di pagamento, nonché nella parte in cui non prevede che la notifica
di cartella di pagamento tramite il servizio postale avvenga con l'osservanza dell'art. 7 legge
n. 890/1982”.
In particolare, la Consulta ha affermato che la disciplina speciale recata dalla disposizione censurata, per cui attualmente l'agente per la riscossione può procedere alla notificazione diretta ex art. 26, primo comma, delle cartelle di pagamento, trova giustificazione nella natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell'attività del primo, il quale, secondo l'espressa previsione dell'art. 24 del d.P.R. n. 602 del 1973, è depositario del ruolo formato dall'amministrazione finanziaria e, per conto di quest'ultima, procede per legge alla riscossione coattiva.
Si tratta, quindi, di un organo indiretto dell'amministrazione finanziaria, cui è delegato l'esercizio di poteri pubblicistici funzionali alla riscossione delle entrate pubbliche.
Il secondo comma dell'art. 26 D.P.R. 602/1973, a sua volta, menziona tra i soggetti abilitati a ricevere la notifica, oltre a destinatario, anche le “…..persone di famiglia o addette alla casa,
all'ufficio o all'azienda…”.
Nel caso di specie, nella ricevuta di ritorno è apposta la sottoscrizione del portiere dello stabile, come emerge dalla documentazione allegata, per cui il motivo di appello risulta infondato.
pagina 11 di 12 Alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, il gravame deve essere respinto, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa,
dell'attività svolta in giudizio, sono poste a carico dell'appellante e liquidate in euro 1.000,00,
oltre spese generali e oneri accessori come per legge, in favore di parte appellata.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato art. 1 comma
17 L.228/12.
PQM
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 4143/2024 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in €. 1.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato art. 1 comma
17 L.228/12.
Milano 30 Settembre 2025
Il Giudice Ausiliario Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO) (Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI)
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