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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 08/01/2025, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
________________________
R.G. 4185/23
Il Giudice monocratico del Tribunale di Trieste, Sezione Civile, dott.ssa Carmela Giuffrida, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex 281 c.p.c avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis,
Promossa da:
, americano, nato a [...], North Carolina (USA) il 15.06.1970; e Parte_1 [...]
nata a [...], California (USA) il 04.11.1978, il primo anche in proprio ed entrambi CP_1
in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale del minore:
, nato a [...], Colorado (USA) il 04.01.2013; Persona_1
(alla nascita , americana, nata a [...], North Carolina Parte_2 Parte_2
(USA) il 30.06.1942;
Rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Permunian del foro di Bologna, unitamente e disgiuntamente all'avvocato Marco Permunian del Foro di Bologna
Contro
Il , in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_2
distrettuale dello Stato, ritualmente notificato e costituitosi si rimetteva al Tribunale per le determinazioni in ordine alla sussistenza dello status di cittadino italiano in capo ai richiedenti;
1 Letta la documentazione in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 11.10.2023, il soggetto indicato in epigrafe proponeva ricorso contro il
[...]
per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. CP_2
In data 25.09.2024 veniva fissata udienza per il giorno 14.11.2024 disponendo che l'udienza si svolgesse mediante deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter.
In data 14.11.2024 il si costituiva. CP_2
In data 18.11.2024, in Pubblico Ministero depositava le proprie conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si rileva che la domanda è stata correttamente presentata presso la sezione specializzata del Tribunale di Trieste in quanto ex art 4 comma 5 DL 13/2017 convertito con modifiche nella L 46/2017 e novellato dall'art. 1 comma 37 della legge 206/21, quando l'attore risiede all'estero, le controversie inerenti alla cittadinanza italiana sono assegnate in base al comune di nascita del padre, madre o avo cittadino italiano.
Nel proprio atto di costituzione, il si rimette al giudice per valutare la procedibilità CP_2
della domanda prospettando una possibile carenza procedimentale amministrativa. Segnatamente, osserva che, pur non potendosi annoverare i richiedenti tra la popolazione residente secondo la nozione di cui all'art. 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.123 e trovandosi pertanto nella situazione di dover ricorrere alla rappresentanza consolare italiana in Brasile, essi avevano però la possibilità a norma dell'art 7 comma 3 del medesimo DPR 123/1989 di ottenere apposito permesso di soggiorno ai sensi del DPR del 31.08.1999 n. 394 il quale all'art1 nel regolare il permesso di soggiorno , prevede a titolo abilitante sia rilasciato (comma 1 lett. c)”per l'acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento. Non essendosi controparte avvalsa di tale facoltà, ritiene il che nessun procedimento per il riconoscimento della cittadinanza CP_2
italiana risulti instaurato in Italia e che, pertanto, non sia mai decorso il termine di rito di 730 giorni
2 di cui all'art 3 DPR 362/1994 entro il quale l'amministrazione debba provvedere sulla domanda di cittadinanza.
Il Tribunale ritiene la domanda procedibile.
Innanzitutto, si osserva che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisce una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di un mero accertamento del diritto ad uno stato personale. Il diritto alla cittadinanza è infatti un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo di certificazione amministrativa non preclude il procedimento giurisdizionale di riconoscimento di tale diritto soggettivo da parte del giudice ordinario.
In secondo luogo, si evidenzia che, nel caso di specie, i ricorrenti vantano una discendenza anche per linea materna atteso che nella linea generazionale è presente una donna il cui figlio è nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana (1° gennaio 1948). In tali casi, diviene inutile la presentazione della domanda di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis in via amministrativa in quanto l'Amministrazione statale ritiene che le pronunce della Corte
Costituzionale del 1975 e del 1983, che hanno stabilito il principio di parità uomo-donna anche dal punto di vista della trasmissione della cittadinanza ai figli, producano effetti solo a decorrere dal 1° gennaio 1948. Pertanto, l'azione giudiziale per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis via materna diviene imprescindibile, nel senso che l'interessato non ha altre vie per vedere riconosciuta la propria cittadinanza italiana iure sanguinis.
Va infine osservato ad abundanciam che, ai fini del decorso del termine di rito di 730 giorni non occorre che il procedimento amministrativo venga avviato in Italia ex art 7 comma 3 del medesimo DPR 123/1989 , atteso che l'art. 3 del D.P.R. del 30.05.19889, n. 123 prevede espressamente la possibilità che i discendenti di cittadini italiani residenti all'estero presentino la domanda di cittadinanza presso il consolato d'Italia del paese ove hanno la dimora abituale.
Nel merito, il Giudice ritiene che la domanda dei ricorrenti sia fondata e meriti pertanto accoglimento.
I ricorrenti hanno dato prova che l' ava da cui muove la discendenza iure sanguinis,
o o cittadina italiana, nata a [...] Persona_2 Persona_2 Controparte_3
Carnico (UD) il giorno 30.10.1976, figlia di e emigrata Persona_3 Parte_3 negli Stati TI D'ER , non si è mai naturalizzata cittadina statunitense. Al ricorso veniva, infatti, allegato il certificato negativo di naturalizzazione dell'ava la quale per sua volontà decideva di non naturalizzarsi cittadina americana.
Il Tribunale ritiene inoltre che l'ava (o Speranza Solari o Persona_2
Esperanza Solari) non abbia perso la cittadinanza solo per il fatto che l'uomo italiano al quale si era
3 unita in matrimonio, (o in data 22.01.1917 si naturalizzava Persona_4 Persona_5
volontariamente cittadino americano per concessione del Tribunale Distrettuale degli Stati TI, contea di Wise, Virginia. Vero è che la L. 555/1912, vigente all'epoca, disponeva all'art. 10 comma
1 che: “ La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito anche se esista separazione personale fra coniugi” e all'11 che “ Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadinanza, sempreché acquisti quella del marito;
ma può ricuperarla secondo le disposizioni dell'articolo precedente.”
Va tuttavia osservato che tale normativa si ispirava alla concezione imperante del legislatore dell'epoca, il quale considerava la donna come giuridicamente inferiore all'uomo e addirittura come persona non avente la completa capacità giuridica.
Deve altresì osservarsi che nel tempo è intervenuta la Corte di Costituzionale con le seguenti sentenze:
- la sentenza n. 87/1975 della C. Cost., che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna senza volontà di questa in caso di matrimonio con cittadino straniero.
- la sentenza n. 30/1983 della C. Cost., pubblicata in data 16/02/1983 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1,n. 1 e 2, della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana per i figli di madre cittadina, e dell'art. 2, comma 2 della stessa legge nella parte in cui sanciva in ogni caso la prevalenza della cittadinanza del padre nella trasmissione dello stato di cittadino ai figli.
Infine, con la sentenza n. 4466/2009, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ha altresì risolto l' annoso contrasto giurisprudenziale dichiarando l'effetto retroattivo nel tempo delle sopra citate sentenze della Corte Costituzionale.
La ricorrente sostiene di aver acquisito la cittadinanza italiana dal padre in Parte_4
quanto nata prima della naturalizzazione statunitense del padre.
Il tribunale osserva che, pur se nata antecedentemente alla naturalizzazione del padre, la ricorrente perdeva la cittadinanza italiana derivatagli dal padre poiché tanto il codice civile del 1865 artt. 11 e 6 quanto la successiva legge 555/1912 agli artt. 12, 9 e 3 prevedevano un meccanismo di autodeterminazione per coloro che non avevano capacità di agire ed erano soggetti alla patria potestà, consentendo la possibilità di recuperarla a determinate condizioni, ovvero dimostrare che non fosse convivente con il padre o manifestare la volontà di riacquistarla entro un anno dal raggiungimento della maggiore età o emancipazione. Nessuna prova è stata fornita in tal senso.
Va comunque rilevato che la ricorrente ha comunque acquisito e mantenuto la cittadinanza italiana per linea matrilineare. Infatti, considerato che la cittadinanza è un diritto che si acquisisce
4 iure sanguinis al quale si può rinunciare solo con atto volontario, il Tribunale ritiene che una lettura costituzionalmente orientata imponga di pervenire alla conclusione che l'ava Persona_2
(o Speranza Solari o Esperanza Solari) abbia mantenuto la cittadinanza italiana nonostante il
[...]
coniuge o abbia rinunziato alla propria cittadinanza naturalizzandosi Persona_6 Persona_5
cittadino statunitense, trasmettendola in tal modo alla figlia Parte_4
Le medesime considerazioni inducono a ritenere che a sua volta, non abbia Parte_4
perso la cittadinanza italiana per il solo fatto di essersi unita in matrimonio con un cittadino italiano che nel 1935 si naturalizzava cittadino americano e la trasmetteva alla figlia Parte_2
nata a [...], North Carolina il 30.06.1942.
Alla luce delle su citate sentenze della Corte Costituzionale, neanche Parte_5
ha perso la propria cittadinanza per essersi unita in matrimonio con cittadino straniero in data
09.06.1963, ovvero durante la vigenza della l.555/1912 che statuiva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con cittadino straniero.
Per quanto concerne la linea di discendenza, essa risulta provata dalla documentazione prodotta in atti (certificati di nascita e certificati di matrimonio), appositamente tradotta e apostillata.
Segnatamente, la documentazione prodotta in atti dimostra che:
- Dal matrimonio tra e (o Persona_6 Persona_2 Controparte_4
, celebrato a Prata Carnico in data 18/02/1900, nasceva una figlia: Controparte_3
o o nata in data [...] a [...], Parte_4 Persona_7 Persona_8
West Virginia (USA), la quale contraeva matrimonio con che si Persona_9
naturalizzava cittadino americano in data 10.04.1935. Dalla loro unione nasceva una figlia:
▪ L'odierna ricorrente (da coniugata ), Parte_2 Parte_6
nata in data [...] ad [...], North Carolina (USA), la quale si univa in matrimonio con il 09.06.1963 e dall'unione nasceva un figlio: Persona_10
✓ L'odierno ricorrente , nato in data [...] ad Parte_7
Asheville, North Carolina (USA), il quale contraeva matrimonio con CP_1
e dall'unione nasceva un figlio:
[...]
➢ L'odierno ricorrente , nato il [...] a [...], Persona_1
West Virginia (USA);
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda va accolta e, per l'effetto, dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani.
Per quanto concerne le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge della cittadinanza delle persone indicate da effettuarsi nei registri dello stato civile, nel proprio atto di costituzione del
5 14.09.2024, il rappresenta, in via preliminare, l'impossibilità per il Controparte_2 CP_2 convenuto, anche tramite il Sindaco del luogo di origine dell'avo, di dar corso in via amministrativa alla procedura di riconoscimento oggi proposta in sede giudiziale in quanto tra le condizioni preliminari per il riconoscimento della cittadinanza italiana, tale status può essere certificato dal
Sindaco del Comune italiano di residenza ma il relativo procedimento potrà essere avviato, su istanza degli interessati, solo ove costoro risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione residente di un
Comune italiano, come previsto nella Circolare n. K.28.1 datata 8 aprile 1991 recante
“Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano”.
Il sostiene l'inammissibilità della domanda subordinata con cui il ricorrente chiede CP_2
che, in caso di sentenza di accertamento dello status di cittadino italiano, venga ordinato al CP_2 resistente di provvedere alle attività necessarie per l'annotazione della sentenza di accertamento del diritto di cittadinanza nei registri dello Stato Civile, e ne chiede il rigetto.
A tal fine rappresenta che il risulta legittimato passivo solo in relazione alla domanda CP_2 di cittadinanza mentre l' attività materiale di annotazione e trascrizione rientra nella competenza esclusiva del Sindaco in qualità di ufficiale di Stato Civile.
Il Ministero sostiene che:
- trattandosi di condanna ad un facere, trova applicazione il divieto di cui all'art. 4 della l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, integrante un limite interno delle attribuzioni giurisdizionali del giudice nei confronti delle attività pubblicistiche dell'amministrazione;
- L'art 9 del D.P.R. n. 396/2000 conferisce al Ministro dell'Interno il potere di indirizzo ed al prefetto il potere di vigilanza sugli uffici. Tale potere trova specificazione nel medesimo regolamento ove si indicano gli atti ai quali si deve dare comunicazione al Prefetto prevedendo, all'art 104 le verifiche che egli deve compiere presso gli uffici di stato civile che si concludono con la redazione di un verbale e non con la modifica delle risultanze dei registri di stato civile o con l'adozione di provvedimenti destinati al tal fine. La normativa di riferimento non prevede un potere di intervento diretto dell'Amministrazione centrale sugli atti dello stato civile. Ne tale potere può essere conferito al da una sentenza giudiziale Controparte_5
- dall'insieme delle disposizioni di cui agli artt. 12, comma 1, 11, comma 3, 102, comma 1 del
DPR n. 396/2000 si evince che il sistema dello stato civile prevede puntuali possibilità di intervento sui registri dello stato civile, tra cui non è compresa quella richiesta da parte ricorrente.
- l'interesse di controparte è comunque tutelato in quanto l'art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000 prevede che, nell'ipotetico caso di mancato adempimento dell'ufficiale di Stato civile, tanto l'istante quanto il Procuratore della Repubblica possono proporre ricorso al Tribunale nel cui
6 circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta, o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento;
- il fatto che la legittimazione attiva non sia ravvisata anche in capo al dimostra la CP_2
correttezza della tesi sostenuta;
- il ha solo compiti di indirizzo mentre è il Sindaco competente a sovrintendere alla CP_2
tenuta dei registri dello stato civile in qualità di ufficiale di Governo.
Alla luce delle superiori considerazioni, il sostiene che l'eventuale provvedimento CP_2
favorevole al richiedente godrà, ove emesso, di tutte le caratteristiche di esecutività e dovrà essere registrato dall'ufficiale di Stato civile, all'esito della trasmissione da parte del Cancelliere, senza alcuna necessità di ulteriori intermediazioni od attività da parte del . CP_2
Il Giudice ritiene che la domanda subordinata dell'istante vada accolta.
In primo luogo, si evidenzia che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento con la quale si richiede all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda, l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare al convenuto
[...]
e, in sua vece, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere “alle iscrizioni, CP_2
trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il
[...]
, quale Autorità amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera materia CP_2
della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n. 396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
In merito alla valenza della Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 datata 8 aprile 1991 richiamata dal , il Giudice osserva, innanzitutto, che le circolari emanate dalla Controparte_2
Pubblica Amministrazione costituiscono un mero atto espressivo del potere di autorganizzazione dell'Ente Pubblico e si collocano nel rapporto tra uffici di grado diverso appartenenti alla medesima
Amministrazione ovvero a diverse Amministrazioni. Nel caso di specie quindi, la Circolare del
7 del 08.04.1991, non rappresenta un atto normativo e, pertanto, ad essa Controparte_2 CP_6
non può essere riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna (cfr. Cass.Civ.SS.UU., 02.11.2007, n.
23031, ibidem Cass.Civ., 09.01.2009 n.237). Trattandosi di atto endogeno alla Pubblica
Amministrazione, l'incidenza nei confronti di rapporti esterni ad essa è, dunque, solo indiretta e successiva. L'ordine di annotazione impartito al ministero dell'Interno e per esso all'ufficiale dello stato civile non è pertanto un potere conferito extra ordinem.
Ad abundantiam, il Giudice rileva che, nel descrivere la procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana, la Circolare si limita a individuare le diverse autorità a cui va indirizzata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, ovverosia il sindaco del Comune italiano di residenza, laddove l'istante straniero risieda in un comune italiano, o il Console italiano nell'ambito della cui circoscrizione consolare risieda l'istante straniero originario italiano. Nel caso odierno, la cittadinanza italiana viene riconosciuta giudizialmente e, pertanto, non rientra in nessuna delle procedure identificate nella circolare citata dal . Controparte_2
Per quanto concerne le ulteriori norme citate nell'atto di costituzione del e, CP_2
segnatamente, l'art 14 del DPR 30 maggio 1989 n.123 e l'art. 102 comma 1 del DPR n. 396/2000, il
Giudice osserva quanto segue. Il citato obbligo di trasmissione della sentenza a cura del cancelliere affinché l'autorità competente provveda agli adempimenti esecutivi è attività estranea alle annotazioni nel registro degli stati civili, e non attività propedeutica come definita dal , CP_2
trattandosi di mera comunicazione di atti d'ufficio rientrante negli ordinari adempimenti della cancelleria relativi alle comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per quanto concerne la competenza dell'Ufficiale di Stato civile ad effettuare le relative annotazioni, non si può che ribadire che trattasi di autorità funzionalmente inserita nel quale organo Controparte_2
periferico della Amministrazione statale. Né in senso contrario rileva la circostanza che il CP_2
abbia compiti di indirizzo.
Il fatto che tanto il ricorrente quanto il Procuratore abbiano la possibilità di proporre ricorso avverso l'eventuale diniego dell'ufficiale di Stato civile di procedere all'iscrizione mentre tale facoltà non è attribuita al , non solo non costituisce conferma della tesi sostenuta dal ma, CP_2 CP_2
al contrario, trova la sua logica nel fatto che il sia controparte interessata. Controparte_2
In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
8 - accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
In Trieste 08.01.2025
Il Giudice
Carmela Giuffrida
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