Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00032/2026REG.PROV.COLL.
N. 01187/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1187 del 2022, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Marolda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Palermo, sezione II, n. -OMISSIS-, pubblicata in data 21 luglio 2022 che ha respinto il ricorso n. 182/2020 R.G.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la Consigliera LA La AN e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’appellante ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con la quale il T.a.r. ha respinto il ricorso dalla stessa proposto in primo grado per l’annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 31 ottobre 2019 con cui il Comune di -OMISSIS- ha annullato la concessione edilizia in sanatoria n. -OMISSIS- del 17 maggio 2005, in precedenza rilasciata al signor -OMISSIS- che ne aveva fatto domanda (prot. n. -OMISSIS- del 22 settembre 1986).
2. L’appellante è acquirente in buona fede di un’unità immobiliare sita nel Comune di -OMISSIS-, Contrada -OMISSIS-, facente parte di un fabbricato originariamente costruito in assenza di concessione edilizia, poi regolarizzato per effetto della Concessione edilizia in sanatoria n. -OMISSIS- del 17 maggio 2005, rilasciata ai suoi danti causa.
L’odierna appellante, nel 2019 ha presentato al Comune di -OMISSIS- una Comunicazione inizio lavori asseverata (CILA, prot. n. -OMISSIS- del 11 gennaio 2019), per l’esecuzione di alcuni lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e, a seguito dell’istruttoria che ne è derivata, il Comune ha rilevato alcune irregolarità e con nota prot. n. -OMISSIS- del 13 marzo 2019 le ha notificato l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela della predetta concessione edilizia in sanatoria prot. n. -OMISSIS-/2005.
In particolare, l’Amministrazione ha rilevato un contrasto tra la dichiarazione rilasciata dall’originario intestatario della pratica, signor -OMISSIS-, da cui risulterebbe come epoca di realizzazione l’anno 1977 e la dichiarazione rilasciata, nel 2005, dalla successiva titolare della pratica, signora -OMISSIS-, che indicava come data di realizzazione della struttura l’anno 1976, contrasto risolto dall’Ente grazie al verbale dei VV.UU. del 26 febbraio 1977 che, a seguito di apposito sopralluogo, collocava la realizzazione del fabbricato nel 1977.
Da ciò, il Comune ha ricavato l’illegittimità della concessione in sanatoria, in quanto rilasciata sulla base di una dichiarazione non veritiera e per un immobile insuscettibile di sanatoria, trattandosi di opere realizzate dopo il 31 dicembre 1976 in zona con vincolo di inedificabilità assoluta perché entro la fascia dei 150 metri dalla battigia.
La dante causa dell’appellante, signora -OMISSIS- -OMISSIS-, non destinataria dell’avviso di avvio del procedimento ha presentato al Comune osservazioni ex art. 10 L.R. n. 10/1991.
Infine, il Comune di -OMISSIS- con provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 31 ottobre 2019, ha annullato in autotutela la concessione edilizia in sanatoria n. -OMISSIS- del 17 maggio 2005.
3. Il T.A.R., con la sentenza appellata, ha respinto il ricorso, ritenendo che a fronte di una falsa rappresentazione della realtà, l’annullamento del titolo favorevole per il privato si configuri come doveroso e non necessiti di ulteriore motivazione e ponderazione di interessi rispetto al mero documentato richiamo della non veritiera prospettazione e che il limite temporale previsto dall’art. 21- nonies della l. n. 241/1990 non operi, come nel caso di specie, a fronte di false rappresentazioni della realtà e per procedere all’annullamento in autotutela di provvedimenti adottati prima della l. n. 124/2015.
Inoltre, il T.a.r. ha escluso un concorso di colpa tra l’originario istante la richiesta di condono edilizio e l’amministrazione comunale poiché non si verte in ipotesi di un errore, ancorché gravemente colposo, di percezione o valutazione dei fatti, ma sussiste un’evidente falsità della dichiarazione resa dal privato su una circostanza, costituente presupposto necessario, ex art. 23 della l.r. n. 37/1985, per il rilascio del chiesto condono per fabbricati, privi di regolare titolo edilizio, edificati in violazione dell’art. 15, lett. a), della l.r. 12 giugno 1976, n. 78: ossia la realizzazione delle strutture essenziali entro il 31 dicembre 1976.
4. L’appello è affidato ai seguenti motivi:
I) Violazione dell’art. 21 nonies della Legge n. 241/1990.
La sentenza appellata nel negare l’applicabilità del limite temporale previsto dall’art. 21- nonies , nella formulazione introdotta dalla legge n. 124/2015, avrebbe trascurato di valutare il rispetto del termine “ragionevole” già previsto dall’art. 21- nonies nella sua formulazione originaria. Nel caso in esame, quand’anche non trovasse applicazione il termine perentorio di 18 mesi e, viceversa, trovasse applicazione il semplice termine ragionevole, l’intervento dell’Amministrazione risulterebbe comunque tardivo, dovendosi ritenere che il decorso di oltre quattordici anni dal rilascio della sanatoria superi qualsiasi canone di ragionevolezza posto a presidio della stabilità degli effetti degli atti amministrativi.
La sentenza appellata erra anche nel ritenere che il limite temporale non operi “come nel caso di specie, a fronte di false rappresentazioni della realtà”, in quanto la sussistenza di quest’ultima evenienza può incidere eventualmente sulla decorrenza del termine in questione, che si ritiene decorra solamente dal momento in cui l’amministrazione sia venuta a conoscenza dei profili di illegittimità dell’atto o delle falsità. Si evidenzia come nella fattispecie in esame il Comune disponesse da sempre di tutti i dati e le informazioni necessarie per adottare una determinazione corretta, o, quanto meno, per disporre ulteriori accertamenti prima del rilascio del provvedimento di condono.
L’appellante rileva la carenza di un comportamento dotato di attitudine decettiva tenuto dagli originari richiedenti la sanatoria, in quanto i dati dai quali ricavare l’erroneità dell’indicazione fornita erano tutti a disposizione dell’Amministrazione al momento del rilascio della sanatoria.
La sentenza, inoltre, non sarebbe condivisibile laddove nega la rilevanza degli ulteriori presupposti delineati dall’art. 21 nonies , con particolare riferimento all’interesse pubblico concreto e attuale, alla adeguata motivazione e ponderazione degli interessi, alla non veritiera prospettazione e laddove non considera il mancato bilanciamento tra il supposto interesse pubblico al ripristino della legalità violata e l’interesse del privato.
II) Violazione del principio di partecipazione al procedimento amministrativo (art. 7 L.241/90 e art. 8 L.R. 10/91).
Si ci duole del fatto che la comunicazione di avvio del procedimento sia stata notificata alla sola appellante (attuale proprietaria) e non anche ai titolari dell’annullata concessione edilizia in sanatoria del n. -OMISSIS- del 17.05.2005, e cioè ai signori -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- (anche in qualità di eredi della Sig.ra -OMISSIS-, codestinataria di detta concessione in sanatoria) che avevano interesse a partecipare al procedimento di revoca in autotutela, anche al fine di rappresentare con apposite memorie difensive le ragioni che ostavano all’annullamento della concessione in sanatoria evitando danni di rivalsa da parte dell’acquirente dell’immobile.
5. Il comune di -OMISSIS- non si è costituito in giudizio.
Con ordinanza n. 38 del 15 gennaio 2025 la causa è stata cancellata da ruolo in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal CGA dell’art. 2, comma 3, della l. r. n. 15/1991 e, in via subordinata, dell’art. 23 (ossia degli artt. 32-33 della legge n. 47 del 1985 siccome recepiti in Sicilia), comma 11 (già 10), ultima proposizione, della l. r. n. 37/1985.
6. Successivamente a seguito di apposita istanza depositata dall’appellante all’udienza del 18 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. L’appello non può essere accolto.
7.1. Il primo motivo è infondato per le seguenti ragioni.
La concessione edilizia in sanatoria n. -OMISSIS- del 17 maggio 2005 è stata annullata d’ufficio ex art. 21 nonies l. n. 241/1990 con l’impugnato provvedimento adottato dal Comune di -OMISSIS- in data 13 marzo 2019 a distanza di quattordici anni.
In merito l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 17 ottobre 2017, chiamata a pronunciarsi sull'annullamento d'ufficio di un titolo edilizio in sanatoria rilasciato molto tempo prima, ha enunciato il seguente principio di diritto « nella vigenza dell'articolo 21-nonies della L. n. 241 del 1990 - per come introdotto dalla L. n. 15 del 2005 - l'annullamento d'ufficio di un titolo edilizio in sanatoria, intervenuto ad una distanza temporale considerevole dal provvedimento annullato, deve essere motivato in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all'adozione dell'atto di ritiro anche tenuto conto degli interessi dei privati destinatari del provvedimento sfavorevole. In tali ipotesi, tuttavia, deve ritenersi:
i) che il mero decorso del tempo, di per sé solo, non consumi il potere di adozione dell'annullamento d'ufficio e che, in ogni caso, il termine "ragionevole" per la sua adozione decorra soltanto dal momento della scoperta, da parte dell'amministrazione, dei fatti e delle circostanze posti a fondamento dell'atto di ritiro;
ii) che l'onere motivazionale gravante sull'amministrazione risulterà attenuato in ragione della rilevanza e autoevidenza degli interessi pubblici tutelati (al punto che, nelle ipotesi di maggior rilievo, esso potrà essere soddisfatto attraverso il richiamo alle pertinenti circostanze in fatto e il rinvio alle disposizioni di tutela che risultano in concreto violate, che normalmente possano integrare, ove necessario, le ragioni di interesse pubblico che depongano nel senso dell'esercizio del ius poenitendi );
iii) che la non veritiera prospettazione da parte del privato delle circostanze in fatto e in diritto poste a fondamento dell'atto illegittimo a lui favorevole non consente di configurare in capo a lui una posizione di affidamento legittimo, con la conseguenza per cui l'onere motivazionale gravante sull'amministrazione potrà dirsi soddisfatto attraverso il documentato richiamo alla non veritiera prospettazione di parte ».
La medesima Adunanza Plenaria sul piano dell'ambito oggettivo di applicazione della novella dell'art. 21 nonies della L. n. 241 del 1990, introdotta con la L. n. 124 del 2015, ha chiarito che « Tale disposizione non provvede che per il futuro, sicché dalla stessa non possono essere tratti elementi o spunti interpretativi ai fini della soluzione di questioni ricadenti sotto la disciplina del previgente quadro normativo », di talché il nuovo termine di diciotto mesi - introdotto dall'art. 6, comma 1, lett. d) della L. n. 124 del 2015 - non può che operare per l'avvenire e, pertanto, con riferimento a provvedimenti amministrativi adottati dopo l'entrata in vigore della novella.
La giurisprudenza successiva, sulla base delle indicazioni dell'Adunanza Plenaria, ha inoltre stabilito che:
- il termine di diciotto mesi per l'annullamento d'ufficio resta predicabile nella sua rigida previsione solo in relazione ai provvedimenti di annullamento in autotutela che abbiano a oggetto provvedimenti che siano, anch'essi, successivi all'entrata in vigore della novella di cui alla L. n. 124 del 2015, in quanto trattasi di un termine che non può applicarsi in via retroattiva, nel senso di computare anche il tempo decorso anteriormente all'entrata in vigore della novella legislativa, atteso che tale esegesi, oltre a porsi in contrasto con il generale principio di irretroattività della legge (art. 11 preleggi) finirebbe per limitare in maniera eccessiva e irragionevole l'esercizio del potere di autotutela amministrativa; si arriverebbe, infatti, all' irragionevole conseguenza per cui, con riguardo ai provvedimenti adottati diciotto mesi prima dell'entrata in vigore della nuova norma, l'annullamento d'ufficio sarebbe, per ciò solo, precluso (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. VI, 8 settembre 2020, n. 5410; Id., sez. III, 2 novembre 2019, n. 7476; Id., sez. VI, 8 maggio 2019 n. 2974, Id., sez. V, 19 gennaio 2017 n. 250; Id., sez. VI, 13 luglio 2017 n. 3462);
- nel caso di provvedimenti già adottati alla data di entrata in vigore della novella il termine suddetto integra esclusivamente un parametro di riferimento per valutare la "ragionevolezza del termine" dell'intervento in autotutela. Il nuovo termine legislativamente predeterminato non sostituisce in toto il termine ragionevole (e indeterminato) il quale, presente fin dall'originaria formulazione della disposizione delineata dalla L. n. 15 del 2005, continua a costituire il parametro normativo di riferimento laddove non possa trovare applicazione, " ratione temporis ", il termine di diciotto mesi (cfr. ex multis , Cons. Stato, sez. V, 29 maggio 2019, n. 3583; Id., sez. IV, 18 luglio 2018, n. 4374; Id., sez. VI, 19 gennaio 2017, n. 250).
7.1.2. Alla luce delle suddette coordinate giurisprudenziali il Collegio, conformandosi a specifici suoi precedenti (C.G.A.R.S. (data ud. 18 settembre 2025) 3 novembre 2025, n. 841), ritiene che:
- la concessione edilizia in sanatoria oggetto di autotutela è antecedente all'entrata in vigore della novella all'art. 21 nonies della L. n. 241 del 1990 di cui alla L. n. 124 del 2015, di talché non può farsi applicazione nella fattispecie controversa del termine di diciotto mesi per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio;
- il mancato accertamento con sentenza passata in giudicato della falsità della dichiarazione sostitutiva, nei termini previsti dal comma 2 bis dell'art. 21 nonies della L. n. 241 del 1990, è nella specie irrilevante, in quanto, in disparte la già rimarcata non applicabilità del termine di diciotto mesi e conseguente possibilità di sua deroga prevista dal citato comma 2 bis - in virtù dei principi espressi dall'Adunanza Plenaria è sempre concesso all'Amministrazione di ritirare in autotutela un titolo edilizio illegittimo rilasciato al privato sulla base di una sua non veritiera prospettazione delle circostanze in fatto e in diritto poste a fondamento dell'atto a lui favorevole, giacché in detta evenienza non è possibile configurare in capo al privato stesso una posizione di affidamento meritevole di tutela;
- è affatto irrilevante che il provvedimento di autotutela sia nella specie intervenuto a distanza di molti anni dal rilascio del titolo edilizio, in quanto, in virtù dei principi enunciati dall'Adunanza Plenaria, la ragionevolezza del termine va valutata in relazione al momento della scoperta della causa di annullamento d'ufficio, nella specie l’amministrazione comunale ha accertato la non veridicità della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del 12 gennaio 2005 a firma di -OMISSIS- (secondo cui l’immobile è stato realizzato per quanto riguarda la struttura e il tampognamento nel marzo del 1976 e come ultimazione nel 1977) in occasione della presentazione della CILA da parte dell’odierna appellante in data 11 gennaio 2019;
- l'accertata non veridicità della suddetta dichiarazione sostitutiva posta a corredo dell'istanza di sanatoria unitamente alla relazione tecnica a firma del Geom. -OMISSIS- imponeva al Comune il rigetto della sanatoria, giacché - essendo il manufatto abusivo pacificamente realizzato nella fascia di inedificabilità di 150 metri dalla battigia - ai sensi dell'art. 15 lett. a) della L.R. n. 78 del 1976 non poteva essere sanato.
Al riguardo come esposto nell’ordinanza cautelare con la quale questo Collegio ha cancellato dal ruolo il presente procedimento di appello, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 comma 3, della L.R. n. 15 del 1991 secondo cui il divieto di costruire entro 150 metri dalla battigia, di cui all'articolo 15, primo comma, lettera a), della legge della Regione siciliana numero 78 del 1976, deve intendersi direttamente e immediatamente efficace anche nei confronti dei privati.
I giudizi dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana vertono su provvedimenti comunali di diniego di domande di condono edilizio (e sulle conseguenti ordinanze di demolizione) relativi a opere costruite in assenza di titolo a meno di 150 metri dalla battigia, dopo il 31 dicembre 1976 e fino al 1ottobre 1983: data entro la quale le opere dovevano essere ultimate per beneficiare del condono edilizio di cui alla L.R. Siciliana n. 37 del 1985.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 72/2025 depositata il 23 maggio 2025 ha respinto la questione di legittimità costituzionale ritenendo che la disposizione del 1991 abbia interpretato autenticamente la norma del 1976, chiarendo ciò che nel testo di quest'ultima poteva risultare non chiaro: ovvero che il divieto di costruire entro 150 metri dalla battigia valesse direttamente fin dal 1976 per i privati e non solo ai fini del suo inserimento nei piani urbanistici.
La Consulta ha anche specificato che la disposizione di interpretazione autentica non ha leso il legittimo affidamento sulla possibilità di sanatoria edilizia, affidamento che, per il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sarebbe sorto con l'entrata in vigore della citata L.R. Siciliana n. 37 del 1985 sul condono (articolo 23), in quanto quest'ultima legge regionale non poteva ingenerare nei privati un affidamento di siffatta portata, essendo determinanti in tal senso le leggi regionali sopravvenute a quella del 1976 sino alla disciplina condonistica del 1985, dalle quali poteva inferirsi la non condonabilità.
Pertanto, è di fondamentale importanza la prova dell'anno di realizzazione dell'opera.
Nel caso che ci occupa il provvedimento impugnato ha riscontrato la falsità in merito all’effettiva data di edificazione del fabbricato (posto a distanza inferiore a metri 150 dalla battigia) oggetto di sanatoria avendo accertato sulla scorta della nota prot. n. 165/CT del 29 gennaio 2019 del Comando dei Vigili Urbani che « sulla base di ricerche effettuate nelle rubriche alfabetiche della Sezione Edilizia risulta iscritto il procedimento n. -OMISSIS- a carico di -OMISSIS- e un verbale di accertamento del 26/02/1977, del quale è stata allegata copia, e da cui si rileva, tra l’altro, che le opere abusive realizzate consistevano “nella realizzazione di uno sbancamento di mq. 80 circa, con basamento e inizio pilastratura del paino terra in cemento armato. All’atto dell’accertamento i lavori erano in corso » e che dunque le affermazioni secondo le quali l’opera sarebbe stata realizzata in parte nel 1976 e ultimata nel 1977 sono certamente non veritiere, oltre che discordanti con le altre dichiarazioni a firma del signor -OMISSIS- in cui si riporta come data di costruzione il 1977 (periodo dal 30 gennaio 1977 al 1ottobre 1983).
Il provvedimento di annullamento in autotutela della concessione edilizia in sanatoria è motivato (come si legge nella nota prot. n. -OMISSIS- del 13 marzo 2019 di avvio del procedimento di annullamento in autotutela) sulla base di una sanatoria « fondata su presupposti erronei rispetto alle previsioni di legge, ossia su una non veritiera dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dalla signora -OMISSIS- (nata a -OMISSIS- il -OMISSIS-, deceduta a -OMISSIS- il -OMISSIS-), trattandosi invero di abuso insuscettibile di sanatoria, poiché rientrante nelle ipotesi di insanabilità di cui alla lett. b) dell’art. 33 della L. 47/1985, nonché dell’art. 23, comma 10, della l.r. 37/1985 e ss.mm.ii., della Circolare Assessoriale Regionale n° 2 del 31/08/1985, dell’art. 15 della l.r. n° 78/1976, dell’art. 2, comma 3, della l.r. n° 15/1991, della Circolare Assessorato Regionale Territorio e Ambiente n° 1/95 DRU punto 3, trattandosi di opere realizzate dopo il 31/12/1976 entro la fascia di rispetto di 150 mt dalla battigia, ed avendo la norma di cui all’art. 2 della l.r. n. 15/1991 efficacia di interpretazione autentica dell’art. 15 della l.r. n. 78/1976, ne è sancito l’effetto retroattivo; conseguentemente nel momento in cui veniva realizzata la costruzione abusiva di cui alla concessione edilizia in sanatoria n. prot. -OMISSIS-/2005, era già operante il divieto di edificare di cui al citato art. 15 » (V. anche avvio del procedimento del 13 marzo 2019).
Inoltre si legge sempre nel provvedimento impugnato richiamando il parere legale che «…l’amministrazione, ha rilasciato un titolo in sanatoria a fronte di una edificazione abusiva, stante l’illegittimità dello stesso perché rilasciato a seguito di una condotta di mala fede del privato che ha indotto in errore l’amministrazione…l’annullamento in autotutela di un titolo edilizio illegittimo è un atto dovuto della Pubblica Amministrazione, la quale, essendo tenuta alla tutela dell’interesse pubblico concreto ed attuale al ripristino della legalità violata, ha il potere-dovere di annullare in ogni tempo il titolo edilizio rilasciato illegittimamente ».
Pertanto, l’onere motivazionale gravante sull'amministrazione è stato soddisfatto.
Il richiamo delle normative violate e dell’inedificabilità assoluta nella fascia di rispetto di metri 150 dalla battigia rende in modo evidente e incontestabile prevalente l’interesse pubblico ad annullare il titolo edilizio che è un atto dovuto su quello del privato che ha ottenuto una concessione edilizia in sanatoria illegittima sulla scorta di dichiarazioni false che non possono ingenerare in lui affidamento e che anzi rendono recessivo il suo interesse a tutelare la sanatoria.
7.2. Parte appellante col secondo motivo di appello lamenta la violazione del principio di partecipazione al procedimento amministrativo (art. 7 L.241/90 e art. 8 L.R. 10/91) non essendo stato notificato il provvedimento di annullamento in autotutela al proprio dante causa al quale la concessione edilizia in sanatoria era stata rilasciata.
Prescindendo dalla circostanza che detto vizio potrebbe essere rilevato dal soggetto interessato, dal provvedimento impugnato si evince chiaramente che l’amministrazione ha valutato le osservazioni trasmesse dallo studio legale Avv. -OMISSIS- con nota prot. n. -OMISSIS-del 27 maggio 2019 nell’interesse della signora -OMISSIS- ex proprietaria, chiamata in causa dall’odierna appellante, dopo aver ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela, e che le stesse, con nota prot. n. 5505/urb del 12 giugno 2019, dal punto di vista tecnico pur essendo state ritenute non suscettibili di provocare il riesame delle ragioni di annullamento hanno indotto il Comune a richiedere il parere legale che ha evidenziato l’indubbia illegittimità della concessione edilizia e l’obbligatorietà dell’atto di annullamento della stessa.
8. Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello va respinto.
9. Nulla sulle spese attesa la mancata costituzione del Comune.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente decidendo, respinge l’appello.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e i soggetti citati in sentenza.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO LI, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
Michele Pizzi, Consigliere
LA La AN, Consigliere, Estensore
Antonino Lo Presti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA La AN | TO LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.