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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 05/11/2025, n. 1470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1470 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in persona del Giudice, dott.ssa AR OT, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 288/2021 RG degli affari civili,
TRA
(cf: ), nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in c.so La Masa n. 82, presso lo studio dell'avv. Francesco Paolo
Sanfilippo, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti allegata all'atto introduttivo
ATTRICE
E
(cf: ), in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato a Castelbuono in via M. Levante n. 85 presso lo studio dell'avv.
IC RA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Gabriella Grasso, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
avente ad oggetto: domanda di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale;
conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta rispettivamente depositate (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
, in persona del sindaco pro tempore, al fine di ottenere il risarcimento del Controparte_1 danno patito in seguito al sinistro occorso il 15.11.2018 a , intorno alle ore 9.30, CP_1 quando, alla guida della propria bicicletta da corsa Specialized Roubaix insieme ad altri tre ciclisti, provenendo da Termini Imerese con direzione , nel tratto di strada subito dopo CP_1
l'Ospedale, dopo aver superato lo svincolo che conduce a NN, percorsi i primi 100 metri circa di via Giubileo Magno, perdeva in controllo della bicicletta a causa del manto stradale che si presentava “immediatamente alterato”.
Deduceva, più precisamente, la presenza di un solco sull'asfalto, non visibile né segnalato,
“che diveniva un improvviso binario dal quale la bici stessa era impossibilitata a spostarsi”, aggiungendo che, avendo perso il controllo del proprio mezzo, si era ritrovata nella corsia destinata alla marcia dei veicoli provenienti dal senso opposto, ove era andata inevitabilmente ad impattare con una autovettura, cadendo rovinosamente a terra. Oltre agli ingenti danni subiti dalla bicicletta, invocava le lesioni fisiche riportate a causa dell'urto – consistenti in “trauma cranio facciale non commotivo” e “trauma ginocchio sinistro, con diverse ferite lacero contuse al volto ed escoriazioni alla spalla e ginocchio sinistro e alla mano destra” –, accertate dai sanitari in servizio presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Giglio di
, ove nell'immediatezza dell'occorso era stata trasportata, che avevano comportato CP_1
l'applicazione di diversi punti di sutura al viso, in particolare al sopracciglio ed alla zona del mento, presso l'Ospedale civico di Palermo.
Precisava altresì che a seguito dell'incidente aveva subito un riposo forzato di circa un mese, periodo durante il quale non aveva potuto espletare la propria professione di odontoiatra.
Secondo la prospettazione attorea, l'evento era interamente ascrivibile all'inerzia dell'ente comunale che non aveva effettuato la dovuta manutenzione sul tratto stradale in questione né aveva adeguatamente segnalato la presenza del dissesto della sede viaria, con particolare riguardo all'insidioso solco stradale ivi insistente.
quantificava i danni subiti in complessivi € 18.715,69, di cui € 3.974,99 a Parte_1 titolo di danno non patrimoniale per la lesione dell'integrità fisica e il restante importo a titolo di danno patrimoniale e, segnatamente: € 3.061,00 per il danno alla bici, € 280,00 per il danno all'abbigliamento sportivo, € 400,00 per la relazione medico-legale, € 8.000,00 per i trattamenti chirurgici (da affrontare) di revisione delle cicatrici, nonché € 3.000,00 a titolo di lucro cessante per la riduzione della capacità lavorativa patita in ragione del sinistro, essendo una lavoratrice autonoma (odontoiatra).
Regolarmente costituitosi nel presente giudizio, il , in persona del Controparte_1 sindaco pro tempore, contestava le deduzioni avversarie rimarcando l'inadeguatezza delle immagini fotografiche prodotte dall'attrice a dimostrare la dinamica del sinistro – che non consentivano di individuare con esattezza il luogo del sinistro atteso che si limitavano a ritrarre il particolare di un tratto di manto stradale scarificato – e il nesso causale tra lo stesso e le lesioni riportate.
Rilevava, in ogni caso, che alla data del 15.11.2018 nessun lavoro di scarificazione era in atto sul territorio comunale, né nella via Giubileo Magno – indicata da parte attrice come presunto luogo ove era avvenuta la caduta –, né nelle vicinanze, rimarcando la presenza, lungo il predetto asse viario, di diversi “cartelli stradali verticali che limitano la circolazione stradale a 30 km/h oltre che segnali di pericolo generico triangolari in giallo bordati di rosso con la scritta su cartello orizzontale bianco “strada dissestata”, subito dopo la rotonda con l'innesto di via
NN ed al momento di immettersi nella via Giubileo Magno”.
Affermava dunque che, anche ove si fosse accertato che la caduta si era verificata nel punto ritratto nella produzione fotografica, ad un orario diurno connotato da piena visibilità, sarebbe bastata un'attenzione minima per avvedersi del lamentato dissesto presente sul manto stradale, di vasta estensione e colore diverso rispetto al resto della superficie, oltre che opportunamente segnalato, evidenziando inoltre che l'attrice non era una “principiante nella conduzione delle biciclette”. Concludeva, pertanto, che il sinistro fosse riconducibile esclusivamente alla condotta di
, integrante un'ipotesi di caso fortuito idonea ad elidere il nesso causale tra Parte_1
l'asserita insidia ed il danno, con conseguente esclusione di responsabilità del CP_1
In ordine al quantum debeatur, rilevava l'eccessività della pretesa risarcitoria, anch'essa non suffragata da prove adeguate, sia rispetto al danno biologico che al danno patrimoniale, chiedendo, pertanto, il rigetto della domanda avversaria e invocando, in subordine, il concorso di colpa della controparte ex art. 1227 cc.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, interrogatorio formale del sindaco pro tempore e prove testimoniali;
con ordinanza del 14.12.2023 è stata disposta ctu medico-legale sulla persona dell'attrice e con successiva ordinanza del 20.6.2025, emessa in seguito alle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc.
***********
Come emerge dalla sintetica ricostruzione dei fatti di causa, l'attrice imputa al CP_1
la responsabilità dell'evento dannoso occorso il 15.11.2018, da porre, secondo la sua
[...] prospettazione, in relazione causale con l'incuria dell'ente locale nella manutenzione del tratto stradale di via Giubileo, invocando l'applicazione della più favorevole disciplina contenuta nell'art. 2051 c.c., sul presupposto che al convenuto sia demandata la custodia e la manutenzione del luogo in cui è avvenuto il sinistro.
A tale riguardo deve osservarsi che è ormai consolidato il principio che “La responsabilità ex art. 2051 c.c., si fonda sulla possibilità di riscontrare a carico del chiamato a rispondere del danno un effettivo potere di governo della cosa sussumibile nel concetto di custodia rilevante ai fini della richiamata norma. Elemento costitutivo della domanda risarcitoria è, infatti, in primo luogo la ricorrenza della figura del custode, cioè del titolare di una effettiva e non occasionale disponibilità, sia essa materiale che giuridica, della cosa, che abbia il potere di controllare la cosa, la capacità di modificare la situazione di pericolo venutasi a creare, il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa” (cfr., da ultimo, Cass., n. 1108/2021).
Invero, la regola secondo cui ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito, si applica anche alle strade pubbliche a meno che non sia accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia del bene, sicché detta responsabilità non rimane esclusa in modo automatico dall'estensione della rete viaria e dall'uso da parte della generalità dei consociati, che eventualmente possono costituire meri indici di detta impossibilità (Cass., nn. 9546/2010 e 17377/2007); ed anzi, in tempi più recenti, si è sottolineata la particolare intensità del dovere di custodia gravante sull'amministrazione titolare del bene, a tutela dell'affidamento che nella sua sicurezza legittimamente i consociati ripongono (Cass., n. 11785/2017).
Peraltro, l'art. 14 C.d.s., impone agli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, di provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze (tra le quali rientrano di certo i marciapiedi (Cass., n. 16770/2016); c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. Rispetto a tali soggetti è dunque configurabile la responsabilità per cosa in custodia ex art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che ai medesimi deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima, “obblighi di custodia correlati al controllo del territorio e alla tutela della sicurezza ed incolumità dei fruitori delle strade di uso pubblico, in relazione agli eventuali danni riportati dagli utenti della strada”. (Cass., n.
8879/2023).
Quello appena enunciato è, invero, un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente manutenzione stradale “il proprietario o il custode (tale essendo anche il possessore, il detentore e il concessionario) risponde ex art. 2051 c.c., salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico si liberi dando la prova del fortuito.
In altri termini, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di sue pertinenze, invocando la responsabilità del custode è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr.
Cass., 20/2/2006, n. 3651).
Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e della relativa derivazione dalla cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sè indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno (cfr.
Cass., 20/2/2006, n. 3651)” [così, da ultimo, Cass. n.11096/2020].
In ossequio all'interpretazione ormai granitica, deve affermarsi che la norma in esame delinea un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non di colpa presunta, dovendo colui che la invoca provare soltanto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi in alcun modo la condotta del custode e l'osservanza di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso (cfr., ex multis, Cass., n. 1765/2016). Quanto alla prova liberatoria gravante sul custode, questi andrà esente da responsabilità solo dimostrando la sussistenza del caso fortuito, da intendere quale fattore eccezionale, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere il nesso causale tra la res e il danno concretamente verificatosi.
Il fondamento della responsabilità del custode è insito nella valorizzazione normativa della sua capacità di impedire che la cosa produca fatti dannosi per i terzi, capacità che l'ordinamento gli riconosce essenzialmente in ragione del fatto che su di essa egli eserciti poteri di controllo;
preminente rilievo assume, nella prospettiva di una ragionata applicazione della regola presuntiva dettata dall'art. 2051 c.c., la valutazione delle modalità con cui, e dei limiti entro cui, il "custode" medesimo possa - in concreto - attendere a siffatto controllo, in relazione ai diversi tipi di evento dannoso che dalla cosa siano suscettibili di scaturire.
Ed è proprio alla luce delle considerazioni appena operate sul rilievo che assume, in seno alla cornice normativa delineata dall'art. 2051 c.c., l'elemento del rapporto tra i poteri di controllo del "custode" e il tipo di evento dannoso riconducibile alla "cosa" – sul presupposto della sussistenza di quell'"effettivo potere materiale" di cui parla la giurisprudenza – che, rispetto all'episodio oggetto del presente giudizio, la disposizione di cui all'art. 2051 c.c. può trovare applicazione, rientrando la manutenzione delle strade e delle loro pertinenze nella sfera di controllo dell'ente medesimo.
Ebbene, gli elementi probatori acquisiti consentono di ritenere raggiunta la prova non soltanto in ordine all'esistenza dell'insidia sulla superficie stradale, ma anche con riguardo alla riferibilità eziologica dell'“infortunio” in cui è rimasta coinvolta l'attrice a siffatta irregolarità, tale da generare una situazione di pericolo per l'utente medio, consistente per l'esattezza in un “solco dell'asfalto che diveniva un improvviso binario dal quale la bici stessa era impossibilita a spostarsi”(così a pag. 2 dell'atto di citazione).
Infatti, in assenza della prova liberatoria da parte del , la ricostruzione Controparte_1 fornita nell'atto introduttivo ha trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni rese dai testimoni e – sulla cui attendibilità non vi è motivo Testimone_1 Testimone_2 di dubitare –, escussi all'udienza del 29.6.2022.
In particolare, il primo dichiarante ha confermato i capitoli di prova, precisando “Conosco
l'attrice perché pratichiamo lo stesso sport. Il giorno 15.11.18 abbiamo organizzato un'uscita in bici. Mentre eravamo a , dopo lo svincolo che conduce a NN, superano la rotonda che CP_1 insiste nella via Giubileo Magno, la ha perso il controllo della bici a causa dell'asfalto che Parte_1 si trovava in pessime condizioni. In particolare, vi erano dei solchi nella strada. Perdendo il controllo della bici, è andata ad impattare (avendo uno scontro frontale) con un'autovettura che proveniva dalla direzione opposta. Si è fatta male al viso e alle gambe. Subito dopo è stata trasportata all'ospedale. Anche la bici ha subito dei danni che, per quanto posso riferire, erano consistenti. La indossava il casco di protezione. Anche il casco, la tutina sportiva e gli Parte_1 occhiali da ciclismo hanno subito dei danni. Quel giorno non pioveva. L'incidente è avvenuto di mattina all'incirca alle 09,30-09,45. Io ero dietro la Non ho visto il momento esatto in Parte_1 cui la ruota della bici si è incuneata nel solco della strada, ma tutto quel tratto di strada era in cattive condizioni tanto che anche io ho avuto difficoltà a controllare la mia bici” (cfr. verbale di udienza del 29.6.2022).
Anche il secondo testimone di parte attrice, avendo assistito al Testimone_3 sinistro da una distanza ravvicinata, ha confermato tutti i capitoli di prova, dando conto della presenza dell'anomalia stradale oltre che della caduta di e Parte_1 dichiarando espressamente di riconoscere le immagini fotografiche mostrategli in quanto da lui stesso scattate il giorno del sinistro.
Il testimone ha affermato, nello specifico, “Riconosco, in modo particolare, il solco che ha causato l'incidente. Una volta che la ruota si incunea nel solco, è impossibile non perderne il controllo. Le ruote sono molto sottili per cui una volta entrate nel solco è impossibile uscirne. Le ruote sono di 23 ml”(cfr. verbale udienza del 29.6.2022).
Ebbene, tali dichiarazioni testimoniali consentono innanzitutto di superare le contestazioni mosse dal convenuto sulle circostanze spazio-temporali in cui si è verificato il CP_1 sinistro, confermando che la caduta è avvenuta nel tratto stradale di via Giubileo, che si trovava in pessime condizioni, come comprovato dalla produzione fotografica attorea.
Tale assunto del resto trova conferma anche nelle ulteriori immagini fotografiche depositate da a corredo della memoria ex art. 183, co 6, n. 2 cpc Parte_1 depositata il 17.7.2021 – scattate da pochi giorni dopo il sinistro, ossia Parte_2 il 21.11.2018, come dalla stessa dichiarato nel corso della prova testimoniale –, dalle quali si evince chiaramente lo stato di dissesto in cui versava il manto stradale di via Giubileo nel novembre del 2018 (cfr. verbale udienza del 29.6.2022).
Degne di nota, quanto alle condizioni dei luoghi, sono le immagini del tratto stradale in questione contenute nella consulenza tecnica di parte depositata da con la Parte_1 medesima memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 cpc, ricavate dall'applicazione Street View di
Google Maps, risalenti a dicembre 2009 e settembre 2018, le quali dimostrano come la pavimentazione stradale di quel tratto della via del Giubileo Magno di era rimasta CP_1 priva dell'asfalto superficiale già dal mese di dicembre 2009, non cogliendo nel segno il riferimento del ai lavori di rifacimento effettuati in quella zona nel Controparte_1
2019.
(cfr. Cass., n. 308/2020).
D'altra parte non può pervenirsi a conclusioni diverse alla luce delle dichiarazioni rese da testimoni del convenuto, e , all'epoca dei fatti Testimone_4 Testimone_5 rispettivamente responsabili dei servizi a rete del e della manutenzione CP_1 CP_1 delle strade a (cfr. verbale udienza del 29.6.2022). CP_1
Invero, la circostanza che il primo abbia confermato che i lavori di manutenzione di via
Giubileo Magno erano stati effettuati nell'anno 2019 non consente di escludere che, alla data del sinistro, il tratto di strada in questione era caratterizzato dal dissesto lamentato dall'attrice e documentalmente dimostrato.
Prive di rilevanza sono poi le dichiarazioni rese dal sindaco pro tempore, che ha affermato di non ricoprire tale funzione all'epoca dei fatti – essendo stato eletto nel 2022 –, riferendo informazioni sullo stato dei luoghi all'epoca del sinistro apprese de relato (cfr. verbale di udienza del 4.12.2023).
Quanto alla presenza di presenza di appositi cartelli stradali volti a segnalare il dissesto del manto stradale nella via Giubileo, deve osservarsi che gli elementi di prova offerti da parte convenuta non consentono di affermare che essi fossero posti in prossimità del luogo del sinistro.
Infatti, la documentazione fotografica prodotta dal con la comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta ritrae un tratto di via Giubileo che non corrisponde a quello in cui si è verificato il sinistro, cristallizzato nella documentazione fotografica prodotta dall'attrice e riconosciuto dai testimoni, né sono stati forniti elementi che consentono di comprendere la distanza della segnaletica dal punto in cui era presente l'insidia, non potendosi a tal fine invocare le dichiarazioni rese da (cfr. verbale Testimone_5 udienza del 29.6.2022).
Ciò chiarito deve, per altro verso, tenersi conto del riferimento fatto dal comune convenuto alla disattenzione, negligenza e imprudenza dell'attrice, la quale, essendo una ciclista professionista – circostanza non contestata e che trova conferma nella stessa documentazione offerta dal convenuto con la memoria ex art. 183 co 6, n 2, cpc (cfr. allegati nn. 11-12-13) – avrebbe potuto se non evitare il sinistro comunque attenuarne le conseguenze.
Ciò vale anche in considerazione delle risultanze che emergono dalla documentazione fotografica in atti più volte richiamata, da cui si evince che l'intero tratto di strada era dissestato. Va a tale riguardo osservato che, nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 cc, “tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.); al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa;
giova richiamare, al riguardo, le lucide considerazioni svolte da Cass. n. 25837 del 2017 (già recepite, fra le altre, da Cass. n. 26524 del 2020 e da Cass. n. 4035 del 2021), secondo cui "la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sè ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. (...) La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. Stabilire se una certa condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il giudice di merito non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima".
E comunque, ciò non significa che tale condotta - ancorchè non integrante il fortuito - non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma ciò non può avvenire all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227 c.c.
(operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227, 1 co. c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art.
1227, 2 co. c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte
(in questi termini, da ultimo, Cass., n. 4051/2023).
Il Giudice di legittimità ha, poi, affermato che "In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicchè, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro" (così Cass., n. 2482/2018, richiamata di recente da Cass., n.
30394/2023).
Alla luce dei principi appena passati in rassegna, ad avviso di chi giudica, l'entità dell'insidia stradale – non del tutto evidente ma comunque percepibile con adeguata accortezza specie ove si fosse proceduto nel tratto di strada in questione ad una velocità moderata, dovendosi tenere conto anche dell'orario in cui si sono svolti i fatti (le 9.30 del mattino) e dell'assenza di condizioni meteorologiche idonee ad incidere sulla normale visibilità (non dedotte da alcuna delle parti) –, se non è suscettibile ad escludere la responsabilità dell'ente comunale, viene in rilievo in relazione al profilo del concorso di colpa invocato dal convenuto, astrattamente compatibile con le ipotesi di responsabilità oggettiva in cui difetta un coefficiente soggettivo di imputazione dei danni (cfr. Cass., n.
8478/2020; Cass., n. 5031/1998).
Dunque, deve ritenersi che se , ciclista con una certa esperienza, avesse Parte_1 adottato una maggiore attenzione e diligenza, procedendo cautamente in un tratto di strada visibilmente dissestato, avrebbe verosimilmente potuto accorgersi dell'insidia
(solco), se non al punto da evitare l'evento, quantomeno riducendone le conseguenze dannose.
Invero, “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente
a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
E' stato anche chiarito nelle menzionate pronunce che l'espressione "fatto colposo" che compare nell'art. 1227 c.c. non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza (così da ultimo Cass. n.
19716/2020).
In sostanza il concetto di prevedibilità viene definito come la “concreta possibilità per il danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo ed ha evidenziato che, ove tale pericolo sia visibile, come nel caso in esame, si richiede al soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza (cfr., ex multis, Cass. n. 23919/2013, Cass. n. 999/ 2014).
Tale assunto non fa, tuttavia, venire meno l'obbligo di eliminare l'insidia da parte dell'ente proprietario. “Ed infatti da un lato non è pensabile che uno stato di "generale evidente dissesto della strada" non debba essere in alcun modo segnalato;
dall'altro - e a maggior ragione - che tale dissesto possa essere ritenuto "una condizione di generale normalità"; pur essendo sotto gli occhi di tutti lo stato di crescente abbandono e degrado delle strade e dei marciapiedi, è evidente che l'incuria del custode non può essere utilizzata dal medesimo, attraverso il richiamo all'obbligo di particolare attenzione che grava sul danneggiato, come una specie di garanzia di irresponsabilità” (Cass., n.
20194/2018).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono chi giudica ritiene addebitabile all'attrice una corresponsabilità nella causazione del sinistro nella percentuale del 20%, non potendosi condividere la prospettazione del convenuto secondo cui il fatto sarebbe imputabile interamente ad , non essendo, come si è detto, l'insidia (nella Parte_1 specie solco stradale) adeguatamente segnalata.
Venendo adesso alla quantificazione dei danni risarcibili, va richiamata la relazione di consulenza tecnica d'ufficio a firma del dott. , frutto di un percorso Persona_1 argomentativo lineare e immune da vizi logici, oltre che sorretta dai necessari rilievi di competenza specifica, avverso la quale nessuna delle parti ha formulato osservazioni.
Ebbene, l'ausiliario in seguito all'attento esame della documentazione medica in atti e alla visita dell'attrice ha accertato che “in seguito al sinistro stradale occorso in data 15/11/2018 la sig.ra ha riportato ferite lacerocontusive al volto” ravvisando la sussistenza del Parte_1 nesso di causalità tra l'evento e la lesione riportata;
ha dunque concluso affermando che:
“per le lesioni riportate la durata del danno biologico temporaneo è stata quantificata in 50 giorni così suddivisi:
• un periodo di inabilità temporanea parziale (ITP al 75%) di giorni 15;
• un periodo di inabilità temporanea parziale (ITP al 50%) di giorni 15;
• un periodo di inabilità temporanea parziale (ITP al 25%) di giorni 20.
- È residuato un danno biologico permanente con una percentuale d'invalidità pari a 2 (due)%, risarcibile precisando che “tali postumi permanenti sono da ritenersi stabilizzati e in atto non suscettibili di peggioramento o miglioramento con protesi, terapie o interventi chirurgici”.
Venendo adesso alla liquidazione, necessariamente equitativa (in considerazione della natura squisitamente non patrimoniale dei beni attinti e dei pregiudizi conseguitine), del danno patito da si adotteranno i parametri ed i valori indicati nelle Parte_1
Tabelle già in uso presso il Tribunale di Milano cui i giudici di legittimità hanno riconosciuto una “vocazione” nazionale, indicandoli come parametri equi, cioè idonei a garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti peculiarità che suggeriscano di incrementarne o ridurne l'entità (cfr. Cass., n.
24161/2018, Cass., n. 10263/2015, Cass., n. 14402/2011).
I valori tabellari in questione tengono, infatti, conto dei principi espressi dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione nelle pronunce di San Martino del 2008, fatti propri dalla giurisprudenza successiva (cfr., Cass., nn. 28985-28994 dell'11.11.2019), al fine di assicurare una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale comprensiva della componente relativa alla lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale.
In applicazione degli espressi criteri e avuto riguardo ai valori riportati nelle tabelle milanesi aggiornate – edizione 2024 –, quanto al danno non patrimoniale, tenuto conto dell'età della parte lesa nel momento dell'occorso (36 anni), del grado di invalidità permanente (2%) e del valore per punto base (€ 1.480,36 danno biologico ed € 1.850,45 danno non patrimoniale), va liquidata la somma di € 1.954,40 (ossia € 2.443,00 ridotto del
20% in considerazione del concorso di colpa), non considerando l'incremento a titolo di sofferenza, in assenza di specifiche allegazioni, anche sul piano assertivo, relative alla sfera individuale e relazionale), mentre con riferimento al periodo di inabilità temporanea, come accertato dal ctu, va equitativamente liquidata la somma di € 115,00 al giorno (da ridurre in proporzione del 20% in considerazione del concorso di colpa), per un totale di
2.185,00 (ossia 2.731,25 – 20%), dovendosi pertanto riconoscere a parte attrice, a titolo di danno non patrimoniale l'importo complessivo di € 4.139,40.
Tale importo, espresso in valori attuali, non comprendono tuttavia l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro nel tempo intercorso tra la lesione e la sua liquidazione per equivalente monetario, danno derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente monetario del bene leso.
Pertanto, nei debiti di valore, come quelli di risarcimento da fatto illecito, indipendentemente dalla prova – affatto necessaria – richiesta dall'art. 1224, u.c., c.c. per i debiti di valuta, vanno corrisposti interessi (ad un tasso corrispondente a quello legale, in mancanza di allegazioni circa i più proficui impieghi cui la somma sarebbe stata destinata ove conseguita tempestivamente), in modo da rimpiazzare il mancato godimento del denaro dovuto.
Secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi, cosiddetti compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 1712/1995 (conformi, tra le tante, Cass., nn. 3666/1996,
8459/1996, 2745/1997, 492/2001; 18445/2005).
Nell'effettuare il relativo calcolo, bisogna tener presente che è necessaria una devalutazione nominale delle voci di danno liquidate così da rapportare all'equivalente della data di insorgenza del danno medesimo e procedere poi alla successiva rivalutazione, con applicazione degli interessi sulle somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazione mensile, alla luce della variazione mensile istat;
gli interessi così ottenuti vanno accantonati e cumulati senza alcuna rivalutazione.
Inoltre, la decorrenza degli interessi va conteggiata nel seguente modo: sugli esborsi dalla data dell'effettiva spesa;
sul danno da invalidità permanente dalla data di cessazione della temporanea e per quest'ultima dalla data del fatto.
Il danno da lucro cessante andrà, quindi, calcolato nel caso di specie applicando un saggio di interessi pari a quello legale (in considerazione del fatto che l'attrice non ha neppure dedotto, com'era suo onere, quale impiego alternativo e più remunerativo avrebbe impresso al credito, se fosse stato tempestivamente adempiuto;
Cass., n. 3173/2016) sull'intero credito risarcitorio devalutato alla data dell'illecito e mensilmente rivalutato. Applicando, dunque, i criteri da ultimo indicati, avrà diritto ad un ristoro Parte_1 pari ad € 4.563,60 (di cui € 445,63 per interessi).
Sull'ammontare della prestazione risarcitoria decorreranno interessi al saggio legale dalla decisione al saldo.
Quanto al risarcimento del danno patrimoniale, sub specie di danno materiale alla bicicletta, quantificato da parte attrice in € 3.061,00, la domanda in tal senso formulata dall'attrice non merita accoglimento, non essendo stata raggiunta né la prova della sua esistenza né del suo esatto ammontare.
Ed invero, a sostegno della domanda ha offerto unicamente un Parte_1 preventivo di riparazione privo di data (all. n. 4 all'atto di citazione), non depositando neanche le immagini della bicicletta danneggiata, non potendosi a tal fine ritenere sufficiente il fatto che i testimoni e all'udienza del Testimone_1 Testimone_3
29.6.2022 hanno genericamente affermato “anche la bici ha subito dei danni che per quanto posso riferire erano ingenti”.
Sebbene la giurisprudenza più recente ha chiarito a tale riguardo che il preventivo di riparazione se è “redatto da un professionista del settore e corroborato da altre prove può essere considerato un elemento probatorio valido per quantificare il danno subito” (Cass., n. 17670/2024), ad avviso di chi giudica, sulla valenza del documento in questione incidono in maniera significativa le specifiche contestazioni svolte dal in ordine all'assenza Controparte_1 di data e all'adeguatezza dei prezzi indicati sub specie di corrispondenza a quelli di listino
(cfr. comparsa di costituzione).
Analoghe considerazioni devono svolgersi in ordine ai danni subiti all'abbigliamento sportivo indossato dall'attrice, non adeguatamente provati e solo genericamente quantificati in € 280,00, anch'essi non risarcibili.
Quanto poi al pregiudizio patrimoniale – sub specie di costi di trattamenti chirurgici (da affrontare) per revisione delle cicatrici, quantificati in € 8.000,00 –, deve richiamarsi la ctu nella parte in cui afferma che “i postumi permanenti sono da ritenersi stabilizzati e in atto non suscettibili di peggioramento o miglioramento con protesi, terapie o interventi chirurgici. Non sono preventivate spese mediche future per visite e/o trattamenti sanitari in relazione agli esiti causati dal sinistro del 15/11/2018”. Nessuna somma può dunque riconoscersi a tale titolo.
È opportuno precisare che nella nozione di danno patrimoniale non va incluso l'importo di € 400,00 sostenuto per la consulenza medico legale di parte – del quale l'ausiliario ha affermato la congruità –, che, non rientrando tra le voci danno rimborsabile, dovrà essere calcolata unitamente alle spese giudiziali (cfr., ex multis, Cass., n. 26729/2024).
Non meritevole di accoglimento è, infine, la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno a titolo di lucro cessante, per la riduzione della capacità lavorativa patita in ragione del sinistro, sul presupposto di non aver potuto espletare l'attività di odontoiatra nel periodo di guarigione a causa della espressa raccomandazione di astenersi da attività lavorativa comportante lo stare in piedi per molto tempo e lunghi tragitti in auto.
Invero, la riduzione della capacità lavorativa specifica, a differenza di quella generica – che si identifica con la potenziale attitudine di un soggetto a svolgere un'attività lavorativa, dando luogo la relativa riduzione o perdita ad una voce di danno suscettibile di essere ricompresa in quello biologico, in quanto si traduce nella “sopravvenuta inidoneità del soggetto danneggiato allo svolgimento delle attività lavorative che, in base alle condizioni fisiche, alla preparazione professionale e culturale, sarebbe stato in grado di svolgere” (Cass., n.
3519/2001) – attiene alle attitudini del soggetto a produrre reddito, identificandosi con la sua capacità di guadagno, avuto riguardo all'attività lavorativa realmente svolta e al reddito da essa derivante, configurando la relativa perdita un pregiudizio esclusivamente patrimoniale.
Il risarcimento da incapacità lavorativa specifica non è automatico ogniqualvolta il danneggiato riporti postumi invalidanti che incidono sulla sua attitudine professionale, ma è riconosciuto solo quando tale riduzione abbia generato un reale pregiudizio economico, sub specie di perdite reddituali e di occasioni di guadagno (Cass., n. 4557/2019).
La prova della riduzione della capacità lavorativa specifica, rispetto a quella generica, deve essere fornita in maniera più accurata e precisa e la liquidazione del danno da incapacità lavorativa deve essere calcolata in base al reddito effettivamente perduto dalla vittima, che non si potrà conseguire in futuro a causa del pregiudizio subito.
D'altra parte, nel caso sub iudice, ha chiesto il ristoro della perdita di Parte_1 guadagno subita per un periodo pari a gg 30, quantificata in € 3.000,00 – tenendo conto degli introiti percepiti nell'anno precedente (2017), risultanti dalla dichiarazione dei redditi allegata alla memoria ex art. 183, co 6, n.
2. Cpc –, allegando che la stessa fosse direttamente collegata all'evento dannoso.
Ebbene, a tale riguardo deve osservarsi, innanzitutto, che non è chiaro come le lesioni patite al volto possano aver impedito all'attrice di svolgere la propria professione di odontoiatra per un arco temporale pari a 30 gg, evidenziando per altro verso che nella documentazione medica prodotta non si rintraccia alcuna prescrizione di riposo e astensione dall'attività lavorativa (cfr. referti allegati all'atto di citazione).
In forza di tali argomentazioni, tale voce di danno non può essere riconosciuta.
L'accoglimento, pure parziale, delle domande fa sì che le spese di lite – che si liquidano in dispositivo – vadano regolate in base alla regola della soccombenza, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014.
Parimenti sub specie di spese di lite, come sopra detto, va riconosciuto l'importo a titolo di consulenza tecnica di parte, anche in relazione all'apporto dato dal ctp in corso di causa, per un totale di € 400,00.
Del pari, a carico del convenuto vanno poste le spese per l'occorsa ctu, liquidate CP_1 in separato decreto.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa: condanna il , in persona del sindaco pro tempore, a corrispondere ad Controparte_1
la somma di € 4.563,60, oltre interessi legali dalla data della presente Parte_1 decisione sino al soddisfo;
condanna il convenuto, in persona del sindaco pro tempore, a rifondere ad CP_1 [...]
le spese di lite e le liquida in € 1.141,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, Parte_1 come per legge, nonché € 400,00 a titolo di spese per la consulenza tecnica di parte;
pone definitivamente a carico del convenuto, in persona del sindaco pro tempore, CP_1 le spese per l'occorsa ctu.
Termini Imerese, 5 novembre 2025 Il Giudice
AR OT
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del
Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in persona del Giudice, dott.ssa AR OT, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 288/2021 RG degli affari civili,
TRA
(cf: ), nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in c.so La Masa n. 82, presso lo studio dell'avv. Francesco Paolo
Sanfilippo, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti allegata all'atto introduttivo
ATTRICE
E
(cf: ), in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato a Castelbuono in via M. Levante n. 85 presso lo studio dell'avv.
IC RA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Gabriella Grasso, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
avente ad oggetto: domanda di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale;
conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta rispettivamente depositate (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
, in persona del sindaco pro tempore, al fine di ottenere il risarcimento del Controparte_1 danno patito in seguito al sinistro occorso il 15.11.2018 a , intorno alle ore 9.30, CP_1 quando, alla guida della propria bicicletta da corsa Specialized Roubaix insieme ad altri tre ciclisti, provenendo da Termini Imerese con direzione , nel tratto di strada subito dopo CP_1
l'Ospedale, dopo aver superato lo svincolo che conduce a NN, percorsi i primi 100 metri circa di via Giubileo Magno, perdeva in controllo della bicicletta a causa del manto stradale che si presentava “immediatamente alterato”.
Deduceva, più precisamente, la presenza di un solco sull'asfalto, non visibile né segnalato,
“che diveniva un improvviso binario dal quale la bici stessa era impossibilitata a spostarsi”, aggiungendo che, avendo perso il controllo del proprio mezzo, si era ritrovata nella corsia destinata alla marcia dei veicoli provenienti dal senso opposto, ove era andata inevitabilmente ad impattare con una autovettura, cadendo rovinosamente a terra. Oltre agli ingenti danni subiti dalla bicicletta, invocava le lesioni fisiche riportate a causa dell'urto – consistenti in “trauma cranio facciale non commotivo” e “trauma ginocchio sinistro, con diverse ferite lacero contuse al volto ed escoriazioni alla spalla e ginocchio sinistro e alla mano destra” –, accertate dai sanitari in servizio presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Giglio di
, ove nell'immediatezza dell'occorso era stata trasportata, che avevano comportato CP_1
l'applicazione di diversi punti di sutura al viso, in particolare al sopracciglio ed alla zona del mento, presso l'Ospedale civico di Palermo.
Precisava altresì che a seguito dell'incidente aveva subito un riposo forzato di circa un mese, periodo durante il quale non aveva potuto espletare la propria professione di odontoiatra.
Secondo la prospettazione attorea, l'evento era interamente ascrivibile all'inerzia dell'ente comunale che non aveva effettuato la dovuta manutenzione sul tratto stradale in questione né aveva adeguatamente segnalato la presenza del dissesto della sede viaria, con particolare riguardo all'insidioso solco stradale ivi insistente.
quantificava i danni subiti in complessivi € 18.715,69, di cui € 3.974,99 a Parte_1 titolo di danno non patrimoniale per la lesione dell'integrità fisica e il restante importo a titolo di danno patrimoniale e, segnatamente: € 3.061,00 per il danno alla bici, € 280,00 per il danno all'abbigliamento sportivo, € 400,00 per la relazione medico-legale, € 8.000,00 per i trattamenti chirurgici (da affrontare) di revisione delle cicatrici, nonché € 3.000,00 a titolo di lucro cessante per la riduzione della capacità lavorativa patita in ragione del sinistro, essendo una lavoratrice autonoma (odontoiatra).
Regolarmente costituitosi nel presente giudizio, il , in persona del Controparte_1 sindaco pro tempore, contestava le deduzioni avversarie rimarcando l'inadeguatezza delle immagini fotografiche prodotte dall'attrice a dimostrare la dinamica del sinistro – che non consentivano di individuare con esattezza il luogo del sinistro atteso che si limitavano a ritrarre il particolare di un tratto di manto stradale scarificato – e il nesso causale tra lo stesso e le lesioni riportate.
Rilevava, in ogni caso, che alla data del 15.11.2018 nessun lavoro di scarificazione era in atto sul territorio comunale, né nella via Giubileo Magno – indicata da parte attrice come presunto luogo ove era avvenuta la caduta –, né nelle vicinanze, rimarcando la presenza, lungo il predetto asse viario, di diversi “cartelli stradali verticali che limitano la circolazione stradale a 30 km/h oltre che segnali di pericolo generico triangolari in giallo bordati di rosso con la scritta su cartello orizzontale bianco “strada dissestata”, subito dopo la rotonda con l'innesto di via
NN ed al momento di immettersi nella via Giubileo Magno”.
Affermava dunque che, anche ove si fosse accertato che la caduta si era verificata nel punto ritratto nella produzione fotografica, ad un orario diurno connotato da piena visibilità, sarebbe bastata un'attenzione minima per avvedersi del lamentato dissesto presente sul manto stradale, di vasta estensione e colore diverso rispetto al resto della superficie, oltre che opportunamente segnalato, evidenziando inoltre che l'attrice non era una “principiante nella conduzione delle biciclette”. Concludeva, pertanto, che il sinistro fosse riconducibile esclusivamente alla condotta di
, integrante un'ipotesi di caso fortuito idonea ad elidere il nesso causale tra Parte_1
l'asserita insidia ed il danno, con conseguente esclusione di responsabilità del CP_1
In ordine al quantum debeatur, rilevava l'eccessività della pretesa risarcitoria, anch'essa non suffragata da prove adeguate, sia rispetto al danno biologico che al danno patrimoniale, chiedendo, pertanto, il rigetto della domanda avversaria e invocando, in subordine, il concorso di colpa della controparte ex art. 1227 cc.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, interrogatorio formale del sindaco pro tempore e prove testimoniali;
con ordinanza del 14.12.2023 è stata disposta ctu medico-legale sulla persona dell'attrice e con successiva ordinanza del 20.6.2025, emessa in seguito alle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc.
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Come emerge dalla sintetica ricostruzione dei fatti di causa, l'attrice imputa al CP_1
la responsabilità dell'evento dannoso occorso il 15.11.2018, da porre, secondo la sua
[...] prospettazione, in relazione causale con l'incuria dell'ente locale nella manutenzione del tratto stradale di via Giubileo, invocando l'applicazione della più favorevole disciplina contenuta nell'art. 2051 c.c., sul presupposto che al convenuto sia demandata la custodia e la manutenzione del luogo in cui è avvenuto il sinistro.
A tale riguardo deve osservarsi che è ormai consolidato il principio che “La responsabilità ex art. 2051 c.c., si fonda sulla possibilità di riscontrare a carico del chiamato a rispondere del danno un effettivo potere di governo della cosa sussumibile nel concetto di custodia rilevante ai fini della richiamata norma. Elemento costitutivo della domanda risarcitoria è, infatti, in primo luogo la ricorrenza della figura del custode, cioè del titolare di una effettiva e non occasionale disponibilità, sia essa materiale che giuridica, della cosa, che abbia il potere di controllare la cosa, la capacità di modificare la situazione di pericolo venutasi a creare, il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa” (cfr., da ultimo, Cass., n. 1108/2021).
Invero, la regola secondo cui ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito, si applica anche alle strade pubbliche a meno che non sia accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia del bene, sicché detta responsabilità non rimane esclusa in modo automatico dall'estensione della rete viaria e dall'uso da parte della generalità dei consociati, che eventualmente possono costituire meri indici di detta impossibilità (Cass., nn. 9546/2010 e 17377/2007); ed anzi, in tempi più recenti, si è sottolineata la particolare intensità del dovere di custodia gravante sull'amministrazione titolare del bene, a tutela dell'affidamento che nella sua sicurezza legittimamente i consociati ripongono (Cass., n. 11785/2017).
Peraltro, l'art. 14 C.d.s., impone agli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, di provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze (tra le quali rientrano di certo i marciapiedi (Cass., n. 16770/2016); c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. Rispetto a tali soggetti è dunque configurabile la responsabilità per cosa in custodia ex art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che ai medesimi deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima, “obblighi di custodia correlati al controllo del territorio e alla tutela della sicurezza ed incolumità dei fruitori delle strade di uso pubblico, in relazione agli eventuali danni riportati dagli utenti della strada”. (Cass., n.
8879/2023).
Quello appena enunciato è, invero, un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente manutenzione stradale “il proprietario o il custode (tale essendo anche il possessore, il detentore e il concessionario) risponde ex art. 2051 c.c., salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico si liberi dando la prova del fortuito.
In altri termini, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di sue pertinenze, invocando la responsabilità del custode è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr.
Cass., 20/2/2006, n. 3651).
Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e della relativa derivazione dalla cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sè indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno (cfr.
Cass., 20/2/2006, n. 3651)” [così, da ultimo, Cass. n.11096/2020].
In ossequio all'interpretazione ormai granitica, deve affermarsi che la norma in esame delinea un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non di colpa presunta, dovendo colui che la invoca provare soltanto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi in alcun modo la condotta del custode e l'osservanza di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso (cfr., ex multis, Cass., n. 1765/2016). Quanto alla prova liberatoria gravante sul custode, questi andrà esente da responsabilità solo dimostrando la sussistenza del caso fortuito, da intendere quale fattore eccezionale, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere il nesso causale tra la res e il danno concretamente verificatosi.
Il fondamento della responsabilità del custode è insito nella valorizzazione normativa della sua capacità di impedire che la cosa produca fatti dannosi per i terzi, capacità che l'ordinamento gli riconosce essenzialmente in ragione del fatto che su di essa egli eserciti poteri di controllo;
preminente rilievo assume, nella prospettiva di una ragionata applicazione della regola presuntiva dettata dall'art. 2051 c.c., la valutazione delle modalità con cui, e dei limiti entro cui, il "custode" medesimo possa - in concreto - attendere a siffatto controllo, in relazione ai diversi tipi di evento dannoso che dalla cosa siano suscettibili di scaturire.
Ed è proprio alla luce delle considerazioni appena operate sul rilievo che assume, in seno alla cornice normativa delineata dall'art. 2051 c.c., l'elemento del rapporto tra i poteri di controllo del "custode" e il tipo di evento dannoso riconducibile alla "cosa" – sul presupposto della sussistenza di quell'"effettivo potere materiale" di cui parla la giurisprudenza – che, rispetto all'episodio oggetto del presente giudizio, la disposizione di cui all'art. 2051 c.c. può trovare applicazione, rientrando la manutenzione delle strade e delle loro pertinenze nella sfera di controllo dell'ente medesimo.
Ebbene, gli elementi probatori acquisiti consentono di ritenere raggiunta la prova non soltanto in ordine all'esistenza dell'insidia sulla superficie stradale, ma anche con riguardo alla riferibilità eziologica dell'“infortunio” in cui è rimasta coinvolta l'attrice a siffatta irregolarità, tale da generare una situazione di pericolo per l'utente medio, consistente per l'esattezza in un “solco dell'asfalto che diveniva un improvviso binario dal quale la bici stessa era impossibilita a spostarsi”(così a pag. 2 dell'atto di citazione).
Infatti, in assenza della prova liberatoria da parte del , la ricostruzione Controparte_1 fornita nell'atto introduttivo ha trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni rese dai testimoni e – sulla cui attendibilità non vi è motivo Testimone_1 Testimone_2 di dubitare –, escussi all'udienza del 29.6.2022.
In particolare, il primo dichiarante ha confermato i capitoli di prova, precisando “Conosco
l'attrice perché pratichiamo lo stesso sport. Il giorno 15.11.18 abbiamo organizzato un'uscita in bici. Mentre eravamo a , dopo lo svincolo che conduce a NN, superano la rotonda che CP_1 insiste nella via Giubileo Magno, la ha perso il controllo della bici a causa dell'asfalto che Parte_1 si trovava in pessime condizioni. In particolare, vi erano dei solchi nella strada. Perdendo il controllo della bici, è andata ad impattare (avendo uno scontro frontale) con un'autovettura che proveniva dalla direzione opposta. Si è fatta male al viso e alle gambe. Subito dopo è stata trasportata all'ospedale. Anche la bici ha subito dei danni che, per quanto posso riferire, erano consistenti. La indossava il casco di protezione. Anche il casco, la tutina sportiva e gli Parte_1 occhiali da ciclismo hanno subito dei danni. Quel giorno non pioveva. L'incidente è avvenuto di mattina all'incirca alle 09,30-09,45. Io ero dietro la Non ho visto il momento esatto in Parte_1 cui la ruota della bici si è incuneata nel solco della strada, ma tutto quel tratto di strada era in cattive condizioni tanto che anche io ho avuto difficoltà a controllare la mia bici” (cfr. verbale di udienza del 29.6.2022).
Anche il secondo testimone di parte attrice, avendo assistito al Testimone_3 sinistro da una distanza ravvicinata, ha confermato tutti i capitoli di prova, dando conto della presenza dell'anomalia stradale oltre che della caduta di e Parte_1 dichiarando espressamente di riconoscere le immagini fotografiche mostrategli in quanto da lui stesso scattate il giorno del sinistro.
Il testimone ha affermato, nello specifico, “Riconosco, in modo particolare, il solco che ha causato l'incidente. Una volta che la ruota si incunea nel solco, è impossibile non perderne il controllo. Le ruote sono molto sottili per cui una volta entrate nel solco è impossibile uscirne. Le ruote sono di 23 ml”(cfr. verbale udienza del 29.6.2022).
Ebbene, tali dichiarazioni testimoniali consentono innanzitutto di superare le contestazioni mosse dal convenuto sulle circostanze spazio-temporali in cui si è verificato il CP_1 sinistro, confermando che la caduta è avvenuta nel tratto stradale di via Giubileo, che si trovava in pessime condizioni, come comprovato dalla produzione fotografica attorea.
Tale assunto del resto trova conferma anche nelle ulteriori immagini fotografiche depositate da a corredo della memoria ex art. 183, co 6, n. 2 cpc Parte_1 depositata il 17.7.2021 – scattate da pochi giorni dopo il sinistro, ossia Parte_2 il 21.11.2018, come dalla stessa dichiarato nel corso della prova testimoniale –, dalle quali si evince chiaramente lo stato di dissesto in cui versava il manto stradale di via Giubileo nel novembre del 2018 (cfr. verbale udienza del 29.6.2022).
Degne di nota, quanto alle condizioni dei luoghi, sono le immagini del tratto stradale in questione contenute nella consulenza tecnica di parte depositata da con la Parte_1 medesima memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 cpc, ricavate dall'applicazione Street View di
Google Maps, risalenti a dicembre 2009 e settembre 2018, le quali dimostrano come la pavimentazione stradale di quel tratto della via del Giubileo Magno di era rimasta CP_1 priva dell'asfalto superficiale già dal mese di dicembre 2009, non cogliendo nel segno il riferimento del ai lavori di rifacimento effettuati in quella zona nel Controparte_1
2019.
(cfr. Cass., n. 308/2020).
D'altra parte non può pervenirsi a conclusioni diverse alla luce delle dichiarazioni rese da testimoni del convenuto, e , all'epoca dei fatti Testimone_4 Testimone_5 rispettivamente responsabili dei servizi a rete del e della manutenzione CP_1 CP_1 delle strade a (cfr. verbale udienza del 29.6.2022). CP_1
Invero, la circostanza che il primo abbia confermato che i lavori di manutenzione di via
Giubileo Magno erano stati effettuati nell'anno 2019 non consente di escludere che, alla data del sinistro, il tratto di strada in questione era caratterizzato dal dissesto lamentato dall'attrice e documentalmente dimostrato.
Prive di rilevanza sono poi le dichiarazioni rese dal sindaco pro tempore, che ha affermato di non ricoprire tale funzione all'epoca dei fatti – essendo stato eletto nel 2022 –, riferendo informazioni sullo stato dei luoghi all'epoca del sinistro apprese de relato (cfr. verbale di udienza del 4.12.2023).
Quanto alla presenza di presenza di appositi cartelli stradali volti a segnalare il dissesto del manto stradale nella via Giubileo, deve osservarsi che gli elementi di prova offerti da parte convenuta non consentono di affermare che essi fossero posti in prossimità del luogo del sinistro.
Infatti, la documentazione fotografica prodotta dal con la comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta ritrae un tratto di via Giubileo che non corrisponde a quello in cui si è verificato il sinistro, cristallizzato nella documentazione fotografica prodotta dall'attrice e riconosciuto dai testimoni, né sono stati forniti elementi che consentono di comprendere la distanza della segnaletica dal punto in cui era presente l'insidia, non potendosi a tal fine invocare le dichiarazioni rese da (cfr. verbale Testimone_5 udienza del 29.6.2022).
Ciò chiarito deve, per altro verso, tenersi conto del riferimento fatto dal comune convenuto alla disattenzione, negligenza e imprudenza dell'attrice, la quale, essendo una ciclista professionista – circostanza non contestata e che trova conferma nella stessa documentazione offerta dal convenuto con la memoria ex art. 183 co 6, n 2, cpc (cfr. allegati nn. 11-12-13) – avrebbe potuto se non evitare il sinistro comunque attenuarne le conseguenze.
Ciò vale anche in considerazione delle risultanze che emergono dalla documentazione fotografica in atti più volte richiamata, da cui si evince che l'intero tratto di strada era dissestato. Va a tale riguardo osservato che, nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 cc, “tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.); al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa;
giova richiamare, al riguardo, le lucide considerazioni svolte da Cass. n. 25837 del 2017 (già recepite, fra le altre, da Cass. n. 26524 del 2020 e da Cass. n. 4035 del 2021), secondo cui "la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sè ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. (...) La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. Stabilire se una certa condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il giudice di merito non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima".
E comunque, ciò non significa che tale condotta - ancorchè non integrante il fortuito - non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma ciò non può avvenire all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227 c.c.
(operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227, 1 co. c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art.
1227, 2 co. c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte
(in questi termini, da ultimo, Cass., n. 4051/2023).
Il Giudice di legittimità ha, poi, affermato che "In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicchè, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro" (così Cass., n. 2482/2018, richiamata di recente da Cass., n.
30394/2023).
Alla luce dei principi appena passati in rassegna, ad avviso di chi giudica, l'entità dell'insidia stradale – non del tutto evidente ma comunque percepibile con adeguata accortezza specie ove si fosse proceduto nel tratto di strada in questione ad una velocità moderata, dovendosi tenere conto anche dell'orario in cui si sono svolti i fatti (le 9.30 del mattino) e dell'assenza di condizioni meteorologiche idonee ad incidere sulla normale visibilità (non dedotte da alcuna delle parti) –, se non è suscettibile ad escludere la responsabilità dell'ente comunale, viene in rilievo in relazione al profilo del concorso di colpa invocato dal convenuto, astrattamente compatibile con le ipotesi di responsabilità oggettiva in cui difetta un coefficiente soggettivo di imputazione dei danni (cfr. Cass., n.
8478/2020; Cass., n. 5031/1998).
Dunque, deve ritenersi che se , ciclista con una certa esperienza, avesse Parte_1 adottato una maggiore attenzione e diligenza, procedendo cautamente in un tratto di strada visibilmente dissestato, avrebbe verosimilmente potuto accorgersi dell'insidia
(solco), se non al punto da evitare l'evento, quantomeno riducendone le conseguenze dannose.
Invero, “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente
a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
E' stato anche chiarito nelle menzionate pronunce che l'espressione "fatto colposo" che compare nell'art. 1227 c.c. non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza (così da ultimo Cass. n.
19716/2020).
In sostanza il concetto di prevedibilità viene definito come la “concreta possibilità per il danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo ed ha evidenziato che, ove tale pericolo sia visibile, come nel caso in esame, si richiede al soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza (cfr., ex multis, Cass. n. 23919/2013, Cass. n. 999/ 2014).
Tale assunto non fa, tuttavia, venire meno l'obbligo di eliminare l'insidia da parte dell'ente proprietario. “Ed infatti da un lato non è pensabile che uno stato di "generale evidente dissesto della strada" non debba essere in alcun modo segnalato;
dall'altro - e a maggior ragione - che tale dissesto possa essere ritenuto "una condizione di generale normalità"; pur essendo sotto gli occhi di tutti lo stato di crescente abbandono e degrado delle strade e dei marciapiedi, è evidente che l'incuria del custode non può essere utilizzata dal medesimo, attraverso il richiamo all'obbligo di particolare attenzione che grava sul danneggiato, come una specie di garanzia di irresponsabilità” (Cass., n.
20194/2018).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono chi giudica ritiene addebitabile all'attrice una corresponsabilità nella causazione del sinistro nella percentuale del 20%, non potendosi condividere la prospettazione del convenuto secondo cui il fatto sarebbe imputabile interamente ad , non essendo, come si è detto, l'insidia (nella Parte_1 specie solco stradale) adeguatamente segnalata.
Venendo adesso alla quantificazione dei danni risarcibili, va richiamata la relazione di consulenza tecnica d'ufficio a firma del dott. , frutto di un percorso Persona_1 argomentativo lineare e immune da vizi logici, oltre che sorretta dai necessari rilievi di competenza specifica, avverso la quale nessuna delle parti ha formulato osservazioni.
Ebbene, l'ausiliario in seguito all'attento esame della documentazione medica in atti e alla visita dell'attrice ha accertato che “in seguito al sinistro stradale occorso in data 15/11/2018 la sig.ra ha riportato ferite lacerocontusive al volto” ravvisando la sussistenza del Parte_1 nesso di causalità tra l'evento e la lesione riportata;
ha dunque concluso affermando che:
“per le lesioni riportate la durata del danno biologico temporaneo è stata quantificata in 50 giorni così suddivisi:
• un periodo di inabilità temporanea parziale (ITP al 75%) di giorni 15;
• un periodo di inabilità temporanea parziale (ITP al 50%) di giorni 15;
• un periodo di inabilità temporanea parziale (ITP al 25%) di giorni 20.
- È residuato un danno biologico permanente con una percentuale d'invalidità pari a 2 (due)%, risarcibile precisando che “tali postumi permanenti sono da ritenersi stabilizzati e in atto non suscettibili di peggioramento o miglioramento con protesi, terapie o interventi chirurgici”.
Venendo adesso alla liquidazione, necessariamente equitativa (in considerazione della natura squisitamente non patrimoniale dei beni attinti e dei pregiudizi conseguitine), del danno patito da si adotteranno i parametri ed i valori indicati nelle Parte_1
Tabelle già in uso presso il Tribunale di Milano cui i giudici di legittimità hanno riconosciuto una “vocazione” nazionale, indicandoli come parametri equi, cioè idonei a garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti peculiarità che suggeriscano di incrementarne o ridurne l'entità (cfr. Cass., n.
24161/2018, Cass., n. 10263/2015, Cass., n. 14402/2011).
I valori tabellari in questione tengono, infatti, conto dei principi espressi dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione nelle pronunce di San Martino del 2008, fatti propri dalla giurisprudenza successiva (cfr., Cass., nn. 28985-28994 dell'11.11.2019), al fine di assicurare una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale comprensiva della componente relativa alla lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale.
In applicazione degli espressi criteri e avuto riguardo ai valori riportati nelle tabelle milanesi aggiornate – edizione 2024 –, quanto al danno non patrimoniale, tenuto conto dell'età della parte lesa nel momento dell'occorso (36 anni), del grado di invalidità permanente (2%) e del valore per punto base (€ 1.480,36 danno biologico ed € 1.850,45 danno non patrimoniale), va liquidata la somma di € 1.954,40 (ossia € 2.443,00 ridotto del
20% in considerazione del concorso di colpa), non considerando l'incremento a titolo di sofferenza, in assenza di specifiche allegazioni, anche sul piano assertivo, relative alla sfera individuale e relazionale), mentre con riferimento al periodo di inabilità temporanea, come accertato dal ctu, va equitativamente liquidata la somma di € 115,00 al giorno (da ridurre in proporzione del 20% in considerazione del concorso di colpa), per un totale di
2.185,00 (ossia 2.731,25 – 20%), dovendosi pertanto riconoscere a parte attrice, a titolo di danno non patrimoniale l'importo complessivo di € 4.139,40.
Tale importo, espresso in valori attuali, non comprendono tuttavia l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro nel tempo intercorso tra la lesione e la sua liquidazione per equivalente monetario, danno derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente monetario del bene leso.
Pertanto, nei debiti di valore, come quelli di risarcimento da fatto illecito, indipendentemente dalla prova – affatto necessaria – richiesta dall'art. 1224, u.c., c.c. per i debiti di valuta, vanno corrisposti interessi (ad un tasso corrispondente a quello legale, in mancanza di allegazioni circa i più proficui impieghi cui la somma sarebbe stata destinata ove conseguita tempestivamente), in modo da rimpiazzare il mancato godimento del denaro dovuto.
Secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi, cosiddetti compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 1712/1995 (conformi, tra le tante, Cass., nn. 3666/1996,
8459/1996, 2745/1997, 492/2001; 18445/2005).
Nell'effettuare il relativo calcolo, bisogna tener presente che è necessaria una devalutazione nominale delle voci di danno liquidate così da rapportare all'equivalente della data di insorgenza del danno medesimo e procedere poi alla successiva rivalutazione, con applicazione degli interessi sulle somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazione mensile, alla luce della variazione mensile istat;
gli interessi così ottenuti vanno accantonati e cumulati senza alcuna rivalutazione.
Inoltre, la decorrenza degli interessi va conteggiata nel seguente modo: sugli esborsi dalla data dell'effettiva spesa;
sul danno da invalidità permanente dalla data di cessazione della temporanea e per quest'ultima dalla data del fatto.
Il danno da lucro cessante andrà, quindi, calcolato nel caso di specie applicando un saggio di interessi pari a quello legale (in considerazione del fatto che l'attrice non ha neppure dedotto, com'era suo onere, quale impiego alternativo e più remunerativo avrebbe impresso al credito, se fosse stato tempestivamente adempiuto;
Cass., n. 3173/2016) sull'intero credito risarcitorio devalutato alla data dell'illecito e mensilmente rivalutato. Applicando, dunque, i criteri da ultimo indicati, avrà diritto ad un ristoro Parte_1 pari ad € 4.563,60 (di cui € 445,63 per interessi).
Sull'ammontare della prestazione risarcitoria decorreranno interessi al saggio legale dalla decisione al saldo.
Quanto al risarcimento del danno patrimoniale, sub specie di danno materiale alla bicicletta, quantificato da parte attrice in € 3.061,00, la domanda in tal senso formulata dall'attrice non merita accoglimento, non essendo stata raggiunta né la prova della sua esistenza né del suo esatto ammontare.
Ed invero, a sostegno della domanda ha offerto unicamente un Parte_1 preventivo di riparazione privo di data (all. n. 4 all'atto di citazione), non depositando neanche le immagini della bicicletta danneggiata, non potendosi a tal fine ritenere sufficiente il fatto che i testimoni e all'udienza del Testimone_1 Testimone_3
29.6.2022 hanno genericamente affermato “anche la bici ha subito dei danni che per quanto posso riferire erano ingenti”.
Sebbene la giurisprudenza più recente ha chiarito a tale riguardo che il preventivo di riparazione se è “redatto da un professionista del settore e corroborato da altre prove può essere considerato un elemento probatorio valido per quantificare il danno subito” (Cass., n. 17670/2024), ad avviso di chi giudica, sulla valenza del documento in questione incidono in maniera significativa le specifiche contestazioni svolte dal in ordine all'assenza Controparte_1 di data e all'adeguatezza dei prezzi indicati sub specie di corrispondenza a quelli di listino
(cfr. comparsa di costituzione).
Analoghe considerazioni devono svolgersi in ordine ai danni subiti all'abbigliamento sportivo indossato dall'attrice, non adeguatamente provati e solo genericamente quantificati in € 280,00, anch'essi non risarcibili.
Quanto poi al pregiudizio patrimoniale – sub specie di costi di trattamenti chirurgici (da affrontare) per revisione delle cicatrici, quantificati in € 8.000,00 –, deve richiamarsi la ctu nella parte in cui afferma che “i postumi permanenti sono da ritenersi stabilizzati e in atto non suscettibili di peggioramento o miglioramento con protesi, terapie o interventi chirurgici. Non sono preventivate spese mediche future per visite e/o trattamenti sanitari in relazione agli esiti causati dal sinistro del 15/11/2018”. Nessuna somma può dunque riconoscersi a tale titolo.
È opportuno precisare che nella nozione di danno patrimoniale non va incluso l'importo di € 400,00 sostenuto per la consulenza medico legale di parte – del quale l'ausiliario ha affermato la congruità –, che, non rientrando tra le voci danno rimborsabile, dovrà essere calcolata unitamente alle spese giudiziali (cfr., ex multis, Cass., n. 26729/2024).
Non meritevole di accoglimento è, infine, la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno a titolo di lucro cessante, per la riduzione della capacità lavorativa patita in ragione del sinistro, sul presupposto di non aver potuto espletare l'attività di odontoiatra nel periodo di guarigione a causa della espressa raccomandazione di astenersi da attività lavorativa comportante lo stare in piedi per molto tempo e lunghi tragitti in auto.
Invero, la riduzione della capacità lavorativa specifica, a differenza di quella generica – che si identifica con la potenziale attitudine di un soggetto a svolgere un'attività lavorativa, dando luogo la relativa riduzione o perdita ad una voce di danno suscettibile di essere ricompresa in quello biologico, in quanto si traduce nella “sopravvenuta inidoneità del soggetto danneggiato allo svolgimento delle attività lavorative che, in base alle condizioni fisiche, alla preparazione professionale e culturale, sarebbe stato in grado di svolgere” (Cass., n.
3519/2001) – attiene alle attitudini del soggetto a produrre reddito, identificandosi con la sua capacità di guadagno, avuto riguardo all'attività lavorativa realmente svolta e al reddito da essa derivante, configurando la relativa perdita un pregiudizio esclusivamente patrimoniale.
Il risarcimento da incapacità lavorativa specifica non è automatico ogniqualvolta il danneggiato riporti postumi invalidanti che incidono sulla sua attitudine professionale, ma è riconosciuto solo quando tale riduzione abbia generato un reale pregiudizio economico, sub specie di perdite reddituali e di occasioni di guadagno (Cass., n. 4557/2019).
La prova della riduzione della capacità lavorativa specifica, rispetto a quella generica, deve essere fornita in maniera più accurata e precisa e la liquidazione del danno da incapacità lavorativa deve essere calcolata in base al reddito effettivamente perduto dalla vittima, che non si potrà conseguire in futuro a causa del pregiudizio subito.
D'altra parte, nel caso sub iudice, ha chiesto il ristoro della perdita di Parte_1 guadagno subita per un periodo pari a gg 30, quantificata in € 3.000,00 – tenendo conto degli introiti percepiti nell'anno precedente (2017), risultanti dalla dichiarazione dei redditi allegata alla memoria ex art. 183, co 6, n.
2. Cpc –, allegando che la stessa fosse direttamente collegata all'evento dannoso.
Ebbene, a tale riguardo deve osservarsi, innanzitutto, che non è chiaro come le lesioni patite al volto possano aver impedito all'attrice di svolgere la propria professione di odontoiatra per un arco temporale pari a 30 gg, evidenziando per altro verso che nella documentazione medica prodotta non si rintraccia alcuna prescrizione di riposo e astensione dall'attività lavorativa (cfr. referti allegati all'atto di citazione).
In forza di tali argomentazioni, tale voce di danno non può essere riconosciuta.
L'accoglimento, pure parziale, delle domande fa sì che le spese di lite – che si liquidano in dispositivo – vadano regolate in base alla regola della soccombenza, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014.
Parimenti sub specie di spese di lite, come sopra detto, va riconosciuto l'importo a titolo di consulenza tecnica di parte, anche in relazione all'apporto dato dal ctp in corso di causa, per un totale di € 400,00.
Del pari, a carico del convenuto vanno poste le spese per l'occorsa ctu, liquidate CP_1 in separato decreto.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa: condanna il , in persona del sindaco pro tempore, a corrispondere ad Controparte_1
la somma di € 4.563,60, oltre interessi legali dalla data della presente Parte_1 decisione sino al soddisfo;
condanna il convenuto, in persona del sindaco pro tempore, a rifondere ad CP_1 [...]
le spese di lite e le liquida in € 1.141,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, Parte_1 come per legge, nonché € 400,00 a titolo di spese per la consulenza tecnica di parte;
pone definitivamente a carico del convenuto, in persona del sindaco pro tempore, CP_1 le spese per l'occorsa ctu.
Termini Imerese, 5 novembre 2025 Il Giudice
AR OT
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del
Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.