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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2111/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del
D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 9/01/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2111/2023 R.G.A.L. vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Sergio Massimo Mancusi
E
In persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente CP_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Angelo Bellaroba
Oggetto: Merito dopo ATP.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta e dichiara che è affetta dalle patologie di cui in Parte_1 motivazione e, per l'effetto, ha diritto ad essere riconosciuta portatrice di handicap lieve, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L. 104/1992, con decorrenza dal mese di agosto 2022
2. Rigetta il ricorso di merito.
3. Compensa integralmente le spese processuali.
pagina 1 di 4 4. Pone a carico dell' le spese di CTU del procedimento di ATPO n. 2166/2022 CP_1 liquidate con separato decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente epigrafata, con ricorso depositato in data 20.04.2023 ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c., ritualmente notificato, conviene in giudizio l in persona del CP_1 legale rappresentante pro-tempore, chiedendo che sia accertato che, a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa all'Istituto (7.05.2021), si trova nelle condizioni sanitarie per essere riconosciuta invalida al 100%, con diritto a percepire la pensione di inabilità di cui all'art. 12 L. 118/1971 e l'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 della L. 18/1980 e 508/1988, o al 75% per ottenere l'assegno di assistenza mensile per gli invalidi civili di cui all'art. 13 L. 118/1971, nonché per essere riconosciuta portatrice di handicap grave o lieve di cui all'art. 3 commi 3 e 1 della L.
104/1992. Riferisce di non essere stata sottoposta a visita dalle Commissioni Mediche
Competenti per l'accertamento dell'invalidità e dell'handicap nei termini di legge, per cui presentava ricorso di ATPO, iscritto al n. 2166/2022 RGAL, al cui esito il CTU nominato dal Tribunale di Velletri la riconosceva invalida nella misura del 64% e portatrice di handicap lieve con decorrenza dal mese di agosto 2022. Contestava, quindi, parzialmente, le conclusioni del CTU, con riferimento al mancato riconoscimento delle condizioni sanitarie per accedere all'indennità di accompagnamento, alla pensione e/o all'assegno di cui alla L. 118/1971, nonché dell'handicap grave, dando così corso all'odierno giudizio di merito.
L' si costituisce in giudizio eccependo l'improponibilità e/o l'inammissibilità del CP_1 ricorso e ne chiede, quindi, il rigetto in via principale per quanto eccepito. In subordine, ne chiede il rigetto nel merito per la sua infondatezza in fatto e in diritto, con vittoria di spese competenze e onorari di lite.
Giova premettere che le contestazioni alla CTU proposte nell'ambito del procedimento di
ATPO sono state depositate dalla parte in Cancelleria entro il termine assegnato dall'art. 445 bis, comma 4, c.p.c. (tenuto conto dei termini fissati nel verbale di conferimento incarico e giuramento del CTU), e, nei successivi 30 giorni, è stato proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Inoltre va precisato che, in conformità con i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia, non è stato emesso decreto di omologa parziale pagina 2 di 4 con riferimento alla sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dello status di portatrice di handicap lieve, per cui l'esito (in parte) favorevole per la ricorrente dell'accertamento sanitario condotto nel procedimento di ATPO va dichiarato con sentenza nel presente giudizio.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalla parte ricorrente e con l'acquisizione degli atti del procedimento di ATPO n. 2166/2022. L'istanza di rinnovazione della CTU medico-legale non veniva, invece, ammessa, per i motivi di seguito esposti. All'esito del deposito di note d'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa, osserva il giudicante che, all'esito dell'accertamento peritale condotto nel procedimento di ATPO Dr. , previo esame della Persona_1 documentazione sanitaria in atti e sottoposta la ricorrente a visita medico-legale, pone la diagnosi di: “Rachiartrosi C-L, osteoporosi, pregressa frattura D12, iniziale cedimento strutturale D11, ipercifosi dorsale, iniziale gonartrosi bilaterale;
Esiti pregressa frattura omero dx, rigidità di spalla 25°, pregressa lussazione gomito dx con anchilosi in posizione favorevole”.
Ciò posto riferisce che dette patologie, in riferimento alla normativa vigente, costituiscono un complesso morboso con invalidità pari al 64%. Ed infatti, nella perizianda sono presenti limitazioni funzionali a carico del rachide cervicale (con marcata cervicoartrosi, riduzione degli spazi discali e delle rime articolari interapofisarie), dorsale
(con moderata spondiloartrosi e deformazione cuneiforme di D12 in esito a pregressa frattura somatica) e lombare (con moderata spondilo artrosi e sacralizzazione di L5).
Evidenzia, inoltre, di avere rilevato limitazioni funzionali a carico della spalla dx, con limitazione dei movimenti propri di circa 1/3, e del gomito dx in atteggiamento in flessione di circa 30°.
Conclude, quindi, che si è in presenza di un complesso nosologico dotato di discreta efficacia invalidante con necessità di terapia medica e trattamenti riabilitativi (dovendosi riconoscere alla rachiartrosi C-L, osteoporosi, pregressa frattura D12, iniziale cedimento strutturale D11, ipercifosi dorsale, iniziale gonartrosi bilaterale una percentuale di invalidità del 40%-cod. rif. per analogia di gravità 7010- e agli esiti pregressa frattura omero dx, rigidità di spalla 25°, pregressa lussazione gomito dx con anchilosi in posizione favorevole una percentuale di invalidità del 40% -cod. rif. 7222 per analogia di gravità
7206-) che consente, tuttavia, alla ricorrente di deambulare ed effettuare i passaggi posturali in piena autonomia e liberamente.
pagina 3 di 4 Con riferimento allo status di portatrice di handicap riferisce che la ricorrente, benché affetta dalle predette patologie limitanti l'autonomia personale, è ad oggi un soggetto socialmente attivo che non ha necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale al fine di poter continuare a condurre una vita individuale e di relazione accettabile ed evitare lo stato di isolamento sociale e di emarginazione. Le patologie in diagnosi sono, quindi, compatibili con lo stato di portatrice di handicap lieve ex art. 3, comma 1, L. 104/1992 con decorrenza dal mese di agosto 2022, cioè almeno tre mesi prima del documentato aggravamento rilevabile dalla RX Colonna Vertebrale in toto datata 23.11.2022 da cui si evincono elementi che trovano riscontro nelle limitazioni funzionali emerse nel corso delle operazioni peritali.
In relazione alle riferite conclusioni ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base della certificazione sanitaria prodotta dalla parte ricorrente e su quanto direttamente obiettivato nel corso della visita peritale. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, completo, logico, coerente e sorretto da condivisibili argomentazioni medico- legali.
Il ricorso di merito è, quindi, infondato e va rigettato.
L'infondatezza del ricorso di merito e l'accertamento nella fase dell'ATPO del requisito sanitario utile per il riconoscimento il solo riconoscimento dello status di portatrice di handicap lieve, peraltro, con decorrenza successiva al deposito del ricorso, giustificano la compensazione totale delle spese di lite, ex art. 92 c.p.c..
Le spese di CTU del procedimento di ATPO n. 2166/2022 sono poste a carico dell CP_1
Velletri, 10 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del
D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 9/01/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2111/2023 R.G.A.L. vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Sergio Massimo Mancusi
E
In persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente CP_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Angelo Bellaroba
Oggetto: Merito dopo ATP.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta e dichiara che è affetta dalle patologie di cui in Parte_1 motivazione e, per l'effetto, ha diritto ad essere riconosciuta portatrice di handicap lieve, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L. 104/1992, con decorrenza dal mese di agosto 2022
2. Rigetta il ricorso di merito.
3. Compensa integralmente le spese processuali.
pagina 1 di 4 4. Pone a carico dell' le spese di CTU del procedimento di ATPO n. 2166/2022 CP_1 liquidate con separato decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente epigrafata, con ricorso depositato in data 20.04.2023 ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c., ritualmente notificato, conviene in giudizio l in persona del CP_1 legale rappresentante pro-tempore, chiedendo che sia accertato che, a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa all'Istituto (7.05.2021), si trova nelle condizioni sanitarie per essere riconosciuta invalida al 100%, con diritto a percepire la pensione di inabilità di cui all'art. 12 L. 118/1971 e l'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 della L. 18/1980 e 508/1988, o al 75% per ottenere l'assegno di assistenza mensile per gli invalidi civili di cui all'art. 13 L. 118/1971, nonché per essere riconosciuta portatrice di handicap grave o lieve di cui all'art. 3 commi 3 e 1 della L.
104/1992. Riferisce di non essere stata sottoposta a visita dalle Commissioni Mediche
Competenti per l'accertamento dell'invalidità e dell'handicap nei termini di legge, per cui presentava ricorso di ATPO, iscritto al n. 2166/2022 RGAL, al cui esito il CTU nominato dal Tribunale di Velletri la riconosceva invalida nella misura del 64% e portatrice di handicap lieve con decorrenza dal mese di agosto 2022. Contestava, quindi, parzialmente, le conclusioni del CTU, con riferimento al mancato riconoscimento delle condizioni sanitarie per accedere all'indennità di accompagnamento, alla pensione e/o all'assegno di cui alla L. 118/1971, nonché dell'handicap grave, dando così corso all'odierno giudizio di merito.
L' si costituisce in giudizio eccependo l'improponibilità e/o l'inammissibilità del CP_1 ricorso e ne chiede, quindi, il rigetto in via principale per quanto eccepito. In subordine, ne chiede il rigetto nel merito per la sua infondatezza in fatto e in diritto, con vittoria di spese competenze e onorari di lite.
Giova premettere che le contestazioni alla CTU proposte nell'ambito del procedimento di
ATPO sono state depositate dalla parte in Cancelleria entro il termine assegnato dall'art. 445 bis, comma 4, c.p.c. (tenuto conto dei termini fissati nel verbale di conferimento incarico e giuramento del CTU), e, nei successivi 30 giorni, è stato proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Inoltre va precisato che, in conformità con i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia, non è stato emesso decreto di omologa parziale pagina 2 di 4 con riferimento alla sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dello status di portatrice di handicap lieve, per cui l'esito (in parte) favorevole per la ricorrente dell'accertamento sanitario condotto nel procedimento di ATPO va dichiarato con sentenza nel presente giudizio.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalla parte ricorrente e con l'acquisizione degli atti del procedimento di ATPO n. 2166/2022. L'istanza di rinnovazione della CTU medico-legale non veniva, invece, ammessa, per i motivi di seguito esposti. All'esito del deposito di note d'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa, osserva il giudicante che, all'esito dell'accertamento peritale condotto nel procedimento di ATPO Dr. , previo esame della Persona_1 documentazione sanitaria in atti e sottoposta la ricorrente a visita medico-legale, pone la diagnosi di: “Rachiartrosi C-L, osteoporosi, pregressa frattura D12, iniziale cedimento strutturale D11, ipercifosi dorsale, iniziale gonartrosi bilaterale;
Esiti pregressa frattura omero dx, rigidità di spalla 25°, pregressa lussazione gomito dx con anchilosi in posizione favorevole”.
Ciò posto riferisce che dette patologie, in riferimento alla normativa vigente, costituiscono un complesso morboso con invalidità pari al 64%. Ed infatti, nella perizianda sono presenti limitazioni funzionali a carico del rachide cervicale (con marcata cervicoartrosi, riduzione degli spazi discali e delle rime articolari interapofisarie), dorsale
(con moderata spondiloartrosi e deformazione cuneiforme di D12 in esito a pregressa frattura somatica) e lombare (con moderata spondilo artrosi e sacralizzazione di L5).
Evidenzia, inoltre, di avere rilevato limitazioni funzionali a carico della spalla dx, con limitazione dei movimenti propri di circa 1/3, e del gomito dx in atteggiamento in flessione di circa 30°.
Conclude, quindi, che si è in presenza di un complesso nosologico dotato di discreta efficacia invalidante con necessità di terapia medica e trattamenti riabilitativi (dovendosi riconoscere alla rachiartrosi C-L, osteoporosi, pregressa frattura D12, iniziale cedimento strutturale D11, ipercifosi dorsale, iniziale gonartrosi bilaterale una percentuale di invalidità del 40%-cod. rif. per analogia di gravità 7010- e agli esiti pregressa frattura omero dx, rigidità di spalla 25°, pregressa lussazione gomito dx con anchilosi in posizione favorevole una percentuale di invalidità del 40% -cod. rif. 7222 per analogia di gravità
7206-) che consente, tuttavia, alla ricorrente di deambulare ed effettuare i passaggi posturali in piena autonomia e liberamente.
pagina 3 di 4 Con riferimento allo status di portatrice di handicap riferisce che la ricorrente, benché affetta dalle predette patologie limitanti l'autonomia personale, è ad oggi un soggetto socialmente attivo che non ha necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale al fine di poter continuare a condurre una vita individuale e di relazione accettabile ed evitare lo stato di isolamento sociale e di emarginazione. Le patologie in diagnosi sono, quindi, compatibili con lo stato di portatrice di handicap lieve ex art. 3, comma 1, L. 104/1992 con decorrenza dal mese di agosto 2022, cioè almeno tre mesi prima del documentato aggravamento rilevabile dalla RX Colonna Vertebrale in toto datata 23.11.2022 da cui si evincono elementi che trovano riscontro nelle limitazioni funzionali emerse nel corso delle operazioni peritali.
In relazione alle riferite conclusioni ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base della certificazione sanitaria prodotta dalla parte ricorrente e su quanto direttamente obiettivato nel corso della visita peritale. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, completo, logico, coerente e sorretto da condivisibili argomentazioni medico- legali.
Il ricorso di merito è, quindi, infondato e va rigettato.
L'infondatezza del ricorso di merito e l'accertamento nella fase dell'ATPO del requisito sanitario utile per il riconoscimento il solo riconoscimento dello status di portatrice di handicap lieve, peraltro, con decorrenza successiva al deposito del ricorso, giustificano la compensazione totale delle spese di lite, ex art. 92 c.p.c..
Le spese di CTU del procedimento di ATPO n. 2166/2022 sono poste a carico dell CP_1
Velletri, 10 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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