CGARS, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 32
CGARS
Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 21 nonies della Legge n. 241/1990

    La Corte ha ritenuto che il termine di diciotto mesi non sia applicabile ai provvedimenti adottati prima dell'entrata in vigore della L. n. 124/2015. Inoltre, la non veritiera prospettazione dei fatti da parte del privato non consente di configurare un legittimo affidamento, attenuando l'onere motivazionale dell'amministrazione. La ragionevolezza del termine va valutata dal momento della scoperta della causa di annullamento.

  • Rigettato
    Violazione del principio di partecipazione al procedimento amministrativo

    La Corte ha osservato che l'amministrazione ha valutato le osservazioni trasmesse dallo studio legale nell'interesse della dante causa, pur ritenendole non suscettibili di provocare il riesame delle ragioni di annullamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    CGARS, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 32
    Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
    Numero : 32
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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