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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 16.10.2024 al n. 2373 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 avente ad oggetto: DIVORZIO
CONGIUNTO – CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
TRA
nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, difesa e rappresentata in giudizio dall'Avv. Domenico Colella ed C.F._1
elettivamente domiciliata in Avellino (NA) alla via C. Colombo n.2/b, presso lo studio di questi;
E
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
difeso e rappresentato in giudizio dall'Avv. Angelina De Falco ed C.F._2
elettivamente domiciliato in Avellino (NA) alla via C. Colombo n. 2/b, presso lo studio di questi;
N O N C H È
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note ritualmente depositate
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti come identificati in epigrafe con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass.
Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
13062/2000).
Ciò premesso, la domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto
(alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stato altresì prodotto decreto di omologazione della separazione dei coniugi emesso dal Tribunale di Nola in data 29.10.2015.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Anche le condizioni di divorzio concordate sono conformi agli interessi della prole e non contrastano con i diritti inderogabili di cui all'art. 160 c.c., di talchè possono essere integralmente recepite dal tribunale.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto dei minori stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il tribunale di Nola, definitivamente pronunciando ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato l'11.06.2009 in
Liveri (NA) trascritto sul registro degli atti di matrimonio del Comune di IA
(NA) atto n. 21 Parte II Serie B dell'anno 2009;
b) dispone che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'ufficiale lo stato civile del Comune di IA (NA) per le annotazioni ulteriori incombenze di cui al R.D. 1238/1939 come modificato dal DPR 3.11.2000
n. 396.
c) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso ed al piano genitoriale allegato da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
d) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 23.01.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 16.10.2024 al n. 2373 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 avente ad oggetto: DIVORZIO
CONGIUNTO – CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
TRA
nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, difesa e rappresentata in giudizio dall'Avv. Domenico Colella ed C.F._1
elettivamente domiciliata in Avellino (NA) alla via C. Colombo n.2/b, presso lo studio di questi;
E
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
difeso e rappresentato in giudizio dall'Avv. Angelina De Falco ed C.F._2
elettivamente domiciliato in Avellino (NA) alla via C. Colombo n. 2/b, presso lo studio di questi;
N O N C H È
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note ritualmente depositate
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti come identificati in epigrafe con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass.
Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
13062/2000).
Ciò premesso, la domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto
(alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stato altresì prodotto decreto di omologazione della separazione dei coniugi emesso dal Tribunale di Nola in data 29.10.2015.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Anche le condizioni di divorzio concordate sono conformi agli interessi della prole e non contrastano con i diritti inderogabili di cui all'art. 160 c.c., di talchè possono essere integralmente recepite dal tribunale.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto dei minori stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il tribunale di Nola, definitivamente pronunciando ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato l'11.06.2009 in
Liveri (NA) trascritto sul registro degli atti di matrimonio del Comune di IA
(NA) atto n. 21 Parte II Serie B dell'anno 2009;
b) dispone che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'ufficiale lo stato civile del Comune di IA (NA) per le annotazioni ulteriori incombenze di cui al R.D. 1238/1939 come modificato dal DPR 3.11.2000
n. 396.
c) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso ed al piano genitoriale allegato da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
d) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 23.01.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)